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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/07/2025, n. 6118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6118 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19195/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. MA NA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 19195/2024 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FANELLI FILIPPO Parte_1 C.F._1 EZIO, elettivamente domiciliato/a presso il/i difensore/i parte attrice contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. CALEMBO MARA, elettivamente domiciliato/a presso il/i P.IVA_1 difensore/i parte convenuta
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 01.07.2025 e richiamato all'udienza del 02.07.2025.
Parte convenuta
Come da foglio di p.c. depositato il 01.07.2025 e richiamato all'udienza del 02.07.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
pagina 1 di 5 esponeva di essere proprietario di un appartamento al quinto (e intermedio) piano dello Parte_1 stabile condominiale di a , locato al tempo dei fatti di causa a tal Controparte_1 CP_1 CP_1
Esponeva, dunque, che: CP_2
- nell'ottobre 2022 venivano avviati lavori di ristrutturazione della facciata condominiale che prevedevano la rimozione del “cappotto” esterno e il rifacimento della facciata;
- il 28.11.2022 si verificavano nel proprio appartamento gravi fenomeni infiltrativi provenienti dalla facciata esterna;
- emergevano poi infiltrazioni anche in zone dell'appartamento a confine con l'appartamento 352 sovrastante;
- il conduttore recedeva anticipatamente dal contratto a causa dell'insalubrità dei locali e rilasciava l'immobile a luglio 2023;
- nel settembre 2023 egli provvedeva al ripristino dei luoghi a proprie spese.
Ciò esposto, conveniva in giudizio, avanti a questo Tribunale, il Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti, quantificati in circa 25.000 euro, di cui 9.000 euro a titolo di canoni locatizi non incassati.
Si costituiva il Condominio, eccependo l'insussistenza di ogni sua responsabilità per essere se del caso responsabili unicamente (ora ), società appaltatrice dei lavori di rifacimento CP_3 CP_4 CP_ della facciata, e proprietaria dell'appartamento sovrastante quello dell'attore, di cui chiedeva la chiamata in causa. Chiedeva, nel merito, il rigetto delle domande attoree.
A fronte del rigetto dell'istanza di chiamata, nella memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. parte attrice CP_ domandava essa stessa la chiamata in causa di e di anch'essa rigettata. CP_3
La causa, di natura documentale, veniva dunque trattenuta a decisione, ai sensi dell'art. 281sexies comma 3 c.p.c., all'udienza del 2 luglio 2025, previa discussione orale.
La causa è matura per la decisione e le domande di parte attrice sono infondate.
L'attore deduce chiaramente che la causa delle infiltrazioni lamentate è da rinvenirsi nei lavori edili in corso su facciata condominiale e tetto e, in particolare, nella rimozione del rivestimento della facciata (c.d. cappotto) (pag. 1, 3, 4 citazione).
La stessa perizia di parte dell'attore (doc. 5, pag. 2) individua le cause tecniche dei fenomeni lamentati nella rimozione del cappotto nonché in infiltrazioni provenienti dal piano superiore (i.e. CP_ dall'appartamento di proprietà .
Risultanze analoghe si rinvengono anche nelle deduzioni e produzioni del in particolare, CP_1 la derivazione causale delle infiltrazioni dalla rimozione del cappotto non è veramente contestata;
quanto alla derivazione di talune infiltrazioni dal piano di sopra, invece, il ha dimostrato CP_1
(cfr. in particolare doc. 10 e 11) che esse provenivano da appartamento di proprietà , a causa di CP_5 ulteriori percolazioni provenienti dal tetto, dove la società appaltatrice aveva rimosso la vecchia CP_3 copertura durante i lavori di installazione della nuova copertura e delle nuove guaine senza aver pagina 2 di 5 coperto l'area con teli impermeabili durante l'esecuzione dei lavori al fine di evitare percolazioni (cfr. comunicazione 14.07.2023 geom. a sub doc. 11). CP_6 CP_3
Ritiene dunque il Tribunale che, anche alla luce della concomitanza temporale tra lavori di ristrutturazione di facciata/tetto ed insorgenza dei fenomeni infiltrativi, possa ritenersi sufficientemente dimostrato che le infiltrazioni siano state causate dall'attività della società appaltatrice, in particolare dalla rimozione del cappotto e dall'omessa protezione del tetto durante le opere di rifacimento della copertura e delle guaine, esulando da questo procedimento ogni ulteriore accertamento circa l'illiceità o meno, in termini di colpa, di tale attività dell'appaltatore.
Deve altresì escludersi che i fenomeni siano ascrivibili a precedenti deficiti manutentivi del non essendo ciò stato dedotto da parte attrice e risultando peraltro logicamente escluso CP_1 dal fatto che non sono stati dedotti episodi precedenti a quello lamentato del novembre 2022.
Il non risulta dunque responsabile nei confronti dell'attore, né come committente né come CP_1 proprietario dei beni comuni.
Esso non è responsabile come committente in quanto parte attrice non ha dedotto né dimostrato l'inadeguatezza dell'impresa appaltatrice prescelta ovvero l'ingerenza del sull'attività CP_1 dell'appaltatore tale da ridurlo a nudus minister. Anzi, risulta dimostrato positivamente che i lavori furono affidati ad impresa specializzata (cfr. doc. 2 contratto) e che il Condominio nominò un progettista e un direttore dei lavori (cfr. doc. 4).
Né è emersa prova che la committente si sia ingerita nell'esecuzione dei lavori, impartendo direttive all'impresa esecutrice e, dunque, riducendo o annullando l'autonomia dell'appaltatore.
Trova dunque piena applicazione il consolidato principio di diritto secondo cui “l'autonomia dell'appaltatore comporta che, di regola, egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, potendo configurarsi una corresponsabilità del committente soltanto in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c., ovvero nell'ipotesi di riferibilità dell'evento al committente stesso per "culpa in eligendo" per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero quando l'appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, agendo quale "nudus minister" dello stesso” (Cass. 1234/2016).
Del resto, la condotta che ha cagionato il danno è una condotta che afferisce ad aspetti esecutivi semplici e di dettaglio (la protezione di una parete senza cappotto;
la copertura di un tetto esposto alle intemperie), ragionevolmente rimessi all'esclusiva cura dell'impresa appaltatrice.
Il Condominio non risponde nemmeno come proprietario dei beni comuni ex art. 2051 c.c., in quanto il danno non è derivato dalla res, cioè dalla facciata o dal tetto con anomalie potenzialmente lesive, ma da una condotta dell'uomo nella sua interazione con la res, teatro passivo dell'evento.
Il danno non è dunque scaturito dalla facciata e dal tetto condominiali per se e non è in relazione causale, se non naturalistica, con tali cose (cfr. Cass. 11152/2023). Il danno deve piuttosto porsi in collegamento causale con la condotta di chi non ha predisposto adeguate protezioni impermeabili pagina 3 di 5 durante l'esecuzione di lavori edili, senza che i manufatti di per sé, per le loro caratteristiche, abbiano ricoperto alcuna rilevanza causale.
Occorre, infine, precisare che, se anche si volesse ritenere il danno in relazione causale, anche giuridica, con la cosa in custodia (cioè il tetto e la facciata), è emersa, dalle stesse deduzioni di parte attrice (cfr. pag. 2 doc. 5: “la colonizzazione biologica è avvenuta in tempi rapidi”), una repentinità ed una rapidità del propagarsi dei fenomeni infiltrativi tali da escludere in ogni caso la responsabilità del custode, che non avrebbe potuto ragionevolmente intervenire sulla cosa con una rapidità tale da impedire il verificarsi del danno. La condotta del terzo ha esplicato una potenzialità offensiva così rapida e imprevedibile da rendere inesigibile una efficace condotta impeditiva del custode e dunque inevitabile il danno (cfr. Cass. 6826/2021; Cass. 6101/2013).
Si è trattato dunque di un caso fortuito dipeso dalla condotta imprevedibile di un terzo che ha alterato la facciata e il tetto e tale modificazione della res è stata immediatamente antecedente all'evento di danno, senza quindi che potesse diventare, “col trascorrere del tempo dall'accadimento che la ha causata, nuova intrinseca condizione della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere” (Cass. S.U. 20943/2002; Cass. 11152/2023).
Le domande di parte attrice verso il sono dunque integralmente rigettate, per assenza di CP_1 responsabilità del sia come committente sia come proprietario/custode. CP_1
Poiché mancava sin dalla citazione la deduzione di fatti idonei, anche astrattamente, ad integrare un'effettiva responsabilità del considerato che parte attrice stessa ha espressamente CP_1 dedotto la riconducibilità causale dei fenomeni alla rimozione del cappotto da parte dell'appaltatore, senza peraltro dedurre culpa in eligendo o ingerenza del Condominio, la chiamata in causa di e CP_3 CP_ di era ed è del tutto incongrua e contraria a principi di economia ed efficienza processuale.
Il Condominio, infatti, non ha interesse all'accertamento della responsabilità di terzi ma soltanto a dimostrare l'insussistenza della propria responsabilità ex art. 2043 o 2051 c.c.; parte attrice, dal canto suo, può chiedere di chiamare in causa terzi nella memoria 171-ter n. 1 c.p.c. soltanto se l'esigenza sorge dalle difese del convenuto ma non è questo il caso. L'attore, infatti, era pienamente consapevole del ruolo di avendolo essa stessa dedotto in citazione, e delle infiltrazioni dal piano di sopra CP_3
(cfr. doc. 5 att.) sicché, se avesse voluto, avrebbe potuto convenire in giudizio ab origine e CP_3 CP_ l' per far valere, in via extracontrattuale, una loro responsabilità nei suoi confronti, non avendo il Condominio dedotto, in comparsa di costituzione, alcun elemento fattuale nuovo che abbia fatto sorgere in quel momento l'interesse dell'attore alla chiamata dei terzi. Ciò a maggior ragione se si considera che l'attore aveva avviato procedimento di mediazione ante causam anche contro e CP_3 CP_ (cfr. doc. 8 att.).
Le spese sono poste a carico di parte attrice soccombente e sono liquidate, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro, previa riduzione per la semplicità della controversia, la natura documentale della causa e il modesto numero di questioni trattate, nella misura di cui al dispositivo,
pagina 4 di 5 con liquidazione anche di spesa per compenso mediatore (doc. 12 conv.) e spese di lite per fase di mediazione (tabella 25-bis).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
RIGETTA tutte le domande di contro il Parte_1 Controparte_7
;
[...]
CONDANNA a rimborsare a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.750 per compensi (euro 500 per fase
[...] negoziazione mediazione;
euro 800 per fase di studio;
euro 600 per fase introduttiva;
euro 850 per fase istruttoria ed euro 1.000 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge ed oltre euro 214 per compenso mediatore.
Così deciso in Milano, il 22 luglio 2025
Il Giudice
MA NA
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. MA NA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 19195/2024 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FANELLI FILIPPO Parte_1 C.F._1 EZIO, elettivamente domiciliato/a presso il/i difensore/i parte attrice contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. CALEMBO MARA, elettivamente domiciliato/a presso il/i P.IVA_1 difensore/i parte convenuta
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 01.07.2025 e richiamato all'udienza del 02.07.2025.
Parte convenuta
Come da foglio di p.c. depositato il 01.07.2025 e richiamato all'udienza del 02.07.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
pagina 1 di 5 esponeva di essere proprietario di un appartamento al quinto (e intermedio) piano dello Parte_1 stabile condominiale di a , locato al tempo dei fatti di causa a tal Controparte_1 CP_1 CP_1
Esponeva, dunque, che: CP_2
- nell'ottobre 2022 venivano avviati lavori di ristrutturazione della facciata condominiale che prevedevano la rimozione del “cappotto” esterno e il rifacimento della facciata;
- il 28.11.2022 si verificavano nel proprio appartamento gravi fenomeni infiltrativi provenienti dalla facciata esterna;
- emergevano poi infiltrazioni anche in zone dell'appartamento a confine con l'appartamento 352 sovrastante;
- il conduttore recedeva anticipatamente dal contratto a causa dell'insalubrità dei locali e rilasciava l'immobile a luglio 2023;
- nel settembre 2023 egli provvedeva al ripristino dei luoghi a proprie spese.
Ciò esposto, conveniva in giudizio, avanti a questo Tribunale, il Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti, quantificati in circa 25.000 euro, di cui 9.000 euro a titolo di canoni locatizi non incassati.
Si costituiva il Condominio, eccependo l'insussistenza di ogni sua responsabilità per essere se del caso responsabili unicamente (ora ), società appaltatrice dei lavori di rifacimento CP_3 CP_4 CP_ della facciata, e proprietaria dell'appartamento sovrastante quello dell'attore, di cui chiedeva la chiamata in causa. Chiedeva, nel merito, il rigetto delle domande attoree.
A fronte del rigetto dell'istanza di chiamata, nella memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. parte attrice CP_ domandava essa stessa la chiamata in causa di e di anch'essa rigettata. CP_3
La causa, di natura documentale, veniva dunque trattenuta a decisione, ai sensi dell'art. 281sexies comma 3 c.p.c., all'udienza del 2 luglio 2025, previa discussione orale.
La causa è matura per la decisione e le domande di parte attrice sono infondate.
L'attore deduce chiaramente che la causa delle infiltrazioni lamentate è da rinvenirsi nei lavori edili in corso su facciata condominiale e tetto e, in particolare, nella rimozione del rivestimento della facciata (c.d. cappotto) (pag. 1, 3, 4 citazione).
La stessa perizia di parte dell'attore (doc. 5, pag. 2) individua le cause tecniche dei fenomeni lamentati nella rimozione del cappotto nonché in infiltrazioni provenienti dal piano superiore (i.e. CP_ dall'appartamento di proprietà .
Risultanze analoghe si rinvengono anche nelle deduzioni e produzioni del in particolare, CP_1 la derivazione causale delle infiltrazioni dalla rimozione del cappotto non è veramente contestata;
quanto alla derivazione di talune infiltrazioni dal piano di sopra, invece, il ha dimostrato CP_1
(cfr. in particolare doc. 10 e 11) che esse provenivano da appartamento di proprietà , a causa di CP_5 ulteriori percolazioni provenienti dal tetto, dove la società appaltatrice aveva rimosso la vecchia CP_3 copertura durante i lavori di installazione della nuova copertura e delle nuove guaine senza aver pagina 2 di 5 coperto l'area con teli impermeabili durante l'esecuzione dei lavori al fine di evitare percolazioni (cfr. comunicazione 14.07.2023 geom. a sub doc. 11). CP_6 CP_3
Ritiene dunque il Tribunale che, anche alla luce della concomitanza temporale tra lavori di ristrutturazione di facciata/tetto ed insorgenza dei fenomeni infiltrativi, possa ritenersi sufficientemente dimostrato che le infiltrazioni siano state causate dall'attività della società appaltatrice, in particolare dalla rimozione del cappotto e dall'omessa protezione del tetto durante le opere di rifacimento della copertura e delle guaine, esulando da questo procedimento ogni ulteriore accertamento circa l'illiceità o meno, in termini di colpa, di tale attività dell'appaltatore.
Deve altresì escludersi che i fenomeni siano ascrivibili a precedenti deficiti manutentivi del non essendo ciò stato dedotto da parte attrice e risultando peraltro logicamente escluso CP_1 dal fatto che non sono stati dedotti episodi precedenti a quello lamentato del novembre 2022.
Il non risulta dunque responsabile nei confronti dell'attore, né come committente né come CP_1 proprietario dei beni comuni.
Esso non è responsabile come committente in quanto parte attrice non ha dedotto né dimostrato l'inadeguatezza dell'impresa appaltatrice prescelta ovvero l'ingerenza del sull'attività CP_1 dell'appaltatore tale da ridurlo a nudus minister. Anzi, risulta dimostrato positivamente che i lavori furono affidati ad impresa specializzata (cfr. doc. 2 contratto) e che il Condominio nominò un progettista e un direttore dei lavori (cfr. doc. 4).
Né è emersa prova che la committente si sia ingerita nell'esecuzione dei lavori, impartendo direttive all'impresa esecutrice e, dunque, riducendo o annullando l'autonomia dell'appaltatore.
Trova dunque piena applicazione il consolidato principio di diritto secondo cui “l'autonomia dell'appaltatore comporta che, di regola, egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, potendo configurarsi una corresponsabilità del committente soltanto in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c., ovvero nell'ipotesi di riferibilità dell'evento al committente stesso per "culpa in eligendo" per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero quando l'appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, agendo quale "nudus minister" dello stesso” (Cass. 1234/2016).
Del resto, la condotta che ha cagionato il danno è una condotta che afferisce ad aspetti esecutivi semplici e di dettaglio (la protezione di una parete senza cappotto;
la copertura di un tetto esposto alle intemperie), ragionevolmente rimessi all'esclusiva cura dell'impresa appaltatrice.
Il Condominio non risponde nemmeno come proprietario dei beni comuni ex art. 2051 c.c., in quanto il danno non è derivato dalla res, cioè dalla facciata o dal tetto con anomalie potenzialmente lesive, ma da una condotta dell'uomo nella sua interazione con la res, teatro passivo dell'evento.
Il danno non è dunque scaturito dalla facciata e dal tetto condominiali per se e non è in relazione causale, se non naturalistica, con tali cose (cfr. Cass. 11152/2023). Il danno deve piuttosto porsi in collegamento causale con la condotta di chi non ha predisposto adeguate protezioni impermeabili pagina 3 di 5 durante l'esecuzione di lavori edili, senza che i manufatti di per sé, per le loro caratteristiche, abbiano ricoperto alcuna rilevanza causale.
Occorre, infine, precisare che, se anche si volesse ritenere il danno in relazione causale, anche giuridica, con la cosa in custodia (cioè il tetto e la facciata), è emersa, dalle stesse deduzioni di parte attrice (cfr. pag. 2 doc. 5: “la colonizzazione biologica è avvenuta in tempi rapidi”), una repentinità ed una rapidità del propagarsi dei fenomeni infiltrativi tali da escludere in ogni caso la responsabilità del custode, che non avrebbe potuto ragionevolmente intervenire sulla cosa con una rapidità tale da impedire il verificarsi del danno. La condotta del terzo ha esplicato una potenzialità offensiva così rapida e imprevedibile da rendere inesigibile una efficace condotta impeditiva del custode e dunque inevitabile il danno (cfr. Cass. 6826/2021; Cass. 6101/2013).
Si è trattato dunque di un caso fortuito dipeso dalla condotta imprevedibile di un terzo che ha alterato la facciata e il tetto e tale modificazione della res è stata immediatamente antecedente all'evento di danno, senza quindi che potesse diventare, “col trascorrere del tempo dall'accadimento che la ha causata, nuova intrinseca condizione della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere” (Cass. S.U. 20943/2002; Cass. 11152/2023).
Le domande di parte attrice verso il sono dunque integralmente rigettate, per assenza di CP_1 responsabilità del sia come committente sia come proprietario/custode. CP_1
Poiché mancava sin dalla citazione la deduzione di fatti idonei, anche astrattamente, ad integrare un'effettiva responsabilità del considerato che parte attrice stessa ha espressamente CP_1 dedotto la riconducibilità causale dei fenomeni alla rimozione del cappotto da parte dell'appaltatore, senza peraltro dedurre culpa in eligendo o ingerenza del Condominio, la chiamata in causa di e CP_3 CP_ di era ed è del tutto incongrua e contraria a principi di economia ed efficienza processuale.
Il Condominio, infatti, non ha interesse all'accertamento della responsabilità di terzi ma soltanto a dimostrare l'insussistenza della propria responsabilità ex art. 2043 o 2051 c.c.; parte attrice, dal canto suo, può chiedere di chiamare in causa terzi nella memoria 171-ter n. 1 c.p.c. soltanto se l'esigenza sorge dalle difese del convenuto ma non è questo il caso. L'attore, infatti, era pienamente consapevole del ruolo di avendolo essa stessa dedotto in citazione, e delle infiltrazioni dal piano di sopra CP_3
(cfr. doc. 5 att.) sicché, se avesse voluto, avrebbe potuto convenire in giudizio ab origine e CP_3 CP_ l' per far valere, in via extracontrattuale, una loro responsabilità nei suoi confronti, non avendo il Condominio dedotto, in comparsa di costituzione, alcun elemento fattuale nuovo che abbia fatto sorgere in quel momento l'interesse dell'attore alla chiamata dei terzi. Ciò a maggior ragione se si considera che l'attore aveva avviato procedimento di mediazione ante causam anche contro e CP_3 CP_ (cfr. doc. 8 att.).
Le spese sono poste a carico di parte attrice soccombente e sono liquidate, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro, previa riduzione per la semplicità della controversia, la natura documentale della causa e il modesto numero di questioni trattate, nella misura di cui al dispositivo,
pagina 4 di 5 con liquidazione anche di spesa per compenso mediatore (doc. 12 conv.) e spese di lite per fase di mediazione (tabella 25-bis).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
RIGETTA tutte le domande di contro il Parte_1 Controparte_7
;
[...]
CONDANNA a rimborsare a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.750 per compensi (euro 500 per fase
[...] negoziazione mediazione;
euro 800 per fase di studio;
euro 600 per fase introduttiva;
euro 850 per fase istruttoria ed euro 1.000 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge ed oltre euro 214 per compenso mediatore.
Così deciso in Milano, il 22 luglio 2025
Il Giudice
MA NA
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