Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 28/05/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 00478/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00445/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 445 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Loy, Michele Loy, Corrado Lecis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di RI, domiciliataria ex lege in RI, via Dante, 23;
per l'annullamento
del decreto -OMISSIS-. notificato il -OMISSIS- con il quale il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha rigettato l'istanza volta all'ottenimento del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia formulata dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della p.a., con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento epigrafato con cui il Questore di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata il 25.06.2010 e rinnovata una prima volta l’8.9.2016.
2. Il provvedimento impugnato è motivato sulla scorta dei richiami al Decreto penale del G.I.P. del Tribunale di -OMISSIS- in data 27.12.2010 (esecutivo il 02.02.2011) di condanna per il reato di “ omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ” alla pena di giorni 16 di reclusione ed € 105 di multa, e alla sentenza del -OMISSIS- della Corte di Appello di RI (irrevocabile il -OMISSIS-) che ha confermato la condanna del Tribunale di -OMISSIS- in data 24.02.2017 per il delitto di bancarotta fraudolenta alla pena di anni 2 di reclusione con inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale ed incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
Su tali basi ed a fronte delle osservazioni procedimentali depositate dal ricorrente ex art. 10 bis l. n. 241/1990, il provvedimento impugnato motiva che “ non occorre un accertato ed oggettivo abuso delle armi, essendo sufficiente un'erosione, anche minima, del requisito della totale affidabilità del soggetto ai sensi dell'art. 43 T.U.L.P.S, ” e “ che le condotte poste in essere da -OMISSIS- manifestino una personalità incline alla violazione delle norme sociali e giuridiche e che contrastino totalmente con i requisiti di affidabilità elemento assolutamente ostativo ad avere licenza di porto d'anni, ai sensi dell'art. 43 T.U.L.P.S. ”.
3. Il ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
- I Violazione di legge in relazione all’art. 43, co. 2, TULPS. Eccesso di potere per errata interpretazione della norma, in relazione all’art. 43, co. 2, TULPS , in quanto il provvedimento impugnato viene motivato dal Questore di -OMISSIS- con il mero richiamo delle sentenze penali, ma i precedenti riportati dal -OMISSIS- non rientrano nelle categorie previste dalla norma citata (lett. a, b, c) quali cause automaticamente ostative al rilascio della licenza di porto d'armi, e come tali non potevano di per sé essere addotti a fondamento del provvedimento impugnato.
Il mancato rinnovo non può essere motivato solo da precedenti condanne (nel caso di specie, anche risalenti), ritenute tout court ostative, bensì deve essere fondato sul concreto pericolo che il richiedente possa abusare delle armi possedute, come appunto previsto dall’art. 43, comma 2 TULPS.
- II Carenza di motivazione, perplessità, irragionevolezza, manifesta illogicità del provvedimento di diniego, violazione dell’art. 43 TULPS , in quanto nel caso specifico il diniego è stato fondato esclusivamente sulla sussistenza di alcuni precedenti penali, peraltro per reati diversi da quelli previsti dall’art. 43, comma 1, TULPS, ed ai quali perciò non è attribuita valenza automaticamente ostativa al rilascio della licenza di cui trattasi, senza alcuna valutazione specifica, concreta e ponderata, delle singole circostanze di fatto, da parte del Questore, nonostante il soggetto abbia goduto del porto d’armi dal 25 giugno 2010 sino al 6 aprile 2023 (data del diniego), e quindi continuativamente per oltre 13 anni, senza mai dar luogo a censura di sorta.
Il giudizio di “non affidabilità”, tale da poter legittimamente fondare un diniego come quello impugnato, dovrebbe basarsi su episodi e circostanze in presenza delle quali emerga effettivamente la trascuratezza del titolare della, o dell’aspirante alla, licenza, nell’uso o nella custodia delle armi.
Nella fattispecie non vengono in questione reati automaticamente preclusivi , od ostativi .
La condanna suindicata non costituisce indizio sufficiente che il ricorrente possa abusare delle armi possedute.
- III Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, e dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa , in quanto il provvedimento oggetto del presente ricorso è altresì ingiustamente gravoso nei confronti del ricorrente soprattutto se si consideri che in passato la licenza è stata rinnovata – anche ad altri soggetti - pur in presenza di precedenti condanne non ostative.
Inoltre, a una condanna, risalente nel tempo, è seguito un periodo prolungato di buona condotta, in assenza di qualsiasi comportamento riprovevole in materia di armi.
4. Resiste in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato, evidenziando altresì, in fatto, che:
- “ da un ulteriore approfondimento presso la Procura della Repubblica di -OMISSIS- è emerso che oltre alle due condanne su indicate a carico di -OMISSIS- sono risultate ulteriori due condanne. Con decreto penale del G.I.P. del Tribunale di -OMISSIS-, esecutivo il 3 ottobre 2012, il -OMISSIS- è stato condannato per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali continuato (art. 81 c.p. , art. 2 Legge 11.11.1983 n. 638) e con decreto penale del GIP del Tribunale di -OMISSIS-, esecutivo il 29 dicembre 2012, è stato condannato per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali continuato (art. 81 c.p. , art. 2 comma I bis Legge 1 1.11.1983 n. 638) ” (pp. 5-6 memoria);
- in occasione del precedente rinnovo, il ricorrente, alla luce della condanna del 2010, era già stato diffidato “a tenere un comportamento rispettoso delle norme vigenti con particolare riguardo a quelle che possono avere conseguenze sul possesso dei titoli di Polizia ”.
5. In vista della udienza pubblica del 14 maggio 2025 il ricorrente ha depositato memoria difensiva, in data 14 aprile 2025, e memoria di replica, in data 24 aprile 2025, tardivamente quindi, posto che l’art. 73, comma 1, del c.p.a., per la produzione di memorie e repliche, fa riferimento rispettivamente ai termini di 30 e 20 giorni liberi, prima dell’udienza.
6. Anche l’Amministrazione dell’interno ha depositato memoria e replica e, alla udienza pubblica del 14 maggio 2025, il ricorso è stato discusso e quindi trattenuto in decisione.
7. I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati e devono essere rigettati.
Come recentemente esposto da questa Sezione (cfr. T.a.r. Sardegna, sez. I, 7.11.2024, n. 775; 18.07.2024, n. 568), vale ricordare che nella materia in questione è più volte intervenuta la Corte costituzionale la quale, sin dalla sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, ha chiarito che “ il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse ”. Il Giudice delle leggi ha osservato, altresì, che “ dalla eccezionale permissività del porto d’armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell’autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli e situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti ”.
Proprio in ragione dell’inesistenza, nell’ordinamento italiano, di un diritto assoluto a detenere o portare armi la medesima Corte Costituzionale, nella successiva sentenza 20 marzo 2019, n. 109, ha aggiunto che “ deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell’ambito di bilanciamenti che – entro il limite della non manifesta irragionevolezza – mirino a contemperare l’interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d’armi per motivi giudicati leciti dall’ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l’incolumità pubblica: beni, questi ultimi, che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo, e che pertanto il legislatore ben può decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi ”.
È dunque principio consolidato, anche nella giurisprudenza amministrativa, quello per cui nel nostro ordinamento la detenzione e il porto d’armi non costituiscano oggetto di diritto assoluto, rappresentando invece un’eccezione al normale divieto di detenere armi, potendo tale eccezione essere riconosciuta solo laddove l’autorità ritenga presente una perfetta e completa certezza circa il buon uso delle armi stesse, in modo da scongiurare qualsiasi pericolo per l’ordine pubblico e la tranquilla convivenza della collettività (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, 20 maggio 2020 n. 3199; v. anche TAR Sardegna, I, sent. n. 889 del 2023 e, ivi, riferimenti a svariati precedenti giurisprudenziali).
Di tal che, la valutazione che compie l’Autorità di pubblica sicurezza in materia è necessariamente caratterizzata da un’amplissima discrezionalità e, in particolare, il giudizio di non affidabilità da questa formulato è giustificabile anche in situazioni che non abbiano dato luogo a condanne penali o a misure di pubblica sicurezza, ben potendo, la medesima Autorità, valorizzare situazioni personali del soggetto genericamente non ascrivibili a buona condotta dalle quali si possa desumere una sua non completa affidabilità circa l’uso delle medesime (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, 29 luglio 2013 n. 3979; Sez. III, 10 agosto 2014 n. 4121; Sez. III, 6 dicembre 2019 n. 8360).
In definitiva quindi, come rilevato anche dalla giurisprudenza di questo Tribunale, “ nello specifico settore delle armi la peculiarità deriva dal fatto che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto o alla detenzione di armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato ”, dovendo l’Autorità di pubblica sicurezza necessariamente formulare un giudizio sull’affidabilità del soggetto che detiene o aspira a detenere il porto d’armi mediante una valutazione tecnica in ordine al pericolo circa il fatto che questo stesso soggetto possa abusarne (v., ancora, T.A.R. Sardegna, RI, Sez. I, 24 novembre 2023, n. 889).
Nell’ordinamento giuridico attuale, infatti, l’autorizzazione a detenere armi non costituisce una mera autorizzazione di polizia, ma assume il contenuto di un permesso concessorio in deroga al divieto di portare armi sancito dagli articoli 699 c.p. e 4 comma 1 della Legge n. 110/1975. Tale permesso rimuove quindi solo in via di eccezione tale divieto e solo in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito della medesima Autorità prevenire.
Solo l’Autorità di pubblica sicurezza può, pertanto, attraverso un giudizio largamente discrezionale e che non richiede una particolare motivazione, a differenza di quanto sollevato dal ricorrente, individuare le ragioni impeditive al rilascio del permesso concessorio in commento, le quali sono da ricollegarsi all’esercizio di un giudizio di non affidabilità del soggetto coinvolto.
8. Ciò posto, nel caso di specie, si rileva che il provvedimento impugnato si fonda sui seguenti precedenti penali:
- Decreto penale del G.I.P. del Tribunale di -OMISSIS- in data 27.12.2010 (esecutivo il 02.02.2011), di condanna per il reato di “omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali” alla pena di giorni 16 di reclusione ed € 105 di multa;
- sentenza -OMISSIS- della Corte di Appello di RI (irrevocabile il -OMISSIS-), di conferma della condanna inflitta dal Tribunale di -OMISSIS- in data 24.02.2017 per il delitto di bancarotta fraudolenta alla pena di anni 2 di reclusione con inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale ed incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
La parte ricorrente evidenzia, da un lato, come il precedente penale legato al reato di bancarotta sia risalente nel tempo e comunque non connesso con l’uso delle armi e, dunque, irrilevante ai fini del giudizio da compiersi da parte dell’amministrazione, mentre il decreto penale di condanna non era stato considerato ostativo al rinnovo del porto d’armi in precedenza.
9. La tesi non è condivisibile.
Vale infatti ricordare che “ la licenza di porto d'armi (anche per il fucile da caccia) può essere negata o revocata anche in assenza di pregiudizi e controindicazioni connessi al corretto uso delle armi, potendo l'Autorità amministrativa valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale (e non attinenti alla materia delle armi), da cui si possa, comunque, desumere la non completa affidabilità del soggetto interessato all'uso delle stesse ” (Cons. Stato, sez. III, 12 giugno 2020, n. 3759; T.a.r. Puglia - Bari, sez. I, 19 luglio 2022, n. 1081 e Cons. Stato, III, 8 aprile 2016, n. 1539 là dove, in particolare, si rimarca che ai fini del diniego o della revoca della licenza in argomento ben può l'Autorità amministrativa valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale (e non attinenti alla materia delle armi), da cui si possa, comunque, desumere la non completa "affidabilità" del soggetto interessato all'uso delle stesse (e che)
- l'autorizzazione alla detenzione ed al porto d'armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell'ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza; conseguentemente la valutazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, caratterizzata da ampia discrezionalità, persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l’abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili tanto che il giudizio di "non affidabilità" è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a "buona condotta”.
Tale è, ad avviso del Collegio, il caso di specie.
Ed infatti, già in occasione del precedente rinnovo del porto di fucile, al momento del quale era noto il solo precedente penale per il reato di “ omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ” di cui al decreto penale del 2010, l’amministrazione aveva adottato uno specifico atto di diffida, con il quale aveva comunicato al ricorrente che “ La S.V. si è reso responsabile dei delitti di cui agli artt. 81 C.P. e 2 comma 1 L.638/83 per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali continuato. Ritenendo possa trattarsi di fatti occasionali, questo Ufficio, ha deciso di sospendere ogni decisione relativa all'avvio del procedimento amministrativo ex artt. 7, 8. 9, 10 e 10 bis Legge 241/90 per la sospensione della licenza di Porto di Fucile in Suo possesso. Nel frattempo, si invita formalmente la S.V. a tenere un comportamento rispettoso delle norme vigenti, con particolare riguardo a quelle che possono avere conseguenze sul possesso dei titoli di polizia. Resta inteso che qualora si ripetano analoghe inadempienze saranno adottati immediati provvedimenti ” (doc. 12 Ministero).
E tuttavia, in epoca successiva al precedente rinnovo, è stata emessa nei confronti del ricorrente anche una condanna in sede penale per il reato di bancarotta, che dimostra, all’evidenza e in disparte le valutazioni soggettive spese dal ricorrente nella memoria di replica, che lo stesso abbia tenuto ulteriori condotte violative delle norme vigenti.
Vieppiù che, con circostanza fattuali documentali e rimaste incontestate, l’amministrazione ha successivamente accertato che, nell’anno 2012, il ricorrente era stato destinatario di due ulteriori decreti penali di condanna ancora per il reato di “omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali”, non risultanti dal certificato del casellario giudiziale.
A nulla può, naturalmente, rilevare che i fatti poi oggetto di condanne penali siano stati commessi tutti in data antecedente al precedente rinnovo e che quindi da tale momento il ricorrente non abbia più posto in essere fatti poi penalmente sanzionati, poiché, in realtà, se tali condanne fossero intervenute (o, per quelle del 2012) state rese note all’amministrazione prima di tale rinnovo, in tale sede ben sarebbero potute essere valutate ai fini ostativi altresì del primo rinnovo.
Tale circostanza è, in altre parole, neutra rispetto alla presente controversia, non connotando di contraddittorietà l’ agere amministrativo, posto che i fatti in questione, semplicemente, non erano stati oggetto di valutazione.
10. Il punto dirimente è che, se è senz’altro vero che i reati commessi non attengano all’uso delle armi, come visto la giurisprudenza, alla luce di tutti i profili anche sopra richiamati, non ritiene decisiva la circostanza in esame, anche perché, come già rammentato, “ l'autorizzazione alla detenzione e al porto d'armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell'ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza ” e “ il giudizio di "non affidabilità" è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a "buona condotta" ”: non solo quindi un’affidabilità rispetto al non – abuso delle armi, ma anche un’affidabilità attinente alla osservanza delle regole di buona convivenza civile, una affidabilità nella accezione di buona condotta (cfr., ancora, Cons. Stato, n. 3759/2020 e 1538/2016 citate, e giurisprudenza ivi richiamata).
Nel caso di specie, peraltro, si legge nel provvedimento impugnato, a motivazione del diniego, che “le condotte poste in essere da -OMISSIS- manifestino una personalità incline alla violazione delle norme sociali e giuridiche e che contrastino totalmente con i requisiti di affidabilità elemento assolutamente ostativo ad avere licenza di porto d'armi, ai sensi dell'art. 43 T.U.L.P.S ;”.
È evidente dunque come l’amministrazione abbia congruamente (ri)valutato la posizione del ricorrente rispetto al precedente rinnovo, concesso pur con il rilievo del reato oggetto del decreto penale di condanna del 2010, che, al momento, era stato ritenuto un “ fatto occasionale ”.
Tuttavia, l’istruttoria condotta poi in sede di rinnovo nel 2023 ha mostrato la presenza di ulteriori fattispecie di reato commesse dal ricorrente – per quanto non attinenti alla materia delle armi – che tuttavia possono ben incidere, alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza qui condivisa - sul requisito dell’affidabilità soggettiva del ricorrente stesso rispetto all’osservanza delle norme penali.
Tali considerazioni si saldano con le premesse qui svolte in ordine alla natura del porto d’armi, non già diritto, bensì “ eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse ” (Corte Cost., n. 440/1993, cit .).
10. Quanto sin qui esposto, ad avviso del Collegio, consente di non considerare decisivo, in senso contrario, l’orientamento giurisprudenziale che, in relazione proprio al requisito della buona condotta, richiede comunque che la stessa sia valutata in concreto e rispetto alla natura del provvedimento di divieto di detenzione armi (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 6530 del 2024): ed invero, nel caso di specie, non si sono semplicemente posti a fondamento del divieto di detenzione di armi i precedenti penali riportati dal ricorrente, ma, a ben vedere, la non affidabilità soggettiva del ricorrente è desunta vieppiù dalla circostanza che lo stesso ricorrente abbia riportato ulteriori condanne penali rispetto alla precedente valutazione di rinnovo, dimostrando una continuità nella commissione di reati, non rendendo perciò più attuale l’ammonimento in precedenza reso dalla stessa amministrazione, tale da far del tutto venir meno l’affidabilità del ricorrente nel rispetto delle regole dell’ordinamento.
Un diverso ragionamento d’altronde determinerebbe la totale pretermissione della valutazione del requisito della prova della buona condotta da parte di chi richiede la licenza di porto di armi (43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773), che verrebbe del tutto obliterato se si escludesse la rilevanza anche di una situazione di pluralità di condanne penali anche in presenza di ammonimenti da parte dell’amministrazione in sede di precedenti rinnovi.
11. Le superiori considerazioni conducono perciò al rigetto del ricorso siccome infondato.
Le spese del giudizio, stanti le peculiarità della vicenda sottesa alla controversia, possono nondimeno essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in RI nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriele Serra | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.