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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/10/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa DR AR, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.10.2025 , nella causa iscritta al n. 4786 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA nato in [...] il [...] rappresentato e difesa dall'Avvocato Parte_1
AR AR ET, nel cui studio elettivamente domicilia in Benevento alla via Raffaele Calabria n.22, come da procura allegata al presente atto e da intendersi apposta al ricorso;
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_ pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede in Benevento rappresentato e difeso dall'avv. to Emilia Conrotto giusta procura generale alle liti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: reddito di cittadinanza
CP_ Il ricorrente identificato in epigrafe premesso che l' ha richiesto la restituzione del reddito di cittadinanza;
che l'avviso deve essere sospeso pendendo giudizio di Appello;
c h e con legge di bilancio 2023 è stata disposta l'abrogazione dell'intera disciplina del reddito di cittadinanza;
che il ricorso è nullo poiché prima di esso atto il ricorrente non ha ricevuto la notifica di altro provvedimento;
che il ricorrente ha tutti i requisiti per accedere al beneficio ivi compresa la residenza in Italia da oltre 10 anni;
ha chiesto di dichiarare l'infondatezza della richiesta di restituzione.
CP_ L' costituitosi con memoria depositata il 24.3.2025 ha chiesto il rigetto del ricorso. La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
CP_ Con provvedimento del 30.10.2024 l comunicava al ricorrente il piano di recupero rateale per somme indebitamente percepite sulla prestazione Reddito di Cittadinanza come già comunicato.
Come risulta dagli atti parte ricorrente aveva ricevuto già ulteriori avvisi di pagamento per il medesimo debito che aveva impugnato innanzi al Tribunale di Benevento che con sentenza n. 334/2024 del 27.3.2024 aveva rigettato il ricorso ritenendo, pertanto, legittima la richiesta di CP_ restituzione del reddito di cittadinanza notificata dall'
La sentenza del Tribunale di Benevento veniva successivamente impugnata innanzi alla Corte di Appello di Napoli.
Tanto premesso in tale sede non possono essere esaminati i motivi di ricorso relativi alla legittimità della richiesta di restituzione dell'indebito in quanto tali motivi sono già stati oggetto del precedente ricorso pendente in appello. Sul punto il ricorso va dichiarato inammissibile
Quanto alla richiesta di sospensione si osserva che l'art.24 co.3° D.lgs. 26.02.1999 n.46 dispone “…se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione al ruolo è eseguita in presenza di procedimento esecutivo del Giudice..”. Appare, perciò, evidente, alla luce del disposto normativo innanzi riportato che a decorrere dall'entrata in vigore di tale norma non è più consentito all'istituto azionare crediti per i quali sia già in corso azione giudiziaria sempre che la stessa non sia stata definita o vi sia un provvedimento esecutivo del Giudice. E, nella specie, posto che il provvedimento di indebito è stato impugnato innanzi al Giudice del Lavoro ed il relativo giudizio si è concluso con sentenza n.334/24 di rigetto che ha confermato l'atto dell' , correttamente l'ente CP_1 resistente ha provveduto alla richiesta di restituzione e all'emissione di 4 avvisi per la rateizzazione della somma dovuta.
D'altronde il Tribunale di Benevento aveva accertato la debenza delle somme oggi richieste in restituzione ed il ricorrente avrebbe dovuto pagarle stante l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. A nulla rileva osservare che pende giudizio in Corte di Appello dal momento che l'efficacia esecutiva della sentenza non risulta sospesa con conseguente obbligo di parte ricorrente di darvi corretta esecuzione.
Va, inoltre, rilevato che la parte non allega nulla nel presente procedimento che appare del tutto carente dal punto di vista documentale.
Considerato che la parte nel presente giudizio si limita a reiterare le medesime eccezioni già proposte in due precedenti giudizi e che, pertanto, sono state vagliate già dal Tribunale, deve essere rigettato in quanto inammissibile . *
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1. dichiara il ricorso inammissibile;
2. condanna al pagamento in favore dell' delle spese Parte_1 CP_1 processuali che liquida in complessivi €678 oltre rimb.forf. 15%, IVA e CPA;
Benevento, 25.10.2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa DR AR
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa DR AR, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.10.2025 , nella causa iscritta al n. 4786 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA nato in [...] il [...] rappresentato e difesa dall'Avvocato Parte_1
AR AR ET, nel cui studio elettivamente domicilia in Benevento alla via Raffaele Calabria n.22, come da procura allegata al presente atto e da intendersi apposta al ricorso;
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_ pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede in Benevento rappresentato e difeso dall'avv. to Emilia Conrotto giusta procura generale alle liti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: reddito di cittadinanza
CP_ Il ricorrente identificato in epigrafe premesso che l' ha richiesto la restituzione del reddito di cittadinanza;
che l'avviso deve essere sospeso pendendo giudizio di Appello;
c h e con legge di bilancio 2023 è stata disposta l'abrogazione dell'intera disciplina del reddito di cittadinanza;
che il ricorso è nullo poiché prima di esso atto il ricorrente non ha ricevuto la notifica di altro provvedimento;
che il ricorrente ha tutti i requisiti per accedere al beneficio ivi compresa la residenza in Italia da oltre 10 anni;
ha chiesto di dichiarare l'infondatezza della richiesta di restituzione.
CP_ L' costituitosi con memoria depositata il 24.3.2025 ha chiesto il rigetto del ricorso. La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
CP_ Con provvedimento del 30.10.2024 l comunicava al ricorrente il piano di recupero rateale per somme indebitamente percepite sulla prestazione Reddito di Cittadinanza come già comunicato.
Come risulta dagli atti parte ricorrente aveva ricevuto già ulteriori avvisi di pagamento per il medesimo debito che aveva impugnato innanzi al Tribunale di Benevento che con sentenza n. 334/2024 del 27.3.2024 aveva rigettato il ricorso ritenendo, pertanto, legittima la richiesta di CP_ restituzione del reddito di cittadinanza notificata dall'
La sentenza del Tribunale di Benevento veniva successivamente impugnata innanzi alla Corte di Appello di Napoli.
Tanto premesso in tale sede non possono essere esaminati i motivi di ricorso relativi alla legittimità della richiesta di restituzione dell'indebito in quanto tali motivi sono già stati oggetto del precedente ricorso pendente in appello. Sul punto il ricorso va dichiarato inammissibile
Quanto alla richiesta di sospensione si osserva che l'art.24 co.3° D.lgs. 26.02.1999 n.46 dispone “…se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione al ruolo è eseguita in presenza di procedimento esecutivo del Giudice..”. Appare, perciò, evidente, alla luce del disposto normativo innanzi riportato che a decorrere dall'entrata in vigore di tale norma non è più consentito all'istituto azionare crediti per i quali sia già in corso azione giudiziaria sempre che la stessa non sia stata definita o vi sia un provvedimento esecutivo del Giudice. E, nella specie, posto che il provvedimento di indebito è stato impugnato innanzi al Giudice del Lavoro ed il relativo giudizio si è concluso con sentenza n.334/24 di rigetto che ha confermato l'atto dell' , correttamente l'ente CP_1 resistente ha provveduto alla richiesta di restituzione e all'emissione di 4 avvisi per la rateizzazione della somma dovuta.
D'altronde il Tribunale di Benevento aveva accertato la debenza delle somme oggi richieste in restituzione ed il ricorrente avrebbe dovuto pagarle stante l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. A nulla rileva osservare che pende giudizio in Corte di Appello dal momento che l'efficacia esecutiva della sentenza non risulta sospesa con conseguente obbligo di parte ricorrente di darvi corretta esecuzione.
Va, inoltre, rilevato che la parte non allega nulla nel presente procedimento che appare del tutto carente dal punto di vista documentale.
Considerato che la parte nel presente giudizio si limita a reiterare le medesime eccezioni già proposte in due precedenti giudizi e che, pertanto, sono state vagliate già dal Tribunale, deve essere rigettato in quanto inammissibile . *
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1. dichiara il ricorso inammissibile;
2. condanna al pagamento in favore dell' delle spese Parte_1 CP_1 processuali che liquida in complessivi €678 oltre rimb.forf. 15%, IVA e CPA;
Benevento, 25.10.2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa DR AR