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Decreto 31 marzo 2025
Decreto 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, decreto 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 5113/2024
TRIBUNALE DI VARESE
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Dario Giuseppe Papa Presidente
dott.ssa Ida Carnevale Giudice relatore dott.ssa Valentina Leggio Giudice
nel giudizio camerale iscritto al
R.G.N. 5113/2024
ha emesso il seguente
DECRETO
visto il ricorso depositato in data 4 dicembre 2024 da (cod. fisc. Parte_1 [...]
), nato a [...] il [...], residente a [...]C.F._1
(VA), via Redaelli n. 28, socio accomandatario e illimitatamente responsabile di
[...]
(cod. fisc. ), dichiarati falliti con sentenza Controparte_1 P.IVA_1 di questo Tribunale del 28 novembre – 6 dicembre 2013;
rilevato che il ricorso è stato depositato entro un anno dalla chiusura del fallimento, intervenuta con decreto del Tribunale di Varese del 14 giugno 2024, per intervenuta ripartizione finale dell'attivo ai sensi dell'art. 118 n. 3 l.fall.;
rilevato che il ricorrente ha provveduto a notificare il ricorso per esdebitazione ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti;
rilevato che il comitato dei creditori non ha espresso il proprio parere, mentre il curatore, Dott.
ha depositato il proprio parere favorevole in data 7 febbraio 2025; Persona_1
premesso, in ordine alla disciplina applicabile, che in relazione a esdebitazioni richieste dopo l'entrata in vigore del Codice della Crisi, con riguardo a procedure fallimentari pendenti alla data del 15 luglio 2022, deve essere applicata, ai sensi dell'art. 390 secondo comma CCII, la Legge Fallimentare, sia dal punto di vista sostanziale che processuale, in quanto l'esdebitazione non può essere considerata una procedura autonoma rispetto al fallimento al quale si riferisce, fallimento al quale continua ad applicarsi la Legge Fallimentare (cfr. Trib. Catania 2 marzo
2023 e Corte di Appello Bologna 27 gennaio 2023);
vista la relazione del curatore dalla quale risulta che: (a) il fallito ha cooperato con gli organi della procedura, fornendo le informazioni e la documentazione utili all'accertamento del passivo ed adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
(b) non ha ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
(c) non ha distratto l'attivo o esposto passività insussistenti;
(d) non ha cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari;
(e) non ha fatto ricorso abusivo al credito;
(f) che a fronte di un passivo accertato di euro 879.610,57 e di un attivo realizzato, nell'ambito della procedura concorsuale, pari a euro 80.173,76, è stato possibile soddisfare le spese di procedura e parzialmente i creditori privilegiati ammessi al concorso;
tenuto conto che non risulta che il ricorrente abbia beneficiato di altra procedura di esdebitazione nei dieci anni precedenti;
rilevato che il ricorrente non è stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, come risulta dal certificato del casellario giudiziale e dal certificato carichi pendenti prodotti sub doc. 2 e 3 allegati al ricorso;
tenuto conto che il creditore ha domandato il rigetto della domanda di esdebitazione in CP_2 ragione della mancata soddisfazione del proprio credito privilegiato ammesso al passivo per €
€ 2.390,42;
considerato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Tribunale, nell'esdebitazione, la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista dall'art. 142 secondo comma l.fall., deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori (quali, per esempio, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto (vd. da ultimo Cass. civ. n. 16263/2020);
evidenziato che, nella specie, nell'ambito della procedura concorsuale, sono stati soddisfatti parzialmente (nella misura del 31,92% dalla massa Società e del 7,51% dalla massa Pt_1
), i creditori privilegiati ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 c.c. e che la percentuale
[...] complessiva di soddisfacimento della massa dei creditori, al netto delle spese di procedura, è pari allo 4,64%;
evidenziato ulteriormente che la vendita del compendio immobiliare di proprietà del sig.
, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare promossa dal creditore ipotecario, Pt_1 al prezzo complessivo di euro 138.000 (a fronte di un valore stimato di euro 190.000), oltre ad aver consentito alla Procedura di acquisire la somma di euro 49.000, ripartita tra i creditori concorsuali, ha altresì consentito al creditore ipotecario di incassare dalla Parte_2 procedura esecutiva immobiliare la somma (ulteriore) di euro 89.000;
tenuto conto, inoltre, che il fallito ha versato in corso di procedura una quota del proprio reddito da lavoro dipendente in conformità al provvedimento del GD adottato ai sensi dell'art. 46 l.fall., avendo, pertanto, il debitore messo a disposizione della procedura e dei creditori concorsuali tutti i suoi beni mobili e immobili;
ritenuto, pertanto, che nella specie ricorra la condizione del soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali;
P.Q.M.
visti gli artt. 142, 143 e 144 l.fall., così provvede:
concede a (cod. fisc. ) il beneficio della Parte_1 CodiceFiscale_1 liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti.
Così deciso in Varese, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile in data 7 marzo
2025.
Il Presidente
Dott. Dario Giuseppe Papa
TRIBUNALE DI VARESE
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Dario Giuseppe Papa Presidente
dott.ssa Ida Carnevale Giudice relatore dott.ssa Valentina Leggio Giudice
nel giudizio camerale iscritto al
R.G.N. 5113/2024
ha emesso il seguente
DECRETO
visto il ricorso depositato in data 4 dicembre 2024 da (cod. fisc. Parte_1 [...]
), nato a [...] il [...], residente a [...]C.F._1
(VA), via Redaelli n. 28, socio accomandatario e illimitatamente responsabile di
[...]
(cod. fisc. ), dichiarati falliti con sentenza Controparte_1 P.IVA_1 di questo Tribunale del 28 novembre – 6 dicembre 2013;
rilevato che il ricorso è stato depositato entro un anno dalla chiusura del fallimento, intervenuta con decreto del Tribunale di Varese del 14 giugno 2024, per intervenuta ripartizione finale dell'attivo ai sensi dell'art. 118 n. 3 l.fall.;
rilevato che il ricorrente ha provveduto a notificare il ricorso per esdebitazione ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti;
rilevato che il comitato dei creditori non ha espresso il proprio parere, mentre il curatore, Dott.
ha depositato il proprio parere favorevole in data 7 febbraio 2025; Persona_1
premesso, in ordine alla disciplina applicabile, che in relazione a esdebitazioni richieste dopo l'entrata in vigore del Codice della Crisi, con riguardo a procedure fallimentari pendenti alla data del 15 luglio 2022, deve essere applicata, ai sensi dell'art. 390 secondo comma CCII, la Legge Fallimentare, sia dal punto di vista sostanziale che processuale, in quanto l'esdebitazione non può essere considerata una procedura autonoma rispetto al fallimento al quale si riferisce, fallimento al quale continua ad applicarsi la Legge Fallimentare (cfr. Trib. Catania 2 marzo
2023 e Corte di Appello Bologna 27 gennaio 2023);
vista la relazione del curatore dalla quale risulta che: (a) il fallito ha cooperato con gli organi della procedura, fornendo le informazioni e la documentazione utili all'accertamento del passivo ed adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
(b) non ha ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
(c) non ha distratto l'attivo o esposto passività insussistenti;
(d) non ha cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari;
(e) non ha fatto ricorso abusivo al credito;
(f) che a fronte di un passivo accertato di euro 879.610,57 e di un attivo realizzato, nell'ambito della procedura concorsuale, pari a euro 80.173,76, è stato possibile soddisfare le spese di procedura e parzialmente i creditori privilegiati ammessi al concorso;
tenuto conto che non risulta che il ricorrente abbia beneficiato di altra procedura di esdebitazione nei dieci anni precedenti;
rilevato che il ricorrente non è stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, come risulta dal certificato del casellario giudiziale e dal certificato carichi pendenti prodotti sub doc. 2 e 3 allegati al ricorso;
tenuto conto che il creditore ha domandato il rigetto della domanda di esdebitazione in CP_2 ragione della mancata soddisfazione del proprio credito privilegiato ammesso al passivo per €
€ 2.390,42;
considerato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Tribunale, nell'esdebitazione, la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista dall'art. 142 secondo comma l.fall., deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori (quali, per esempio, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto (vd. da ultimo Cass. civ. n. 16263/2020);
evidenziato che, nella specie, nell'ambito della procedura concorsuale, sono stati soddisfatti parzialmente (nella misura del 31,92% dalla massa Società e del 7,51% dalla massa Pt_1
), i creditori privilegiati ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 c.c. e che la percentuale
[...] complessiva di soddisfacimento della massa dei creditori, al netto delle spese di procedura, è pari allo 4,64%;
evidenziato ulteriormente che la vendita del compendio immobiliare di proprietà del sig.
, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare promossa dal creditore ipotecario, Pt_1 al prezzo complessivo di euro 138.000 (a fronte di un valore stimato di euro 190.000), oltre ad aver consentito alla Procedura di acquisire la somma di euro 49.000, ripartita tra i creditori concorsuali, ha altresì consentito al creditore ipotecario di incassare dalla Parte_2 procedura esecutiva immobiliare la somma (ulteriore) di euro 89.000;
tenuto conto, inoltre, che il fallito ha versato in corso di procedura una quota del proprio reddito da lavoro dipendente in conformità al provvedimento del GD adottato ai sensi dell'art. 46 l.fall., avendo, pertanto, il debitore messo a disposizione della procedura e dei creditori concorsuali tutti i suoi beni mobili e immobili;
ritenuto, pertanto, che nella specie ricorra la condizione del soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali;
P.Q.M.
visti gli artt. 142, 143 e 144 l.fall., così provvede:
concede a (cod. fisc. ) il beneficio della Parte_1 CodiceFiscale_1 liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti.
Così deciso in Varese, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile in data 7 marzo
2025.
Il Presidente
Dott. Dario Giuseppe Papa