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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/04/2025, n. 1859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1859 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3293/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3293/2025 promossa da:
nato in [...] il [...] Parte_1 Difeso dall'avv. Eleonora Vilardi RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE non costituita
OGGETTO: impugnazione del decreto di espulsione prot. 59/2025, adottato dal Prefetto di
IN il 27.1.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso: Pt_1
“l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento impugnato, e quindi annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace e conseguentemente revocarne ogni effetto»
non costituita: non ha concluso Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno. In data 13.1.2025, la Parte_1
Questura di IN ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. b), d. lgs. n. 286 del 1998. In pari data, non avendo titolo di soggiorno e ritenendo sussistere pericolo di fuga, il Prefetto di IN ha decretato l'espulsione del ricorrente dal territorio dello
Stato, senza concessione di termine per la partenza volontaria, ritenendo sussistere pericolo di
1 fuga.
Il sig. ha impugnato il decreto di espulsione, deducendone l'illegittimità, posto che Pt_1 esso trascura: la lunga permanenza in Italia del ricorrente;
l'esistenza di legami familiari (essendo regolarmente soggiornanti in Italia i genitori e il fratello del ricorrente;
e, soprattutto, essendo regolarmente residenti in Italia, la moglie convivente e la figlia – nata a [...], e con gravi problemi di salute).
Quanto alla competenza del Tribunale, anziché del giudice di pace, il ricorrente evidenzia che essa sussiste, pendendo ricorso davanti al Tribunale per i minorenni di IN, ai sensi dell'art. 31 d. lgs. n. 286 del 1998.
All'udienza del 25.3.2025, la Difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
**-***-**
Con riferimento al rito, si applica l'art. 18 d.lgs. n. 150/2011, richiamato dall'art. 13, co. 8 d. lgs. n.
286 del 1998. Sussiste la competenza del Tribunale ordinario, ai sensi dell'art. 1 comma 2-bis del d.l. n. 241 del 2004, posto che il ricorrente ha documentato la pendenza di un ricorso ex art. 31 d. lgs.
n. 286 del 1998, depositato in data 14.2.2025 presso il Tribunale per i minorenni di IN (in termini: Cass. Sez. 6, 13/07/2018, n. 18622, Rv. 649650 – 01).
Nel merito, il ricorso è fondato.
Va premesso che – stando al decreto di espulsione impugnato – il rigetto della richiesta di permesso di soggiorno formulata dal ricorrente è legata alla mera situazione di irregolarità amministrativa (il decreto di espulsione evoca – a motivo del rifiuto di permesso di soggiorno – il dettato dell'art. 13,
co. 2, lett. b), d. lgs. n. 286 del 1998).
Non assumono pertanto rilievo eventuali profili di pericolosità sociale del ricorrente, nemmeno considerati dal Questore nel rifiutare il rilascio di permesso di soggiorno al ricorrente (v. allegato 19).
Solo incidentalmente, si evidenzia che il ricorrente – nel ricorso – fa riferimento a due precedenti penali. Essi, però, sarebbero risalenti nel tempo (al 2012) e relativi a fatti maturati in contesto di vita diverso da quello attuale (allorché il ricorrente aveva problemi di dipendenza che, successivamente al
Par percorso di esecuzione penale, sono stati debitamente trattati con presa in carico al D..
Il decreto di espulsione impugnato è tuttavia illegittimo, posto che esso trascura del tutto di valutare e motivare sulla sussistenza di cause di inespellibilità rilevanti ai sensi dell'art. 19 d. lgs. n. 286 del
1998.
Nel caso specifico, il ricorrente ha documentato la sussistenza di elementi di fatto rilevanti sotto il profilo del necessario rispetto del diritto alla tutela della vita privata e familiare. Si tratta di elementi
2 rilevanti come causa di inespellibilità, ai sensi dell'art. 19, co. 1.1., d. lgs. n. 286 del 1998, che richiama l'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 286 del 1998 che – a sua volta, facendo salvo il rispetto degli obblighi internazionali – richiama il dettato dell'art 8 della Conv. Edu.
Nel merito, molteplici aspetti attestano l'esistenza di un diritto alla tutela della vita privata e familiare del ricorrente, tale da costituire causa di inespellibiltà dello stesso.
Il ricorrente risiede in Italia da lungo tempo (l'ultimo ingresso in Italia dall'estero - stando al decreto impugnato -risale al 2014). Egli dimora in Italia con la moglie, cittadina straniera regolarmente soggiornante (doc. 3-4), e dedita a regolare attività lavorativa (doc. 9) ha una figlia convivente
( ), nata in [...] nel 2009 (doc. 3); altri parenti (i genitori e il fratello), dimorano regolarmente Per_1 in Italia (doc. 5), essendo peraltro, il padre invalido (doc. 8).
Soprattutto, il decreto di espulsione trascura platealmente di verificare se l'espulsione del ricorrente possa influire negativamente su tali legami familiari.
Al riguardo si osserva che: la figlia minore è nata in [...]. 3); va a scuola in Italia (doc. Per_1
10) e, soprattutto, ha problemi di salute, essendo presa in carico dal servizio di NPI sin dal 2015 (doc.
11-12), con problemi di consistenza tale da vedere certificata l'invalidità civile della giovane (doc.
13, ove la commissione INPS accerta un lieve ritardo mentale e un disturbo d'ansia, disabilità intellettiva media e disturbo del linguaggio espressivo” affermando che il caso della minore è classificabile come «MINORE INVALIDO con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L.118/71 L.289/90) - indennità di frequenza»).
Di più. In occasione di una precedente vicenda di richiesta di rilascio di un titolo di soggiorno, il ricorrente si era rivolto al Tribunale per i minorenni di IN;
quest'ultimo, aveva – da un lato – escluso che i precedenti penali del ricorrente potessero costituire ostacolo al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 31 d. lgs. n. 286 del 1998 (considerato che si trattava di precedenti che, ancorchè non remoti, erano risalenti al 2012;
considerato che
si trattava di precedenti per cui era stata espiata la pena con affidamento in prova al servizio sociale – la misura a più ampia funzione risocializzante – conclusosi con esito positivo;
considerato che
– dopo tali percorsi di espiazione pena – il ricorrente non aveva più riportato denunce;
considerato che
il ricorrente aveva trattato i
Part problemi di dipendenza cercando il supporto di e;
v. decreto TM 14.5.2021, doc. 17, Pt_3
Part con richiami alle relazioni di e , docc. 15-16). Dall'altro lato, il Tribunale per i Pt_3
minorenni di IN aveva considerato la situazione della figlia minore (per cui si Per_1
rimanda nuovamente ai doc. 11-12) e aveva accertato che il ricorrente (padre) «costituisce importante riferimento» per la minore (v. decreto TM 14.5.2021, doc. 17).
3 Va dunque accertata la sussistenza di una causa di inespellibilità rilevante ex art. 19, co. 1.1., d. lgs. n. 286 del 1998; essa è stata totalmente trascurata nel decreto di espulsione impugnato, che in nessun modo ha considerato la complessa situazione familiare del ricorrente, il legame con la figlia minore, l'interesse di quest'ultima, l'esistenza di altri legami familiari, l'ultradecennale periodo di permanenza in Italia. L'aver trascurato tutti tali elementi integra un evidente vizio di motivazione. Il decreto impugnato deve pertanto essere annullato.
**-***-**
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R.;
l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (in tali termini, Cass. N. 8160/2023, Cass.
18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).
P.Q.M.
ACCOGLIE la domanda del ricorrente e, per l'effetto, annulla il decreto di espulsione prot.
59/2025, adottato dal Prefetto di IN il 27.1.2025, con le conseguenze di legge.
Nulla sulle spese.
IN, 11 aprile 2025
Il Giudice
Andrea Natale
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3293/2025 promossa da:
nato in [...] il [...] Parte_1 Difeso dall'avv. Eleonora Vilardi RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE non costituita
OGGETTO: impugnazione del decreto di espulsione prot. 59/2025, adottato dal Prefetto di
IN il 27.1.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso: Pt_1
“l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento impugnato, e quindi annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace e conseguentemente revocarne ogni effetto»
non costituita: non ha concluso Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno. In data 13.1.2025, la Parte_1
Questura di IN ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. b), d. lgs. n. 286 del 1998. In pari data, non avendo titolo di soggiorno e ritenendo sussistere pericolo di fuga, il Prefetto di IN ha decretato l'espulsione del ricorrente dal territorio dello
Stato, senza concessione di termine per la partenza volontaria, ritenendo sussistere pericolo di
1 fuga.
Il sig. ha impugnato il decreto di espulsione, deducendone l'illegittimità, posto che Pt_1 esso trascura: la lunga permanenza in Italia del ricorrente;
l'esistenza di legami familiari (essendo regolarmente soggiornanti in Italia i genitori e il fratello del ricorrente;
e, soprattutto, essendo regolarmente residenti in Italia, la moglie convivente e la figlia – nata a [...], e con gravi problemi di salute).
Quanto alla competenza del Tribunale, anziché del giudice di pace, il ricorrente evidenzia che essa sussiste, pendendo ricorso davanti al Tribunale per i minorenni di IN, ai sensi dell'art. 31 d. lgs. n. 286 del 1998.
All'udienza del 25.3.2025, la Difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
**-***-**
Con riferimento al rito, si applica l'art. 18 d.lgs. n. 150/2011, richiamato dall'art. 13, co. 8 d. lgs. n.
286 del 1998. Sussiste la competenza del Tribunale ordinario, ai sensi dell'art. 1 comma 2-bis del d.l. n. 241 del 2004, posto che il ricorrente ha documentato la pendenza di un ricorso ex art. 31 d. lgs.
n. 286 del 1998, depositato in data 14.2.2025 presso il Tribunale per i minorenni di IN (in termini: Cass. Sez. 6, 13/07/2018, n. 18622, Rv. 649650 – 01).
Nel merito, il ricorso è fondato.
Va premesso che – stando al decreto di espulsione impugnato – il rigetto della richiesta di permesso di soggiorno formulata dal ricorrente è legata alla mera situazione di irregolarità amministrativa (il decreto di espulsione evoca – a motivo del rifiuto di permesso di soggiorno – il dettato dell'art. 13,
co. 2, lett. b), d. lgs. n. 286 del 1998).
Non assumono pertanto rilievo eventuali profili di pericolosità sociale del ricorrente, nemmeno considerati dal Questore nel rifiutare il rilascio di permesso di soggiorno al ricorrente (v. allegato 19).
Solo incidentalmente, si evidenzia che il ricorrente – nel ricorso – fa riferimento a due precedenti penali. Essi, però, sarebbero risalenti nel tempo (al 2012) e relativi a fatti maturati in contesto di vita diverso da quello attuale (allorché il ricorrente aveva problemi di dipendenza che, successivamente al
Par percorso di esecuzione penale, sono stati debitamente trattati con presa in carico al D..
Il decreto di espulsione impugnato è tuttavia illegittimo, posto che esso trascura del tutto di valutare e motivare sulla sussistenza di cause di inespellibilità rilevanti ai sensi dell'art. 19 d. lgs. n. 286 del
1998.
Nel caso specifico, il ricorrente ha documentato la sussistenza di elementi di fatto rilevanti sotto il profilo del necessario rispetto del diritto alla tutela della vita privata e familiare. Si tratta di elementi
2 rilevanti come causa di inespellibilità, ai sensi dell'art. 19, co. 1.1., d. lgs. n. 286 del 1998, che richiama l'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 286 del 1998 che – a sua volta, facendo salvo il rispetto degli obblighi internazionali – richiama il dettato dell'art 8 della Conv. Edu.
Nel merito, molteplici aspetti attestano l'esistenza di un diritto alla tutela della vita privata e familiare del ricorrente, tale da costituire causa di inespellibiltà dello stesso.
Il ricorrente risiede in Italia da lungo tempo (l'ultimo ingresso in Italia dall'estero - stando al decreto impugnato -risale al 2014). Egli dimora in Italia con la moglie, cittadina straniera regolarmente soggiornante (doc. 3-4), e dedita a regolare attività lavorativa (doc. 9) ha una figlia convivente
( ), nata in [...] nel 2009 (doc. 3); altri parenti (i genitori e il fratello), dimorano regolarmente Per_1 in Italia (doc. 5), essendo peraltro, il padre invalido (doc. 8).
Soprattutto, il decreto di espulsione trascura platealmente di verificare se l'espulsione del ricorrente possa influire negativamente su tali legami familiari.
Al riguardo si osserva che: la figlia minore è nata in [...]. 3); va a scuola in Italia (doc. Per_1
10) e, soprattutto, ha problemi di salute, essendo presa in carico dal servizio di NPI sin dal 2015 (doc.
11-12), con problemi di consistenza tale da vedere certificata l'invalidità civile della giovane (doc.
13, ove la commissione INPS accerta un lieve ritardo mentale e un disturbo d'ansia, disabilità intellettiva media e disturbo del linguaggio espressivo” affermando che il caso della minore è classificabile come «MINORE INVALIDO con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L.118/71 L.289/90) - indennità di frequenza»).
Di più. In occasione di una precedente vicenda di richiesta di rilascio di un titolo di soggiorno, il ricorrente si era rivolto al Tribunale per i minorenni di IN;
quest'ultimo, aveva – da un lato – escluso che i precedenti penali del ricorrente potessero costituire ostacolo al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 31 d. lgs. n. 286 del 1998 (considerato che si trattava di precedenti che, ancorchè non remoti, erano risalenti al 2012;
considerato che
si trattava di precedenti per cui era stata espiata la pena con affidamento in prova al servizio sociale – la misura a più ampia funzione risocializzante – conclusosi con esito positivo;
considerato che
– dopo tali percorsi di espiazione pena – il ricorrente non aveva più riportato denunce;
considerato che
il ricorrente aveva trattato i
Part problemi di dipendenza cercando il supporto di e;
v. decreto TM 14.5.2021, doc. 17, Pt_3
Part con richiami alle relazioni di e , docc. 15-16). Dall'altro lato, il Tribunale per i Pt_3
minorenni di IN aveva considerato la situazione della figlia minore (per cui si Per_1
rimanda nuovamente ai doc. 11-12) e aveva accertato che il ricorrente (padre) «costituisce importante riferimento» per la minore (v. decreto TM 14.5.2021, doc. 17).
3 Va dunque accertata la sussistenza di una causa di inespellibilità rilevante ex art. 19, co. 1.1., d. lgs. n. 286 del 1998; essa è stata totalmente trascurata nel decreto di espulsione impugnato, che in nessun modo ha considerato la complessa situazione familiare del ricorrente, il legame con la figlia minore, l'interesse di quest'ultima, l'esistenza di altri legami familiari, l'ultradecennale periodo di permanenza in Italia. L'aver trascurato tutti tali elementi integra un evidente vizio di motivazione. Il decreto impugnato deve pertanto essere annullato.
**-***-**
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R.;
l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (in tali termini, Cass. N. 8160/2023, Cass.
18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).
P.Q.M.
ACCOGLIE la domanda del ricorrente e, per l'effetto, annulla il decreto di espulsione prot.
59/2025, adottato dal Prefetto di IN il 27.1.2025, con le conseguenze di legge.
Nulla sulle spese.
IN, 11 aprile 2025
Il Giudice
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