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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/06/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Luciano GUAGLIONE consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1470 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2015, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 31 gennaio 2025, con contestuale assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA ele.tte domiciliata in Bari, alla via Principe Parte_1
Amedeo n. 36, presso lo studio dell'avv. Davide Romano che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
, elett.te domiciliato in Bari, alla via Camillo Rosalba n. 47/Z, Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Anna Putignano che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
contumace; CP_2
APPELLATI
NONCHE'
rappresentata da Controparte_3 Controparte_4
elett.te domiciliata in Bari, alla via Principe Amedeo n. 36, presso lo studio
[...] dell'avv. Davide Romano che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di intervento;
1 TERZA INTERVENUTA oggetto: contratti bancari;
appello avverso la sentenza n. 2733/2015, pronunciata dal
Tribunale di Bari il 17 giugno 2015, pubblicata in pari data.
Conclusioni
All'udienza del 31 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo delle note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2733/2015 del 17 giugno 2015, pubblicata in pari data, il Tribunale di
Bari ha accolto l'opposizione proposta dalla e da avverso il CP_2 Controparte_1
decreto n. 1000/05, con cui era stato loro ingiunto, in solido, di corrispondere in favore della la soma di € 67.017,44, oltre interessi, quale Controparte_5
saldo debitore del conto corrente bancario n. 15945E, di cui era titolare la CP_2
garantito dal . Ha, poi, condannato la MPS Gestione Crediti quale CP_1 CP_6
procuratrice speciale della banca (divenuta titolare del Parte_1
credito per incorporazione della banca , a rifondere le spese di lite in favore CP_7 degli opponenti e posto in capo all'istituto di credito le spese di consulenza tecnica.
***
La sentenza è stata oggetto di appello da parte del Parte_1
Ha resistito il solo mentre la è rimasta contumace. CP_1 CP_2
Nel corso del giudizio di gravame è intervenuta la rappresentata Controparte_3
da quale cessionaria dei crediti di Controparte_4 Parte_1
[...]
***
Con il l'unico motivo di gravame, l'istituto di credito ha denunciato l'errore in cui sarebbe in corso il Tribunale che dalla omessa produzione in giudizio del contratto di apertura del conto corrente ha tratto la conclusione che esso fosse nullo per difetto di forma, trascurando di considerare il fatto che gli opponenti non hanno mai contestato l'esistenza del rapporto il cui svolgimento è stato documentato dagli estratti conto, dalla fideiussione che lo ha assistito e dal contratto di apertura dei credito del 30/05/2003.
Il solo ha eccepito l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello Controparte_1
principale, di cui ha comunque chiesto il rigetto.
***
2 Occorre rammentare che il testo dell'art. 342 c.p.c. (nella formulazione ratione temporis vigente, antecedente alla novellazione operata dal d. lvo 149/2022) impone all'appellante di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatur, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, in modo che siano idonee a determinare le modifiche della decisione censurata (cfr. Cass. 2017/n. 13151).
In altri termini, l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze che ad essa si contrappongano, mirando ad incrinarne il fondamento logico- giuridico, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass. 2019/n. 3194).
È pure possibile, poi, che l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possa sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, a condizione tuttavia che ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. 2022/n. 20123; Cass. 2020/n. 23781). Naturalmente, tenuto conto dell'ampiezza e della complessità della motivazione che si intende contestare.
Senza, però, che l'atto debba rivestire una forma vincolata o sacramentale o, come talvolta si sostiene, senza che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado;
tanto, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. 2017/n. 27199, pronunciata a Sezioni Unite;
Cass. 2018/n. 13535).
Il mero dissenso, non motivato, dalla motivazione spesa dal primo giudice per affermare che sulle questioni in esame si è formato il giudicato non risponde ai paramenti enunciati e comporta, sotto tale aspetto, l'inammissibilità dell'appello.
Nel caso di specie, deve giudicarsi ammissibile l'impugnazione in quanto l'istante, sia pure in forma discorsiva, ha articolato le ragioni per cui la pronuncia gravata sarebbe errata in misura coerente con le ragioni dedotte dal Tribunale a sostegno
3 dell'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, dissentendo dalla conclusione cui è giunto circa la nullità del contratto.
Così devolvendo, in modo adeguato, le proprie doglianze al giudice di secondo grado.
***
L'appello è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Non è superfluo precisare che la ed il , nell'opporre il decreto CP_2 CP_1 ingiuntivo conseguito nei loro confronti dall'allora banca mai hanno CP_7 contestato l'effettiva sussistenza del rapporto di conto corrente in capo alla società, posto che si sono limitati a contestare l'applicazione di condizioni illegittime o non pattuite, sollecitando la rideterminazione del saldo con l'espunzione delle rimesse conseguenti a dette clausole.
Sicché il rilievo della nullità del contratto per difetto della forma prescritta ai sensi dell'art. 117 TUB è avvenuto d'ufficio.
In effetti, è noto che per i contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito (cfr. Cass. 2019/n. 1452).
L'art. 127, comma 2, TUB stabilisce, inoltre, che le nullità operano solo a vantaggio del cliente e possono essere rilevate di ufficio dal giudice.
Il Tribunale, però, si è limitato a rilevare la nullità del contratto senza trarne le relative conseguenze.
È noto che, in merito, vi sono diverse opinioni. Secondo alcuni autori (che non si citano in ossequio al divieto di cui all'art. 118, comma 3, disp. att. c.p.c.) la sanzione della nullità colpisce l'intero contratto con la conseguenza, però, che deve darsi luogo alle reciproche restituzioni di somme, divenute indebite ex art. 2033 c.c.
Secondo un altro orientamento, invece, la portata della nullità è da riferire alle sole clausole che formano oggetto di pubblicità.
La Corte ritiene tale prospettazione preferibile, non contrastante con il principio sopra enunciato, relativo alla necessità della produzione del contratto scritto prescritto a pena di nullità, nonché coerente con la funzione della forma introdotta dal testo unico bancario.
4 Si assume, infatti, che la prescrizione di forma non risponde alle finalità tradizioni per le quali è prevista dal codice civile, ovvero per garantire la consapevolezza dell'attribuzione patrimoniale o quale strumento per la risoluzione di conflitti legati alla circolazione di beni, ma assolve ad una funzione informativa ed è correlata all'esigenza di pubblicizzazione degli obblighi informativi delle banche che predispongono i contratti.
Questa seconda interpretazione è preferibile, proprio perché tiene conto del carattere della nullità, del suo stretto legame alla funzione assegnata alla forma e del fatto che il
TUB contiene numerose prescrizioni destinate ad integrare il testo contrattuale per il caso, come quello di specie, in cui le stesse non risultino convenute nel rispetto della forma prescritta.
Per questa ragione, alla sanzione della nullità consegue la rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente con l'espunzione di tutte le poste a debito del correntista, annotate in applicazione di una clausola contenuta nel contratto non redatto per iscritto
(quali la c.m.s., l'anatocismo, le valute, ogni spesa ed onere) e, quanto agli interessi, il loro computo secondo il c.d. tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB.
Criteri cui si è attenuto il c.t.u. nominato nel corso del giudizio di appello.
Occorre operare altre due puntualizzazioni.
Il tasso sostitutivo è stato correttamente applicato sino alla stipulazione del contratto di apertura di credito del 30/05/2003, che lo ha determinato in forma scritta e che negli atti introduttivi del giudizio di primo grado il correntista non ha mai contestato essere collegato al conto corrente.
D'altro canto, il consulente ha rilevato, oggettivamente, che i movimenti generati da tale contratto sono confluiti sul conto e, inoltre, non vi è prova dell'esistenza di altro rapporto tra le parti a cui riferire il negozio in questione.
Per quanto concerne, invece, la dedotta (da parte dell'appellante) legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi per il solo adeguamento, di fatto, di un contratto stipulato anteriormente alle prescrizioni imposte dalla delibera del CICR del 9 febbraio 2000 è sufficiente richiamare il principio affermato dal giudice di legittimità secondo cui in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni
5 abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (Cass. 2020/n. 9140; Cass. 2020/n. 29420).
Sulla scorta degli elementi esposti -e tenuto conto del fatto che il consulente tecnico, con motivazione convincente, ha evidenziato che gli estratti conto hanno riportato correttamente il calcolo delle ritenute erariali- è emerso un saldo debitore di € 52.987,51 al cui pagamento devono essere condannati gli appellati in solido.
L'accoglimento dell'appello comporta la liquidazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio (cfr. Cass. 2024/n. 33412), secondo il criterio della soccombenza e, quindi, in relazione all'esito complessivo della lite e a prescindere dai singoli segmenti
(cfr. Cass. 2024/n. 23639).
In applicazione dello scaglione relativo al valore della lite ricavato dal decisum, così come in dispositivo, in applicazione dei valori medi di cui parametri del d.m. 147/2022.
Le spese del primo grado saranno liquidate in favore della banca Parte_1
quelle del grado di appello in favore della sola terza intervenuta e in
[...] relazione alle fasi cui ha partecipato, non anche dell'originaria appellante che, dopo l'intervento della non ha più provveduto a produrre alcuna difesa, Controparte_3 non ha sollecitato l'accoglimento del gravame e chiesto l'attribuzione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 2733/2015, pronunciata dal Tribunale di Bari il 17 giugno 2015, pubblicata in pari data, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
• Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, condanna la e CP_2 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_1 Controparte_3 rappresentata da della somma di € 52.987,51, oltre Controparte_4
interessi convenzionali dalla domanda al soddisfo;
• Condanna la e , in solido tra loro, alla rifusione delle spese CP_2 Controparte_1
di lite del primo grado di giudizio in favore di Controparte_8 che liquida in € 260,00 per spese ed € 7.616,00 per compenso di avvocato, tutte oltre
6 rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
• Condanna la e , in solido tra loro, alla rifusione delle spese CP_2 Controparte_1
di lite del presente grado di giudizio in favore di rappresentata Controparte_3
da che liquida in € 5.528,00 per compenso di Controparte_4
avvocato, tutte oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
• Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di e . CP_2 Controparte_1
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello, addì 4 giugno 2025
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LABELLARTE
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