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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 22/12/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18/2016 + 19/2016
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO SETTORE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Gerardina Guglielmo all'esito della udienza del 23.09.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 18/2016 + 19/2016 R.G.L. TRA
, C.F. nata a [...] il [...] e ivi deceduta il Parte_1 C.F._1
29.06.2016, con l'intervento di , C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2 22.01.1959, in proprio e nell serce nitoriale sui minori:
, C.F. nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._3
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_3 C.F._4 qualificatisi eredi di , rappresentati e difesi giusta mandato in atti, dall'Avv. Raffaella Parte_1 Perrupato, con cui el in Via Vic. Maglianiello II n. 6, AT AN (SA); RICORRENTI E C.F. , nato a [...] il [...], titolare Controparte_2 C.F._5 raspor con sede legale in Via Macerrina, 1 – 84030 P.IVA_1
AT AN SC. (SA), rappresentato e difeso dall'Avv. Ippolito Sebastiano, giusta mandato in calce alla memoria difensiva, con cui domicilia alla Via San Sebastiano, 39, Sant'Arsenio (SA); RESISTENTE NONCHE'
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_3 C.F._6
calc , dall'Avv. Noemi Errico, con cui elettivamente domicilia alla Via Mattinelle n. 85, San Pietro al Tanagro (SA); RESISTENTE
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dare atto che la presente sentenza viene depositata dopo la scadenza del termine per note di udienza ex art. 127 ter c.p.c.. Trova, inoltre, applicazione l'art. 132 cod. proc. civ., in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione. Al fine di garantire un ordinato iter motivazionale, conviene, comunque, riassumere brevemente l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. , con un primo ricorso depositato in data 11.01.2016, poi iscritto al n. Parte_1
R.G. 18/2016, deduceva di aver lavorato dal 01/03/2010 al 30/11/2012 per la , Parte_4 esercente attività di trasporto su strada di animali vivi, espletando le mansion particolare, circa l'attività espletata deduceva di aver lavorato “per alcuni pomeriggi a settimana per due o più ore per due, tre o più giorni a settimana, all'incirca dalle ore 14:00 alle ore 20:00; che durante l'intero periodo di lavoro, su indicazioni del sig. provvedeva alla pulizia del capannone ove vi erano … gli animali da trasportare, e Controparte_2 si occupava della nutrizione degli stessi, puliva altresì i camion nella parte utilizzata al trasporto degli animali con l'utilizzo di apposite frecce con getto d'acqua al ritorno dei viaggi;
… percepiva una retribuzione giornaliera di ca. € 25,00.” Ritenendo di non aver percepito “il compenso corrispondente al lavoro svolto, né ha percepito il T.F.R., così come non ha percepito né straordinario, tredicesima e quattordicesima, retribuzione differita e indiretta e ferie non godute”, con raccomandata A.R. del 04.01.2016, invitava la ditta ad un incontro, per definire bonariamente la controversia, senza sortire alcun effetto. Pertanto, adiva il Tribunale di Lagonegro Parte_1 chiedendo dichiararsi il proprio diritto a percepire le somme dovute (quantificabili in Euro 16.400,85, di cui: euro 15.383,07 per differenze retributive;
euro 1.017,75 per T.F.R.) con condanna della TA al pagamento, oltre interessi legali e risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, con vittoria di spese. In via istruttoria chiedeva ammettersi la prova per testi. Con provvedimento del 24.02.2016, veniva fissata l'udienza del 25.01.2017 per la comparizione delle parti e per la discussione, mentre in data 18.01.2017 si costituiva in giudizio il resistente
[...]
Nelle more del giudizio (in data 29.06.2016) interveniva il decesso della ricorrente;
pertanto, CP_2
in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori CP_1
e - qualificatisi eredi di – presentava, in data Parte_2 Parte_3 Parte_1
ri e ss. c.p.c., deducend cesso della ricorrente originaria e chiedendo al Giudice adito di: “a) dichiarare il diritto degli eredi della de cuius a Persona_1 percepire le somme per i titoli … dalla TA;
b) condannare la ditta “ etto Controparte_2 Controparte_2 al pagamento di € (euro) 16.400,85 circa oltre interessi legali e il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria ovvero, ad altra somma risultante da C.T.U.; c) condannare la ut supra, al pagamento in favore del Pt_4 procuratore antistatario, delle spese, diritti e onorari del presente giudizio.” Venivano, altresì, reiterate le originarie richieste istruttorie. A seguito del ricorso in riassunzione, in data 16.05.2017 si costituiva in giudizio Controparte_2 il quale eccepiva la nullità del ricorso per lacunosità dei fatti ivi descritti e rapprese ricostruzione delle circostanze fattuali. In particolare, al contrario di quanto affermato dai ricorrenti,
“non ha mai prestato alcuna attività lavorativa presso la ditta di né, pertanto, si è Parte_1 Controparte_4 mai instaurato alcun rapporto lavorativo. (…) L'unico tipo di rapporto intercorso tra la ricorrente ed il signor
[...]
era dovuto al fatto che il marito della stessa all'epoca dei fatti lavorava presso la sua ditta di autotraspor CP_2 la stessa ricorrente, frequentava la casa della mamma del signor in virtù di un rapporto personale e di amicizia.” CP_2 Né “è mai stato proprietario di alcun capa ll'indirizzo indicato dalla ricorrente e non ha mai Controparte_2 posseduto alcun allevamento di animali.” Inoltre, il resistente deduceva la pendenza di un ulteriore procedimento incardinato da innanzi al medesimo Tribunale, nei confronti di Parte_1 CP_3
(madre di , avente ad oggetto il pagamento di Euro 9.569,75 (oltre interessi legali) per Controparte_2 spettanze ti da una presunta attività lavorativa espletata “negli stessi giorni e nelle stesse ore.” Insisteva, dunque, per il rigetto del ricorso. 1.1. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, alla udienza del 21.06.2017 il resistente, rendeva le seguenti dichiarazioni: “… nego che ci sia mai stato con la ricorrente un Controparte_2 rapporto di sono disposto ad addivenire ad un accordo. Io sono titolare di un'azienda di trasporti
“Autotrasporti di Cancro Giovanni” e i mezzi vengono puliti presso la un lavaggio autorizzato dell'ASL, sito CP_5 in AT AN via Lamazzone. Dopo ogni lavaggio la per esporre un tagliando come quello in atti. CP_5
Non sono proprietario di nessun capannone né di animali. Gli animali li trasportavo per conto terzi. (…).”
1.2. Con provvedimento del 04.04.2019 veniva disposta l'acquisizione agli atti del ricorso introduttivo relativo al giudizio instaurato dalla medesima ricorrente nei confronti di (iscritto CP_3 al n. R.G. 19/2016). Nel giudizio avente RG: 18/2016 il Tribunale non ammett a orale, ritenendo la stessa insufficiente al fine di provare la subordinazione. Successivamente, stante la sussistenza di profili di connessione parzialmente oggettiva e soggettiva, i due giudizi venivano riuniti alla udienza del 05.05.2021.
2. Ed invero, in data 11.01.2016, depositava un secondo ricorso (poi iscritto al Parte_1
n. R.G. 19/2016) deducendo di aver lavorato dal 01/03/2010 al 30/11/2012 alle dipendenze della sig.ra
, presso la propria abitazione sita in AT AN (SA) via Macerrina, in qualità di “collaboratrice CP_3 familiare non convivente da inquadrarsi nell'ambito del contratto c.c.n.l. del lavoro domestico con mansioni di tutto fare;
che lavorava dal lunedì al sabato, di mattina dalle ore 8:30 alle 13:00, e nel pomeriggio era solita lavorare dalle 14:00 alle 19:00 ca. ad eccezion fatta per alcuni pomeriggi a settimana, a seconda delle esigenze due, tre o più, per un totale di 12 ore a settimana prestava lavoro per altra TA denominata ubicata di fianco allo stesso civico della sig.ra Controparte_2
, invero figlio della stessa;
poi nei giorni di giovedì, venerdì e sabato lavorava anche dalle ore 21:30 alle 06:30, CP_3
lavorava di mattina dalle 08:30 alle 12:00.” Quanto alle mansioni, la ricorrente deduceva di essersi occupata “di tutto, ossia delle pulizie ordinarie/giornaliere della casa in generale, compreso il bucato e la conseguente stiratura dello stesso, si occupava altresì delle pulizie straordinarie della casa e del giardino, provvedendo a ripulirlo dalle erbacce e ad annaffiare le piante, occupandosi nel contempo del contiguo orto e delle colture ivi prodotte”, percependo una retribuzione giornaliera di ca. € 25,00. Ritenendo di non aver percepito “il compenso corrispondente al lavoro svolto, né… il T.F.R. dovuto, … né straordinario, né tredicesima, il compenso per le ferie non godute” – avendo goduto soltanto di 15 giorni di ferie nel mese di agosto 2010 – “lavoro notturno e riposo domenicale”, previo invito a mezzo raccomandata A.R. del 21/05/2013 al fine di addivenire ad un bonario componimento - che non sortiva effetto alcuno, la ricorrente adiva il Tribunale di Lagonegro chiedendo il riconoscimento, in suo favore, del diritto a percepire le somme vantate con conseguente condanna di al pagamento di Euro 9.596,75 (“di CP_3 cui € 7.422,43 per differenze retributive, risultante dalla retribuzione diretta, tredicesima, lavoro notturno, riposo domenicale, ferie non godute, retribuzione differita e retribuzione indiretta, ed € 2.174,32 per T.F.R. ricalcolato sul totale (…)”, oltre interessi legali e risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, con vittoria di spese. In via istruttoria, veniva richiesta la prova per testi. Con provvedimento del 03.03.2016 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il 07.12.2016 e il 26.11.2016 si costituiva in giudizio la resistente Alla predetta udienza il CP_3 procuratore costituito per la parte ricorrente rappresentava l'intervenuto decesso della stessa, pertanto il giudizio veniva dichiarato interrotto. Veniva, poi, proposto, in data 26.01.2017, ricorso in riassunzione da , e , qualificatisi eredi di , i CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_1 qu A seguito del ricorso in riassunzione, veniva fissata una nuova udienza di discussione il 19.09.2017 e si costituiva nuovamente in giudizio, in data 15.09.2017, , la quale, richiamando la precedente CP_3 memoria difensiva depositata in data 25.11.2016, eccepiva la nullità del ricorso “per mancata indicazione della fonte normativa per la quale si richiede la somma rivendicata”, nonché l'infondatezza delle pretese avanzate in quanto, contrariamente a quanto asserito in sede di ricorso, “non ha mai prestato alcuna Parte_1 attività lavorativa presso l'abitazione della resistente, in qualità di colla né tantomeno instaurato alcun rapporto di lavoro. (…) invero la sig.ra ha frequentato la casa della sig.ra in virtù di un Parte_1 CP_3 rapporto personale di amicizia e di affe marito della ricorrente lavorava all del figlio della resistente.” Insisteva, dunque, per il rigetto del ricorso.
2.1. Con provvedimento del 10.04.2018, il Tribunale, ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, ammetteva la prova per testi richiesta dalla ricorrente nel giudizio avente RG: 19/2016, limitando a due (tra quelli indicati) i testi da escutere e fissando per l'escussione la udienza del 12.12.2018. Tuttavia, a detta udienza, il procuratore della parte ricorrente deduceva l'assenza del teste intimato, riservandosi di esibire l'intimazione testimoniale entro la successiva udienza. Il difensore non vi provvedeva e alla successiva udienza dell' 08.10.2019, stante l'assenza dei testi, chiedeva disporsi rinvio per la escussione, riservandosi di produrre le citazioni testimoniali. Tuttavia, il Tribunale dichiarava la parte decaduta dalla prova e disponeva un rinvio per la decisione. Rilevata, altresì, la pendenza di analogo giudizio (R.G. 18/2016) connesso parzialmente dal punto di vista soggettivo ed oggettivamente, con provvedimento del 05.05.2021 le cause venivano riunite. Dopo rinvii determinati dall'esorbitante carico di ruolo e dalla circostanza che la scrivente ha sostituito l'altro giudice del lavoro per circa un anno, giusta decreto n.
2/2025, la causa alla udienza del 23.09.2025 veniva trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza depositata ex art. 127 ter cpc.
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Senza voler qui ripercorrere in maniera analitica le tappe della sofferta elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in tema di subordinazione, va osservato che, in linea astratta, qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad esser resa, alternativamente, secondo le forme proprie della subordinazione ovvero nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo (cfr. Cass. 326/1996), di tal che la qualificazione giuridica del rapporto di collaborazione appare rimessa in via principale, ancorché non definitiva, al potere dispositivo delle parti, libere di conferire ai loro interessi l'assetto ritenuto più consono alle proprie aspettative. Se ciò è vero, è altresì vero, tuttavia - sia in ragione del carattere imperativo delle norme a tutela del lavoro subordinato, sia in ragione della possibilità per le parti di modificare l'originario assetto di interessi in sede di attuazione del programma contrattuale - che la qualificazione giuridica operata dai contraenti non può in alcun modo ritenersi assorbente in sede giudiziale, essendo sempre consentito al giudicante accertare, beninteso iuxta alligata et probata, che, al di là della formale definizione datane dalle parti, il rapporto abbia poi assunto, nel suo concreto svolgimento, i connotati tipici della subordinazione (cfr. ex multis Cass. 1420/2002; Cass.3200/2001). Appare opportuno sottolineare contestualmente come l'elemento volontaristico si presti nuovamente ad essere valorizzato ogni qualvolta, all'esito dell'indagine giudiziale, permangano seri dubbi sulla esatta configurazione del rapporto, sembrando corretto, in ipotesi siffatte, in mancanza di qualsivoglia presunzione legislativa di subordinazione, procedere ad una qualificazione giuridica dello stesso conforme all'assetto di interessi originariamente prefigurato dalle parti. Sul piano propriamente processuale, in coerente applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.) spetta a chi chieda accertarsi la natura subordinata del rapporto di collaborazione allegare, e provare, elementi idonei a configurare il dedotto vincolo di subordinazione, ovverosia non solo la connessione funzionale della propria attività con l'attività di impresa, che della collaborazione rappresenta elemento indefettibile, ma anche, e qui si coglie l'essenza propria della subordinazione, di aver reso la propria prestazione secondo modalità individuate dal datore di lavoro nell'esercizio dei propri poteri di direzione ed organizzazione dell'impresa, la cui osservanza è resa obbligatoria dalla titolarità in capo all'imprenditore di un potere disciplinare idoneo a sanzionare eventuali inadempienze (cfr. Cass. lav. 10.6.98, n. 5792; Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459). Solo qualora la soggezione del lavoratore al vincolo di natura personale in cui si sostanzia la subordinazione non sia di immediata percezione, vuoi per la peculiarità delle mansioni svolte, vuoi per il concreto atteggiarsi del rapporto, appare corretto valorizzare indici ulteriori - quali, a titolo esemplificativo, l'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato, il carattere periodico della retribuzione, la misura fissa della stessa, la continuità della prestazione ovvero la esclusività della stessa - che, sebbene singolarmente non decisivi, tuttavia, globalmente considerati, ben possono ritenersi sintomatici della subordinazione (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98). Così tracciate le coordinate di riferimento, deve evidenziarsi che nel caso di specie le risultanze istruttorie non consentono in alcun modo di ritenere provato il dedotto vincolo di subordinazione. In relazione al giudizio avente RG: 18/2016 il Tribunale ha ritenuto non ammissibile la prova orale e la richiesta istruttoria non è stata neppure reiterata dalla parte ricorrente – cfr. note per le udienze del 7.05.2024 e del 4.09.2024-, mentre in relazione al giudizio avente RG: 19/2016 la parte ricorrente è stata dichiarata decaduta dalla prova orale con provvedimento in data 8.10.2019. La parte ricorrente non ha, quindi, assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante a conforto delle pretese avanzate. La parte ricorrente, infatti, non ha fornito alcun valido supporto probatorio al dedotto rapporto lavorativo subordinato. Tanto conforta il rigetto della domanda azionata dalla parte ricorrente. In relazione al rapporto di lavoro alle dipendenze del Cancro, la ricorrente evidenzia di aver osservato un orario di lavoro variabile, come variabili erano i giorni di lavoro (“alcuni pomeriggi a settimana per due o più ore, per 2,3 o più giorni a settimana, all'incirca dalle 14:00 alle 20:00”), ma è chiaro che viene meno uno dei fondamentali indici della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. A ciò si aggiunga che parte ricorrente si limita ad indicare genericamente di essere stato sottoposto al potere direttivo e gerarchico del Cancro, ma non spiega in cosa si sarebbe in concreto tradotto questo potere direttivo e gerarchico. Anzi non risulta neppure dedotto un costante controllo della prestazione lavorativa, tipica del rapporto di lavoro subordinato. Nulla è emerso sulle concrete modalità di lavoro, sull'assoggettamento della ricorrente al potere direttivo e disciplinare dell'asserito datore di lavoro;
nulla in ordine alla presenza di direttive, nulla su controlli delle modalità esecutive delle prestazioni, nulla su manifestazioni dirette od indirette di potere gerarchico, nulla su soggezioni a vincoli disciplinari per l'adempimento dell'opera, per il rispetto degli obblighi di collaborazione, per i doveri di giustificazione delle assenze. Il ricorso non può che essere rigettato. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore di causa, delle attività difensive concretamente svolte e della circostanza che la fase istruttoria non si è in realtà espletata, nel primo giudizio perché non ammessa e nel secondo perché non espletata.
PQM
Il Tribunale di LAGONEGRO, sezione civile - lavoro, nella persona del giudice dott. Gerardina Guglielmo, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a) Rigetta i ricorsi;
b) Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.109,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, in favore di ciascuna parte resistente, con attribuzione all'avv. Ippolito Sebastiano quanto a con distrazione in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 Controparte_2 del DPR n. 115 del 2002 qua CP_3
Lagonegro, 19-12-2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO SETTORE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Gerardina Guglielmo all'esito della udienza del 23.09.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 18/2016 + 19/2016 R.G.L. TRA
, C.F. nata a [...] il [...] e ivi deceduta il Parte_1 C.F._1
29.06.2016, con l'intervento di , C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2 22.01.1959, in proprio e nell serce nitoriale sui minori:
, C.F. nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._3
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_3 C.F._4 qualificatisi eredi di , rappresentati e difesi giusta mandato in atti, dall'Avv. Raffaella Parte_1 Perrupato, con cui el in Via Vic. Maglianiello II n. 6, AT AN (SA); RICORRENTI E C.F. , nato a [...] il [...], titolare Controparte_2 C.F._5 raspor con sede legale in Via Macerrina, 1 – 84030 P.IVA_1
AT AN SC. (SA), rappresentato e difeso dall'Avv. Ippolito Sebastiano, giusta mandato in calce alla memoria difensiva, con cui domicilia alla Via San Sebastiano, 39, Sant'Arsenio (SA); RESISTENTE NONCHE'
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_3 C.F._6
calc , dall'Avv. Noemi Errico, con cui elettivamente domicilia alla Via Mattinelle n. 85, San Pietro al Tanagro (SA); RESISTENTE
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dare atto che la presente sentenza viene depositata dopo la scadenza del termine per note di udienza ex art. 127 ter c.p.c.. Trova, inoltre, applicazione l'art. 132 cod. proc. civ., in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione. Al fine di garantire un ordinato iter motivazionale, conviene, comunque, riassumere brevemente l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. , con un primo ricorso depositato in data 11.01.2016, poi iscritto al n. Parte_1
R.G. 18/2016, deduceva di aver lavorato dal 01/03/2010 al 30/11/2012 per la , Parte_4 esercente attività di trasporto su strada di animali vivi, espletando le mansion particolare, circa l'attività espletata deduceva di aver lavorato “per alcuni pomeriggi a settimana per due o più ore per due, tre o più giorni a settimana, all'incirca dalle ore 14:00 alle ore 20:00; che durante l'intero periodo di lavoro, su indicazioni del sig. provvedeva alla pulizia del capannone ove vi erano … gli animali da trasportare, e Controparte_2 si occupava della nutrizione degli stessi, puliva altresì i camion nella parte utilizzata al trasporto degli animali con l'utilizzo di apposite frecce con getto d'acqua al ritorno dei viaggi;
… percepiva una retribuzione giornaliera di ca. € 25,00.” Ritenendo di non aver percepito “il compenso corrispondente al lavoro svolto, né ha percepito il T.F.R., così come non ha percepito né straordinario, tredicesima e quattordicesima, retribuzione differita e indiretta e ferie non godute”, con raccomandata A.R. del 04.01.2016, invitava la ditta ad un incontro, per definire bonariamente la controversia, senza sortire alcun effetto. Pertanto, adiva il Tribunale di Lagonegro Parte_1 chiedendo dichiararsi il proprio diritto a percepire le somme dovute (quantificabili in Euro 16.400,85, di cui: euro 15.383,07 per differenze retributive;
euro 1.017,75 per T.F.R.) con condanna della TA al pagamento, oltre interessi legali e risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, con vittoria di spese. In via istruttoria chiedeva ammettersi la prova per testi. Con provvedimento del 24.02.2016, veniva fissata l'udienza del 25.01.2017 per la comparizione delle parti e per la discussione, mentre in data 18.01.2017 si costituiva in giudizio il resistente
[...]
Nelle more del giudizio (in data 29.06.2016) interveniva il decesso della ricorrente;
pertanto, CP_2
in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori CP_1
e - qualificatisi eredi di – presentava, in data Parte_2 Parte_3 Parte_1
ri e ss. c.p.c., deducend cesso della ricorrente originaria e chiedendo al Giudice adito di: “a) dichiarare il diritto degli eredi della de cuius a Persona_1 percepire le somme per i titoli … dalla TA;
b) condannare la ditta “ etto Controparte_2 Controparte_2 al pagamento di € (euro) 16.400,85 circa oltre interessi legali e il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria ovvero, ad altra somma risultante da C.T.U.; c) condannare la ut supra, al pagamento in favore del Pt_4 procuratore antistatario, delle spese, diritti e onorari del presente giudizio.” Venivano, altresì, reiterate le originarie richieste istruttorie. A seguito del ricorso in riassunzione, in data 16.05.2017 si costituiva in giudizio Controparte_2 il quale eccepiva la nullità del ricorso per lacunosità dei fatti ivi descritti e rapprese ricostruzione delle circostanze fattuali. In particolare, al contrario di quanto affermato dai ricorrenti,
“non ha mai prestato alcuna attività lavorativa presso la ditta di né, pertanto, si è Parte_1 Controparte_4 mai instaurato alcun rapporto lavorativo. (…) L'unico tipo di rapporto intercorso tra la ricorrente ed il signor
[...]
era dovuto al fatto che il marito della stessa all'epoca dei fatti lavorava presso la sua ditta di autotraspor CP_2 la stessa ricorrente, frequentava la casa della mamma del signor in virtù di un rapporto personale e di amicizia.” CP_2 Né “è mai stato proprietario di alcun capa ll'indirizzo indicato dalla ricorrente e non ha mai Controparte_2 posseduto alcun allevamento di animali.” Inoltre, il resistente deduceva la pendenza di un ulteriore procedimento incardinato da innanzi al medesimo Tribunale, nei confronti di Parte_1 CP_3
(madre di , avente ad oggetto il pagamento di Euro 9.569,75 (oltre interessi legali) per Controparte_2 spettanze ti da una presunta attività lavorativa espletata “negli stessi giorni e nelle stesse ore.” Insisteva, dunque, per il rigetto del ricorso. 1.1. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, alla udienza del 21.06.2017 il resistente, rendeva le seguenti dichiarazioni: “… nego che ci sia mai stato con la ricorrente un Controparte_2 rapporto di sono disposto ad addivenire ad un accordo. Io sono titolare di un'azienda di trasporti
“Autotrasporti di Cancro Giovanni” e i mezzi vengono puliti presso la un lavaggio autorizzato dell'ASL, sito CP_5 in AT AN via Lamazzone. Dopo ogni lavaggio la per esporre un tagliando come quello in atti. CP_5
Non sono proprietario di nessun capannone né di animali. Gli animali li trasportavo per conto terzi. (…).”
1.2. Con provvedimento del 04.04.2019 veniva disposta l'acquisizione agli atti del ricorso introduttivo relativo al giudizio instaurato dalla medesima ricorrente nei confronti di (iscritto CP_3 al n. R.G. 19/2016). Nel giudizio avente RG: 18/2016 il Tribunale non ammett a orale, ritenendo la stessa insufficiente al fine di provare la subordinazione. Successivamente, stante la sussistenza di profili di connessione parzialmente oggettiva e soggettiva, i due giudizi venivano riuniti alla udienza del 05.05.2021.
2. Ed invero, in data 11.01.2016, depositava un secondo ricorso (poi iscritto al Parte_1
n. R.G. 19/2016) deducendo di aver lavorato dal 01/03/2010 al 30/11/2012 alle dipendenze della sig.ra
, presso la propria abitazione sita in AT AN (SA) via Macerrina, in qualità di “collaboratrice CP_3 familiare non convivente da inquadrarsi nell'ambito del contratto c.c.n.l. del lavoro domestico con mansioni di tutto fare;
che lavorava dal lunedì al sabato, di mattina dalle ore 8:30 alle 13:00, e nel pomeriggio era solita lavorare dalle 14:00 alle 19:00 ca. ad eccezion fatta per alcuni pomeriggi a settimana, a seconda delle esigenze due, tre o più, per un totale di 12 ore a settimana prestava lavoro per altra TA denominata ubicata di fianco allo stesso civico della sig.ra Controparte_2
, invero figlio della stessa;
poi nei giorni di giovedì, venerdì e sabato lavorava anche dalle ore 21:30 alle 06:30, CP_3
lavorava di mattina dalle 08:30 alle 12:00.” Quanto alle mansioni, la ricorrente deduceva di essersi occupata “di tutto, ossia delle pulizie ordinarie/giornaliere della casa in generale, compreso il bucato e la conseguente stiratura dello stesso, si occupava altresì delle pulizie straordinarie della casa e del giardino, provvedendo a ripulirlo dalle erbacce e ad annaffiare le piante, occupandosi nel contempo del contiguo orto e delle colture ivi prodotte”, percependo una retribuzione giornaliera di ca. € 25,00. Ritenendo di non aver percepito “il compenso corrispondente al lavoro svolto, né… il T.F.R. dovuto, … né straordinario, né tredicesima, il compenso per le ferie non godute” – avendo goduto soltanto di 15 giorni di ferie nel mese di agosto 2010 – “lavoro notturno e riposo domenicale”, previo invito a mezzo raccomandata A.R. del 21/05/2013 al fine di addivenire ad un bonario componimento - che non sortiva effetto alcuno, la ricorrente adiva il Tribunale di Lagonegro chiedendo il riconoscimento, in suo favore, del diritto a percepire le somme vantate con conseguente condanna di al pagamento di Euro 9.596,75 (“di CP_3 cui € 7.422,43 per differenze retributive, risultante dalla retribuzione diretta, tredicesima, lavoro notturno, riposo domenicale, ferie non godute, retribuzione differita e retribuzione indiretta, ed € 2.174,32 per T.F.R. ricalcolato sul totale (…)”, oltre interessi legali e risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, con vittoria di spese. In via istruttoria, veniva richiesta la prova per testi. Con provvedimento del 03.03.2016 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il 07.12.2016 e il 26.11.2016 si costituiva in giudizio la resistente Alla predetta udienza il CP_3 procuratore costituito per la parte ricorrente rappresentava l'intervenuto decesso della stessa, pertanto il giudizio veniva dichiarato interrotto. Veniva, poi, proposto, in data 26.01.2017, ricorso in riassunzione da , e , qualificatisi eredi di , i CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_1 qu A seguito del ricorso in riassunzione, veniva fissata una nuova udienza di discussione il 19.09.2017 e si costituiva nuovamente in giudizio, in data 15.09.2017, , la quale, richiamando la precedente CP_3 memoria difensiva depositata in data 25.11.2016, eccepiva la nullità del ricorso “per mancata indicazione della fonte normativa per la quale si richiede la somma rivendicata”, nonché l'infondatezza delle pretese avanzate in quanto, contrariamente a quanto asserito in sede di ricorso, “non ha mai prestato alcuna Parte_1 attività lavorativa presso l'abitazione della resistente, in qualità di colla né tantomeno instaurato alcun rapporto di lavoro. (…) invero la sig.ra ha frequentato la casa della sig.ra in virtù di un Parte_1 CP_3 rapporto personale di amicizia e di affe marito della ricorrente lavorava all del figlio della resistente.” Insisteva, dunque, per il rigetto del ricorso.
2.1. Con provvedimento del 10.04.2018, il Tribunale, ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, ammetteva la prova per testi richiesta dalla ricorrente nel giudizio avente RG: 19/2016, limitando a due (tra quelli indicati) i testi da escutere e fissando per l'escussione la udienza del 12.12.2018. Tuttavia, a detta udienza, il procuratore della parte ricorrente deduceva l'assenza del teste intimato, riservandosi di esibire l'intimazione testimoniale entro la successiva udienza. Il difensore non vi provvedeva e alla successiva udienza dell' 08.10.2019, stante l'assenza dei testi, chiedeva disporsi rinvio per la escussione, riservandosi di produrre le citazioni testimoniali. Tuttavia, il Tribunale dichiarava la parte decaduta dalla prova e disponeva un rinvio per la decisione. Rilevata, altresì, la pendenza di analogo giudizio (R.G. 18/2016) connesso parzialmente dal punto di vista soggettivo ed oggettivamente, con provvedimento del 05.05.2021 le cause venivano riunite. Dopo rinvii determinati dall'esorbitante carico di ruolo e dalla circostanza che la scrivente ha sostituito l'altro giudice del lavoro per circa un anno, giusta decreto n.
2/2025, la causa alla udienza del 23.09.2025 veniva trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza depositata ex art. 127 ter cpc.
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Senza voler qui ripercorrere in maniera analitica le tappe della sofferta elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in tema di subordinazione, va osservato che, in linea astratta, qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad esser resa, alternativamente, secondo le forme proprie della subordinazione ovvero nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo (cfr. Cass. 326/1996), di tal che la qualificazione giuridica del rapporto di collaborazione appare rimessa in via principale, ancorché non definitiva, al potere dispositivo delle parti, libere di conferire ai loro interessi l'assetto ritenuto più consono alle proprie aspettative. Se ciò è vero, è altresì vero, tuttavia - sia in ragione del carattere imperativo delle norme a tutela del lavoro subordinato, sia in ragione della possibilità per le parti di modificare l'originario assetto di interessi in sede di attuazione del programma contrattuale - che la qualificazione giuridica operata dai contraenti non può in alcun modo ritenersi assorbente in sede giudiziale, essendo sempre consentito al giudicante accertare, beninteso iuxta alligata et probata, che, al di là della formale definizione datane dalle parti, il rapporto abbia poi assunto, nel suo concreto svolgimento, i connotati tipici della subordinazione (cfr. ex multis Cass. 1420/2002; Cass.3200/2001). Appare opportuno sottolineare contestualmente come l'elemento volontaristico si presti nuovamente ad essere valorizzato ogni qualvolta, all'esito dell'indagine giudiziale, permangano seri dubbi sulla esatta configurazione del rapporto, sembrando corretto, in ipotesi siffatte, in mancanza di qualsivoglia presunzione legislativa di subordinazione, procedere ad una qualificazione giuridica dello stesso conforme all'assetto di interessi originariamente prefigurato dalle parti. Sul piano propriamente processuale, in coerente applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.) spetta a chi chieda accertarsi la natura subordinata del rapporto di collaborazione allegare, e provare, elementi idonei a configurare il dedotto vincolo di subordinazione, ovverosia non solo la connessione funzionale della propria attività con l'attività di impresa, che della collaborazione rappresenta elemento indefettibile, ma anche, e qui si coglie l'essenza propria della subordinazione, di aver reso la propria prestazione secondo modalità individuate dal datore di lavoro nell'esercizio dei propri poteri di direzione ed organizzazione dell'impresa, la cui osservanza è resa obbligatoria dalla titolarità in capo all'imprenditore di un potere disciplinare idoneo a sanzionare eventuali inadempienze (cfr. Cass. lav. 10.6.98, n. 5792; Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459). Solo qualora la soggezione del lavoratore al vincolo di natura personale in cui si sostanzia la subordinazione non sia di immediata percezione, vuoi per la peculiarità delle mansioni svolte, vuoi per il concreto atteggiarsi del rapporto, appare corretto valorizzare indici ulteriori - quali, a titolo esemplificativo, l'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato, il carattere periodico della retribuzione, la misura fissa della stessa, la continuità della prestazione ovvero la esclusività della stessa - che, sebbene singolarmente non decisivi, tuttavia, globalmente considerati, ben possono ritenersi sintomatici della subordinazione (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98). Così tracciate le coordinate di riferimento, deve evidenziarsi che nel caso di specie le risultanze istruttorie non consentono in alcun modo di ritenere provato il dedotto vincolo di subordinazione. In relazione al giudizio avente RG: 18/2016 il Tribunale ha ritenuto non ammissibile la prova orale e la richiesta istruttoria non è stata neppure reiterata dalla parte ricorrente – cfr. note per le udienze del 7.05.2024 e del 4.09.2024-, mentre in relazione al giudizio avente RG: 19/2016 la parte ricorrente è stata dichiarata decaduta dalla prova orale con provvedimento in data 8.10.2019. La parte ricorrente non ha, quindi, assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante a conforto delle pretese avanzate. La parte ricorrente, infatti, non ha fornito alcun valido supporto probatorio al dedotto rapporto lavorativo subordinato. Tanto conforta il rigetto della domanda azionata dalla parte ricorrente. In relazione al rapporto di lavoro alle dipendenze del Cancro, la ricorrente evidenzia di aver osservato un orario di lavoro variabile, come variabili erano i giorni di lavoro (“alcuni pomeriggi a settimana per due o più ore, per 2,3 o più giorni a settimana, all'incirca dalle 14:00 alle 20:00”), ma è chiaro che viene meno uno dei fondamentali indici della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. A ciò si aggiunga che parte ricorrente si limita ad indicare genericamente di essere stato sottoposto al potere direttivo e gerarchico del Cancro, ma non spiega in cosa si sarebbe in concreto tradotto questo potere direttivo e gerarchico. Anzi non risulta neppure dedotto un costante controllo della prestazione lavorativa, tipica del rapporto di lavoro subordinato. Nulla è emerso sulle concrete modalità di lavoro, sull'assoggettamento della ricorrente al potere direttivo e disciplinare dell'asserito datore di lavoro;
nulla in ordine alla presenza di direttive, nulla su controlli delle modalità esecutive delle prestazioni, nulla su manifestazioni dirette od indirette di potere gerarchico, nulla su soggezioni a vincoli disciplinari per l'adempimento dell'opera, per il rispetto degli obblighi di collaborazione, per i doveri di giustificazione delle assenze. Il ricorso non può che essere rigettato. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore di causa, delle attività difensive concretamente svolte e della circostanza che la fase istruttoria non si è in realtà espletata, nel primo giudizio perché non ammessa e nel secondo perché non espletata.
PQM
Il Tribunale di LAGONEGRO, sezione civile - lavoro, nella persona del giudice dott. Gerardina Guglielmo, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a) Rigetta i ricorsi;
b) Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.109,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, in favore di ciascuna parte resistente, con attribuzione all'avv. Ippolito Sebastiano quanto a con distrazione in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 Controparte_2 del DPR n. 115 del 2002 qua CP_3
Lagonegro, 19-12-2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo