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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 30/04/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4042 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018
e promossa
DA quale mandataria di in persona Parte_1 Parte_2 del direttore generale p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto introduttivo, dall'Avv. Simonetta Cocciolito, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, Via
G. Milli n. 45
Attore
CONTRO
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, dall'Avv. Fabrizio Colantoni, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Teramo, Via G. Milli n. 15
Convenuto
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.
Giancarlo Lombardi e avv. Manuela Zelaschi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Zelaschi sito in Roseto degli Abruzzi, Via Carducci n. 2
Terzo chiamato
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte attrice Parte_1
“In via principale
a) accertare e dichiarare per le suesposte ragioni il diritto di parte attrice ad ottenere dal dott.
il risarcimento dei danni subiti;
Controparte_1
b) per l' effetto condannare di conseguenza il dott. al risarcimento del danno in Controparte_1 favore della e per essa alla quale Parte_2 Parte_1
pagina 1 di 6 mandataria in nome e per conto di danno quantificato in complessivi €. Parte_2
106.312,50 oltre spese successive ed interessi dalle singole scadenze al saldo;
In via gradata
c) condannare il dott. al pagamento in favore dell'attrice della somma che verrà Controparte_1 ritenuta spettante di giustizia (maggiore o minore di quella richiesta in via principale) a titolo comunque di risarcimento per i danni subiti;
In ogni caso
d) condannare il dott. al pagamento delle competenze e spese del presente Controparte_1 giudizio”
Per parte convenuta Controparte_1
“ – nel merito in via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
– nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo Società tenuto a manlevare parte convenuta dal Controparte_3 risarcimento del danno all'attrice e, per l'effetto, condannare quest'ultimo a versare le somme ritenute dovute a titolo di ristoro per il nocumento subito dall'attrice a causa della condotta del professionista esponente;
– in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge”
Per parte terza chiamata : Controparte_2
“In via principale, rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dal dott. CP_1 nei confronti della terza chiamata già Controparte_4 Controparte_2 previo rigetto delle domande svolte nei confronti dello stesso dott. in
[...] CP_1 quanto infondate in fatto e in diritto, non sussistendo qualsivoglia responsabilità di quest'ultimo in relazione ai fatti e alle circostanze dedotti nel presente giudizio.
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate nei confronti del dott. , statuire l'eventuale condanna di già CP_1 Controparte_4 [...] nei limiti delle condizioni di operatività della polizza prodotta in atti, Controparte_2 compresi franchigia e massimali”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la banca in Parte_1 qualità di mandataria in nome e per conto della banca (già Parte_2 [...]
subentrata ex art. 2504bis c.c. alla Controparte_5 Controparte_6
ha convenuto in giudizio affinché l'intestato Tribunale lo
[...] Controparte_1 condannasse al risarcimento dei danni alla stessa cagionati in qualità di liquidatore nella procedura di concordato preventivo n. 3/2012.
2. Si è costituito in giudizio , il quale dopo aver preliminarmente richiesto Controparte_1
pagina 2 di 6 l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia di assicurazione Controparte_2
(autorizzata dal Giudice precedente assegnatario del procedimento all'udienza del
[...]
23.03.2019), ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e, in subordine, ha chiesto la condanna della compagnia di assicurazione a manlevarlo da quanto dovuto in favore di parte attrice.
3. Si è costituita in giudizio la compagnia di assicurazione Controparte_2
la quale ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice e, in subordine, di essere dichiarata
[...] tenuta a manlevare nei limiti di operatività di cui alla polizza stipulata. Controparte_1
4. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 23.11.2020 ed è stata presa in decisione all'udienza del 6.03.2025 con concessione alle parti del termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termine di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
5. Dalla documentazione in atti risulta che:
- la (oggi ha ottenuto dal Controparte_6 Parte_2
Tribunale di Teramo in data 18.12.2007 il decreto ingiuntivo avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ex art. 642 c.p.c. nei confronti di General Impianti di
ON VI di € 87.069,97 oltre interessi e spese di procedura (vd. doc. 1 allegato alla citazione), decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data
27.12.2018 (vd. doc. e allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice)
- sulla base di tale titolo esecutivo la banca ha intimato atto di precetto (vd. doc. 2 allegato alla citazione) ed ha instaurato la procedura esecutiva immobiliare r.g. 189/2008 (vd. doc. 3 allegato alla citazione) nell'ambito della quale, pacificamente, i beni di proprietà del debitore esecutato sono stati venduti all'asta in data 17.02.2010 per € 118.300,00 (lotto 1), per € 8.000,00 (lotto 2) e per €
2.000,00 (lotto 3) (vd. doc. f allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice);
- nelle more dell'esecuzione VI ON è stato ammesso alla procedura di concordato preventivo n. 3/2012 ed il commissario giudiziale Dott. ha richiesto, in via Controparte_7 cautelare, il momentaneo congelamento delle somme ricavate dalla vendita degli immobili staggiti di cui alla procedura esecutiva n. 189/2008, richiesta autorizzata dal Giudice delegato (vd. doc. 4 allegato alla citazione);
- con provvedimento n. 27/2013 del 10.06.2013 il Tribunale di Teramo ha omologato il concordato preventivo nominando quale liquidatore giudiziale il Dott. (vd. doc. 5 Controparte_1 allegato alla citazione);
- in data 19.06.2013 il giudice dell'esecuzione della procedura esecutiva n. 189/2008 ha dichiarato improcedibile la procedura in ragione dell'omologa del concordato preventivo e in data 11.12.2013 il liquidatore Dott. ha ottenuto il trasferimento dell'importo ricavato dalla vendita in CP_1 sede esecutiva (pari a complessivi € 115.275,90) in sede fallimentare;
- all'udienza del 14.07.2017, presente il liquidatore Dott. , la banca ha richiesto la CP_1 risoluzione del concordato con assegnazione alla stessa, in qualità di creditrice ipotecaria di primo pagina 3 di 6 grado (vd. doc. c allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice), delle somme ricavate dalla vendita dei beni nella procedura esecutiva (vd. allegato b alla memoria ex art. 183 co.
6 n. 2 c.p.c. di parte attrice);
- in data 20.07.2017 il Tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato revocando il precedente decreto di omologa del 10.06.2013 (vd. doc. 6 allegato alla citazione);
- a seguito di tale revoca è stata presentata istanza di prosecuzione della procedura esecutiva n.
189/2008 in data 10.08.2017 ed il Giudice dell'esecuzione ha fissato la successiva udienza all'11.04.2018 (vd. doc. 7 allegato alla citazione);
- in data 3.10.2017 il Dott. ha presentato al Giudice delegato il rendiconto della Controparte_1 procedura di concordato nel quale ha rappresentato che tra le somme acquisite al concordato vi era l'importo di € 118.834,50 (quale netto ricavo della vendita giudiziale dei beni immobili del debitore effettuata nell'ambito dell'azione esecutiva promossa dalla Controparte_6 rubricata al n. 189/2008) chiedendo “di conoscere la destinazione delle somme depositate
[...] presso il conto corrente della procedura ed in particolare se le predette somme debbano essere reimmesse, in toto o in parte, nella disponibilità del debitore previo pagamento delle spese di procedura” e, in particolare, se le somme pari ad € 118.834,50 “debbano essere vincolate per un congruo periodo, al fine della tutela dei creditori che hanno partecipato nella menzionata procedura”
(vd. doc. 8 allegato alla citazione);
- il Giudice delegato con provvedimento emesso in data 4.10.2017 ha disposto la restituzione delle somme al debitore quale conseguenza della revoca del decreto di omologa del concordato preventivo (vd. doc. 8 allegato alla citazione);
- con successiva istanza del 25.11.2017 il liquidatore Dott. ha richiesto CP_1
l'autorizzazione alla restituzione degli importi al debitore, istanza autorizzata dal giudice delegato in data 27.11.2017 (vd. doc. 9 allegato alla citazione);
- con mandato di pagamento emesso in data 4.12.2017 il Dott. ha restituito al debitore CP_1
l'importo di € 178.114,27 (vd. doc. 10 allegato alla citazione)
Alla luce di ciò parte attrice ritiene sussistente la responsabilità del commissario liquidatore avendo la stessa, in conseguenza della sua condotta (e, quindi, dell'indebita restituzione delle somme al debitore), perso la possibilità di soddisfare il suo credito (vd. doc. g allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice).
5. Così ricostruita la vicenda alla base del presente giudizio, l'art. 182 l.fall. rinvia, in punto di responsabilità del commissario liquidatore, all'art. 38 l.fall. che disciplina la responsabilità del curatore fallimentare, responsabilità che, come chiarito dalla prevalente giurisprudenza di legittimità – condivisa dall'intestato Tribunale – ha natura contrattuale in relazione ai danni cagionati alla massa dei creditori ovvero natura extracontrattuale in relazione ai danni che, come nel caso di specie, sono stati cagionati ad un singolo creditore o ad un terzo.
Nel caso in esame, pertanto, a carico del professionista commissario liquidatore del concordato preventivo è in ipotesi configurabile una responsabilità di natura extracontrattuale secondo il pagina 4 di 6 paradigma dell'art. 2043 c.c. con la conseguenza che, in punto di riparto dell'onere della prova, grava su parte attrice l'onere di provare i singoli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2043 c.c.
6. Ritiene il Tribunale che nel caso di specie il danno patito dall'odierna attrice non è eziologicamente ricollegabile alla condotta – peraltro non colpevole - del commissario liquidatore il quale nell'istanza del 3.10.2017 si è limitato a chiedere al giudice di indicare la destinazione delle somme acquisite al concordato, rappresentando specificamente l'esistenza dell'importo di €
118.834,50 quale ricavato della vendita giudiziale dei beni del debitore nella procedura esecutiva r.g. n. 189/2008 e chiedendo, altresì, di valutare l'opportunità di vincolare il predetto importo “per un congruo periodo, al fine della tutela dei creditori che hanno partecipato nella menzionata procedura” (vd. doc. 8 allegato alla citazione).
Parimenti il commissario liquidatore, a fronte del provvedimento del giudice delegato del
4.10.2017 che ha disposto la restituzione delle somme al debitore, si è limitato ad adempiere a quanto ivi indicato (vd. doc.
9-10 allegati alla citazione), non potendo questi esimersi dal darvi attuazione, non apparendo il provvedimento del giudice delegato manifestamente illegittimo.
La tesi di parte attrice secondo la quale il provvedimento autorizzatorio del giudice delegato non è idoneo ad elidere la responsabilità di parte convenuta, sebbene in astratto corretta (cfr. Cass. civ., sez. 1, 2 luglio 2020, n. 13597), non può trovare applicazione nel caso di specie in quanto, come sopraesposto, parte convenuta si è limitata a rappresentare al Giudice la situazione (ossia l'esistenza della procedura esecutiva e la valutazione in ordine all'opportunità di vincolare le somme a garanzia dei creditori ivi intervenuti) e, conseguentemente, ad ottemperare a quanto dallo stesso deciso.
Ne consegue il rigetto della domanda attorea con assorbimento di tutte le altre domande ed eccezioni in virtù del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale la figura dell'assorbimento che esclude il vizio di omessa pronuncia ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547)
7. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte attrice, da corrispondere sia nei confronti di parte convenuta che nei confronti della terza chiamata in applicazione del principio di causalità in forza del quale in caso di rigetto della domanda principale le spese processuali sostenute dal terzo sono poste a carico di chi, rimasto soccombente, ha reso necessaria la domanda in garanzia, anche se l'attore non ha formulato alcuna domanda nei confronti del terzo e con la sola eccezione – insussistente nel caso di specie – della chiamata in causa palesemente arbitraria (cfr. Cass. civ., sez. 6, ordinanza 17 settembre 2019, n. 23123).
Le stesse, tenuto conto delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia
n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, alla semplicità delle questioni giuridiche e pagina 5 di 6 fattuali trattate, alla natura documentale della controversia, si liquidano secondo i valori minimi in €
7.052,00 (€ 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.127,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da
[...] quale mandataria di contro Parte_1 Parte_2 CP_1
e , ogni contraria domanda e
[...] Controparte_2 eccezione respinta e/o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta che si liquidano in € 7.052,00 per onorario oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
3) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte terza chiamata che si liquidano in € 7.052,00 per onorario oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Teramo, il 28.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
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