Art. 1.
L' articolo 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287 , modificata con le leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405, 27 dicembre 1956, n. 1441, e 24 marzo 1978, n. 74 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 36. - (Indennita' per i giudici popolari). - Ai giudici popolari spetta un'indennita' di lire ventimila per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.
L'indennita' prevista dal comma precedente e' aumentata, per i giudici popolari che siano lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui esercitano le loro funzioni, a lire quarantamila giornaliere per le prime cinquanta udienze; e' aumentata a lire quarantacinquemila giornaliere per le successive cinquanta udienze ed a lire cinquantamila per le udienze successive.
Ai giudici popolari che prestino servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise di appello fuori della loro residenza spettano, in ogni caso e per intero, le indennita' di soggiorno ed il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita rispettivamente per i giudici di tribunale o per i consiglieri di corte di appello.
Le stesse indennita' sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purche' sia comparso in tempo utile per prestare servizio.
Ai giudici popolari e' corrisposta un'indennita' speciale di ammontare pari a quella prevista dal primo comma dell'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 , rapportata ad ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione".
L' articolo 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287 , modificata con le leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405, 27 dicembre 1956, n. 1441, e 24 marzo 1978, n. 74 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 36. - (Indennita' per i giudici popolari). - Ai giudici popolari spetta un'indennita' di lire ventimila per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.
L'indennita' prevista dal comma precedente e' aumentata, per i giudici popolari che siano lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui esercitano le loro funzioni, a lire quarantamila giornaliere per le prime cinquanta udienze; e' aumentata a lire quarantacinquemila giornaliere per le successive cinquanta udienze ed a lire cinquantamila per le udienze successive.
Ai giudici popolari che prestino servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise di appello fuori della loro residenza spettano, in ogni caso e per intero, le indennita' di soggiorno ed il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita rispettivamente per i giudici di tribunale o per i consiglieri di corte di appello.
Le stesse indennita' sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purche' sia comparso in tempo utile per prestare servizio.
Ai giudici popolari e' corrisposta un'indennita' speciale di ammontare pari a quella prevista dal primo comma dell'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 , rapportata ad ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione".