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Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/09/2024, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1042 generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, ritenuta in decisione, su conclusioni precisate all'udienza del 21/02/2024 e decisa, alla scadenza dei termini ex art. 281 quinquies, c. 1, c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Reggio Parte_1 C.F._1
Calabria, via Enotria n. 70, presso lo studio dell'avv. Domenico Laboccetta, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
- Attore-
E
(P. IVA , in persona dell'Amministratore delegato e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore dott. elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Controparte_2
Nazionale via S. Anna II Tronco n. 121, presso lo studio dell'avv. Gustavo Rizzo che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Convenuta -
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Argine Dx Calopinace n. 20, presso lo studio dell'avv. Antonino Battaglia che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-Terza chiamata –
pagina 1 di 24 , n.q. di Direttore S.C. dell'U.O. Anatomia Patologica del presidio Controparte_4 ospedaliero di Melito Porto Salvo dell' residente in [...]
Tommaso Gulli n. 1
- Terzo chiamato contumace -
OGGETTO: Risarcimento danni da responsabilità professionale medica.
CONCLUSIONI: come da note scritte.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione, notificato in data 11.03.2017, adiva l'intestato Tribunale al Parte_1 fine di ottenere la condanna della convenuta al risarcimento in suo favore della Controparte_6 somma complessiva di euro 520.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda, l'attore esponeva che:
- in data 04.11.2013, si era ricoverato presso la clinica convenuta in quanto, a causa di un trauma verificatosi qualche mese prima, era comparso sulla zona tibiale dell'arto destro un ematoma, la cui dimensione raggiungeva circa 10 cm;
- dopo avere effettuato tutti gli accertamenti, nella medesima giornata era stato sottoposto ad un intervento di incisione verticale sulla tumefazione palpabile al 3° medio distale mediale anteriore della gamba destra, mediante il quale era stato raggiunto il piano fasciale dove si era refertata una neoformazione a contenuto gelatinoso estesa dal punto di incisione distalmente fino al malleolo laterale e successiva toeletta del tessuto, lavaggio, emostasi, drenaggio aspirativo e medicazione compressiva;
- in data 14.11.2013, era stato effettuato l'esame istologico contrassegnato con il codice VC 383/2013 su di un campione del tessuto asportato durante il precedente intervento ed era stata refertata la diagnosi di “Frammenti tissutali comprendente neoformazione a contorni irregolari costituita da cellule fusate ed ovoidali poste in abbondante stroma mixoide, vascolarizzato. Si osserva infiltrato infiammatorio di tipo acuto e cronico, stravasi eritrocitari ed aree di jalinosi. La neoplasia infiltra localmente il tessuto muscolare circoscrivendo le fibrocellule preesistenti;
non si reperta tessuto linfonoidale. Quadro morfologico complessivo compatibile con diagnosi di FASCITE
NODULARE”;
- in data 26.11.2013, a seguito di un decorso post-operatorio regolare, era stato dimesso;
- successivamente, nel mese di maggio 2015, nella medesima parte dell'arto destro si era ripresentata la sintomatologia riscontrata nell'intervento del 04.11.2013;
pagina 2 di 24 - si era sottoposto, quindi, ad indagine ecografica alla gamba destra che aveva dato il seguente esito
“l'indagine ha documentato in corrispondenza del terzo inferiore della gamba dx, a livello della tumefazione clinicamente palpabile ed obiettivamente evidente, si rileva formazione solida, tondeggiante, con margini ben netti e definiti, che non infiltra i tessuti sottostanti, di dimensioni di 4,5 x 2,5 cm circa, di dubbio significato ecografico, motivo per cui sarebbe utile eseguire considerato l'intervento cui il Paziente è stato sottoposto in precedenza, Consulenza Ortopedica. Analoga formazione è presente inferiormente alla prima descritta ma di dimensioni 4,0 x 2,3 circa”;
- in data 26.05.2015, si era sottoposto a RX alla gamba destra in cui si era evidenziata la “presenza di ispessimento periostale a livello del terzo medio-distale diafasario del perone destro. Modesto ispessimento periostale a carico del terzo distale della tibia destra sul versante anteriore”;
- in data 27.08.2015 era stato ricoverato presso il Reparto 51 del Dipartimento Controparte_7
presso Bagheria (PA) e, dagli accertamenti eseguiti su di un campione prelevato dalla Controparte_8 gamba destra a seguito di biopsia chirurgica eseguita in data 02.09.2015, era stato refertato dall'Istituto
Ortopedico Rizzoli di Bologna “Aspetto morfologico riferibile a Mixofibrosarcoma ad alto grado di malignità”;
- presso tale ultimo istituto era, poi, stato eseguito un esame di revisione dei vetrini dell'intervento del
2013 il quale, in data 30.09.2015, aveva confermato la diagnosi di “aspetto morfologico riferibile a
Mixofibrosarcoma ad alto grado di malignità”, con la conseguenza che la fascite nodulare diagnosticata in precedenza altro non era stato che il frutto di un errore diagnostico;
- gli era stato indicato di eseguire n. 3 cicli di chemioterapia (il primo dal 27/10/2015 al 02/11/2015, il secondo dal 23/11/2015 al 27/11/2015, ed il terzo da 14/12/2015 al 19/12/2015), presso l'Ospedale
San Giuseppe, Multimedica S.p.a. – U.O. Oncologia di Milano;
- in data 11.12.2015 era stato sottoposto a visita medico - legale da parte della Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile e dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap ed era stato dichiarato “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L. 18/80) e, portatore di handicap in situazione di gravita ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104/1992, art. 3 comma 3”;
- in conseguenza delle patologie descritte, all'attore era stata riscontrata una “depressione reattiva grave secondaria a patologia neoplastica”;
- all'attualità il paziente risultava in cura presso la fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di
Milano.
pagina 3 di 24 Affermava l'evidente responsabilità della convenuta in forza di una chiara colpa professionale CP_9 dei sanitari e degli ausiliari della struttura, consistita nell'errata diagnosi di una patologia, in grado di far sorgere in capo all'istante il diritto al risarcimento del danno.
Rilevava che la clinica dovesse rispondere a titolo contrattuale dei danni patiti a causa dell'errata diagnosi del paziente, sia per fatto proprio ex art. 1218 c.c., sia per il fatto altrui ex 1228 c.c., tenuto conto che la patologia tumorale (myxofibrosarcoma) era stata riconosciuta come fascite nodulare.
Deduceva che, a fronte della presenza di una massa palpabile di parti molli di circa 10 cm, il personale medico della clinica avrebbe dovuto sospettare la più che probabile malignità dell'anomala massa predisponendo una serie di esami clinici tali da evitare qualsiasi intervento chirurgico “prematuro” che, nel caso di specie, si era dimostrato ex post dannoso, avendo indotto l'attore a sottoporsi a cicli di chemioterapia per la prima volta solo dopo due anni dall'emersione della patologia maligna.
Evidenziava che gravasse sulla struttura convenuta la responsabilità derivante dalla scelta di sottoporre il tessuto estratto dall'intervento all'U.O. Anatomia Patologica dell'Azienda Sanitaria Provinciale di
Reggio Calabria, piuttosto che ad un centro specializzato nell'identificazione di patologie tumorali.
Quantificava il danno subito come segue: 52% di invalidità permanente, 600 gg di ITP al 75%, con personalizzazione al 25%, € 1.000,00 di spese mediche, € 5.000,00 di altre spese, per un complessivo ammontare di € 536.610,00. Limitava, tuttavia, la richiesta risarcitoria ad € 520.000,00, compresi interessi e rivalutazione monetaria come per legge, tenuto conto del valore della lite dichiarato ai fini del pagamento del contributo unificato.
Concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta: 1) accertare e dichiarare la responsabilità della parte convenuta P.I. , in persona del legale Controparte_10 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, per i danni subiti dall'attore in virtù dell'intervento chirurgico praticato sulla zona tumorale
e del successivo errore di diagnosi, perpetrati in spregio alle linee guida scientifiche previste per il trattamento della patologia su descritta, essendo riconducibili ad una serie di comportamenti colposi e comunque derivati da violazioni degli obblighi contrattualmente assunti dalla convenuta, e che hanno causato, oggettivamente, una ritardata diagnosi (dal
04.11.2013 al 02.09.2015) che ha complicato e pregiudicato le condizioni di salute del paziente, e per l'effetto; 2) condannare la P.I. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_10 P.IVA_1 risarcimento del danno subito dall'attore nella misura di €520.000,00 (salvo diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, in ogni caso non superiore al valore dichiarato) oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria, in ogni caso, entro i termini della dichiarazione di valore resa nel presente procedimento (scaglione da € 260.000,01 a €
520.000,00), ai sensi di legge;
3) Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari di causa”. pagina 4 di 24 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 18.07.2017, si costitutiva la CP_10 operando una parziale differente ricostruzione dei fatti.
Affermava che il ricovero del 04.11.2013 era stato effettuato anche sulla base dell'impegnativa a firma del medico curante del . Specificava che l'attore aveva riferito un trauma recente alla gamba Pt_1 che avrebbe potuto giustificare la presenza dell'ematoma e che, pertanto, non avrebbe potuto far insorgere ab initio un sospetto di patologia sarcomatosa o maligna, tale da giustificare una diversa serie di esami specifici ed accertamenti aggiuntivi.
Rilevava che il sanitario che aveva eseguito l'intervento, dott. , prima dello stesso, aveva Per_1 chiesto al collega dott. di effettuare un'ecografia sul paziente, da cui non era emerso un Per_2 risultato dirimente della patologia.
Chiariva che l'intervento eseguito in data 04.11.2013 non era finalizzato alla terapia chirurgica di un probabile sarcoma bensì alla rimozione dell'ematoma ovvero di un'eventuale neoformazione su cui praticare esame istologico, così come specificato nel consenso informato raccolto nella medesima data. Una volta effettuato l'intervento, era stato prelevato il tessuto e, il medesimo giorno, era stato inviato all'U.O. di Anatomia Patologica del presidio ospedaliero di Melito di Porto Salvo dell
[...]
(struttura specialistica di anatomia patologica in convenzione con la , Controparte_5 CP_10 affinché venisse effettuato esame istologico.
Deduceva che fosse documentalmente provato che l'approccio all'intervento effettuato sul paziente in data 04.11.2023 era stato corretto e, a conferma di ciò, affermava che il paziente aveva avuto un intervallo libero da recidive di quasi due anni (sino alla ricomparsa della sintomatologia nel maggio del
2015), sicchè l'intervento era stato eseguito a regola d'arte e non era comprensibile quale fosse stato il danno, derivante dallo stesso, lamentato dall'attore.
Evidenziava ancora che l'esame istologico non era stato refertato dalla struttura convenuta ma da struttura terza convenzionata con la stessa, di talché affermava l'ipotetica sussistenza di responsabilità per errata diagnosi unicamente, ed eventualmente, in capo all Controparte_5
Eccepiva la genericità e, quindi, l'inammissibilità della domanda formulata dall'attore, nonché
l'infondatezza della stessa.
Eccepiva che la percentuale di danno indicata, pari al 52%, rappresentava la somma aritmetica delle singole voci di danno proposte, in spregio a quanto affermato dalla dottrina medico - legale che più volte ha esplicitato come la valutazione da formulare in caso di lesioni plurime monocrone dovesse pagina 5 di 24 essere effettuata sulla base di una valutazione complessiva che tenga conto della globale incidenza sulla integrità psico-fisica del soggetto delle lesioni riportate.
Contestava la valutazione del danno proposta dal ctp dell'attore, affermando che erano stare ricomprese delle voci di danno riferite a menomazioni non verificatesi nel caso di specie e che la personalizzazione del danno richiesta era una valutazione e decisione appartenente unicamente al
Giudicante.
Deduceva che, nell'ipotesi di ammissione di profili di responsabilità in capo ai sanitari, il risarcimento da riconoscere fosse solo in termini di danno differenziale.
Formulava, infine, istanza di chiamata di terzo in causa nei confronti dell Controparte_3
e del dott. , n. q. di Direttore sanitario dell'U.O. di Anatomia
[...] Controparte_4
Patologica del Presidio Ospedaliero di Melito P.S..
Concludeva chiedendo che: “l'On.le Tribunale di Reggio Calabria, contrariis reiects: 1) voglia rigettare le domande spiegate dall'attore nei confronti della deducente società perché infondate in fatto e in diritto;
2) in via subordinata e nel caso di accertata responsabilità e tenutezza comunque riconducibili oggettivamente alla Società, ricondotti nel giusto, legittimo ed equo gli indennizzi risarcitori avanzati dall'attore, voglia accertare e dichiarare la riconducibilità di tutti i danni, che dovessero essere giudizialmente accertati, a fatto imputabile alla Controparte_11 in persona del suo legale rappresentante pro tempore […] e al Dr. […] con
[...] Controparte_4 conseguente loro, diretta o indiretta, condanna (anche in via solidale) al pagamento di tutti gli importi risarcitori che dovessero essere giudizialmente accertati, espressamente manlevando ed esonerando l'odierna convenuta da CP_10 ogni tenutezza nei confronti dell'attore. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 05.02.2018, si costituiva l
[...]
, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per carenza Controparte_3 degli elementi di cui all'art. 164 c.p.c.. Nello specifico, affermava la genericità della causa petendi in relazione al petitum risarcitorio.
Affermava che non fosse possibile comprendere quale pregiudizio in concreto avesse potuto provocare il presunto ritardo da refertazione, tenuto conto che la patologia tumorale, di per sé, non era un fatto imputabile alla responsabilità medica di nessuno.
Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda attorea in quanto frutto di una ricostruzione dei fatti travisata.
Evidenziava che nessuna patologia tumorale potesse ritenersi sussistente e/o diagnosticabile in capo al già dal mese di novembre 2013, tant'è che l'attore, nell'atto introduttivo, aveva ricondotto Pt_1
pagina 6 di 24 l'ematoma ad un precedente trauma e non ad altra sintomatologia in qualche modo indicativa di una patologia tumorale.
Ciò significava che la patologia tumorale fosse insussistente nel novembre del 2013 e fosse insorta in un momento successivo.
Escludeva la sussistenza di alcun errore nella refertazione del materiale tissutale trasmesso dalla Cont struttura per l'analisi. Il reperto clinico era stato inviato all' in n. 2 contenitori contrassegnati, rispettivamente, dalla dicitura “1. Neoformazione sottofasciale gamba dx” (contenente 4 frammenti tessutali) e “2. Linfonodo” (contenente un solo frammento tessutale), senza nessun'altra informazione circa il quadro clinico-morfologico precedentemente riscontrato sul paziente.
Rilevava che i piccoli frammenti non avevano documentato la presenza di atipie e aree necrotiche tanto che il quadro clinico risultava essere compatibile con la diagnosi di fascite nodulare, ragione per Cont cui non era possibile muovere nessun addebito all' che non aveva riscontrato alcuna malignità.
Deduceva che, laddove fosse stata accertata la sussistenza in capo all'attore della patologia tumorale sin dal 2013, la responsabilità dell'accaduto avrebbe dovuto essere imputata al personale sanitario della Cont per non aver trasmesso all la totalità dell'escissione chirurgica e per non Controparte_6 aver informato l'anatomopatologo circa l'intero quadro clinico del , sia avuto riguardo Pt_1 all'effettivo volume della massa sia alla posizione topografica della lesione.
Quanto ai danni asseritamente subiti, evidenziava che l'eventuale e tempestiva refertazione della patologia tumorale, ove effettivamente sussistente nel 2013, avrebbe in ogni caso implicato lo stesso iter terapeutico che l'attore aveva intrapreso dal 2015 in poi (cicli di chemioterapia).
Evidenziava che l'attore, nella formulazione delle richieste istruttorie, aveva chiesto l'ammissione della
CTU, demandando al consulente l'accertamento del nesso causale tra l'evento lesivo e la condotta medica imprudente, come se l'insorgere del tumore potesse essere in qualche modo riconducibile alla condotta del personale medico.
Contestava, infine, l'esosa quantificazione del danno operata dall'istante.
Concludeva chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: 1) in via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio difettando dei presupposti di cui all'art. 164 cpc;
2) nel merito e sempre per quanto esposto in narrativa, rigettare ogni domanda attorea in quanto destituita di fondamento sia in fatto che in diritto;
3) accertare e dichiarare in ogni caso che nessuna responsabilità sia imputabile all' e/ al personale sanitario Controparte_5 suo dipendente, in ordine ai fatti lamentati dall'attore; 4) per l'effetto e, in tutti i casi, rigettare la domanda di manleva pagina 7 di 24 azionata dalla nei confronti dell' , in quanto destituita di Controparte_10 Controparte_5 qualsivoglia fondamento;
5) in via estremamente gradata ridurre il quantum debeatur nella misura ritenuta più oportuna di giustizia. Con vittoria di spese e competenze del giudizio ex D.M. 55/2014”.
All'udienza del 07.02.2018 veniva dichiarata la contumacia di , veniva rigettata Controparte_4
l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e venivano concessi i termini di cui all'art. 183 coma 6 n. 1-
2-3 c.p.c..
Con la prima memoria istruttoria la ribadiva l'incomprensibilità della richiesta risarcitoria CP_10 sotto l'aspetto dei presunti danni subiti dall'attore in occasione dell'intervento chirurgico del
04.11.2013 e affermava di accettare il contraddittorio unicamente sulla domanda risarcitoria riferibile ai presunti danni subiti dall'attore a causa del ritardato inizio delle cure chemioterapiche.
Rilevava che la condotta dei sanitari risultava essere immune da censure, tenuto conto che la riscontrata presenza di tessuto gelatinoso, unitamente all'estrazione dello stesso per l'effettuazione dell'esame istologico, era avvenuta in occasione dell'intervento del 04.11.2013.
Contestava le difese espletate dalla terza chiamata, la quale aveva affermato che la responsabilità era da Cont attribuire alla convenuta che aveva errato nell'inviare all' ai fini dell'esame istologico, solo CP_9 piccoli frammenti dai quali non era possibile riscontrare la patologia maligna, posto che i vetrini di cui all'esame istologico n. VC 383/2013 erano stati, successivamente, riesaminati dai sanitari dell'Istituto
Rizzoli di Bologna, i quali avevano refertato “aspetto morfologico riferibile a mixofibrosarcoma ad alto grado di malignità”.
Con la prima memoria istruttoria, parte attrice imputava alla struttura convenuta di non essersi astenuta dall'intervento di asportazione a fronte dell'anamnesi riportante “trauma alla gamba”, della sede dell'anomalia, delle dimensioni, del carattere e della velocità di crescita sensibilmente rapida della massa.
Difatti, pur avendo scelto di intervenire, i sanitari della struttura non si erano curati di lasciare nella sede dell'intervento residui più o meno microscopici con il rischio elevato di recidiva, in concreto avvenuta a distanza di tempo.
Nella seconda memoria istruttoria, parte attrice, in via subordinata e solo qualora il Giudicante avesse ritenuto non responsabile la convenuta, faceva proprie le difese proposte da quest'ultima CP_6
Cont nei confronti dell' e del dott. . CP_4
pagina 8 di 24 Nella seconda memoria istruttoria, l' imputava la responsabilità unicamente alla Controparte_5 convenuta sul presupposto della mancata asportazione, da parte dei sanitari ivi operanti, CP_6 dell'intera massa molle rinvenuta, tanto che la stessa si era ripresentata in un momento successivo.
Affermava che non corrispondesse al vero che l'Istituto Rizzoli di Bologna avesse diagnosticato il tumore proprio sulla base del campione tissutale contraddistinto al N. id. VC 383/2013. Infatti, dalla documentazione era emerso che il riscontro della patologia tumorale era stato rinvenuto sulla base della biopsia chirurgica eseguita dall'Istituto Rizzoli in data 02.09.2015 e, quindi, su un nuovo prelievo di campione tissutale.
All'udienza del 17.10.2018, il giudice disponeva CTU nominando la dott.ssa la quale Persona_3 prestava il giuramento di rito all'udienza del 19.12.2018.
In data 25.01.2019, la CTU chiedeva al GI di essere autorizzata a fissare una seconda convocazione delle parti, ad acquisire documenti sanitari (alcuni dei quali erano già in suo possesso), nonché a nominare un ausiliario medico specialista in anatomia patologica.
Con decreto dell'01.02.2019, il GI rilevava che non fosse necessaria alcuna autorizzazione per fissare un nuovo incontro peritale, negava al ctu l'acquisizione di nuova documentazione sanitaria non presente in atti se non con il consenso unanime di tutte la parti in causa e chiariva che l'autorizzazione alla nomina di un ausiliario sarebbe stata concessa solo nel caso di manifestata necessità e indicazione dei relativi costi da parte della consulente.
Dopo la richiesta di due proroghe, la ctu depositava l'elaborato peritale in data 19.11.2019.
In data 25.11.2019, l' depositava istanza di ricusazione del Consulente Tecnico Controparte_5
d'Ufficio esponendo che nell'ambito delle operazioni peritali erano sorte forti divergenze tra le parti avuto riguardo, principalmente, alla volontà del ctu di acquisire nuova documentazione clinica senza alcuna autorizzazione. Inoltre, rilevava che la ctu aveva precluso al ctp dott. la possibilità di Per_4 formulare osservazioni a verbale e, pertanto, lo stesso si era rifiutato di sottoscrivere lo stesso.
Evidenziava che non era mai stata formalizzata alcuna seconda convocazione, ritenuta espressamente necessaria a dire della ctu e che, in data 08.09.2019, avevano ricevuto a mezzo pec la bozza di perizia a Cont firma della dott.ssa In replica, in data 08.10.2019, l' aveva inviato due files contenenti note Per_3 critiche a firma del ctp e ulteriori note critiche a firma del procuratore;
tuttavia al momento del deposito dell'elaborato definitivo, la ctu aveva omesso di depositare le controdeduzioni a firma del Cont procuratore dell' nelle quali era stata evidenziata la violazione dell'art. 195 c.p.c.. Chiedeva,
pagina 9 di 24 quindi, l'accoglimento della propria istanza di ricusazione formulata nei confronti della dott.ssa
Per_3
Cont In data 02.12.2019 la ctu controdeduceva in ordine all'istanza di ricusazione depositata dall specificando che il difensore di tale terza chiamata non era stato presente durante lo svolgimento delle operazioni e di non aver mai ricevuto né la ctp a firma del dott. né le note critiche del Per_4
Cont procuratore dell'
Quanto alla mancata seconda convocazione chiariva di non aver provveduto a fissare la stessa nel superiore interesse del periziando, onde evitare di fargli subire un ulteriore stress psico-fisico in ragione delle sue precarie condizioni di salute e alla luce dell'imminente intervento chirurgico di amputazione della gamba destra.
Deduceva di avere utilizzato la documentazione già depositata agli atti processuali e di non avere mai precluso al dott. la possibilità di formulare osservazioni. Per_4
All'udienza del 04.12.2019 il Giudice disponeva la convocazione della ctu affinché chiarisse cosa fosse accaduto durante le operazioni peritali.
Dopo diversi rinvii, dovuti in parte alla mancata comparizione della ctu e in parte allo stato emergenziale derivante dalla pandemia da Covid-19, all'udienza del 24.02.2021 veniva ascoltata la dott.ssa Per_3
Con ordinanza del 19.07.2021, il Giudice, rilevato che la ctu avesse acquisito illegittimamente documentazione sanitaria in data 10.01.2019 (ossia all'inizio delle operazioni peritali) per poi restituirla a parte attrice solo in data 05.12.2019 (dopo il deposito dell'elaborato peritale), ritenuto che la stessa avesse utilizzato tale documentazione per fornire risposta ai quesiti, dichiarava nulla la ctu della dott.ssa e contestualmente ne disponeva la rinnovazione nominando il collegio peritale Per_3 composto dai dott.ri e . Per_5 Per_6
Con ordinanza dell'08.09.2021, considerato che nessuno dei due ctu aveva provveduto a depositare la nota di giuramento, il GI li sostitutiva nominando le dott.sse e . Dopo diverse Per_7 Per_8 sostituzioni, veniva nominata la dott.ssa unitamente alla dott.ssa , che aveva Per_9 Per_7 precedentemente accettato l'incarico. In data 24.09.2022 le predette consulenti depositavano l'elaborato peritale.
All'udienza del 26.10.2022, tenutasi in modalità cartolare, il Giudice disponeva che i ctu rendessero chiarimenti scritti soffermandosi sul nesso causale relativo al danno psichico e sulla persistenza dello stesso all'attualità e che quantificassero l'intero danno biologico in termini di danno differenziale. pagina 10 di 24 I chiarimenti scritti venivano depositati in data 25.11.2022.
Con ordinanza riservata del 20.06.2023, il Giudice -ritenuto non necessario disporre ulteriori chiarimenti - rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21.02.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda di parte attrice va parzialmente accolta.
Deve, anzitutto, premettersi che la predetta domanda ha carattere contrattuale.
Giova, infatti, rammentare che tra il paziente e la struttura sanitaria viene in essere un rapporto giuridico nascente da un contratto atipico c.d. di spedalità o di assistenza sanitaria, alla cui stipulazione questi addivengono nel momento in cui il primo decide di rivolgersi ai servizi dell'altra. Il nosocomio risponde, altresì, anche per il fatto doloso o colposo degli ausiliari di cui si è avvalso per la realizzazione della prestazione contrattuale, ai sensi dell'art. 1228 c.c. (così, Cass., SS. UU., n.
9556/2002; Cass., Sez. III, n. 1620/2012).
In altre parole, ogni istituto sanitario - a fronte del pagamento del corrispettivo da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del - è obbligato a garantire allo stesso un Controparte_12 sufficiente grado di organizzazione, essendo esso responsabile contrattualmente sia dell'inadempimento delle prestazioni primarie (medico – chirurgiche) e accessorie poste a proprio carico (tra le tante, per esempio, quelle di assistenza post – operatoria, sicurezza delle attrezzature e degli ambienti, tenuta della cartella clinica, vitto, alloggio, messa a disposizione di medicinali) che dell'opera svolta dal personale medico e paramedico di cui si avvale per attuare il contratto di spedalità.
La predetta responsabilità, alla luce del principio “cuius commoda eius et incommoda”, non tiene conto della natura del rapporto in essere tra il medico e la casa di cura (pubblica o privata) e, dunque, della tipologia di inquadramento del sanitario nell'ambito dell'organizzazione aziendale.
La struttura, infatti, proprio in virtù dei rischi connaturati al fatto obiettivo di servirsi dell'opera di altri nell'adempimento dell'obbligazione assunta, è tenuta a rispondere di tutti danni che i soggetti intervenuti in qualità di ausiliari necessari possono arrecare entrando in contatto con il paziente, che è parte del contratto di spedalità (Cass. 17/5/2001 n.6756; Cass. 4/4/2003 n.5329).
Da ultimo la recente riforma cd. Gelli-Bianco - legge n. 24/2017- ha confermato la natura contrattuale della responsabilità della struttura ospedaliera pubblica o privata, così recependo il costante indirizzo pagina 11 di 24 giurisprudenziale che ha elaborato la nozione di contratto di spedalità (la struttura è tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nel dare le cure mediche e chirurgiche, ma si estende ad una serie di altre incombenze, come la messa a disposizione del personale medico ausiliario e del personale paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, oltre alle prestazioni tipicamente alberghiere di vitto e alloggio nei confronti del paziente in cura) ed ha altresì esplicitamente ribadito la responsabilità della struttura ex art. 1228 c.c..
Così qualificata la domanda attorea, occorre rilevare, sotto il profilo dell'onere della prova ex art. 2697
c.c., che grava sul paziente danneggiato l'onere di provare il danno subito in termini di insorgenza o aggravamento della patologia ed il nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e l'eventus damni nonché il nesso di causalità giuridica tra detto evento e le lesioni riportate, mentre grava sull'asserito danneggiante l'onere di dimostrare di avere agito secundum leges artis ovvero che siano intervenute concause esterne idonee ad interrompere il nesso causale: “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, secondo l'orientamento da ultimo consolidatosi in sede di legittimità, compete al paziente che si assuma danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento. Se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. 14/11/2017, n. 26824; Cass.
07/12/2017, n. 29315; Cass. 13/01/2016, n. 344; Cass. 20/10/2015, n. 21177; Cass. 31/07/2013, n.
18341). La previsione dell'art. 1218 c.c., infatti, esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. Il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle
Sezioni Unite 30/10/2001, n. 13533 (…), non coinvolge il nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c.. Tale disposizione, ponendo a carico dell'attore la prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante debba farsi carico della "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa (cfr. Cass.
16/01/2009 n. 975; Cass. 09/10/2012 n. 17143; Cass. 26/02/2013 n. 4792; Cass. 26/07/2017 n.
18392). Specularmente la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta è posta a carico del debitore della prestazione” (v. Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 19204 del 19 luglio 2018); “ In tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la pagina 12 di 24 lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra
l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass. n. 28991/2019, nello stesso senso anche Cass. n. 28992/2019).
Con specifico riferimento all'accertamento del nesso di causalità, questo Giudice ritiene di condividere i canoni interpretativi che, in tema di responsabilità civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e
41 c.p., applicano la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, potendosi così ritenere sufficientemente provato il collegamento eziologico ogniqualvolta il quadro probatorio in atti prospetti una situazione di danno che sia conseguenza altamente probabile e verosimile della condotta asseritamente dannosa (Cass. n.14759 del 26.06.2007).
In conclusione, applicando i principi appena riportati alla fattispecie oggetto del giudizio, deve rilevarsi che ai fini della valutazione della fondatezza della domanda attorea occorre stabilire innanzitutto se l'iter diagnostico e terapeutico seguito dalla con la quale il paziente ha Controparte_10 instaurato il rapporto di spedalità, risulti corretto - tenuto conto delle dimensioni e dell'aspetto della massa tumorale asportatagli nel 2013 - e se siano stati commessi errori da parte del personale sanitario dell' nella lettura del materiale bioptico trasmessole dalla convenuta, al fine di Controparte_5 valutare altresì la fondatezza della domanda di manleva formulata dalla convenuta nei suoi confronti e nei confronti del medico contumace dott. . CP_4
In sostanza, deve verificarsi se sia imputabile alla un'omessa tempestiva Controparte_10 diagnosi della neoplasia da cui è ancora affetto l'attore sia per responsabilità proprie dirette sia per Cont eventuale responsabilità dell' e del dott. , del cui operato risponde nei confronti del CP_4 paziente ai sensi dell'art. 1228 c.c., con conseguente valutazione della fondatezza della domanda di manleva formulata nei confronti dei terzi chiamati.
A tal fine, occorre ripercorrere la storia clinica dell'attore. in data 04.11.2013, è stato ricoverato presso la con diagnosi Parte_1 Controparte_6 di ingresso di “Ematoma gamba dx” e, dopo essere stato trattato con intervento di “Asportazione e ricostruzione della perdita di sostanza con lembo a zeta” è stato dimesso in data 10.11.2013 con diagnosi in uscita di “Processo espansivo guaina tendinea gamba dx”.
Nell'ambito del predetto intervento era stato prelevato del materiale tissutale al fine di sottoporlo ad esame istologico presso l' che ha poi refertato Controparte_13
pagina 13 di 24 quanto segue: “1) neoformazione sotto fasciale gamba dx;
2) linfonodo", con la diagnosi di "FASCITE
NODULARE”.
Dall'11.11.2013 al 26.11.2013 l'attore è stato ricoverato presso la medesima clinica per essere sottoposto a FKT con diagnosi di ingresso: “asportazione di neoformazione gamba destra”.
Successivamente, nel mese di maggio del 2015, a seguito della recidiva della sintomatologia che aveva portato al precedente ricovero, il si è sottoposto, in data 11.05.2015, ad ecografia della gamba Pt_1 destra, che ha prodotto il seguente referto: “L'indagine ha documentato in corrispondenza del terzo inferiore della gamba dx, a livello della tumefazione clinicamente palpabile ed obiettivamente evidente, si rileva formazione solida, tondeggiante, con margini ben netti e definiti, che non infiltra i tessuti sottostanti, di dimensioni di 4,5 x 2,5 cm circa, di dubbio significato ecografico, motivo per cui sarebbe utile eseguire considerato l'intervento cui il Paziente è stato sottoposto in precedenza, Consulenza Ortopedica. Analoga formazione è presente inferiormente alla prima descritta ma di dimensioni 4,0 x 2,3 cm. circa.”.
L'attore si è sottoposto, quindi, ad esami specialistici presso il Centro Rizzoli di Bagheria (PA), dove, a seguito di biopsia chirurgica su campione prelevato dalla gamba destra, è stato refertato: “Aspetto morfologico riferibile a mixofibrosarcoma ad alto grado di malignità”.
Presso la medesima struttura sanitaria è stato eseguito un esame di revisione dei vetrini relativi all'intervento del 2013 ed è stata confermata, con refertazione del 30.09.2015, la diagnosi di “Aspetto morfologico riferibile a mixofibrosarcoma ad alto grado di malignità”. Sul punto si evidenzia che trattasi con Cont certezza dei vetrini sottoposti ad esame istologico nel 2013 presso l in quanto nel referto rilasciato dall'istituto Rizzoli viene riportata la numerazione del campione (VC 383), che è esattamente quella riportata nel referto a firma del dott. . CP_4
A questo punto il è stato preso in cura da strutture sanitarie di Milano, dove è stato Pt_1 sottoposto a diversi esami diagnostici e a cicli chemioterapici. Nel febbraio del 2016 è stato sottoposto a biopsia pre-perfusione arto con chemioterapia e nuova asportazione di massa recidiva e, successivamente, in data 11.03.2019, è stato sottoposto ad amputazione della gamba destra, come riscontrato dai ctu in sede di operazioni peritali (“Moncone di amputazione gamba destra: a circa 15 cm dalla regione rotulea”).
Così ricostruiti i fatti che hanno condotto all'odierna vertenza, occorre adesso precisare che la presente causa è stata istruita a mezzo di due consulenze tecniche, la prima delle quali a firma della dott.ssa che è stata dichiarata nulla con ordinanza dell'08.09.2021, e la seconda a firma delle Per_3 dott.sse e , la quale ultima è la sola a poter essere presa in considerazione. Per_7 Per_9
pagina 14 di 24 Orbene, l'attore lamenta che la omettendo la tempestiva diagnosi del tumore Controparte_6 maligno comparso sulla sua gamba destra nel 2013, gli avrebbe provocato sia un danno biologico temporaneo sia un danno biologico permanente legato a pregiudizi di natura psichica e ad un aggravamento della patologia tumorale, non trattata tempestivamente, con consequenziale aumento della possibilità di recidiva e di eventuale amputazione dell'arto (exitus questo verificatosi in corso di causa).
Le consulenti nominate, dopo avere ripercorso accuratamente la storia clinica del paziente, hanno rilevato che lo stesso è attualmente affetto da “Esiti da amputazione al terzo medio della gamba destra e disturbo depressivo reattivo medio- grave” (pag. 38 ctu).
Le consulenti hanno altresì spiegato che il tumore riscontrato sulla gamba destra dell'attore
(mixofibrosarcoma- MFS), poi sfociato nell'amputazione, rientra nella più ampia categoria dei sarcomi dei tessuti molli (STM) ed hanno ritenuto che: “all'epoca del ricovero presso la casa di Cura il tumore CP_10 maligno (mixofibtosarcoma) era con alta probabilità già esistente e diagnosticabile, laddove i sanitari della CP_6 non hanno effettuato un accurato esame obiettivo, non hanno praticato gli accertamenti strumentali quali
[...] ecografia, TC e RM, non applicando il corretto iter diagnostico previsto in tali casi e per come esposto nelle linee guida:
Di contro hanno praticato un'asportazione non definibile, disattendendo quanto indicato nelle linee guida. Nel caso in esame il doveva essere inviato, fatti gli accertamenti previsti, ad un Centro specialistico per effettuare Pt_1 eventualmente la biopsia e il successivo iter per come indicato nelle linee guida descritte”.
I ctu hanno, quindi, ravvisato una condotta colpevole in capo ai sanitari della convenuta, i quali hanno omesso - prima dell'intervento chirurgico eseguito in data 04.11.2013 - qualsiasi tipo di accertamento che potesse consentire una diagnosi differenziale al fine precipuo di adottare la corretta strategia chirurgica in dipendenza della presumibile natura della neoformazione (benigna o maligna).
Sulla scorta, infatti, delle linee guida 2013, in caso di masse superficiali di dimensioni superiori CP_14 ai 5 cm (come nel caso di specie, ove la massa era pari a 10 cm), deve sospettarsi la possibile sussistenza di un sarcoma, il che comporta la necessità, prima di intervenire chirurgicamente, di procedere con la diagnostica per immagini, preferibilmente con l'esecuzione di una RM: “La diagnostica radiologica per immagini è fondamentale sia nelle fasi iniziali di diagnosi che nella stadiazione. L'esame ecografico permette di misurare le dimensioni della massa, evidenzia i rapporti con la fascia, rileva la morfologia, i margini
(regolari, irregolari, con o senza pseudocapsula), l'ecostruttura (solida, liquida, mista) rileva il coinvolgimento delle strutture circostanti e, con la tecnica ecocolordoppler, la vascolarizzazione. L'indagine ecografica andrebbe completata con
pagina 15 di 24 studio con m.d.c. per distinguere le aree di neovascolarizzazione da quelle necrotiche, mucoidi o fibrocicatriziali e per selezionare le zone tissutali sulle quali effettuare il campionamento bioptico (56 LG ESMO 2012).
La TC, senza e con mezzo di contrasto, è metodica veloce e ben tollerata dal Paziente. E' molto accurata nella definizione del compartimento anatomico interessato, nel bilancio loco-regionale di malattia. Lo studio sul piano assiale integrato dalle ricostruzioni multiplanari consente di stabilire esattamente le dimensioni, la localizzazione rispetto a punti di repere chirurgici e i rapporti con il fascio vascolo-nervoso. E' in grado inoltre di dimostrare la presenza di componenti tissutali come grasso e calcificazioni, utili per la caratterizzazione, l'entità della vascolarizzazione, ed è Par eccellente nella valutazione dei rapporti con l'osso adiacente, nello studio delle masse profonde. La , in virtù della sua maggiore risoluzione di contrasto, è da considerare la metodica di scelta. Consente di dimostrarecon estrema accuratezza le dimensioni, la morfologia e i contorni, la presenza di pseudocapsula e l'edema peritumorale. Per pseudocapsula si intende il tessuto connettivo fibroso e reattivo che circonda il sarcoma. La neoplasia, di solito, perfora e supera la pseudo capsula con evidenza, a livello microscopico, di cellule tumorali oltre tali confini sotto forma di digitazioni e satellitosi tumorali. La RM permette di definire con assoluta precisione il compartimento e i rapporti con le strutture vascolari e nervose;
l'utilizzo del mezzo di contrasto, in modalità statica e dinamica, può contribuire alla caratterizzazione e, con alcune limitazioni, alla differenziazione benigno/maligno. L'utilizzo crescente di questi ultimi anni ha consolidato la Par
nel ruolo di tecnica di elezione nello studio loco-regionale dei STM (56 LG ESMO).” (pagg. 15 e 16 ctu).
Tali indagini risultano fondamentali, in quanto deve stabilirsi come procedere alla biopsia senza provocare una diffusione del tumore ai tessuti viciniori. Ed infatti, in caso di sospetto sarcoma, la biopsia escissionale è proprio la metodica da evitare, essendo invece preferibile la biopsia con ago tranciante: “La biopsia con ago tranciante è oggi considerata la procedura di scelta nella maggioranza dei casi dei
STM delle estremità (Livello di evidenza 2++, 38 56 LG ESMO). Per_10
La biopsia incisionale può essere impiegata tutte le volte che non si ottengano sufficienti informazioni dalla biopsia con ago. È importante e consigliato che tale procedura venga effettuata nello stesso Centro che poi eseguirà la resezione chirurgica definitiva. È altresì fondamentale che vengano rispettati i dettami della Chirurgia oncologica, per evitare il rischio di contaminare i tessuti circostanti e di inficiare il controllo locale della malattia.
La definizione di biopsia escissionale viene talora applicata ad interventi di asportazione di lesioni delle parti molli, in assenza di preventiva diagnosi patologica. Non è metodica da raccomandare.
L'accertamento intraoperatorio al congelatore può consentire la esecuzione di un intervento oncologicamente adeguato, qualora sia stato preceduto da idonea stadiazione radiografica.
La scelta tra le varie metodiche dipende da diversi fattori: sede e tipo della lesione, esperienza del chirurgo, del radiologo e del patologo. pagina 16 di 24 La biopsia deve seguire le regole della chirurgia oncologica per permettere l'asportazione in blocco al momento dell'intervento definitivo sia del tramite bioptico che del tramite del drenaggio.
Al fine di evitare disseminazione di cellule neoplastiche la biopsia deve essere eseguita con corretta emostasi, cauterizzazione con elettrocoagulatore del letto del prelievo, e, con il drenaggio posizionato sullo stesso asse dell'incisione chirurgica (56 LG ESMO).” (pagg. 16-17 ctu).
Nel caso specifico del mixofibrosarcoma le linee-guide del Controparte_15
(richiamate dalle linee guida ) prevedono che per una sua corretta diagnosi, al pari degli altri tipi CP_14 di sarcomi, siano effettuati un accurato esame obiettivo, l'anamnesi, gli esami di diagnostica per immagini e la biopsia.
Le consulenti hanno, quindi, evidenziato come i sanitari della casa di cura convenuta abbiano omesso di attuare il protocollo diagnostico utile a verificare se la neoformazione fosse un ematoma ovvero
“un processo espansivo”, per come da loro descritto, e così valutare anche l'eventuale opportunità di inviare il paziente presso un centro ad alta specializzazione, ovviamente tenuto conto delle peculiarità del caso: “L'intervento chirurgico effettuato dalla non avrebbe dovuto essere effettuato non Controparte_6 attenendosi a ciò che prevedono le linee guida della Chirurgia oncologica nel caso di tumori benigni e maligni dei tessuti molli e ciò ha contribuito ad aggravare la condizione clinica del paziente, in quanto ha aumentato la probabilità di recidive, non essendo stato sottoposto all'adeguato iter terapeutico del caso”.
Sono altresì censurati per la loro estrema sommarietà sia l'esame obiettivo (“all'esame obiettivo degli arti e della cute è riportato: arti superiori e inferiori simmetrici ben sviluppati, normotonici e normotrofici, senza alcuna indicazione della massa alla gamba dx e altresì non è descritta la dimensione e la consistenza della neoformazione asportata e inviata all'anatomopatologo”- cfr. pag. 35 ctu) sia la descrizione del pezzo operatorio destinato all'esame istologico: “1) Neoformazione gelatinosa setto fasciale gamba dx 2) linfonodo, senza indicare la grandezza, la forma e le dimensioni della neoformazione e i rapporti anatomici con le strutture circostanti” (pag. 22 ctu).
In definitiva, si rinvengono nella condotta dei sanitari che hanno avuto in cura l'attore plurimi profili di responsabilità sub specie di imprudenza e negligenza, in quanto gli stessi, disattendendo totalmente le linee guida del tempo, hanno proceduto con estrema superficialità all'esecuzione di un intervento chirurgico su una massa che avrebbe quantomeno dovuto insospettirli (date le dimensioni e la conformazione) ed indurli ad effettuare accertamenti preoperatori che consentissero di adottare le scelte terapeutiche più idonee.
pagina 17 di 24 Ed infatti l'esecuzione di esami di diagnostica per immagini intanto avrebbe consentito di indagare le dimensioni e la presumibile natura della neoformazione così da non intervenire “alla cieca” sia di valutare il ricorso alla metodica più adeguata (biopsia con ago tranciante) sia di ridurre le possibilità di contaminare i tessuti circostanti e soprattutto, in via primaria, di effettuare una tempestiva diagnosi di un tumore altamente aggressivo, con un elevato tasso di mortalità.
A questa prima forma di responsabilità diretta della struttura convenuta si aggiunge l'evidente co- responsabilità dell' del cui operato la convenuta risponde nei confronti Controparte_5 dell'attore ai sensi dell'art. 1228 c.c..
In proposito le ctu hanno evidenziato che: “vi è stato errore nella refertazione e dagli atti non emerge nella refertazione che il materiale inviato era parziale, considerando altresì che nella revisione presso l'Istituto Ortopedico
Rizzoli di Bologna, Struttura Semplice Dipartimentale di Anatomia e Istologia Patologica, veniva eseguito un esame di revisione dei vetrini dell'intervento del 2013, Inclusione in paraffina n VC 383 (4 inclusioni da ciascuna delle quali viene tagliata 1 ematossilina. Eosina presso il nostro laboratorio) confermando, con referto del 30/09/2015, la diagnosi di:” Aspetto morfologico riferibile a mixofibrosarcoma ad alto grado di malignità” e quindi imputano all' di avere omesso la diagnosi della patologia neoplastica e di avere omesso di Controparte_5 indirizzare il verso una struttura oncologica specializzata (pag. 40 ctu). Pt_1
Cont Non reggono, infatti, le difese svolte dall che, da un canto, afferma non esservi certezza che l'ospedale Rizzoli di Bologna abbia esaminato i vetrini inerenti al materiale bioptico prelevato nel 2013
e che conseguentemente il tumore fosse già esistesse a quella data e, dall'altro, che il materiale inviato dalla casa di cura non fosse idoneo alla diagnosi.
Entrambi i rilievi sono stati correttamente superati dalle consulenti, sulla base del dato pacifico risultante dal referto del 30.09.2015 rilasciato dall'ospedale bolognese, ossia che il materiale conservato in paraffina è proprio quello prelevato nel 2013 essendone riportato anche il relativo numero
(perfettamente corrispondente) e sulla base di quello è stata diagnosticata l'esistenza di un tumore ad alto grado di malignità già all'epoca del primo intervento.
Inoltre, evidenziano l'ulteriore importante dato della sommarietà del referto , privo di qualsiasi Per_11 descrizione delle operazioni compiute, a differenza di quello bolognese, dal che si desume la scarsa attenzione con cui è stato condotto l'esame istologico: “l'esame istologico refertato dall'anatomia patologica di
Reggio Calabria è viziato innanzitutto laddove lo stesso anatomopatologo non descrive i caratteri macroscopici del campione ricevuto e non descrive i tagli effettuati e in ogni caso non descrive i tagli effettuati sull'inclusione in paraffina in
pagina 18 di 24 VC 383, quando a Bologna è descritto chiaramente che sono stati effettuati su 4 inclusioni da ciascuna delle quali viene effettuato un taglio sulla stessa inclusione.
Ebbene ciò accerta come la refertazione anatomopatologica di Reggio Calabria è stata effettuata in modo non corretto, viziata sia nella refertazione macroscopica che microscopica in quanto in ogni caso, indipendentemente se la revisione è stata effettuata sui primi vetrini, doveva essere effettuata non solo su un taglio di inclusione ma su più tagli e di contro in modo non appropriato non è indicato quanti tagli sono stati effettuati” (apg. 48 ctu).
Le consulenti hanno, quindi, condivisibilmente concluso per un concorso di colpa di entrambe le strutture nell'omessa diagnosi del mixofibrosarcoma, effettuata poi a distanza di circa un anno e mezzo da altra struttura sanitaria, in seguito alla comparsa di una recidiva.
Ciò posto, si condividono tutte le valutazioni delle ctu anche in punto di riparto delle responsabilità, nel senso che entrambe le strutture sanitarie hanno certamente contribuito in pari misura al ritardo diagnostico, ponendo in essere condotte imprudenti e negligenti: l'omessa esecuzione di esami di diagnostica per immagini ha fortemente inciso sulla scelta di effettuare un intervento chirurgico con l'alto rischio di contaminare altri tessuti e di provocare a breve distanza di tempo una recidiva per mancata adozione di tutti gli opportuni accorgimenti che il caso richiedeva nonché di orientarsi per una biopsia con ago tranciante anziché per una biopsia escissionale, molto più rischiosa e non raccomandata dalle linee guida;
l'esame obiettivo è stato effettuato in modo molto superficiale, pur rappresentando uno step fondamentale ai fini di un eventuale sospetto diagnostico;
l'errata refertazione dell'esame istologico ha comportato un evidente ritardo diagnostico.
Non può, quindi, accogliersi la richiesta formulata dalla convenuta di addossare una percentuale Cont maggiore di responsabilità all in quanto le condotte preoperatorie adottate dalla casa di cura hanno inciso notevolmente sull'iter diagnostico e terapeutico, tanto che ben prima dell'esame istologico sarebbe stato possibile quantomeno sospettare l'esistenza di una patologia maligna, così orientando verso un altro approccio terapeutico che non avrebbe certamente visto come primo atto quello interventistico e la stessa biopsia sarebbe stata effettuata in modo molto più sicuro per il paziente. Proprio l'intervento chirurgico, peraltro descritto sommariamente (il che non consente di escludere che esso sia stato condotto in modo imprudente, ovvero che non si sia avuta la dovuta accortezza nel non contaminare i tessuti vicini alla massa e nel prelevare l'intera massa senza lasciare residui), ha fortemente inciso sulla futura comparsa della recidiva.
Per le ragioni esposte, mentre nei confronti del paziente la casa di cura risponde per l'intero danno subito, essa ha comunque diritto di rivalersi per il 50% nei confronti dell' . Controparte_5
pagina 19 di 24 La domanda di manleva risulta, invece, infondata nei confronti del terzo chiamato contumace, in quanto lo stesso è stato citato in giudizio non in proprio ma nella qualità di Direttore dell'
[...] facente parte dell . Infatti, la Controparte_16 Controparte_5 singola unità operativa di un ospedale pubblico non ha autonoma personalità giuridica rispetto all'Azienda ospedaliera in cui si colloca, sicchè è priva di legittimazione passiva.
Occorre a questo punto verificare i pregiudizi causalmente riconducibili agli errori medici riscontrati.
Si é chiesto, in particolare, ai periti di valutare il danno all'integrità psico-fisica subito dall'attore in termini di danno differenziale, ovvero di aggravamento della patologia tumorale derivante dal ritardo diagnostico cui hanno contribuito le due strutture sanitarie parti dell'odierno giudizio.
Le consulenti hanno quantificato il danno biologico nella misura del 20%, facendo riferimento alla voce relativa alla “Perdita della gamba al terzo medio con ginocchio mobile, a seconda dell'applicazione di protesi efficace” per la quale è previsto un range compreso tra il 30% ed il 40%.
Hanno, inoltre, riscontrato la sussistenza anche di un disturbo depressivo reattivo medio grave, valutando una percentuale invalidante nella misura dell'8% (tenuto conto che la voce “Disturbo post- traumatico da stress cronico severo, a seconda dell'efficacia della psicoterapia” riporta una percentuale fino al 15%).
Orbene, questo Giudice ritiene di fare propria la valutazione inerente al danno da amputazione della gamba, in quanto le consulenti hanno evidenziato che il ritardo diagnostico ha inciso sulla recidiva e sulla conseguente amputazione della gamba nella misura del 50%, sicchè valutando il danno nella misura del 40%, la relativa metà è pari al 20% (vedasi chiarimenti depositati in data 25.11.2022: “Si ricorda che la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi dipende dall'aggressività della malattia e da quanto è tempestiva la diagnosi;
considerando tutti gli stadi di gravità si attesta sul 55 per cento circa. Diagnosi che nel caso in esame è stata omessa per essere effettuata a distanza dal mese di maggio 2013 a settembre 2015, a distanza di oltre due anni. La prognosi dei pazienti con sarcoma dipende essenzialmente dalla dimensione del tumore al momento della diagnosi, dalla sua sede (superficiale o profonda rispetto alla fascia muscolare), dal grado istologico (si distinguono sarcomi a basso grado
e ad alto grado di malignità) e dal tipo istologico. Nella metà dei pazienti con sarcomi dei tessuti molli la malattia si presenta o diventa metastatica. Si conferma quindi che stante l'alta probabilità di recidive per la stadiazione del mixofibrosarcoma presente nel 2013, è equo valutare una percentuale incidente di probabilità sull'insorgenza della recidiva nella misura del 50%, in nesso causale con la condotta censurabile dei sanitari che ebbero in cura il signore
allo stato attuale, a distanza di oltre 5 anni, in assenza di recidive. Pt_1
Pertanto si valuta un danno biologico riportato in nesso causale con la condotta censurabile dei sanitari nella misura del
20%, quale invalidità permanente, considerando la voce relativa alla perdita della gamba dx al terzo medio in soggetto pagina 20 di 24 deambulante con protesi, con moncone valido, considerando che la Perdita della gamba al terzo medio con ginocchio mobile, a seconda dell'applicazione di protesi efficace è valutata nella misura del 30-40%”).
Del pari si fa propria la valutazione inerente all'invalidità temporanea parziale, in quanto le consulenti hanno anche in questo caso ritenuto, sulla base del medesimo ragionamento sopra riportato, che il ritardo diagnostico abbia inciso per il 50% sulla comparsa di recidive, così quantificando su un totale di 18 mesi un periodo di inabilità temporanea causalmente riconducibile alle condotte colpose poste in essere dalla convenuta di 270 giorni, di cui 90 al 75%, 90 al 50% e 90 al 25%.
Non si ritiene, invece, di potersi riconoscere l'ulteriore danno psichico, insorto in concomitanza con la scoperta della malattia.
Non vi sono, infatti, in atti evidenze per poter affermare che il disturbo depressivo sia correlato all'errore diagnostico piuttosto che alla scoperta della grave patologia in sé.
Peraltro, non è dato sapere se la patologia psichica in questione persista allo stato attuale, fermandosi la documentazione medica al lontano 26.04.2016: ben avrebbe potuto e dovuto l'attore produrre ulteriore documentazione più recente sia in sede di memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. sia anche successivamente nel prosieguo del giudizio, in quanto la relativa produzione sarebbe stata ammissibile trattandosi di documenti di nuova formazione sopravvenuti in corso di causa.
Deve a questo punto procedersi con la liquidazione dei danni.
Ai fini della quantificazione del danno biologico permanente devono seguirsi i criteri individuati dalla
Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6341 del 19/03/2014) per il danno differenziale residuato in seguito ad un trattamento medico che abbia prodotto esiti invalidanti maggiori di quelli che sarebbero comunque conseguiti in caso di suo buon esito, ossia al netto degli esiti cd. ineliminabili, diretta conseguenza della patologia tumorale in sé considerata.
Il principio ispiratore è quello di tenere conto della complessiva situazione patologica del danneggiato, anche quindi delle lesioni non diretta conseguenza della condotta del danneggiante, ossia deve procedersi alla liquidazione dei postumi permanenti residuati in totale all'attore, pari al 40%, per poi liquidare l'invalidità non diretta conseguenza dell'errore medico, pari al 20%, per infine sottrarre dal primo importo il secondo;
il risultato della sottrazione rappresenta i postumi permanenti liquidabili.
Quindi, dovendosi fare ricorso alle tabelle milanesi, come da ultimo aggiornate nel 2024, tenuto conto della percentuale di invalidità pari al 20% e dell'età del danneggiato (49 anni) al momento del consolidarsi del danno (esecuzione dell'intervento chirurgico di amputazione della gamba destra avvenuto l'11.03.2019), si ha un danno complessivo di € 188.615,00, da cui però deve essere decurtata pagina 21 di 24 la quota di danno che sarebbe comunque residuata, pari al 20% (€ 57.908,00), sicchè il danno risarcibile è pari ad € 130.707,00.
Nulla può, invece, riconoscersi a titolo di danno morale ovvero di danno esistenziale, non essendovi prova né della sofferenza morale dell'attore né di pregiudizi esistenziali ulteriori rispetto a quelli ordinariamente derivanti dal tipo di danno subito (invero nemmeno allegati).
All'attore spetta altresì l'ulteriore somma di € 15.525,00, di cui € 7.762,50, a titolo di ITP al 75% per n.
90 giorni, € 5.175,00 a titolo di ITP al 50% per n. 90 giorni ed € 2.587,50, a titolo di ITP al 25% per n.
90 giorni.
Si precisa che la somma applicata per ciascun giorno è quella di € 115,00 per ITT, ossia la soglia minima, non essendovi allegazioni specifiche in punto di sofferenza interiore ovvero di pregiudizi esistenziali ulteriori rispetto a quelli normalmente conseguibili dalla lesione subita.
Sulle somme sopra quantificate, all'attualità (quindi già rivalutate sulla scorta delle recentissime tabelle milanesi), vanno riconosciuti solo gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfacimento del credito.
Non può, infine, essere accolta la domanda di risarcimento di un non ben definito ed allegato danno patrimoniale, individuato in € 1.000,00 per spese mediche ed in € 5.000,00 per altre spese, stante l'evidente genericità della domanda e l'omesso richiamo ad eventuale documentazione comprovante le spese sostenute.
In conclusione, la convenuta deve rifondere in favore dell'attore la complessiva somma di €
146.232,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
L' deve manlevare la convenuta dal pagamento di metà della somma che la Controparte_5 stessa deve rifondere all'attore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto la convenuta deve rifondere in favore di parte attrice la somma di € 12.013,00, a titolo di onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%, liquidati ex DM 55/2014, tenuto conto del decisum e dell'attività difensiva svolta (minimi tariffari per le prime due fasi, considerato il tenore degli atti difensivi e la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e medi tariffari per le altre due fasi) nonché € 1.241,00 per spese vive (marche da bollo).
Le spese di lite vanno invece parzialmente compensate per metà tra la convenuta e l' CP_5
, essendo risultata la domanda di manleva parzialmente fondata stante l'accertata pari
[...] corresponsabilità della convenuta e della terza chiamata nella causazione dei danni lamentati da parte pagina 22 di 24 Cont attrice e pertanto l' deve rifondere in favore della convenuta la restante metà della spese di lite, ossia € 6.007,00, a titolo di onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%, liquidati ex DM
55/2014, tenuto conto del decisum e dell'attività difensiva svolta (minimi tariffari per le prime due fasi, considerato il tenore degli atti difensivi e la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e medi tariffari per le altre due fasi) nonché € 614,00 per spese vive (marche da bollo e spese di notifica).
Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite con riferimento al dott. , in quanto rimasto CP_4 contumace. Cont Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico della convenuta e dell'
Infine, considerato che la struttura convenuta non ha ingiustificatamente partecipato alla procedura di mediazione obbligatoria, per come si evince dal verbale negativo del 19.09.2016 (all. 21 fascicolo di parte attrice), ricorrono i presupposti previsti dall'art. 8 co. 4 bis del d. lgs. 28/2010 (nella formulazione ratione temporis vigente) - norma questa che prevede l'applicazione di una sanzione per il contegno extraprocessuale della parte, prescindendo del tutto dall'esito della causa e dall'eventuale soccombenza della parte che abbia disertato la mediazione – perché parte convenuta sia condannata al versamento, in favore dell'Erario, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta a rifondere all'attore la somma di € 146.232,00, liquidata all'attualità, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
2. Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., a manlevare la Controparte_5 convenuta dal pagamento di metà della somma di cui al capo 1 del dispositivo;
3. Rigetta la domanda di manleva formulata nei confronti del dott. , n.q. di Direttore CP_4 sanitario dell'U.O. di Anatomia Patologica dell'ospedale di Melito P.S.;
4. Condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, quantificate in € 1.241,00 per spese vive ed in € 12.013,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%;
5. Compensa per metà le spese di lite tra la convenuta e l' e condanna Controparte_5 quest'ultima, in persona del legale rappresentante p.t., a rifonderle la restante metà delle spese pagina 23 di 24 di lite, liquidata in € 6.007,00, a titolo di onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%, ed in € 614,00 per spese vive;
6. Nulla sulle spese quanto al dott. ; CP_4
7. Pone le spese di ctu definitivamente a carico della convenuta e dell' ; Controparte_5
8. condanna parte convenuta a versare in favore dell'Erario una somma corrispondente al CU dovuto per il giudizio.
Manda alla Cancelleria per il recupero della somma dovuta dal convenuto in favore dell'Erario.
Così deciso in Reggio Calabria il 12.09.2024.
il Giudice
Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino
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