Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 90/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. RONDELLO GIADA); Parte_1
E
, nato a [...] il [...] (Avv. MALATINO Controparte_1
GRAZIA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 185/2023 dei 09-17/01/2023, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come di seguito richiamate integralmente:
“1) affidamento condiviso dei tre figli minori , e con loro Per_1 Per_2 collocazione presso la residenza materna;
2) assegnazione alla Sig.r dell'immobile già adibito a domicilio coniugale Parte_1
e sito in Palermo, Corso dei Mille n.1656;
3) il padre potrà incontrare i figli a weekend alterni, dalle ore 10 del sabato alle ore 21 della domenica, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie, nonché nelle principali festività religiose e civili, in alternanza con l'altro genitore, dalle ore 10 alle ore 21 e nel periodo natalizio o di fine anno per tre giorni consecutivi, sempre alternando i periodi con il genitore collocatario della prole. Durante le vacanze scolastiche estive, per due settimane, anche non consecutive, in tempi da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, ovvero, nel caso di disaccordo, la prima settimana di luglio e la prima settimana di agosto, con onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno telefonicamente.
Nel periodo estivo pari diritto spetterà al genitore collocatario dei figli minori, di trascorrere con essi due settimane anche non consecutive da concordarsi come sopra, ovvero, in caso di disaccordo, la seconda settimana di luglio e la seconda di agosto, con conseguente sospensione, in tali periodi, del diritto di visita del Sig. . Detto regime di incontri CP_1 deve considerarsi liberamente modificabile dalle parti, con congruo preavviso e previo raggiungimento di un accordo in tal senso, compatibilmente con gli impegni scolastici della prole e sempre in senso ampliativo poiché rappresenta un minimo inderogabile per il genitore non convivente;
4) a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli minori, il Sig sarà obbligato CP_1 al pagamento di un assegno mensile pari a €. 750,00 (€. 250,00 per ciascun figlio), assegno che continuerà ad essere versato dal terzo Datore di lavoro mediante distrazione dalla retribuzione stipendiale mensile dovuta in favore del coniuge obbligato (Ministero dell'Interno – Ragioneria Territoriale dello Stato, RTS, sede di Catania, corrente in Via
Cardinale Dusmet n. 17, essendo il predetto Vigile del Fuoco), giusta sentenza di separazione n.185/2023. Detto assegno sarà annualmente rivalutato secondo gli indici
ISTAT F.O.I.;
5) le spese straordinarie/accessorie nell'interesse dei figli minori, per la cui determinazione ed eventuale concertazione preventiva si richiama il Protocollo del
Tribunale di Palermo, che qui deve intendersi riportato e che viene consegnato in copia alle parti, queste verranno rimborsate nella misura del 50% al genitore che le ha affrontate, solo se fiscalmente documentate. Il Sig. autorizza l'attività sportiva agonistica o non CP_1 agonistica (primo sport), che i figli espletano già o vorranno espletare, ribadendo che la relativa spesa sarà rimborsabile solo se fiscalmente documentata. Qualora i figli manifestassero, in futuro, di voler intraprendere più di uno sport, il sig conferma di CP_1 autorizzare, sin d'ora, e si impegna a rimborsare le spese fiscalmente documentate per l'attività sportiva (primo sport) che, tra questi, risponderà prioritariamente a ragioni di salute o di preferenza dei minori. Con riserva di ogni determinazione e rimandando alla concertazione preventiva, per il secondo sport.
6) Il Sig. con il presente atto si obbliga a trasferire alla Sig.ra Controparte_1
la quota indivisa del 50% dell'immobile ex domicilio coniugale, sito in Parte_1
Palermo, Corso dei Mille n. 1656, con accollo - non liberatorio - da parte di quest'ultima dei ratei di mutuo residuo acceso presso Banca Intesa San Paolo e previa delibera di accettazione dell'Istituto mutuante. Le spese della stipula dell'atto definitivo, che dovrà avvenire entro due mesi dalla sentenza del Tribunale adito, saranno a carico della parte acquirente così come le spese bancarie di procedura dell'accollo del mutuo non liberatorio.
Il trasferimento sopra riportato trae origine dalla necessità di riorganizzare l'assetto patrimoniale familiare a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e verrà effettuato dai coniugi quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, pertanto, agli effetti di legge, rientra nell'ambito applicativo della Circolare della Agenzia delle Entrate n.2\e del 21\02\2014 e dunque nel regime di beneficio fiscale previsto dall'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74;
7) Le parti sono economicamente autosufficienti in quanto produttive di reddito per cui nulla sarà dovuto reciprocamente a titolo di assegno divorzile;
8) i coniugi autorizzano reciprocamente il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (documento di identità, passaporto) per i figli minori;
9) Le spese legali del presente atto restano compensate tra le parti ed i rispettivi legali con la loro sottoscrizione dichiarano di rinunciare alla solidarietà prevista dalla legge professionale”.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Palermo, in data 28/06/2010, da , nata a Parte_1
PALERMO il 12/08/1983 e da , nato a [...] il Controparte_1
08/09/1980, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 95, parte II, serie
A, dell'anno 2010, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
03/04/2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescri- zioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.