Ordinanza cautelare 28 marzo 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 16/06/2025, n. 11721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11721 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11721/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03202/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3202 del 2025, proposto da Soltec S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B20EB09740, rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Potena, Giulio Potena, con domicilio eletto presso lo studio Emilio Potena in Castel Di Sangro, corso Vittorio Emanuele II n. 1;
contro
Autostrade per L'Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, Massimiliano Castriconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
GO SE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Damato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di esclusione di Soltec dalla procedura di gara del 5.2.2025;
- della comunicazione della S.A. contenente la proposta di aggiudicazione al secondo classificato;
- di ogni altro atto collegato, conseguente e connesso, ancorché precedente al provvedimento di esclusione, fra cui l’art. 7. 3 del disciplinare di gara laddove interpretato come nel provvedimento ad excludendum, nonché la determina di aggiudicazione definitiva ed il contratto di appalto qualora medio tempore adottati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autostrade per L'Italia Spa e di GO SE S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. La parte ricorrente, avendo partecipato alla procedura d’appalto indetta da Autostrade per l’Italia s.p.a. per l’affidamento della “ fornitura di automezzi speciali ” - e, in particolare, in relazione al lotto n. 1, relativo alla “ Fornitura di n°8 autoinnaffiatrici lavastrade, lavaggio e stasatura canali su cabinato da 180 q cabina corta ” - ha impugnato:
- il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara;
- il paragrafo 7. 3 del disciplinare di gara “ laddove interpretato ad excludendum ”.
2. La ragione posta a base del provvedimento espulsivo risiede, inter alia , nella mancata dimostrazione del requisito di capacità tecnico-professionale consistente nell’aver eseguito nel triennio precedente all’indizione della gara “forniture analoghe” a quelle oggetto dello specifico lotto in considerazione.
In particolare, il provvedimento è motivato nei seguenti termini:
“ come rilevato nella predetta comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale (par. 7.3 del Disciplinare di gara), dall’esame della documentazione ricevuta per le n.2 forniture rese dall’O.E. a comprova della “fornitura analoga” è emerso che:
a) la documentazione prodotta non risulta essere conforme con la dichirazione resa nel DGUE in sede presentazione della domanda di partecipazione alla di gara, nella misura in cui è stato prodotto in fase di comprova un contratto con Committente IMPRESA EDILE MERLONGHI CO, in luogo di quello dichiarato in DGUE con l’impresa ICP PORCINARI S.R.L.;
b) gli automezzi indicati tra le forniture di tipo “autobotte per il trasporto e il travaso di acqua. allestimento cisterna, pompa, filtro ecc.”, con Committente MARINA MILITARE e di importo pari a € 176.721,31, e di tipo “autocarro allestito allestimento gru e cassone”, con Committente IMPRESA EDILE MERLONGHI CO e di importo pari a € 185.252,00, oltre a presentare caratteristiche e/o allestimenti che non risultano analoghi alle caratteristiche dei mezzi oggetto dello specifico lotto in questione, non rientrano neppure nell’elenco degli autoveicoli classificati per uso speciale ai sensi dell’Art.54 comma 2 del Codice della strada e pertanto non possono essere in alcun modo accettati ai fini della comprova del requisito stesso ”.
3. A fondamento del ricorso la parte ha articolato due motivi di ricorso come di seguito rubricati:
SUL MOTIVO DI ESCLUSIONE RELATIVO ALLA DIFFORMITÀ RISPETTO AL DGUE: VIOLAZIONE ART. 101 D.LGS. 36/2023 E ART. 14 DISCIPLINARE — VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED EFFICIENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA — VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL RISULTATO — VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS — ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA CARENZA DI ISTRUTTORIA
SUL MOTIVO DI ESCLUSIONE RELATIVO ALLA COMPROVA DEL REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA: VIOLAZIONE ART. 10 D.LGS. 36/2023 E ART. 7.3 DISCIPLINARE — VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED EFFICIENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA — VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL RISULTATO — VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS — VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ DELLE CLAUSOLE DI ESCLUSIONE
4. Si sono costituiti in giudizio Autostrade per L'Italia Spa (ASPI) e la parte controinteressata per resitere al ricorso.
5. Con ordinanza n. 1911 del 28 marzo 2025 è stata respinta la domanda cautelare con la seguente motivazione:
“ Considerato che ad un sommario esame, tipico della presente fase, il ricorso non appare assistito da idoneo fumus boni iuris in quanto:
- la valutazione di “non similarità” compiuta dalla stazione appaltante non sembra presentare profili di erroneità o manifesta irragionevolezza, specie considerando che la parte ricorrente non ha individuato l’esistenza di elementi di similitudine - ulteriori rispetto alla generica appartenenza alla categoria CPV “30190000 Macchinari, attrezzature e forniture varie” - tra la fornitura richiesta (fornitura di autoinnaffiatrici lavastrade, lavaggio e stasatura canali) e quella pregressa esibita (fornitura di autocarro allestito con gru e cassone) che ne permetterebbero l’assimilabilità;
- il concetto di “fornitura analoga” cui ha riguardo la parte ricorrente non coincide con la nozione di "fornitura analoga" prevista dal disciplinare di gara: secondo il ricorrente per fornitura analoga dovrebbe intendersi quella riconducibile alla medesima categoria CPV attribuita a tutti i lotti della procedura di gara in questione (ossia il codice “30190000 Macchinari, attrezzature e forniture varie”); viceversa il disciplinare di gara postula una differenziazione, tra i singoli lotti in cui è suddivisa la procedura, della tipologia di “forniture analoghe” da comprovare (“Per fornitura analoga si intende la commercializzazione e/o produzione di automezzi ad uso speciale delle rispettive categorie del lotto per il quale si intende partecipare”) ”.
6. All’udienza del 11 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Ragioni di opportunità suggeriscono di iniziare l’esame dalla censura (sub II.A) rivolta avverso la porzione di motivazione nella quale si individua la ragione dell’esclusione nel fatto che le forniture analoghe indicate dalla ricorrente a comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale (ai sensi del paragrafo 7.3 del disciplinare di gara) “ presenta [no] caratteristiche e/o allestimenti che non risultano analoghi alle caratteristiche dei mezzi oggetto dello specifico lotto in questione ”.
In proposito la ricorrente ha dedotto che “ tale osservazione è illegittima perché:
i) è contraria alla specifica legge di gara ”: secondo il ricorrente ai sensi del disciplinare per fornitura analoga dovrebbe intendersi quella riconducibile alla medesima categoria CPV attribuita a tutti i lotti della procedura di gara in questione (ossia il codice “ 30190000 Macchinari, attrezzature e forniture varie ”). Ne discende, a suo dire, l’erroneità della valutazione effettuata dalla stazione appaltante in quanto le forniture dichiarate, facendo parte “ della stessa esatta categoria CPV <30190000 Macchinari, attrezzature e forniture varie> ” avrebbero dovuto essere considerate analoghe a quelle oggetto della procedura di affidamento in questione;
“ ii) è contraria alla normativa, così come interpretata dalla giurisprudenza costante ”, secondo la quale il concetto di analogia va inteso non come identità ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste;
“ iii) avrebbe, nella gara in questione, conseguenze gravemente lesive sul principio della massima partecipazione alla procedura ”.
Con la memoria depositata ai sensi dell’art 73 c.p.a. la parte ricorrente, in relazione al motivo di ricorso in esame, ha aggiunto che “ nei termini della trattazione pubblica è stato possibile elaborare e depositare in giudizio una perizia — a firma dell’Ing. Giobbi, iscritto nell’albo di Ascoli Piceno al n. 2210 — finalizzata a chiarire i dubbi specifici manifestati da codesto Ecc.mo Tribunale di Roma. Ovverosia, “l’esistenza di elementi di similitudine - ulteriori rispetto alla generica appartenenza alla categoria CPV” delle forniture indicate, “che ne permetterebbero l’assimilabilità” all’oggetto del bando ”.
Specificamente, nella c.t.p. depositata dalla ricorrente “ viene spiegato come si realizza un’autogru e come si realizza un’autobotte, in modo da rendere evidente che i due mezzi sono, da un punto di vista tecnico/costruttivo, del tutto analoghi e assimilabili ”.
8. La censura risulta priva di fondamento con la conseguenza che, trattandosi di provvedimento cosiddetto plurimotivato, che si regge su una pluralità di motivazioni tra loro autonome ed in grado di sostenere ex se la decisione, il rigetto della doglianza volta a contestare la carenza del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto per la partecipazione alla gara comporta il difetto d’interesse in capo alla ricorrente all’esame dei restanti motivi di ricorso, con il quale la parte contesta le ulteriori ragioni posta a base del provvedimento di esclusione.
9. Ai fini dello scrutinio della censura va premesso che, ai fini della comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale, il paragrafo7.3 del disciplinare di gara prevedeva che il concorrente avrebbe dovuto dimostrare la “ esecuzione negli ultimi tre anni di almeno:
• n.1 contratto di fornitura analoga di importo minimo, IVA esclusa, pari agli importi di cui alla tabella seguente alla colonna “CASO 1” [ossia per il lotto 1 € 226.184,45];
o, in alternativa:
• n.2 contratti di fornitura analoga di importo minimo, IVA esclusa, pari agli importi di cui alla tabella seguente alla colonna “CASO 2” [ossia per il lotto 1 € 339.276,67]”.
Pertanto, il requisito doveva essere dimostrato allegando alternativamente un solo contratto dell’importo almeno pari ad € 226.184,45 oppure due contratti dell’importo almeno pari ad € 339.276,67 complessivi.
Con riferimento alla comprova del suddetto requisito, la ricorrente ha prodotto documentazione inerente due contratti di fornitura analoga eseguiti negli ultimi tre anni:
(i) fornitura “ Autobotte per il trasporto e il travaso di acqua. Allestimento cisterna, pompa, filtro ecc ” in favore della Marina Militare, per un importo pari ad € 176.721,31;
(ii) fornitura “ Autocarro allestito. Allestimento gru e cassone ” in favore dell’Impresa Edile RL CO per un importo di € 185.252,00.
Inoltre, il disciplinare prevedeva che “ per fornitura analoga si intende la commercializzazione e/o produzione di automezzi ad uso speciale delle rispettive categorie del lotto per il quale si intende partecipare ”.
10. Tanto premesso, il Collegio osserva quanto segue.
La definizione di “fornitura analoga” contenuta nella lex specialis dimostra che il concetto di “fornitura analoga” cui ha riguardo la parte ricorrente non coincide con la nozione prevista dal disciplinare di gara.
Secondo il ricorrente per fornitura analoga dovrebbe intendersi quella riconducibile alla medesima categoria CPV attribuita a tutti i lotti della procedura di gara in questione (ossia il codice “ 30190000 Macchinari, attrezzature e forniture varie ”). Con la conseguenza che, nella prospettazione della ricorrente, la riconducibilità di una “fornitura analoga” all’interno della classificazione “ macchinari, attrezzature e forniture varie ” consentirebbe all’operatore economico di concorrere all’assegnazione di tutti i lotti in cui è suddiviso l’appalto, in quanto connotati dall’appartenenza alla medesima categoria CPV.
Viceversa il disciplinare di gara postula una differenziazione, tra i singoli lotti in cui è suddivisa la procedura, della tipologia di “forniture analoghe” da comprovare (“ Per fornitura analoga si intende la commercializzazione e/o produzione di automezzi ad uso speciale delle rispettive categorie del lotto per il quale si intende partecipare ”).
Ne discende che è priva di pregio la censura con la quale la parte ricorrente lamenta che la valutazione di “non similarità” compiuta dalla stazione appaltante sarebbe “ contraria alla specifica legge di gara ”, in quanto fondata su un’interpretazione del concetto di “fornitura analoga” non coincidente con la definizione offerta dal bando.
11. Inoltre, non può dirsi che siano stati individuati elementi di similitudine - ulteriori rispetto alla generica appartenenza alla categoria CPV “ 30190000 Macchinari, attrezzature e forniture varie ” - tra la fornitura richiesta (fornitura di autoinnaffiatrici lavastrade, lavaggio e stasatura canali) e quella pregressa esibita (con particolare riferimento alla fornitura di “ autocarro allestito con gru e cassone ”) che ne permetterebbero l’assimilabilità.
In primo luogo va osservato che, come eccepito dalle controparti, la ricorrente solo con la memoria finale ha allegato che tra i due mezzi citati “ sussistano evidenti “elementi di similitudine” in grado di dimostrare la illegittimità e l’infondatezza della valutazione di “non similarità” compiuta dalla S.A. ”, in contrasto rispetto al principio, affermato da un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “ nel processo amministrativo sono inammissibili le censure dedotte in memoria non notificata alla controparte (sia nell'ipotesi in cui risultino completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel corpo del ricorso sia) quando, pur richiamandosi ad un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi, ovvero in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, senza possibilità di ampliare il thema decidendum ” ( ex plurimis , cft. T.A.R. Campania sez. III - Napoli, 24/10/2024, n. 5632; T.A.R. Lazio sez. I - Roma, 07/06/2024, n. 11588).
12. Anche prescindendo da tale rilievo, il contenuto della relazione tecnica depositata dalla parte ricorrente non evidenzia profili di erroneità o manifesta irragionevolezza della valutazione compiuta dalla stazione appaltante.
Come risulta a pag. 12 della relazione tecnica, infatti, la fornitura pregressa dichiarata dalla ricorrente (“ autocarro con gru e cassone ”) è caratterizzata dalla radicale assenza dell’impianto idrico ad alta pressione, elemento che costituisce, ai sensi del capitolato tecnico, la caratteristica principale dell’allestimento richiesto dalla stazione appaltante per il lotto in questione (come si evince dalla stessa rubrica della scheda relativa alla specifica tecnica relativa al lotto in discussione: “ AUTOINNAFFIATRICE LAVASTRADE Allestimento con: - Pompa alta pressione maggiorata - Aspo idraulico stasatura canali ”).
13. Non è secondario osservare come sia rimasto incontroverso ai sensi dell’art. 64 c.p.a. il fatto che anche la seconda “fornitura analoga” offerta dalla ricorrente a comprova del requisito in discussione - “ Autobotte per il trasporto e il travaso di acqua. Allestimento cisterna, pompa, filtro ecc ” - fosse priva di un “ impianto ad alta pressione ” (come rappresentato da ASPI nella memoria del 24 marzo 2025).
Ne discende che, anche sotto tale profilo, la valutazione della stazione appaltante risulta immune dalle censure sollevate.
14. Trattandosi di provvedimento c.d. plurimotivato, per quanto prima detto, non sussiste in capo alla ricorrente l’interesse all’esame degli ulteriori motivi di ricorso.
15. Va aggiunto che la legittimità del provvedimento di esclusione non può essere messa in discussione alla luce della doglianza concernente le “ gravi (e paradossali) lesioni che nella presente vicenda l’interpretazione del R.U.P. provocherebbe al principio della massima partecipazione ”.
Al riguardo va infatti considerato che:
- si tratta di argomenti genericamente “ anticipati ” dalla parte (“ È opportuno accennare ad un tema che verrà meglio esaminato nell’udienza pubblica ”), che non hanno poi trovato alcuno sviluppo negli scritti successivi;
- lo stesso ricorrente riconosce che la scelta contestata “ è una scelta legittima — che peraltro la ricorrente non ha interesse ad impugnare, essendo dotata di validi contratti analoghi ”;
- in ogni caso, l’affermazione secondo cui “ il requisito di capacità tecnica, che è parametrato all’importo necessario a remunerare sia la fornitura che l’allestimento di un autoinnaffiatrice, finisce per determinare una forte contrazione del novero dei possibili concorrenti ” è rimasta del tutto priva dell’indicazione di elementi a sostegno.
16. In conclusione il ricorso non merita accoglimento.
17. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite Autostrade per L'Italia Spa, in ragione di € 2.500,00, oltre accessori come per legge, e a favore di GO SE S.r.l. , in ragione di € 2.500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO Mele, Presidente
Giuseppe Grauso, Referendario
Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Bianchi | CO Mele |
IL SEGRETARIO