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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 4376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4376 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Vincenza Totaro Presidente
2. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel.
3. dr. Anselmo Del Fiacco Giudice Ausiliario riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello il 09/12/2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1379/2024 r.g. sez. lav., vertente tra
rappresentata e difesa dall'Avv. LAURETTA GABRIELLA e con lo Parte_1
stesso elettivamente domiciliato in TRECASE VIA VESUVIO N. 53
Appellante
e
, in persona del lr.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to DI STEFANO ANNA CP_1
elettivamente domiciliata in NAPOLI VIA DE GASPERI 55
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 22.5.2024, l'appellante agiva per la riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 931 del 07.5.2024, con la quale era stato rigettato il proprio ricorso volto all'accertamento dell'irripetibilità dell'indebito di euro di €
967,19 - somma erogata a titolo di malattia e maternità per il periodo dall' 1/01/2005 al
31/12/2005 - e di € 1.015,17 – corrisposta a titolo di malattia e maternità per il periodo dall'1/01/2006 al 31/12/2006 - importi la cui restituzione era stata richiesta dall' . CP_1
In particolare, l'istante – con unico motivo di gravame - si doleva che il giudice di prime cure non avesse tenuto in conto che l' non aveva dimostrato l'avvenuta erogazione delle CP_1
prestazioni chieste in ripetizione;
circostanza questa contestata dalla sin dal ricorso Parte_1
di I grado. Chiedeva, pertanto, l'integrale riforma della sentenza.
1 CP_ Instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva e - sostenendo che aveva tempestivamente dedotto e provato il pagamento delle somme chieste in restituzione con gli estratti contabili, poi corroborati anche dall' attestazione di pagamento proveniente dall'Ente Poste, fornita in corso di causa - chiedeva il rigetto del gravame.
All'esito dell'odierna trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc e della successiva camera di consiglio, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
***
Il gravame è fondato sull'erronea valutazione del giudice di I grado circa la ripetibilità delle
CP_ somme erogate dall' e richieste in restituzione a Parte_1
L'indebito scaturisce dal disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo sulla base del quale erano state erogate le prestazioni.
Sulla distribuzione dell'onere probatorio nelle controversie di ripetizione dell'indebito, le
Sezioni unite della Suprema Corte si sono pronunciate nel senso che: "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. sez unite 4/8/2010 n.
18046 e Cass. lav. 20/01/2011 n. 1228).
Tuttavia, nella specie, la ricorrente non invoca il proprio diritto a trattenere le somme ricevute
– sicchè la loro natura indebita non è contestata - ma, più a monte, nega che siano mai state CP_ erogate in suo favore dall' sicchè oggetto del devoluto è tale unica preliminare e tranciante questione.
Ebbene, agli atti risultano acquisiti documenti utili alla prova dell'elargizione di talune somme, sui quali l'appellante eccepisce la non idoneità probatoria, nulla attestando in merito ai pagamenti, e l'intempestività del deposito effettuato dall' . CP_1
Il motivo di gravame è sconfessato ex actis: l' , come prova del pagamento delle Pt_2
indennità di malattia e maternità in ripetizione sia per il periodo dal 01/01/2005 al 31/12/2005 sia per l'anno 2006, aveva depositato - sin dalla sua costituzione tempestiva in ciascuno dei due giudizi instaurati separatamente dalla e, poi, riuniti dal Tribunale - un prospetto, Parte_1 estratto dal proprio sistema informatico che non reca solo l'espressione: “PRATICA –
RESPINTA”, come sostiene l'appellante, ma indica anche i dati del pagamento, l'importo e le modalità (bonifico domiciliato).
2 CP_ Costituiscono tali atti interni all' estratti dai sistemi informatici in uso all'istituto, quantomeno una valida pista probatoria, sicchè ben poteva il giudice d'ufficio, ex art. 421 cpc, acquisire la certificazione delle Poste – benchè prodotta dall'ente previdenziale solo in corso di giudizio - attestante gli avvenuti pagamenti dei bonifici domiciliati in favore di Parte_1
[...]
Tuttavia, non v'è perfetta corrispondenza tra le somme indebitamente erogate, come attestate dai suddetti atti e quelle ripetute: per l'anno 2005 risulta bonificata la somma complessiva di euro 952,33 e non di euro 967,19; per l'anno 2006 la somma complessiva di euro 502,89 e non di euro 1015,17.
Irrilevante, invece, la somma, pure ivi attestata, erogata per malattia nell'anno 2017 siccome non oggetto dell'azione di ripetizione sub iudice.
Pertanto, la domanda originaria della può essere sol in parte accolta, sicchè si Parte_1
debbono dichiarare irripetibili i seguenti importi residui, per i quali non risulta fornita prova dell'avvenuta erogazione: euro 14,86 per le prestazioni erogate nell'anno 2005 ed euro 512,37 per le prestazioni erogate nell'anno 2006. In questi soli termini, va riformata la sentenza gravata.
Le spese del doppio grado si compensano per la metà in considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda proposta dalla ricorrente. Si liquidano in dispositivo secondo i minimi di cui al DM 55/2014 e ss.mm. attesa la non complessità delle questioni trattate.
PQM
La Corte così decide, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza di I grado:
- dichiara l'irripetibilità delle somme di euro 14,86 per le prestazioni erogate nell'anno 2005 ed euro 512,37 per le prestazioni erogate nell'anno 2006;
- condanna l' al pagamento della metà delle spese del doppio grado che liquida in euro CP_1
170,00 per il I grado ed 168,00 per il II grado oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, con attribuzione;
compensa la residua metà.
Napoli 09/12/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Rosa Del Prete dr.ssa Vincenza Totaro
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