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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 05/11/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo italiano
L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A OGGETTO: appello avverso la
- S E Z I O N E L A V O R O - sentenza n. 31/2025 del
Tribunale di Perugia;
composta dai magistrati: rapporto di agenzia
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N M O T I V A Z I O N E C O N T E S T U A L E
nella causa civile iscritta al n. 71 dell'anno 2025 Ruolo Gen. Contenzioso Lav. Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Saccomanni ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il domicilio digitale di quest'ultima, in virtù di delega estesa in calce all'atto di appello
- appellante -
c o n t r o
CP_1
- contumace -
Pag. 1 di 4 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 31/2025 del Tribunale di Perugia;
rapporto di agenzia.
Causa decisa all'udienza di discussione del 5 novembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 31/25, pubblicata il 24 gennaio 2025, il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nella causa vertente tra la e , promossa con ricorso CP_1 Parte_1
depositato il 1° dicembre 2023, ha accertato che il recesso del convenuto dal contratto di agenzia stipulato con la ricorrente è stato intimato in assenza di giusta causa e ha condannato il primo a corrispondere alla seconda l'importo di € 14.121,72, da maggiorarsi con interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dall'1.12.2023 al saldo;
ha poi condannato il convenuto a pagare alla ricorrente l'importo di € 6.213,01 a titolo di rimborso del mutuo di cui in motivazione, compresi gli interessi convenzionali maturati sino al 30.11.2023, oltre agli interessi determinati nella misura prevista dal d.lgs. 231/2002 dall'1.12.2023 al saldo;
ha infine condannato il convenuto a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre accessori.
Con atto depositato il 23 maggio 2025 ha proposto appello avverso la decisione, Parte_1
chiedendo, in riforma della stessa, la reiezione integrale delle domande proposte dalla società
ricorrente in primo grado.
Con decreto presidenziale del 30 maggio 2025 è stata fissata per la discussione l'udienza del 22
ottobre 2025.
Il con atto depositato il 2 ottobre 2025, ha rinunciato agli atti del giudizio. Pt_1
All'udienza del 22 ottobre 2025, verificata la ritualità della notifica, è stata dichiarata la contumacia della e, stante la mancata comparizione dell'appellante, è stata fissata la nuova udienza CP_1
del 5 novembre 2025, ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
Anche all'udienza del 5 novembre 2025, nessuno è comparso.
Pag. 2 di 4 Di conseguenza, dev'essere applicato l'art. 348, co. 2, c.p.c. secondo il quale: “Se l'appellante non
compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non
impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere da comunicazione
all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato
improcedibile anche d'ufficio”.
Ne discende che l'appello va dichiarato improcedibile.
Nessun provvedimento dev'essere adottato in merito alle spese di questo grado di giudizio, stante la mancata costituzione della parte appellata.
Infine, si deve dare atto che l'appellante si trova nelle condizioni previste dall'art. 13, comma 1-
quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ed è perciò tenuto a pagare un secondo contributo unificato,
d'importo pari a quello già versato, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Dichiara improcedibile l'appello.
Nulla per le spese.
Visto l'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che l'appellante è tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, d'importo pari a quello già versato, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Così deciso in Perugia il 5 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Pierluigi Panariello) (dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale firma digitale
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