Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.L. n. 6120-2024
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
Il Giudice, Gabriella Puzzovio letti gli atti sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
2.4.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento tra
, con l'avv.DE LUCA TERESA Parte_1
Contro
con l'avv. ZAMBONI GIULIANO Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, conveniva in giudizio Parte_1
l' al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “IN VIA CAUTELARE ED CP_1
URGENTE per le ragioni sopra esposte, ACCOGLIERE LA DOMANDA CAUTELARE
Contr EX ART.700 – ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE O PREVIA
CONVOCAZIONE DELLE PARTI - PER L'EFFETTO, ORDINARE ALL IL CP_1
RIPRISTINO IMMEDIATO IN FAVORE DELLA RICORRENTE DELLE
PRESTAZIONI IN SUO FAVORE RICONOSCIUTE E SOSPENSIONE DELLE
TRATTENUTE. Proseguendo, NEL MERITO A) dare atto che alcuna posizione debitoria sussiste a carico di nei confronti dell sulla posizione n. 044- Parte_1 CP_1 CP_1
160007108874 Cat. INVCIV per le ragioni indicate da Istituto in provvedimento di recupero somme datato 21.10.2024; B) conseguentemente e per l'effetto, dare atto e dichiarare l'erroneità, ergo, l'illegittimità del provvedimento di recupero somme sopra detto;
C) CP_1
quindi condannare l' , in persona del suo Presidente pro tempore, alla cancellazione di CP_1
ogni addebito a carico della ricorrente, con restituzione delle somme nelle more trattenute e ripristino della prestazione INV CIV azzerata, cumulabile con la prestazione cat. IO;
D) in
spese, diritti ed onorari di causa CON DISTRAZIONE. “.
In particolare, la ricorrente, titolare della prestazione n. 044-160007108874 Cat. CP_1
INVCIV con decorrenza 01.08.23, rappresentava che con provvedimento del 21.10.2024,
l' comunicava un recupero crediti per € 5379,66, così motivando “…la pensione n. CP_1
044-160007108874 Cat. INVCIV a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1°agosto
2023, Il ricalcolo comprende la titolarità di altra pensione… è derivato, fino al 30 novembre
2024, un debito a suo carico di €.5379,66” e che con altra comunicazione, di pari data, notificava alla stessa un accertamento somme indebitamente percepite, così motivando “…a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/0/2023 al 30/11/2024, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07108874 per un importo complessivo di € 5379,66 … importo dei redditi superiore ai limiti stabiliti dalla legge ...”.
Esponeva che con lettera dell'11.12.2024 l' comunicava il rigetto del ricorso CP_3 amministrativo proposto al Comitato Provinciale avverso l'indebito n°19399202 di €. CP_1
5379.66 (arco temporale 01.08.2022/30.11.2024), con la seguente motivazione:
“…l'indebito contestato n. 19399202 di € 5379,66 su pensione INV CIV n.07108874
RELATIVO AL PERIODO 01/08/2023-30/11/2024 deriva da una ricostituzione d'ufficio del 21.10.2024 “Ricostituzione per Concessione altra pensione” (domus n. 9029000218725) con la quale si è provveduto ad abbinare le n. 2 pensioni della Sig.ra (INV CIV Pt_1
N.07108874 ED IO N.15047070) ripartendo per competenza gli importi della pensione IO nel 2023 e 2024.. . tale ricostituzione è intervenuta d'ufficio a seguito del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità 002-160015047070 con decorrenza 08/2023 …. Essendo stati superati i limiti reddituali … si è provveduto all'azzeramento della prestazione inv civ per il 2023 e 2024, revocando la stessa da 08/2023… le 2 pensioni … Va precisato che, con riferimento all'ammontare dell'indebito contestato, sono stati decurtati € 1644,18… di conseguenza, allo stato attuale residuano €.3735,48 euro netti ”.
Lamentando l'illegittimità del provvedimento, l'istante precisava la sua posizione reddituale e, segnatamente, che: - per il 2023 il reddito totale ammontava a euro 17.048.00, di cui euro
11.463.00 da lavoro dipendente ed euro 250.00 per l'abitazione principale, oltre euro 5.335 per altri immobili;
per il 2024 non risultava nessuna attività lavorativa svolta, mentre i redditi percepiti come attività da lavoro dipendente erano relativi all'indennità di disoccupazione agricola per euro 2213.00, indennità di malattia per euro 1582.00, euro
250.00 per l'abitazione principale ed euro 5335.00 per altri immobili.
Puntualizzava, come evidenziato nel ricorso amministrativo, che la 1^ mensilità della pensione IO 15047070 di cui la stessa è titolare con decorrenza agosto 2023, era stata erogata in data 21.10.2024, senza il pagamento di arretrati e, altresì, che essendo invalida civile al 100% e non superando i limiti di reddito la prestazione INV CIV poteva essere cumulata con la PRESTAZIONE IO (assegno ordinario).
Aggiungeva, infine, di aver inviato domanda di ricostituzione con i redditi per l'anno 2024.
Ribadiva, pertanto, di aver agito in buona fede e senza dolo, unico elemento che poteva giustificare la ripetizione dell'indebito, contestando l'erroneità del ricalcolo effettuato da in data 21.10.2024, da cui sarebbe scaturito l'azzeramento della prestazione INV CIV CP_1
(invalida al 100% con necessità di assistenza continua) per gli anni 2023 e 2024 e la revoca della prestazione de qua da 08/2023.
Sottolineava l'urgenza dell'istanza cautelare, essendo un “malato oncologico”, invalido al
100%, con necessità di assistenza continua senza arretrati IO e azzeramento prestazione
INV CIV dal mese di ottobre 2024 e rilevando che nelle more del giudizio ordinario avrebbe subito un grave pregiudizio immediato per la situazione famigliare e personale della stessa (malato oncologico, divorziata con un nucleo familiare composto solo dalla ricorrente e con un'entrata di circa €1000,00 mensili, compresa l'indennità accompagnamento) ed, altresì, per le trattenute effettuate dall' , come comunicato nella delibera di reiezione CP_1 del ricorso amministrativo, sugli arretrati prestazione IO (avendo già l' trattenuto la CP_1 somma di €.1644,18 e in vista delle ulteriori trattenute mensili).
Sulla scorta di tali argomentazioni la ricorrente adiva il Tribunale in via di urgenza al fine di ottenere il ripristino immediato delle prestazioni in suo favore e la sospensione delle trattenute.
Con memoria del 12/02/2025 si è costituito l' nell'ambito del presente giudizio CP_1
chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
L' rilevava che l'indebito n. 19399202 di € 5.379,66, contestato alla ricorrente aveva CP_3
per titolo il recupero di prestazione di invalidità civile non spettante, dallo 08/2023 allo
11/2024, per superamento dei limiti reddituali, essendo la concessione della pensione di invalidità civile (invalidità al 100%) subordinata al mancato superamento di limiti reddituali personali, stabiliti annualmente dalla legge. In particolare, chiariva che per l'anno 2023, il limite di reddito annuo personale era di €
17.920,00, mentre il reddito rilevante della ricorrente era di € 18.848,21 e, di conseguenza, la stessa per l'anno 2023 non aveva diritto alla pensione di invalidità civile, ma solo alla prestazione di accompagnamento (non legata al reddito); per l'anno 2024, il limite di reddito annuo personale era di € 19.461,12, mentre il reddito rilevante della era di € Pt_1
23.981, non avendo – pertanto – l'istante per l'anno 2024 diritto alla pensione di invalidità civile, ma solo alla prestazione di accompagnamento (non legata al reddito).
Deduceva che il superamento dei limiti reddituali rendeva indebita la prestazione di invalidità civile erogata alla ricorrente dal mese 08/2023 al mese 11/2024 e, di conseguenza, era legittimo il recupero dell'indebito contestato.
Specificava, altresì, che l'indebito in questione era stato correttamente determinato dal meccanismo stesso di determinazione ed erogazione della prestazione, circostanza che rendeva inapplicabile l'esclusione della ripetibilità di cui all'art.13 della Legge n. 412/91.
Con memoria del 03/03/2025, parte ricorrente rilevava che successivamente alla notifica del ricorso con istanza cautelare, era intervenuto in data 03.01.2025 il pagamento di € 5801,35, riferito – a dire dell'istante – verosimilmente, agli arretrati prestazione IO, quantificati in comunicazione del 27.09.2024 per il periodo 08/2023 - 10/2024 in € 8180,63; in CP_1
particolare, precisava che da tale importo era stata già trattenuta alla data del 24.10.2024 la somma di € 1644,18, residuando € 3735,48, come chiarito nella Delibera di rigetto del CP_1
ricorso amministrativo
Deduceva, pertanto, che il pagamento di €.5801,35 comprendeva il residuo degli arretrati, al netto dell'indebito di €.5379,66, integralmente trattenuto, nonché la prestazione IO relativa al mese di gennaio 2025 e l'indennità accompagnamento di gennaio 2025 (pagata per il mese 01/20205, vista la revisione al 20.01.25).
Infine, precisava che: - in sede di revisione del 20.01.2025 era stato revocato il beneficio dell'indennità di accompagnamento e confermata l'invalidità nella misura del 100%; - non veniva ancora erogata la prestazione inv civ (risalendo l'ultimo pagamento pensione inv civ al mese di ottobre 2024); - a seguito della revoca dell'indennità di accompagnamento la stessa avrebbe dovuto restituire la mensilità del febbraio 2025 per la predetta indennità.
All'udienza di discussione del 02/04/2025, sentite le parti, acquisita la documentazione in atti, il Giudice riservava la decisione.
*** La domanda cautelare è fondata e deve esser accolta per le ragioni di seguito esposte.
Ritiene il tribunale che la decisione della controversia presuppone l'individuazione della disciplina dell'indebito assistenziale riconnesso a carenza del cd. requisito reddituale, tenuto conto che la pretesa restitutoria dell' consegue al fatto che la ricorrente, già titolare di CP_1
prestazione assistenziale, pensione di invalidità, ha conseguito la prestazione di invalidità ordinaria (assegno IO), in seguito al riconoscimento in via amministrativa dall'agosto 2023, superando poi di conseguenza il limite reddituale per potere continuare a godere delle prestazioni assistenziali predette e del fatto che l con provvedimento dell'ottobre 2024 CP_1
ha compensato le poste a credito e debito chiedendo la restituzione dell'indebito maturato a decorrere dall'agosto 2023 a novembre 2024).
Con la presente pronuncia, la scrivente ritiene di doversi uniformare all'orientamento giurisprudenziale di legittimità più recente – per il quale si richiama Cass. 9 novembre 2018
n. 28871; Cass. 15 ottobre 2019 n. 26036; Cass. 30 giugno 2020 n. 13223; Cass. 20 maggio
2021 n. 13915; cass. n. 516 del 2025, condividendone pienamente le argomentazioni.
Alla stregua delle motivazione delle predette sentenze va evidenziato che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'indebito prevodenziale in ragione dell'
«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell' - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo ). Ciò premesso, va osservato che si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo
2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il , convertito in (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il comma 9, convertito nella (secondo cui «con decreto del Ministro del Te. sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la , che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, , cit.).
La regola generale che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici. I precedenti richiamati escludono che, rispetto al venire meno dei requisiti economici, la regola sarebbe quella di piena ripetibilità e che essa andrebbe desunta dal disposto dell', conv. in e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che «non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali», sicché dalla limitazione della ripetibilità ai periodi anteriori rispetto all'entrata in vigore del decreto legge, dovrebbe trarsi la conclusione che, rispetto ai periodi successivi, varrebbe un regime di piena ripetibilità, secondo le regole civilistiche di cui all' Tale conclusione non può però essere condivisa, in quanto il significato del predetto disposto non è univoco nel far concludere per l'esistenza di un contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali già citate (secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: art. 3, comma 9, cit.; cit.) e per l'introduzione di una regola di generalizzata ripetibilità per il venire meno dei requisiti economici della prestazione assistenziale. Infatti la disposizione, per un verso, non contiene nulla di esplicito rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità; del resto essa conserva comunque portata normativa, ove la si intenda quale generalizzata sanatoria del pregresso, estesa anche al caso in cui vi fossero già stati accertamenti di indebito, in connessione con le regole interdirigenziali di verifica che venivano contestualmente previste. Pertanto, non può dirsi che la disposizione in questione abbia l'effetto di escludere il venire meno dei requisiti reddituali dall'applicazione della citata disciplina generale dell'indebito assistenziale. Si deve in definitiva confermare il principio, desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate, per cui l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. Deve, del resto, ritenersi che all'indebito assistenziale - anche derivante da indebita percezione di prestazione economiche a titolo di invalidità civile, quale quelle oggetto di causa - non può essere applicata la disciplina speciale dettata per l'indebito previdenziale e in particolare dall'art. 13 della legge n. 412 del 1992, di interpretazione autentica dell', che pone regole limitative per la ripetibilità dell'indebito da parte dell'ente erogatore. In tal senso va richiamata la distinzione tra i due diversi tipi di indebito, fondata sulla diversa natura delle prestazioni erogate, nonché la mancata copertura costituzionale della necessità di apprestare una tutela comune a entrambi, nonché la natura eccezionale della disposizione in esame, che disciplina la ripetibilità di ratei indebitamente corrisposti dei trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie e non è pertanto estendibile alle prestazioni assistenziali, che non sono connesse a requisiti di contribuzione – si veda sul punto le già citate Cass. 30 giugno 2020
n. 13223; Cass. 20 maggio 2021 n. 13915; .
L'individuazione delle fattispecie in cui deve essere tutelato l'affidamento del percipiente, in costanza di ratei indebiti di prestazioni assistenziali, va, pertanto, compiuta alla stregua di quanto risultante dall'elaborazione giurisprudenziale predetta, costituzionalmente orientata,
e trova il proprio limite nella sussistenza di un dolo comprovato, quale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente.
In ordine alla rilevanza della omessa comunicazione dei dati reddituali rilevanti va, inoltre, evidenziato che la sentenza della Corte di Cassazione 2 dicembre 2019 n. 31372 ha affermato che il dolo dell'accipiens non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza, mentre Cass. 9 novembre 2018, n. 28771 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere
"ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme". In riferimento all'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall deve, inoltre, ritenersi esclusa la sussistenza di dolo e del conseguente obbligo di CP_1
restituzione dell'indebito, dovendosi richiamare quanto statuito da Cass. n. 13223/2020 circa la esistenza di norme di legge che consentono all di accedere alla conoscenza dei CP_1 redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali- l' conv. in;
convertito con modificazioni dalla;
convertito con modificazioni dalla il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l del " Casellario dell'Assistenza". CP_1
Va, del resto, osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che CP_1
quindi l già conosce. In questa ipotesi, infatti, l'affidamento riposto dal pensionato CP_3
nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso Istituto (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse di cui sopra, sicchè giammai potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l conosce o CP_1
ha l'onere di conoscere. In casi simili allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, ;
Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall', trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost.
n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Pi.).
Tanto premesso, va rilevato che, nel caso in esame, il superamento del limite reddituale che ha reso indebita la percezione delle prestazioni a titolo di invalidità civile risulta derivato dal conseguimento da parte della ricorrente della prestazione IO, prestazione riconosciuta ed erogata dall medesimo. CP_1
Deve pertanto ritenersi non superata la regola generale sopra precisata per cui la ripetibilità dell'indebito decorre dal momento in cui l'indebito è stato accertato da parte dell'ente erogatore e quindi, nella specie, al più dal mese di Ottobre 2024. Sussiste quindi ad avviso di chi scrive il fumus boni iuris attesa la verosimile insussistenza della pretesa restitutoria attivata dall per il periodo agosto 2023 ottobre 2024, con la CP_1
conseguenza che le attività di recupero disposte da in relazione a tali mensilità, CP_1
devono esser sospese.
Sussiste altresì il Periculum in mora atteso che è incontestato che la ricorrente sia allo stato priva di redditi da lavoro e percepisca le prestazioni dell' al momento ammontanti CP_1 all'importo dedotto di euro 600,00, con la conseguenza che le trattenute disposte dall'ente sui trattamenti pensionistici rappresentano un grave ed irrimediabile pregiudizio.
Spese di lite al definitivo.
Pqm
CP_ Accoglie la domanda e per l'effetto ordina a di sospendere le trattenute per l'indebito per cui è causa,
spese di lite al definitivo,
rinvia al 16.6.2026 per prosieguo del giudizio di merito.
Brindisi, 08/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Gabriella Puzzovio