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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 24/06/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 475/2025
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 24 giugno 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Paola Cappabianca con la parte Parte_1
personalmente;
- per parte resistente Controparte_1
nessuno;
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita la parte a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte ricorrente conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 05/06/2025 e dunque come in ricorso introduttivo, richiamandosi alle proprie istanze, allegazioni e deduzioni.
Rinuncia a presenziare alla lettura del dispositivo.
A questo punto il Giudice si ritira in camera di consiglio.
IL Giudice, uscito dalla camera di consiglio, dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1
R.G. 475/2025 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 475/2025 del R.G.A.C., pendente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Paola Cappabianca del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montecatini Terme, Piazza Battisti n. 4, giusta procura in atti;
- parte ricorrente -
e
Controparte_1
- parte resistente -
Oggetto: occupazione di immobile sine titulo.
* * *
Conclusioni di parte attrice:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 05/06/2025 e dunque come in ricorso ex art. 281 decies c.p.c.-:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni illustrate in narrativa:
- Accogliere il presente ricorso e, per le motivazioni sopra esposte, disporre il rilascio immediato dell'immobile sito in Monsummano Terme, via dell'unità n. 37/A
2
R.G. 475/2025 di proprietà esclusiva del sig. ed ordinare al Sig. Parte_1 [...]
di restituire il possesso dell'immobile al ricorrente senza dilazione, CP_1
libero e vacuo da persone e/o cose;
- In caso di mancato rilascio spontaneo dell'immobile, autorizzare il ricorrente a procedere, ai sensi dell'art. 657 c.p.c., al procedimento di rilascio dell'immobile attraverso l'ausilio delle autorità competenti.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Posizione delle parti
Esperita con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c.-, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
deducendo le seguenti circostanze: Controparte_1
- il sig. è proprietario di immobile ad uso civile abitazione sito in Pt_1
Monsummano Terme, Via dell'Unità n. 37/A pervenutogli per successione ereditaria della sig.ra , deceduta in data 23/03/2021, la quale aveva istituito il Persona_1
ricorrente quale suo unico erede universale;
- in detta unità abitativa ha abitato per anni il sig. Controparte_1
in quanto convivente della sig.ra
[...] Persona_1
- ad oggi, tuttavia, il sig. risulta essersi trasferito in Controparte_1
Massarosa, presso l'abitazione del figlio;
detta circostanza, in particolare, risulterebbe dagli scritti difensivi depositati nel giudizio RG n. 1773/2024 promosso dallo stesso sig. avanti al Tribunale di Pistoia e avente ad Controparte_1
oggetto l'impugnazione del testamento olografo della de cuius sig.ra Persona_1
- il predetto giudizio si è concluso con la sentenza n. 267/2024, con la quale è stata rigettata la domanda attorea di annullamento del testamento olografo;
avverso la
3
R.G. 475/2025 stessa è stato proposto gravame unicamente con riferimento al capo 2.2. e, pertanto, il testamento è divenuto efficace, essendo passati in giudicato i capi della sentenza relativi alla domanda di annullamento del testamento della sig.ra Per_1
Ciò premesso in fatto, parte ricorrente ha dedotto che, nonostante il trasferimento del sig. presso l'abitazione del di lui figlio lo stesso ad oggi Controparte_1 non ha provveduto a liberare l'immobile de quo; pertanto, ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Nonostante la regolarità della notifica, non si è Controparte_1
costituito nel presente giudizio.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Il sig. agisce in giudizio al fine di ottenere la condanna del sig. Parte_1
al rilascio dell'immobile di sua esclusiva Controparte_1
proprietà sito in Monsummano Terme, Via dell'Unità n. 37/A.
Ebbene, ai fini del corretto inquadramento giuridico della fattispecie in esame, occorre preliminarmente rilevare che la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere il rilascio dell'immobile de quo presuppone l'accertamento della sussistenza di una occupazione sine titulo dello stesso da parte del resistente;
in altri termini, l'occupazione sine titulo dell'immobile sopra menzionato rappresenta il fatto costituivo del diritto al rilascio del medesimo.
Tuttavia, nel caso di specie parte ricorrente ha in tutto omesso di dimostrare la sussistenza del fatto costitutivo, anzi affermando che il sig. Controparte_1
non abita più nell'immobile sito in Monsummano Terme Via
[...]
4
R.G. 475/2025 dell'Unità n. 37/A, essendosi trasferito in Massarosa (Lu), presso la residenza del figlio;
peraltro, come si evince dalla relata di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, ad oggi il sig. risulta ricoverato presso Controparte_1
la struttura sanitaria di Spicchio, sita in Lamporecchio (cfr. nota di deposito del
14/05/2025).
A ciò si aggiunga, altresì, l'assoluta genericità delle allegazioni di parte ricorrente, dalle quali non è possibile comprendere in cosa si sostanzi, ad oggi, l'occupazione dell'immobile da parte del resistente;
difatti, nulla si dice in ordine alla eventuale mancata restituzione delle chiavi di accesso o alla permanenza nell'immobile di oggetti ed effetti personali del sig. che dimostrerebbero la Controparte_1 perdurante occupazione illegittima di tale bene da parte di quest'ultimo.
Infine, del tutto generica appare, altresì, la deduzione svolta da parte ricorrente in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 05/06/2025 laddove la stessa deduce – peraltro per la prima volta - che il sig. Controparte_1
avrebbe rinunciato tacitamente al proprio diritto di abitazione sul predetto immobile, stante il proprio trasferimento in un primo momento presso il figlio e, successivamente, presso la struttura sanitaria sopra citata;
tale allegazione, difatti, oltre che tardiva, rende quanto mai incerta la ricostruzione della fattispecie in esame e degli effettivi rapporti sussistenti tra le parti di causa in ordine alla sussistenza di eventuali titoli legittimanti l'occupazione dell'immobile da parte del resistente.
Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Spese di lite
Nulla sulle spese di lite, stante il rigetto della domanda avanzata da parte ricorrente e la contumacia del resistente vittorioso.
P.Q.M.
5
R.G. 475/2025 Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: rigetta la domanda di parte ricorrente;
nulla dispone sulle spese di lite.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in assenza delle parti che vi hanno rinunciato espressamente ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 24 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
6
R.G. 475/2025
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 24 giugno 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Paola Cappabianca con la parte Parte_1
personalmente;
- per parte resistente Controparte_1
nessuno;
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita la parte a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte ricorrente conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 05/06/2025 e dunque come in ricorso introduttivo, richiamandosi alle proprie istanze, allegazioni e deduzioni.
Rinuncia a presenziare alla lettura del dispositivo.
A questo punto il Giudice si ritira in camera di consiglio.
IL Giudice, uscito dalla camera di consiglio, dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
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R.G. 475/2025 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 475/2025 del R.G.A.C., pendente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Paola Cappabianca del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montecatini Terme, Piazza Battisti n. 4, giusta procura in atti;
- parte ricorrente -
e
Controparte_1
- parte resistente -
Oggetto: occupazione di immobile sine titulo.
* * *
Conclusioni di parte attrice:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 05/06/2025 e dunque come in ricorso ex art. 281 decies c.p.c.-:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni illustrate in narrativa:
- Accogliere il presente ricorso e, per le motivazioni sopra esposte, disporre il rilascio immediato dell'immobile sito in Monsummano Terme, via dell'unità n. 37/A
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R.G. 475/2025 di proprietà esclusiva del sig. ed ordinare al Sig. Parte_1 [...]
di restituire il possesso dell'immobile al ricorrente senza dilazione, CP_1
libero e vacuo da persone e/o cose;
- In caso di mancato rilascio spontaneo dell'immobile, autorizzare il ricorrente a procedere, ai sensi dell'art. 657 c.p.c., al procedimento di rilascio dell'immobile attraverso l'ausilio delle autorità competenti.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Posizione delle parti
Esperita con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c.-, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
deducendo le seguenti circostanze: Controparte_1
- il sig. è proprietario di immobile ad uso civile abitazione sito in Pt_1
Monsummano Terme, Via dell'Unità n. 37/A pervenutogli per successione ereditaria della sig.ra , deceduta in data 23/03/2021, la quale aveva istituito il Persona_1
ricorrente quale suo unico erede universale;
- in detta unità abitativa ha abitato per anni il sig. Controparte_1
in quanto convivente della sig.ra
[...] Persona_1
- ad oggi, tuttavia, il sig. risulta essersi trasferito in Controparte_1
Massarosa, presso l'abitazione del figlio;
detta circostanza, in particolare, risulterebbe dagli scritti difensivi depositati nel giudizio RG n. 1773/2024 promosso dallo stesso sig. avanti al Tribunale di Pistoia e avente ad Controparte_1
oggetto l'impugnazione del testamento olografo della de cuius sig.ra Persona_1
- il predetto giudizio si è concluso con la sentenza n. 267/2024, con la quale è stata rigettata la domanda attorea di annullamento del testamento olografo;
avverso la
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R.G. 475/2025 stessa è stato proposto gravame unicamente con riferimento al capo 2.2. e, pertanto, il testamento è divenuto efficace, essendo passati in giudicato i capi della sentenza relativi alla domanda di annullamento del testamento della sig.ra Per_1
Ciò premesso in fatto, parte ricorrente ha dedotto che, nonostante il trasferimento del sig. presso l'abitazione del di lui figlio lo stesso ad oggi Controparte_1 non ha provveduto a liberare l'immobile de quo; pertanto, ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Nonostante la regolarità della notifica, non si è Controparte_1
costituito nel presente giudizio.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Il sig. agisce in giudizio al fine di ottenere la condanna del sig. Parte_1
al rilascio dell'immobile di sua esclusiva Controparte_1
proprietà sito in Monsummano Terme, Via dell'Unità n. 37/A.
Ebbene, ai fini del corretto inquadramento giuridico della fattispecie in esame, occorre preliminarmente rilevare che la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere il rilascio dell'immobile de quo presuppone l'accertamento della sussistenza di una occupazione sine titulo dello stesso da parte del resistente;
in altri termini, l'occupazione sine titulo dell'immobile sopra menzionato rappresenta il fatto costituivo del diritto al rilascio del medesimo.
Tuttavia, nel caso di specie parte ricorrente ha in tutto omesso di dimostrare la sussistenza del fatto costitutivo, anzi affermando che il sig. Controparte_1
non abita più nell'immobile sito in Monsummano Terme Via
[...]
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R.G. 475/2025 dell'Unità n. 37/A, essendosi trasferito in Massarosa (Lu), presso la residenza del figlio;
peraltro, come si evince dalla relata di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, ad oggi il sig. risulta ricoverato presso Controparte_1
la struttura sanitaria di Spicchio, sita in Lamporecchio (cfr. nota di deposito del
14/05/2025).
A ciò si aggiunga, altresì, l'assoluta genericità delle allegazioni di parte ricorrente, dalle quali non è possibile comprendere in cosa si sostanzi, ad oggi, l'occupazione dell'immobile da parte del resistente;
difatti, nulla si dice in ordine alla eventuale mancata restituzione delle chiavi di accesso o alla permanenza nell'immobile di oggetti ed effetti personali del sig. che dimostrerebbero la Controparte_1 perdurante occupazione illegittima di tale bene da parte di quest'ultimo.
Infine, del tutto generica appare, altresì, la deduzione svolta da parte ricorrente in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 05/06/2025 laddove la stessa deduce – peraltro per la prima volta - che il sig. Controparte_1
avrebbe rinunciato tacitamente al proprio diritto di abitazione sul predetto immobile, stante il proprio trasferimento in un primo momento presso il figlio e, successivamente, presso la struttura sanitaria sopra citata;
tale allegazione, difatti, oltre che tardiva, rende quanto mai incerta la ricostruzione della fattispecie in esame e degli effettivi rapporti sussistenti tra le parti di causa in ordine alla sussistenza di eventuali titoli legittimanti l'occupazione dell'immobile da parte del resistente.
Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Spese di lite
Nulla sulle spese di lite, stante il rigetto della domanda avanzata da parte ricorrente e la contumacia del resistente vittorioso.
P.Q.M.
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R.G. 475/2025 Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: rigetta la domanda di parte ricorrente;
nulla dispone sulle spese di lite.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in assenza delle parti che vi hanno rinunciato espressamente ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 24 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
6
R.G. 475/2025