Art. 1.
E' concesso al comune di Gorizia un contributo annuo di L. 33.750.000 a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1969 al 15 settembre 1971.
E' concesso al comune di Gorizia un contributo annuo di L. 33.750.000 a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1969 al 15 settembre 1971.