Articolo 1 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1075
Articolo 2
Versione
2 gennaio 1972
Art. 1.
E' concesso al comune di Gorizia un contributo annuo di L. 33.750.000 a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1969 al 15 settembre 1971.
Entrata in vigore il 2 gennaio 1972