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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/12/2025, n. 2773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2773 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2767 r.g. dell'anno 2022
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Fausto Porcù, come in atti Parte_1 ricorrente E
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Cuzzupoli, Erminio Capasso, Davide Catalano, come in atti resistente MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14.04.2022 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, parte ricorrente esponeva:
- che in data 08.03.2022 veniva notificato a mezzo posta raccomandata avviso di addebito n. 32820220000062015000, formato il 24.01.2022, con il quale, in relazione alla posizione contributiva riferibile al ricorrente (matricola 2008555629), per il periodo dal 10/2013 al 03/2015, venivano richiesti contributi accertati e dovuti a titolo di “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti”, pari ad euro 11.800,10;
- che l'unico atto notificato era il verbale unico di accertamento e notificazione n.2015010042/DDL del 30.11.2015 dalla sede di Caserta, notificato in data CP_1
11.12.2015 con il quale gli ispettori hanno ritenuto “insussistente e dunque fittizio il rapporto di lavoro della sig.ra con lo studio legale Giordano Parte_2
Balletta/Avv. dal 14.10.2013 al 28.03.2015, in quanto costituito al Parte_1 solo scopo di accedere alle prestazioni assistenziali e previdenziali , provvedendo CP_1 al “disconoscimento ed annullamento della posizione contributiva individuale c.f.
con conseguente cancellazione delle singole denunce Uniemens”; C.F._1
- che con l'impugnato verbale i funzionari ispettivi della sede di Caserta, CP_1 concludevano, in data 30.11.2015, gli accertamenti ispettivi iniziati il 17.09.2015, nei confronti del datore di lavoro ditta individuale matricola Parte_1 CP_1
2008555629 e relativi al periodo 14.10.2013 – 28.03.2015;
- che l'accertamento scaturiva da una segnalazione interna all'ufficio prestazioni a sostegno del reddito del 07.04.2015 con la quale veniva chiesto all'ufficio ispettivo una CP_1 verifica nei confronti dello studio legale Giordano-Balletta al fine di acclarare la veridicità del rapporto di lavoro intercorso con la sig.ra dal 14.10.2013 e alla quale Parte_2 sono state erogate prestazioni per maternità;
- che l'avviso impugnato ha ad oggetto crediti prescritti per intervenuto superamento del termine quinquennale previsto dall'art. 3 c.9 lett. b) e 10 della legge 335/1995, anche tenendo conto delle sospensioni disposte dall'art.11 c.9 del D.L. 183/2020 (conv. L. 21/2021) e art.37 c.2 D.L.18/2020 (conv. L.27/2020) e rispettivamente 129 e 182 gg, che, pur se sommate, recano un totale di 311 gg di sospensione;
- che l'atto presupposto veniva notificato il 11.12.15, mentre l'avviso impugnato è stato notificato l'8.3.22, a prescrizione ormai maturata, come formalmente eccepito;
- che gli ispettori hanno ritenuto rilevante ai fini della configurabilità di CP_1 un'associazione professionale di fatto tra e la circostanza che la prima Pt_1 Pt_3 comunicazione di assunzione della segretaria operata dallo studio Persona_1 all' in data 03.07.2013, sia stata fatta a nome dello studio legale Giordano Balletta;
CP_1
- che la predetta comunicazione era stata realizzata con una denominazione errata;
- che in data 14.10.2013 si procedeva all'assunzione della sig.ra come segretaria Pt_2 part-time mentre quest'ultima era in malattia dal 06.09.2013 in quanto già dipendente part- time dell'Immobiliare San Prisco;
- che lo stato di malattia della sig.ra era stato escluso sia dalla documentazione Pt_2 acquisita ai fini dell'assunzione sia dalla busta paga di settembre 2013;
- che gli ispettori stigmatizzavano i rapporti tra la sig.ra e il ricorrente CP_1 Pt_2 nonché la conoscenza da parte di quest'ultimo dello stato di gravidanza;
- che, circa la durata del rapporto di lavoro, la sig.ra partoriva nel mese di aprile Pt_2
2014 e rassegnava le proprie dimissioni il 28.03.2015, ben oltre il periodo coperto dalle indennità obbligatorie di maternità (ex D. Lgs. 151/01);
- che la mancata sostituzione della era dovuta al fatto che la stessa aveva previsto Pt_2 una sospensione dal lavoro per un solo mese e analoghe furono le successive. Tanto premesso, il ricorrente concludeva chiedendo di: “in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato ex art.24 c.6 del D.Lgs.46/1999; nel merito, annullare e/o dichiarare illegittimo l'impugnato avviso” con vittoria di spese di lite. Si costituiva in giudizio parte resistente, contestando in toto i profili contenutistici del ricorso, in quanto stimato infondato sia in punto di fatto sia in punto di diritto. In particolare, parte resistente si opponeva alla intervenuta prescrizione quinquennale sollevata dal ricorrente in quanto interrotta dalla notifica dell'invito a regolarizzare in data 22.9.21, nel quale era menzionata l'inadempienza con periodo di riferimento da 10/13 a 03/15. Contestava il rapporto di lavoro fittizio con la per non aver la stessa espletato alcun giorno Parte_2 di lavoro presso il ricorrente. Deduceva l'infondatezza della pretesa del ricorrente di conguagliare i debiti contributivi con il presunto credito, a titolo di maternità anticipata alla
, nei confronti dell' . Pt_2 CP_1
La causa, all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Giova, precisare che l'opposizione è sicuramente ammissibile in quanto risulta proposta nel termine di quaranta giorni, di cui al quinto comma dell'art. 24 della L. 46/99, dalla data di notifica della cartella impugnata. Venendo all'esame del merito della domanda, va dichiarata la prescrizione dei contributi oggetto dell'avviso di addebito impugnato. Va rilevato, sul punto, che la disciplina della prescrizione è governata dalla legge 335/95 il cui art. 3 ha previsto, al comma 9, la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali.
Ma occorre tener conto di due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali. Invero, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2:
“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni. E' poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Dunque, tenuto conto della notifica del verbale di accertamento avvenuta l'11.12.15, i crediti di cui all'avviso di addebito si sarebbero estinti per prescrizione, l'11.12.2020, tuttavia alla detta data devono aggiungersi 311 giorni, pari alla somma di 129 e 182. Quindi, il termine si è perfezionato il 18.10.2021, antecedentemente alla notifica dell'avviso di addebito oggi impugnato. L'invito a regolarizzare del 22.09.21, nel quale è menzionata l'inadempienza con periodo di riferimento da 10/13 a 03/15, relativa al succitato verbale di accertamento ed oggetto dell'avviso di addebito opposto con il presente ricorso, non ha interrotto i termini di prescrizione, tenuto conto che lo stesso è stato notificato ad un soggetto diverso dal ricorrente, unico soggetto obbligato (cfr. notifica pec in atti). Pertanto, il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuti i crediti previdenziali di cui all'avviso di addebito n. 32820220000062015, per intervenuta prescrizione;
3. condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.697,00, oltre CP_1 spese generali IVA e CPA, con attribuzione.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2767 r.g. dell'anno 2022
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Fausto Porcù, come in atti Parte_1 ricorrente E
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Cuzzupoli, Erminio Capasso, Davide Catalano, come in atti resistente MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14.04.2022 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, parte ricorrente esponeva:
- che in data 08.03.2022 veniva notificato a mezzo posta raccomandata avviso di addebito n. 32820220000062015000, formato il 24.01.2022, con il quale, in relazione alla posizione contributiva riferibile al ricorrente (matricola 2008555629), per il periodo dal 10/2013 al 03/2015, venivano richiesti contributi accertati e dovuti a titolo di “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti”, pari ad euro 11.800,10;
- che l'unico atto notificato era il verbale unico di accertamento e notificazione n.2015010042/DDL del 30.11.2015 dalla sede di Caserta, notificato in data CP_1
11.12.2015 con il quale gli ispettori hanno ritenuto “insussistente e dunque fittizio il rapporto di lavoro della sig.ra con lo studio legale Giordano Parte_2
Balletta/Avv. dal 14.10.2013 al 28.03.2015, in quanto costituito al Parte_1 solo scopo di accedere alle prestazioni assistenziali e previdenziali , provvedendo CP_1 al “disconoscimento ed annullamento della posizione contributiva individuale c.f.
con conseguente cancellazione delle singole denunce Uniemens”; C.F._1
- che con l'impugnato verbale i funzionari ispettivi della sede di Caserta, CP_1 concludevano, in data 30.11.2015, gli accertamenti ispettivi iniziati il 17.09.2015, nei confronti del datore di lavoro ditta individuale matricola Parte_1 CP_1
2008555629 e relativi al periodo 14.10.2013 – 28.03.2015;
- che l'accertamento scaturiva da una segnalazione interna all'ufficio prestazioni a sostegno del reddito del 07.04.2015 con la quale veniva chiesto all'ufficio ispettivo una CP_1 verifica nei confronti dello studio legale Giordano-Balletta al fine di acclarare la veridicità del rapporto di lavoro intercorso con la sig.ra dal 14.10.2013 e alla quale Parte_2 sono state erogate prestazioni per maternità;
- che l'avviso impugnato ha ad oggetto crediti prescritti per intervenuto superamento del termine quinquennale previsto dall'art. 3 c.9 lett. b) e 10 della legge 335/1995, anche tenendo conto delle sospensioni disposte dall'art.11 c.9 del D.L. 183/2020 (conv. L. 21/2021) e art.37 c.2 D.L.18/2020 (conv. L.27/2020) e rispettivamente 129 e 182 gg, che, pur se sommate, recano un totale di 311 gg di sospensione;
- che l'atto presupposto veniva notificato il 11.12.15, mentre l'avviso impugnato è stato notificato l'8.3.22, a prescrizione ormai maturata, come formalmente eccepito;
- che gli ispettori hanno ritenuto rilevante ai fini della configurabilità di CP_1 un'associazione professionale di fatto tra e la circostanza che la prima Pt_1 Pt_3 comunicazione di assunzione della segretaria operata dallo studio Persona_1 all' in data 03.07.2013, sia stata fatta a nome dello studio legale Giordano Balletta;
CP_1
- che la predetta comunicazione era stata realizzata con una denominazione errata;
- che in data 14.10.2013 si procedeva all'assunzione della sig.ra come segretaria Pt_2 part-time mentre quest'ultima era in malattia dal 06.09.2013 in quanto già dipendente part- time dell'Immobiliare San Prisco;
- che lo stato di malattia della sig.ra era stato escluso sia dalla documentazione Pt_2 acquisita ai fini dell'assunzione sia dalla busta paga di settembre 2013;
- che gli ispettori stigmatizzavano i rapporti tra la sig.ra e il ricorrente CP_1 Pt_2 nonché la conoscenza da parte di quest'ultimo dello stato di gravidanza;
- che, circa la durata del rapporto di lavoro, la sig.ra partoriva nel mese di aprile Pt_2
2014 e rassegnava le proprie dimissioni il 28.03.2015, ben oltre il periodo coperto dalle indennità obbligatorie di maternità (ex D. Lgs. 151/01);
- che la mancata sostituzione della era dovuta al fatto che la stessa aveva previsto Pt_2 una sospensione dal lavoro per un solo mese e analoghe furono le successive. Tanto premesso, il ricorrente concludeva chiedendo di: “in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato ex art.24 c.6 del D.Lgs.46/1999; nel merito, annullare e/o dichiarare illegittimo l'impugnato avviso” con vittoria di spese di lite. Si costituiva in giudizio parte resistente, contestando in toto i profili contenutistici del ricorso, in quanto stimato infondato sia in punto di fatto sia in punto di diritto. In particolare, parte resistente si opponeva alla intervenuta prescrizione quinquennale sollevata dal ricorrente in quanto interrotta dalla notifica dell'invito a regolarizzare in data 22.9.21, nel quale era menzionata l'inadempienza con periodo di riferimento da 10/13 a 03/15. Contestava il rapporto di lavoro fittizio con la per non aver la stessa espletato alcun giorno Parte_2 di lavoro presso il ricorrente. Deduceva l'infondatezza della pretesa del ricorrente di conguagliare i debiti contributivi con il presunto credito, a titolo di maternità anticipata alla
, nei confronti dell' . Pt_2 CP_1
La causa, all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Giova, precisare che l'opposizione è sicuramente ammissibile in quanto risulta proposta nel termine di quaranta giorni, di cui al quinto comma dell'art. 24 della L. 46/99, dalla data di notifica della cartella impugnata. Venendo all'esame del merito della domanda, va dichiarata la prescrizione dei contributi oggetto dell'avviso di addebito impugnato. Va rilevato, sul punto, che la disciplina della prescrizione è governata dalla legge 335/95 il cui art. 3 ha previsto, al comma 9, la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali.
Ma occorre tener conto di due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali. Invero, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2:
“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni. E' poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Dunque, tenuto conto della notifica del verbale di accertamento avvenuta l'11.12.15, i crediti di cui all'avviso di addebito si sarebbero estinti per prescrizione, l'11.12.2020, tuttavia alla detta data devono aggiungersi 311 giorni, pari alla somma di 129 e 182. Quindi, il termine si è perfezionato il 18.10.2021, antecedentemente alla notifica dell'avviso di addebito oggi impugnato. L'invito a regolarizzare del 22.09.21, nel quale è menzionata l'inadempienza con periodo di riferimento da 10/13 a 03/15, relativa al succitato verbale di accertamento ed oggetto dell'avviso di addebito opposto con il presente ricorso, non ha interrotto i termini di prescrizione, tenuto conto che lo stesso è stato notificato ad un soggetto diverso dal ricorrente, unico soggetto obbligato (cfr. notifica pec in atti). Pertanto, il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuti i crediti previdenziali di cui all'avviso di addebito n. 32820220000062015, per intervenuta prescrizione;
3. condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.697,00, oltre CP_1 spese generali IVA e CPA, con attribuzione.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso