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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 08/10/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Seconda Sezione Civile La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Luciano Guaglione Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1031 R.G. 2019 (alla quale è riunita quella contraddistinta dal n. 1653 R.G. 2019) relativa all'appello proposto avverso la sentenza n. 54, resa dal Tribunale di Bari, ex art. 281 sexies c.p.c., il 7/01/2019, avente ad oggetto: opposizione ex art. 617 c.p.c. T R A
avv. in proprio ex art. 96 c.p.c., rappresentato e difeso dall'avv. Pt_1 Pt_2
AN OC, per mandato in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Roma
=Appellante ed Appellato nel procedimento R.G. 1653/2019=
E e , rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_1 Parte_3
IU TI, per mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello del 03.10.2019 ed all'atto di appello del 24.10.2019, elettivamente domiciliati nel suo studio, in Bitonto (BA)
=Appellati ed Appellanti nel procedimento R.G. 1653/2019=
All'udienza collegiale del 17.11.2023, tenutasi mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni rassegnate dai difensori delle parti, depositate telematicamente ed accluse al fascicolo telematico del procedimento, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c..
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
Con atto notificato il 17/09/2018 e Controparte_1 Parte_3 proponevano opposizione al precetto loro notificato in data 10.09.2018 ad istanza pagina 1 di 4 dell'avv. Domenico Di Vito, con il quale era stato loro intimato il pagamento della complessiva somma di € 6.930,15 in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Roma n. 41384/2016, notificato il 15.11.2017, dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 28.05.2008. A fondamento dell'opposizione, assumevano gli opponenti che il precetto era stato notificato senza contenere la necessaria indicazione (ex art. 654, comma 2, c.p.c.) della data dell'apposizione della formula esecutiva sul decreto ingiuntivo azionato;
donde, la sua conseguente nullità.
Radicatosi il contraddittorio, il creditore opposto all'udienza del 07.01.2019 confermava la rinuncia al precetto già contenuta nella comparsa di costituzione
Il Giudice adito, pertanto, preso atto dell'intervenuta rinuncia al precetto, con la sentenza in epigrafe indicata, oggetto del presente gravame, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, nel regolamentare le spese del giudizio, in motivazione, ha dichiarato di compensarle, mentre, nel dispositivo, le ha poste a carico del creditore opposte, liquidandole in complessivi € 1.760,00, oltre accessori di legge.
L'avv. Domenico Di Vito, con atto notificato il 10.06.2019, ha proposto appello avverso la pronuncia, deducendone la nullità ex artt. 132, 156 e 270 c.p.c., stante l'insanabile contraddizione tra motivazione e dispositivo, in punto di spese, non rimediabile con il procedimento di correzione di errore materiale, peraltro ugualmente proposto con istanza del 14.01.2019, ancora inevasa all'atto della proposizione dell'impugnazione. Ha chiesto, pertanto, la riforma dell'impugnata sentenza mediante applicazione del principio dell'integrazione del dispositivo con la parte motivazionale, riconoscendosi a questa prevalenza, avendo espresso, quest'ultima, le ragioni della disposta compensazione.
Gli appellati si sono costituiti con comparsa depositata il 04.10.2019 eccependo l'inammissibilità del gravame ex art. 618, comma 3, c.p.c. e per la mancata osservanza del disposto di cui all'art. 342 c.p.c..
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 22.11.2019, le stesse hanno dato atto che il Tribunale di Bari, con ordinanza del 14.10.2019, comunicata il 18.10.2019, aveva accolto l'istanza di correzione della sentenza, sostituendo il punto del dispositivo recante la condanna alle spese e l'ammontare delle stesse, con la dizione della loro compensazione integrale.
In ragione dell'intervenuta correzione dell'errore in senso favorevole all'appellante, questi chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Gli appellati insistevano, invece, per la condanna dell'appellato alle spese di giudizio, stante l'inammissibilità dell'appello da lui proposto. La causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.04.2021.
Peraltro, con atto notificato il 28.10.2019, e Controparte_1 Parte_3 avevano a loro volta proposto appello avverso la sentenza come corretta con
[...]
pagina 2 di 4 la suddetta ordinanza del 14.10.2029, chiedendone la riforma per il capo relativo alle spese, le quali, in caso di rinuncia agli atti, avrebbero dovuto comunque far capo al rinunciante in forza del disposto di cui all'art. 306, comma 4 c.p.c..
Disposta la riunione del giudizio così incardinato (contraddistinto dal n. 1653 R.G. 2019) a quello preventivamente introdotto dall'avv. (R.G. n. 1031/2019), Pt_1 dopo alcuni rinvii, la causa, all'udienza del 17.11.2023, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
=Motivi della decisione=
Entrambi gli appelli, ai sensi dell'art. 618, comma 3, c.p.c., sono inammissibili
La sentenza impugnata, infatti, è stata pronunciata in causa di opposizione agli atti esecutivi e, quindi, impugnabile direttamente in cassazione. Essa è stata resa all'esito dell'opposizione a precetto proposta da e Controparte_1
, prima che avesse inizio la preannunciata esecuzione forzata, Parte_3 con la quale era stata eccepita nullità del precetto loro notificato ad istanza dell'avv.
[...]
per non essere stata ivi indicata la data in cui era stata apposta la formula esecutiva Pt_1 sul decreto ingiuntivo posto a fondamento dello stesso.
La proposta opposizione, avendo esclusivamente ad oggetto la regolarità formale del precetto, va quindi qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, comma 1, c.p.c. (tra le tante, cfr. Cass. 15/05/2024, n.13373; Trib. Modena 20/02/2013, n.270 e Tribunale Trani, 03/07/2018, n.1455, entrambe in De Jure) la quale, come noto, viene decisa con sentenza che l'ultimo comma dell'art. 618 c.p.c. espressamente qualifica non appellabile.
Nemmeno può applicarsi, nella specie, il principio della c.d. apparenza, secondo cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta esclusivamente sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza (cfr. Cass. 13/05/2020, n. 8874).
Nella specie, la sentenza impugnata si limita a dare atto delle ragioni poste a fondamento dell'opposizione proposta senza qualificarla espressamente, per cui la qualificazione dell'opposizione spetta, d'ufficio, al giudice della impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima (Cfr. Cass. 26/05/2017, n.13381 e Cass. 20/02/2004, n. 3404). Ebbene, considerato che ai fini della qualificazione della domanda rilevano la causa petendi ed il petitum che nella specie, come si evince chiaramente dalla lettura dell'atto di opposizione, consistevano nella eccepita irregolarità formale del precetto in quanto privo della necessaria indicazione (ex art. 654, comma 2, c.p.c.) della data dell'apposizione della formula esecutiva e nella conseguente declaratoria di nullità dello stesso, è di tutta evidenza che l'opposizione proposta, come già innanzi rilevato, era un opposizione agli atti esecutivi -azione quest'ultima, diretta a contestare la validità di atti del procedimento esecutivo- non anche di opposizione alla esecuzione, diretta a contestare il diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata. pagina 3 di 4 La dichiarata inammissibilità di entrambi gli appelli preclude l'esame delle questioni prospettate dagli appellanti con i rispettivi gravami sul presupposto della loro ammissibilità.
Le spese del procedimento, considerato che la declaratoria di inammissibilità investe entrambi i gravami proposti, possono integralmente compensarsi tra le parti, stante la loro reciproca soccombenza.
Va tuttavia dato atto che per entrambe le parti appellanti nei due giudizi riuniti, sussistono le condizioni perché trovi applicazione il disposto di cui all'art. 13, comma
1 quater, del D.P.R. 115/02 (Cfr.: Corte Cost. n. 120/2016; Cass. 09/11/2016 n. 22867).
P.Q.M.
la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti Pt_1 avv. nel procedimento R.G. n. 1031/2019 e da e Pt_2 Controparte_1
nel procedimento R.G. n. 1653/2019, avverso la sentenza Parte_3
n. 54, resa dal Tribunale di Bari il 7/01/2019, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1)- dichiara inammissibili entrambi gli appelli;
2)- compensa integralmente tra le parti le spese del grado;
3)- ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (come introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, per i procedimenti dagli stessi rispettivamente promossi, come in epigrafe indicati, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, in videoconferenza, della seconda sezione civile della Corte d'Appello, in data 30 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Filippo Labellarte Il G.A. estensore avv. Francesco Mele
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