Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/02/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Firenze
In Nome del Popolo Italiano
Sezione Quinta Civile – Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, nella seguente composizione:
dott. Niccolò Calvani Presidente
dott.ssa Linda Pattonelli giudice relatore dott.ssa Stefania Grasselli giudice nella camera di consiglio del 04/02/25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 6068/2020 tra le parti:
(CF ), con gli avv. STEFANO BIANCHI e Parte_1 C.F._1
ANDREA CECCONI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Firenze, via
Alfonso Lamarmora, n. 39;
ATTORE
(CF ), con l'avv. NICCOLO' POLI ed elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso il suo studio in Firenze, via Brunelleschi n. 2.
CONVENUTO
OGGETTO: Diritto d'autore
Decisa a Firenze nella camera di consiglio del 04/02/25 sulle seguenti conclusioni:
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
“Piaccia al TRIBUNALE DI FIRENZE, contrariis reiectis:
NEL MERITO
In via principale:
a. accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in premessa, il Sig. è autore Pt_2 della violazione del diritto d'autore del Sig. ed è autore del plagio e Pt_1 della contraffazione dell'opera dell'ingegno del Sig. relativamente al Pt_1 libro “Il codice Del Piero: Come rendere al massimo in ogni sport” di cui è autore e, di conseguenza condannare il Sig. a risarcire i danni subiti Pt_2 dall'esponente liquidati in via equitativa nella somma di € 50.000,00 o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, se del caso da liquidarsi in via equitativa, oltre al 50% degli utili ricavati dalla controparte quale conseguenza dello sfruttamento dell'opera dell'ingegno del Sig. Pt_1 così come verrà determinato a seguito dell'espletanda istruttoria;
b. accertare e dichiarare che il Sig. ha subito una lesione del Parte_1 suo diritto all'identità personale quale conseguenza della redazione e diffusione del libro “Il codice Del Piero: Come rendere al massimo in ogni sport” da parte del Sig. , per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, Parte_2 condannare il Sig. a risarcire i danni subiti dall'esponente liquidati in via Pt_2
1
In via subordinata:
c. accertare e dichiarare ex art. 2043 che il Sig. , con la redazione, Parte_2 pubblicazione e diffusione del libro “Il codice Del Piero: Come rendere al massimo in ogni sport” ha causato danni all'esponente, per i motivi di cui in premessa e conseguentemente, condannare il Sig. al risarcimento Parte_2 dei danni indicati in premessa da liquidarsi in € 60.000,00, o in quella maggiore
o minore somma che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria oltre al mancato guadagno del Sig. così come verrà Pt_1 determinato a seguito dell'espletanda istruttoria.
Il tutto da liquidarsi, se del caso, in via equitativa.
Con vittoria di spese ed onorari nel giudizio e con ogni consequenziale pronuncia di rito e di ragione”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezioni, rigettare le domande attrici poiché infondate in fatto ed in diritto.
Condannare il Sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni a Pt_1 favore del Sig. da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Parte_2
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa”.
FATTO E PROCESSO
Il sig. già preparatore atletico e personal trainer del sig. Parte_1
(d'ora innanzi, ) dal 2008 al 2013, ha convenuto in Parte_3 Parte_3 giudizio il sig. anch'egli già parte dell'equipe personale del noto Parte_2 calciatore in qualità di metodologo dell'allenamento, esponendo:
- di avere lavorato fianco a fianco, quotidianamente, con l'atleta, seguendone gli allenamenti, prima a Torino, presso lo Juventus Football Club, poi a Sydney, presso il Sydney F.C.;
- di avere, nell'ambito di tale attività, e con la collaborazione da remoto del convenuto, invece sempre rimasto residente a Firenze, eseguito test ed esaminato i dati raccolti, perlopiù trasmettendoli al convenuto, ma talvolta anche eseguendo l'analisi personalmente, per poi stabilire, su tale base, il sistema di allenamento più adeguato onde prevenire gli infortuni e ottimizzare le prestazioni dell'atleta;
- di avere, in particolare, ideato e utilizzato, durante tale collaborazione, il CT, uno strumento di video-analisi destinato a decifrare l'attività muscolare dell'atleta mediante un elemento di puntamento (target) applicato all'altezza dell'anca del soggetto da esaminare, una videocamera destinata a riprendere i movimenti del soggetto, un mezzo di archiviazione dei dati raccolti e un software, ideato e realizzato dal dott. capace di elaborare tali dati e fornirne altri idonei Persona_1
a consentire di impostare l'allenamento; strumento per il quale lo stesso attore e il convenuto avevano depositato, in data 03/03/11, una domanda di brevetto per invenzione industriale riguardante “apparecchiatura e metodo per la misura e la valutazione di parametri fisico-dinamici del movimento di un soggetto”;
2 - di avere deciso con il convenuto di realizzare un libro in cui descrivere le metodologie di allenamento applicate nella preparazione di e Parte_3 alcuni aneddoti particolarmente significativi relativi all'esperienza vissuta con il calciatore;
libro le cui bozze furono effettivamente redatte dal sig. Piga, ma la cui pubblicazione non ebbe mai luogo;
- di avere appreso, successivamente, dell'avvenuta redazione, da parte del sig. Pt_2 di un libro, pubblicato nell'ottobre 2015 da e Controparte_1 intitolato “Il codice Del Piero. Come rendere al massimo in ogni sport”, nel quale il convenuto, nel descrivere le metodologie di allenamento applicate nella preparazione di , avrebbe, senza mai operare alcun riferimento all'attore: Parte_3
✓ riferito i dati raccolti dall'attore durante gli allenamenti di e via via Parte_3 inviati al convenuto affinché questi provvedesse alla relativa analisi, in vista dell'elaborazione di strategie di allenamento;
✓ rivelato che lo strumento utilizzato durante gli allenamenti era un software denominato Liber AC - software, tuttavia, mai utilizzato in occasione degli allenamenti di , durante i quali i test venivano effettuati, dapprima con Parte_3 uno strumento denominato Dynabiopsy, e quindi con il CT;
✓ riportato in sintesi una serie di “indicatori”, a suo dire riguardanti un software, denominato Match Analysis, ideato dall'attore in collaborazione con il convenuto;
✓ operato riferimento alla c.d. come a un ambiente concepito CP_2 dallo stesso convenuto, laddove, invece, anche l'attore avrebbe contribuito alla relativa creazione;
✓ menzionato e attribuito a sé la paternità di una serie di sistemi di allenamento elaborati per ridurre gli stati ansiosi degli atleti, laddove, invece, sarebbe stato l'attore a mettere a punto tali metodi;
✓ riferito episodi e riportato fatti riguardanti tali allenamenti non rispondenti al vero, tra cui: un aneddoto relativo alla descrizione riportata dall'atleta all'attore circa il metodo utilizzato per calciare i rigori;
il riferimento a un macchinario, denominato Bag4Fit, invece mai utilizzato per la preparazione atletica di
[...]
; l'affermazione della propria supervisione a distanza del lavoro tramite Pt_3 collegamento in Rete;
alcune frasi riportate nelle pareti della;
le CP_2 modalità di svolgimento, le finalità e le difficoltà di una particolare modalità di allenamento effettuata dal calciatore con un piccolo canestro;
deducendo, pertanto, che:
- la condotta posta in essere dal convento configurerebbe un'ipotesi di plagio, inteso come appropriazione, tramite copia parziale o totale, della paternità di un'opera dell'ingegno altrui: il riferimento corre, in particolare, ai programmi CT e Match Analysis, invece ideati e realizzati di concerto tra l'attore e il convenuto, nonché alle comunicazioni contenenti descrizioni, dati e informazioni raccolti dall'attore durante le sessioni di allenamento e via via riferiti al convenuto onde ottenerne commenti e suggerimenti sulle strategie da adottare;
- con la pubblicazione del libro, inoltre, il convenuto avrebbe altresì sfruttato economicamente tali opere senza la preventiva autorizzazione del coautore;
3 - ancora, omettendo ogni menzione al nome dell'attore nella descrizione dei modelli di allenamento, degli esercizi e delle esperienze riguardanti la carriera calcistica di
, il convenuto avrebbe leso il diritto all'identità personale dell'attore, in Parte_3 quanto e nella misura in cui avrebbe indotto i lettori a ritenere il solo sig. quale Pt_2 autore del Codice di allenamento di e avrebbe, pertanto, Parte_3 rappresentato l'attore con un patrimonio professionale e intellettuale diverso da quello realmente posseduto;
e chiedendo, infine, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni asseritamente cagionatigli per la lesione del suo diritto morale e patrimoniale d'autore, nonché per la lesione del suo diritto all'identità personale, oppure, in subordine, ai sensi dell'art. 2043
c.c., quantificati in via equitativa:
- in tesi, in euro 50.000 con riferimento al plagio, in euro 10.000 con riferimento alla lesione dell'identità personale e nel 50% degli utili ricavati in conseguenza dello sfruttamento economico dell'opera;
- in ipotesi di accoglimento della domanda subordinata di risarcimento ex art. 2043
c.c., in euro 60.000, oltre al danno da lucro cessante.
Costituitosi in giudizio, il sig. ha chiesto il rigetto delle avverse domande e la Pt_2 condanna di controparte al risarcimento del danno da lite temeraria, rilevando, in fatto, che:
- il metodo di allenamento personalizzato oggetto di descrizione nel libro “Il Codice
”, incentrato sullo studio della fisica applicato al movimento del corpo Parte_3 umano rilevato tramite strumenti diagnostici, sarebbe stato ideato ed elaborato dal medesimo convenuto, nonché utilizzato in relazione all'allenamento di , Parte_3 per il tramite di un diverso preparatore atletico, sin da epoca anteriore all'inizio della collaborazione con l'attore, in effetti avviata proprio su iniziativa e su impulso del medesimo sig. come anche ammesso dallo stesso attore;
Pt_2
- nel periodo della predetta collaborazione tra le odierne parti contendenti, l'attore si sarebbe limitato a fungere da esecutore delle direttive impartite dal convenuto sulla base dei dati raccolti durante gli allenamenti, trasmessi dal primo al secondo e da quest'ultimo analizzati;
- il libro portato alla pubblicazione con il titolo “Il Codice Del Piero” niente avrebbe a che vedere con le bozze del libro, mai edito, realizzate in collaborazione con l'attore, né tantomeno con il contenuto delle comunicazioni tra attore e convenuto intercorse in occasione della relativa stesura, mai esitata in un'opera pubblicata;
- la domanda di brevetto depositata in relazione al CT sarebbe stata rigettata per la mancanza, rilevata dall' di novità e di carattere inventivo, presentando Pt_4 esso un contenuto già noto e ricompreso nello stato della tecnica, nonché, in relazione ad alcune rivendicazioni, evidente;
- nessuno dei vari trainers con cui il medesimo convenuto avrebbe collaborato nella sua carriera sarebbe stato menzionato, al pari dell'attore, nel libro citato;
e deducendo, in diritto, che:
- nessuna opera creativa dell'ingegno sarebbe in effetti oggetto delle doglianze attoree, tali non potendosi ritenere né le raccolte di dati e di informazioni, né gli
4 strumenti impiegati per raccoglierli, né tantomeno gli indicatori su cui si fonderebbe un programma mai menzionato;
- quanto ai software relativi a CT (indicato quale sinonimo del Liber AC) e
Match Analysis, uniche opere suscettibili in astratto di ricevere tutela dalla normativa autoriale, soltanto la riproduzione e la divulgazione dei relativi codici sorgente avrebbe potuto configurare un plagio o uno sfruttamento economico invito domino, ma non anche la sintetica e generica descrizione delle relative modalità di funzionamento, unica modalità in cui sarebbe stata effettuata la menzione delle opere nel libro oggetto di censura, oltretutto in assenza della contestuale indicazione del relativo autore o coautore e senza, al contempo, alcuna auto- attribuzione di paternità;
- nessuna lesione a un diritto all'identità personale potrebbe derivare da una libera manifestazione del pensiero nel cui ambito semplicemente sia stato omesso di menzionare un soggetto, in assenza di un obbligo legale o pattizio di citazione;
- in ogni caso, nessun danno sarebbe derivato all'attore da tale omessa menzione, come evincibile dal fatto che, anche all'indomani della pubblicazione del libro censurato, lo stesso sig. avrebbe continuato a rilasciare interviste e a Pt_1 comparire in articoli di stampa, presentandosi come allenatore di e Parte_3 ideatore di metodi di allenamento innovativi ai quali dovrebbe attribuirsi il merito della longevità atletica del famoso calciatore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree non meritano accoglimento, siccome infondate, per i motivi di seguito esposti.
1. Sul diritto d'autore In ossequio al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sull'attore, asserito titolare di un diritto d'autore leso del quale intende ottenere tutela sia in forma specifica che mediante risarcimento per equivalente monetario, l'onere di dimostrare i fatti costitutivi delle pretese azionate, ossia:
- in primis, l'esistenza di un'opera dell'ingegno propriamente detta, nell'accezione di cui alla LDA,
- ancora, la titolarità di un diritto d'autore, id est di una situazione soggettiva tutelata in base alla legge sul diritto d'autore,
- quindi, la sussistenza di una condotta di violazione di tale diritto, nella sua componente morale o in quella patrimoniale,
- l'elemento soggettivo del dolo o, quantomeno, quello della colpa,
- il danno-conseguenza scaturito da tale violazione,
- il nesso causale tra la condotta e i pregiudizi lamentati.
Sennonché, detto onere non può, a opinione del Collegio, ritenersi assolto, essendo mancata, innanzitutto e in via assorbente, da parte dell'attore, la dimostrazione della titolarità in capo a sé di un diritto d'autore giuridicamente meritevole di tutela;
dimostrazione che imponeva non soltanto la prova della paternità di un'opera, ma anche, e ancor prima, quella della qualificabilità dell'asserita creazione alla stregua di
5 un'opera dell'ingegno suscettibile di costituire oggetto di tutela secondo la normativa autoriale. Ragione per cui le domande attoree di accertamento e condanna traenti titolo sull'invocata spettanza di prerogative meritevoli di tutela autoriale non meritano accoglimento, avendo parte attrice omesso di provare:
- in relazione a talune doglianze, la sussistenza di “opere di ingegno” allo stesso riconducibili quale autore;
- in relazione ad altre censure, la sussistenza di una condotta configurabile quale
“plagio” o quale sfruttamento economico non autorizzato di un'opera coperta da tutela autoriale;
- in ogni caso, la sussistenza di un danno da lesione del diritto - morale o patrimoniale - d'autore meritevole di tutela risarcitoria.
1.a. In generale: nozione di opera dell'ingegno non come mera idea ma come creazione ed espressione di soggettività dell'autore dotata di compiutezza e percepibilità
Come noto, l'elemento costitutivo della creazione oggetto del diritto di autore, oltre alla necessaria esistenza, sul piano oggettivo, di un opus materialmente tangibile, inteso come espressione fisicamente percepibile di un'idea(sul punto, cfr., amplius, infra), è il carattere creativo dell'opera, inteso come contemporanea presenza di originalità e novità, nel senso che la creazione, per potere accedere alla tutela accordata dalla legge, deve distinguersi rispetto alle opere dello stesso genere in precedenza diffuse;
e tale requisito della novità, lungi dal potere essere restrittivamente inteso in senso
“oggettivo”, ossia come effettiva e reale diversità del prodotto dell'ingegno da quelli consimili, deve invece essere inteso nel senso “soggettivo” per cui l'opera deve risultare come creazione autonoma da parte dell'autore, ossia deve essere il risultato della sua attività e ne deve riflettere la personalità, il suo modo di rappresentare ed esprimere fatti, idee, e sentimenti. Nel senso del carattere soggettivo della novità dell'opera si è espressa, invero, la giurisprudenza prevalente, affermando che il concetto giuridico di creatività non coincide con quelli di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1, L. n. 633/1941, di modo che, affinché un'opera dell'ingegno riceva protezione a norma di detta legge, è sufficiente la sussistenza di un «atto creativo», seppure minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore: in particolare, si è affermato che la creatività in senso soggettivo connotante il diritto d'autore e differenziante il medesimo dal diritto delle invenzioni non è costituita dall'idea di per sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, talché la stessa idea può essere alla base di diverse opere d'autore, le quali, tuttavia, sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che in quanto tale rileva per l'ottenimento della protezione (ex multis, Cass. n. 15496/04). Di qui sono stati ritenuti opera dell'ingegno le soluzioni originali di problemi tecnici, di cui all'art. 2578 c.c., se costituite dall'applicazione di nuovi principi o regole tecniche, oppure dall'applicazione di preesistenti principi e regole, purché contraddistinta da un'impronta geniale concepita con carattere creativo
(Cass. n. 1678/68); mentre si è affermato che la manifestazione organizzativa, ancorché
6 a contenuto artistico, non può mai costituire un'opera dell'ingegno tutelata ai sensi della L. n. 633/41, giacché essa si esaurisce in se stessa e non realizza un'opera avente una sua estrinsecazione materiale fisicamente percepibile, idonea a circolare o a essere riprodotta separatamente dall'idea creativa (Cass. n. 1264/88); e ancora, sono stati ritenuti esclusi dalla tutela accordata dalla legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma - termine comprensivo anche del materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso - compresi quelli alla base delle sue interfacce.
Più in generale, la disciplina d'autore non assicura la tutela alle semplici idee, informazioni, opinioni e teorie (come anche chiarito all'art. 9, comma 2 Accordo
TRIPS, all'art. 2, n. 8 L. n. 633/41 e nelle DCE nn. 1991/250 e 1996/9, rispettivamente in tema di programmi per elaboratore e di banche-dati), ma soltanto alle relative forme espressive, ossia alla loro concretizzazione esterna, intesa come rappresentazione nel mondo esterno di un contenuto di idee, fatti, sensazioni, ragionamenti, sentimenti, sicché l'opera dell'ingegno è tutelata soltanto quale espressione, segno palese e concreto della creatività dell'autore, mentre pari tutela non riceve l'utilizzazione dell'argomento o dell'insegnamento espressi nell'opera stessa: ciò in nome di criteri di ragionevolezza, dacché un'esclusiva tanto ampia da abbracciare perfino le idee – ancorché originali - dell'autore o i contenuti dell'opera recherebbe pregiudizio al progresso delle arti e delle scienze. Siffatto principio – esteso anche alle c.d. “idee elaborate”, per tali intendendosi gli schemi che fungono da traccia nello svolgimento di un'attività diretta alla successiva realizzazione di un'opera dell'ingegno completa - è stato ribadito, in particolare, per quanto qui di interesse, con riferimento alle opere di carattere scientifico (Cass. n. 190/62), nel cui ambito, del pari, l'esclusiva deve ritenersi cadere soltanto sull'espressione formale, id est, sulla soluzione espressiva del discorso scientifico, ma non pure sul contenuto intellettuale intrinseco dell'opera scientifica, o sull'insegnamento che da esso può trarsene, dovendo questo invece rimanere a disposizione di tutti, per il progresso delle scienze e della cultura generale (Cass. n.
10300/20; n. 15496/04). E se è pur vero, da un lato, che la visione personale, che dà luogo all'opera dell'ingegno creativa nel senso suindicato, si manifesta non soltanto nella c.d. “forma esterna” con cui viene espressa l'opera, ossia nell'espressione in cui l'opera si presenta ai soggetti che intendono fruirne, ma anche nella c.d. “forma interna”, identificabile con la struttura dell'opera, ovvero con quel nucleo fondamentale che ne costituisce l'originalità creativa, che - come tale - non è appropriabile liberamente dai terzi;
è d'altro canto da ribadirsi come, al fine della configurazione di un'opera dell'ingegno, occorra pur sempre una forma esteriore compiuta, determinata e identificabile, in cui la stessa opera si concretizzi e possa pertanto essere percepita come tale all'esterno, non ponendosi altrimenti neppure il problema della sua percezione come frutto dell'attività creativa di un determinato autore. In altri termini, dunque, un'opera dell'ingegno in tanto riceve protezione, in quanto sia riscontrabile nella stessa un atto creativo, seppure minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, a prescindere dal suo carattere edito o inedito, sempreché, tuttavia, ne sussistano i requisiti della concretezza di espressione, e, dunque, una forma come tale riconoscibile e riconducibile al soggetto autore (Cass. n. 22010/15; n. 18073/12) - come è ben
7 evincibile, anzitutto, dalla lettura della clausola di chiusura di cui all'art. 1 LDA (“in qualunque forma di espressione”) e all'art. 2575 c.c., entrambe presupponenti l'esistenza di un'espressione tangibile e percepibile dell'opera.
Ciò premesso e venendo alla disamina del caso di specie, non risulta effettivamente chiarito, nelle prospettazioni attoree, quali creazioni costituirebbero un'opera dell'ingegno da tutelare in suo favore, in quanto diretta promanazione dai suoi studi, dalla sua attività pratica e dalle sue intuizioni, e di cui, pertanto, lo stesso attore avrebbe dovuto essere ritenuto l'unico autore.
1.b. Sul metodo di allenamento
Orbene, non possono, anzitutto, ritenersi un'opera dell'ingegno di cui l'attore sia titolare il metodo e la filosofia di allenamento “personalizzato” oggetto di descrizione nel libro redatto dal convenuto, fondati sull'impiego di strumenti di rilevazione di dati sui movimenti muscolari, sulla relativa elaborazione e sulla successiva applicazione alla preparazione atletica dei risultati tratti dalla relativa analisi, nonché sulla combinazione tra preparazione fisica e preparazione emozionale-psicologica, e dallo stesso attore prospettati come frutto della sinergia tra le conoscenze teoriche e gli studi di fisica applicata del prof. da un lato, e l'esperienza pratica quotidiana a contatto con Pt_2
l'atleta, dall'altro:
- in primo luogo, infatti, non può valutarsi alla stregua di opera suscettibile di tutela autoriale un metodo di lavoro, di studio e di applicazione delle conoscenze teoriche alla risoluzione di problemi pratici, mediante approccio sistemico e coordinato tra varie discipline, giacché un metodo, lungi dal potersi di per sé definire un'opera, rappresenta, semmai, un'idea da trasfondere e concretizzare in un'opera dotata di compiutezza espressiva;
- né, del pari, può costituire oggetto della tutela autoriale l'idea/progetto di coordinare in un unico pool il lavoro di più soggetti su materie diverse ma tra sé interagenti – neppure ove intesa come un mero concept, ossia una presentazione esterna di un'idea da sviluppare: invero, la concretizzazione di un metodo e di una filosofia in un gruppo di lavoro finalizzato alla preparazione atletica personalizzata di un singolo calciatore non può essere qualificata alla stregua di una compiuta espressione della personalità di un determinato autore o, tantomeno, di una creazione materialmente tangibile ed espressa mediante linguaggio o altri segni idonei a conferirle un'esteriorità, una compiutezza espressiva (requisito, invece, come rammentato, necessario per la configurazione di un'opera dell'ingegno: cfr. supra, 1.a) e un'apprezzabilità quale unicum oggetto di attività creativa, trattandosi, appunto, di un mero modulo organizzativo costituente non già
l'espressione di un'idea, quanto, piuttosto, lo strumento atto a conformare una condotta, e non essendo, invece, stata fornita la dimostrazione dell'esistenza, della consistenza e del contenuto di uno specifico elaborato progettuale, inteso come opera organica e tangibile materialmente realizzata in una forma esteriormente percepibile e riferibile in tutto o in parte all'attore;
- ancora, un siffatto metodo, già teorizzato anche dal convenuto in relazione alla preparazione di altri atleti prima dell'avvio della collaborazione con l'attore (per es., il noto sciatore o il lanciatore del peso Persona_2 Persona_3
8 destinatario di menzione nel libro de quo disputatur), non presenterebbe i caratteri dell'originalità neppure intesa in senso soggettivo, non avendo, in effetti, l'attore spiegato i tratti eventualmente distintivi e connotanti l'approccio metodologico adottato in relazione all'atleta rispetto a quello propugnato dal convenuto Parte_3
(il quale risulta per tabulas avere fatto impiego sino dagli anni '90 dello strumento di rilevazione Dynabiopsy Control, dallo stesso brevettato, fondato su un sensore collegato al corpo dell'atleta per monitorare i parametri caratterizzanti il movimento risulta: cfr. articolo della Gazzetta dello Sportivo del 1995, doc. 12 convenuto) e/o da altri studiosi, con altri atleti, in precedenza e in contemporanea al suo lavoro (si veda, ad es., il Milan Lab, menzionato negli stessi articoli di riviste prodotti dall'attore, anch'esso basato sullo sfruttamento di dati estrapolati tramite strumentazione elettronica per l'elaborazione di programmi di allenamento
“sartoriali” per il singolo atleta e sulla combinazione di tecniche e pratiche di allenamento fisico con tecniche di allenamento mentale, emotivo e psicologico: doc. 36, estratto da Fantacalcio.it): detto altrimenti, l'ideazione e l'adozione di un modulo organizzativo che studi i dati provenienti dallo studio e dall'analisi strumentale dell'atleta in movimento, esaminandoli e applicandoli in modo combinato per la risoluzione globale di problemi pratici legati alla preparazione atletica e alla prevenzione degli infortuni, già non vale a configurare un'opera dell'attore ove anche, in sé, il modulo risulti rivoluzionario;
e tantomeno può configurarne una, qualora detto metodo non rappresenti neppure una novità nel settore della preparazione atletica personalizzata, come in effetti confermato dal parere negativo per difetto di carattere inventivo delle rivendicazioni nn. 1/10 e di novità delle rivendicazioni nn. 7/10, espresso dalla competente Autorità internazionale in merito alla domanda di brevetto per invenzione industriale presentata dalle parti in relazione al CT (doc. 13 convenuto;
per l'accertamento del difetto del requisito della c.d. originalità, in ipotesi di progetto limitatosi a mutuare esperienze già svolte in altri paesi, cfr. Cass. n. 17903/04).
Donde, se il metodo de quo non costituisce un'opera dell'ingegno:
- per un verso, nessuna pretesa giuridicamente tutelata alla luce delle norme di cui alla LDA potrebbe vantare l'attore a vedersene attribuita pubblicamente la paternità
o la co-paternità;
- per altro verso, nessun danno meritevole di tutela e suscettibile di dare luogo a conseguenze rifondibili nelle modalità e ai sensi della predetta disciplina potrebbe essere lamentato dal medesimo attore al cospetto dell'omissione di siffatta attribuzione.
1.c. Sull'opera “Libro” Ciò che avrebbe, invece, potuto costituire un'opera dell'ingegno suscettibile di tutela secondo la normativa autoriale sarebbe stata un'opera libraria completamente dedicata alla divulgazione del metodo di allenamento e alla sua esplicazione nel dettaglio;
sennonché:
- come pacifico, il libro “Il campione della palla quadrata”, alla stesura delle cui bozze si dedicò il convenuto sulla base di materiale scambiato con l'attore e
9 ricavato dalle sedute di allenamento con il noto campione di calcio, non è mai pervenuto alla pubblicazione, per cause esulanti dalla volontà delle parti;
- come altrettanto incontestato, l'odierno attore non figura come autore né come coautore del libro “Il Codice Del Piero”, né tantomeno rivendica, nella presente sede, alcuna pretesa di paternità su detta opera in sé e per sé intesa;
- e in effetti, giammai l'attore potrebbe essere ritenuto coautore rispetto all'opera libraria in esame, non avendo egli fornito alcun contributo a fissare le linee strutturali dell'opera o a definirne il contenuto in relazione al suo scopo, né tantomeno partecipato alla definizione del relativo piano generale;
- è parimenti rimasta incontroversa l'asserzione di parte convenuta (pag. 8 comparsa di risposta) in ordine alla differenze radicali per contenuto, settore materiale di afferenza, terminologia, metodica e modalità espositive, intercorrenti tra l'opera mai edita (destinata a racchiudere una raccolta di aneddoti relativi agli allenamenti e alla preparazione atletica, nonché alle prestazioni sportive di ) e quella Parte_3 pubblicata dal convenuto (un saggio autobiografico a contenuto scientifico, relativo ai risultati delle ricerche e degli studi compiuti negli anni dal convenuto e applicati sulla preparazione atletica di ); Parte_3
- orbene, posto che, come dianzi detto, l'autore non può appropriarsi in via definitiva delle idee e del contenuto espresso in una creazione intellettuale posta in essere, a fortiori, il medesimo non potrà opporsi allo sfruttamento di un'idea, oltretutto neppure posta a base di un'opera (ma di un mero approccio metodologico), da parte di terzi che ben possono, quindi, liberamente trarre ispirazione da questa per la creazione di opere proprie, dovendo essere in ogni caso garantita la libera circolazione delle idee nell'interesse della cultura e della scienza, tutelate anche a livello costituzionale (art. 9 Cost.), e a garanzia della massima esplicazione del diritto di manifestazione del pensiero - caposaldo essenziale dei regimi democratici
- anch'essa garantita dalla norma fondamentale (art. 21 Cost.).
1.d. Sulla menzione di dati e di episodi
Altrettanto inidonea a fondare qualsivoglia pretesa di tutela di prerogative autoriali, da parte dell'attore, nei confronti del convenuto, per la mancata menzione del suo nominativo nel corpo dell'opera libraria pubblicata è la constatazione – rimasta incontestata - del fatto che, passim, risultano ivi riportati:
- dati puramente numerici, afferenti all'atleta e alle relative prestazioni, Parte_3 riferitigli dall'attore nel corso di scambi di comunicazioni funzionali all'elaborazione e all'implementazione delle strategie e dei programmi di allenamento da applicare nella preparazione atletica: il riferimento corre, esemplificativamente, al numero di palleggi consecutivi che il calciatore era in grado di realizzare, pari a seicento, indicato alla pag. 37, o al numero delle sue partecipazioni ai lavori di gruppo negli ultimi quattro anni giocati alla Juventus FC,
a pag. 164;
- informazioni riguardanti le sedute di allenamento, i risultati ottenuti, le strategie impiegate, sempre rientranti nel contenuto delle relazioni periodicamente effettuate da parte dell'attore al convenuto nell'ambito della collaborazione succitata: il
10 riferimento corre, ad esempio, alla descrizione di un particolare allenamento effettuato da con il suo preparatore per mezzo di un piccolo canestro;
Parte_3
- o racconti di episodi e aneddoti sempre relativi al famoso calciatore: il riferimento corre, in particolare, alla descrizione, a pag. 77, della tecnica elaborata dall'atleta per l'esecuzione dei calci di rigore, a detta dell'attore da ricondursi alla narrazione dallo stesso effettuata, via email, in data 08/02/12 (doc. 35 attore), al convenuto, in vista della redazione del libro aneddotico mai edito (nella cui bozza, in effetti, risulta contenuta: doc. 5 attore), di un episodio riguardante un penalty battuto da nel corso di una partita contro il svoltasi nel campionato di Parte_3 CP_3
Champions League, a seguito del quale l'argomento sarebbe stato affrontato, nei medesimi termini riportati nel libro, nel corso di una conversazione diretta tra
[...]
e il suo preparatore atletico. Pt_3
Quanto ai dati numerici e statistici e alle informazioni, infatti:
- è ben vero, da un lato, che non ha costituito oggetto di contestazione e risulta comunque per tabulas il costante invio, mediante scambi di email, da parte dell'attore al convenuto, di dati estrapolati dalle sedute di allenamento, poi esaminati, analizzati e commentati dal convenuto, onde trarre conseguenze sulle modalità e le tecniche volte a impostare e via via perfezionare le tecniche di allenamento personalizzato (cfr. ad esempio, le email inviate dall'attore contenenti dati numerici grezzi di cui al doc. 14, con richiesta di esame e commenti rivolta al convenuto);
- ed è rimasto altrettanto incontestato il fatto che anche da tali scambi di informazioni il convenuto ha attinto nella stesura della propria opera letteraria;
- d'altro canto, è da osservarsi come tale bagaglio cognitivo, siccome appartenente a un'area di informazioni, di idee e di deduzioni condivise generatasi e alimentata nel corso della collaborazione inter se in vista dell'elaborazione, dell'implementazione e dell'attuazione della succitata metodologia di allenamento personalizzato per
[...]
, dovesse ritenersi parte di un patrimonio condiviso non ancora elaborato in Pt_3 un'opera edal quale entrambe le parti avrebbero potuto liberamente attingere, non essendo stata neppure allegata la relativa configurazione in termini di segreti industriali (nell'accezione di cui all'art. 98 CPI) o tantomeno di informazioni riservate o di dati secretati: è lo stesso attore, infatti, nell'email datata 02/08/13, al momento di restituire a , su richiesta di quest'ultimo, al termine del Parte_3 rapporto di collaborazione, tutti i dati tecnici (su alimentazione, risonanze, esami ematici, ecc.) riguardanti l'atleta rilevati nel corso del quinquennio di sessioni di allenamento, a rimandare espressamente al sig. per la restituzione dei “dati Pt_2
CT e Dynabiopsy”, indicati come “di sua competenza” (doc. 29 attore);
- né, del resto, alcuna legittima doglianza fondata sulla normativa di tutela del diritto d'autore potrebbe essere mossa dall'attore per il fatto dell'omessa sua menzione quale fonte di conoscenza delle informazioni recepite e riportate sul libro, atteso che:
✓ anzitutto, posto che giammai siffatti dati grezzi e privi di rielaborazione potrebbero essere qualificati alla stregua di opere dell'ingegno meritevoli in sé di tutela autoriale (trattandosi, a ben vedere, di meri dati numerici derivanti dalla
11 lettura oggettiva di test, privi dei requisiti atti a renderli un'opera dell'ingegno, ed essendo, inoltre, mancata l'evidenziazione di elementi di novità o soggettività dell'attore nella pur compiuta attività di disamina e rielaborazione di tali dati):
i. da un lato, l'eventuale relativa appropriazione, e sinanco un'eventuale falsa attestazione di diretta apprensione e percezione degli stessi non varrebbero a configurare alcuna attività di plagio, tali potendosi definire soltanto le attività di indebite riproduzione e appropriazione di paternità di un'altrui opera;
ii. dall'altro, e a fortiori, nessuna attitudine lesiva di prerogative tutelate dalla normativa in materia di diritto d'autore può essere ascritta a una mera omessa individuazione della fonte;
✓ oltretutto, a ben vedere, seppure in effetti manchi la citazione della fonte dei dati riportati, nessuna auto-attribuzione di diretta percezione e nessuna indicazione di fonti false risulta avvenuta, non riferendo mai il sig. nel corpo del testo, né Pt_2 di avere appreso direttamente i dati riportati, né di averli appresi da soggetti diversi dall'attore;
✓ a identiche conclusioni dovrebbe pervenirsi quand'anche dovesse ritenersi la falsità dei dati e delle notizie riportati (il riferimento corre, in particolare, alla menzione, alla pag. 97, dell'impiego della macchina Bag4Fit nella preparazione atletica di , a detta dell'attore mai avvenuto, o alla presenza Parte_3 di determinati aforismi scritti sulle pareti della , a detta CP_2 dell'attore ivi non esistenti), e ciò in quanto:
i. in primo luogo, proprio l'omessa rivelazione dell'identità della fonte di conoscenza vale a escludere ogni possibile nocumento derivante per l'attore dall'ascrizione a suo carico del ruolo di diffusore di notizie non veritiere attinenti a terzi;
ii. inoltre, a ben vedere, l'unico legittimato a dolersi dell'eventuale diffusione, nel libro del sig. di notizie inesatte, in quanto unico Pt_2 soggetto cui i fatti asseritamente non veritieri si riferirebbero, avrebbe potuto essere il solo , con il quale l'attore aveva in effetti Parte_3 assunto un impegno di riservatezza e aveva sottoscritto un non disclosure agreement al momento dell'accettazione dell'incarico di preparatore atletico (docc. 1 e ss.) e al quale, in effetti, tutti i dati estrapolati dalle sedute di allenamento sono stati pacificamente consegnati al termine del rapporto di collaborazione con l'attore, come dallo stesso sig. Pt_1 dichiarato per scritto con la missiva del 28/03/14, indirizzata a CP_4 società che cura l'immagine e gli interessi di (doc. 28 attore); Parte_3 sennonché, non è stata oggetto dell'attività assertiva dell'attore e deve, pertanto, ritenersi esulante dal thema decidendum, l'eventuale indiretta causazione, da parte del convenuto, di un danno consistente nelle conseguenze negative derivanti per l'attore dall'essere incorso, inconsapevolmente e involontariamente, nella violazione dell'obbligo di riservatezza e non divulgazione assunto nei confronti dell'ex committente.
12 Parimenti è a dirsi, del resto, con riguardo alle riportate narrazioni di episodi o aneddoti, atteso che, non potendosi qualificare dette narrazioni alla stregua di opere di ingegno (non trattandosi di racconti di fantasia, frutto di inventiva dell'attore, ma del mero report di vicende storicamente avvenute nel corso degli allenamenti), deve conseguentemente essere esclusa la tutelabilità dell'attore, fonte di conoscenza dei fatti narrati, alla stregua di un titolare di diritti d'autore meritevoli della speciale tutela ordinamentale.
1.e. Sulla denunciata appropriazione della paternità della preparazione atletica di Parte_3
Egualmente inconferenti rispetto alla lamentata lesione di un diritto morale e patrimoniale d'autore asseritamente spettante all'attore risultano, poi, le doglianze per cui il convenuto avrebbe sostenuto di avere partecipato direttamente agli allenamenti di
, conducendoli, nonché, in tale ambito, elaborato alcuni metodi per ridurre gli Parte_3 stati ansiosi degli atleti e, ancora, ideato e concepito un particolare ambiente entro cui condurre parte della preparazione atletica, denominato : CP_2
- sul punto, invero, occorre anzitutto rilevare come a più riprese, nel medesimo libro
(cfr., ad esempio, pag. 82, pag. 121, con specifico riferimento allo svolgimento degli allenamenti nella , e pag. 163), il convenuto, lungi CP_2 dall'attribuirsi la piena ed esclusiva gestione della preparazione dell'atleta, abbia invece espressamente dato atto della presenza di un preparatore atletico deputato alla gestione degli allenamenti in loco, laddove, invece, la sua partecipazione agli allenamenti e alla relativa programmazione avveniva da remoto;
donde, a ben vedere, quella descritta nel libro in relazione alla preparazione atletica di Parte_3
è una ripartizione di compiti in effetti esattamente corrispondente a quella emergente dalla stessa narrazione attorea in atti (cfr., in particolare, atto di citazione, pag. 9), nonché dai documenti dal medesimo attore prodotti (in particolare, i menzionati scambi di email contenenti dati e reports, da parte dell'attore, e correlate risposte contenenti commenti a tali dati e suggerimenti in vista della programmazione degli allenamenti, da parte del convenuto);
- nessuna falsa attribuzione a sé (o tantomeno a terzi estranei) di un ruolo svolto dall'attore è stata, dunque, posta in essere dal convenuto nel proprio scritto, avendo in effetti il prof. riconosciuto l'alterità da sé della persona fisica materialmente Pt_2 dedita allo svolgimento del ruolo di preparatore atletico, benché senza espressamente indicarne il nominativo e identificarlo nella persona del sig.
Pt_1
- ora, se alla luce della nozione di opera creativa come sopra enucleata, non può essere riconosciuta la valenza di opera dell'ingegno al metodo di allenamento nel suo insieme come ideato ed elaborato dalla sinergia degli apporti delle odierne parti contendenti, deve ritenersi a fortiori evidente la non qualificabilità a tale stregua del ruolo di preparatore atletico, così come delle singole tecniche di allenamento richiamate;
- donde, se nelle attività e nelle soluzioni tecniche surrichiamate non può essere rinvenuta alcuna opera creativa, l'omessa identificazione della persona fisica alla quale la relativa attuazione pratica (e in alcuni casi anche l'ideazione) dovesse
13 ritenersi riferibile non può valere a configurare alcuna lesione di un diritto meritevole di tutela, non potendosi ritenere sussistente alcun correlato obbligo di menzione sanzionato dalla normativa in materia autoriale.
1.f. Sulle doglianze afferenti a e CP_5 Controparte_6
menzione meritano, invece, le doglianze afferenti alla pretesa violazione
[...] di diritti d'autore morali e patrimoniali asseritamente spettanti all'attore in relazione all'operata menzione, passim, nel libro Il Codice Del Piero:
- dell'impiego, nella preparazione atletica di , di uno strumento denominato Parte_3 nel libro Liber AC (con un nome non corrispondente alla realtà), le cui funzioni e modalità di funzionamento, sommariamente evocate nelle pagg. 78, 111, 113,
122, 123, 124 richiamerebbero quelle del CT, strumento di analisi funzionale e muscolare del movimento, istante per istante, finalizzato all'estrapolazione di dati cinematici e dinamici, che l'attore asserisce di avere ideato, elaborato, realizzato e applicato alla preparazione atletica di , insieme al convenuto;
Parte_3
- dell'evocazione, alle pagg. 101/107 del libro, di una serie di “indicatori”
(Attenzione, Intraprendenza, Precisione, Determinazione, Prontezza), intesi come dati utili alla misurazione delle caratteristiche psicofisiche di un atleta, i quali atterrebbero, a detta dell'attore, a un software denominato Match Analysis, inteso come raccolta di dati funzionali al monitoraggio dell'andamento di un fenomeno ritenuto rappresentativo per lo studio di fattori comportamentali specifici, la cui ideazione, ancora una volta, avrebbe dovuto essere attribuita all'attore insieme al convenuto.
Ciò in quanto, in relazione a siffatte allegazioni, plurimo è l'ordine di ragioni che induce il Collegio a ritenere l'inconferenza dell'operato richiamo alla tutela autoriale e, dunque, l'infondatezza della pretesa attorea:
- in primis, infatti, è d'uopo rilevare come né uno strumento di analisi, qual è il CT, né una mera raccolta estemporanea di dati attraverso l'impiego di indicatori, qual è il Match Analysis, possano assurgere, di per sé, al rango di opera creativa espressione di soggettività ed esteriormente percepibile alla stregua di traduzione di un'idea: donde l'inconfigurabilità, rispetto a tali strumenti operativi, di alcun diritto suscettibile di tutela ai sensi della LDA, stante la mancanza di un'opera su cui detta tutela sarebbe destinata a esplicarsi;
- come correttamente rilevato dal convenuto sin dall'atto di costituzione – rilievo cui risulta in effetti avere aderito la stessa parte attrice nella successiva precisazione delle proprie attività assertive compiuta nella prima memoria istruttoria – non è sull'idea o sul principio, ma è, semmai, sul software (la cui esistenza è menzionata alla pag. 78 del libro in questione), che tali principi e tali idee incorpora, e di cui il
(alias, CT) risulta fornito, o su quello posto alla base del CP_7 funzionamento del Match Analysis secondo la pacifica prospettazione attorea, che potrebbero, in via astratta, profilarsi un diritto morale o un diritto patrimoniale d'autore, risultando, in effetti, i “programmi per elaboratore” (categoria di beni cui il software appartiene) tra gli oggetti della tutela di cui alla normativa autoriale elencati all'art. 1 LDA, ove connotati dal già menzionato duplice carattere della creatività e dell'originalità;
14 - sennonché, quantomeno con riguardo al software CT, occorre rammentare la già rilevata carenza di originalità (intesa come indipendenza sostanziale e formale da altre opere) segnalata dall' che ha motivato il rifiuto opposto alla CP_8 richiesta di rilascio di brevetto avanzata dai sigg.ri e in ragione della Pt_1 Pt_2 mancanza di carattere inventivo e di novità del ritrovato - in effetti costituente, nel suo nucleo essenziale di contenuto di strumento di rilevazione e monitoraggio dei dati cinematici di un atleta in movimento, una mera evoluzione del Dynabiopsy, già in uso al dott. e al suo team nell'ambito della preparazione atletica di Pt_2 [...]
da epoca anteriore all'inizio della collaborazione con l'attore (cfr. i già citati Pt_3 docc. 12-13 convenuto);
- e ancora, sempre in relazione al medesimo occorre rilevare come lo stesso CP_5 attore, nell'atto introduttivo, abbia riconosciuto e adeguatamente documentato che, ferma la paternità dell'idea dello strumento in capo ai sigg.ri e , Pt_1 Pt_2
l'ideatore e il materiale realizzatore del software è stato il sig. Persona_1 appositamente remunerato dalle parti per tale opera (pag. 3 dell'atto di citazione;
e docc. 10-11 attore, rispettivamente contenenti la fattura emessa dal programmatore e gli scambi di email del sig. con il sig. da cui si evince come il Per_1 Pt_1 primo abbia lavorato in piena autonomia rispetto ai committenti);
- a ogni buon conto, e anche volendosi obliterare quanto sin qui esposto, giova comunque ricordare come il diritto d'autore, avente a oggetto un bene immateriale,
a norma dell'art. 2577 c.c., presenti un duplice contenuto, costituito da facoltà eterogenee, le une poste a tutela degli interessi morali e personali dell'autore, e le altre relative all'utilizzazione economica dell'opera, siccome recante in sé:
✓ una componente di natura morale, consistente nel diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualunque sua modificazione, o trasformazione, o mutilazione anche soltanto potenzialmente pregiudizievole per il suo onore o la sua reputazione (comma 2, rinveniente una corrispondenza nell'art. 20 LDA);
✓ una componente di natura patrimoniale (comma 1), sostanziantesi nel diritto esclusivo di pubblicazione e di utilizzazione economica dell'opera in ogni forma e modo – ossia, come ulteriormente specificato nella normativa speciale, nei diritti di cui all'art. 12 LDA (diritto esclusivo di pubblicazione e di utilizzazione economica), all'art. 13 LDA (diritto esclusivo di riproduzione e di moltiplicazione in copie) e all'art. 17 LDA (diritto esclusivo di messa in commercio, di distribuzione e di diffusione), oltre a ulteriori diritti ai primi connessi, quali il diritto di elaborazione;
e come, pertanto, e correlativamente, le forme di violazione del diritto d'autore in concreto configurabili emergano a contrario dalla lettura degli artt. 12, ss. LDA, risolvendosi esse nell'indebito esercizio, invito domino, di una delle possibili sue facoltà di godimento;
- ciò posto, valgono a integrare:
✓ la condotta di “plagio” (specifico e principale oggetto della doglianza attorea), idonea a ledere il diritto d'autore nella sua componente patrimoniale, la riproduzione pedissequa della stessa opera, ossia la realizzazione di un
15 esemplare esattamente identico che valga parimenti a rendere l'opera percepibile, anche ove eventualmente realizzata in maniera temporanea e/o indiretta, parziale o in diverso formato, o su un diverso supporto (art.13 LDA);
✓ ulteriori possibili condotte di sfruttamento dell'opera a fini economici, oggetto della doglianza mossa dall'attore in via subordinata, la distribuzione e messa in circolazione dell'originale o di esemplari materiali dell'opera (art. 17 LDA), la pubblicazione (art. 12 LDA), l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione
(art. 15 LDA, specificamente rivolto a opere di pubblico spettacolo), la comunicazione al pubblico attraverso mezzi di diffusione a distanza (artt. 16 e
16-bis LDA), nonché la traduzione, modificazione, trasformazione ed elaborazione dell'opera (artt. 18-4 LDA);
- sennonché, nel caso che qui occupa, nessuna delle predette modalità di utilizzazione a fini economici dell'eventuale opera software risulta essere stata realizzata mediante la stesura e la pubblicazione del libro de quo, nel quale il convenuto si è limitato, a menzionare, passim, in 6 pagine su 165 totali, la mera circostanza dell'avere egli fatto impiego del CT nell'ambito e nel contesto della descrizione della propria esperienza personale di scienziato nella collaborazione prestata alla preparazione atletica di - oltretutto indicando detto strumento Parte_3 con un nome creato ad arte e diverso da quello con cui le parti avevano presentato la domanda di brevetto di invenzione, e soprattutto:
✓ senza alcuna riproduzione e messa a disposizione del pubblico del relativo codice sorgente: donde l'inconfigurabilità di una condotta di plagio (condotta che, per inciso, sarebbe stata integrata soltanto in ipotesi di riproduzione e vendita, da parte del convenuto, di un software identico al CT, ma non anche qualora il libro del prof. avesse riportato la sequenza dei codici Pt_2 alfanumerici del software, potendosi, semmai, in tale caso, configurare una corresponsabilità dell'autore dell'opera libraria a titolo di concorso, compiuto con la rivelazione dei codici sorgente, laddove impiegati da altri per la realizzazione di un software)
✓ senza alcuna specifica descrizione nel dettaglio delle relative componenti e delle relative modalità di funzionamento: donde l'inconfigurabilità di un'utilizzazione consistente nella riproduzione indiretta, o tantomeno nella pubblicazione, o nella diffusione dell'opera;
✓ senza alcuna modificazione del software, alcuna trascrizione, o alcuna creazione, da tale opera originaria, di un'opera derivata mediante la sua trasformazione in un'opera libraria (operazione, eventualmente, possibile ipotizzando la realizzazione di un'intera opera letteraria esclusivamente tesa alla descrizione del meccanismo e delle modalità di funzionamento in una modalità talmente dettagliata da consentire al lettore di ritenere superfluo il conseguimento della materiale disponibilità dell'opera originaria al fine della relativa conoscenza);
- né, tantomeno, può nella specie ritenersi configurata, per effetto della predetta limitata menzione, alcuna violazione di un eventuale diritto morale d'autore dell'attore ottenuta per effetto di una negazione della sua paternità indirettamente realizzata mediante la presentazione dell'opera non già in diretta correlazione con il
16 nominativo di un soggetto diverso dal suo autore o coautore, bensì mediante l'omissione, nella relativa presentazione, del nominativo di un suo coautore:
✓ non ignora, invero, il Collegio il principio invalso nella giurisprudenza del S.C.,
e richiamato da parte attrice, per cui il diritto di rivendicare la paternità dell'opera consiste non soltanto in quello di impedire l'altrui abusiva auto o etero-attribuzione di paternità, ma anche nel diritto di essere riconosciuto come l'autore dell'opera, indipendentemente dalla parallela, ma pur solo eventuale, attribuzione ad altri: enunciato comportante l'astratta configurabilità di una compromissione del diritto morale d'autore anche in caso di mero anonimato dell'opera non accompagnato da un'espressa condotta usurpativa della paternità altrui (Cass. n. 18220/19);
✓ peraltro, un siffatto diritto al riconoscimento di paternità in capo all'autore, e un correlato obbligo di menzione di tale paternità in capo all'utilizzatore dell'opera, potrebbero sorgere unicamente al cospetto di un'opera o di una sua copia e, dunque, della relativa utilizzazione mediante riproduzione, o una delle altre modalità di sfruttamento suindicate – autorizzata o meno dal relativo autore: ciò in quanto sono le modalità di utilizzazione in concreto attuate a determinare l'insorgenza dell'obbligo di attribuzione della paternità dell'opera, nel senso che soltanto una sua utilizzazione in modalità e per una durata e un'intensità tali da ingenerare un effettivo, duraturo e diretto contatto del quisque de populo con l'opera stessa o una sua riproduzione potrebbe ingenerare l'esigenza dell'autore a vedere rispettati la sua identità autorale, il suo onore e la sua reputazione, costituente la ratio legis sottesa alla tutela del diritto autoriale nella sua componente morale;
✓ per contro, laddove una siffatta utilizzazione si risolva in una riproduzione momentanea e secondo gli usi commerciali (come, ad esempio, nel caso di mera riproduzione di un brano musicale per la durata di venti secondi all'interno di un messaggio pubblicitario: si veda, sul punto, Cass. n. 4723/06), oppure, a fortiori, qualora il richiamo all'opera risulti così vago e generico da non giungere neppure a configurarne un'utilizzazione o da non consentire di ritenersi al cospetto dell'opera o di una sua copia, come nell'ipotesi di specie, non può neppure ritenersi in concreto ricorrente un interesse giuridicamente apprezzabile dell'attore a una corretta comunicazione al pubblico della propria paternità né, tantomeno insorto un correlato obbligo di menzione dell'autore, risultando in effetti il richiamo alla relativa creazione talmente vago da non generare alcun vulnus, neppure potenziale, al suo onore e alla sua reputazione, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 20 LDA, e da legittimare, quindi, una rivendicazione consistente nella pretesa alla considerazione e al rispetto della sua identità artistica o autoriale;
- e a identiche conclusioni, tanto inpunto di violazione del diritto economico, quanto in punto di compromissione del diritto morale d'autore, deve pervenirsi con riguardo al lamentato sfruttamento abusivo del software Match Analysis, inconfigurabile essendo alcuna delle summenzionate forme di utilizzazione di un'opera a fini economici al cospetto della mera menzione, in 5 delle 165 pagine di
17 cui il libro si compone, di una serie di indicatori fattuali corrispondenti a quelli impiegati in tale raccolta di dati, senza nemmeno alcuna evocazione del nominativo, o tantomeno alcuna pur sommaria descrizione delle modalità di funzionamento del programma elaborato per le relative raccolta e rielaborazione.
2. Sulla pretesa lesione del diritto all'identità personale Egualmente priva di pregio deve ritenersi, a opinione del Collegio, l'affermazione attorea per cui l'omessa menzione del sig. quale fonte di diretta apprensione Pt_1 dei dati e di diretta conoscenza degli aneddoti riportati nel manuale, o quale compartecipe, nella veste di preparatore atletico in loco, all'elaborazione del metodo di allenamento personalizzato elaborato e attuato per la preparazione atletica di , Parte_3
o quale coautore del programma per elaboratore CT, soltanto genericamente menzionato dal convenuto o dell'ulteriore programma Match Analysis, neppure menzionato, integrerebbe una condotta lesiva dell'identità personale dell'attore (sul punto, richiamandosi altresì le considerazioni già espresse supra al § 1.c):
- in proposito, il Collegio pur riconosce, invero, che tra le prerogative componenti i fondamentali attributi della persona umana devono essere annoverati quelli alla reputazione sociale e all'identità personale, garantite anzitutto dall'art. 2 Cost., e che l'interesse ad acquisire e a conservare la considerazione sociale e professionale derivante dalla corretta comunicazione al pubblico delle opere, comprensivo dell'indicazione e dell'attribuzione della relativa paternità ben può risultare potenzialmente incidente sul profilo dell'identità personale dell'autore, intesa come patrimonio etico, professionale e culturale del medesimo interessato (Tribunale di
Milano, Sez. Imprese, Sentenza 28/07/15);
- ciò posto, peraltro, nel caso di specie, come già osservato, non ricorre alcuna falsa auto o etero-attribuzione di paternità esclusiva di alcunché: quanto ai dati e agli aneddoti, infatti, semplicemente l'autore del libro si è limitato a non riportare il nominativo della fonte di conoscenza, senza tuttavia mai affermare una diretta apprensione degli stessi, o attribuire tale diretta apprensione a soggetti diversi dall'attore (per es., il passo in cui il sig. con riferimento al menzionato Pt_2 episodio del racconto del calcio di rigore, ha affermato che le conclusioni cui è giunto deriverebbero “da accurate analisi che ha svolto sulle riprese video, suffragate dalle sensazioni riportate da ”, semplicemente, non contiene Parte_3 alcun riferimento al soggetto cui tali sensazioni sarebbero state riportate dal calciatore);
- orbene, posto che nessuna norma di legge imponeva all'autore dell'opera in cui i dati e gli aneddoti sono riportati la citazione espressa del nominativo della fonte di conoscenza, attese la già rilevata esclusione della natura di opera dell'ingegno di tali dati e di tali aneddoti e la conseguente mancanza di un obbligo di evocarne il relativo autore da parte di chi ne facesse in qualche modo diffusione;
e atteso che, del resto, l'attore non ha allegato alcun impegno pattiziamente assunto dal convenuto nei suoi confronti in tale senso, nessuna condotta illecita omissiva potrebbe ritenersi integrata, potendo in effetti un'omissione configurare un fatto contra ius unicamente ove la condotta mancata risultasse dovuta in base alla legge o a un contratto;
18 - né, tantomeno, alcun vulnus all'onorabilità o alla reputazione il medesimo attore potrebbe lamentare come conseguenza di un'eventuale inesattezza o non veridicità dei dati riportati:
✓ in primo luogo, in quanto, come noto, l'estrinsecazione del pensiero che si realizza attraverso un'opera artistica o letteraria è diversa rispetto a quella che si compie tramite l'attività giornalistica, giacché mentre quest'ultima, che trova il proprio fondamento nell'art. 21 Cost., svolge la funzione di offrire informazioni o notizie su fatti e vicende, anche se con l'aggiunta di valutazioni soggettive,
l'opera letteraria, tutelata dagli artt. 9 e 33 Cost., si connota, invece, per l'affermazione di ideali e valori che l'autore intende trasmettere mediante un'attività di trasfigurazione creativa della realtà, pur quando faccia riferimento a vicende realmente accadute: donde, a differenza dell'attività giornalistica, l'opera letteraria non assume carattere diffamatorio per il solo fatto di essere inveritiera, giacché compito dell'arte non è quello di descrivere la realtà nel suo obiettivo e concreto verificarsi (Cass. n. 22042/16);
✓ inoltre, in quanto, in assenza dell'espressa indicazione della fonte di conoscenza di eventuali dati e aneddoti riportati in maniera inesatta, nessuna menomazione potrebbe giungere alla credibilità dell'attore;
✓ infine, e in ogni caso, in quanto l'unico soggetto effettivamente legittimato a dolersi di tale eventuale inesattezza potrebbe essere colui cui i dati e gli aneddoti riportati si riferiscono, ossia il sig. ; Parte_3
- parimenti è a dirsi con riguardo alla censurata mancata menzione dell'attore quale preparatore atletico corresponsabile con il convenuto dell'applicazione della metodologia di allenamento elaborata di concerto nel corso degli anni, o quale co- ideatore di tecniche di allenamento sul piano fisico o mentale:
✓ una volta esclusa la natura di opera dell'ingegno delle medesime tecniche e metodologie,
✓ e una volta appurata la mancata auto-attribuzione da parte del convenuto del ruolo di esclusivo responsabile della preparazione atletica attraverso la reiterata menzione della presenza di una duplicità di ruoli – quella del medesimo sig.
quale collaboratore a distanza, e quella di un più volte menzionato, Pt_2 ancorché anonimo, preparatore atletico in loco impegnato a seguire l'atleta nel quotidiano, nessuna norma di legge imponeva, infatti, all'attore la menzione del nominativo di tale preparatore, né l'attore ha saputo allegare alcun obbligo contrattualmente assunto inter partes di reciproca menzione in occasione della descrizione coram populi della tecnica di allenamento elaborata e attuata in relazione all'atleta
[...]
(e in effetti, a ben vedere, nei numerosi articoli di riviste in cui è stato l'attore Pt_3
a riferire di tale metodo, non sempre il nominativo del sig. risulta essere stato Pt_2 evocato, a riprova della non obbligatorietà di una siffatta menzione: cfr., ad esempio, articolo de La Nazione del 20/04/21, con intervista rilasciata dal sig. in cui, pur facendo riferimento alle tecniche di allenamento applicate con Pt_1 il noto campione, l'attore non ha menzionato il convenuto quale suo coautore).
19 In ogni caso, e ad abundantiam, devono essere rilevate la carenza e l'infondatezza delle allegazioni attoree in merito a un illecito lesivo del diritto all'identità personale, oltreché sotto il profilo oggettivo della condotta, altresì su quello del danno- conseguenza risarcibile, atteso che:
- a ben vedere, l'attore, oltre ad allegare un danno-evento costituito da una non meglio specificata lesione dell'immagine e della propria reputazione nella sua veste di intellettuale in conseguenza della condotta oggetto di censura, si è limitato a invocare il ricorso alla quantificazione equitativa del danno risarcibile, negli esatti termini in cui era già stata dallo stesso richiesta in relazione alla prospettata lesione delle proprie prerogative autoriali sotto il duplice profilo economico e morale, mediante il mero pedissequo richiamo ai criteri liquidatori equitativi e forfettari previsti ad hoc dalla normativa speciale autoriale e comprensivi anche di quello per la liquidazione del lucro cessante, parametrato agli utili conseguiti dalla violazione del diritto (art. 158 LDA): in altri termini, pur al cospetto dell'allegazione di un profilo di danno-evento ulteriore e diverso dalla lesione al diritto d'autore, l'attore risulta del tutto carente nell'enunciazione, cui era onerato, di specifiche conseguenze pregiudizievoli sul piano patrimoniale e personale derivanti dall'asserita lesione del diritto all'identità personale, autonome e distinte da quelle derivanti dalla lesione del diritto autoriale - enunciazione, in effetti, del tutto assente nell'atto introduttivo ed effettuata in maniera tardiva e generica per la prima volta soltanto nella comparsa conclusionale;
- sennonché, in via generale e di principio, come in più occasioni osservato dal S.C.:
✓ in ossequio al principio per cui deve essere esclusa la sussistenza della prova del danno non patrimoniale risarcibile nella sola circostanza della pur accertata lesione di un diritto inviolabile della persona (cfr. Cass., n. 8421/11; Cass. n.
13614/11; Cass. n. 21865/13; Cass. n. 1931/17), il danno all'immagine, all'identità personale e alla reputazione, pur in astratto liquidabile in via equitativa, non costituisce un mero danno-evento "in re ipsa", bensì un danno- conseguenza che deve comunque essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (Cass. n. 22396/13; n. 20643/16; n. 12929/07);
✓ orbene, nell'ipotesi di specie, non risulta provata o tantomeno allegata, nemmeno mediante allegazione di indici presuntivi (per esempio attraverso la menzione della notorietà della circostanza nell'ambiente intellettuale di riferimento), la concreta ricorrenza di un riflesso negativo in termini di discredito e di compromissione dell'immagine e del credito personale e professionale forniti agli operatori del settore:
i. non essendo stata, in primo luogo, allegata l'assenza di ulteriori e plurimi canali di esplicazione dei meriti e delle esperienze dell'attore all'epoca della pubblicazione del libro oggetto di censura;
ii. né essendo stata prodotta o offerta alcuna prova in ordine a elementi fattuali idonei a consentire di desumere la derivazione, in termini di verosimile verificabilità, secondo l'id quod plerumque accidit, di un'alterazione permanente delle abitudini quotidiane e della vita di relazione dell'attore in conseguenza della pretesa lesione, così come di circostanze utilmente
20 valutabili ai fini della configurabilità di una sua apprezzabile sofferenza interiore transeunte, in mancanza, in particolare, di indicazioni in ordine alla potenzialità di diffusione della pubblicazione;
iii. vieppiù, risultando per tabulas (cfr., per esempio, gli articoli di rivista successivi alla pubblicazione del libro, di cui ai docc. 10-11 convenuto, nei quali l'attore continua a essere presentato come il preparatore atletico di Parte_3
e come ideatore e attuatore del summenzionato metodo di allenamento personalizzato) come, al contrario, l'immagine e la reputazione professionale dell'attore non siano state minimamente scalfite dall'opera del convenuto;
✓ né, del resto, a siffatta carenza probatoria avrebbe potuto porre rimedio il giudicante mediante l'invocato ricorso alla liquidazione di una somma a titolo risarcitorio in via equitativa, atteso che il giudice può fare ricorso alla valutazione equitativa del danno, da intendersi quale extrema ratio, qualora ne sia dimostrata o incontestata la relativa esistenza e ove la precisa determinazione dello stesso sia difficoltosa (Cass. n. 20283/04), non potendo tale modalità di liquidazione costituire un mezzo per sopperire surrettiziamente all'inerzia del danneggiato, comunque onerato della produzione di elementi probatori e di dati nella sua disponibilità utili alla determinazione, anche in via approssimativa, del danno, e alla limitazione del margine di operatività dell'apprezzamento equitativo al minimo indispensabile a colmare le sole lacune inevitabili (Cass. n.
16202/02; n. 3327/02; n. 8795/00; n. 6056/90).
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del
DM n. 147/22, con applicazione dei valori medi relativi alle cause di valore indeterminato di complessità media per le fasi di studio e introduttiva e di quelli minimi relativi al medesimo scaglione per le fasi istruttoria e decisoria, attese la natura documentale della causa e la pressoché pedissequa riproposizione, negli scritti conclusionali, degli atti introduttivo e di costituzione.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa:
- rigetta le domande attoree;
- condanna il sig. alla rifusione, in favore del sig. , Parte_1 Parte_2 delle spese di lite, che liquida in euro 7.202,00, oltre IVA e CPA come per legge e oltre spese generali forfetarie.
Firenze, Camera di consiglio del 04/02/25
Il Presidente dott. Niccolò Calvani
Il giudice estensore dott.ssa Linda Pattonelli
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