TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 09/07/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Pia DE
BENEDICTIS, all'udienza del 9.07.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1438 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2023 e vertente
TRA
(C.F.: , domiciliato elettivamente in Parte_1 C.F._1
Santa Maria Capua Vetere (CE), Via Gramsci n. 36, nello studio dell'Avv. ANGELO PIRAINO che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
(C.F.: ), domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Ufficio legale dell' CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. IVANOE CIOCCA che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c. e depositato in data 12.07.2023,
ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo Parte_1 precedentemente esperito, conclusosi nel senso della non sussistenza dei requisiti di carattere sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/80. Affermando di essere in possesso dei requisiti richiesti per la suddetta prestazione sin dall'epoca della domanda amministrativa di aggravamento presentata in data 21.09.2021, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo all'intestato Tribunale di: CP_1
«Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso e previo rinnovo della CTU, accertare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 445 bis c.p.c., al fine di ottenere il TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art.
1. Legge n.18.2.1980, con i conseguenti benefici di legge a far data dalla domanda amministrativa, ovvero in subordine il riconoscimento del medesimo riconoscimento ma con una diversa e differita decorrenza.
Si chiede inoltre l'acquisizione del fascicolo relativo all'accertamento tecnico preventivo avente RGN 719/2022; il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento.».
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto la genericità e la erroneità della valutazione medico legale esperita dal consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo riportandosi integralmente alle osservazioni critiche del consulente tecnico di parte dott. svolte nei confronti della bozza di relazione ed allegate al ricorso Persona_1 introduttivo del giudizio di merito. Più precisamente, ha dedotto che il complesso delle infermità che affliggono il ricorrente, consistenti in «sporadiche allucinazioni visive, agitazione psico motoria, etero aggressività, già presenti nel 2015, in uno alle crisi epilettiche di cui è stato affetto, il deficit della deambulazione, con rischio di cadute, il deficit della memoria a medio termine, ipoacusia neurosensoriale bilaterale (quest'ultima, a differenza di quanto rappresentato in sede di diagnosi da parte del CTU, non risulta corretta da protesi in quanto “non adeguatamente sopportata la protesi acustica”», concretizzi i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa o, quantomeno, dall'epoca della visita della Commissione medica dell' CP_1
Si è costituito l' in data 20.05.2024, chiedendo all'intestato Tribunale di dichiarare, in via CP_1 principale, l'improponibilità del ricorso (asserendo che l'omessa indicazione circa l'avvenuto deposito dell'atto di dissenso non avrebbe consentito all'Istituto di verificare la tempestività nel deposito del pedissequo ricorso di merito), nonché l'inammissibilità del ricorso, attesa la genericità delle contestazioni mosse avverso l'elaborato peritale relativo al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo;
nel merito, il rigetto del ricorso, mancando la prova dei requisiti richiesti dalla legge per il sorgere del diritto alla prestazione. Da ultimo, ha CP_1 eccepito la tardività del deposito del ricorso della precedente fase del giudizio ex art. 445-bis c.p.c. per decorso del termine semestrale di cui all'art. 42 del d.l. n. 269/2003 (conv. dalla L. n.
326/2003).
Disposta una nuova consulenza medico legale, acquisiti i documenti prodotti, lette le note di trattazione scritta, all'odierna udienza il giudice ha deciso depositando telematicamente contestuale motivazione.
2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
In via preliminare, deve rilevarsi che l'atto di dissenso risulta ritualmente depositato in data
3.07.2023, entro il termine del 28.07.2023 disposto con ordinanza del 1.03.2023 emessa nella prima fase del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. e che la presente opposizione è stata ritualmente depositata in data 12.07.2023, ovvero, nei 30 giorni successivi al deposito dell'atto di dissenso. Deve, inoltre, essere respinta la generica eccezione di circa la tardività del CP_1 deposito del ricorso della precedente fase del giudizio ex art. 445-bis c.p.c., essendo stato ritualmente depositato nel termine dei sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa (ovvero, come dedotto dal ricorrente in fase di accertamento tecnico preventivo, in data 6.12.2021).
Tanto acclarato, passando al merito della domanda attorea, la necessità di verificare se tutte le patologie che affliggono il ricorrente e certificate dalla documentazione sanitaria in atti fossero state adeguatamente prese in considerazione nel corso dell'accertamento medico effettuato nella prima fase hanno condotto a disporre una nuova consulenza tecnica in materia medico legale.
Come noto, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Non è, dunque, sufficiente il riconoscimento di un grado di invalidità pari al 100%, risultando necessario un quid pluris, rappresentato, appunto, dell'impossibilità di deambulazione o dalla necessità di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita.
Come più volte precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità, occorre verificare l'oggettiva impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e/o di compiere gli atti della vita quotidiana, non risultando sufficiente la mera difficoltà nel realizzare i suddetti atti e con la precisazione che l'accompagnamento presuppone la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi nella giornata ogni qual volta il soggetto debba compiere una determinata attività quotidiana senza la cui assistenza essa non sia materialmente attuabile (così, da ultimo, Cassazione civile, sez. VI,
04/06/2021 n. 15620).
Con specifico riferimento alla deambulazione, la S.C. ha precisato che «nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere
3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore» (Cassazione civile sez. lav., 20/08/2018, n. 20819).
Ebbene, il consulente tecnico nominato, dott. , dall'esame della documentazione Persona_2 sanitaria versata in atti ed in base a quanto emerso nel corso dell'accertamento peritale, nella relazione medico-legale depositata in data 6.11.2024 dà atto di aver accertato che Parte_1
è affetto da “deterioramento cognitivo con disorientamento spazio-temporale in soggetto con
[...] vasculopatia cronica ed esiti di pregressi TIA. Ipoacusia. Perdita dell'autonomia deambulatoria”, ovvero da un complesso di infermità tali da integrare il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. 18/80, trovandosi nell'impossibilità tanto di deambulare che di compiere gli atti quotidiani della vita in autonomia, seppur a decorrere dal mese di febbraio 2023.
Più precisamente, il consulente ha ritenuto che la radicale perdita di autonomia deambulatoria fosse riconducibile alla condizione di disorientamento nello spazio e nel tempo riscontrata in sede di accertamento peritale, valorizzando la maggiore incidenza del decadimento cognitivo che affligge il (documentato, ex multis, dal certificato medico dell' del Parte_1 Parte_2
4.04.2022 e dai certificati relativi a visita neurologica del 7.02.2023 e del 17.02.2023, in atti).
Inoltre, nel riportare quanto emerso in sede di visita peritale, ha rilevato che il ricorrente necessitasse dell'aiuto di altra persona nell'esecuzione di passaggi posturali e che la deambulazione avvenisse «a piccoli passi con aiuto di persona ed appoggio a bastone».
Ciò contrariamente a quanto emerso all'esito della visita effettuata dalla Commissione medica nonché dalla consulenza tecnica depositata nella prima fase del procedimento, nella quale CP_1 il CTU ivi nominato, dott.ssa aveva valutato il ricorrente «deambulante Persona_3 autonomamente con un appoggio» (e, dunque, escludendo radicalmente la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione), stimato il decadimento mentale riscontrato «di tipo medio con MMSE pari a 17/30» e ritenuto la condizione di ipoacusia «corretta da protesi».
Infine, le conclusioni cui è giunto il CTU nominato delineano un quadro diagnostico sostanzialmente conforme a quanto rilevato dal consulente tecnico di parte dott. Persona_1 il quale, nel riconoscere la sussistenza delle condizioni sanitarie ai fini dell'indennità di accompagnamento, ha ritenuto determinanti «sporadiche allucinazioni visive, agitazione psico motoria, etero aggressività, già presenti nel 2015, in uno alle crisi epilettiche di cui è stato affetto, il deficit della deambulazione, con rischio di cadute, il deficit della memoria a medio termine».
4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Da ultimo, per quanto attiene alla data di decorrenza, il consulente ha ritenuto che questa potesse farsi risalire non dalla data della domanda amministrativa del 21.09.2021, bensì a decorrere dal momento della visita neurologica effettuata in data 17.02.2023 presso l' Parte_2
4, sulla scorta di un certificato medico di pari data che attesta che attesta la progressione del
[...] decadimento delle funzioni cognitive, con gravi ripercussioni sulle funzioni psicomotorie del ricorrente.
Tali esiti dell'indagine medico legale, ai quali il CTU è pervenuto con ragionamento logico e coerente, analizzando attentamente e dettagliatamente le patologie che affliggono il ricorrente, devono essere integralmente recepiti, anche considerando che non sono stati oggetto di specifiche contestazioni delle parti.
Deve pertanto essere accertata la sussistenza in capo a del Parte_1 requisito sanitario previsto per beneficiare dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L.
18/80, a decorrere dal mese di febbraio 2023.
Quanto alle spese di lite, la circostanza che i requisiti sanitari per il riconoscimento della dell'indennità di accompagnamento siano stati riconosciuti con decorrenza successiva rispetto alla data della domanda amministrativa ed altresì rispetto alla visita della Commissione medica dell' (ovvero, a decorrere dal mese di febbraio 2023) costituisce grave motivo ex art. 92 CP_1
c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per l'integrale compensazione delle spese di lite della presente fase di giudizio e della precedente.
Quanto alle spese della CTU disposta nella presente fase, la soccombenza reciproca rende equo che i compensi spettanti al CTU, liquidati con separato decreto, siano posti per il 50% a carico di parte ricorrente e per il 50% a carico dell' in solido tra loro, stante l'accertamento della CP_1 decorrenza della prestazione soltanto dal mese di marzo 2022. Con la precisazione che non può operare la regola di esonero stabilita dall'art. 152 disp. att. c.p.c. dal momento che non risulta allegata nel ricorso introduttivo del giudizio alcuna autocertificazione attestante la sussistenza del relativo requisito reddituale.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
, ogni altra istanza disattesa:
[...]
5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
dichiara sussistenti i requisiti di carattere sanitario ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. 18/80, a decorrere dal mese di febbraio 2023; compensa tra le parti le spese di lite;
pone a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, da ripartirsi nei rapporti interni nella misura del 50% a carico di parte ricorrente e del
50% a carico di CP_1
Civitavecchia, 09/07/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Pia De Benedictis
6 di 6
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Pia DE
BENEDICTIS, all'udienza del 9.07.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1438 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2023 e vertente
TRA
(C.F.: , domiciliato elettivamente in Parte_1 C.F._1
Santa Maria Capua Vetere (CE), Via Gramsci n. 36, nello studio dell'Avv. ANGELO PIRAINO che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
(C.F.: ), domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Ufficio legale dell' CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. IVANOE CIOCCA che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c. e depositato in data 12.07.2023,
ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo Parte_1 precedentemente esperito, conclusosi nel senso della non sussistenza dei requisiti di carattere sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/80. Affermando di essere in possesso dei requisiti richiesti per la suddetta prestazione sin dall'epoca della domanda amministrativa di aggravamento presentata in data 21.09.2021, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo all'intestato Tribunale di: CP_1
«Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso e previo rinnovo della CTU, accertare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 445 bis c.p.c., al fine di ottenere il TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art.
1. Legge n.18.2.1980, con i conseguenti benefici di legge a far data dalla domanda amministrativa, ovvero in subordine il riconoscimento del medesimo riconoscimento ma con una diversa e differita decorrenza.
Si chiede inoltre l'acquisizione del fascicolo relativo all'accertamento tecnico preventivo avente RGN 719/2022; il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento.».
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto la genericità e la erroneità della valutazione medico legale esperita dal consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo riportandosi integralmente alle osservazioni critiche del consulente tecnico di parte dott. svolte nei confronti della bozza di relazione ed allegate al ricorso Persona_1 introduttivo del giudizio di merito. Più precisamente, ha dedotto che il complesso delle infermità che affliggono il ricorrente, consistenti in «sporadiche allucinazioni visive, agitazione psico motoria, etero aggressività, già presenti nel 2015, in uno alle crisi epilettiche di cui è stato affetto, il deficit della deambulazione, con rischio di cadute, il deficit della memoria a medio termine, ipoacusia neurosensoriale bilaterale (quest'ultima, a differenza di quanto rappresentato in sede di diagnosi da parte del CTU, non risulta corretta da protesi in quanto “non adeguatamente sopportata la protesi acustica”», concretizzi i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa o, quantomeno, dall'epoca della visita della Commissione medica dell' CP_1
Si è costituito l' in data 20.05.2024, chiedendo all'intestato Tribunale di dichiarare, in via CP_1 principale, l'improponibilità del ricorso (asserendo che l'omessa indicazione circa l'avvenuto deposito dell'atto di dissenso non avrebbe consentito all'Istituto di verificare la tempestività nel deposito del pedissequo ricorso di merito), nonché l'inammissibilità del ricorso, attesa la genericità delle contestazioni mosse avverso l'elaborato peritale relativo al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo;
nel merito, il rigetto del ricorso, mancando la prova dei requisiti richiesti dalla legge per il sorgere del diritto alla prestazione. Da ultimo, ha CP_1 eccepito la tardività del deposito del ricorso della precedente fase del giudizio ex art. 445-bis c.p.c. per decorso del termine semestrale di cui all'art. 42 del d.l. n. 269/2003 (conv. dalla L. n.
326/2003).
Disposta una nuova consulenza medico legale, acquisiti i documenti prodotti, lette le note di trattazione scritta, all'odierna udienza il giudice ha deciso depositando telematicamente contestuale motivazione.
2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
In via preliminare, deve rilevarsi che l'atto di dissenso risulta ritualmente depositato in data
3.07.2023, entro il termine del 28.07.2023 disposto con ordinanza del 1.03.2023 emessa nella prima fase del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. e che la presente opposizione è stata ritualmente depositata in data 12.07.2023, ovvero, nei 30 giorni successivi al deposito dell'atto di dissenso. Deve, inoltre, essere respinta la generica eccezione di circa la tardività del CP_1 deposito del ricorso della precedente fase del giudizio ex art. 445-bis c.p.c., essendo stato ritualmente depositato nel termine dei sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa (ovvero, come dedotto dal ricorrente in fase di accertamento tecnico preventivo, in data 6.12.2021).
Tanto acclarato, passando al merito della domanda attorea, la necessità di verificare se tutte le patologie che affliggono il ricorrente e certificate dalla documentazione sanitaria in atti fossero state adeguatamente prese in considerazione nel corso dell'accertamento medico effettuato nella prima fase hanno condotto a disporre una nuova consulenza tecnica in materia medico legale.
Come noto, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Non è, dunque, sufficiente il riconoscimento di un grado di invalidità pari al 100%, risultando necessario un quid pluris, rappresentato, appunto, dell'impossibilità di deambulazione o dalla necessità di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita.
Come più volte precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità, occorre verificare l'oggettiva impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e/o di compiere gli atti della vita quotidiana, non risultando sufficiente la mera difficoltà nel realizzare i suddetti atti e con la precisazione che l'accompagnamento presuppone la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi nella giornata ogni qual volta il soggetto debba compiere una determinata attività quotidiana senza la cui assistenza essa non sia materialmente attuabile (così, da ultimo, Cassazione civile, sez. VI,
04/06/2021 n. 15620).
Con specifico riferimento alla deambulazione, la S.C. ha precisato che «nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere
3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore» (Cassazione civile sez. lav., 20/08/2018, n. 20819).
Ebbene, il consulente tecnico nominato, dott. , dall'esame della documentazione Persona_2 sanitaria versata in atti ed in base a quanto emerso nel corso dell'accertamento peritale, nella relazione medico-legale depositata in data 6.11.2024 dà atto di aver accertato che Parte_1
è affetto da “deterioramento cognitivo con disorientamento spazio-temporale in soggetto con
[...] vasculopatia cronica ed esiti di pregressi TIA. Ipoacusia. Perdita dell'autonomia deambulatoria”, ovvero da un complesso di infermità tali da integrare il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. 18/80, trovandosi nell'impossibilità tanto di deambulare che di compiere gli atti quotidiani della vita in autonomia, seppur a decorrere dal mese di febbraio 2023.
Più precisamente, il consulente ha ritenuto che la radicale perdita di autonomia deambulatoria fosse riconducibile alla condizione di disorientamento nello spazio e nel tempo riscontrata in sede di accertamento peritale, valorizzando la maggiore incidenza del decadimento cognitivo che affligge il (documentato, ex multis, dal certificato medico dell' del Parte_1 Parte_2
4.04.2022 e dai certificati relativi a visita neurologica del 7.02.2023 e del 17.02.2023, in atti).
Inoltre, nel riportare quanto emerso in sede di visita peritale, ha rilevato che il ricorrente necessitasse dell'aiuto di altra persona nell'esecuzione di passaggi posturali e che la deambulazione avvenisse «a piccoli passi con aiuto di persona ed appoggio a bastone».
Ciò contrariamente a quanto emerso all'esito della visita effettuata dalla Commissione medica nonché dalla consulenza tecnica depositata nella prima fase del procedimento, nella quale CP_1 il CTU ivi nominato, dott.ssa aveva valutato il ricorrente «deambulante Persona_3 autonomamente con un appoggio» (e, dunque, escludendo radicalmente la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione), stimato il decadimento mentale riscontrato «di tipo medio con MMSE pari a 17/30» e ritenuto la condizione di ipoacusia «corretta da protesi».
Infine, le conclusioni cui è giunto il CTU nominato delineano un quadro diagnostico sostanzialmente conforme a quanto rilevato dal consulente tecnico di parte dott. Persona_1 il quale, nel riconoscere la sussistenza delle condizioni sanitarie ai fini dell'indennità di accompagnamento, ha ritenuto determinanti «sporadiche allucinazioni visive, agitazione psico motoria, etero aggressività, già presenti nel 2015, in uno alle crisi epilettiche di cui è stato affetto, il deficit della deambulazione, con rischio di cadute, il deficit della memoria a medio termine».
4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Da ultimo, per quanto attiene alla data di decorrenza, il consulente ha ritenuto che questa potesse farsi risalire non dalla data della domanda amministrativa del 21.09.2021, bensì a decorrere dal momento della visita neurologica effettuata in data 17.02.2023 presso l' Parte_2
4, sulla scorta di un certificato medico di pari data che attesta che attesta la progressione del
[...] decadimento delle funzioni cognitive, con gravi ripercussioni sulle funzioni psicomotorie del ricorrente.
Tali esiti dell'indagine medico legale, ai quali il CTU è pervenuto con ragionamento logico e coerente, analizzando attentamente e dettagliatamente le patologie che affliggono il ricorrente, devono essere integralmente recepiti, anche considerando che non sono stati oggetto di specifiche contestazioni delle parti.
Deve pertanto essere accertata la sussistenza in capo a del Parte_1 requisito sanitario previsto per beneficiare dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L.
18/80, a decorrere dal mese di febbraio 2023.
Quanto alle spese di lite, la circostanza che i requisiti sanitari per il riconoscimento della dell'indennità di accompagnamento siano stati riconosciuti con decorrenza successiva rispetto alla data della domanda amministrativa ed altresì rispetto alla visita della Commissione medica dell' (ovvero, a decorrere dal mese di febbraio 2023) costituisce grave motivo ex art. 92 CP_1
c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per l'integrale compensazione delle spese di lite della presente fase di giudizio e della precedente.
Quanto alle spese della CTU disposta nella presente fase, la soccombenza reciproca rende equo che i compensi spettanti al CTU, liquidati con separato decreto, siano posti per il 50% a carico di parte ricorrente e per il 50% a carico dell' in solido tra loro, stante l'accertamento della CP_1 decorrenza della prestazione soltanto dal mese di marzo 2022. Con la precisazione che non può operare la regola di esonero stabilita dall'art. 152 disp. att. c.p.c. dal momento che non risulta allegata nel ricorso introduttivo del giudizio alcuna autocertificazione attestante la sussistenza del relativo requisito reddituale.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
, ogni altra istanza disattesa:
[...]
5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
dichiara sussistenti i requisiti di carattere sanitario ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. 18/80, a decorrere dal mese di febbraio 2023; compensa tra le parti le spese di lite;
pone a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, da ripartirsi nei rapporti interni nella misura del 50% a carico di parte ricorrente e del
50% a carico di CP_1
Civitavecchia, 09/07/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Pia De Benedictis
6 di 6