Articolo 8 della Legge 6 luglio 1962, n. 888
Articolo 7Articolo 9
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9 agosto 1962
Art. 8.
Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mantenuto in servizio ai sensi dell' articolo 6, della legge 11 luglio 1954, n. 699 , si estendono in quanto applicabili le disposizioni in vigore sullo stato e l'avanzamento dei pari grado dei ruoli ordinari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Entrata in vigore il 9 agosto 1962