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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Antonella Izzo presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1216/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 6.2.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1
c.f. Parte_2 P.IVA_2 rappresentate e difese dall'avv.to Nicola Staniscia, giusta procura rispettivamente a margine del ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 26.2.2010 e in calce alla comparsa di intervento nel giudizio di primo grado, depositata in data 12.12.2017
APPELLANTI
E
c.f. CP_1 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv.to Maria Cristina Manni, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
pagina 1 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE
chiedeva e otteneva l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_1
avente ad oggetto il pagamento della somma di € 10.557,37 a titolo di CP_1
corrispettivo di alcuni lavori dalla stessa eseguiti nello stabile di proprietà della società ingiunta.
Quest'ultima proponeva opposizione, chiedendo la revoca del decreto, stante il grave inadempimento dell'impresa, che aveva abbandonato il cantiere senza riprendere i lavori, e proponendo domanda riconvenzionale, con cui chiedeva la condanna dell'appaltatrice al pagamento della somma di € 34.800,00 a titolo di penale.
Si costituiva la società opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale.
All'udienza del 12.11.2013, il giudice dichiarava l'interruzione del processo in ragione della sospensione dall'albo del procuratore di parte opposta.
Con ricorso depositato il 21.11.2013, l'opponente chiedeva la fissazione, con decreto da notificare alla controparte, dell'udienza di comparizione per la riassunzione del giudizio.
Con decreto in data 12.3.2014, il giudice dichiarava non luogo a provvedere “atteso che ai sensi dell'art. 301 c.p.c. la riassunzione si effettua con atto di citazione di cui all'art. 299 c.p.c”.
Con ricorso depositato in data 31.3.2015, l'opposta , in persona del Parte_1
liquidatore, a mezzo di altro procuratore (cfr. ordinanza 24.4.2017, di cui appresso), chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c., essendo decorso il termine di tre mesi per la riassunzione.
Veniva fissata, con decreto del 28.4.2015, l'udienza del 13.10.2015 per la prosecuzione del giudizio, nella quale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.10.2016.
In detta udienza, le parti precisavano le conclusioni: il procuratore di parte opponente, convenuta in riassunzione, si riportava alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. e rilevava che vi era agli atti transazione fra le parti che definiva il merito del contenzioso;
il procuratore di parte opposta concludeva come da comparsa di costituzione e risposta e insisteva per l'estinzione del giudizio.
La causa (R.G. n. 57974/2010) veniva trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 24.4.2017, il giudice, ritenendo che, alla luce dei principi ivi citati, il suddetto ricorso del 21.11.2013 fosse idoneo a riattivare il giudizio in quiescenza, fissava pagina 2 di 15 l'udienza “al fine di ripristinare il contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, non essendo a tal fine idonea l'attività svolta con “ricorso per estinzione” da in qualità di “liquidatore” della “Società Parte_3
Condotte Idriche”, risultando tale società cancellata dal registro delle imprese e non avendo pertanto l la Pt_3 rappresentanza processuale della stessa”; disponeva la separazione della causa promossa da CP_1
nei confronti di (che assumeva il numero 30108/2017 R.G.),
[...] Parte_1 decidendo con separata sentenza sull'estinzione richiesta dall' assegnava termine alla Pt_3
ricorrente in riassunzione sino al 31.7.2017 per la notifica del ricorso del CP_1
21.11.2013 e dell'ordinanza; fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del
13.12.2017. tentava di effettuare la notifica nei confronti di quale socio unico di CP_1 Parte_3
Società Condotte Idriche, cancellata dal Registro delle Imprese il 6.5.2013, ma il destinatario risultava trasferito (cfr. relata dell'8.6.2017).
L' come poi accertato dalla ricorrente, risultava deceduto in data 21.6.2017, sicché Pt_3
il 13.7.2017, depositava un secondo ricorso per riassunzione del processo “da CP_1
ritenersi interrotto alla data della conoscenza della morte del signor avvenuta giusta certificato Parte_3 rilasciato dal Comune in data 26.6.2017”, onde notificare agli eredi dell'unico socio.
Con provvedimento in data 17.7.2017, il giudice “considerato che, essendo stata dichiarata l'interruzione per cancellazione dal resgistro delle imprese della parte ed essendo la causa Parte_1 già stata riassunta dalla parte istante, non rileva l'intervenuto decesso di ai fini di una ulteriore Parte_3 dichiarazione di interruzione e nuova riassunzione, non avendo tale persona fisica la qualità di parte del presente giudizio;
rilevato altresì che risulta già fissata udienza per la prosecuzione del giudizio e che il termine assegnato per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza non è decorso”, dichiarava non luogo a provvedere.
In data 12.12.2017 interveniva in giudizio deducendo che il Parte_2
credito era stato ceduto da a la quale lo aveva Parte_1 Controparte_2
poi ceduto alla società intervenuta, ed eccependo l'estinzione del processo in quanto CP_1
non aveva proposto appello avverso il provvedimento con cui il giudice non aveva
[...]
disposto la riassunzione.
All'udienza del 13.12.2017, atteso l'esito negativo della notifica agli eredi, CP_1 chiedeva nuovo termine per provvedere all'incombente, mentre l'intervenuta eccepiva l'estinzione del processo in quanto la notifica avrebbe dovuto essere effettuata nei confronti del curatore dell'eredità giacente.
Con ordinanza in data 5/9.3.2018, il giudice, ritenendo che fosse sufficiente il deposito tempestivo del ricorso, disattendeva l'eccezione di estinzione e disponeva la rinnovazione pagina 3 di 15 dell'atto in riassunzione entro il 15.5.2018, fissando per la comparizione delle parti l'udienza del 13.11.2018.
In detta udienza, parte opponente chiedeva nuovo termine per notificare l'atto, in quanto uno degli eredi, , era risultato trasferito, mentre l'intervenuta insisteva nell'eccezione CP_3
di estinzione, evidenziando la nullità delle notifiche in ragione della omessa indicazione dell'ufficio giudiziario e l'inesistenza delle stesse, non avendo controparte provveduto ad eseguirle nei confronti del curatore dell'eredità giacente.
Con ordinanza in data 26/27.11.2018, disattesa l'eccezione, il giudice disponeva “la rinnovazione di tutte le notifiche eseguite dei ricorsi in riassunzione in quanto perfezionatesi per tutti i destinatari dopo la scadenza del termine del 15.05.2018 assegnato”, con termine sino al 10.1.2019, e rinviava all'udienza del 14.5.2019, nella quale parte opponente depositava i ricorsi in riassunzione notificati.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.9.2019, parte opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo con dichiarazione di cessata materia del contendere, ovvero per infondatezza della pretesa azionata, come da opposizione proposta, e, in via riconvenzionale, la condanna di o suoi aventi causa al pagamento della penale, mentre il Parte_1 procuratore di , presente “anche per i cessionari” insisteva nella richiesta di Parte_1 estinzione del giudizio per tardiva riassunzione e chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto.
***
Con sentenza n. 24736/2019, R.G. n. 30108/2017, pubblicata in data 30.12.2019, il tribunale di Roma revocava il decreto ingiuntivo, rigettava la domanda riconvenzionale e compensava le spese di lite.
***
Hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 censurando, con due distinti motivi, la sentenza nella parte in cui aveva rigettato l'istanza di estinzione del processo interrotto a causa della sospensione del procuratore di parte opposta e nella parte in cui aveva revocato il decreto sulla base della transazione sottoscritta dalle parti in corso di causa, il 6.8.2012.
Hanno chiesto, quindi, alla Corte di accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare l'estinzione del giudizio e la definitività del decreto ingiuntivo opposto per mancata riassunzione entro tre mesi dalla data del 12.11.2013; in via gradata, confermare il decreto opposto essendo l'opposizione sfornita di prova ex art. 2697 c.c.
pagina 4 di 15 ***
Si è costituita, in data 7.1.2021, chiedendo di “rigettare l'avverso appello siccome CP_1
inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa;
Con il favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio anche nei confronti del procuratore dell'appellante in solido alle parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 cpc”.
***
All'udienza del 28.1.2021, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
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Dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto del 10.1.2025 è stata fissata, per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 6.2.2025, con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali.
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note conclusionali e, all'odierna udienza, hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
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Preliminarmente, deve essere esaminata la prima delle eccezioni di inammissibilità dell'appello, formulata dall'appellata sul presupposto che l'atto di citazione in appello è stato notificato il 24.2.2020, quando era estinta per cancellazione volontaria dal Parte_1
2013 e era estinta per cancellazione volontaria dal 29.1.2019, come Parte_2
da visura camerale allegata alla comparsa di costituzione.
Sostiene che l'appello successivo al verificarsi della cancellazione doveva CP_1
provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla società estinta, a pena di inammissibilità (Cass. 25275/2014, Cass. 26196/2016), ravvisandosi nella pronuncia di appello, eventualmente e ciononostante resa in caso di estinzione della società appellante, circostanza astrattamente idonea costituire una causa determinativa diretta della potenziale nullità della sentenza stessa (Cass. 9334/2016).
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L'eccezione è infondata dal momento che l'orientamento secondo cui l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società cancellata dal Registro delle Imprese, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso (Cass. S.U. n. 6070/2013; cfr. fra le tante,
pagina 5 di 15 anche Cass. n. 19580/2017; Cass. n. 24853/2018; Cass. n. 14859/2022) è stato di recente rimeditato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 29812/2024.
Con tale pronunciamento, la Suprema Corte, muovendo dal successivo intervento delle
Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 15295 del 2014 (che riguardava il caso di una parte persona fisica e che richiamava la teoria dell'ultrattività del mandato, allo scopo di assicurare un effetto stabilizzante per il processo), ha infatti riconosciuto prevalenza alla regola di ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, con la conseguente stabilizzazione della posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione.
Tale posizione giuridica, spiegano le Sezioni Unite, è suscettibile di modificazione nell'ipotesi in cui, nella successiva fase d'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altri parti l'evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l'evento sia documentato dall'altra parte (come previsto dalla novella di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46), o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 300 c.p.c., comma 4.
Pertanto, è stato affermato il seguente principio di diritto: «In tema di ricorso per cassazione, la perdita della capacità processuale della parte ricorrente, tanto che si tratti di persona fisica quanto che si tratti di persona giuridica, avvenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non ne determina l'inammissibilità, alla luce del principio di ultrattività del mandato».
Ora nel caso di specie, la procura alle liti, per entrambe le società è stata conferita prima dell'estinzione, atteso che, per , è stata rilasciata con il ricorso per decreto Parte_1
ingiuntivo depositato il 26.2.2010 e per la cessionaria è stata Parte_2
rilasciata in calce alla comparsa di intervento nel giudizio di primo grado, depositata in data
12.12.2017, mentre la cancellazione risale rispettivamente al 6.5.2013 e al 29.1.2019.
In entrambi i casi la procura è valida anche per gli ulteriori gradi del processo.
L'evento non è stato dichiarato o notificato, poiché l'interruzione del giudizio è avvenuta per la sospensione del difensore dall'albo degli avvocati e non per la cancellazione della società dal pagina 6 di 15 registro delle imprese (il che ha comportato, solo come indiretta conseguenza, che, appreso dell'estinzione della società, aveva tentato la notifica nei confronti del socio unico CP_1
poi, essendo questi deceduto, nei confronti dei suoi eredi). Parte_3
Ne consegue che il difensore di entrambe le società è legittimato a proporre impugnazione in rappresentanza della parte che, pur divenuta incapace per effetto dell'estinzione, va considerata nell'ambito del processo ancora capace (Cass. S.U. n. 15295/2014, richiamata da Cass. S.U. n. 29812/2024).
Ne discende altresì che, essendo l'appello stato proposto da , non dovevano Parte_1
essere convenuti in secondo grado anche gli eredi del socio unico, rilevando la posizione di questi solo nei rapporti interni con la società che, pur essendo estinta, ha legittimamente impugnato la sentenza.
***
Va ora esaminata la seconda eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad impugnare in capo alle due società e per avvenuta cessione del credito.
***
Anche questa eccezione deve essere disattesa.
Alla luce di quanto detto sopra, è evidente come sussista l'interesse ad impugnare in capo alle due società.
Quanto all'ulteriore profilo afferente alla cessionaria , che aveva Parte_2 ceduto a sua a sua volta il credito all'arch. , l'eccezione è infondata, dal Persona_1
momento che la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. n. 22424 del
22.10.2009; Cass. n. 15622 del 22/06/2017).
***
Ancora, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., poiché, come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati pagina 7 di 15 della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'atto di appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, posto che parte appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice, risultando dunque soddisfatti, nel complesso, i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., fatto salvo quanto si dirà appresso con specifico riguardo al primo motivo.
***
Venendo al merito, con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo agli artt. 298, 301, 304, 305 e 307 c.p.c.
Si sostiene che il giudizio è stato dichiarato interrotto con ordinanza del 12.11.2013 per intervenuta sospensione dall'esercizio della professione forense dell'unico difensore della società e che da tale momento la controparte aveva avuto immediata Parte_1
conoscenza legale dell'evento; pertanto, dalla suddetta data decorreva il termine di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. per riassumere il processo.
Ne deriverebbe che, non avendo provveduto alla riassunzione nei suddetti termini, CP_1
il giudizio era estinto, sicché la gravata sentenza era radicalmente nulla in quanto pronunciata nonostante l'intervenuta estinzione del giudizio per mancata riassunzione nel termine perentorio decorrente dalla conoscenza dell'evento interruttivo.
La sentenza sarebbe inoltre censurabile nella parte in cui aveva limitato la motivazione di rigetto al solo evento della sospensione del difensore, “omettendo di pronunciarsi sul reale motivo di estinzione connesso con l'omessa riassunzione per intervenuta interruzione per sospensione dall'albo dell'unico difensore della condotta idriche”.
***
Il motivo è inammissibile.
La sentenza ha dapprima richiamato, condividendole, le considerazioni espresse nel provvedimento del 24.4.2017, con cui il precedente giudice istruttore, rivedendo il proprio orientamento, aveva dato atto della tempestiva riassunzione del giudizio a cura pagina 8 di 15 dell'opponente con il ricorso depositato il 21.11.2013, nel rispetto del termine di cui all'art. 305
c.p.c.; ha quindi richiamato numerose pronunce della Corte di legittimità, secondo le quali la riassunzione del giudizio può avvenire con citazione o con ricorso, dovendosi ritenere fungibili tali forme di riassunzione sempre che l'atto prescelto abbia i requisiti necessari per il raggiungimento dello scopo di riattivare il processo quiescente, con la precisazione che ove, come nel caso di specie, la riassunzione sia avvenuta con ricorso, è sufficiente che tale atto sia stato depositato in cancelleria nel termine perentorio di cui all'art. 305 c.p.c.; ha affermato che il ricorso in riassunzione depositato in data 21.11.2013 era idoneo a riattivare il giudizio;
ha rilevato che il decreto del 12.3.2014 con cui il giudice aveva dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in riassunzione aveva carattere ordinatorio, tanto che era stato poi revocato dallo stesso giudice in data 24.4.2017, sicché, non potendo essere appellato, non poteva ritenersi che il giudizio fosse estinto.
Parte appellante non si confronta in alcun modo con la suddetta motivazione, dal momento che si limita richiamare principi di diritto che non sono in discussione e a ricollegarli a circostanze in fatto di cui si dà atto in sentenza, per poi concludere che la riassunzione non sarebbe avvenuta nel termine di legge.
Non è infatti qui in discussione il principio, pacifico, secondo cui, se la morte (o, come nella specie, la sospensione dall'albo) dell'unico difensore della parte costituita interviene nel corso del giudizio, si determina l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza e ogni ulteriore attività processuale è preclusa, con conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata (Cass.
28257 del 04/11/2024).
Neppure è in discussione il principio secondo cui, in caso di interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre non dalla data dell'evento interruttivo, ma da quella in cui ciascuna parte ha avuto conoscenza legale dell'interruzione e, quindi, dalla sua dichiarazione se pronunciata in udienza o, altrimenti, dalla sua notificazione o comunicazione (Cass. n. 15004 del 29/05/2024).
Il primo giudice, invero, proprio sulla base degli stessi principi richiamati da parte appellante, con l'ordinanza del 24.4.2017 ha rilevato che il ricorso era stato depositato nove giorni dopo la dichiarazione del 12.11.2013, in udienza, di interruzione, con conseguente intervenuta conoscenza in pari data dell'evento della sospensione del difensore della controparte, e ha ritenuto che il ricorso fosse idoneo a riattivare il giudizio in quiescenza.
Come si è detto, la sentenza ha richiamato tale ordinanza e ha affermato che non rilevava il pagina 9 di 15 decreto di non luogo a provvedere emesso dal G.I. e poi da questi revocato.
La mera lettura del motivo impone di rilevare la assoluta assenza di critiche al ragionamento seguito dal primo giudice, non essendo stata neppure censurata la collocazione temporale degli eventi come ricostruita nella gravata sentenza (e come risultante dagli atti).
Non si comprende in quale errore sarebbe incorso il giudice, dal momento che parte appellante si limita a ripetere che non aveva riassunto il giudizio nel termine CP_1
perentorio di tre mesi a decorrere dal 12.3.2013, prescindendo dalla motivazione e dalla data di deposito del ricorso.
Se è vero che, come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n.
27199/2017), e come si è detto sopra, l'atto di appello non deve rivestire particolari forme sacramentali né deve contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, è anche vero che deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass.
n. 40560 del 17/12/2021; Cass. S.U. n. 36481 del 13/12/2022).
Ne discende che il motivo deve essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità, fermo restando che, ove la parte avesse inteso (genericamente e in modo non chiaro) denunciare la mancata notifica del ricorso nel termine di tre mesi, la doglianza sarebbe comunque infondata, poiché il termine perentorio previsto dall'art. 305 c.p.c. è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice (ed è stato rispettato da , sicché, CP_1
una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo (Cass. n. 2526 del 03/02/2021).
***
Con il secondo motivo, lamenta parte appellante che il tribunale, pur prescindendo da un'espressa qualificazione dell'accordo come novativo, avrebbe in realtà proceduto alla revoca del decreto ingiuntivo in ragione di una implicita qualificazione novativa di detto accordo;
carente di motivazione sarebbe la decisione con cui il giudice era giunto a riconoscere all'accordo in parola un potere modificativo sostanziale dei “diritti spettanti alle parti e scaturenti dai contratti oggetto di causa”, posto che non emergerebbe “quella situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo ed in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti posso ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti”;
pagina 10 di 15 pertanto, illegittima sarebbe la declaratoria di revoca del decreto, non potendo la transazione incidere sui diritti quesiti con i contratti oggetto di causa.
***
Il motivo è infondato.
La Corte condivide integralmente le puntuali argomentazioni esposte in sentenza, con cui si è ha dato conto che:
- e le altre due comproprietarie dell'immobile oggetto dei lavori affidati a CP_1
avevano concluso una transazione con quest'ultima e con il direttore Parte_1
dei lavori, arch. , con la quale richiamavano i contratti di appalto e di Persona_2 prestazione d'opera e davano atto dei dissidi insorti tra le parti e della “volontà di ricomporre, definire e transare i loro rapporti”;
- in particolare, avevano stabilito che “le proprietarie e la ditta oggi risolvono il contratto di appalto e le successive modifiche ed integrazione” alle seguenti condizioni: la presentazione, da parte del direttore dei lavori, arch. , della DIA concordata con le proprietarie, entro Per_1 novanta giorni (data in cui sarebbe stato versato al professionista l'acconto di €
5.000,00) e la riconsegna del cantiere da parte della società appaltatrice nei 30 giorni successivi alla presentazione della DIA;
- al momento della riconsegna del cantiere, avrebbe versato al professionista CP_1 il saldo di € 10.000,00 e a la somma omnicomprensiva di € 15.000,00 Parte_1 oltre IVA [in realtà € 16.000,00 oltre IVA] a saldo e stralcio di ogni rapporto di dare e avere, con abbandono dei giudizi pendenti e sottoscrizione di un verbale di regolare esecuzione e accettazione delle opere;
- le parti avevano quindi regolamentato l'esecuzione di alcune opere comuni e le modalità di divisione degli immobili tra le comproprietarie, stabilendo, a chiusura degli accordi raggiunti, che “tutto quanto non previsto in questo accordo si intende abbandonato e rinunciato”.
Fatta questa premessa, la sentenza si è soffermata sulla distinzione tra transazione novativa, che determina l'estinzione del rapporto e la sua sostituzione con altro oggettivamente diverso per contenuto e fonte costitutiva, e transazione semplice, in cui rimangono fermi il precedente rapporto e la relativa fonte, ma si introducono mutamenti nell'assetto sostanziale dei diritti e degli obblighi gravanti sulle parti, che si configurano come fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato in giudizio;
dopo aver escluso che si potesse pronunciare la cessazione della materia del contendere, ha ritenuto la rilevanza della transazione in pagina 11 di 15 questione sui diritti azionati e ha escluso che la riconsegna del cantiere o la presentazione della DIA integrassero condizioni sospensive al contratto in esame, che sarebbe stato dunque improduttivo di effetti per non essersi avverate le condizioni suddette;
infatti, la presentazione della DIA e la riconsegna del cantiere integravano prestazioni a carico delle parti oggetto di specifiche obbligazioni assunte dall'arch. e da;
il regolamento Per_1 Parte_1
negoziale era strutturato in modo tale da doversi ritenere che l'obbligo di presentare la DIA fosse sorto immediatamente a seguito della stipula del contratto, contratto che inoltre era chiaro e univoco nello stabilire l'immediata risoluzione del contratto di appalto, con una disposizione incompatibile con l'efficacia condizionata dell'accordo negoziale;
il fatto che le parti avessero previsto una scansione temporale per l'adempimento delle plurime obbligazioni derivanti dal contratto, concatenate l'una all'altra, non implicava che questo non fosse immediatamente produttivo di effetti;
l'omessa presentazione della DIA e/o la mancata riconsegna del cantiere non comportavano dunque l'inefficacia dell'accordo del 6.8.2012, né risultava che questo fosse stato risolto dalle parti consensualmente ovvero per effetto di una pronuncia giudiziale, non risultando neppure proposta una domanda di risoluzione;
a prescindere dalla qualificazione della transazione conclusa tra le parti, come novativa o semplice, aspetto che non rilevava indagare, l'assetto dato dalle stesse ai loro interessi non consentiva di accogliere le domande proposte dalle parti nel giudizio, avendo queste azionato diritti che presupponevano che fosse rimasto inalterato il precedente assetto negoziale e che erano venuti meno in ragione di quanto pattuito nel contratto del 6.8.2012.
Il ragionamento del primo giudice è corretto e immune da vizi ed errori logico-giuridici.
Indubbio è che le parti, il 6.8.2012, abbiano sottoscritto un contratto con cui hanno pattuito la risoluzione immediata del contratto di appalto, sia pur prevedendo prestazioni a carico del
D.L. e dell'impresa, all'esito delle quali la parte committente avrebbe versato le somme di cui sopra.
Come correttamente rilevato nella gravata sentenza, tale accordo, che ha effetto tra le parti e non è stato dalle stesse risolto, impedisce che possano esser fatti valere diritti che traggono origine in un contratto, quello di appalto, che fra l'altro è ormai risolto per effetto dell'accordo.
Del pari corretto è il ragionamento del primo giudice, che ha richiamato, a conferma di ciò,
l'art. 4 in cui si prevede che “tutto quanto non previsto in questo accordo si intende abbandonato e rinunciato”, per poi concludere che l'accordo transattivo, “anche laddove non se ne volesse riconoscere il carattere novativo, avrebbe determinato una modifica dei diritti spettanti alle parti tale da impedire di dare positivo riscontro ai diritti fatti valere nel presente giudizio”.
pagina 12 di 15 Si osserva infatti che in caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, rivivano le pattuizioni originarie, al contrario di quanto accade, invece, quando le parti, espressamente od oggettivamente, hanno stipulato una transazione novativa, non soggetta a risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c. (Cass. n. 645/2024; Cass. n.
1690/2006).
È questa la ragione per la quale il primo giudice ha ritenuto che sarebbe stato irrilevante accertare se la transazione fosse non novativa, dal momento che comunque non ne era stata chiesta la risoluzione e pertanto non potevano rivivere le pattuizioni originarie sulla base delle quali erano state azionate le pretese fatte valere.
Sebbene ciò rivesta natura assorbente, ritiene, in ogni caso, la Corte che la transazione sia novativa.
Com'è noto (tra le tante, Cass. n. 6821/2023), l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni;
in materia di transazione novativa, è necessario che l'accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale, ricorrendo altrimenti una novazione conservativa, perché la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche, risultando elementi essenziali di tale contratto, oltre ai soggetti e alla causa,
l'animus novandi, consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto.
Nella specie, le parti hanno inteso risolvere con effetto immediato il contratto di appalto e hanno determinato l'insorgere di nuove obbligazioni, che, per quanto riguarda l'impresa, consistevano nella corresponsione a questa, alla riconsegna del cantiere, di una somma che, come osservato dal tribunale con statuizione non impugnata, non era nemmeno in parte pagina 13 di 15 corrispondente alle somme richieste dall'appaltatrice in sede monitoria, senza prevedere alcuna somma a titolo di penale in favore della parte committente.
È evidente che, tanto la risoluzione quanto la riconsegna del cantiere erano incompatibili con l'originario assetto negoziale, a nulla rilevando che, a fronte della risoluzione ormai pattuita ed efficace, non fosse stata posta in essere l'ulteriore obbligazione prevista dalle parti.
A tanto si aggiunga che le parti non hanno previsto, a norma dell'art. 1976 c.c., il diritto alla risoluzione della transazione nel caso di inadempimento, né hanno inteso collegare l'effetto novativo alla regolare esecuzione della transazione, dovendosi ciò escludere alla luce del chiaro e inequivoco dato letterale.
Ne discende che, come affermato dal tribunale, non erano azionabili i diritti derivanti dal contratto di appalto originario.
Il motivo deve dunque essere respinto.
***
In conclusione, l'appello deve essere rigettato e la sentenza, in quanto immune da censure, deve essere confermata.
***
Le appellanti devono essere condannate, in solido, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 24736/2019, R.G. n. 30108/2017, pubblicata in data
30.12.2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna e in solido, Parte_1 Parte_2
al pagamento, in favore di delle spese del presente grado di giudizio, CP_1
pagina 14 di 15 che liquida in € 4.888,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte delle appellanti.
Roma, 6.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Antonella Izzo
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Antonella Izzo presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1216/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 6.2.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1
c.f. Parte_2 P.IVA_2 rappresentate e difese dall'avv.to Nicola Staniscia, giusta procura rispettivamente a margine del ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 26.2.2010 e in calce alla comparsa di intervento nel giudizio di primo grado, depositata in data 12.12.2017
APPELLANTI
E
c.f. CP_1 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv.to Maria Cristina Manni, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
pagina 1 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE
chiedeva e otteneva l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_1
avente ad oggetto il pagamento della somma di € 10.557,37 a titolo di CP_1
corrispettivo di alcuni lavori dalla stessa eseguiti nello stabile di proprietà della società ingiunta.
Quest'ultima proponeva opposizione, chiedendo la revoca del decreto, stante il grave inadempimento dell'impresa, che aveva abbandonato il cantiere senza riprendere i lavori, e proponendo domanda riconvenzionale, con cui chiedeva la condanna dell'appaltatrice al pagamento della somma di € 34.800,00 a titolo di penale.
Si costituiva la società opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale.
All'udienza del 12.11.2013, il giudice dichiarava l'interruzione del processo in ragione della sospensione dall'albo del procuratore di parte opposta.
Con ricorso depositato il 21.11.2013, l'opponente chiedeva la fissazione, con decreto da notificare alla controparte, dell'udienza di comparizione per la riassunzione del giudizio.
Con decreto in data 12.3.2014, il giudice dichiarava non luogo a provvedere “atteso che ai sensi dell'art. 301 c.p.c. la riassunzione si effettua con atto di citazione di cui all'art. 299 c.p.c”.
Con ricorso depositato in data 31.3.2015, l'opposta , in persona del Parte_1
liquidatore, a mezzo di altro procuratore (cfr. ordinanza 24.4.2017, di cui appresso), chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c., essendo decorso il termine di tre mesi per la riassunzione.
Veniva fissata, con decreto del 28.4.2015, l'udienza del 13.10.2015 per la prosecuzione del giudizio, nella quale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.10.2016.
In detta udienza, le parti precisavano le conclusioni: il procuratore di parte opponente, convenuta in riassunzione, si riportava alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. e rilevava che vi era agli atti transazione fra le parti che definiva il merito del contenzioso;
il procuratore di parte opposta concludeva come da comparsa di costituzione e risposta e insisteva per l'estinzione del giudizio.
La causa (R.G. n. 57974/2010) veniva trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 24.4.2017, il giudice, ritenendo che, alla luce dei principi ivi citati, il suddetto ricorso del 21.11.2013 fosse idoneo a riattivare il giudizio in quiescenza, fissava pagina 2 di 15 l'udienza “al fine di ripristinare il contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, non essendo a tal fine idonea l'attività svolta con “ricorso per estinzione” da in qualità di “liquidatore” della “Società Parte_3
Condotte Idriche”, risultando tale società cancellata dal registro delle imprese e non avendo pertanto l la Pt_3 rappresentanza processuale della stessa”; disponeva la separazione della causa promossa da CP_1
nei confronti di (che assumeva il numero 30108/2017 R.G.),
[...] Parte_1 decidendo con separata sentenza sull'estinzione richiesta dall' assegnava termine alla Pt_3
ricorrente in riassunzione sino al 31.7.2017 per la notifica del ricorso del CP_1
21.11.2013 e dell'ordinanza; fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del
13.12.2017. tentava di effettuare la notifica nei confronti di quale socio unico di CP_1 Parte_3
Società Condotte Idriche, cancellata dal Registro delle Imprese il 6.5.2013, ma il destinatario risultava trasferito (cfr. relata dell'8.6.2017).
L' come poi accertato dalla ricorrente, risultava deceduto in data 21.6.2017, sicché Pt_3
il 13.7.2017, depositava un secondo ricorso per riassunzione del processo “da CP_1
ritenersi interrotto alla data della conoscenza della morte del signor avvenuta giusta certificato Parte_3 rilasciato dal Comune in data 26.6.2017”, onde notificare agli eredi dell'unico socio.
Con provvedimento in data 17.7.2017, il giudice “considerato che, essendo stata dichiarata l'interruzione per cancellazione dal resgistro delle imprese della parte ed essendo la causa Parte_1 già stata riassunta dalla parte istante, non rileva l'intervenuto decesso di ai fini di una ulteriore Parte_3 dichiarazione di interruzione e nuova riassunzione, non avendo tale persona fisica la qualità di parte del presente giudizio;
rilevato altresì che risulta già fissata udienza per la prosecuzione del giudizio e che il termine assegnato per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza non è decorso”, dichiarava non luogo a provvedere.
In data 12.12.2017 interveniva in giudizio deducendo che il Parte_2
credito era stato ceduto da a la quale lo aveva Parte_1 Controparte_2
poi ceduto alla società intervenuta, ed eccependo l'estinzione del processo in quanto CP_1
non aveva proposto appello avverso il provvedimento con cui il giudice non aveva
[...]
disposto la riassunzione.
All'udienza del 13.12.2017, atteso l'esito negativo della notifica agli eredi, CP_1 chiedeva nuovo termine per provvedere all'incombente, mentre l'intervenuta eccepiva l'estinzione del processo in quanto la notifica avrebbe dovuto essere effettuata nei confronti del curatore dell'eredità giacente.
Con ordinanza in data 5/9.3.2018, il giudice, ritenendo che fosse sufficiente il deposito tempestivo del ricorso, disattendeva l'eccezione di estinzione e disponeva la rinnovazione pagina 3 di 15 dell'atto in riassunzione entro il 15.5.2018, fissando per la comparizione delle parti l'udienza del 13.11.2018.
In detta udienza, parte opponente chiedeva nuovo termine per notificare l'atto, in quanto uno degli eredi, , era risultato trasferito, mentre l'intervenuta insisteva nell'eccezione CP_3
di estinzione, evidenziando la nullità delle notifiche in ragione della omessa indicazione dell'ufficio giudiziario e l'inesistenza delle stesse, non avendo controparte provveduto ad eseguirle nei confronti del curatore dell'eredità giacente.
Con ordinanza in data 26/27.11.2018, disattesa l'eccezione, il giudice disponeva “la rinnovazione di tutte le notifiche eseguite dei ricorsi in riassunzione in quanto perfezionatesi per tutti i destinatari dopo la scadenza del termine del 15.05.2018 assegnato”, con termine sino al 10.1.2019, e rinviava all'udienza del 14.5.2019, nella quale parte opponente depositava i ricorsi in riassunzione notificati.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.9.2019, parte opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo con dichiarazione di cessata materia del contendere, ovvero per infondatezza della pretesa azionata, come da opposizione proposta, e, in via riconvenzionale, la condanna di o suoi aventi causa al pagamento della penale, mentre il Parte_1 procuratore di , presente “anche per i cessionari” insisteva nella richiesta di Parte_1 estinzione del giudizio per tardiva riassunzione e chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto.
***
Con sentenza n. 24736/2019, R.G. n. 30108/2017, pubblicata in data 30.12.2019, il tribunale di Roma revocava il decreto ingiuntivo, rigettava la domanda riconvenzionale e compensava le spese di lite.
***
Hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 censurando, con due distinti motivi, la sentenza nella parte in cui aveva rigettato l'istanza di estinzione del processo interrotto a causa della sospensione del procuratore di parte opposta e nella parte in cui aveva revocato il decreto sulla base della transazione sottoscritta dalle parti in corso di causa, il 6.8.2012.
Hanno chiesto, quindi, alla Corte di accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare l'estinzione del giudizio e la definitività del decreto ingiuntivo opposto per mancata riassunzione entro tre mesi dalla data del 12.11.2013; in via gradata, confermare il decreto opposto essendo l'opposizione sfornita di prova ex art. 2697 c.c.
pagina 4 di 15 ***
Si è costituita, in data 7.1.2021, chiedendo di “rigettare l'avverso appello siccome CP_1
inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa;
Con il favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio anche nei confronti del procuratore dell'appellante in solido alle parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 cpc”.
***
All'udienza del 28.1.2021, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
***
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto del 10.1.2025 è stata fissata, per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 6.2.2025, con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali.
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note conclusionali e, all'odierna udienza, hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
Preliminarmente, deve essere esaminata la prima delle eccezioni di inammissibilità dell'appello, formulata dall'appellata sul presupposto che l'atto di citazione in appello è stato notificato il 24.2.2020, quando era estinta per cancellazione volontaria dal Parte_1
2013 e era estinta per cancellazione volontaria dal 29.1.2019, come Parte_2
da visura camerale allegata alla comparsa di costituzione.
Sostiene che l'appello successivo al verificarsi della cancellazione doveva CP_1
provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla società estinta, a pena di inammissibilità (Cass. 25275/2014, Cass. 26196/2016), ravvisandosi nella pronuncia di appello, eventualmente e ciononostante resa in caso di estinzione della società appellante, circostanza astrattamente idonea costituire una causa determinativa diretta della potenziale nullità della sentenza stessa (Cass. 9334/2016).
***
L'eccezione è infondata dal momento che l'orientamento secondo cui l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società cancellata dal Registro delle Imprese, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso (Cass. S.U. n. 6070/2013; cfr. fra le tante,
pagina 5 di 15 anche Cass. n. 19580/2017; Cass. n. 24853/2018; Cass. n. 14859/2022) è stato di recente rimeditato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 29812/2024.
Con tale pronunciamento, la Suprema Corte, muovendo dal successivo intervento delle
Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 15295 del 2014 (che riguardava il caso di una parte persona fisica e che richiamava la teoria dell'ultrattività del mandato, allo scopo di assicurare un effetto stabilizzante per il processo), ha infatti riconosciuto prevalenza alla regola di ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, con la conseguente stabilizzazione della posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione.
Tale posizione giuridica, spiegano le Sezioni Unite, è suscettibile di modificazione nell'ipotesi in cui, nella successiva fase d'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altri parti l'evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l'evento sia documentato dall'altra parte (come previsto dalla novella di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46), o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 300 c.p.c., comma 4.
Pertanto, è stato affermato il seguente principio di diritto: «In tema di ricorso per cassazione, la perdita della capacità processuale della parte ricorrente, tanto che si tratti di persona fisica quanto che si tratti di persona giuridica, avvenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non ne determina l'inammissibilità, alla luce del principio di ultrattività del mandato».
Ora nel caso di specie, la procura alle liti, per entrambe le società è stata conferita prima dell'estinzione, atteso che, per , è stata rilasciata con il ricorso per decreto Parte_1
ingiuntivo depositato il 26.2.2010 e per la cessionaria è stata Parte_2
rilasciata in calce alla comparsa di intervento nel giudizio di primo grado, depositata in data
12.12.2017, mentre la cancellazione risale rispettivamente al 6.5.2013 e al 29.1.2019.
In entrambi i casi la procura è valida anche per gli ulteriori gradi del processo.
L'evento non è stato dichiarato o notificato, poiché l'interruzione del giudizio è avvenuta per la sospensione del difensore dall'albo degli avvocati e non per la cancellazione della società dal pagina 6 di 15 registro delle imprese (il che ha comportato, solo come indiretta conseguenza, che, appreso dell'estinzione della società, aveva tentato la notifica nei confronti del socio unico CP_1
poi, essendo questi deceduto, nei confronti dei suoi eredi). Parte_3
Ne consegue che il difensore di entrambe le società è legittimato a proporre impugnazione in rappresentanza della parte che, pur divenuta incapace per effetto dell'estinzione, va considerata nell'ambito del processo ancora capace (Cass. S.U. n. 15295/2014, richiamata da Cass. S.U. n. 29812/2024).
Ne discende altresì che, essendo l'appello stato proposto da , non dovevano Parte_1
essere convenuti in secondo grado anche gli eredi del socio unico, rilevando la posizione di questi solo nei rapporti interni con la società che, pur essendo estinta, ha legittimamente impugnato la sentenza.
***
Va ora esaminata la seconda eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad impugnare in capo alle due società e per avvenuta cessione del credito.
***
Anche questa eccezione deve essere disattesa.
Alla luce di quanto detto sopra, è evidente come sussista l'interesse ad impugnare in capo alle due società.
Quanto all'ulteriore profilo afferente alla cessionaria , che aveva Parte_2 ceduto a sua a sua volta il credito all'arch. , l'eccezione è infondata, dal Persona_1
momento che la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. n. 22424 del
22.10.2009; Cass. n. 15622 del 22/06/2017).
***
Ancora, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., poiché, come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati pagina 7 di 15 della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'atto di appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, posto che parte appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice, risultando dunque soddisfatti, nel complesso, i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., fatto salvo quanto si dirà appresso con specifico riguardo al primo motivo.
***
Venendo al merito, con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo agli artt. 298, 301, 304, 305 e 307 c.p.c.
Si sostiene che il giudizio è stato dichiarato interrotto con ordinanza del 12.11.2013 per intervenuta sospensione dall'esercizio della professione forense dell'unico difensore della società e che da tale momento la controparte aveva avuto immediata Parte_1
conoscenza legale dell'evento; pertanto, dalla suddetta data decorreva il termine di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. per riassumere il processo.
Ne deriverebbe che, non avendo provveduto alla riassunzione nei suddetti termini, CP_1
il giudizio era estinto, sicché la gravata sentenza era radicalmente nulla in quanto pronunciata nonostante l'intervenuta estinzione del giudizio per mancata riassunzione nel termine perentorio decorrente dalla conoscenza dell'evento interruttivo.
La sentenza sarebbe inoltre censurabile nella parte in cui aveva limitato la motivazione di rigetto al solo evento della sospensione del difensore, “omettendo di pronunciarsi sul reale motivo di estinzione connesso con l'omessa riassunzione per intervenuta interruzione per sospensione dall'albo dell'unico difensore della condotta idriche”.
***
Il motivo è inammissibile.
La sentenza ha dapprima richiamato, condividendole, le considerazioni espresse nel provvedimento del 24.4.2017, con cui il precedente giudice istruttore, rivedendo il proprio orientamento, aveva dato atto della tempestiva riassunzione del giudizio a cura pagina 8 di 15 dell'opponente con il ricorso depositato il 21.11.2013, nel rispetto del termine di cui all'art. 305
c.p.c.; ha quindi richiamato numerose pronunce della Corte di legittimità, secondo le quali la riassunzione del giudizio può avvenire con citazione o con ricorso, dovendosi ritenere fungibili tali forme di riassunzione sempre che l'atto prescelto abbia i requisiti necessari per il raggiungimento dello scopo di riattivare il processo quiescente, con la precisazione che ove, come nel caso di specie, la riassunzione sia avvenuta con ricorso, è sufficiente che tale atto sia stato depositato in cancelleria nel termine perentorio di cui all'art. 305 c.p.c.; ha affermato che il ricorso in riassunzione depositato in data 21.11.2013 era idoneo a riattivare il giudizio;
ha rilevato che il decreto del 12.3.2014 con cui il giudice aveva dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in riassunzione aveva carattere ordinatorio, tanto che era stato poi revocato dallo stesso giudice in data 24.4.2017, sicché, non potendo essere appellato, non poteva ritenersi che il giudizio fosse estinto.
Parte appellante non si confronta in alcun modo con la suddetta motivazione, dal momento che si limita richiamare principi di diritto che non sono in discussione e a ricollegarli a circostanze in fatto di cui si dà atto in sentenza, per poi concludere che la riassunzione non sarebbe avvenuta nel termine di legge.
Non è infatti qui in discussione il principio, pacifico, secondo cui, se la morte (o, come nella specie, la sospensione dall'albo) dell'unico difensore della parte costituita interviene nel corso del giudizio, si determina l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza e ogni ulteriore attività processuale è preclusa, con conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata (Cass.
28257 del 04/11/2024).
Neppure è in discussione il principio secondo cui, in caso di interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre non dalla data dell'evento interruttivo, ma da quella in cui ciascuna parte ha avuto conoscenza legale dell'interruzione e, quindi, dalla sua dichiarazione se pronunciata in udienza o, altrimenti, dalla sua notificazione o comunicazione (Cass. n. 15004 del 29/05/2024).
Il primo giudice, invero, proprio sulla base degli stessi principi richiamati da parte appellante, con l'ordinanza del 24.4.2017 ha rilevato che il ricorso era stato depositato nove giorni dopo la dichiarazione del 12.11.2013, in udienza, di interruzione, con conseguente intervenuta conoscenza in pari data dell'evento della sospensione del difensore della controparte, e ha ritenuto che il ricorso fosse idoneo a riattivare il giudizio in quiescenza.
Come si è detto, la sentenza ha richiamato tale ordinanza e ha affermato che non rilevava il pagina 9 di 15 decreto di non luogo a provvedere emesso dal G.I. e poi da questi revocato.
La mera lettura del motivo impone di rilevare la assoluta assenza di critiche al ragionamento seguito dal primo giudice, non essendo stata neppure censurata la collocazione temporale degli eventi come ricostruita nella gravata sentenza (e come risultante dagli atti).
Non si comprende in quale errore sarebbe incorso il giudice, dal momento che parte appellante si limita a ripetere che non aveva riassunto il giudizio nel termine CP_1
perentorio di tre mesi a decorrere dal 12.3.2013, prescindendo dalla motivazione e dalla data di deposito del ricorso.
Se è vero che, come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n.
27199/2017), e come si è detto sopra, l'atto di appello non deve rivestire particolari forme sacramentali né deve contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, è anche vero che deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass.
n. 40560 del 17/12/2021; Cass. S.U. n. 36481 del 13/12/2022).
Ne discende che il motivo deve essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità, fermo restando che, ove la parte avesse inteso (genericamente e in modo non chiaro) denunciare la mancata notifica del ricorso nel termine di tre mesi, la doglianza sarebbe comunque infondata, poiché il termine perentorio previsto dall'art. 305 c.p.c. è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice (ed è stato rispettato da , sicché, CP_1
una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo (Cass. n. 2526 del 03/02/2021).
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Con il secondo motivo, lamenta parte appellante che il tribunale, pur prescindendo da un'espressa qualificazione dell'accordo come novativo, avrebbe in realtà proceduto alla revoca del decreto ingiuntivo in ragione di una implicita qualificazione novativa di detto accordo;
carente di motivazione sarebbe la decisione con cui il giudice era giunto a riconoscere all'accordo in parola un potere modificativo sostanziale dei “diritti spettanti alle parti e scaturenti dai contratti oggetto di causa”, posto che non emergerebbe “quella situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo ed in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti posso ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti”;
pagina 10 di 15 pertanto, illegittima sarebbe la declaratoria di revoca del decreto, non potendo la transazione incidere sui diritti quesiti con i contratti oggetto di causa.
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Il motivo è infondato.
La Corte condivide integralmente le puntuali argomentazioni esposte in sentenza, con cui si è ha dato conto che:
- e le altre due comproprietarie dell'immobile oggetto dei lavori affidati a CP_1
avevano concluso una transazione con quest'ultima e con il direttore Parte_1
dei lavori, arch. , con la quale richiamavano i contratti di appalto e di Persona_2 prestazione d'opera e davano atto dei dissidi insorti tra le parti e della “volontà di ricomporre, definire e transare i loro rapporti”;
- in particolare, avevano stabilito che “le proprietarie e la ditta oggi risolvono il contratto di appalto e le successive modifiche ed integrazione” alle seguenti condizioni: la presentazione, da parte del direttore dei lavori, arch. , della DIA concordata con le proprietarie, entro Per_1 novanta giorni (data in cui sarebbe stato versato al professionista l'acconto di €
5.000,00) e la riconsegna del cantiere da parte della società appaltatrice nei 30 giorni successivi alla presentazione della DIA;
- al momento della riconsegna del cantiere, avrebbe versato al professionista CP_1 il saldo di € 10.000,00 e a la somma omnicomprensiva di € 15.000,00 Parte_1 oltre IVA [in realtà € 16.000,00 oltre IVA] a saldo e stralcio di ogni rapporto di dare e avere, con abbandono dei giudizi pendenti e sottoscrizione di un verbale di regolare esecuzione e accettazione delle opere;
- le parti avevano quindi regolamentato l'esecuzione di alcune opere comuni e le modalità di divisione degli immobili tra le comproprietarie, stabilendo, a chiusura degli accordi raggiunti, che “tutto quanto non previsto in questo accordo si intende abbandonato e rinunciato”.
Fatta questa premessa, la sentenza si è soffermata sulla distinzione tra transazione novativa, che determina l'estinzione del rapporto e la sua sostituzione con altro oggettivamente diverso per contenuto e fonte costitutiva, e transazione semplice, in cui rimangono fermi il precedente rapporto e la relativa fonte, ma si introducono mutamenti nell'assetto sostanziale dei diritti e degli obblighi gravanti sulle parti, che si configurano come fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato in giudizio;
dopo aver escluso che si potesse pronunciare la cessazione della materia del contendere, ha ritenuto la rilevanza della transazione in pagina 11 di 15 questione sui diritti azionati e ha escluso che la riconsegna del cantiere o la presentazione della DIA integrassero condizioni sospensive al contratto in esame, che sarebbe stato dunque improduttivo di effetti per non essersi avverate le condizioni suddette;
infatti, la presentazione della DIA e la riconsegna del cantiere integravano prestazioni a carico delle parti oggetto di specifiche obbligazioni assunte dall'arch. e da;
il regolamento Per_1 Parte_1
negoziale era strutturato in modo tale da doversi ritenere che l'obbligo di presentare la DIA fosse sorto immediatamente a seguito della stipula del contratto, contratto che inoltre era chiaro e univoco nello stabilire l'immediata risoluzione del contratto di appalto, con una disposizione incompatibile con l'efficacia condizionata dell'accordo negoziale;
il fatto che le parti avessero previsto una scansione temporale per l'adempimento delle plurime obbligazioni derivanti dal contratto, concatenate l'una all'altra, non implicava che questo non fosse immediatamente produttivo di effetti;
l'omessa presentazione della DIA e/o la mancata riconsegna del cantiere non comportavano dunque l'inefficacia dell'accordo del 6.8.2012, né risultava che questo fosse stato risolto dalle parti consensualmente ovvero per effetto di una pronuncia giudiziale, non risultando neppure proposta una domanda di risoluzione;
a prescindere dalla qualificazione della transazione conclusa tra le parti, come novativa o semplice, aspetto che non rilevava indagare, l'assetto dato dalle stesse ai loro interessi non consentiva di accogliere le domande proposte dalle parti nel giudizio, avendo queste azionato diritti che presupponevano che fosse rimasto inalterato il precedente assetto negoziale e che erano venuti meno in ragione di quanto pattuito nel contratto del 6.8.2012.
Il ragionamento del primo giudice è corretto e immune da vizi ed errori logico-giuridici.
Indubbio è che le parti, il 6.8.2012, abbiano sottoscritto un contratto con cui hanno pattuito la risoluzione immediata del contratto di appalto, sia pur prevedendo prestazioni a carico del
D.L. e dell'impresa, all'esito delle quali la parte committente avrebbe versato le somme di cui sopra.
Come correttamente rilevato nella gravata sentenza, tale accordo, che ha effetto tra le parti e non è stato dalle stesse risolto, impedisce che possano esser fatti valere diritti che traggono origine in un contratto, quello di appalto, che fra l'altro è ormai risolto per effetto dell'accordo.
Del pari corretto è il ragionamento del primo giudice, che ha richiamato, a conferma di ciò,
l'art. 4 in cui si prevede che “tutto quanto non previsto in questo accordo si intende abbandonato e rinunciato”, per poi concludere che l'accordo transattivo, “anche laddove non se ne volesse riconoscere il carattere novativo, avrebbe determinato una modifica dei diritti spettanti alle parti tale da impedire di dare positivo riscontro ai diritti fatti valere nel presente giudizio”.
pagina 12 di 15 Si osserva infatti che in caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, rivivano le pattuizioni originarie, al contrario di quanto accade, invece, quando le parti, espressamente od oggettivamente, hanno stipulato una transazione novativa, non soggetta a risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c. (Cass. n. 645/2024; Cass. n.
1690/2006).
È questa la ragione per la quale il primo giudice ha ritenuto che sarebbe stato irrilevante accertare se la transazione fosse non novativa, dal momento che comunque non ne era stata chiesta la risoluzione e pertanto non potevano rivivere le pattuizioni originarie sulla base delle quali erano state azionate le pretese fatte valere.
Sebbene ciò rivesta natura assorbente, ritiene, in ogni caso, la Corte che la transazione sia novativa.
Com'è noto (tra le tante, Cass. n. 6821/2023), l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni;
in materia di transazione novativa, è necessario che l'accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale, ricorrendo altrimenti una novazione conservativa, perché la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche, risultando elementi essenziali di tale contratto, oltre ai soggetti e alla causa,
l'animus novandi, consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto.
Nella specie, le parti hanno inteso risolvere con effetto immediato il contratto di appalto e hanno determinato l'insorgere di nuove obbligazioni, che, per quanto riguarda l'impresa, consistevano nella corresponsione a questa, alla riconsegna del cantiere, di una somma che, come osservato dal tribunale con statuizione non impugnata, non era nemmeno in parte pagina 13 di 15 corrispondente alle somme richieste dall'appaltatrice in sede monitoria, senza prevedere alcuna somma a titolo di penale in favore della parte committente.
È evidente che, tanto la risoluzione quanto la riconsegna del cantiere erano incompatibili con l'originario assetto negoziale, a nulla rilevando che, a fronte della risoluzione ormai pattuita ed efficace, non fosse stata posta in essere l'ulteriore obbligazione prevista dalle parti.
A tanto si aggiunga che le parti non hanno previsto, a norma dell'art. 1976 c.c., il diritto alla risoluzione della transazione nel caso di inadempimento, né hanno inteso collegare l'effetto novativo alla regolare esecuzione della transazione, dovendosi ciò escludere alla luce del chiaro e inequivoco dato letterale.
Ne discende che, come affermato dal tribunale, non erano azionabili i diritti derivanti dal contratto di appalto originario.
Il motivo deve dunque essere respinto.
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In conclusione, l'appello deve essere rigettato e la sentenza, in quanto immune da censure, deve essere confermata.
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Le appellanti devono essere condannate, in solido, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 24736/2019, R.G. n. 30108/2017, pubblicata in data
30.12.2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna e in solido, Parte_1 Parte_2
al pagamento, in favore di delle spese del presente grado di giudizio, CP_1
pagina 14 di 15 che liquida in € 4.888,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte delle appellanti.
Roma, 6.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Antonella Izzo
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