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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/02/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10064/2020
TRIBUNALE DI BARI
- Sezione Lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 11.02.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza recante n.r.g.
10064/2020 vertente tra
in proprio e quale del legale Parte_1
rappresentante dell'omonima ditta rappresentato e difeso dall' Avv. Donato Antonio Muschio Schiavone
OPPONENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.
1 rappresentato e difeso dal dott. Michele Campanelli e dal dott. Mario
Pastore
OPPOSTO
Controparte_2
OPPOSTO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.11.2020 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 27736 del 28.09.2020, notificata il 12.10.2020, emessa dall' nella quale Controparte_1 veniva accertata la sussistenza in capo all'opponente: della violazione dell'art. 3, com. 3 e 3 ter, l. n. 73/2002, in quanto il datore di lavoro aveva impiegato il lavoratore dal Controparte_2
18.09.2018 al 14.11.2018, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Con tale ordinanza si provvedeva per tale motivo ad ingiungere parte ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 7.219,00. Chiedeva, pertanto, che l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione venisse, previa sospensiva, annullata. Con provvedimento n. 52067/2020 del 14/12/2020 il Giudice concedeva l'invocata sospensione dell'efficacia dell'ordinanza opposta. Successivamente, segnatamente il 18.10.2021, si costituiva Controparte_1
eccependo l'infondatezza dell'opposizione. Mentre il
[...]
sig. non si costituiva pertanto va dichiarata la Controparte_3
sua contumacia.
L'opposizione è fondata e pertanto va accolta.
Rileva infatti il giudicante che, alla stessa stregua di quanto avviene in tutte le procedure di opposizione ad accertamenti ante causam, anche in questo tipo di controversie l'opponente è un convenuto in
2 senso sostanziale, mentre è l'ente impositore ad assumere la veste di attore sostanziale. In tale veste le parti, rispettivamente, hanno l'onere di osservare le regole processuali.
Ed allora, l'opposto (attore sostanziale) deve rispettare innanzitutto quanto previsto dall'art.416 c.p.c., secondo cui il convenuto ha l'onere di costituirsi in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione a pena di decadenza dalla proposizione dei mezzi di prova di cui intende valersi, anche se è ovvio che il contenuto da dare all'atto di costituzione debba essere quello della domanda (ex art. 414 c.p.c.) e non piuttosto quello della memoria di costituzione (art. 416 c.p.c.) (Cass. n. 5045/99). Orbene, se la tardiva costituzione del convenuto/attore comporta, dunque, la sua decadenza da ogni prova, va da sé che neppure sono da invocare i poteri officiosi del Giudice (art. 421 c.p.c.) che non possono essere esercitati per recuperare le decadenze in cui è incorsa la parte
(Cass. n. 10343/00).
Tali regole valgono a maggior ragione nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, quale è quello in oggetto, laddove il debitore si trova di fronte ad un provvedimento il cui contenuto appare assai limitato, quando non addirittura inintelligibile, sicché sarebbe contra jus pretendere che, in ossequio alla natura di attore formale, il ricorrente debba comunque formulare tutti i mezzi di prova attinenti alla infondatezza del credito, ovvero debba presumere quale possa essere stata nella specie l'ipotesi a cui potrebbe riferirsi l'attività recuperatoria dell'ente (basta pensare, ad esempio ad un imprenditore con varie posizioni ed un'attività articolata o, comunque, estesa).
In tali giudizi le contestazioni oggetto di ricorso riguardano, il più delle volte, la motivazione dell'atto e inducono il presunto debitore ad eccepire la carenza o addirittura l'assenza della motivazione.
3 Tale convincimento risulta avvalorato dalla circostanza che l'ingiunto può proporre opposizione entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Pretendere che in tale breve lasso di tempo l'ingiunto debba apprestare la propria difesa nel merito, accollandosi l'onere di allegare e comprovare le ragioni dell'inesistenza del credito, significherebbe contraddire le regole del processo, con evidente violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
Come già evidenziato, la contestazione, non meramente di forma, dell'atto impugnato introduce una causa di merito in cui l'onere della prova fa carico all'Ente impositore, in qualità di attore in senso sostanziale;
sicché correttamente il ricorrente nell'atto introduttivo si riserva di formulare mezzi di prova, nuovi o per la prima volta, all'esito della costituzione in lite del vero attore.
È ovvio, infatti, che la posizione del convenuto sostanziale si potrà espandere in tutta la sua portata quando l'attore sostanziale avrà fornito elementi di comprensione della sua pretesa creditoria, attraverso l'indicazione della causa del credito e dei mezzi probatori a sostegno.
In conclusione, l'inversione sostanziale delle parti del processo attiene all'onere probatorio (art. 2697 c.c.) che su ciascuno grava per ottenere ragione in giudizio. E, dunque, sarà l'ente impositore a dover fornire la prova della fondatezza del credito esecutivamente azionato, mentre l'opponente sarà onerato della dimostrazione di tutti i fatti ostativi o modificativi del diritto vantato (cfr. nello stesso senso, Trib. Pisa, sent.n. 189/2002; Trib. Bari, n. 6434 del
27.2.2004; Pretura Salerno, 31 gennaio 1995).
In merito all'ordinanza-ingiunzione, la Suprema Corte ha affermato che “L'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa (che non ha natura di impugnazione dell'atto della p.a.) introduce un ordinario giudizio di cognizione sul
4 fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova (salvo il potere istruttorio attribuito al pretore dal sesto comma dell'art. 23 L. n. 689 del 1981), spettano, rispettivamente, alla p.a. ed all'opponente; detta opposizione può, pertanto, consistere anche nella semplice contestazione della pretesa anzidetta e, una volta proposta, devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù del cit. art. 23 L. n. 689 del
1981, il pretore ha il potere-dovere di esaminare l'intera vicenda, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale dell'atto, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti, e consentendolo la materia - all'esame completo del merito della pretesa fatta valere con
l'ingiunzione, onde stabilirne la eventuale (quand'anche parziale) fondatezza”(così Cass., sez. I, 10-02-1999, n. 1122; conf. id., 15-04-
1999, n. 3741; id., 26-05-1999, n. 5095 e, da ultimo, 16-03-2001,
n. 3837).
Ciò posto, nel caso di specie l'ente impositore non ha adempiuto a tale onere probatorio, non avendo fornito la prova della sussistenza del vincolo di subordinazione tra il presunto dipendente e l'impresa opponente. Peraltro, dall'istruttoria svolta è emerso che la società opponente ha agito nel rispetto dei canoni normativi con riferimento al sicché se ne deduce l'insussistenza delle violazioni CP_2 contestate nei riguardi del all'interno dell'ordinanza Parte_1 ingiunzione in questa sede impugnata.
Invero, il teste , ha dichiarato che il “si Testimone_1 CP_2
intratteneva nel parcheggio comune di tutti gli autotrasportatori ove faceva piccole mansioni (tipo lavare i camion o parcheggiarlo) per il sig. […] vedevo intrattenere il sig. nel parcheggio Parte_1 CP_2
degli autotrasportatori e dava una mano del tutto volontaria al
precisando “mi tengo in contatto telefonico con il Parte_1
5 per aggiornamenti inerenti il traffico” stradale. A volte ho Parte_1
visto o saputo che il avrebbe affiancato il nello CP_2 Parte_1
stesso parcheggio. Il affiancava il in qualità di CP_2 Parte_1 passeggero […] il è inesperto nel settore autotrasporti e che CP_2 non parlava bene la lingua italiana”.
Del resto, la tesi sostenuta dall' (secondo cui il CP_1 CP_2 avrebbe intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta opponente) non ha trovato riscontro istruttorio.
Pertanto, a fronte delle già menzionate emergenze istruttorie, caratterizzate da un lato, dall'intima coerenza, convergenza e piena attendibilità delle dichiarazioni testimoniali e, dall'altro, dall'intrinseca insufficienza degli elementi forniti dall' , la CP_1 domanda non può che essere accolta.
Ne deriva l'insussistenza delle violazioni contestate all'interno dell'impugnata ordinanza-ingiunzione.
Ne consegue che l'ordinanza ingiunzione è viziata e, pertanto, va dichiarata illegittima. Tali considerazioni sono dirimenti ed assorbono le ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Alla luce delle suesposte osservazioni, quindi, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, assorbite le eventuali ulteriori questioni controverse tra le parti, in accoglimento della proposta opposizione, dev'essere, dichiarata illegittima l'ordinanza ingiunzione opposta e dunque non dovuta dall'opponente la somma di cui alla medesima ordinanza ingiunzione.
Le spese del giudizio, nella misura statuita in dispositivo, seguono la soccombenza.
Tali sono i motivi della presente decisione.
6
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta e dunque non dovuta dall'opponente la somma di cui alla predetta ordinanza ingiunzione;
- Condanna la parte resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.697,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Bari, 11.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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TRIBUNALE DI BARI
- Sezione Lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 11.02.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza recante n.r.g.
10064/2020 vertente tra
in proprio e quale del legale Parte_1
rappresentante dell'omonima ditta rappresentato e difeso dall' Avv. Donato Antonio Muschio Schiavone
OPPONENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.
1 rappresentato e difeso dal dott. Michele Campanelli e dal dott. Mario
Pastore
OPPOSTO
Controparte_2
OPPOSTO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.11.2020 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 27736 del 28.09.2020, notificata il 12.10.2020, emessa dall' nella quale Controparte_1 veniva accertata la sussistenza in capo all'opponente: della violazione dell'art. 3, com. 3 e 3 ter, l. n. 73/2002, in quanto il datore di lavoro aveva impiegato il lavoratore dal Controparte_2
18.09.2018 al 14.11.2018, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Con tale ordinanza si provvedeva per tale motivo ad ingiungere parte ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 7.219,00. Chiedeva, pertanto, che l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione venisse, previa sospensiva, annullata. Con provvedimento n. 52067/2020 del 14/12/2020 il Giudice concedeva l'invocata sospensione dell'efficacia dell'ordinanza opposta. Successivamente, segnatamente il 18.10.2021, si costituiva Controparte_1
eccependo l'infondatezza dell'opposizione. Mentre il
[...]
sig. non si costituiva pertanto va dichiarata la Controparte_3
sua contumacia.
L'opposizione è fondata e pertanto va accolta.
Rileva infatti il giudicante che, alla stessa stregua di quanto avviene in tutte le procedure di opposizione ad accertamenti ante causam, anche in questo tipo di controversie l'opponente è un convenuto in
2 senso sostanziale, mentre è l'ente impositore ad assumere la veste di attore sostanziale. In tale veste le parti, rispettivamente, hanno l'onere di osservare le regole processuali.
Ed allora, l'opposto (attore sostanziale) deve rispettare innanzitutto quanto previsto dall'art.416 c.p.c., secondo cui il convenuto ha l'onere di costituirsi in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione a pena di decadenza dalla proposizione dei mezzi di prova di cui intende valersi, anche se è ovvio che il contenuto da dare all'atto di costituzione debba essere quello della domanda (ex art. 414 c.p.c.) e non piuttosto quello della memoria di costituzione (art. 416 c.p.c.) (Cass. n. 5045/99). Orbene, se la tardiva costituzione del convenuto/attore comporta, dunque, la sua decadenza da ogni prova, va da sé che neppure sono da invocare i poteri officiosi del Giudice (art. 421 c.p.c.) che non possono essere esercitati per recuperare le decadenze in cui è incorsa la parte
(Cass. n. 10343/00).
Tali regole valgono a maggior ragione nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, quale è quello in oggetto, laddove il debitore si trova di fronte ad un provvedimento il cui contenuto appare assai limitato, quando non addirittura inintelligibile, sicché sarebbe contra jus pretendere che, in ossequio alla natura di attore formale, il ricorrente debba comunque formulare tutti i mezzi di prova attinenti alla infondatezza del credito, ovvero debba presumere quale possa essere stata nella specie l'ipotesi a cui potrebbe riferirsi l'attività recuperatoria dell'ente (basta pensare, ad esempio ad un imprenditore con varie posizioni ed un'attività articolata o, comunque, estesa).
In tali giudizi le contestazioni oggetto di ricorso riguardano, il più delle volte, la motivazione dell'atto e inducono il presunto debitore ad eccepire la carenza o addirittura l'assenza della motivazione.
3 Tale convincimento risulta avvalorato dalla circostanza che l'ingiunto può proporre opposizione entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Pretendere che in tale breve lasso di tempo l'ingiunto debba apprestare la propria difesa nel merito, accollandosi l'onere di allegare e comprovare le ragioni dell'inesistenza del credito, significherebbe contraddire le regole del processo, con evidente violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
Come già evidenziato, la contestazione, non meramente di forma, dell'atto impugnato introduce una causa di merito in cui l'onere della prova fa carico all'Ente impositore, in qualità di attore in senso sostanziale;
sicché correttamente il ricorrente nell'atto introduttivo si riserva di formulare mezzi di prova, nuovi o per la prima volta, all'esito della costituzione in lite del vero attore.
È ovvio, infatti, che la posizione del convenuto sostanziale si potrà espandere in tutta la sua portata quando l'attore sostanziale avrà fornito elementi di comprensione della sua pretesa creditoria, attraverso l'indicazione della causa del credito e dei mezzi probatori a sostegno.
In conclusione, l'inversione sostanziale delle parti del processo attiene all'onere probatorio (art. 2697 c.c.) che su ciascuno grava per ottenere ragione in giudizio. E, dunque, sarà l'ente impositore a dover fornire la prova della fondatezza del credito esecutivamente azionato, mentre l'opponente sarà onerato della dimostrazione di tutti i fatti ostativi o modificativi del diritto vantato (cfr. nello stesso senso, Trib. Pisa, sent.n. 189/2002; Trib. Bari, n. 6434 del
27.2.2004; Pretura Salerno, 31 gennaio 1995).
In merito all'ordinanza-ingiunzione, la Suprema Corte ha affermato che “L'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa (che non ha natura di impugnazione dell'atto della p.a.) introduce un ordinario giudizio di cognizione sul
4 fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova (salvo il potere istruttorio attribuito al pretore dal sesto comma dell'art. 23 L. n. 689 del 1981), spettano, rispettivamente, alla p.a. ed all'opponente; detta opposizione può, pertanto, consistere anche nella semplice contestazione della pretesa anzidetta e, una volta proposta, devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù del cit. art. 23 L. n. 689 del
1981, il pretore ha il potere-dovere di esaminare l'intera vicenda, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale dell'atto, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti, e consentendolo la materia - all'esame completo del merito della pretesa fatta valere con
l'ingiunzione, onde stabilirne la eventuale (quand'anche parziale) fondatezza”(così Cass., sez. I, 10-02-1999, n. 1122; conf. id., 15-04-
1999, n. 3741; id., 26-05-1999, n. 5095 e, da ultimo, 16-03-2001,
n. 3837).
Ciò posto, nel caso di specie l'ente impositore non ha adempiuto a tale onere probatorio, non avendo fornito la prova della sussistenza del vincolo di subordinazione tra il presunto dipendente e l'impresa opponente. Peraltro, dall'istruttoria svolta è emerso che la società opponente ha agito nel rispetto dei canoni normativi con riferimento al sicché se ne deduce l'insussistenza delle violazioni CP_2 contestate nei riguardi del all'interno dell'ordinanza Parte_1 ingiunzione in questa sede impugnata.
Invero, il teste , ha dichiarato che il “si Testimone_1 CP_2
intratteneva nel parcheggio comune di tutti gli autotrasportatori ove faceva piccole mansioni (tipo lavare i camion o parcheggiarlo) per il sig. […] vedevo intrattenere il sig. nel parcheggio Parte_1 CP_2
degli autotrasportatori e dava una mano del tutto volontaria al
precisando “mi tengo in contatto telefonico con il Parte_1
5 per aggiornamenti inerenti il traffico” stradale. A volte ho Parte_1
visto o saputo che il avrebbe affiancato il nello CP_2 Parte_1
stesso parcheggio. Il affiancava il in qualità di CP_2 Parte_1 passeggero […] il è inesperto nel settore autotrasporti e che CP_2 non parlava bene la lingua italiana”.
Del resto, la tesi sostenuta dall' (secondo cui il CP_1 CP_2 avrebbe intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta opponente) non ha trovato riscontro istruttorio.
Pertanto, a fronte delle già menzionate emergenze istruttorie, caratterizzate da un lato, dall'intima coerenza, convergenza e piena attendibilità delle dichiarazioni testimoniali e, dall'altro, dall'intrinseca insufficienza degli elementi forniti dall' , la CP_1 domanda non può che essere accolta.
Ne deriva l'insussistenza delle violazioni contestate all'interno dell'impugnata ordinanza-ingiunzione.
Ne consegue che l'ordinanza ingiunzione è viziata e, pertanto, va dichiarata illegittima. Tali considerazioni sono dirimenti ed assorbono le ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Alla luce delle suesposte osservazioni, quindi, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, assorbite le eventuali ulteriori questioni controverse tra le parti, in accoglimento della proposta opposizione, dev'essere, dichiarata illegittima l'ordinanza ingiunzione opposta e dunque non dovuta dall'opponente la somma di cui alla medesima ordinanza ingiunzione.
Le spese del giudizio, nella misura statuita in dispositivo, seguono la soccombenza.
Tali sono i motivi della presente decisione.
6
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta e dunque non dovuta dall'opponente la somma di cui alla predetta ordinanza ingiunzione;
- Condanna la parte resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.697,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
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