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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 12/02/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott. Pietro Genoviva Presidente
2) dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) dott. Michele Campanale Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.195/2023 R.G. di appello alla sentenza n. 2951/2022 del Tribunale di
Taranto pubblicata il 28.11.2022, pendente tra
e rappresentati e difesi dagli avv.ti Cosimo Parte_1 Parte_2
Lanzo e Antonio Briganti;
appellanti e
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Federico Controparte_1
Fedele;
appellata
All'udienza ex art. 352 cpc del 17.01.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni come da note scritte depositate dalle parti a cui si rinvia.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. e chiedevano Parte_1 Parte_2
dichiararsi la responsabilità della (in seguito, per brevità, Controparte_1
MPS) per aver negoziato n. 2 assegni circolari non trasferibili emessi dalla Banca Unicredit S.p.A., uno dell'importo di € 11.949,89 all'ordine di e l'altro dell'importo di € 17.298,60 Parte_2 all'ordine di , incassati da due sedicenti prenditori, eccependo la apocrifia Controparte_2
delle firme apposte sugli assegni al momento del loro incasso avvenuto presso l' di CP_3
Sava in data 14.09.2010. Tanto premesso, i ricorrenti deducevano la responsabilità dello istituto bancario per aver il medesimo pagato gli assegni non trasferibili a persone diverse dai legittimi prenditori violando gli obblighi di diligenza con riferimento all'identificazione dei fittizi prenditori e chiedevano la condanna di MPS al risarcimento del danno subìto nella misura degli importi indicati negli assegni ed, in particolare, della somma di € 20.599,19 in favore di (pari Parte_2 all'importo dell'assegno circolare a lui intestato ed alla metà dell'importo dello assegno intestato al padre, , deceduto il 17.03.2016, in quanto erede al 50% con la sorella Controparte_2 [...]
e della somma di € 8.649,30 in favore di quest'ultima (pari alla metà Parte_1 dell'importo dell'assegno intestato al padre).
Si costituiva ritualmente MPS, la quale, pur confermando che il data 14.09.2010 gli assegni in parola, emessi per il pagamento di quanto disposto nella sentenza n. 201/2010 del Tribunale di Manduria, erano stati cambiati presso la filiale di Sava, chiedeva il rigetto delle domande attoree, affermando di aver diligentemente operato mediante la verifica della riconducibilità delle firme apposte sugli assegni ai che nell'occasione della riscossione degli assegni erano accompagnati dai loro Pt_2
avvocati, e . CP_4 Controparte_5
Instaurato così il contraddittorio, disposto il mutamento del rito e rigettata la richiesta avanzata dagli attori di espletamento della CTU grafologica finalizzata a verificare l'autenticità delle firme apposte sugli assegni negoziati, con la sentenza n.2951/2022 il tribunale rigettava la domanda proposta dai
Pt_2
In tale provvedimento, il Tribunale evidenziava, da un lato, che l'azione avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dei soggetti che risultavano debitori in virtù della sentenza n. 201/2010 del
Tribunale di Manduria, dall'altro, che gli attori avevano omesso di precisare se vi fosse stata o meno la consegna materiale degli assegni nelle loro mani, risultando peraltro anomala la mancata presentazione della denuncia furto o smarrimento ed, ancor più, la mancata proposizione del ricorso per ammortamento. Il giudice di primo grado deduceva che “non si sa a chi sarebbero stati consegnati gli assegni”, che gli attori “avrebbero dovuto evocare in giudizio chi era risultato debitore all'esito della sentenza 201/2010 Trib. Taranto e si era successivamente attivato per conseguire da Unicredit
l'emissione degli assegni circolari, previa creazione della necessaria provvista finanziaria”, che gli attori avrebbero dovuto “richiedere innanzitutto l'accertamento di una circostanza essenziale:
l'omessa consegna dei titoli nelle mani dei legittimi destinatari”.
Il Tribunale, in sintesi, riteneva la domanda “carente delle allegazioni necessarie ad integrare la fattispecie del presunto illecito denunciato dagli istanti”, evidenziando “il vuoto logico della editio actionis”. Con citazione notificata il 26.05.2023 e hanno Parte_1 Parte_2
proposto appello chiedendo l'accoglimento dell'originaria domanda giudiziale, in riforma integrale della succitata sentenza, che hanno censurato prevalentemente sotto il profilo della violazione di legge e dell'errata valutazione delle risultanze processuali.
Si è costituita la MPS eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva degli appellanti assumendo non provata la loro qualità di eredi e contestando, nel merito, la fondatezza delle doglianze proposte.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di parte appellata circa la carenza di legittimazione attiva degli appellanti, in quanto questi ultimi, pacifico che sono i figli di e non Controparte_2
contestato che gli stessi erano chiamati all'eredità del medesimo, esercitando l'azione “nella qualità di eredi del sig. ” (v. ricorso ex art. 702 bis c.p.c., alla pag. 2) deceduto il Controparte_2
17.03.2017, hanno compiuto un atto, l'esercizio di un diritto già spettante al de cuius prima della sua morte, che presuppone la loro volontà di accettare l'eredità del padre. Sussiste dunque accettazione tacita dell'eredità paterna, ex art. 476 c.c., se non addirittura accettazione espressa (art. 475 c.c.) avendo nel ricorso ex art.702 bis dichiarato di essere eredi del padre.
Peraltro, si rileva che costituendosi in primo grado (v. comparsa di risposta di MPS) la banca non contestato la qualità degli eredi degli attori, sollevando tale contestazione solo in appello.
La mancata contestazione di tale qualità, la non contestazione del rapporto di filiazione tra
[...]
e i due attori e l'esercizio dell'azione “in qualità di eredi di ” Controparte_2 Controparte_2 per l'esercizio di un diritto già spettante al de cuius prima dell'apertura della successione sono elementi da cui desumere la prova dell'accettazione dell'eredità e della qualità degli attori di eredi di
, dunque la prova della loro legittimazione ad agire per il pagamento Controparte_2 dell'assegno circolare emesso a favore del genitore nel 2010.
Passando al merito del gravame, si rileva che un unico lungo motivo di appello i allegano Pt_2 la violazione di legge e l'errata interpretazione del ricorso introduttivo di lite in cui sarebbe incorso il tribunale per aver ritenuto (il tribunale) l'incompletezza dell'editio actionis non avendo gli attori (a dire del tribunale) dedotto la mancata consegna degli assegni circolari, per aver ritenuto (il tribunale) che solo o anche i debitori in virtù della sentenza 201/2010 del Tribunale di Taranto (soggetti richiedenti l'emissione in favore dei dei due assegni circolari) avrebbero dovuto essere Pt_2
chiamati in giudizio. Gli appellanti fanno rilevare che in primo grado hanno allegato la mancata consegna dei due assegni circolari, che i debitori in virtù della sentenza n.201/2010 (richiedenti l'emissione dei due assegni circolari) non erano e non sono legittimati passivi né litisconsorti necessari, che qualora lo fossero stati il tribunale avrebbe dovuto disporre al più la integrazione del contraddittorio nei loro confronti, che nel ricorso erano presenti i requisiti di cui all'art.163 c.p.c. avendo essi attori avanzato domanda nei confronti della banca per farne valere la responsabilità ex art.43 c.I e II RD 21.12.1933 n.1736 avendo la stessa pagato gli assegni a soggetti non legittimati e che, qualora ci fosse stata “carenza dell'editio actionis”, il tribunale avrebbe dovuto al più fissare termine per l'integrazione della domanda.
L'appello non è fondato.
Le argomentazioni addotte dal tribunale per rigettare le domande attoree sono del tutto errate in fatto e in diritto, ma le domande attoree vanno comunque rigettate perché gli elementi acquisiti in giudizio inducono a ritenere che gli importi degli assegni circolari indicati nell'atto introduttivo di lite sono stati riscossi dai legittimi prenditori, cioè dai Pt_2
Al contrario di quanto ritenuto dal tribunale, allegando nell'atto introduttivo di lite che non hanno riscosso gli assegni circolari emessi in loro favore da Unicredit nel 2010 e che gli assegni sono stati pagati a soggetti diversi da loro attori, legittimi beneficiari, in virtù di firme apocrife a nome dei
[...]
apposte sugli assegni, gli attori hanno implicitamente ma chiaramente ammesso di non aver Pt_2
ricevuto gli assegni e che la banca li avrebbe pagati erroneamente a soggetti non legittimati alla riscossione.
Allegando che le firme per l'incasso apposte a nome dei erano apocrife e che la banca ha Pt_2 pagato a soggetti diversi dai legittimi beneficiari degli assegni senza prima verificarne l'identità, gli attori hanno esposto con chiarezza l'inadempimento della banca e i fatti posti a fondamento della sua asserita responsabilità.
Richiamando a fondamento della responsabilità della banca l'art.43 c. II R.D. 21.12.1933 n.1736 gli attori hanno anche individuato il fondamento normativo dell'asserita responsabilità della banca.
La domanda introduttiva di lite, al contrario di quanto motivato dal tribunale, conteneva dunque tutti i requisiti (ragioni di fatto e di diritto delle domande e la cosa oggetto delle stesse) dell'editio actionis richiesti dall'art.163 c.III n.3 e 4 c.p.c.
E secondo le allegazioni attoree, l'inquadramento giuridico dell'asserita responsabilità della banca fatto dagli attori è in astratto corretto.
L'art.43 c. II R.D. n.1736/1933, secondo il quale “Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento”, applicabile all'assegno circolare in virtù del richiamo contenuto nell'art. 86 R.D. n. 1736/1933 e anche alla banca negoziatrice dell'assegno per l'incasso, configura una responsabilità di natura contrattuale, anche a favore del beneficiario del titolo, avendo la banca un obbligo professionale di protezione, operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell'operazione, di far sì che il titolo sia introdotto nel circuito di pagamento in conformità alle regole che ne disciplinano la circolazione e l'incasso (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. un. 26.06.2007 n. 14712, Cass. civ. sez. VI 3.05.2022 n. 13969, Cass. civ. sez. un. 21.05.2018 n. 12477), .
Alla natura contrattuale della responsabilità della banca negoziatrice consegue, secondo i principi generali stabiliti dagli artt.1218 e 2697 c.c., che era onere della banca negoziatrice provare di aver adempiuto l'obbligo di protezione e di aver pagato correttamente o di essere esente da responsabilità, per la sussistenza di una causa non imputabile, avendo agito con la diligenza (art. 1176 c. II c.c.) richiesta dalla sua qualità professionale.
Ciò premesso in generale, nel caso concreto in esame, tuttavia, vi sono numerosi elementi che inducono a ritenere che gli assegni siano stati pagati ai come allegato dalla banca nella Pt_2
comparsa di risposta di primo grado (v. alla pag.3), che la banca, dunque, non sia incorsa in responsabilità alcuna.
Innanzitutto, si rileva che non risulta essere stata presentata denuncia di smarrimento o sottrazione dei due assegni circolari, né dalla banca emittente (Unicredit), né da coloro che ne hanno chiesto la emissione degli assegni, tanto da avere le banche proceduto al relativo pagamento.
In secondo luogo, si rileva che gli assegni, non a caso, sono stati negoziati per l'incasso proprio presso la banca della quale i erano correntisti e clienti, circostanza da loro ammessa nel ricorso Pt_2
introduttivo di lite.
I inoltre, hanno atteso ben otto anni dalla pronuncia della sentenza del 2010 (per la cui Pt_2
esecuzione sono stati emessi i due assegni) prima di intraprendere l'azione di responsabilità verso la banca e non espongono come siano venuti a conoscenza dell'emissione dei due assegni circolari, né espongono se i crediti di cui alla citata sentenza siano stato o meno soddisfatti.
Questi elementi e la condotta processuale dei inducono a ritenere che ad incassare gli Pt_2
assegni presso la loro banca siano stati gli stessi Pt_2
Tale conclusione trova importante conferma nella relazione di parte del grafologo in quanto Per_1
costui, ammettendo, con tutte le riserve del caso perché le valutazioni eseguite su mere fotocopie degli assegni e delle distinte di cambio, l'esistenza di alcune differenze (ivi indicate) tra le firme in verifica e quelle di comparazione fornitegli dai ha implicitamente finito con l'ammettere Pt_2 le innegabili somiglianze tra le firme apposte alle girate per l'incasso dei due assegni e quelle di comparazione pacificamente appartenenti ai Pt_2
Qualificata infine quella proposta dai un'azione di risarcimento da inadempimento Pt_2
contrattuale, si ritiene anche non provato il danno per i Se si ammettesse infatti per mera Pt_2
ipotesi che gli importi degli assegni siano stati pagati a terzi non legittimati alla riscossione, considerato che gli assegni sono stati emessi (circostanza non contestata dagli appellanti) a pagamento dei debiti di terzi verso i come riconosciuti a loro favore nella sentenza n. 201/2010 del Pt_2
Tribunale di Taranto, il pagamento ai soggetti non legittimati comporterebbe un danno per coloro che hanno fornito e perso la provvista alla banca emittente per l'emissione degli assegni, non per i
[...]
in quanto costoro rimarrebbero creditori verso i debitori indicati nella citata sentenza. Pt_2
Il danno per i sussisterebbe se, a causa del pagamento a terzi non legittimati delle somme Pt_2
messe a disposizione con gli assegni, i non fossero più in grado di soddisfarsi nei confronti Pt_2
dei loro debitori, che hanno chiesto l'emissione degli assegni circolari. Ma la prova di tale danno non
è stata fornita.
In conclusione, la domanda attorea va comunque rigettata.
Resta assorbita ogni altra questione.
L'esito dell'appello comporta, secondo soccombenza (art.91 c.p.c.), la condanna degli appellanti al rimborso in solido in favore della appellata delle spese del secondo grado di giudizio, da CP_1
liquidarsi nella misura intermedia tra i parametri minimi e medi del DM 10.03.2014 n.55, per la non particolare complessità delle questioni trattate.
Al rigetto dell'appello consegue anche l'obbligo di e Parte_1 Parte_2 di pagare in solido un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13 c.1quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 2951/2022 del Tribunale di Taranto pubblicata il 28.11.2022 e proposto da
[...]
e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
con atto di citazione notificato il 26.05.2023, così provvede:
[...]
1) rigetta l'appello;
2) condanna e al rimborso in solido in favore di Parte_1 Parte_2
delle spese processuali del giudizio di secondo grado, Controparte_1 liquidate in € 3.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed
IVA come per legge.
Ricorrono i presupposti perché gli appellanti versino un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13 c.1quater D.P.R. 30.05.2002
n. 115.
Così deciso in Taranto il 7.02.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dott. M. Campanale) (dott. P. Genoviva)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott. Pietro Genoviva Presidente
2) dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) dott. Michele Campanale Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.195/2023 R.G. di appello alla sentenza n. 2951/2022 del Tribunale di
Taranto pubblicata il 28.11.2022, pendente tra
e rappresentati e difesi dagli avv.ti Cosimo Parte_1 Parte_2
Lanzo e Antonio Briganti;
appellanti e
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Federico Controparte_1
Fedele;
appellata
All'udienza ex art. 352 cpc del 17.01.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni come da note scritte depositate dalle parti a cui si rinvia.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. e chiedevano Parte_1 Parte_2
dichiararsi la responsabilità della (in seguito, per brevità, Controparte_1
MPS) per aver negoziato n. 2 assegni circolari non trasferibili emessi dalla Banca Unicredit S.p.A., uno dell'importo di € 11.949,89 all'ordine di e l'altro dell'importo di € 17.298,60 Parte_2 all'ordine di , incassati da due sedicenti prenditori, eccependo la apocrifia Controparte_2
delle firme apposte sugli assegni al momento del loro incasso avvenuto presso l' di CP_3
Sava in data 14.09.2010. Tanto premesso, i ricorrenti deducevano la responsabilità dello istituto bancario per aver il medesimo pagato gli assegni non trasferibili a persone diverse dai legittimi prenditori violando gli obblighi di diligenza con riferimento all'identificazione dei fittizi prenditori e chiedevano la condanna di MPS al risarcimento del danno subìto nella misura degli importi indicati negli assegni ed, in particolare, della somma di € 20.599,19 in favore di (pari Parte_2 all'importo dell'assegno circolare a lui intestato ed alla metà dell'importo dello assegno intestato al padre, , deceduto il 17.03.2016, in quanto erede al 50% con la sorella Controparte_2 [...]
e della somma di € 8.649,30 in favore di quest'ultima (pari alla metà Parte_1 dell'importo dell'assegno intestato al padre).
Si costituiva ritualmente MPS, la quale, pur confermando che il data 14.09.2010 gli assegni in parola, emessi per il pagamento di quanto disposto nella sentenza n. 201/2010 del Tribunale di Manduria, erano stati cambiati presso la filiale di Sava, chiedeva il rigetto delle domande attoree, affermando di aver diligentemente operato mediante la verifica della riconducibilità delle firme apposte sugli assegni ai che nell'occasione della riscossione degli assegni erano accompagnati dai loro Pt_2
avvocati, e . CP_4 Controparte_5
Instaurato così il contraddittorio, disposto il mutamento del rito e rigettata la richiesta avanzata dagli attori di espletamento della CTU grafologica finalizzata a verificare l'autenticità delle firme apposte sugli assegni negoziati, con la sentenza n.2951/2022 il tribunale rigettava la domanda proposta dai
Pt_2
In tale provvedimento, il Tribunale evidenziava, da un lato, che l'azione avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dei soggetti che risultavano debitori in virtù della sentenza n. 201/2010 del
Tribunale di Manduria, dall'altro, che gli attori avevano omesso di precisare se vi fosse stata o meno la consegna materiale degli assegni nelle loro mani, risultando peraltro anomala la mancata presentazione della denuncia furto o smarrimento ed, ancor più, la mancata proposizione del ricorso per ammortamento. Il giudice di primo grado deduceva che “non si sa a chi sarebbero stati consegnati gli assegni”, che gli attori “avrebbero dovuto evocare in giudizio chi era risultato debitore all'esito della sentenza 201/2010 Trib. Taranto e si era successivamente attivato per conseguire da Unicredit
l'emissione degli assegni circolari, previa creazione della necessaria provvista finanziaria”, che gli attori avrebbero dovuto “richiedere innanzitutto l'accertamento di una circostanza essenziale:
l'omessa consegna dei titoli nelle mani dei legittimi destinatari”.
Il Tribunale, in sintesi, riteneva la domanda “carente delle allegazioni necessarie ad integrare la fattispecie del presunto illecito denunciato dagli istanti”, evidenziando “il vuoto logico della editio actionis”. Con citazione notificata il 26.05.2023 e hanno Parte_1 Parte_2
proposto appello chiedendo l'accoglimento dell'originaria domanda giudiziale, in riforma integrale della succitata sentenza, che hanno censurato prevalentemente sotto il profilo della violazione di legge e dell'errata valutazione delle risultanze processuali.
Si è costituita la MPS eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva degli appellanti assumendo non provata la loro qualità di eredi e contestando, nel merito, la fondatezza delle doglianze proposte.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di parte appellata circa la carenza di legittimazione attiva degli appellanti, in quanto questi ultimi, pacifico che sono i figli di e non Controparte_2
contestato che gli stessi erano chiamati all'eredità del medesimo, esercitando l'azione “nella qualità di eredi del sig. ” (v. ricorso ex art. 702 bis c.p.c., alla pag. 2) deceduto il Controparte_2
17.03.2017, hanno compiuto un atto, l'esercizio di un diritto già spettante al de cuius prima della sua morte, che presuppone la loro volontà di accettare l'eredità del padre. Sussiste dunque accettazione tacita dell'eredità paterna, ex art. 476 c.c., se non addirittura accettazione espressa (art. 475 c.c.) avendo nel ricorso ex art.702 bis dichiarato di essere eredi del padre.
Peraltro, si rileva che costituendosi in primo grado (v. comparsa di risposta di MPS) la banca non contestato la qualità degli eredi degli attori, sollevando tale contestazione solo in appello.
La mancata contestazione di tale qualità, la non contestazione del rapporto di filiazione tra
[...]
e i due attori e l'esercizio dell'azione “in qualità di eredi di ” Controparte_2 Controparte_2 per l'esercizio di un diritto già spettante al de cuius prima dell'apertura della successione sono elementi da cui desumere la prova dell'accettazione dell'eredità e della qualità degli attori di eredi di
, dunque la prova della loro legittimazione ad agire per il pagamento Controparte_2 dell'assegno circolare emesso a favore del genitore nel 2010.
Passando al merito del gravame, si rileva che un unico lungo motivo di appello i allegano Pt_2 la violazione di legge e l'errata interpretazione del ricorso introduttivo di lite in cui sarebbe incorso il tribunale per aver ritenuto (il tribunale) l'incompletezza dell'editio actionis non avendo gli attori (a dire del tribunale) dedotto la mancata consegna degli assegni circolari, per aver ritenuto (il tribunale) che solo o anche i debitori in virtù della sentenza 201/2010 del Tribunale di Taranto (soggetti richiedenti l'emissione in favore dei dei due assegni circolari) avrebbero dovuto essere Pt_2
chiamati in giudizio. Gli appellanti fanno rilevare che in primo grado hanno allegato la mancata consegna dei due assegni circolari, che i debitori in virtù della sentenza n.201/2010 (richiedenti l'emissione dei due assegni circolari) non erano e non sono legittimati passivi né litisconsorti necessari, che qualora lo fossero stati il tribunale avrebbe dovuto disporre al più la integrazione del contraddittorio nei loro confronti, che nel ricorso erano presenti i requisiti di cui all'art.163 c.p.c. avendo essi attori avanzato domanda nei confronti della banca per farne valere la responsabilità ex art.43 c.I e II RD 21.12.1933 n.1736 avendo la stessa pagato gli assegni a soggetti non legittimati e che, qualora ci fosse stata “carenza dell'editio actionis”, il tribunale avrebbe dovuto al più fissare termine per l'integrazione della domanda.
L'appello non è fondato.
Le argomentazioni addotte dal tribunale per rigettare le domande attoree sono del tutto errate in fatto e in diritto, ma le domande attoree vanno comunque rigettate perché gli elementi acquisiti in giudizio inducono a ritenere che gli importi degli assegni circolari indicati nell'atto introduttivo di lite sono stati riscossi dai legittimi prenditori, cioè dai Pt_2
Al contrario di quanto ritenuto dal tribunale, allegando nell'atto introduttivo di lite che non hanno riscosso gli assegni circolari emessi in loro favore da Unicredit nel 2010 e che gli assegni sono stati pagati a soggetti diversi da loro attori, legittimi beneficiari, in virtù di firme apocrife a nome dei
[...]
apposte sugli assegni, gli attori hanno implicitamente ma chiaramente ammesso di non aver Pt_2
ricevuto gli assegni e che la banca li avrebbe pagati erroneamente a soggetti non legittimati alla riscossione.
Allegando che le firme per l'incasso apposte a nome dei erano apocrife e che la banca ha Pt_2 pagato a soggetti diversi dai legittimi beneficiari degli assegni senza prima verificarne l'identità, gli attori hanno esposto con chiarezza l'inadempimento della banca e i fatti posti a fondamento della sua asserita responsabilità.
Richiamando a fondamento della responsabilità della banca l'art.43 c. II R.D. 21.12.1933 n.1736 gli attori hanno anche individuato il fondamento normativo dell'asserita responsabilità della banca.
La domanda introduttiva di lite, al contrario di quanto motivato dal tribunale, conteneva dunque tutti i requisiti (ragioni di fatto e di diritto delle domande e la cosa oggetto delle stesse) dell'editio actionis richiesti dall'art.163 c.III n.3 e 4 c.p.c.
E secondo le allegazioni attoree, l'inquadramento giuridico dell'asserita responsabilità della banca fatto dagli attori è in astratto corretto.
L'art.43 c. II R.D. n.1736/1933, secondo il quale “Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento”, applicabile all'assegno circolare in virtù del richiamo contenuto nell'art. 86 R.D. n. 1736/1933 e anche alla banca negoziatrice dell'assegno per l'incasso, configura una responsabilità di natura contrattuale, anche a favore del beneficiario del titolo, avendo la banca un obbligo professionale di protezione, operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell'operazione, di far sì che il titolo sia introdotto nel circuito di pagamento in conformità alle regole che ne disciplinano la circolazione e l'incasso (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. un. 26.06.2007 n. 14712, Cass. civ. sez. VI 3.05.2022 n. 13969, Cass. civ. sez. un. 21.05.2018 n. 12477), .
Alla natura contrattuale della responsabilità della banca negoziatrice consegue, secondo i principi generali stabiliti dagli artt.1218 e 2697 c.c., che era onere della banca negoziatrice provare di aver adempiuto l'obbligo di protezione e di aver pagato correttamente o di essere esente da responsabilità, per la sussistenza di una causa non imputabile, avendo agito con la diligenza (art. 1176 c. II c.c.) richiesta dalla sua qualità professionale.
Ciò premesso in generale, nel caso concreto in esame, tuttavia, vi sono numerosi elementi che inducono a ritenere che gli assegni siano stati pagati ai come allegato dalla banca nella Pt_2
comparsa di risposta di primo grado (v. alla pag.3), che la banca, dunque, non sia incorsa in responsabilità alcuna.
Innanzitutto, si rileva che non risulta essere stata presentata denuncia di smarrimento o sottrazione dei due assegni circolari, né dalla banca emittente (Unicredit), né da coloro che ne hanno chiesto la emissione degli assegni, tanto da avere le banche proceduto al relativo pagamento.
In secondo luogo, si rileva che gli assegni, non a caso, sono stati negoziati per l'incasso proprio presso la banca della quale i erano correntisti e clienti, circostanza da loro ammessa nel ricorso Pt_2
introduttivo di lite.
I inoltre, hanno atteso ben otto anni dalla pronuncia della sentenza del 2010 (per la cui Pt_2
esecuzione sono stati emessi i due assegni) prima di intraprendere l'azione di responsabilità verso la banca e non espongono come siano venuti a conoscenza dell'emissione dei due assegni circolari, né espongono se i crediti di cui alla citata sentenza siano stato o meno soddisfatti.
Questi elementi e la condotta processuale dei inducono a ritenere che ad incassare gli Pt_2
assegni presso la loro banca siano stati gli stessi Pt_2
Tale conclusione trova importante conferma nella relazione di parte del grafologo in quanto Per_1
costui, ammettendo, con tutte le riserve del caso perché le valutazioni eseguite su mere fotocopie degli assegni e delle distinte di cambio, l'esistenza di alcune differenze (ivi indicate) tra le firme in verifica e quelle di comparazione fornitegli dai ha implicitamente finito con l'ammettere Pt_2 le innegabili somiglianze tra le firme apposte alle girate per l'incasso dei due assegni e quelle di comparazione pacificamente appartenenti ai Pt_2
Qualificata infine quella proposta dai un'azione di risarcimento da inadempimento Pt_2
contrattuale, si ritiene anche non provato il danno per i Se si ammettesse infatti per mera Pt_2
ipotesi che gli importi degli assegni siano stati pagati a terzi non legittimati alla riscossione, considerato che gli assegni sono stati emessi (circostanza non contestata dagli appellanti) a pagamento dei debiti di terzi verso i come riconosciuti a loro favore nella sentenza n. 201/2010 del Pt_2
Tribunale di Taranto, il pagamento ai soggetti non legittimati comporterebbe un danno per coloro che hanno fornito e perso la provvista alla banca emittente per l'emissione degli assegni, non per i
[...]
in quanto costoro rimarrebbero creditori verso i debitori indicati nella citata sentenza. Pt_2
Il danno per i sussisterebbe se, a causa del pagamento a terzi non legittimati delle somme Pt_2
messe a disposizione con gli assegni, i non fossero più in grado di soddisfarsi nei confronti Pt_2
dei loro debitori, che hanno chiesto l'emissione degli assegni circolari. Ma la prova di tale danno non
è stata fornita.
In conclusione, la domanda attorea va comunque rigettata.
Resta assorbita ogni altra questione.
L'esito dell'appello comporta, secondo soccombenza (art.91 c.p.c.), la condanna degli appellanti al rimborso in solido in favore della appellata delle spese del secondo grado di giudizio, da CP_1
liquidarsi nella misura intermedia tra i parametri minimi e medi del DM 10.03.2014 n.55, per la non particolare complessità delle questioni trattate.
Al rigetto dell'appello consegue anche l'obbligo di e Parte_1 Parte_2 di pagare in solido un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13 c.1quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 2951/2022 del Tribunale di Taranto pubblicata il 28.11.2022 e proposto da
[...]
e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
con atto di citazione notificato il 26.05.2023, così provvede:
[...]
1) rigetta l'appello;
2) condanna e al rimborso in solido in favore di Parte_1 Parte_2
delle spese processuali del giudizio di secondo grado, Controparte_1 liquidate in € 3.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed
IVA come per legge.
Ricorrono i presupposti perché gli appellanti versino un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13 c.1quater D.P.R. 30.05.2002
n. 115.
Così deciso in Taranto il 7.02.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dott. M. Campanale) (dott. P. Genoviva)