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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/02/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 1791/2023 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 25 febbraio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento dell'8/06/2024
e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 11/06/2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per e l'avv. GAVAZZI Parte_1 Parte_2 Parte_3
VINICIO ha concluso come da nota depositata in data 31/01/2025 per d 'avv. TONINI ANSELMA e l'avv. VIOLA Parte_4 Parte_5
MANUELA hanno concluso come da nota depositata in data 24/02/2025 per l'avv. DI ZITTI SERGIO ha concluso come da nota depositata in Controparte_1
data 24/02/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 13:10 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 1791/2023 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1791/2023 R.G. promossa da: tra
(c.f. (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'avv. GAVAZZI VINICIO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Latina
(LT), Via B. Cairoli n. 2, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
attori contro
(c.f. ), (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
, rappresentati e difesi, disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti TONINI C.F._5
ANSELMA e VIOLA MANUELA ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Latina
(LT), Via B. Cairoli n. 2, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
convenuti nonché contro
(c.f. ), in persona del suo pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. DI ZITTI SERGIO ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Comunale sita in Terracina (LT), Piazza Municipio n. 1, in virtù di procura speciale allegata al fascicolo telematico;
convenuto
OGGETTO: usucapione;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori Parte_1 Parte_2
e hanno convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – i signori Parte_3
ed nonché il , in Parte_4 Parte_5 Controparte_1 persona del suo Sindaco pro-tempore, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Latina, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, in accoglimento integrale delle domande avanzate dalle parti attrici: accertato e dichiarato il decorso del termine ventennale;
accertato e dichiarato che durante il suddetto termine ventennale, i sigg.ri
, e hanno esercitato tutti indistintamente, animo domini, Parte_1 Parte_2 Pt_3
il possesso inequivoco, pacifico, continuo ed ininterrotto sul terreno sito in Agro di Terracina, via
Badino Vecchia snc e distinto all'NCEU di Latina, Foglio 122 particella 3064 sub 11 – 12 – 13 e 14
e comunque come da certificazione ipotecaria rilasciata dalla Direzione Provinciale di Latina –
Servizio di Pubblicità Immobiliare;
accertato e dichiarato che l'usucapione può ben essere invocata dagli istanti nella loro qualità di terzi estranei al contratto di enfiteusi esistente, avendo agito uti dominus nel possesso continuato nel tempo e, comunque, per le ragioni in epigrafe esposte;
accertato
e dichiarato quanto sopra, dichiarare in conseguenza l'intervenuta usucapione acquisitiva in favore dei sigg.ri , e , relativamente al terreno sopra Parte_1 Parte_2 Parte_3
meglio indicato e specificato;
in ragione di quanto sopra, munire l'emananda sentenza della clausola di provvisoria esecuzione, ordinando nel contempo al Conservatore del Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Latina, la trascrizione nei pubblici registri dell'intervenuta usucapione, che comporterà la relativa annotazione e voltura catastale, ed esonerando il Conservatore dalle relative responsabilità; spese compensate”, deducendo di occupare ed esercitare il possesso del terreno in parola, animo domini, in modo continuo, pubblico, pacifico, inequivoco ed ininterrotto, da oltre venti anni (sin dall'anno 2001), formalmente intestato al e ai convenuti sigg. Controparte_1
questi ultimi nella loro qualità di livellari, provvedendovi, nell'arco del tempo, Controparte_3
alla manutenzione ordinaria e straordinaria, a loro esclusive spese, nonché di aver realizzato una serie di piccole opere, atte a rendere il terreno utilizzabile dagli stessi.
I convenuti ed tempestivamente costituitisi in Parte_4 Parte_5
giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14/06/2023, nulla hanno eccepito ed opposto in merito alla domanda avanzata dagli attori avente ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta acquisizione per usucapione del terreno sito in Terracina (LT) foglio 122 particella 3064, di proprietà dei convenuti, instando per la compensazione delle spese di lite.
Il , costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata il 18/09/2023, deducendo l'inammissibilità della domanda per essere il detto terreno gravato da livello in proprio favore, quale Ente Concedente, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, denegata ogni contraria istanza, rigettare la domanda attorea di usucapione della proprietà sul terreno sito in Agro di Terracina, Via Badino vecchia snc e distinto al NCEU di Latina, foglio 122 particella 3064 sub 11-12-13 e 14, dichiarando eventualmente qualora ne verrà data piena ed idonea prova soltanto l'avvenuta usucapione dell'utile dominio da parte degli attori. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, il patrocinio attoreo, con la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. (dep. il 26/09/2023), richiamando le conclusioni dell'atto di citazione, ha avanzato altresì ulteriore domanda in via gradata “e solo nella diniegata ipotesi in cui il
Giudice ritenesse di non accogliere la domanda volta alla acquisizione della piena proprietà per intervenuta usucapione”, instando per la declaratoria di “intervenuta usucapione del diritto di utile dominio di enfiteusi o livello, circostanza tra l'altro considerata e non contestata da parte del convenuto.”. CP_1
La causa, istruita in via esclusivamente documentale e ritenuta così matura per la decisione, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
L'eccezione di inammissibilità della domanda attorea sollevata dall'amministrazione comunale convenuta è fondata, sicché la domanda di usucapione formulata dall'odierna parte deducente andrà rigettata.
Ed invero, dalla documentazione catastale versata in atti in allegato all'atto di citazione, nonché da quella versata in allegato alla comparsa di costituzione dall'Amministrazione Comunale (vd. all. doc.
2, comparsa , è pacificamente emerso che il terreno oggetto di causa risulta essere intestato CP_1
al quale Ente Concedente, nonché ai convenuti quali Controparte_1 Controparte_3
livellari, ciascuno per ½.
L'appezzamento di terreno oggetto di causa risulta, dunque, gravato da livello in favore del Comune, oggi convenuto.
Tale circostanza può ritenersi pacifica in causa e ampiamente dimostrata per tabulas (vd. all. doc. 2, comparsa di costituzione: visura storica catastale del terreno censito al foglio 122, part. 3064, intestato al Comune di , concedente, ed ai sig.ri ed livellari). CP_1 Parte_4 Parte_5
A supporto di quanto sopra, soccorre quanto precisato dal responsabile del Settore Vigilanza e
Condono Edilizi, Demolizioni ed Usi civici del Comune di , con nota prot. 31683 del CP_1
10/05/2023 (all. doc. 2, comparsa Comune), ove viene posto in evidenza che “non esiste nessun atto di affrancazione stipulato dai richiedenti signori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
. Dalle visure catastali il terreno foglio 122, particelle 3064 e fabbricati particella 3064 sub
[...]
11-12-13-14 ed il terreno della superficie di mq 900 ed i fabbricati risultano intestati per enfiteusi ai signori e con diritto del concedente . Sempre dagli atti in Pt_4 Pt_5 Controparte_1 archivio non risulta atto di affrancazione da parte di E' da considerare Pt_4 Pt_5
comunque che il terreno originariamente distinti al foglio 122, ex particella 76 (ora 3064) fu legittimato con Decreto del Commissario Usi Civici datato 20.12.1958 a nome di ”, CP_4
il che a dimostrazione della proprietà pubblica del terreno oggetto di causa in capo al Comune di
. CP_1
A tale riguardo, risultano prive di pregio anche le argomentazioni di parte convenuta, sigg. Pt_4
– per suffragare le ragioni attoree secondo le quali “il non ha mai Pt_5 Controparte_1
posto in essere alcuna attività tesa alla ricognizione del diritto quale concedente né ha mai proposto alcuna azione tesa alla riscossione dei canoni di enfiteusi nei confronti degli attuali convenuti”, posto che, secondo il costante indirizzo di legittimità, il diritto del concedente a riscuotere il canone non si estingue per usucapione in virtù del disposto codicistico di cui all'art. 1164 cod. civ. (cfr. ex multis,
Cass. 4231/76, Cass. 323/73, Cass. 2904/62, Cass. 2100/60, Cass. 177/46, secondo cui “l'omesso pagamento del canone, per qualsiasi tempo protratto, non giova a mutarne il titolo del possesso, neppure nel singolare caso sia stata attribuita dalle parti efficacia ricognitiva”).
Ne discende, pertanto, l'inammissibilità della domanda attorea svolta in via principale, posto che ciò può essere usucapito è il solo diritto dell'enfiteuta/livellario (utile dominio), mentre il dominio diretto
è imprescrittibile.
Acclarato quanto sopra, è da ritenersi inammissibile la domanda attorea svolta in via gradata, sempre nel merito, finalizzata ad accertare in proprio favore l'utile dominio in virtù dell'esistenza dell'enfiteusi: trattasi, invero, di domanda nuova formulata per la prima volta solo con la prima memoria istruttoria ex art. 171 ter c.p.c. che, come noto, prevede la concessione di un termine di ulteriori quaranta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte e non, dunque, di domande nuove, a nulla rilevando la mancata opposizione del convenuto a predetta domanda. CP_1
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 52.000,01 ad euro
260.000,00), tenuto conto della natura squisitamente documentale della stessa e dell'assenza di attività istruttoria.
La mancata contestazione della domanda attorea da parte dei convenuti ed Parte_4 Pt_5 comporta l'integrale compensazione delle spese di lite tra i predetti e l'attore, come peraltro
[...]
chiesto nelle proprie conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente le domande attoree;
b) condanna altresì in solido gli attori a rimborsare al in persona del suo Controparte_1
Sindaco pro-tempore, le spese di lite, che si liquidano in euro 4.217,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
c) compensa per intero le spese di lite tra gli attori e i convenuti ed Parte_4 Pt_5
[...]
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 25/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 25/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini