Sentenza 19 gennaio 1980
Massime • 2
L'infrazione alle norme sulla circolazione dei veicoli non puo dare luogo a responsabilita civile per un evento dannoso nel cui processo causativo l'infrazione medesima non abbia trovato utile inserimento, quale elemento ricollegabile con nesso eziologico all'evento stesso. (nella specie, si e ritenuto che la mancata adozione di determinati dispositivi d'illuminazione da parte del veicolo tamponato non avesse avuto - indipendentemente dalla questione dell'obbligatorieta o meno di detti dispositivi in rapporto alle caratteristiche ed all'impiego del veicolo medesimo - alcuna Rilevanza nella causazione del sinistro, essendo il predetto veicolo avvistabile direttamente in forza dell'illuminazione esistente sul luogo dell'incidente, verificatosi in prossimita del casello autostradale). ( Conf 2069/77, mass n 385794; ( Conf 2319/73, mass n 365633; ( Conf 2147/69, mass n 341455).*
In caso di scontro di veicoli, il giudizio espresso dal giudice del merito - ai fini dell'accertamento e della graduazione delle rispettive colpe e della conseguente responsabilita - in ordine alle condotte dei conducenti dei veicoli stessi e in ordine alla dinamica ed all'eziologia dell'incidente involge apprezzamenti di elementi di fatto e, pertanto, e incensurabile in Sede di legittimita, purche sorretto da motivazione adeguata. ( Conf 5419/78, mass n 395180; ( Conf 1640/78, mass n 391032; ( Conf 4644/76, mass n 383393; ( Conf 2002/73, mass n 365149).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/01/1980, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 1980 |
Testo completo
L'infrazione alle norme sulla circolazione dei veicoli non puo dare luogo a responsabilita civile per un evento dannoso nel cui processo causativo l'infrazione medesima non abbia trovato utile inserimento, quale elemento ricollegabile con nesso eziologico all'evento stesso. (nella specie, si e ritenuto che la mancata adozione di determinati dispositivi d'illuminazione da parte del veicolo tamponato non avesse avuto - indipendentemente dalla questione dell'obbligatorieta o meno di detti dispositivi in rapporto alle caratteristiche ed all'impiego del veicolo medesimo - alcuna Rilevanza nella causazione del sinistro, essendo il predetto veicolo avvistabile direttamente in forza dell'illuminazione esistente sul luogo dell'incidente, verificatosi in prossimita del casello autostradale). ( Conf 2069/77, mass n 385794; ( Conf 2319/73, mass n 365633; ( Conf 2147/69, mass n 341455).*