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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/04/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace DE Tribunale di TO Annunziata, in funzione di giudice monocratico II Sezione Civile, dott. Luigi
Ambrosino, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 17 DE ruolo generale degli affari contenziosi DEl'anno 2021, avente ad
OGGETTO: risarcimento danni da infiltrazioni, pendente
Tra
e , entrambi residenti in Parte_1 Parte_2
TO DE CO (NA) alla via Procida n. 5, rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Lucia de Vivo, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in TO DE CO alla via
Madonna DEla Misericordia n.
9 -attori-
E
, TO DE CO (già CO via Comizi n. 6), p.iva , in persona DEl'amministratore P.IVA_1 pro tempore sig. , domiciliato in TO DE CO Controparte_2 alla piazza Luigi Palomba n.
9 -convenuto contumace-
E
, nata a [...] il [...], E_ residente in [...]
-convenuta contumace- CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza DE 23.12.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione DElo “svolgimento DE processo” e, dunque, ai sensi DEle indicazioni di cui al secondo comma DEl'art. 132
c.p.c. come modificato per effetto DEl'entrata in vigore DEl'art. 45, comma 17, DEla legge 18 giugno 2009, n. 69.
Orbene ed in primo luogo va dichiarata la ammissibilità DEle domande, in quanto la legittimazione DEle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento DEla documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006
- Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione DEla conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata -
a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia DE documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI,
3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n.
4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912).
In secondo luogo, va dichiarata la contumacia DE
[...]
(già via Comizi n. 6), e di Controparte_4 che, sebbene regolarmente convenuti in E_ giudizio, non si sono costituiti.
Nel merito, va osservato che la espletata CTU DEl'ing. Per_1
ha evidenziato con oggettiva certezza che evidenti fenomeni
[...] infiltrativi sono esistenti nell'unità immobiliare degli attori Parte_1
e , causati dalle infiltrazioni provenienti dal
[...] Parte_2 soprastante terrazzo di copertura;
si legge, infatti, nella relazione DE
CTU che “appare chiaro che, nelle due zone mancanti DEl'impermeabilizzazione, il massetto, esposto alle piogge meteoriche, non avendo caratteristiche scolanti – ovvero impermeabili che permettono il dilavamento DEle acque di una precipitazione atmosferica e il drenaggio indirizzandole, grazie alle adeguate pendenze, nelle debite pluviali – l'acqua piovana ha trovato la strada all'interno DE massetto e successivamente dentro le tavelle poste tra
i travetti cosicché ha potuto raggiungere le superfici interne DEl'appartamento causando i danni descritti” (cfr. p. 33/58).
Le cause di siffatti fenomeni sono state ricondotte, dunque, dal c.t.u. alla mancata impermeabilizzazione DE terrazzo scoperto di proprietà DEla sig.ra e fungente anche da copertura DE E_ fabbricato condominiale. Invero, come si legge nella relazione DEla
CTU: “dalla sovrapposizione DEla planimetria DEl'appartamento con quella DE lastrico solare si evidenzia la corrispondenza esatta tra la zona DE lastrico solare mancante di impermeabilizzazione (zona in giallo riportata nella figura 10) e le zone oggetto di danni da infiltrazioni (WC, Cucina, Camera da letto e salone). In particolare, i punti colpiti da danni da infiltrazione sono quelle in corrispondenza DEle zone DE lastrico solare dove, data la pendenza verso lo scolo, si accumula l'acqua piovana” (cfr. pag. 32/58).
Tali conclusioni DEl'ausiliario appaiono perfettamente condivisibili, tenuto conto sia DEla localizzazione dei constatati inconvenienti, sia DEla mancata constatazione di cause alternative, sul piano tecnico - eziologico, di tale fenomeno infiltrativo.
Così individuata l'assorbente causa DEle infiltrazioni, deve affrontarsi la questione DEla responsabilità in ordine ai danni derivanti dalle stesse.
Al riguardo, va rilevato che sul tema, con specifico riferimento al lastrico solare e/o al terrazzo di copertura di proprietà esclusiva (come nel caso di specie), è intervenuta da ultimo la pronuncia DEle S.U. DEla Suprema Corte n. 9449 DE 2016, mettendo fine ad una querelle giurisprudenziale relativa sia all'inquadramento giuridico DEla responsabilità, sia alla modalità di ripartizione DEle spese.
Ed invero - mentre la precedente sentenza DEle Sezioni unite n.
3672/97 aveva configurato un'obbligazione propter rem in capo sia al proprietario DE lastrico ad uso esclusivo, sia al , in caso di CP_1 lastrico fungente anche da copertura DEl'edificio e di danni derivati da carenza di manutenzione di tale parte comune -, si era poi sviluppata una giurisprudenza di segno opposto, nel senso di ravvisare una responsabilità extracontrattuale concorrente tra proprietario ad uso esclusivo DE lastrico e condominio ai sensi DEl'art. 2051 c.c., cioè per danni da cosa in custodia.
Ora, la Suprema Corte ha invece enunciato, propendendo per un indirizzo mediano, il seguente principio di diritto: «in tema di condominio negli edifici, allorquando l'uso DE lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni che derivino da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l'usuario esclusivo DE lastrico solare (o DEla terrazza a livello), in quanto custode DE bene ai sensi DEl'art. 2051 cod. civ., sia il , in CP_1 quanto la funzione di copertura DEl'intero edificio, o di parte di esso, propria DE lastrico solare (o DEla terrazza a livello), ancorché di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all'amministratore l'adozione dei controlli necessari alla conservazione DEle parti comuni
(art. 1130, primo comma, n. 4, cod. civ.) e all'assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (art.
1135, primo comma, n. 4, cod. civ.). Il concorso di tali responsabilità, salva la rigorosa prova contraria DEla riferibilità DE danno all'uno o all'altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 cod. civ., il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico DE proprietario o DEl'usuario esclusivo DE lastrico (o DEla terrazza) e per i restanti due terzi a carico DE ». Dunque, da un lato, viene precisato che il principio CP_1 DEla concorrente responsabilità DE non troverà CP_1 applicazione allorquando il danno abbia avuto origine non già dalla mancata manutenzione DEla cosa comune, ma da altre condotte ascrivibili in via esclusiva al proprietario DE lastrico in uso esclusivo;
ossia vengono ben differenziate le posizioni DE titolare DEl'uso esclusivo e DE condominio: il primo è infatti tenuto agli obblighi di custodia, ex art. 2051 c.c., in quanto si trova in rapporto diretto con il bene potenzialmente dannoso, mentre il secondo è obbligato, ex artt.
1130 co. 1 n. 4 e 1135 co. 1 n. 4 c.c., a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria inerenti alle parti comuni DEl'edificio condominiale;
ferma la natura extracontrattuale DEla responsabilità di entrambi (quanto al , riconducibile CP_1 piuttosto all'art. 2043 c.c., per comportamento inerte od omissivo).
Dall'altro lato, resta chiaro che il concorso di tali responsabilità, salva la prova contraria DEla riferibilità DE danno all'uno o all'altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126
c.c.
Ciò posto, deve rilevarsi che, nella specie, non sono emerse prove che consentano, in deroga alla regola DE concorso di responsabilità, dinanzi richiamata, di ascrivere in via esclusiva il danno al . CP_1 Ne consegue che dei danni patiti dall'immobile degli attori, che sono causalmente riconducibili alle precarie condizioni di manutenzione DE citato terrazzo di copertura, debbano rispondere sia la convenuta
, che non provvedeva alla manutenzione ordinaria DE terrazzo, CP_3 sia il che non provvedeva a compiere gli atti conservativi CP_1
e le opere di manutenzione straordinaria inerenti alle parti comuni DEl'edificio . CP_5
Alla luce dei superiori principi sanciti dalle Sezioni Unite DEla Suprema
Corte va dichiarata, per i danni accertati alla proprietà degli attori e in conseguenza DEle infiltrazioni in Parte_1 CP_3 questione, la responsabilità DE e DEla , quale CP_1 CP_3 proprietaria esclusiva DEla terrazza a livello, ponendo, ai sensi DEl'art. 1126 c.c., 1/3 DEle spese a carico DEla e 2/3 a carico DE CP_3
. CP_1
Ad avviso DE CTU la spesa necessaria per il ripristino DElo stato dei luoghi DEl'appartamento degli attori è pari ad euro Parte_1
4.239,19.
Come emerge dalla CTU, “la rimozione DEla causa richiedeva il rifacimento DE massetto per accentuare maggiormente la pendenza in direzione DEle pluviali, nonché la copertura con guaina impermeabilizzante per generare e rendere realizzabile una adeguata superficie scolante. A seguito DE secondo accesso si è potuto constatare che i suddetti lavori sono stati realizzati e conclusi nel maggio 2022; si può affermare, pertanto, che la causa dei danni lamentati è stata definitivamente ed efficacemente eliminata”.
Tali valutazioni vanno condivise per la loro congruità e logicità e possono essere, quindi, tranquillamente fatte proprie da questo
Tribunale ai fini DEle valutazioni da assumere nel presente procedimento Va inoltre riconosciuto in favore di e Parte_1 Parte_2 il danno da mancato godimento DEl'immobile.
Sul punto, giova premettere che, nel caso compressione DE godimento di un bene immobile, il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la lesione DEla pretesa creditoria ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, per il quale non vi è copertura normativa, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento DEle
Sezioni Unite (Cass. n. 26972 DE 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (Cass. n. 16601 DE 2017) che ha riconosciuto la compatibilità DE danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione DEl'art. 23 Cost.
Ne consegue che il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione DE proprio patrimonio per non aver potuto locare ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice DE merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indiziari (da allegare e provare da parte DE preteso danneggiato) diversi dalla mera mancata disponibilità o godimento DE bene, che possano sorreggere il convincimento sia DEl'esistenza di tale danno-conseguenza, sia DE suo collegamento causale con l'evento lesivo (cfr. Cassazione civile sez. III, 04/12/2018, n.31233; Cassazione civile sez. III, 25/05/2018,
n.13071).
Dalla CTU espletata in corso di causa, è risultato che a causa DEle infiltrazioni l'immobile di proprietà degli attori non era utilizzabile, data la presenza di muffe e germi, con conseguente impossibilità di percepire il canone d'affitto (cfr. CTU agli atti).
Il convenuto e la sig.ra vanno, CP_1 E_ pertanto, condannati al pagamento DEla somma di euro 7.408,59 pari ad euro 411,59 mensili dal 28.12.2020 al 31.5.2022, ossia dalla data DE deposito DEl'atto di citazione alla data di rimozione DEla causa.
(cfr. CTU agli atti).
Venendo al governo DEle spese processuali, il Tribunale rileva che, tenuto conto DEl'esito DE giudizio, le stesse, nel rapporto tra gli attori e le parti convenute, debbano seguire la soccombenza di queste ultime.
La liquidazione dei compensi viene operata come in dispositivo secondo i parametri medi, a norma DE DM n. 55/14, avuto riguardo all'importo riconosciuto dovuto alla parte attrice ed al valore complessivo DEle opere di rimozione DEla causa DEle infiltrazioni, come quantificato nel computo redatto dal CTU.
Sempre a norma DEl'art. 91 c.p.c. e tenuto conto di quanto dinanzi esposto, le spese di CTU, vanno poste a definitivo carico DE
e DEla per il residuo 30% DE totale. Controparte_6 CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di TO Annunziata, in composizione monocratica, nella persona DE giudice onorario di pace, dott. Luigi Ambrosino, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
e nei confronti di e
[...] Parte_2 E_
, ogni Controparte_7 contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia dei convenuti CO
, TO DE CO (già via Comizi n. 6), e
[...] [...]
; CP_3 2) ACCOGLIE la domanda avanzata dagli attori e, per l'effetto, dichiara la concorrente responsabilità dei convenuti in ordine ai danni subiti dagli attori;
3) CONDANNA, conseguentemente, il
[...]
a pagare, in favore degli attori a Controparte_8 titolo di risarcimento DE danno per le infiltrazioni subite, l'importo di euro 4.239,19, oltre rivalutazione e interessi come indicati in motivazione, rispettivamente nella misura di due terzi e un terzo;
4) CONDANNA, il Controparte_8
a pagare, in favore degli attori a titolo di risarcimento
[...] DE danno per mancato godimento DEl'immobile, l'importo di euro
7.408,59, oltre rivalutazione e interessi come indicati in motivazione, rispettivamente nella misura di due terzi e un terzo;
5) CONDANNA il Controparte_7
e , in solido tra di loro, alla rifusione, in
[...] E_ favore di parte attrice, DEle spese DE presente giudizio, liquidando le stesse in complessivi euro 5.077,00, oltre contributo forfettario DE 15
%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Lucia de
Vivo procuratrice antistataria;
6) Pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a definitivo carico DE convenuto per il 70% e DEla per il CP_1 CP_3 residuo 30% DE totale.
TO Annunziata, lì 18 aprile 2025.
Il g.o.p.
Dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 d.lgs. 7.3.2005
n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal
D.M. 15.10.2012 n. 209.