CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 126/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 671/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920259005371823000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920259005371823000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.06.2025, RGR n.671/25, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento n°299 2025 90053718 23/000, notificata dall' Agenzia delle Entrate – Riscossione il 14.05.2025, con la quale è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 368,44, relativamente alle due seguenti cartelle di pagamento:
- Cartella n.299 2020 0015220117 000, asseritamente notificata il 05.12.2022 per tasse automobilistiche
2017;
- Cartella n.299 2022 0003077616 000, asseritamente notificata il 24.04.2022 per tasse automobilistiche
2018;
sostenendone la illegittimità.
A sostegno del gravame la ricorrente deduceva l'omessa/irregolare notifica delle cartelle presupposte, la prescrizione della pretesa tributaria e la decadenza ex art. 20 del D. Lgs. 18.12.1997 n. 472.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 02.12.2025 confutava, nel merito, le argomentazioni di parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di lite.
Parte ricorrente depositava memorie.
All'udienza del 13 febbraio 2026, il ricorso è stato chiamato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La Corte ritiene dirimente ed assorbente ogni altro motivo di ricorso l'eccezione in ordine alla prescrizione della pretesa creditizia per omessa/irregolare notifica delle presupposte cartelle di pagamento.
Non vi è prova agli atti della regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese alla impugnata ingiunzione.
La documentazione depositata da parte resistente, infatti, non è idonea a costituire prova di avvenuta notificazione, in quanto consistente in stampe informi estratte dal “portale web publishing – Agenzia delle
Entrate Riscossione”, del tutto prive di validità probatoria.
La mancata prova della notifica delle cartelle incide, ovviamente, sulla legittimità della intimazione impugnata, con conseguente illegittimità dell'atto medesimo.
Il ricorso, pertanto, per tale assorbente motivo, può essere accolto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Così deciso in Trapani, addì 13.02.2026.
Il Giudice Monocratico
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 671/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920259005371823000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920259005371823000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.06.2025, RGR n.671/25, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento n°299 2025 90053718 23/000, notificata dall' Agenzia delle Entrate – Riscossione il 14.05.2025, con la quale è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 368,44, relativamente alle due seguenti cartelle di pagamento:
- Cartella n.299 2020 0015220117 000, asseritamente notificata il 05.12.2022 per tasse automobilistiche
2017;
- Cartella n.299 2022 0003077616 000, asseritamente notificata il 24.04.2022 per tasse automobilistiche
2018;
sostenendone la illegittimità.
A sostegno del gravame la ricorrente deduceva l'omessa/irregolare notifica delle cartelle presupposte, la prescrizione della pretesa tributaria e la decadenza ex art. 20 del D. Lgs. 18.12.1997 n. 472.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 02.12.2025 confutava, nel merito, le argomentazioni di parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di lite.
Parte ricorrente depositava memorie.
All'udienza del 13 febbraio 2026, il ricorso è stato chiamato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La Corte ritiene dirimente ed assorbente ogni altro motivo di ricorso l'eccezione in ordine alla prescrizione della pretesa creditizia per omessa/irregolare notifica delle presupposte cartelle di pagamento.
Non vi è prova agli atti della regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese alla impugnata ingiunzione.
La documentazione depositata da parte resistente, infatti, non è idonea a costituire prova di avvenuta notificazione, in quanto consistente in stampe informi estratte dal “portale web publishing – Agenzia delle
Entrate Riscossione”, del tutto prive di validità probatoria.
La mancata prova della notifica delle cartelle incide, ovviamente, sulla legittimità della intimazione impugnata, con conseguente illegittimità dell'atto medesimo.
Il ricorso, pertanto, per tale assorbente motivo, può essere accolto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Così deciso in Trapani, addì 13.02.2026.
Il Giudice Monocratico