Articolo 42 della Legge 25 luglio 1941, n. 934
Articolo 41Articolo 43
Versione
27 settembre 1941
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Versione
16 gennaio 1966
Art. 42.

Il diritto a conseguire l'indennita' o la pensione e il godimento della pensione gia' conseguita si perdono dal salariato:
1) per condanna che abbia per effetto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; ((4))
2) per condanna a qualunque pena per reati di peculato, malversazione, concussione o corruzione di cui agli articoli da 314 a 320 del Codice penale e di istigazione alla corruzione di cui al successivo art. 322 del Codice medesimo.

Perdono ugualmente il diritto a conseguire l'indennita' o la pensione e a godere la pensione gia' conseguita la vedova e gli orfani incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. ((4))
Il diritto perduto viene ripristinato nei casi di riabilitazione, a decorrere dalla data in cui divenne irrevocabile la relativa sentenza.
-------------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale con sentenza 7-13 gennaio 1966, n. 3 (in G.U. 1ª s.s. 15/01/1966, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale, a norma dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , dell'art. 42, comma 1, numero 1 e comma 2.
Entrata in vigore il 16 gennaio 1966
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