TRIB
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/09/2025, n. 8728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8728 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE dr.ssa Anna Baroncini in data 10.9.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 38770/2024 R.G. cont.
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Salita di San Nicola da To- Parte_1 lentino n. 1/b, presso lo studio dell'avv. Domenico Naso che la rappresenta e difende giu- sta procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del Ministro “pro tempore”, domiciliato ex lege in
[...]
Roma, via dei Portoghesi n.12, rappresentato e difeso dai propri funzionari delegati ex art.417 bis cpc, avv.ti Alessandra Molfese ed Emilia Principe
RESISTENTE
OGGETTO: ricostruzione dell'anzianità di servizio e conseguenti differenze retributive MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.10.2024, la ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la fissazione dell'udienza di discussione nella causa così promossa avverso il Controparte_1
, causa avente ad oggetto:
[...]
1. l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto al riconoscimento, relativamente al pe- riodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il , della progressione stipendiale prevista dal CCNL relativo al personale del Compar- CP_2 to Scuola e dei relativi aumenti stipendiali previsti;
2. l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto ad ottenere, una volta conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
3. l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva;
e per l'effetto
4. la condanna dell'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera di essa ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola
4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola 2006/09, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzio- ne carriera già emanato;
5. la condanna dell'Amministrazione resistente ad inquadrarla, a decorrere dal 1.9.2011, nella fascia stipendiale 9-14 anni con la qualifica professionale di “Collaboratore Scolastico”
e con l'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di anni 9 mesi 10 giorni 1, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
6. la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento in suo favore della somma di euro 8.335,47 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato svolto alle dipendenze del del- CP_2 la progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Compar-
2 to Scuola, nonché in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L.
Comparto Scuola 2006/09 e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
6. con vittoria delle spese di lite, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre al rimborso del CU.
Deduceva la ricorrente a sostegno della pretesa azionata:
a. di essere dipendente del resistente a tempo indeterminato con decorrenza CP_1 giuridica ed economica dal 1.9.2011 nella qualifica professionale di “collaboratore scolasti- co”;
b. di avere in precedenza reso la propria prestazione professionale a tempo determinato in forza di plurimi contratti per anni 9 mesi 10 e giorni 1, espletando le stesse identiche man- sioni dei colleghi di ruolo;
c. di avere, tuttavia, avuto riconosciuta con i decreti di ricostruzione di carriera, un'anzianità inferiore ai periodi di precariato effettivamente svolti;
che tale ricostruzione di carriera operata sulla base della normativa nazionale vigente - in specie DLgs 297/1994 - risulta illegittima, disattendendo totalmente la Direttiva comunitaria
1999/70/CE che stabilisce il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato, laddove non giustificata da elementi oggettivi di di- stinzione attinenti alle mansioni espletate, nel caso di specie del tutto identiche.
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, il Controparte_1
– di cui l costituisce una mera articolazione periferi-
[...] Controparte_1 ca – si costituiva, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in Contr favore del e la prescrizione parziale del credito, nonché contestando la fondatezza nel merito della pretesa – in virtù di considerazioni esclusivamente legate al rapporto tra le fonti del diritto, eccependo in particolare l'irrilevanza della contrarietà delle leggi nazionali a fonti comunitarie giurisprudenziali– pretesa di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Non essendo necessaria, né richiesta attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni do- cumentali in atti, all'odierna udienza, esaurita la discussione, il giudice decideva come da sentenza.
3 Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Devono preliminarmente rigettarsi le eccezioni sollevate dal Controparte_1
.
[...]
Contr Infondata risulta, infatti, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in favore del dal momento che la ricostruzione di carriera è attività propria del datore di lavoro ed il Mini- stero dell'Economia svolge una mera funzione di “solvens” rispetto alle determinazioni dell'amministrazione di appartenenza.
Deve del pari rigettarsi l'eccezione di prescrizione delle differenze retributive reclamate, in quanto prospettata in modo del tutto generico, senza indicare il “dies a quo” assunto per il suo decorso, né precisare a quale prescrizione - quinquennale o decennale – si intenda fa- re riferimento.
L'art 569 del d.lgs. 297/94 (intitolato “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”) stabilisce: “
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo pre- stato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre an- ni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei con- tratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 feb- braio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio mili- tare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli ef- fetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi prece- dentemente non riconoscibili”.
L'art. 570 dello stesso d.lgs. prevede: “1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo
e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono consi- derate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.
2. Il rico- noscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
La ricorrente lamenta che l'amministrazione non abbia proceduto al riconoscimento integra- le del servizio svolto come precaria.
4 D'altronde, il trattamento economico fondamentale del personale docente, e del personale
ATA, è articolato in posizioni stipendiali la cui progressiva acquisizione è legata all'anzianità di servizio (cfr., già, il D.P.R. 23 agosto 1988 n. 399, art. 3, c. 3, e tab. A allegata e, succes- sivamente, i CCNL 4 agosto 1995, 1° agosto 1996, 26 maggio 1999, 15 marzo 2001, 24 lu- glio 2003, 7 dicembre 2005, 29 novembre 2007, 8 aprile 2008, 23 gennaio 2009); posizioni, queste, che, in numero di sette, sono rimaste immutate sino al CCNL del 4 agosto 2011 che le ha ridotte al numero di 6 (in quanto la nuova prima fascia - da 0 a 8 anni - ha assorbito le previgenti due fasce - da 0 a 2 e da 3 a 8 anni -).
La clausola 4 dell'Accordo Quadro, intitolata “Principio di non discriminazione”, prevede, nei suoi punti 1 e 4:
1) Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non pos- sono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato compa- rabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
4) I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro do- vranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo inde- terminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
La Corte di Giustizia CE aveva già avuto modo di pronunciarsi in materia con la sentenza
13.9.2007 n. 307 e con la sentenza n.444 del 22.12.2010 Persona_1 Per_2
).
[...]
La Corte ha precisato che “La clausola, punto 1, dell'accordo quadro esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impie- go. Il suo contenuto appare quindi sufficientemente preciso affinché possa essere invocato da un singolo ed applicato dal giudice… (punto 78 sent. ); …si deve ram- Persona_3 mentare che gli amministrati qualora siano in grado di far valere una direttiva nei confronti dello Stato, possono farlo indipendentemente dalla veste nella quale questo agisce, come datore di lavoro o come pubblica autorità …” (punto 82 sentenza Gavieiro).
Si deve quindi concludere innanzitutto che il giudice italiano debba applicare, attesa la su- periorità nella gerarchia delle fonti, la norma comunitaria in esame, di per sé sufficiente-
5 mente precisa e direttamente applicabile nei confronti dello Stato pur in qualità di datore di lavoro privato.
Ai fini dell'applicabilità della clausola 4 è poi irrilevante il fatto che la disparità di trattamento produca effetto quando il lavoratore è ormai stato assunto a tempo indeterminato dato che, come si legge nella sentenza CGUE ZA ed altri: “34. Il semplice fatto che le ricorrenti nei procedimenti principali abbiano acquisito la qualità di lavoratrici a tempo indeterminato non esclude la possibilità per loro di avvalersi, in determinate circostanze, del principio di non discriminazione enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro (v. sentenza Rosado
Santana, cit., punto 41, nonché, in tal senso, sentenza dell'8 marzo 2012, Huet, C-251/11, punto 37).
35. Infatti…le ricorrenti mirano essenzialmente, nella loro qualità di lavoratrici a tempo in- determinato, a mettere in discussione una differenza di trattamento applicata nel valutare
l'anzianità e l'esperienza professionale pregresse ai fini di una procedura di assunzione al termine della quale esse sono divenute dipendenti di ruolo. Mentre i periodi di servizio compiuti in qualità di lavoratori a tempo indeterminato verrebbero presi in considerazione ai fini della determinazione dell'anzianità e dunque per la fissazione del livello della retri- buzione, quelli effettuati in qualità di lavoratori a tempo determinato non lo sarebbero, sen- za che, a loro avviso, vengano esaminate la natura delle mansioni svolte e le caratteristi- che inerenti a queste ultime. Poiché la discriminazione contraria alla clausola 4 dell'accordo quadro, di cui le ricorrenti…si asseriscono vittime, riguarda i periodi di servizio compiuti in qualità di lavoratrici a tempo determinato, nessun rilievo presenta la circostan- za che esse nel frattempo siano divenute lavoratrici a tempo indeterminato (v., in tal sen- so, sentenza Rosado Santana, cit., punto 42). 36. Inoltre, occorre rilevare che la clausola
4 dell'accordo quadro prevede, al punto 4, che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro debbano essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato che per i lavoratori a tempo indeterminato, salvo quando criteri diffe- renti siano giustificati da ragioni oggettive. Non risulta né dal testo di detta disposizione, né dal contesto in cui questa si colloca, che essa cessi di essere applicabile una volta che il lavoratore interessato abbia acquisito lo status di lavoratore a tempo indeterminato. Infatti, gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 1999/70 e dall'accordo quadro, diretti sia a vietare le discriminazioni, sia a prevenire gli abusi risultanti dal ricorso a contratti o a rapporti di lavo- ro a tempo determinato stipulati in successione, depongono in senso contrario (sentenza
6 Rosado Santana, cit., punto 43). 37. Escludere a priori l'applicazione dell'accordo quadro in situazioni come quelle di cui ai procedimenti principali significherebbe limitare – in spre- gio all'obiettivo assegnato a detta clausola 4 – l'ambito della protezione concessa ai lavo- ratori interessati contro le discriminazioni e porterebbe ad un'interpretazione indebitamen- te restrittiva di tale clausola, contraria alla giurisprudenza della Corte (sentenza Rosado
Santana, cit., punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).”.
Ciò premesso, la Corte di Giustizia ha pure chiarito che “ La nozione di condizioni di impie- go di cui alla clausola 4 punto 1…deve essere interpretata nel senso che essa può servire da base ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all'attribuzione, ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che
l'ordinamento riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato;
la clausola 4, punto 1, deve essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla me- ra circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno
Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale ed il datore di lavoro interessato.” (sentenza Del Cerro Alonso ).
La Corte di Giustizia, ribadendo questi principi, nella sentenza ha affermato: “La Per_2 mera circostanza che un impiego sia qualificato come di ruolo in base all'ordinamento inter- no e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessa- to è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione
l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro appli- cazione uniforme negli Stati membri …( punto 43 ); la nozione di “ condizione oggettiva “ richiede che la disparità di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare conte- sto in cui si inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale di- sparità di trattamento risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria…” (punto 55 ).
Di tali principi la Suprema Corte ha fatto puntuale applicazione con riferimento alla presente fattispecie, statuendo che “in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art.569 del DLgs n.297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, nel- la parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art.570 dello
7 stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti di due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disappli- care la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (Cass. 31150/2019).
In assenza di evidenti errori di metodo e/o di calcolo, peraltro non oggetto di specifica con- testazione, non vi è motivo per disattendere la ricostruzione di anzianità sulla base dell'integrale riconoscimento del servizio pre ruolo operate in ricorso.
Nel caso di specie, il non ha contestato che la ricorrenti abbia svolto, durante il CP_1 periodo di lavoro precario, le stesse attività di coloro che lavoravano a tempo indeterminato nel medesimo profilo. Cont Contrariamente a quanto sostenuto dal non può certo ritenersi “ragione oggettiva” atta a giustificare il diverso trattamento tra servizio prestato a tempo determinato e servizio a tempo indeterminato la modalità di assunzione, con o senza superamento di pubblico con- corso, soprattutto in ragione dell' omessa indizione di procedura concorsuali, protrattasi per anni.
Alla luce di quanto sinora esposto, sussistono tutti i presupposti individuati dalla giurispru- denza per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare l'art. 569 del
DLvo 297/1994 in ragione del suo contrasto con la normativa europea e ricostruire la carrie- ra della ricorrente in modo analogo a quella del personale ATA di ruolo.
Orbene, l'anzianità di servizio si dovrà computare integralmente, tenendo conto degli effet- tivi periodi di servizio prestati ancorché a tempo determinato.
Nel caso di specie deve altresì ritenersi corretta la quantificazione operata in ricorso delle spettanze conseguenti in ragione della sterilizzazione a fini economici dell'anno 2013 anche con riferimento ai riflessi sugli anni successivi.
Alla luce delle misure di contenimento della spesa disposte dal DL 78/2010 che all'art.9 comma 23 ha stabilito: “per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posi- zioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vi- genti. E' fatto salvo quanto previsto dall'art.8, comma 14”, nonché dell'estensione della di- sposizione di blocco anche all'annualità 2013 per effetto dell'art.1 lett. b del DPR 122/2013
8 e del contrasto giurisprudenziale in relazione all'interpretazione dell'articolo 9 comma 23, con sentenza 13619/2025 la Suprema Corte “ ferma la non sovrapposizione, anche in am- bito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio” ha escluso
“che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa es- sere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014”.
La Corte perviene a tale conclusione muovendo dal preliminare e del tutto condivisibile ri- lievo che il comma 23 dell'art.9 sopra citato, per effetto della proroga disposta dal DPR
n.122/2013, non pone alcun limite temporale alla sterilizzazione degli anni in questione
(2010/2013), delineando “un meccanismo di sospensione, destinato a venire meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse , ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”.
Il ricorso deve pertanto essere accolto nei limiti di cui al dispositivo.
Non risulta infatti provata la sussistenza di un interesse concreto ed attuale ad agire con riferimento alla domanda di riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anno 2013, in difetto per- sino di allegazione che il abbia formalmente negato il suddetto riconoscimento in CP_1 relazione a specifica domanda della dipendente.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, tenuto conto della serialità della controversia, seguono la soccombenza e devono distrarsi in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e de- duzione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara, previa disapplicazione della ricostruzione di carriera emanata dall'amministrazione e della normativa applicata ed in ossequio al principio di non discrimi- nazione di cui Direttiva Comunitaria n. 1999/70/Ce, il diritto al riconoscimento giuridico eco- nomico e previdenziale dell'intero periodo di servizio pre ruolo svolto dalla ricorrente prima dell'immissione in ruolo e così per anni 9 mesi 10 giorni 1;
- condanna l'amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione della carriera con il riconoscimento di tutto quanto sopra con conseguente adeguamento del ri- conoscimento dell'anzianità pregressa e non attribuita, con conseguente adeguamento
9 dell'inquadramento giuridico ed economico dell'attuale trattamento stipendiale nonché con la conseguente progressione stipendiale prevista per le dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutesi nel tempo;
- per l'effetto condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente,
a titolo di differenze retributive, della somma di euro 8.335,47 oltre interessi legali;
- dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento ai soli fini giuridici dell'annualità 2013 per difetto di interesse ad agire.
Condanna il resistente alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite, CP_1 che liquida in euro 2.694,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del di- fensore antistatario, oltre rimborso del contributo unificato.
Roma, 10.9.2025
Il GIUDICE
10