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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/04/2025, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 8819/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. CASSON CARLA Parte_1 C.F._1
attrice
contro
(c.f. ), con gli avv.ti DI ROSOLINI SALVATORE e Controparte_1 C.F._2
COLLI ALESSANDRO
convenuta
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attrice:
come da atto introduttivo e come da seconda memoria ex art. 183 c.p.c. con riferimento alla mala
gestio imputata alla controparte
Conclusioni della convenuta:
In via preliminare
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 164,
comma 4, e 163, comma 3, nn. 3 e 4 c.p.c..
In caso di mancato accoglimento dell'eccezione pregiudiziale: pagina 1 di 14 Nel merito
In via principale
- rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atto;
- condannare la sig.ra ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per un importo ritenuto di giustizia. Parte_1
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si decidesse di considerare delle somme quali soggette a
collazione
- accertare e dichiarare che la quota di legittima spettante alla sig.ra non è stata lesa, ai Parte_1
sensi dell'art. 537 c.c.;
- accertare e dichiarare che la sig.ra ha percepito somme dalla de cuius, ovvero € Parte_1
6.190,00, oltre a quanto risulterà dagli estratti conti di cui si è richiesto ordine di esibizione, pertanto
computare tutte le dette somme a collazione;
- accertare e dichiarare che le somme percepite dalla convenuta sono tutte giustificate e compensate
con spese dalla stessa effettuate, versamenti e anticipi a favore della de cuius;
- accertare e dichiarare che la sig.ra in qualità di procuratrice non ha percepito alcun Controparte_1
compenso, pertanto quantificare lo stesso in € 300,00 mensili, dunque € 26.400,00, dal giugno 2011 all'ottobre 2018, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, e, per l'effetto,
dichiarare la compensazione parziale o totale dell'eventuale importo che la sig.ra Controparte_1
dovesse essere ritenuta obbligata a rifondere alla sorella sig.ra con l'importo dovuto a Parte_1
titolo di compenso, come descritto in narrativa.
In ogni caso
- con vittoria di spese e compensi della presente lite.
ISTANZE ISTRUTTORIE
(omissis)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 14 Con atto di citazione del 21.10.21, ritualmente notificato, conveniva in giudizio la sorella Parte_1
chiedendo disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria in essere tra le parti in Controparte_1
morte della madre e, accertata la cattiva gestione del patrimonio materno da parte Persona_1
della convenuta, quest'ultima fosse condannata a reintegrare la quota di legittima spettante all'attrice, eventualmente mediante attribuzione della metà dell'immobile in Chioggia ricompreso nell'asse ereditario.
Secondo l'assunto dell'attrice, in particolare:
- le parti, figlie di , sono le uniche eredi in pari quota della stessa, deceduta ab Persona_1
intestato il 13.10.18;
- come risulta dall'accettazione d'eredità con beneficio d'inventario nell'asse sono ricompresi un'abitazione in Chioggia con relativi beni mobili stimati € 1.523,00, un negozio in Milano e un saldo di c/c presso Intesa Sanpaolo per € 226,76, mentre le passività consistono in un debito di
€ 35.407,72 verso Banca Popolare di Sondrio garantito da ipoteca iscritta sull'immobile in
Milano, un debito verso la di € Controparte_2
11.053,10, cartelle esattoriali di complessivi € 6.625,79, oneri condominiali relativi al negozio di Milano per € 6.644,55;
- i debiti ereditari, non imputabili alla de cuius da tempo affetta da morbo di Alzheimer ed incapace di attendere ai propri interessi, dipendono invece dalla cattiva gestione del patrimonio materno da parte della sorella , anche in forza di una procura generale rilasciata dalla CP_1
madre nel 2011 della cui esistenza l'attrice veniva a conoscenza solo poco prima della morte del genitore;
- nel maggio 2018 scopriva l'esistenza del debito di € 14.347,60 verso la Casa di Parte_1
riposo ove era ricoverata la madre e dell'altro debito di € 6.625,79 per cartelle esattoriali, all'attualità ammontante ad € 10.053,15;
pagina 3 di 14 - nello stesso periodo l'attrice si avvedeva di anomale movimentazioni dei conti correnti intestati alla madre con delega a con prelievi ingiustificati effettuati dalla convenuta per Controparte_1
la complessiva somma di € 135.318,02;
- senza esito sono rimaste le contestazioni rivolte alla sorella per la mala gestio e le richieste di reintegrare le somme indebitamente sottratte, così come l'esperito tentativo di mediazione;
- il negozio di Milano è stato venduto in data 12.6.20 e con il ricavato le coeredi hanno estinto il debito ipotecario e ripianato gli oneri condominiali, residuandone un ricavato netto di €
18.085,46;
- per l'esposizione verso la Casa di riposo, l'attrice ha sborsato la somma di € 4.000,00 e la convenuta la somma di € 5.526,55, residuando un debito di € 1.526,55, mentre con riferimento alle cartelle esattoriali l'esposizione, allo stato, ammonta alla complessiva somma di €
10.053,15;
- quanto agli indebiti prelievi dai conti correnti, anche laddove si ritenga che gli stessi integrino donazione della madre in favore della convenuta i relativi importi devono essere computati al fine di calcolare la quota di spettanza dell'attrice (la metà) sull'intero patrimonio, ammontante sulla base dei dati numerici esposti alla somma di € 127.668,31.
si costituiva ritualmente in giudizio e, eccepita preliminarmente la nullità dell'atto di Controparte_1
citazione per indeterminatezza della causa petendi e/o del petitum, chiedeva il rigetto delle avverse domande e, in subordine, laddove la convenuta fosse ritenuta essere soggetta alla collazione, accertarsi che nessuna lesione della quota di legittima era avvenuta, che l'attrice aveva percepito dalla de cuius la somma di € 4.890,00, che le somme prelevate dalla convenuta dai conti della madre erano giustificate da spese effettuate nell'interesse della stessa, che la convenuta aveva diritto al compenso di € 26.400,00 per l'attività di procuratrice svolta in favore della madre.
La convenuta, in particolare, eccepiva la non chiara specificazione dell'azione intrapresa dall'attrice, se risarcitoria, di collazione o riduzione per lesione della quota di legittima;
contestava i valori indicati pagina 4 di 14 dalla sorella per la ricostruzione del patrimonio relitto;
deduceva, con riferimento ai contestati indebiti prelievi dai conti correnti, che la somma di € 38.923,94 corrispondeva a spese effettuate dalla madre in autonomia prima del conferimento della procura alla figlia in data 16.6.11, che la somma di € CP_1
4.890,00 era stata versata in favore dell'attrice, che la somma di € 19.396,24 riguardava competenze bancarie, che la somma di € 46.710,00 versata alla convenuta era avvenuta a titolo di rimborso delle spese da questa anticipate nell'interesse della madre, che la residua somma di € 25.397,84 riguardava spese di sostentamento per la madre, ivi incluse quelle per il pagamento delle badanti, dal 2011 al
2018; deduceva non esservi lesione della quota di legittima a danno dell'attrice; allegava di avere diritto al compenso per l'attività di procuratrice, quantificabile nella somma mensile di € 300,00, al quale mai aveva inteso rinunciare;
deduceva infine la responsabilità dell'attrice, ex art. 96 c.p.c., per l'introduzione di una lite temeraria.
Scambiate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3.10.24, sulle conclusioni ivi precisate dalle parti.
La causa può essere parzialmente decisa per i motivi che seguono.
Va preliminarmente osservato, ai fini della sollevata eccezione di nullità della citazione nonché della competenza ex art. 50-bis c.p.c. nel teste previgente, che la domanda svolta da parte attrice non sembra potersi inquadrare nell'azione di riduzione per lesione della quota di legittima, ex art. 537 c.c.
Appaiono dirimenti, al di là delle espresse precisazioni in tal senso fornite dalla difesa attorea nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., il fatto che l'attrice mai abbia dedotto l'esistenza di donazioni lesive della propria quota di legittima disposte dalla madre in favore della sorella, allegando invece indebiti prelievi dai conti correnti effettuati dalla convenuta, e la circostanza che la pretesa azionata abbia ad oggetto la metà dell'asse ereditario (come ricostituito per effetto della restituzione degli indebiti prelievi) cui l'attrice ha diritto come erede ab intestato ex art. 566 c.c., non invece la propria quota di riserva pari ad un terzo del patrimonio relitto (relictum – debiti + donatum) ex art. 537 c.c.
pagina 5 di 14 Ai fini della ricostruzione dell'asse relitto, sul quale determinare la quota della metà spettante a ciascun coerede, vanno esaminate le uscite dai conti correnti intestati alla de cuius, che l'attrice considera indebiti prelievi effettuati dalla sorella mentre la convenuta, per lo più, come prelievi compiuti in autonomia dalla de cuius o somme impiegate nell'interesse della madre.
In ordine agli importi da considerare, vanno valutate, avuto riguardo all'onere probatorio gravante su parte attrice, le deduzioni formulate dalle parti entro il termine preclusivo per il thema decidendum,
coincidente con il deposito della prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Nell'atto introduttivo parte attrice quantifica gli indebiti prelievi nella somma complessiva di €
135.318,02, richiamando le risultanze degli estratti conto depositati (all.ti 18-19-20-21 attorei).
Nella comparsa di risposta, la convenuta, scomposto il predetto importo in cinque sottogruppi (i)
38.923,94 somme movimentate direttamente dalla madre;
ii) 4.890,00 somme versata all'attrice; iii)
19.396,24 competenze bancarie;
iv) 25.397,84 spese di sostentamento della madre;
v) 46.710,00
rimborso spese anticipate dalla convenuta), ha negato qualsivoglia obbligo a proprio carico di conferimento alla massa ereditaria.
Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. l'attrice, seguendo lo schema indicato dalla convenuta, ha riconosciuto, con riferimento all'addebito sub ii), di aver ricevuto sul proprio conto versamenti provenienti dal conto materno per la somma di € 2.500,00 e, con riferimento all'addebito sub v), lo scomputo dell'ulteriore somma di € 10.945,55.
La convenuta, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., deduce che la somma versata dalla madre all'attrice prima dell'apertura della successione (di cui al punto sub ii) ammonterebbe, a seguito di ulteriori verifiche, ad € 6.190,00.
Quanto alla somma di € 38.923,94 (importo sub i), derivante da prelievi e addebiti sui conti intestati alla madre (Banca Popolare di Vicenza c/c n. 429712, Banca Popolare di Sondrio c/c n. 0023/0080161
e c/c n. 0023/0009692) tra il 2009 ed il 2010, la convenuta, non contestando di essere all'epoca già
pagina 6 di 14 abilitata ad operare sui conti, deduce che tale importo corrisponderebbe a spese effettuate dalla madre in autonomia prima del conferimento della procura alla figlia in data 16.6.11. CP_1
L'attrice eccepisce l'inverosimiglianza della tesi in quanto alla madre, in quell'epoca, già era stato diagnosticato decadimento cognitivo e, successivamente, morbo di Alzheimer.
Si osserva, sul punto, che, come sembra emergere dalle allegazioni delle parti, prima del 2012 la de
cuius viveva da sola.
Le certificazioni mediche del 2009 e 2010 parlano di possibile/probabile demenza di Alzheimer di grado lieve-moderato; solo nel luglio 2011 viene refertata malattia di Alzheimer con disturbi comportamentali, nel dicembre 2011 Alzheimer di grado moderato-severo e, nel dicembre 2012, di grado severo (all. 10 attoreo).
Nel giugno 2011, del resto, conferiva procura generale alla figlia (all. Persona_1 Controparte_1
11 attoreo) senza che il Notaio che ne raccolse la volontà riscontrasse motivi ostativi derivanti dalla sua condizione psico-fisica.
Non può dunque ragionevolmente presumersi, in difetto di ulteriori riscontri probatori che era onere di parte attrice eventualmente fornire, che la detta somma di € 38.923,94 sia stata indebitamente prelevata dalla convenuta ed utilizzata per sé.
Deduce la convenuta che la somma di € 4.890,00 (importo sub ii, poi aumentato ad €6.190,00 nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.) sarebbe stata versata in favore della sorella a mezzo assegni o Pt_1
bonifici emessi tra il 2009 ed il 2012.
Quanto agli assegni, in particolare, gli stessi risulterebbero incassati presso , istituto Parte_2
presso il quale l'attrice intratteneva rapporto di conto corrente.
Di tale somma, si osserva, l'attrice ha riconosciuto di aver ricevuto il minor importo di € 2.500,00.
Dell'importo residuo, invece, non consta prova che lo stesso sia stato versato in favore dell'attrice, la quale, dunque, dovrà imputare alla propria quota in sede di divisione la predetta somma di € 2.500,00.
pagina 7 di 14 Per converso, nulla può essere addebitato alla convenuta come indebito prelievo per tale titolo (sub ii)
giacché i versamenti interessano, quasi integralmente, il periodo nel quale deve ritenersi, per le ragioni precedentemente esposte, che la madre operasse in autonomia sui conti alla stessa intestati.
Quanto alla somma di € 19.396,24 (importo sub iii), la convenuta la imputa a competenze bancarie.
L'attrice, da un lato precisa che tale somma non rientrerebbe negli indebiti prelievi attribuiti alla convenuta, dall'altro asserisce che il maturarsi di questi addebiti sarebbe da imputarsi a condotta colposa della sorella nella gestione degli affidamenti bancari di tal che gli stessi dovrebbero comunque essere compresi nella somma in contestazione (prima memoria attorea ex art. 183 c.p.c.).
Peraltro, si osserva, di tale asserita colposa gestione non consta specifica prova od offerta di prova,
onde nulla potrà essere addebitato alla convenuta per tale titolo.
Quanto alla somma di € 25.397,84 (importo sub iv) la stessa riguarderebbe, secondo le difese della convenuta che non contesta il ricevimento di tale complessivo importo, spese di sostentamento della madre, ivi incluse quelle per il pagamento delle badanti dal 2011 al 2018.
La tesi appare plausibile avuto riguardo al fatto che, come evincibile dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione in atti, la convenuta, anche in ragione della procura generale rilasciatale, si occupò in misura prevalente della cura e dell'assistenza della madre dal 2011; al fatto che, come sembra desumersi dalle acquisite deposizioni testimoniali delle badanti che si sono succedute nell'assistenza della de cuius ( , , ) la retribuzione delle stesse Parte_3 Persona_2 Persona_3
non avveniva sempre con mezzi di pagamento tracciabili ed il loro compenso veniva pagato per lo più
(così le badanti e ) dalla figlia;
al fatto, infine, che molti di quei prelievi sono Per_2 Per_3 CP_1
stati verosimilmente utilizzati, dalla convenuta (come dalla stessa allegato) o dalle badanti su incarico della stessa, per le spese alimentari, per l'acquisto di farmaci, per visite mediche e/o per altre necessità
quotidiane.
pagina 8 di 14 Del resto, si osserva, suddividendo l'importo addebitato per 89 mensilità (dal giugno 2011 all'ottobre
2018) si perviene alla somma mensile di circa € 285,00 che appare compatibile con la spesa media mensile necessaria per il sostentamento di una persona anziana, non autosufficiente.
Nulla, pertanto, potrà essere addebitato alla convenuta per tale titolo.
Circa la somma di € 46.710,00 (importo sub v), che la convenuta, parimenti, non contesta sia stata girata dai conti materni in proprio favore, tratterebbesi, secondo l'assunto difensivo, di rimborso di spese anticipate da nell'interesse della madre, per le seguenti causali: Controparte_1
- spese anticipate per pagamenti INPS badanti, rimborso finanziamento Compass, rimborso spese badanti, piano di rientro ENI, spese condominiali negozio di Milano, rette casa di riposo,
pagamenti buste paga badanti, per la somma di € 25.205,55
- assegni e bonifici sui conti della madre per evitare scoperti, per la somma di € 5.376,00
- spese per ristrutturazioni ed interventi edili sull'immobile di Chioggia, per la somma di €
12.487,00
- rimborsi spese alla badante e per i viaggi effettuati dalla convenuta per raggiungere la madre,
per la somma di € 3.641,45
Al riguardo può osservarsi quanto segue.
La somma di € 5.376,00 trova effettivo riscontro nei conti intestati alla madre, nei quali risultano i versamenti per tale complessivo importo provenienti dalla convenuta (all.ti 18-19-20 attorei).
Circa la somma di € 25.205,55, gli all.ti 3-4-21-26 prodotti dalla convenuta sembrano idonei a dimostrare in maniera plausibile che le somme di € 2.181,92 (contributi badante), € 798,00 (rimborsi spese badante), € 500,50 (oneri condominiali negozio di Milano) ed € 3.593,13 (buste paga badante
) provengano da provvista della convenuta. Per_2
L'attrice, si osserva per inciso, riconosce espressamente nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. (pag.
10) che dall'importo sub v) va defalcata la somma di € 10.945,55, ritenuta giustificata.
pagina 9 di 14 Quanto alla restante somma di € 18.132,00 (25.205,55 - 2.181,92 - 798,00 - 500,50 - 3.593,13), invece,
non consta prova adeguata del versamento e/o dell'utilizzo di provvista della convenuta.
Circa le spese asseritamente sostenute ai fini della ristrutturazione dell'immobile in Chioggia per la somma di € 12.487,00 nessuna documentazione di esborso è stata prodotta e la prova testimoniale dedotta sul punto appare inidonea a supplire alla carenza documentale.
L'importo residuo di € 3.641,45 dovrebbe essere imputato, secondo la convenuta, a rimborsi spese per la badante e per i viaggi dalla stessa sostenuti per recarsi dalla madre.
Tuttavia, si osserva, il rimborso spese per la badante appare duplicazione di spese già conteggiate,
mentre le spese di viaggio sostenute dalla convenuta, siccome rientranti nel paradigma di cui all'art. 2034 c.c., non sembrano ripetibili.
Conclusivamente, del complessivo importo che l'attrice assume indebitamente prelevato dalla sorella dai conti materni (€ 135.318,02, poi ridotto ad € 121.287,47), solo la minor somma di € 34.260,45
(18.132,00 + 12.487,00 + 3.641,45) risulta non giustificata ed andrà, per l'effetto, imputata dalla convenuta alla propria quota in sede di divisione, ex art. 724, co. 2, c.c.
Non può invece ritenersi, come dedotto dalla convenuta in via subordinata, che la suddetta somma costituisca donazione indiretta non soggetta a collazione ex artt. 737, 742 e 770 c.c., giacché, al di là
della prova dell'animus donandi, non consta prova della dispensa dalla collazione ovvero del fatto che le somme in oggetto rientrino nella tipologia di spese previste agli artt. 742 e 770 c.c.
L'attrice, allo stesso modo, come già precisato, dovrà imputare alla propria quota (o conferire alla massa, il che è lo stesso) la somma di € 2.500,00 che riconosce di aver ricevuto dalla madre senza un titolo che possa giustificare la dazione.
Quanto alla pretesa mala gestio della convenuta, l'attrice, come già osservato, non risulta aver concretamente dimostrato l'esistenza di un preciso danno subito dal patrimonio materno in nesso di causa con una condotta colposa imputabile alla sorella.
pagina 10 di 14 La convenuta formula, in via riconvenzionale, domanda di pagamento del proprio compenso per l'operato di procuratore richiamando la presunzione di onerosità del mandato ex art. 1709 c.c.
Peraltro, si osserva, nel caso non consta prova precisa del fatto che tra la defunta e la convenuta sia stato concluso un contratto di mandato, avendo la prima conferito alla figlia un mero potere (la procura,
per l'appunto) di compiere atti giuridici.
La stessa difesa della convenuta, del resto, precisa che la stessa “non era amministratore di sostegno
della madre ma mera procuratrice” (comparsa conclusionale convenuta, pagg. 31-32).
In ogni caso, si osserva sotto altro profilo, l'attività gestoria svolta dalla figlia quale procuratrice della madre si inquadrerebbe, al più, come obbligazione naturale o, comunque, costituirebbe espressione di gratuito affetto verso il genitore secondo le convenzioni morali e sociali.
Quanto al richiesto rimborso delle spese mediazione, l'istanza andrà esaminata unitamente alla ripartizione delle spese di lite all'esito definitivo del giudizio.
La causa va, quindi, rimessa in istruttoria con la nomina di un Consulente d'Ufficio per la stima complessiva dell'asse relitto e la formazione dei progetti divisionali.
Ai fini della determinazione dell'asse ereditario e dei debiti da computare, valga quanto segue.
L'attrice ha dedotto, con l'atto introduttivo, che l'attivo, come risultante dall'accettazione beneficiata, è composto dall'abitazione in Chioggia, dal negozio in Milano, dal saldo attivo di c/c Intesa Sanpaolo per
€ 226,76 e dai mobili nell'abitazione di Chioggia per € 1.523,00, mentre il passivo da debito ipotecario di € 35.407,72, debito verso la per € 11.053,10 e cartelle esattoriali per la somma CP_2
complessiva di € 6.625,79 (poi aumentata ad € 10.053,15).
L'attrice ha inoltre allegato l'intervenuta vendita dell'immobile di Milano e la soddisfazione con il ricavato del debito ipotecario e degli oneri condominiali, lasciando intendere che, per tali titoli, le coeredi nulla abbiano reciprocamente a pretendere.
pagina 11 di 14 Quanto al debito verso la , secondo l'assunto attoreo residuerebbe la somma di € CP_2
1.526,55, avendo l'attrice pagato, dopo l'apertura della successione, la somma di € 4.000,00, mentre la convenuta la somma di € 5.526,55.
Somma residua, quest'ultima (€ 1.526,55), che l'attrice (secondo quanto dedotto nelle difese conclusive) avrebbe poi definitivamente saldato.
La convenuta, costituendosi in giudizio, ha dedotto che:
- il mobilio della casa di Chioggia sarebbe di sua proprietà
- il debito per cartelle esattoriali (per € 6.625,79) sarebbe stato suddiviso al 50% tra le sorelle
- quanto al debito verso la Casa di riposo, suddiviso tra le sorelle, l'attrice avrebbe concordato un piano di rientro per la propria quota, mentre la convenuta avrebbe saldato la quota di propria spettanza
- gli oneri condominiali del negozio di Milano, per un totale di € 6.644,55, sarebbero stati pagati da per la somma di € 3.947,93, mentre la residua somma di € 2.696,92 sarebbe stata CP_1
suddivisa in pari quota
L'asse ereditario, dunque, comprende l'immobile di Chioggia, i mobili ivi contenuti valutati nell'inventario in € 1.523,00 (da presumersi di proprietà della de cuius, in difetto di prova contraria che incombeva sulla convenuta che si assume proprietaria degli stessi) ed il saldo attivo del c/c CP_3
per € 226,76.
[...]
Quanto ai debiti, il mutuo ipotecario gravante sul negozio di Milano risulta estinto con la vendita del suddetto immobile e, per tali titoli, le parti non formulano reciprocamente alcuna pretesa.
Circa le spese condominiali, la convenuta deduce di aver pagato più di quanto di propria spettanza,
tuttavia, si osserva, non consta prova precisa del fatto che per tale titolo i conti di dare/avere tra le coeredi debbano essere ancora regolati.
pagina 12 di 14 In ordine al debito per le cartelle esattoriali, la convenuta non contesta che lo stesso, ammontante ad €
10.053,15 come documentato dall'attrice (all. 17 attoreo), debba essere suddiviso tra le sorelle in pari quota.
Quanto, infine, allo scoperto verso la Casa di riposo di € 11.053,10, la stessa attrice riconosce di aver pagato la sola somma di € 4.000,00 rispetto alla somma di 5.526,55 già versata dalla sorella
(corrispondente alla quota di propria spettanza, ovvero la metà di € 11.053,10) e di essere debitrice del residuo ancora dovuto (pari ad € 1.526,55), che allega essere stato saldato nelle difese conclusive.
Le spese verranno regolate all'esito della definizione della causa.
p.q.m.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- accerta e dichiara che l'asse relitto in morte di si compone, al netto di quanto Persona_1
già diviso dalle coeredi, dell'immobile sito in Chioggia, strada Madonna Marina 84, censito al
C.F. fg. 26 part. 1921 sub. 1, in piena proprietà, dei beni mobili ivi contenuti del valore di €
1.523,00 e del saldo attivo di c/c Intesa Sanpaolo per € 226,76
- accerta e dichiara che le parti sono coeredi per la quota di metà ciascuna
- accerta e dichiara che il debito ereditario per cartelle esattoriali, pari ad € 10.053,15, grava sulle coeredi in pari quota
Cont
- accerta e dichiara che il debito ereditario residuo di € 1.526,55 verso la di Controparte_2
va pagato dall'attrice Controparte_2 Parte_1
- accerta e dichiara l'obbligo della convenuta di imputare alla propria quota in sede di divisione,
ex art. 724, co. 2, c.c., la somma di € 34.260,45
- accerta e dichiara l'obbligo dell'attrice di imputare alla propria quota in sede di divisione, ex art. 724, co. 2, c.c., la somma di € 2.500,00
- dispone la prosecuzione della causa come da separata ordinanza pagina 13 di 14 - spese alla definizione del giudizio
Venezia, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
pagina 14 di 14