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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3850/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3850/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
), entrambi con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_2 dell'Avv. MANICARDI ANDREA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 5 “1) I coniugi, che concedono sin da ora il reciproco consenso al cambio della loro residenza con reciproco obbligo di comunicare tempestivamente l'eventuale variazione di residenza a mezzo racc. a.r. o PEC, vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco, uniformando i loro comportamenti in modo tale da non recarsi pregiudizio morale o patrimoniale ed osservando i diritti e doveri che ancora loro impone il matrimonio, nonostante la separazione.
2) Nella dimora coniugale sita in Carpi (MO), Via Giove n. 1, continuerà ad abitare la Sig.ra mentre il Sig. si è già Parte_1 Parte_2 trasferito a partire dal mese di luglio 2025 in altra abitazione sita in Carpi (MO),
Via Cavalcavia di Budrione n. 5, ove si impegna a trasferire la propria residenza entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia della presente separazione;
3) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente a entrambi i genitori e Per_1 manterrà la propria residenza presso l'abitazione della madre in Carpi (MO), Via
Giove n.1; Egli vivrà e pernotterà a settimane alternate presso l'abitazione della madre e quella del padre, per un periodo continuativo che andrà dalle ore 8.00 della mattina della giornata di venerdì alle ore 20.00 della giornata di giovedì della settimana successiva, con conseguente obbligo da parte del genitore collocatario di accompagnarlo a scuola e prelevarlo dalla stessa alla fine di ciascun giorno di lezione durante il periodo di permanenza del minore nella propria abitazione;
Durante il periodo di chiusura estiva delle scuole e conseguente vacanze, inoltre trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non Per_1 consecutive tra loro, con obbligo da parte di ciascun genitore di preventiva comunicazione all'altro genitore, entro la fine del mese di maggio, del luogo e recapito ove eventualmente trascorrerà tale periodo con il figlio;
Quest'ultimo inoltre trascorrerà ad anni alterni il giorno di Natale con il padre e quello di S.
NO con la madre e nello stesso anno il giorno di Pasqua con la madre e quello di Pasquetta con il padre;
.
4) In ragione della suddivisione in pari quota dei giorni nei quali pernotterà Per_1 alternativamente presso le abitazioni di entrambi i genitori nel corso dell'anno, questi ultimi convengono che non sia dovuto reciprocamente alcun contributo al mantenimento ordinario del figlio minore.
pagina 2 di 5 5) I coniugi separandi convengono che Il padre Parte_2 sosterrà integralmente i costi e le spese di carattere straordinario che dovessero rendersi necessarie per il mantenimento del figlio , come descritte nel Per_1 vigente protocollo del Tribunale di Modena che qui di seguito si riportano integralmente: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
6) In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax, ecc.) dovrà manifestare il proprio eventuale motivato dissenso, sempre pagina 3 di 5 per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
Qualora sia la madre ad anticipare una spesa di carattere straordinaria ricompresa tra quelle indicate nel citato protocollo del Tribunale di Modena sopra riportate, sarà proprio onere trasmettere al padre idonea documentazione scritta dell'esborso sostenuto (fattura, scontrino o ricevuta fiscale) con qualsiasi idoneo strumento (a titolo di mero esempio non esaustivo: email, comunicazione su applicazione whatsapp, sms); Il relativo rimborso da parte del padre sarà dovuto entro dieci giorni dalla avvenuta presentazione della idonea documentazione giustificativa;
7) Entrambi i coniugi dichiarano di avere attualmente ciascuno una propria attività lavorativa che li rende economicamente autonomi (vedasi doc.ti nn.12 e
13) e pertanto rinunciano reciprocamente alla richiesta di contributo al proprio mantenimento personale;
8) I coniugi dichiarano di avere già precedentemente regolato ogni altro rapporto di natura economico patrimoniale esistente tra loro, fatta eccezione per le pattuizioni contenute nel presente ricorso;
9) I coniugi danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio anche per il figlio minore;
Per_1
10) I coniugi dichiarano che le spese della presente procedura e tutte le successive occorrende saranno suddivise in parti uguali tra le parti”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
pagina 4 di 5 Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...] si Parte_2 sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 09/12/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NOVI DI MODENA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune Anno 2010 Atto n. 8 Parte II Serie A
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3850/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
), entrambi con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_2 dell'Avv. MANICARDI ANDREA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 5 “1) I coniugi, che concedono sin da ora il reciproco consenso al cambio della loro residenza con reciproco obbligo di comunicare tempestivamente l'eventuale variazione di residenza a mezzo racc. a.r. o PEC, vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco, uniformando i loro comportamenti in modo tale da non recarsi pregiudizio morale o patrimoniale ed osservando i diritti e doveri che ancora loro impone il matrimonio, nonostante la separazione.
2) Nella dimora coniugale sita in Carpi (MO), Via Giove n. 1, continuerà ad abitare la Sig.ra mentre il Sig. si è già Parte_1 Parte_2 trasferito a partire dal mese di luglio 2025 in altra abitazione sita in Carpi (MO),
Via Cavalcavia di Budrione n. 5, ove si impegna a trasferire la propria residenza entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia della presente separazione;
3) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente a entrambi i genitori e Per_1 manterrà la propria residenza presso l'abitazione della madre in Carpi (MO), Via
Giove n.1; Egli vivrà e pernotterà a settimane alternate presso l'abitazione della madre e quella del padre, per un periodo continuativo che andrà dalle ore 8.00 della mattina della giornata di venerdì alle ore 20.00 della giornata di giovedì della settimana successiva, con conseguente obbligo da parte del genitore collocatario di accompagnarlo a scuola e prelevarlo dalla stessa alla fine di ciascun giorno di lezione durante il periodo di permanenza del minore nella propria abitazione;
Durante il periodo di chiusura estiva delle scuole e conseguente vacanze, inoltre trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non Per_1 consecutive tra loro, con obbligo da parte di ciascun genitore di preventiva comunicazione all'altro genitore, entro la fine del mese di maggio, del luogo e recapito ove eventualmente trascorrerà tale periodo con il figlio;
Quest'ultimo inoltre trascorrerà ad anni alterni il giorno di Natale con il padre e quello di S.
NO con la madre e nello stesso anno il giorno di Pasqua con la madre e quello di Pasquetta con il padre;
.
4) In ragione della suddivisione in pari quota dei giorni nei quali pernotterà Per_1 alternativamente presso le abitazioni di entrambi i genitori nel corso dell'anno, questi ultimi convengono che non sia dovuto reciprocamente alcun contributo al mantenimento ordinario del figlio minore.
pagina 2 di 5 5) I coniugi separandi convengono che Il padre Parte_2 sosterrà integralmente i costi e le spese di carattere straordinario che dovessero rendersi necessarie per il mantenimento del figlio , come descritte nel Per_1 vigente protocollo del Tribunale di Modena che qui di seguito si riportano integralmente: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
6) In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax, ecc.) dovrà manifestare il proprio eventuale motivato dissenso, sempre pagina 3 di 5 per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
Qualora sia la madre ad anticipare una spesa di carattere straordinaria ricompresa tra quelle indicate nel citato protocollo del Tribunale di Modena sopra riportate, sarà proprio onere trasmettere al padre idonea documentazione scritta dell'esborso sostenuto (fattura, scontrino o ricevuta fiscale) con qualsiasi idoneo strumento (a titolo di mero esempio non esaustivo: email, comunicazione su applicazione whatsapp, sms); Il relativo rimborso da parte del padre sarà dovuto entro dieci giorni dalla avvenuta presentazione della idonea documentazione giustificativa;
7) Entrambi i coniugi dichiarano di avere attualmente ciascuno una propria attività lavorativa che li rende economicamente autonomi (vedasi doc.ti nn.12 e
13) e pertanto rinunciano reciprocamente alla richiesta di contributo al proprio mantenimento personale;
8) I coniugi dichiarano di avere già precedentemente regolato ogni altro rapporto di natura economico patrimoniale esistente tra loro, fatta eccezione per le pattuizioni contenute nel presente ricorso;
9) I coniugi danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio anche per il figlio minore;
Per_1
10) I coniugi dichiarano che le spese della presente procedura e tutte le successive occorrende saranno suddivise in parti uguali tra le parti”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
pagina 4 di 5 Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...] si Parte_2 sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 09/12/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NOVI DI MODENA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune Anno 2010 Atto n. 8 Parte II Serie A
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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