TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 08/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Agrigento, in composizione collegiale, composto dai magistrati
Dott. Marco Salvatori Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Silvia Capitano Giudice
Dott.ssa Vincenza Bennici Giudice ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1256/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, promosso
DA
, nato ad [...] il [...] e residente a[...]
Mattarella n. 89, rappresentato e difeso dall'Avv. Cathy La Torre;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE EX LEGE avente ad oggetto l'autorizzazione per la modifica dei caratteri sessuali – rettificazione e di attribuzione di sesso e dei dati nel registro dello stato civile;
Conclusioni delle parti: cfr. verbale di udienza del 13.11.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente dopo avere Parte_1 allegato di possedere da tempo una psicosessualità femminile con manifestazione di una profonda insofferenza nel riconoscersi nel sesso biologico maschile , e desiderio di cambiare la priora identità sessuale, dichiarava di avere intrapreso un precorso psicologico e psicoterapeutico con medico specialista in psicologia, Dott.ssa , all'esito del quale veniva emessa diagnosi Persona_1 di “disforia di genere”, chiedeva che il Tribunale autorizzasse l'adeguamento dei propri caratteri sessuali (rettificazione del sesso da maschile a femminile) tramite trattamento medico-chirurgico, e Per la rettifica del prenome da a “ con attribuzione del sesso femminile e l'annotazione Pt_1
a margine dell'atto di nascita a cura del competente Ufficiale dello Stato Civile. A sostegno della domanda, parte ricorrente allegava relazione clinico-psicologica del 13.9.2023 attestante la diagnosi di “disforia di genere”, referto di visita ambulatoriale presso l'Azienda
Policlinico Giaccone di Palermo, recante piano terapeutico collegato alla diagnosi di disforia di genere, nonché relazione conclusiva del 3.6.2024 a firma della Dott.ssa (vedasi Persona_1 documentazione prodotta).
L'atto introduttivo e il decreto di fissazione di udienza venivano ritualmente notificati al P.M. in sede, e all'udienza del 13.11.2024 veniva sentita personalmente la parte ricorrente;
indi, acquisito agli atti parere favorevole del P.M. del 2.12.2024, la causa veniva posta in decisione con dispensa dai termini di legge per scritti conclusionali su richiesta della difesa di parte ricorrente.
Va preliminarmente evidenziato che la parte ricorrente è celibe e senza figli (vedasi allegate certificazioni dello Stato Civile).
Nel corso del giudizio, veniva sentita personalmente la parte ricorrente, la quale, presentatasi con abbigliamento femminile e capelli lunghi neri, con borsetta femminile, unghie lunghe con smalto, e con caratteristiche esteriori riconducibili tipicamente al genere femminile, riferiva di trovarsi, da qualche anno, a disagio nel proprio corpo maschile, di avere già iniziato un percorso psicologico durato diversi mesi con la Dott.ssa e di avere, successivamente, iniziato terapia di Persona_1 somministrazione ormonale presso l' UOC del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo (circostanza comprovata anche dalla documentazione medica a supporto), dichiarando di essere consapevole della irreversibilità della scelta in ordine al trattamento chirurgico richiesta per l'attribuzione del sesso femminile, e di volere assumere il prenome di “Lara”.
Va ulteriormente evidenziato che, nel corso dell'udienza di comparizione personale della parte ricorrente, la madre della stessa, ha dichiarato che la propria figlia Controparte_1
(dunque espressamente identificandola con appellativo di genere femminile), già dalla scuola primaria legava sostanzialmente in modo esclusivo con le compagne, riconoscendosi integralmente nel mondo femminile, e di averla appoggiata, unitamente alla famiglia, nel percorso finalizzato alla mutamento del sesso da maschile a femminile.
E' attestato il precorso psicologico e psicoterapeutico intrapreso dalla ricorrente, con medico specialista in psicologia, Dott.ssa , all'esito del quale è stato accertata la “disforia di Persona_1 genere”, e la già avvenuta somministrazione ormonale, prescritta ed eseguita presso struttura pubblica, e precisamente presso l' UOC del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo.
Sulla base dell'esame della parte ricorrente, delle informazioni assunte, e della documentazione prodotta, che presenta comunque carattere di serietà e imparzialità emerge così che, a fronte di una diagnosi certa e inequivoca di disforia di genere, parte ricorrente, che si trova attualmente già in stadio di trasformazione in senso femminile non presenta disturbi psicopatologici, dispone di capacità cognitive e volitive integre ed ha compiuto una scelta definitiva. A tal proposito è bene precisare come sia stato ritenuto superfluo l'espletamento di una CTU psicologica in conformità di plurime pronunce di tribunali di merito, tra cui la pronuncia del Tribunale di Palermo, il quale con la sentenza n. 500 del 27.12.2021, ha sottolineato che “l'evidenza degli elementi raccolti rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali, posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalla documentazione prodotta dalla parte, dal fatto che questi sin da tempo ha intrapreso un percorso psicodiagnostica rivolto alla riattribuzione di sesso, e si è quindi sottoposta a terapia ormonale, e che anche in pubblico si atteggia, anche nei comportamenti, come appartenente al genere opposto, così dimostrando una radicata e costante volontà in tal senso”.
Alla luce di dette considerazioni, l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare utile e necessario al fine di dare al ricorrente una condizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale identità, permettendogli così di risolvere la grave dicotomia nella sua personalità, con la possibilità di garantirle una vita più serena e di favorire un inserimento sociale in sintonia con la sua naturale tendenza.
Con riferimento alla domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile, vanno richiamati gli insegnamenti della Corte Costituzionale (sentenza n. 221/2015) e della Corte di
Cassazione (sentenza n. 15138/15). E' stato in particolare sottolineato come “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari e che l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale." (Cass. n. 15138/15). La Corte di Cassazione ha escluso, quindi, che quanto disposto dagli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari, evidenziando come tali norme debbano essere interpretate avendo presente “ l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica Alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica”. In tal senso è pure orientata la giurisprudenza di merito che, in ordine al carattere pregiudiziale dell'intervento ha sottolineato che “non vi è dubbio che l'attuale formulazione dell'art. 31 del D. Lgs. 150/2011, che ha all'uopo modificato le disposizioni di cui alla
L. n. 164/1982, escluda tale circostanza, sia per ragioni di interpretazione di ordine letterale della norma citata (...), sia per ragioni strettamente processuali, essendo attualmente previsto, diversamente dal previgente regime, un giudizio unico da celebrarsi con rito ordinario e a cognizione piena e non più bifasico, nel quale evidentemente la richiesta di adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali, lungi dal costituire un presupposto indefettibile della rettificazione del sesso, ne costituisce invece un elemento meramente incidentale e accessorio” (Tribunale di Taranto, sentenza n. 693 del 10/03/2017); è sulla scorta di tali considerazioni, del resto, che la giurisprudenza più recente ha ormai ampiamente confermato che “la rettificazione dell'attribuzione di sesso può, pertanto, essere disposta contestualmente all'autorizzazione all'intervento (ex multis
Tribunale di Catania, sentenza n. 5099 del 17/12/2015, Tribunale di Roma, sentenza n. 6734 del
4/04/2017, Tribunale di Milano, sentenza n. 4090 del 10/04/2017).
Nel caso di specie, gli elementi raccolti e sopra descritti (dall'audizione di parte ricorrente alle produzioni documentali) forniscono adeguato riscontro del compiuto percorso di transizione da maschile a femminile, nonché della serietà e irreversibilità della decisione del ricorrente di cambiare genere e sesso da maschio a femmina, e che tali elementi consentono dunque di affermare che la parte ricorrente, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Per quanto precede, la domanda volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare l'intervento chirurgico di riconversione del sesso merita accoglimento, sussistendo, altresì, i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso femminile in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto, e che in conformità a quanto richiesto Per da parte ricorrente al prenome va sostituito il prenome , già in uso, in quanto Pt_1 comunemente adottato dalla parte ricorrente.
Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere ritenute irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, vista la L. 164/82, così provvede:
1) autorizza , nato ad Agrigento il [...], a sottoporsi a [...] Parte_1 medico-chirurgico per il mutamento del sesso, da maschile a femminile;
2) dispone rettificarsi l'attribuzione di sesso relativa a , nato ad [...] Parte_1 Per il 4.7.2001, attribuendo a questi il sesso femminile ed il prenome di in luogo di ”; Pt_1
3) ordina all'Ufficio di Stato Civile competente di rettificare l'atto di nascita della parte ricorrente facendo constare, a mezzo di annotazioni a margine, che il sesso e il prenome della persona cui Per l'atto si riferisce devono leggersi rispettivamente come “femminile” e come “ e non altrimenti,
e di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge;
4) dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Agrigento in data 19.12.2024
Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Salvatori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Agrigento, in composizione collegiale, composto dai magistrati
Dott. Marco Salvatori Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Silvia Capitano Giudice
Dott.ssa Vincenza Bennici Giudice ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1256/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, promosso
DA
, nato ad [...] il [...] e residente a[...]
Mattarella n. 89, rappresentato e difeso dall'Avv. Cathy La Torre;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE EX LEGE avente ad oggetto l'autorizzazione per la modifica dei caratteri sessuali – rettificazione e di attribuzione di sesso e dei dati nel registro dello stato civile;
Conclusioni delle parti: cfr. verbale di udienza del 13.11.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente dopo avere Parte_1 allegato di possedere da tempo una psicosessualità femminile con manifestazione di una profonda insofferenza nel riconoscersi nel sesso biologico maschile , e desiderio di cambiare la priora identità sessuale, dichiarava di avere intrapreso un precorso psicologico e psicoterapeutico con medico specialista in psicologia, Dott.ssa , all'esito del quale veniva emessa diagnosi Persona_1 di “disforia di genere”, chiedeva che il Tribunale autorizzasse l'adeguamento dei propri caratteri sessuali (rettificazione del sesso da maschile a femminile) tramite trattamento medico-chirurgico, e Per la rettifica del prenome da a “ con attribuzione del sesso femminile e l'annotazione Pt_1
a margine dell'atto di nascita a cura del competente Ufficiale dello Stato Civile. A sostegno della domanda, parte ricorrente allegava relazione clinico-psicologica del 13.9.2023 attestante la diagnosi di “disforia di genere”, referto di visita ambulatoriale presso l'Azienda
Policlinico Giaccone di Palermo, recante piano terapeutico collegato alla diagnosi di disforia di genere, nonché relazione conclusiva del 3.6.2024 a firma della Dott.ssa (vedasi Persona_1 documentazione prodotta).
L'atto introduttivo e il decreto di fissazione di udienza venivano ritualmente notificati al P.M. in sede, e all'udienza del 13.11.2024 veniva sentita personalmente la parte ricorrente;
indi, acquisito agli atti parere favorevole del P.M. del 2.12.2024, la causa veniva posta in decisione con dispensa dai termini di legge per scritti conclusionali su richiesta della difesa di parte ricorrente.
Va preliminarmente evidenziato che la parte ricorrente è celibe e senza figli (vedasi allegate certificazioni dello Stato Civile).
Nel corso del giudizio, veniva sentita personalmente la parte ricorrente, la quale, presentatasi con abbigliamento femminile e capelli lunghi neri, con borsetta femminile, unghie lunghe con smalto, e con caratteristiche esteriori riconducibili tipicamente al genere femminile, riferiva di trovarsi, da qualche anno, a disagio nel proprio corpo maschile, di avere già iniziato un percorso psicologico durato diversi mesi con la Dott.ssa e di avere, successivamente, iniziato terapia di Persona_1 somministrazione ormonale presso l' UOC del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo (circostanza comprovata anche dalla documentazione medica a supporto), dichiarando di essere consapevole della irreversibilità della scelta in ordine al trattamento chirurgico richiesta per l'attribuzione del sesso femminile, e di volere assumere il prenome di “Lara”.
Va ulteriormente evidenziato che, nel corso dell'udienza di comparizione personale della parte ricorrente, la madre della stessa, ha dichiarato che la propria figlia Controparte_1
(dunque espressamente identificandola con appellativo di genere femminile), già dalla scuola primaria legava sostanzialmente in modo esclusivo con le compagne, riconoscendosi integralmente nel mondo femminile, e di averla appoggiata, unitamente alla famiglia, nel percorso finalizzato alla mutamento del sesso da maschile a femminile.
E' attestato il precorso psicologico e psicoterapeutico intrapreso dalla ricorrente, con medico specialista in psicologia, Dott.ssa , all'esito del quale è stato accertata la “disforia di Persona_1 genere”, e la già avvenuta somministrazione ormonale, prescritta ed eseguita presso struttura pubblica, e precisamente presso l' UOC del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo.
Sulla base dell'esame della parte ricorrente, delle informazioni assunte, e della documentazione prodotta, che presenta comunque carattere di serietà e imparzialità emerge così che, a fronte di una diagnosi certa e inequivoca di disforia di genere, parte ricorrente, che si trova attualmente già in stadio di trasformazione in senso femminile non presenta disturbi psicopatologici, dispone di capacità cognitive e volitive integre ed ha compiuto una scelta definitiva. A tal proposito è bene precisare come sia stato ritenuto superfluo l'espletamento di una CTU psicologica in conformità di plurime pronunce di tribunali di merito, tra cui la pronuncia del Tribunale di Palermo, il quale con la sentenza n. 500 del 27.12.2021, ha sottolineato che “l'evidenza degli elementi raccolti rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali, posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalla documentazione prodotta dalla parte, dal fatto che questi sin da tempo ha intrapreso un percorso psicodiagnostica rivolto alla riattribuzione di sesso, e si è quindi sottoposta a terapia ormonale, e che anche in pubblico si atteggia, anche nei comportamenti, come appartenente al genere opposto, così dimostrando una radicata e costante volontà in tal senso”.
Alla luce di dette considerazioni, l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare utile e necessario al fine di dare al ricorrente una condizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale identità, permettendogli così di risolvere la grave dicotomia nella sua personalità, con la possibilità di garantirle una vita più serena e di favorire un inserimento sociale in sintonia con la sua naturale tendenza.
Con riferimento alla domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile, vanno richiamati gli insegnamenti della Corte Costituzionale (sentenza n. 221/2015) e della Corte di
Cassazione (sentenza n. 15138/15). E' stato in particolare sottolineato come “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari e che l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale." (Cass. n. 15138/15). La Corte di Cassazione ha escluso, quindi, che quanto disposto dagli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari, evidenziando come tali norme debbano essere interpretate avendo presente “ l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica Alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica”. In tal senso è pure orientata la giurisprudenza di merito che, in ordine al carattere pregiudiziale dell'intervento ha sottolineato che “non vi è dubbio che l'attuale formulazione dell'art. 31 del D. Lgs. 150/2011, che ha all'uopo modificato le disposizioni di cui alla
L. n. 164/1982, escluda tale circostanza, sia per ragioni di interpretazione di ordine letterale della norma citata (...), sia per ragioni strettamente processuali, essendo attualmente previsto, diversamente dal previgente regime, un giudizio unico da celebrarsi con rito ordinario e a cognizione piena e non più bifasico, nel quale evidentemente la richiesta di adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali, lungi dal costituire un presupposto indefettibile della rettificazione del sesso, ne costituisce invece un elemento meramente incidentale e accessorio” (Tribunale di Taranto, sentenza n. 693 del 10/03/2017); è sulla scorta di tali considerazioni, del resto, che la giurisprudenza più recente ha ormai ampiamente confermato che “la rettificazione dell'attribuzione di sesso può, pertanto, essere disposta contestualmente all'autorizzazione all'intervento (ex multis
Tribunale di Catania, sentenza n. 5099 del 17/12/2015, Tribunale di Roma, sentenza n. 6734 del
4/04/2017, Tribunale di Milano, sentenza n. 4090 del 10/04/2017).
Nel caso di specie, gli elementi raccolti e sopra descritti (dall'audizione di parte ricorrente alle produzioni documentali) forniscono adeguato riscontro del compiuto percorso di transizione da maschile a femminile, nonché della serietà e irreversibilità della decisione del ricorrente di cambiare genere e sesso da maschio a femmina, e che tali elementi consentono dunque di affermare che la parte ricorrente, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Per quanto precede, la domanda volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare l'intervento chirurgico di riconversione del sesso merita accoglimento, sussistendo, altresì, i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso femminile in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto, e che in conformità a quanto richiesto Per da parte ricorrente al prenome va sostituito il prenome , già in uso, in quanto Pt_1 comunemente adottato dalla parte ricorrente.
Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere ritenute irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, vista la L. 164/82, così provvede:
1) autorizza , nato ad Agrigento il [...], a sottoporsi a [...] Parte_1 medico-chirurgico per il mutamento del sesso, da maschile a femminile;
2) dispone rettificarsi l'attribuzione di sesso relativa a , nato ad [...] Parte_1 Per il 4.7.2001, attribuendo a questi il sesso femminile ed il prenome di in luogo di ”; Pt_1
3) ordina all'Ufficio di Stato Civile competente di rettificare l'atto di nascita della parte ricorrente facendo constare, a mezzo di annotazioni a margine, che il sesso e il prenome della persona cui Per l'atto si riferisce devono leggersi rispettivamente come “femminile” e come “ e non altrimenti,
e di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge;
4) dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Agrigento in data 19.12.2024
Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Salvatori