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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 15/12/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 679/2020
Udienza del 12.12.2025
Il giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, si ritira in camera di consiglio;
quindi, all'esito, deposita sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in persona del Presidente Giulio Giuntoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rubricata R.G. n. 679/2020, promossa da:
Email_1
DIFENSORE: Avv. LUCA BENEDETTI
- PARTE ATTRICE – CONTRO
e per essa, quale mandataria con rappresentanza, Controparte_1 Controparte_2
DIFENSORE: Avv. MASSIMO MANNOCCHI
– PARTE CONVENUTA – avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito) cui è stata riunita la causa rubricata R.G. n. 710/2020, promossa da:
Email_2
DIFENSORE: Avv. LUCA BENEDETTI
- PARTE ATTRICE – CONTRO
e per essa, quale mandataria con rappresentanza, Controparte_1 Controparte_2
DIFENSORE: Avv. MASSIMO MANNOCCHI
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito) Conclusioni delle parti:
CONCLUSIONI (come da foglio di p.c. depositato in data 22.5.2025) Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento dell'opposizione avanzata, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa: in via pregiudiziale: - dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità dell'azione monitoria intrapresa dall'ingiungente per difetto di idonea procura alle liti rilasciata in favore del difensore e procuratore ad litem, e conseguentemente e per l'effetto la nullità del decreto ingiuntivo opposto, con ogni statuizione conseguente;
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'ingiungente per non essere stato attribuito alla predetta società la Controparte_2 facoltà di chiedere l'emissione del provvedimento monitorio in suo favore, e conseguentemente e per l'effetto la nullità del decreto ingiuntivo opposto, con ogni statuizione conseguente;
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'ingiungente anche in quanto manca la prova dell'intervenuta cessione del credito, con ogni conseguente statuizione;
- dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione del principio di corrispondenza tra il Controparte_ chiesto ed il pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c., con ogni conseguente statuizione;
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva di
e per l'effetto di per non essersi la garanzia atipica sottoscritta dall'odierno opponente trasferita al creditore, e per l'effetto e
[...] Controparte_2
pagina 1 di 11 conseguentemente revocare e/o dichiarare nullo il provvedimento monitorio opposto, dichiarando che nulla è dovuto da nei confronti Parte_1 delle predette società, con ogni conseguente statuizione;
nel merito: - nel merito ed in via principale, accertata e dichiarata la nullità dei contratti sottoscritti da con per violazione di norma imperativa ai sensi dell'art. 1418 c.c., come meglio Parte_1 Controparte_4 descritto in premessa, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente nei confronti dell'ingiungente, e per l'effetto e conseguentemente revocare il provvedimento monitorio opposto, con ogni statuizione conseguente;
- in subordine e sempre nel merito, nell'ipotesi in cui venisse dichiarata la nullità parziale dei contratti sottoscritti da con ai sensi dell'art. 1419 c.c., accertato e dichiarato Parte_1 Controparte_4 che nulla è dovuto dall'odierno opponente nei confronti del creditore ingiungente per non avere agito nel termine di cui all'art. Controparte_4 1957 c.c., revocare il provvedimento monitorio emesso con ogni conseguente statuizione di legge;
- in via alternativa rispetto al punto f), accertato e dichiarato che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. è da ritenersi inefficace ai sensi dell'art. 33 lett. t del Codice del consumo, accertato e dichiarato per l'effetto che nulla è dovuto dall'odierno opponente nei confronti del creditore ingiungente per non avere agito nel termine Controparte_4 di cui all'art. 1957 c.c., revocare il provvedimento monitorio emesso con ogni conseguente statuizione di legge;
- sempre nel merito in via principale ed in tutti i casi, accertata e dichiarata la nullità del provvedimento monitorio opposto e che nulla è dovuto dall'opponente nei confronti di Controparte_2 e/o e/o anche per difetto della prova dell'intervenuta cessione del credito, annullare e/o revocare il Controparte_3 Controparte_4 provvedimento monitorio opposto e conseguentemente con ogni conseguente statuizione di legge;
- sempre nel merito ed in subordine, accertata e dichiarata la nullità delle clausole contrattuali relative alla determinazione degli interessi ai sensi degli art. 644 c.p. e 1419 c.c., e conseguentemente e per
l'effetto che nulla è dovuto dal debitore e/o dall'odierno opponente a titolo di interessi, rideterminare la somma dovuta dall'opponente nei limiti della garanzia prestata, con ogni conseguente statuizione;
- in ulteriore subordine, accertata e dichiarata la nullità delle clausole contrattuali relative alla determinazione degli interessi ai sensi dell'art. 117 comma 6 T.u.b., e conseguentemente e per l'effetto rideterminato il tasso di interesse ai sensi dell'art.
117 comma 7 T.u.b., rideterminare la somma dovuta dall'odierno opponente nei limiti della garanzia prestata e conseguentemente e per l'effetto revocare il provvedimento monitorio opposto con ogni statuizione conseguente;
- in ulteriore subordine, accertata e dichiarata la nullità delle clausole contrattuali relative alla determinazione degli interessi per violazione dell'art. 1283 c.c., e conseguentemente e per l'effetto rideterminato il tasso di interesse applicando il tasso legale medio tempore vigente, rideterminare la somma dovuta dall'odierno opponente nei limiti della garanzia prestata e conseguentemente e per l'effetto revocare il provvedimento monitorio opposto con ogni statuizione conseguente;
in tutti i casi: con vittoria di spese e competenze oltre accessori come per legge”.
CONCLUSIONI (come da foglio di p.c. depositato in data 22.5.2025) Parte_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento dell'opposizione avanzata, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa e previa sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio opposto: in via pregiudiziale: - dichiarare la nullità e/o inammissibilità dell'azione monitoria intrapresa dall'ingiungente per difetto di idonea procura alle liti rilasciata in favore del difensore e procuratore ad litem, e conseguentemente e per
l'effetto la nullità del decreto ingiuntivo opposto, con ogni statuizione conseguente;
- dichiarare il difetto d)i legittimazione attiva dell'ingiungente
[...]
per non essere stato attribuito alla predetta società la facoltà di chiedere l'emissione del provvedimento monitorio in suo favore, e CP_2 conseguentemente e per l'effetto la nullità del decreto ingiuntivo opposto, con ogni statuizione conseguente;
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'ingiungente anche in quanto manca la prova dell'intervenuta cessione del credito, con ogni conseguente statuizione;
- dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c., con ogni conseguente statuizione;
- dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità della domanda monitoria per indeterminatezza dell'oggetto e segnatamente degli elementi costitutivi del credito rivendicato, e conseguentemente e per l'effetto dichiarare la nullità del provvedimento monitorio opposto, anche perché emesso in assenza di valida prova scritta, con ogni conseguente statuizione anche in punto di spese della fase monitoria;
nel merito: - in via principale ed in tutti i casi, accertato e dichiarato che nulla è dovuto dall'opponente nei confronti di e/o e/o Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 anche per difetto di prova dell'intervenuta cessione del credito, annullare e/o revocare il provvedimento monitorio opposto e conseguentemente con ogni conseguente statuizione di legge;
- sempre nel merito, accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali relative alla determinazione degli interessi ai sensi degli art. 644 c.p. e 1419 c.c., e conseguentemente e per l'effetto che nulla è dovuto dal debitore e/o dall'odierno opponente a tale titolo, con ogni conseguente statuizione;
- in subordine, accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali relative alla determinazione degli interessi ai sensi dell'art. 117 comma 6 T.u.b., e conseguentemente e per l'effetto rideterminare il tasso di interesse ai sensi dell'art. 117 comma 7 T.u.b., con ogni conseguente statuizione;
- in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali relative alla determinazione degli interessi per violazione dell'art. 1283 c.c., e conseguentemente e per l'effetto rideterminare il tasso di interesse applicando il tasso legale medio tempore vigente, con ogni conseguente statuizione;
- sempre nel merito, compensare quanto indebitamente corrisposto a titolo di interessi da nel corso Parte_2 del rapporto, nella misura di € 18.100,30 (SE&O) per interessi usurari ovvero € 14.765,22 (SE&O) per violazione dell'art. 1283 c.c., e comunque della maggiore o minor somma che risulterà dell'espletanda istruttoria ovvero che verrà ritenuta equa e/o di giustizia, con quanto risultasse ancora dovuto da
pagina 2 di 11 alla creditrice e/o a con ogni conseguente statuizione di legge. - in tutti i casi: con vittoria di spese e Parte_2 Controparte_5 competenze oltre accessori come per legge”.
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA OPPOSTA (come da foglio di p.c. depositato in data
7.5.2025)
“- nel merito, rigettare la domanda degli attori in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
FATTO E DIRITTO
1.
Con atto di citazione in opposizione a d.i. ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 99/2020, con cui – ad istanza di quale Controparte_2 mandataria di – era stato ingiunto all'opponente, in qualità di fideiussore del Controparte_3
OR il pagamento della somma di euro € 50.901,24 (di cui € 12.000,00 per il Parte_2 finanziamento n. 7416225636 ed € 38.901,24 per il finanziamento n. 7416636024), oltre interessi di mora e spese e competenze della procedura monitoria.
A sostegno della propria opposizione parte attrice deduceva: i) che aveva Controparte_4 stipulato con due distinti contratti di finanziamento: - un primo contratto in data Parte_2
24.5.2012, per l'importo complessivo di € 50.000,00, garantito dall'odierno comparente Parte_1
tramite la costituzione di un pegno su titoli per complessivi € 57.666,58 di valore nominale;
un
[...] secondo contratto in data 14.12.2012, per l'importo complessivo di € 50.000,00, in relazione al quale l'odierno comparente prestava fideiussione fino all'importo massimo di € 50.000,00.
Sulla base di tali premesse formulava le seguenti eccezioni: i) inammissibilità dell'azione monitoria per difetto di idonea procura alle liti e per carenza di legittimazione ad agire della ricorrente;
ii) inammissibilità dell'azione monitoria per carenza di legittimazione della ricorrente;
iii) nullità del provvedimento monitorio opposto per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato;
iv) inammissibilità dell'azione monitoria per difetto di legittimazione attiva dell'ingiungente e di;
v) nullità dei contratti sottoscritti dal garante per violazione Controparte_3 di norme imperative;
vi) inefficacia della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.; vii) Indeterminatezza del credito azionato in via monitoria;
viii) nullità della clausola relativa agli interessi ex art. 644 c.p. e 1815
c.c.; ix) nullità della clausola relativa agli interessi ai sensi dell'art. 117 T.u.b.; x) illegittimità del sistema di calcolo degli interessi.
La causa veniva iscritta a ruolo con RG 679/2020.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio per il tramite della Controparte_5 mandataria con rappresentanza la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione siccome Controparte_2 infondata in fatto ed in diritto.
pagina 3 di 11 Con separato atto di citazione in opposizione a d.i. ritualmente notificato, Parte_2 proponeva opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo n. 99/2020, poc'anzi indicato, con cui – ad istanza di quale mandataria di – era stato ingiunto Controparte_2 Controparte_3 all'opponente, in qualità di debitore principale, il pagamento della somma di euro € 67.794,86 (in parte per il finanziamento n. 7416225636 ed in parte per il finanziamento n. 7416636024), oltre interessi di mora e spese e competenze della procedura monitoria.
A sostegno delle proprie ragioni l'attore deduceva: i) l'inammissibilità dell'azione monitoria per difetto di idonea procura alle liti e per carenza di legittimazione ad agire della ricorrente;
ii) l'inammissibilità dell'azione monitoria per carenza di legittimazione della ricorrente;
iii) la nullità del provvedimento monitorio opposto per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato;
iv)
l'indeterminatezza del credito azionato in via monitoria;
v) la nullità della clausola relativa agli interessi ex art. 644 c.p. e 1815 c.c.; vi) la nullità della clausola relativa agli interessi ai sensi dell'art. 117 T.u.b.; vii) l'illegittimità del sistema di calcolo degli interessi.
La causa veniva iscritta a ruolo con RG n. 710/2020, G.I. Dott. Pellegri.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio per il tramite della Controparte_5 mandataria con rappresentanza la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione siccome Controparte_2 infondata in fatto ed in diritto.
Con provvedimento reso a verbale di udienza, in data 24.9.2021 il G.I. riuniva i due procedimenti poco sopra menzionati, rinviando il procedimento per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Esperito inutilmente il tentativo di mediazione, la causa veniva istruita mediante acquisizione di prove documentali ed espletamento di Ctu.
Le parti precisavano le proprie conclusioni mediante il deposito di note scritte rispettivamente in data
22.5.2025 quanto agli attori ed in data 7.5.2025 quanto al convenuto.
All'udienza tenutasi in data odierna il Giudice ha depositato sentenza ai sensi dell'articolo 281 sexies
c.p.c..
2.
L'opposizione non è meritevole di accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Sull'eccezione di inammissibilità dell'azione monitoria per difetto di idonea procura alle liti nonché per carenza di legittimazione ad agire della ricorrente
Entrambi gli attori hanno sollevato un'eccezione di inammissibilità dell'azione per difetto di procura alle liti e per carenza di legittimazione ad agire della ricorrente – opposta.
L'eccezione relativa all'inidoneità della procura alle liti è da ritenersi infondata. pagina 4 di 11 Si osserva, difatti, che la procura rilasciata da in favore del Dott. , (v. Controparte_2 Tes_1 doc. 10 fascicolo monitorio), contiene espressamente il conferimento a quest'ultimo di mandato con rappresentanza relativa a tutti gli atti sostanziali, giudiziali e stragiudiziali, aventi ad oggetto ogni rapporto giuridico attivo o passivo, conferendo allo stesso, tra gli altri, il potere di “conferire a sua volta le procure alle liti ai difensori”.
Le medesime facoltà sono state riconosciute in questo procedimento di opposizione alla dott.ssa EL
MA (v. doc. 6 fascicolo opposta), con la conseguenza per cui l'eccezione deve essere rigettata.
Le procure conferite alla difesa della convenuta opposta appaiono, dunque, del tutto valide ed efficaci.
Parimenti infondata risulta l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione ad agire di parte ricorrente in sede monitoria, convenuta opposta nel presente procedimento.
Sul punto si rileva, difatti, che a introdotto il ricorso monitorio in nome e per Controparte_2 conto di la quale ha agito, a sua volta in nome e per conto di CP_6 Controparte_3 cessionaria del credito vantato da nei confronti degli opponenti. In tale contesto, la CP_7 mandataria ha chiesto al giudicante l'emissione dell'ingiunzione di pagamento in favore dell' CP_2
“istante”, con tale locuzione facendo riferimento all'originaria mandante di cui Controparte_3 spendeva il nome.
È evidente come non vi sia alcuna carenza di legittimazione ad agire della mandataria.
Sull'eccezione di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Entrambi gli opponenti sostengono che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe viziato in quanto il giudicante avrebbe ingiunto ai debitori il pagamento delle somme in favore di Controparte_3 mentre la ricorrente avrebbe richiesto il pagamento in proprio favore. Controparte_2
Come già rilevato, ha chiesto l'ingiunzione in favore dell' “istante”; considerato che ha CP_2 CP_2 agito in nome e per conto di in forza di mandato con rappresentanza, il Giudice Controparte_3 del procedimento monitorio ha correttamente ingiunto in favore del rappresentato, soggetto titolare della posizione sostanziale dedotta in giudizio.
Per tale motivo l'eccezione si rivela infondata.
Sulla garanzia prestata dall'opponente
Il negozio sottoscritto dall'opponente in data 10.4.2012 va qualificato come Parte_1 contratto di garanzia autonoma;
secondo costante giurisprudenza infatti: “Al fine della configurabilità del contratto autonomo di garanzia è decisiva l'esclusione della legittimazione del debitore principale
a chiedere al garante di opporre al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, in pagina 5 di 11 deroga, quindi, alla disciplina legale dell'obbligazione fideiussoria tipica e accessoria di quella principale, in cui il fideiussore ha l'onere di preavvisare il debitore principale che intende procedere al pagamento allo scopo di metterlo in condizione di fare tempestiva opposizione, ove sussistano idonee ragioni da eccepire al creditore opponibili al fideiussore che abbia pagato senza osservare l'onere del preavviso” (Cass. 16213/2015, in senso conforme anche Cass. n. 12152/2016; Cass. n. 4717/2019).
Alla clausola 7 della garanzia in esame (doc. 3 fascicolo opponente) si prevede la rinuncia del debitore garante alla facoltà di opporre eccezioni nei confronti del creditore prima di procedere al pagamento, ed infatti le parti hanno pattuito che “il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”; tale inciso è di per sé sufficiente per qualificare il negozio in questione come di garanzia autonoma, dato che si evince chiaramente la volontà dell'opponente di offrire alla società creditrice opposta sicura soddisfazione di ogni suo credito vantato nei confronti di scindendo il rapporto di accessorietà col debito principale, nei Parte_2 limiti dell'importo massimo garantito.
Va evidenziato che la Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. 15091/21) ha ritenuto l'esistenza di un contratto autonomo di garanzia anche in assenza della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”, se è previsto che il garante debba pagare in un termine ristretto dalla richiesta del garantito, essendo in tal caso implicita l'impossibilità di opporre eccezioni, e nel caso di specie l'art. 7 del contratto prevede che il pagamento debba avvenire immediatamente, cosicchè non possono esservi dubbi sulla natura autonoma della garanzia oggetto di causa.
Del resto, la qualificazione giuridica del contratto quale garanzia autonoma è stata espressamente riconosciuta da parte opponente a pp. 7 e ss. del proprio atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Pertanto, la società opposta ha legittimamente esercitato il suo autonomo diritto di credito nei confronti del garante. Sono dunque assorbite tutte le eccezioni sollevate dall'opponente in ordine alla nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 l. 287/1990, nonché alla violazione dell'art. 1957 c.c., posto che non trova applicazione la disciplina della fideiussione al contratto in esame;
restano assorbite anche tutte le eccezioni formulate dal garante in relazione al contratto principale, atteso che le stesse sono precluse in caso di contratto autonomo di garanzia.
Peraltro, deve ritenersi infondata l'eccezione del OR circa la carenza di Parte_1 legittimazione attiva dell'ingiungente nei confronti del garante, in ragione dell'intervenuta cessione del credito.
pagina 6 di 11 Secondo la difesa del OR , difatti, non avrebbe alcun Parte_1 Controparte_3 titolo per agire nei confronti del garante, atteso che, trattandosi di contratto autonomo di garanzia, lo stesso non si trasferirebbe unitamente al credito garantito.
Sul punto è appena il caso di richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale, con l'ordinanza n. 16962/2024, ha chiarito che anche una garanzia autonoma si trasferisce automaticamente al nuovo creditore, senza necessità del consenso del garante.
I giudici di legittimità hanno chiarito che la qualificazione della garanzia come 'autonoma' è irrilevante ai fini del suo trasferimento.
Il combinato disposto dell'art. 58 TUB e dell'art. 1263 c.c. stabilisce chiaramente che le garanzie di qualsiasi tipo, prestate da chiunque, conservano la loro validità in favore del cessionario (il nuovo creditore), senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
Sul quantum debeatur
Parte attrice ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto per indeterminatezza del credito azionato in via monitoria.
Tale assunto è infondato.
Secondo i principi generali in tema di onere della prova, grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009). Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533).
Difatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Sez. 2, Sentenza n. 13550 del 21/12/1992; Sez.
3, Ordinanza n. 5163 del 09/03/2005) dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, esteso non solo all'esame delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma pure alla fondatezza nel merito della domanda introdotta con il ricorso monitorio (Sez. 1, Sentenza
n. 5055 del 25/05/1999; Sez. 3, Sentenza n. 19595 del 2013).
Orbene, tanto premesso, applicando i suesposti principi, sinteticamente richiamati, alla fattispecie in esame, si osserva quanto segue. pagina 7 di 11 Contr All'esito dell'istruttoria svolta, è emerso che tra e (dante causa di Parte_2
[...]
sono intercorsi due rapporti contrattuali di finanziamento: - un primo contratto in data CP_3
24.5.2012, per l'importo complessivo di € 50.000,00, garantito dall'odierno comparente Parte_1
tramite la costituzione di un pegno su titoli per complessivi € 57.666,58 di valore nominale;
un
[...] secondo contratto in data 14.12.2012, per l'importo complessivo di € 50.000,00, in relazione al quale il
CE prestava fideiussione fino all'importo massimo di € 50.000,00 (v. contratti di Pt_1 finanziamento, doc. 2 fascicolo attore). In calce ad entrambi i contratti sono riportati i rispettivi piani di ammortamento debitamente sottoscritti dal debitore.
In relazione a tali rapporti obbligatori l'istituto di credito ha dedotto un inadempimento da parte del
OR per un importo pari ad euro 67.794,86, di cui risponde in solido anche il Parte_2
OR , fino alla concorrenza di euro 50.901,24. Parte_1
Trattandosi di contratti di finanziamento, la deduzione dell'inadempimento consente di considerare assolto l'onere probatorio gravante in capo alla convenuta opposta, parte attrice in senso sostanziale.
A fronte di tale deduzione parte attrice opponente non ha provato fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto monitoriamente azionato.
Invero l'opponente ha contestato la pretesa eccependo l'illegittimità di alcuni costi e/o spese addebitati dall'istituto di credito.
Di seguito verranno analizzate tali doglianze.
Sugli asseriti illegittimi addebiti
Parte attrice ha sostenuto che gli importi oggetto di ingiunzione sono comunque inficiati dall'illegittima applicazione di interessi anatocistici, usurari ed illegittimi. Sul punto il tribunale ha disposto CTU contabile al cui esito è stata depositata una relazione peritale dettagliata ed approfonditamente motivata, sorretta da argomentazioni logiche convincenti, che questo Tribunale intende fare propria, non ravvisandosi motivi per discostarsene.
Per quel che concerne la capitalizzazione degli interessi, le deduzioni di parte attrice sono incentrate sulla tesi per cui nel piano di ammortamento “alla francese”, previsto per il contratto de quo, vi sarebbe un calcolo delle rate in regime di capitalizzazione composta, che comporterebbe il pagamento di interessi anatocistici.
Copiosa giurisprudenza ha escluso che nel piano di ammortamento “alla francese” possa esserci capitalizzazione degli interessi poiché con il pagamento di ogni singola rata si azzerano gli interessi maturati fino a quel momento;
manca dunque, in questo meccanismo, il presupposto dell'anatocismo e cioè la presenza di interessi scaduti su cui operare il ricalcolo (ex multis, Cass. SS.UU 15130/2024). pagina 8 di 11 Il piano di ammortamento a rata fissa, e cioè “alla francese” non comporta, quindi, né indeterminatezza del tasso, né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi.
Del resto, l'inesistenza di un'automatica ed illegittima capitalizzazione degli interessi nel piano di ammortamento alla francese è espressamente riconosciuta anche dal Ctu in risposta alle osservazioni del Ctp di parte convenuta opposta.
Per tali ragioni l'eccezione di illegittimità degli interessi per anatocismo deve essere disattesa.
Relativamente all'asserita usurarietà degli interessi pattuiti (fermo il principio di portata generale – suscettibile di applicazione anche ad un contratto di conto corrente – dell'assoluta irrilevanza dell'usura
“sopravvenuta”, Cass. SS.UU. 24675/2017) la contestazione è infondata.
Orbene, il C.T.U. sul punto ha formulato due ipotesi: una esclude dal calcolo del TEG le spese relative alla penale per estinzione anticipata del finanziamento e l'altra le ricomprende. Nel primo caso il tasso applicato ai contratti in questione è rispettoso della soglia indicata dalla Banca d'Italia, nel secondo il tasso è superiore alla soglia.
La seconda ipotesi risulta priva di pregio.
Va difatti evidenziato che le istruzioni Banca d'Italia ai fini della rilevazione semestrale del tasso soglia hanno sempre previsto espressamente che “le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, in quanto meramente eventuali, non sono da aggiungere alle spese di chiusura della pratica”
A ciò si aggiunga che lo stesso art. 644 c.p. prevede che "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito", mentre la commissione o penale di anticipata estinzione - evidentemente riconducibile all'esercizio di un diritto potestativo - è eventuale, potenziale e straordinaria, e quindi non è immediatamente "collegata" e connaturata, quale interesse o costo, "alla erogazione del credito", come richiesto dall'art. 644 c.p. (Trib. Lucca 21.10.2023; Trib.
Agrigento 31.10.2017; Trib. Treviso 24.1.2018; Trib. Ancona, 08/03/2019, n.468; Trib. Torino,
14/12/2019, Trib. Trapani 435 del 24-6-2020Trib. Vicenza 22/12/2020, Trib. Roma 4476 del
12/3/2021).
Trattandosi di un costo del credito solo "eventuale", sostenere che il tasso soglia ex L.108/1995 sia superato per effetto dell'inclusione nel TAEG dell'incidenza percentuale della penale per l'estinzione anticipata del mutuo, finisce per postulare una sorta di "tasso sommatoria" fra voci eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale.
pagina 9 di 11 Gli interessi del caso di specie riferiscono alla “fisiologia” del finanziamento in quanto remunerano la
Banca per il prestito richiesto dal mutuatario con applicazione certa e predefinita, legata all'erogazione del credito, costituendo, in ultima analisi, il "costo del denaro" per il mutuatario.
La penale per estinzione anticipata del mutuo, di contro, costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito (rectius, del mancato guadagno).
Per tali ragioni deve essere presa in considerazione la prima ipotesi formulata dal consulente, con la conseguenza per cui le pattuizioni di entrambi i contratti di finanziamento risultano rispettose del tasso soglia di usura (cfr. relazione CTU).
Anche tale doglianza deve pertanto essere disattesa.
Sulla difformità del TAEG/ISC
L'attore sostiene che il TAEG/ISC effettivamente applicato sia superiore a quello indicato in contratto.
Anzitutto occorre premettere che alla fattispecie in esame non si applica l'articolo 125 bis tub, atteso che entrambi i finanziamenti di cui si discute sono stati contratti dal OR per Parte_2
l'esercizio di un'attività imprenditoriale (come espressamente indicato in entrambi i contratti) e dunque si tratta di fattispecie estranee alla disciplina consumeristica.
In applicazione di quanto previsto dall'articolo 117 Tub, “Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo
e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.
Nel caso di specie, al netto di ogni considerazione circa il Taeg indicato in contratto, parte opposta ha prodotto in giudizio i contratti di finanziamento cui sono riportati, in calce, i rispettivi piani di ammortamento debitamente sottoscritti dal debitore.
Pertanto, in presenza di un contratto “completo” – come quello sottoscritto dall'attore opponente – non può parlarsi né di indeterminatezza delle condizioni né di “costo occulto” o maggiore di quello concordato in contratto, perché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.
L'eccezione in esame deve pertanto ritenersi infondata.
* pagina 10 di 11 La reiezione di tutte le eccezioni formulate dagli attori opponenti impone la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Spese
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta le opposizioni a decreto ingiuntivo spiegate dagli attori opponenti, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento nei confronti della convenuta opposta delle spese di lite che liquida in euro 7.000,00, oltre IVA, CPA e maggiorazione spese generali come per legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico degli attori opponenti.
Massa, 12/12/2025 Il Giudice Giulio Giuntoli
pagina 11 di 11
Udienza del 12.12.2025
Il giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, si ritira in camera di consiglio;
quindi, all'esito, deposita sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in persona del Presidente Giulio Giuntoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rubricata R.G. n. 679/2020, promossa da:
Email_1
DIFENSORE: Avv. LUCA BENEDETTI
- PARTE ATTRICE – CONTRO
e per essa, quale mandataria con rappresentanza, Controparte_1 Controparte_2
DIFENSORE: Avv. MASSIMO MANNOCCHI
– PARTE CONVENUTA – avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito) cui è stata riunita la causa rubricata R.G. n. 710/2020, promossa da:
Email_2
DIFENSORE: Avv. LUCA BENEDETTI
- PARTE ATTRICE – CONTRO
e per essa, quale mandataria con rappresentanza, Controparte_1 Controparte_2
DIFENSORE: Avv. MASSIMO MANNOCCHI
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito) Conclusioni delle parti:
CONCLUSIONI (come da foglio di p.c. depositato in data 22.5.2025) Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento dell'opposizione avanzata, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa: in via pregiudiziale: - dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità dell'azione monitoria intrapresa dall'ingiungente per difetto di idonea procura alle liti rilasciata in favore del difensore e procuratore ad litem, e conseguentemente e per l'effetto la nullità del decreto ingiuntivo opposto, con ogni statuizione conseguente;
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'ingiungente per non essere stato attribuito alla predetta società la Controparte_2 facoltà di chiedere l'emissione del provvedimento monitorio in suo favore, e conseguentemente e per l'effetto la nullità del decreto ingiuntivo opposto, con ogni statuizione conseguente;
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'ingiungente anche in quanto manca la prova dell'intervenuta cessione del credito, con ogni conseguente statuizione;
- dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione del principio di corrispondenza tra il Controparte_ chiesto ed il pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c., con ogni conseguente statuizione;
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva di
e per l'effetto di per non essersi la garanzia atipica sottoscritta dall'odierno opponente trasferita al creditore, e per l'effetto e
[...] Controparte_2
pagina 1 di 11 conseguentemente revocare e/o dichiarare nullo il provvedimento monitorio opposto, dichiarando che nulla è dovuto da nei confronti Parte_1 delle predette società, con ogni conseguente statuizione;
nel merito: - nel merito ed in via principale, accertata e dichiarata la nullità dei contratti sottoscritti da con per violazione di norma imperativa ai sensi dell'art. 1418 c.c., come meglio Parte_1 Controparte_4 descritto in premessa, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente nei confronti dell'ingiungente, e per l'effetto e conseguentemente revocare il provvedimento monitorio opposto, con ogni statuizione conseguente;
- in subordine e sempre nel merito, nell'ipotesi in cui venisse dichiarata la nullità parziale dei contratti sottoscritti da con ai sensi dell'art. 1419 c.c., accertato e dichiarato Parte_1 Controparte_4 che nulla è dovuto dall'odierno opponente nei confronti del creditore ingiungente per non avere agito nel termine di cui all'art. Controparte_4 1957 c.c., revocare il provvedimento monitorio emesso con ogni conseguente statuizione di legge;
- in via alternativa rispetto al punto f), accertato e dichiarato che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. è da ritenersi inefficace ai sensi dell'art. 33 lett. t del Codice del consumo, accertato e dichiarato per l'effetto che nulla è dovuto dall'odierno opponente nei confronti del creditore ingiungente per non avere agito nel termine Controparte_4 di cui all'art. 1957 c.c., revocare il provvedimento monitorio emesso con ogni conseguente statuizione di legge;
- sempre nel merito in via principale ed in tutti i casi, accertata e dichiarata la nullità del provvedimento monitorio opposto e che nulla è dovuto dall'opponente nei confronti di Controparte_2 e/o e/o anche per difetto della prova dell'intervenuta cessione del credito, annullare e/o revocare il Controparte_3 Controparte_4 provvedimento monitorio opposto e conseguentemente con ogni conseguente statuizione di legge;
- sempre nel merito ed in subordine, accertata e dichiarata la nullità delle clausole contrattuali relative alla determinazione degli interessi ai sensi degli art. 644 c.p. e 1419 c.c., e conseguentemente e per
l'effetto che nulla è dovuto dal debitore e/o dall'odierno opponente a titolo di interessi, rideterminare la somma dovuta dall'opponente nei limiti della garanzia prestata, con ogni conseguente statuizione;
- in ulteriore subordine, accertata e dichiarata la nullità delle clausole contrattuali relative alla determinazione degli interessi ai sensi dell'art. 117 comma 6 T.u.b., e conseguentemente e per l'effetto rideterminato il tasso di interesse ai sensi dell'art.
117 comma 7 T.u.b., rideterminare la somma dovuta dall'odierno opponente nei limiti della garanzia prestata e conseguentemente e per l'effetto revocare il provvedimento monitorio opposto con ogni statuizione conseguente;
- in ulteriore subordine, accertata e dichiarata la nullità delle clausole contrattuali relative alla determinazione degli interessi per violazione dell'art. 1283 c.c., e conseguentemente e per l'effetto rideterminato il tasso di interesse applicando il tasso legale medio tempore vigente, rideterminare la somma dovuta dall'odierno opponente nei limiti della garanzia prestata e conseguentemente e per l'effetto revocare il provvedimento monitorio opposto con ogni statuizione conseguente;
in tutti i casi: con vittoria di spese e competenze oltre accessori come per legge”.
CONCLUSIONI (come da foglio di p.c. depositato in data 22.5.2025) Parte_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento dell'opposizione avanzata, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa e previa sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio opposto: in via pregiudiziale: - dichiarare la nullità e/o inammissibilità dell'azione monitoria intrapresa dall'ingiungente per difetto di idonea procura alle liti rilasciata in favore del difensore e procuratore ad litem, e conseguentemente e per
l'effetto la nullità del decreto ingiuntivo opposto, con ogni statuizione conseguente;
- dichiarare il difetto d)i legittimazione attiva dell'ingiungente
[...]
per non essere stato attribuito alla predetta società la facoltà di chiedere l'emissione del provvedimento monitorio in suo favore, e CP_2 conseguentemente e per l'effetto la nullità del decreto ingiuntivo opposto, con ogni statuizione conseguente;
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'ingiungente anche in quanto manca la prova dell'intervenuta cessione del credito, con ogni conseguente statuizione;
- dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c., con ogni conseguente statuizione;
- dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità della domanda monitoria per indeterminatezza dell'oggetto e segnatamente degli elementi costitutivi del credito rivendicato, e conseguentemente e per l'effetto dichiarare la nullità del provvedimento monitorio opposto, anche perché emesso in assenza di valida prova scritta, con ogni conseguente statuizione anche in punto di spese della fase monitoria;
nel merito: - in via principale ed in tutti i casi, accertato e dichiarato che nulla è dovuto dall'opponente nei confronti di e/o e/o Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 anche per difetto di prova dell'intervenuta cessione del credito, annullare e/o revocare il provvedimento monitorio opposto e conseguentemente con ogni conseguente statuizione di legge;
- sempre nel merito, accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali relative alla determinazione degli interessi ai sensi degli art. 644 c.p. e 1419 c.c., e conseguentemente e per l'effetto che nulla è dovuto dal debitore e/o dall'odierno opponente a tale titolo, con ogni conseguente statuizione;
- in subordine, accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali relative alla determinazione degli interessi ai sensi dell'art. 117 comma 6 T.u.b., e conseguentemente e per l'effetto rideterminare il tasso di interesse ai sensi dell'art. 117 comma 7 T.u.b., con ogni conseguente statuizione;
- in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali relative alla determinazione degli interessi per violazione dell'art. 1283 c.c., e conseguentemente e per l'effetto rideterminare il tasso di interesse applicando il tasso legale medio tempore vigente, con ogni conseguente statuizione;
- sempre nel merito, compensare quanto indebitamente corrisposto a titolo di interessi da nel corso Parte_2 del rapporto, nella misura di € 18.100,30 (SE&O) per interessi usurari ovvero € 14.765,22 (SE&O) per violazione dell'art. 1283 c.c., e comunque della maggiore o minor somma che risulterà dell'espletanda istruttoria ovvero che verrà ritenuta equa e/o di giustizia, con quanto risultasse ancora dovuto da
pagina 2 di 11 alla creditrice e/o a con ogni conseguente statuizione di legge. - in tutti i casi: con vittoria di spese e Parte_2 Controparte_5 competenze oltre accessori come per legge”.
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA OPPOSTA (come da foglio di p.c. depositato in data
7.5.2025)
“- nel merito, rigettare la domanda degli attori in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
FATTO E DIRITTO
1.
Con atto di citazione in opposizione a d.i. ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 99/2020, con cui – ad istanza di quale Controparte_2 mandataria di – era stato ingiunto all'opponente, in qualità di fideiussore del Controparte_3
OR il pagamento della somma di euro € 50.901,24 (di cui € 12.000,00 per il Parte_2 finanziamento n. 7416225636 ed € 38.901,24 per il finanziamento n. 7416636024), oltre interessi di mora e spese e competenze della procedura monitoria.
A sostegno della propria opposizione parte attrice deduceva: i) che aveva Controparte_4 stipulato con due distinti contratti di finanziamento: - un primo contratto in data Parte_2
24.5.2012, per l'importo complessivo di € 50.000,00, garantito dall'odierno comparente Parte_1
tramite la costituzione di un pegno su titoli per complessivi € 57.666,58 di valore nominale;
un
[...] secondo contratto in data 14.12.2012, per l'importo complessivo di € 50.000,00, in relazione al quale l'odierno comparente prestava fideiussione fino all'importo massimo di € 50.000,00.
Sulla base di tali premesse formulava le seguenti eccezioni: i) inammissibilità dell'azione monitoria per difetto di idonea procura alle liti e per carenza di legittimazione ad agire della ricorrente;
ii) inammissibilità dell'azione monitoria per carenza di legittimazione della ricorrente;
iii) nullità del provvedimento monitorio opposto per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato;
iv) inammissibilità dell'azione monitoria per difetto di legittimazione attiva dell'ingiungente e di;
v) nullità dei contratti sottoscritti dal garante per violazione Controparte_3 di norme imperative;
vi) inefficacia della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.; vii) Indeterminatezza del credito azionato in via monitoria;
viii) nullità della clausola relativa agli interessi ex art. 644 c.p. e 1815
c.c.; ix) nullità della clausola relativa agli interessi ai sensi dell'art. 117 T.u.b.; x) illegittimità del sistema di calcolo degli interessi.
La causa veniva iscritta a ruolo con RG 679/2020.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio per il tramite della Controparte_5 mandataria con rappresentanza la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione siccome Controparte_2 infondata in fatto ed in diritto.
pagina 3 di 11 Con separato atto di citazione in opposizione a d.i. ritualmente notificato, Parte_2 proponeva opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo n. 99/2020, poc'anzi indicato, con cui – ad istanza di quale mandataria di – era stato ingiunto Controparte_2 Controparte_3 all'opponente, in qualità di debitore principale, il pagamento della somma di euro € 67.794,86 (in parte per il finanziamento n. 7416225636 ed in parte per il finanziamento n. 7416636024), oltre interessi di mora e spese e competenze della procedura monitoria.
A sostegno delle proprie ragioni l'attore deduceva: i) l'inammissibilità dell'azione monitoria per difetto di idonea procura alle liti e per carenza di legittimazione ad agire della ricorrente;
ii) l'inammissibilità dell'azione monitoria per carenza di legittimazione della ricorrente;
iii) la nullità del provvedimento monitorio opposto per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato;
iv)
l'indeterminatezza del credito azionato in via monitoria;
v) la nullità della clausola relativa agli interessi ex art. 644 c.p. e 1815 c.c.; vi) la nullità della clausola relativa agli interessi ai sensi dell'art. 117 T.u.b.; vii) l'illegittimità del sistema di calcolo degli interessi.
La causa veniva iscritta a ruolo con RG n. 710/2020, G.I. Dott. Pellegri.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio per il tramite della Controparte_5 mandataria con rappresentanza la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione siccome Controparte_2 infondata in fatto ed in diritto.
Con provvedimento reso a verbale di udienza, in data 24.9.2021 il G.I. riuniva i due procedimenti poco sopra menzionati, rinviando il procedimento per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Esperito inutilmente il tentativo di mediazione, la causa veniva istruita mediante acquisizione di prove documentali ed espletamento di Ctu.
Le parti precisavano le proprie conclusioni mediante il deposito di note scritte rispettivamente in data
22.5.2025 quanto agli attori ed in data 7.5.2025 quanto al convenuto.
All'udienza tenutasi in data odierna il Giudice ha depositato sentenza ai sensi dell'articolo 281 sexies
c.p.c..
2.
L'opposizione non è meritevole di accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Sull'eccezione di inammissibilità dell'azione monitoria per difetto di idonea procura alle liti nonché per carenza di legittimazione ad agire della ricorrente
Entrambi gli attori hanno sollevato un'eccezione di inammissibilità dell'azione per difetto di procura alle liti e per carenza di legittimazione ad agire della ricorrente – opposta.
L'eccezione relativa all'inidoneità della procura alle liti è da ritenersi infondata. pagina 4 di 11 Si osserva, difatti, che la procura rilasciata da in favore del Dott. , (v. Controparte_2 Tes_1 doc. 10 fascicolo monitorio), contiene espressamente il conferimento a quest'ultimo di mandato con rappresentanza relativa a tutti gli atti sostanziali, giudiziali e stragiudiziali, aventi ad oggetto ogni rapporto giuridico attivo o passivo, conferendo allo stesso, tra gli altri, il potere di “conferire a sua volta le procure alle liti ai difensori”.
Le medesime facoltà sono state riconosciute in questo procedimento di opposizione alla dott.ssa EL
MA (v. doc. 6 fascicolo opposta), con la conseguenza per cui l'eccezione deve essere rigettata.
Le procure conferite alla difesa della convenuta opposta appaiono, dunque, del tutto valide ed efficaci.
Parimenti infondata risulta l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione ad agire di parte ricorrente in sede monitoria, convenuta opposta nel presente procedimento.
Sul punto si rileva, difatti, che a introdotto il ricorso monitorio in nome e per Controparte_2 conto di la quale ha agito, a sua volta in nome e per conto di CP_6 Controparte_3 cessionaria del credito vantato da nei confronti degli opponenti. In tale contesto, la CP_7 mandataria ha chiesto al giudicante l'emissione dell'ingiunzione di pagamento in favore dell' CP_2
“istante”, con tale locuzione facendo riferimento all'originaria mandante di cui Controparte_3 spendeva il nome.
È evidente come non vi sia alcuna carenza di legittimazione ad agire della mandataria.
Sull'eccezione di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Entrambi gli opponenti sostengono che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe viziato in quanto il giudicante avrebbe ingiunto ai debitori il pagamento delle somme in favore di Controparte_3 mentre la ricorrente avrebbe richiesto il pagamento in proprio favore. Controparte_2
Come già rilevato, ha chiesto l'ingiunzione in favore dell' “istante”; considerato che ha CP_2 CP_2 agito in nome e per conto di in forza di mandato con rappresentanza, il Giudice Controparte_3 del procedimento monitorio ha correttamente ingiunto in favore del rappresentato, soggetto titolare della posizione sostanziale dedotta in giudizio.
Per tale motivo l'eccezione si rivela infondata.
Sulla garanzia prestata dall'opponente
Il negozio sottoscritto dall'opponente in data 10.4.2012 va qualificato come Parte_1 contratto di garanzia autonoma;
secondo costante giurisprudenza infatti: “Al fine della configurabilità del contratto autonomo di garanzia è decisiva l'esclusione della legittimazione del debitore principale
a chiedere al garante di opporre al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, in pagina 5 di 11 deroga, quindi, alla disciplina legale dell'obbligazione fideiussoria tipica e accessoria di quella principale, in cui il fideiussore ha l'onere di preavvisare il debitore principale che intende procedere al pagamento allo scopo di metterlo in condizione di fare tempestiva opposizione, ove sussistano idonee ragioni da eccepire al creditore opponibili al fideiussore che abbia pagato senza osservare l'onere del preavviso” (Cass. 16213/2015, in senso conforme anche Cass. n. 12152/2016; Cass. n. 4717/2019).
Alla clausola 7 della garanzia in esame (doc. 3 fascicolo opponente) si prevede la rinuncia del debitore garante alla facoltà di opporre eccezioni nei confronti del creditore prima di procedere al pagamento, ed infatti le parti hanno pattuito che “il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”; tale inciso è di per sé sufficiente per qualificare il negozio in questione come di garanzia autonoma, dato che si evince chiaramente la volontà dell'opponente di offrire alla società creditrice opposta sicura soddisfazione di ogni suo credito vantato nei confronti di scindendo il rapporto di accessorietà col debito principale, nei Parte_2 limiti dell'importo massimo garantito.
Va evidenziato che la Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. 15091/21) ha ritenuto l'esistenza di un contratto autonomo di garanzia anche in assenza della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”, se è previsto che il garante debba pagare in un termine ristretto dalla richiesta del garantito, essendo in tal caso implicita l'impossibilità di opporre eccezioni, e nel caso di specie l'art. 7 del contratto prevede che il pagamento debba avvenire immediatamente, cosicchè non possono esservi dubbi sulla natura autonoma della garanzia oggetto di causa.
Del resto, la qualificazione giuridica del contratto quale garanzia autonoma è stata espressamente riconosciuta da parte opponente a pp. 7 e ss. del proprio atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Pertanto, la società opposta ha legittimamente esercitato il suo autonomo diritto di credito nei confronti del garante. Sono dunque assorbite tutte le eccezioni sollevate dall'opponente in ordine alla nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 l. 287/1990, nonché alla violazione dell'art. 1957 c.c., posto che non trova applicazione la disciplina della fideiussione al contratto in esame;
restano assorbite anche tutte le eccezioni formulate dal garante in relazione al contratto principale, atteso che le stesse sono precluse in caso di contratto autonomo di garanzia.
Peraltro, deve ritenersi infondata l'eccezione del OR circa la carenza di Parte_1 legittimazione attiva dell'ingiungente nei confronti del garante, in ragione dell'intervenuta cessione del credito.
pagina 6 di 11 Secondo la difesa del OR , difatti, non avrebbe alcun Parte_1 Controparte_3 titolo per agire nei confronti del garante, atteso che, trattandosi di contratto autonomo di garanzia, lo stesso non si trasferirebbe unitamente al credito garantito.
Sul punto è appena il caso di richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale, con l'ordinanza n. 16962/2024, ha chiarito che anche una garanzia autonoma si trasferisce automaticamente al nuovo creditore, senza necessità del consenso del garante.
I giudici di legittimità hanno chiarito che la qualificazione della garanzia come 'autonoma' è irrilevante ai fini del suo trasferimento.
Il combinato disposto dell'art. 58 TUB e dell'art. 1263 c.c. stabilisce chiaramente che le garanzie di qualsiasi tipo, prestate da chiunque, conservano la loro validità in favore del cessionario (il nuovo creditore), senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
Sul quantum debeatur
Parte attrice ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto per indeterminatezza del credito azionato in via monitoria.
Tale assunto è infondato.
Secondo i principi generali in tema di onere della prova, grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009). Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533).
Difatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Sez. 2, Sentenza n. 13550 del 21/12/1992; Sez.
3, Ordinanza n. 5163 del 09/03/2005) dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, esteso non solo all'esame delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma pure alla fondatezza nel merito della domanda introdotta con il ricorso monitorio (Sez. 1, Sentenza
n. 5055 del 25/05/1999; Sez. 3, Sentenza n. 19595 del 2013).
Orbene, tanto premesso, applicando i suesposti principi, sinteticamente richiamati, alla fattispecie in esame, si osserva quanto segue. pagina 7 di 11 Contr All'esito dell'istruttoria svolta, è emerso che tra e (dante causa di Parte_2
[...]
sono intercorsi due rapporti contrattuali di finanziamento: - un primo contratto in data CP_3
24.5.2012, per l'importo complessivo di € 50.000,00, garantito dall'odierno comparente Parte_1
tramite la costituzione di un pegno su titoli per complessivi € 57.666,58 di valore nominale;
un
[...] secondo contratto in data 14.12.2012, per l'importo complessivo di € 50.000,00, in relazione al quale il
CE prestava fideiussione fino all'importo massimo di € 50.000,00 (v. contratti di Pt_1 finanziamento, doc. 2 fascicolo attore). In calce ad entrambi i contratti sono riportati i rispettivi piani di ammortamento debitamente sottoscritti dal debitore.
In relazione a tali rapporti obbligatori l'istituto di credito ha dedotto un inadempimento da parte del
OR per un importo pari ad euro 67.794,86, di cui risponde in solido anche il Parte_2
OR , fino alla concorrenza di euro 50.901,24. Parte_1
Trattandosi di contratti di finanziamento, la deduzione dell'inadempimento consente di considerare assolto l'onere probatorio gravante in capo alla convenuta opposta, parte attrice in senso sostanziale.
A fronte di tale deduzione parte attrice opponente non ha provato fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto monitoriamente azionato.
Invero l'opponente ha contestato la pretesa eccependo l'illegittimità di alcuni costi e/o spese addebitati dall'istituto di credito.
Di seguito verranno analizzate tali doglianze.
Sugli asseriti illegittimi addebiti
Parte attrice ha sostenuto che gli importi oggetto di ingiunzione sono comunque inficiati dall'illegittima applicazione di interessi anatocistici, usurari ed illegittimi. Sul punto il tribunale ha disposto CTU contabile al cui esito è stata depositata una relazione peritale dettagliata ed approfonditamente motivata, sorretta da argomentazioni logiche convincenti, che questo Tribunale intende fare propria, non ravvisandosi motivi per discostarsene.
Per quel che concerne la capitalizzazione degli interessi, le deduzioni di parte attrice sono incentrate sulla tesi per cui nel piano di ammortamento “alla francese”, previsto per il contratto de quo, vi sarebbe un calcolo delle rate in regime di capitalizzazione composta, che comporterebbe il pagamento di interessi anatocistici.
Copiosa giurisprudenza ha escluso che nel piano di ammortamento “alla francese” possa esserci capitalizzazione degli interessi poiché con il pagamento di ogni singola rata si azzerano gli interessi maturati fino a quel momento;
manca dunque, in questo meccanismo, il presupposto dell'anatocismo e cioè la presenza di interessi scaduti su cui operare il ricalcolo (ex multis, Cass. SS.UU 15130/2024). pagina 8 di 11 Il piano di ammortamento a rata fissa, e cioè “alla francese” non comporta, quindi, né indeterminatezza del tasso, né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi.
Del resto, l'inesistenza di un'automatica ed illegittima capitalizzazione degli interessi nel piano di ammortamento alla francese è espressamente riconosciuta anche dal Ctu in risposta alle osservazioni del Ctp di parte convenuta opposta.
Per tali ragioni l'eccezione di illegittimità degli interessi per anatocismo deve essere disattesa.
Relativamente all'asserita usurarietà degli interessi pattuiti (fermo il principio di portata generale – suscettibile di applicazione anche ad un contratto di conto corrente – dell'assoluta irrilevanza dell'usura
“sopravvenuta”, Cass. SS.UU. 24675/2017) la contestazione è infondata.
Orbene, il C.T.U. sul punto ha formulato due ipotesi: una esclude dal calcolo del TEG le spese relative alla penale per estinzione anticipata del finanziamento e l'altra le ricomprende. Nel primo caso il tasso applicato ai contratti in questione è rispettoso della soglia indicata dalla Banca d'Italia, nel secondo il tasso è superiore alla soglia.
La seconda ipotesi risulta priva di pregio.
Va difatti evidenziato che le istruzioni Banca d'Italia ai fini della rilevazione semestrale del tasso soglia hanno sempre previsto espressamente che “le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, in quanto meramente eventuali, non sono da aggiungere alle spese di chiusura della pratica”
A ciò si aggiunga che lo stesso art. 644 c.p. prevede che "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito", mentre la commissione o penale di anticipata estinzione - evidentemente riconducibile all'esercizio di un diritto potestativo - è eventuale, potenziale e straordinaria, e quindi non è immediatamente "collegata" e connaturata, quale interesse o costo, "alla erogazione del credito", come richiesto dall'art. 644 c.p. (Trib. Lucca 21.10.2023; Trib.
Agrigento 31.10.2017; Trib. Treviso 24.1.2018; Trib. Ancona, 08/03/2019, n.468; Trib. Torino,
14/12/2019, Trib. Trapani 435 del 24-6-2020Trib. Vicenza 22/12/2020, Trib. Roma 4476 del
12/3/2021).
Trattandosi di un costo del credito solo "eventuale", sostenere che il tasso soglia ex L.108/1995 sia superato per effetto dell'inclusione nel TAEG dell'incidenza percentuale della penale per l'estinzione anticipata del mutuo, finisce per postulare una sorta di "tasso sommatoria" fra voci eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale.
pagina 9 di 11 Gli interessi del caso di specie riferiscono alla “fisiologia” del finanziamento in quanto remunerano la
Banca per il prestito richiesto dal mutuatario con applicazione certa e predefinita, legata all'erogazione del credito, costituendo, in ultima analisi, il "costo del denaro" per il mutuatario.
La penale per estinzione anticipata del mutuo, di contro, costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito (rectius, del mancato guadagno).
Per tali ragioni deve essere presa in considerazione la prima ipotesi formulata dal consulente, con la conseguenza per cui le pattuizioni di entrambi i contratti di finanziamento risultano rispettose del tasso soglia di usura (cfr. relazione CTU).
Anche tale doglianza deve pertanto essere disattesa.
Sulla difformità del TAEG/ISC
L'attore sostiene che il TAEG/ISC effettivamente applicato sia superiore a quello indicato in contratto.
Anzitutto occorre premettere che alla fattispecie in esame non si applica l'articolo 125 bis tub, atteso che entrambi i finanziamenti di cui si discute sono stati contratti dal OR per Parte_2
l'esercizio di un'attività imprenditoriale (come espressamente indicato in entrambi i contratti) e dunque si tratta di fattispecie estranee alla disciplina consumeristica.
In applicazione di quanto previsto dall'articolo 117 Tub, “Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo
e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.
Nel caso di specie, al netto di ogni considerazione circa il Taeg indicato in contratto, parte opposta ha prodotto in giudizio i contratti di finanziamento cui sono riportati, in calce, i rispettivi piani di ammortamento debitamente sottoscritti dal debitore.
Pertanto, in presenza di un contratto “completo” – come quello sottoscritto dall'attore opponente – non può parlarsi né di indeterminatezza delle condizioni né di “costo occulto” o maggiore di quello concordato in contratto, perché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.
L'eccezione in esame deve pertanto ritenersi infondata.
* pagina 10 di 11 La reiezione di tutte le eccezioni formulate dagli attori opponenti impone la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Spese
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta le opposizioni a decreto ingiuntivo spiegate dagli attori opponenti, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento nei confronti della convenuta opposta delle spese di lite che liquida in euro 7.000,00, oltre IVA, CPA e maggiorazione spese generali come per legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico degli attori opponenti.
Massa, 12/12/2025 Il Giudice Giulio Giuntoli
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