Art. 5.
L' articolo 30 della legge 6 marzo 1958, n. 243 , gia' modificato dall' articolo 7 della legge 5 agosto 1962, n. 1336 , e sostituito dal seguente:
"Possono essere addetti a prestare servizio presso l'Ente per le ville venete non piu' di sei impiegati statali di ruolo cosi' distribuiti:
un impiegato di carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;
un impiegato di carriera direttiva o di concetto appartenente a un ruolo di architetti, ingegneri o geometri;
un impiegato di carriera di concetto appartenente a un ruolo di ragioneria;
due impiegati di carriera esecutiva;
un impiegato di carriera ausiliaria.
Il personale di cui al precedente comma e' collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Entro il limite numerico di cui al primo comma, l'ente puo' essere autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione ad assumere, con contratto a termine, personale in sostituzione di quello previsto nel comma medesimo.
In caso di necessita', l'ente puo' affidare incarichi di lavori a non piu' di due persone dotate di particolare competenza nel campo della valorizzazione e del restauro delle ville venete, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione".
L' articolo 30 della legge 6 marzo 1958, n. 243 , gia' modificato dall' articolo 7 della legge 5 agosto 1962, n. 1336 , e sostituito dal seguente:
"Possono essere addetti a prestare servizio presso l'Ente per le ville venete non piu' di sei impiegati statali di ruolo cosi' distribuiti:
un impiegato di carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;
un impiegato di carriera direttiva o di concetto appartenente a un ruolo di architetti, ingegneri o geometri;
un impiegato di carriera di concetto appartenente a un ruolo di ragioneria;
due impiegati di carriera esecutiva;
un impiegato di carriera ausiliaria.
Il personale di cui al precedente comma e' collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Entro il limite numerico di cui al primo comma, l'ente puo' essere autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione ad assumere, con contratto a termine, personale in sostituzione di quello previsto nel comma medesimo.
In caso di necessita', l'ente puo' affidare incarichi di lavori a non piu' di due persone dotate di particolare competenza nel campo della valorizzazione e del restauro delle ville venete, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione".