Articolo 117 della Legge 11 marzo 1972, n. 54
Articolo 116Articolo 118
Versione
4 aprile 1972
Art. 117.
Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura e' stabilito, per l'anno finanziario 1972, ai termini dell' articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 , in lire 11 miliardi 380.000.000.
Entrata in vigore il 4 aprile 1972
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