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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 25/07/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 841/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente rel. est.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 841/2023 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
19.3.2025 promossa d a
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. GUIDO RAFFAGLIO ed C.F._2
elettivamente domiciliati presso il suo studio in VIA TASSARA N. 2 BRENO (BS).
APPELLANTI
c o n t r o
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._3
(C.F. , rappresentati Controparte_2 C.F._4
e difesi dall'avv. DONATELLA COSTANTINI ed elettivamente domiciliati in VIA BLINGY N. 31 BRESCIA presso lo studio dell'avv. STEFANO TONINI.
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, terza sezione civile, pubblicata in data 30.3.2023 con il n.° 719/2023
CONCLUSIONI
Di e Parte_1 Parte_2
“Premesso che non si accetta il contraddittorio sulle nuove domande avanzate in
Appello dalle controparti, si rinnovano le conclusioni in atto di citazione in Appello e
quindi: in riforma della sentenza n. 719/2023 pubblicata il 30.03.2023
RG.n.20250/2017 Rep. n.2100/2023 del 30.03.2023 accogliersi anche le ulteriori
domande riconvenzionali dei convenuti appellanti per i motivi esposti in narrativa,
condannando gli attori/appellati ai relativi adempimenti e quindi all'eliminazione: delle
tubature, pluviali e gronde degli attori/appellati sulla proprietà dei convenuti/appellanti
od a distanza da questa inferiore a quella prevista dall'art.889 CC, dei sopralzo ed
ampliamenti a distanza dalla proprietà dei convenuti/appellanti inferiore ai mt.10,00 di
cui al DM 1444/68 ed al regolamento edilizio, dell'alterazione del flusso dell'acqua
piovana sulla proprietà dei convenuti/appellanti.
Condannarsi gli attori/appellati a risarcire ai convenuti/appellanti il danno per le
violazioni edilizie commesse da liquidarsi in via equitativa, domanda che viene però
avanzata solo subordinatamente al fatto che la stessa domanda venga avanzata in sede
di appello dagli attori appellati. In ogni caso fissare l'ammontare della somma in
denaro che sarà dovuta dagli attori in primo grado di cui all'art.614 cpc per ogni
eventuale ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti richiesti;
somma per il cui ammontare ci si rimette alla Corte.
Sempre In modifica del dispositivo della sentenza sub.3, per i motivi esposti in narrativa
in via principale per tutte le costruzioni dei convenuti, in subordine, per quelle
esplicitamente richiamate, e quindi il ballatoio, la parte non in legno sottostante e
l'abbaino, sono legittime, in ulteriore subordine dichiararsi che il ballatoio è coattivo
e quindi mantenibile previo versamenti di idonea indennità che si offre.
L'APPELLO INCIDENTALE AVVERSARIO: come già esposto, si chiede il rigetto delle
domande contenute nell'Appello incidentale delle controparti e che vengano dichiarate
ovviamente decadute ex art.364 cpc le richieste di primo grado testualmente riportate
dalle conclusioni di I grado nella comparsa di risposta in Appello ma non ivi
argomentate in alcun modo con precise domande e motivazioni negli appelli incidentali
degli attori/appellati.
Considerato che le controparti hanno appellato anche la parte della sentenza in cui
viene ordinata sia la totale demolizione del “locale caldaia e soprastante tettoia”, sia
del loro fabbricato a valle costituito da un terrapieno con sovrastante terrazza, nella
denegata ipotesi che tali appelli incidentali venissero accolti si ribadiscono le richieste
subordinate che il locale caldaia venga riportato alle misura del precedente locale e
demolita la tettoia e che di tale fabbricato a valle venga in subordine ordinata la
demolizione fino al ripristino della distanza di mt.5 dal confine con gli appellanti come
dal regolamento edilizio, in ulteriore subordine di mt.3 dal fabbricato degli appellanti
ex art. 873 cc ed in ultimo subordine fino al ripristino della distanza sempre di mt. 3 di
cui art. 907 CC dalla veduta costituita dal terrazzo il fabbricato degli appellanti.
Chiede quindi sia fissata udienza di precisazione delle conclusioni, previa, eventualmente, ammissione dell'istruttoria da noi richiesta in atto di Appello. In ogni
caso con vittoria di spese ed onorari”.
e : Controparte_3 Controparte_2
“IN VIA PRELIMINARE: Dichiarare l'inammissibilità dell'avversa domanda di
condanna degli appellati ai sensi dell'art.614 bis c.p.c. ed ogni altra domanda nuova,
proposta e/o proponenda dagli appellanti signori per la prima volta Parte_3
nel presente grado di giudizio.
IN VIA PRINCIPALE: Rigettare l'appello principale e tutte le domande formulate e/o
formulande dagli appellanti e perché Parte_1 Parte_2
manifestamente inammissibili e comunque infondate de iure e de facto.
Conseguentemente, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale Ordinario di
Brescia, Terza Sezione Civile, n.719/2023 - Rep. n.2100/2023, pronunciata in data
28.03.2023 nella causa R.G. n.20250/2017, pubblicata in data 30.03.2023, e non
notificata, nella parte (capo n.3 del dispositivo) in cui, in accoglimento delle domande
proposte e precisate dai signori negli atti del primo grado di Parte_4
giudizio a cui si rinvia integralmente, ha condannato i signori a Parte_3
provvedere all'arretramento dell'abbaino in copertura, del balcone al piano terra, della
struttura sotto il balcone, e dei locali in ampliamento al piano interrato, così che essi
siano rispettosi delle distanze normativamente prescritte dagli artt. 873 c.c. e 9, comma
2, del D.M. 1444/1968, o, ove tale arretramento non sia possibile, a provvedere alla
loro demolizione, come meglio precisato al paragrafo n. 2) della parte motiva della
suddetta sentenza.
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: Accogliere l'appello incidentale proposto dai signori – e conseguentemente, in parziale riforma della sentenza CP_1 CP_2
del Tribunale Ordinario di Brescia, Terza Sezione Civile, n.719/2023 - Rep.
n.2100/2023, pronunciata in data 28.03.2023 nella causa R.G. n.20250/2017,
pubblicata in data 30.03.2023, e non notificata, accogliere le seguenti domande,
rassegnate nel primo grado di giudizio come da foglio di precisazioni a cui si rinvia, e
qui di seguito cautelativamente trascritte:
“In via principale di merito: Condannare i convenuti e Parte_1 Parte_2
ad arretrare sino alla distanza minima di dieci metri prescritta dall'art.9 del D.M.
[...]
01.04.1968 n.1444/1968 o in subordine, qualora si accerti e dichiari che l'arretramento
è oggettivamente impossibile, condannare i convenuti a demolire le due finestre
sottostanti il predetto balcone, la portafinestra e la finestra al piano terra, il
prolungamento della porzione di tetto (c.d. gronda lignea), il canale di gronda, il canale
di scolo delle acque meteoriche, la veduta al piano terra sul fronte sud, del fabbricato
di proprietà dei convenuti sito in Comune di Ponte di EG, Frazione Pezzo, Via
Ercavallo, censito in Catasto al foglio n.20, mappale 416, ed ogni altra porzione,
componente e manufatto dello stesso fabbricato che si accerti e dichiari essere stato
edificato dai convenuti a distanza inferiore a quella minima di dieci metri prescritta dal
citato art.9 del D.M. 02.04.1968 n.1444, rispetto al frontistante fabbricato di proprietà
degli attori e pure sito in Controparte_1 Controparte_2
Comune di Ponte di EG, Frazione Pezzo, Via Ercavallo, e censito in Catasto al foglio
n.20, mappali n.410, sub. n.2, e n.417, sub. nn.1-2, unitamente alla quota di spettanza
sul mappale n.417, sub.n.3, bene comune non censibile ai subb. nn.1-2 (corte e scala),
e con annesso terreno pertinenziale distinto al Catasto Terreni al foglio n.20, mappali nn.411-413-474-475.
In via subordinata di merito, nella denegata ipotesi di rigetto anche solo parziale o con
riferimento a taluna delle opere in contestazione, della domanda formulata in via
principale: Condannare i convenuti e ad arretrare Parte_1 Parte_2
sino alla distanza minima di cinque metri o, in subordine, sino alla distanza minima di
tre metri dal confine con il fondo di proprietà degli attori Controparte_1
e sito in Comune di Ponte di EG, Frazione Pezzo, Via Controparte_2
Ercavallo, e costituito da fabbricato censito in Catasto al foglio n.20, mappali n.410,
sub. n.2, e n.417, sub. nn.1-2, unitamente alla quota di spettanza sul mappale n.417,
sub.n.3, bene comune non censibile ai subb. nn.1-2 (corte e scala), e da annesso terreno
pertinenziale distinto al Catasto Terreni al foglio n.20, mappali nn.411- 413-474-475,
le due finestre sottostanti il predetto balcone, la portafinestra e la finestra al piano terra,
il prolungamento della porzione di tetto (c.d. gronda lignea), il canale di gronda, il
canale di scolo delle acque meteoriche, la veduta al piano terra sul fronte sud, del
fabbricato di proprietà dei convenuti sito in Comune di Ponte di EG, Frazione Pezzo,
Via Ercavallo, censito in Catasto al foglio n.20, mappale 416, ed ogni altra parte e
componente dello stesso fabbricato che si accerti essere stato edificato a distanza
inferiore a quella di cinque metri prescritta dall'art.19 delle Norme Tecniche di
Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente nel Comune di Ponte di EG al
momento della loro edificazione o, in subordine, a distanza inferiore a quella di tre
metri dal confine prescritta dall'art.873 del codice civile;
in ulteriore subordine,
qualora si accerti e dichiari che l'arretramento è oggettivamente impossibile,
condannare i convenuti alla demolizione delle opere di cui sia accertata e dichiarata l'illegittimità.
In via di ulteriore subordine, sempre di merito, e per la denegata ipotesi di rigetto delle
precedenti domande formulate in via principale ed in via subordinata di merito:
1) Accertare e dichiarare che la veduta aperta dai convenuti e Parte_1 [...]
al piano terra sul fronte sud del fabbricato di loro proprietà sito in Comune Parte_2
di Ponte di EG, Frazione Pezzo, Via Ercavallo, censito in Catasto al foglio n.20,
mappale 416, costituisce veduta diretta illegittima sul frontistante edificio di proprietà
degli attori e pure sito in Comune di Controparte_1 Controparte_2
Ponte di EG, Frazione Pezzo, Via Ercavallo e censito in Catasto al foglio n.20,
mappali n.410, sub. n.2, e n.417, sub. nn.1-2, unitamente alla quota di spettanza sul
mappale n.417, sub.n.3, bene comune non censibile ai subb. nn.1-2 (corte e scala), in
quanto aperta a distanza inferiore a quella prescritta dall'art.905 c.c. e
conseguentemente, per l'effetto, ordinare ai convenuti l'arretramento di tale apertura
sino alla distanza prescritta dall'art.905 c.c. o in subordine, qualora si accerti e dichiari
che l'arretramento è oggettivamente impossibile, ordinare ai convenuti la chiusura
della suddetta veduta.
2) Accertare e dichiarare che il canale di gronda ed il canale di scolo delle acque
meteoriche costruiti dai convenuti e nel fabbricato Parte_1 Parte_2
di loro proprietà sito in Comune di Ponte di EG, Frazione Pezzo, Via Ercavallo,
censito in Catasto al foglio n.20, mappale 416, sono illegittimi in quanto edificati a
distanza inferiore a quella prescritta dall'art.889 del codice civile e conseguentemente,
per l'effetto, ordinare ai convenuti l'arretramento di tali canali sino alla distanza
prescritta dall'art.889 c.c. o in subordine, qualora si accerti e dichiari che l'arretramento è oggettivamente impossibile, ordinare ai convenuti la loro demolizione.
In ogni caso, sempre nel merito:
1) Condannare i convenuti e al risarcimento, in Parte_1 Parte_2
favore degli attori e di tutti i Controparte_1 Controparte_2
danni, patrimoniali e non patrimoniali, ai medesimi causati con le accertate illecite
violazioni delle distanze legali tra costruzioni, delle distanze legali tra costruzioni e
confini, delle distanze legali per tubi, gronde e canali e delle distanze legali per
l'apertura di vedute e con la conseguente abusiva imposizione delle relative servitù a
carico degli immobili di proprietà degli attori, nella misura di €.45.000,00 o in quella,
maggiore o minore, che sarà quantificata in corso di causa, eventualmente mediante
determinazione equitativa da parte dell'Ill.mo Giudice adito.
2) Fissare l'ammontare della somma di denaro che sarà dovuta dai convenuti in favore
degli attori, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 614 bis c.p.c., per ogni eventuale
violazione e/o inosservanza e/o ritardo nell'esecuzione del provvedimento richiesto ed
ottenendo, tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione
richiesta e del danno quantificabile o prevedibile cagionando agli attori nonché di ogni
altra circostanza utile.
3) Condannare i convenuti all'integrale rifusione delle spese di giudizio in favore degli
attori, ivi compresi i compensi di avvocato oltre al contributo integrativo previdenziale
ed all'i.v.a. di legge, ed ivi comprese altresì le eventuali spese e competenze di C.T.U. e
C.T.P.
4) Ordinare la trascrizione della sentenza presso la competente Agenzia delle Entrate
– Ufficio Provinciale di Brescia - Territorio. In via riconvenzionale:
1) Rigettare tutte le eccezioni e tutte le domande proposte, anche in via riconvenzionale,
dai convenuti e in quanto completamente destituite Parte_1 Parte_2
di fondamento sia de iure che de facto.
2) Dichiarare l'inammissibilità e comunque rigettare, per carenza di legittimazione dei
convenuti e tutte le domande dai medesimi proposte Pt_1 Parte_1 Parte_2
con riferimento al terreno di proprietà della “ ” Parte_5
ubicato in Comune di Ponte di EG (Bs), Località Frazione Pezzo, Via Ercavallo, e
distinto al Catasto Terreni del Comune al foglio 28, mappale n.414, nonché a qualsiasi
altro immobile di proprietà della stessa o di altri soggetti che sono parte Parte_5
in causa.
3) Previa eventuale determinazione dei confini tra gli immobili di proprietà degli attori
e ubicati in Comune di Ponte Controparte_1 Controparte_2
di EG (Bs), Località Frazione Pezzo, Via Ercavallo e costituiti da un fabbricato
censito in Catasto Fabbricati al foglio n.20, mappali n.410, sub. n.2, e n.417 sub. nn.1-
2, unitamente alla quota di spettanza sul mappale n.417 sub.n.3, bene comune non
censibile ai subb. nn.1-2 (corte e scala), e da terreno pertinenziale distinto al Catasto
Terreni al foglio n.20, mappali nn. 411-413-474-475, e gli immobili di proprietà dei
convenuti e pure ubicati in Comune di Ponte Parte_1 Parte_2
diEG, Località Frazione Pezzo, Via Ercavallo, e consistenti in un fabbricato con
annessi portico e corte esterni, censito in Catasto al foglio n.20, mappale n.416,
ordinare che l'eventuale recinzione tra le proprietà delle parti sia realizzata con
modalità tali da consentire agli attori l'esercizio della servitù di passaggio sulla proprietà dei convenuti che verrà accertata in causa.
4) Accertare e dichiarare l'esistenza di una servitù di passaggio pedonale, in forza di
titolo convenzionale o per usucapione, a favore degli immobili di proprietà degli attori
e ubicati in Comune di Ponte Controparte_1 Controparte_2
di EG (Bs), Località Frazione Pezzo, Via Ercavallo e costituiti da un fabbricato,
censito in Catasto Fabbricati al foglio n.20, mappali n.410, sub. n.2, e n.417 sub. nn.1-
2, unitamente alla quota di spettanza sul mappale n.417 sub.n.3, bene comune non
censibile ai subb. nn.1-2 (corte e scala) e da terreno pertinenziale distinto al Catasto
Terreni al foglio n.20, mappali nn. 411-sub.n.3, bene comune non censibile ai subb.
nn.1-2 (corte e scala), e da terreno pertinenziale distinto al Catasto Terreni al foglio
n.20, mappali nn. 411-413-474-475, a distanza inferiore a quella fissata dalle norme di
legge, del codice civile e/o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici locali rispetto
all'immobile di proprietà dei convenuti e pure Parte_1 Parte_2
ubicato in Comune di Ponte di EG, Località Frazione Pezzo, Via Ercavallo, e censito
in Catasto al foglio n.20, mappale n.416.
5) Accertare e dichiarare l'esistenza, per usucapione o per titolo convenzionale, della
servitù avente ad oggetto il mantenimento del piccolo fabbricato esterno con
sovrastante tettoia, nonché della caldaia ivi contenuta, così come descritti nella
comparsa di costituzione dei convenuti e di cui sia eventualmente accertata la presenza
negli immobili di proprietà degli attori e Controparte_1 Controparte_2
ubicati in Comune di Ponte di EG (Bs), Località Frazione Pezzo, Via
[...]
Ercavallo e costituiti da un fabbricato censito in Catasto Fabbricati al foglio n.20,
mappali n.410, sub. n.2, e n.417 sub. nn.1-2, unitamente alla quota di spettanza sul mappale n.417 sub.n.3, bene comune non censibile ai subb. nn.1-2 (corte e scala), e da
terreno pertinenziale distinto al Catasto Terreni al foglio n.20, mappali nn. 411-413-
474-475, a distanza inferiore a quella fissata dalle norme di legge, del codice civile e/o
dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici locali rispetto all'immobile di proprietà
dei convenuti e pure ubicato in Comune di Ponte di Parte_1 Parte_2
EG, Località Frazione Pezzo, Via Ercavallo, e censito in Catasto al foglio n.20,
mappale n.416. Conseguentemente, e per l'effetto, accertare la legittimità di tali
manufatti.
6) Accertare e dichiarare l'esistenza, per usucapione o per titolo convenzionale, della
servitù avente ad oggetto il mantenimento di tutte le tubature di liquidi o gas, così come
descritte nella comparsa di costituzione dei convenuti e di cui sia eventualmente
accertata la presenza negli immobili di proprietà degli attori Controparte_1
e ubicati in Comune di Ponte di EG (Bs),
[...] Controparte_2
Località Frazione Pezzo, Via Ercavallo e costituiti da un fabbricato censito in Catasto
Fabbricati al foglio n.20, mappali n.410, sub. n.2, e n.417 sub. nn.1-2, unitamente alla
quota di spettanza sul mappale n.417 sub.n.3, bene comune non censibile ai subb. nn.1-
2 (corte e scala), e da terreno pertinenziale distinto al Catasto Terreni al foglio n.20,
mappali nn. 411-413- 474-475, a distanza inferiore a quella fissata dalle norme di
legge, del codice civile e/o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici locali rispetto
all'immobile di proprietà dei convenuti e pure Parte_1 Parte_2
ubicato in Comune di Ponte di EG, Località Frazione Pezzo, Via Ercavallo, e censito
in Catasto al foglio n.20, mappale n.416. Conseguentemente, e per l'effetto, accertare
la legittimità delle suddette tubature. 7) Accertare e dichiarare l'esistenza, per usucapione o per titolo convenzionale, della
servitù avente ad oggetto il mantenimento del tetto e dei camini, così come descritti
nella comparsa di costituzione dei convenuti e di cui sia eventualmente accertata la
presenza nell'immobile di proprietà degli attori e Controparte_1 [...]
ubicato in Comune di Ponte di EG (Bs), Località Frazione Controparte_2
Pezzo, Via Ercavallo e censito in Catasto Fabbricati al foglio n.20, mappali n.410, sub.
n.2, e n.417 sub. nn.1-2, unitamente alla quota di spettanza sul mappale n.417 sub.n.3,
bene comune non censibile ai subb. nn.1-2 (corte e scala), con annesso terreno
pertinenziale distinto al Catasto Terreni al foglio n.20, mappali nn. 411-413-474-475,
a distanza inferiore a quella fissata dalle norme di legge, del codice civile e/o dai
regolamenti e dagli strumenti urbanistici locali, rispetto all'immobile di proprietà dei
convenuti e pure ubicato in Comune di Ponte di Parte_1 Parte_2
EG, Località Frazione Pezzo, Via Ercavallo, e censito in Catasto al foglio n.20,
mappale n.416. Conseguentemente, e per l'effetto, accertare la legittimità di tali
manufatti.
8) Accertare e dichiarare l'esistenza, per usucapione o per titolo convenzionale, della
servitù avente ad oggetto il mantenimento delle gronde, degli scarichi d'acqua del
pluviale dal tetto e delle presunte opere di alterazione di deflusso delle acque piovane,
così come descritti nella comparsa di costituzione dei convenuti e di cui sia
eventualmente accertata la presenza negli immobili di proprietà degli attori
[...]
e ubicati in Comune di Ponte di EG Controparte_1 Controparte_2
(Bs), Località Frazione Pezzo, Via Ercavallo e costituiti da un fabbricato censito in
Catasto Fabbricati al foglio n.20, mappali n.410, sub. n.2, e n.417 sub. nn.1-2, unitamente alla quota di spettanza sul mappale n.417 sub.n.3, bene comune non
censibile ai subb. nn.1-2 (corte e scala), e da terreno pertinenziale distinto al Catasto
Terreni al foglio n.20, mappali nn. 411-413-474-475, a distanza inferiore a quella
fissata dalle norme di legge, del codice civile e/o dai regolamenti e dagli strumenti
urbanistici locali rispetto all'immobile di proprietà dei convenuti e Parte_1
pure ubicato in Comune di Ponte di EG, Località Frazione Pezzo, Parte_2
Via Ercavallo, e censito in Catasto al foglio n.20, mappale n.416. Conseguentemente, e
per l'effetto, accertare la legittimità dei suddetti manufatti.
9) Accertare e dichiarare l'esistenza, per usucapione o per titolo convenzionale, della
servitù avente ad oggetto il mantenimento dei terrazzi, così come descritti nella
comparsa di costituzione dei convenuti e di cui sia eventualmente accertata la presenza
nella facciata sud dell'immobile di proprietà degli attori degli attori Controparte_1
e ubicato in Comune di Ponte di EG (Bs),
[...] Controparte_2
Località Frazione Pezzo, Via Ercavallo, e costituito da un fabbricato censito in Catasto
Fabbricati al foglio n.20, mappali n.410, sub. n.2, e n.417 sub. nn.1-2, unitamente alla
quota di spettanza sul mappale n.417 sub.n.3, bene comune non censibile ai subb. nn.1-
2 (corte e scala), con terreno pertinenziale distinto al Catasto Terreni al foglio n.20,
mappali nn. 411-413-474-475, a distanza inferiore a quella fissata dalle norme di legge,
del codice civile e/o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici locali rispetto
all'immobile di proprietà dei convenuti e pure Parte_1 Parte_2
ubicato in Comune di Ponte di EG, Località Frazione Pezzo, Via Ercavallo, e censito
in Catasto al foglio n.20, mappale n.416. Conseguentemente, e per l'effetto, accertare
la legittimità dei suddetti manufatti e delle vedute che dai medesimi si esercitano sulla proprietà dei convenuti.
10)Accertare e dichiarare l'esistenza, per usucapione o per titolo convenzionale, della
servitù avente ad oggetto il mantenimento delle costruzioni, così come descritte nella
comparsa di costituzione dei convenuti e di cui sia eventualmente accertata l'esistenza
a valle degli immobili di proprietà degli attori degli attori Controparte_1
e ubicati in Comune di Ponte di EG (Bs), Località Controparte_2
Frazione Pezzo, Via Ercavallo e costituiti da un fabbricato censito in Catasto
Fabbricati al foglio n.20, mappali n.410, sub. n.2, e n.417 sub. nn.1-2, unitamente alla
quota di spettanza sul mappale n.417 sub.n.3, bene comune non censibile ai subb. nn.1-
2 (corte e scala), e da terreno pertinenziale distinto al Catasto Terreni al foglio n.20,
mappali nn. 411-413-474-475, a distanza inferiore a quella fissata dalle norme di legge,
del codice civile e/o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici locali rispetto
all'immobile di proprietà dei convenuti e pure Parte_1 Parte_2
ubicato in Comune di Ponte di EG, Località Frazione Pezzo, Via Ercavallo, e censito
in Catasto al foglio n.20, mappale n.416. Conseguentemente, e per l'effetto, accertare
la legittimità dei suddetti manufatti e delle vedute che dai medesimi si esercitano sulla
proprietà dei convenuti.
11) Condannare i convenuti e a demolire la Parte_1 Parte_2
costruzione esterna a valle del fabbricato di loro proprietà sito in Comune di Ponte di
EG, Frazione Pezzo, Via Ercavallo, censito in Catasto al foglio n.20, mappale 416,
o comunque arretrarla sino al rispetto sia delle distanze tra costruzioni e confini
prescritte da legge e dai regolamenti e strumenti urbanistici locali sia delle distanze per
le vedute prescritte dagli articoli 905- 906-907 del codice civile rispetto all'immobile di proprietà degli attori e Controparte_1 Controparte_2
pure sito in Comune di Ponte di EG, Frazione Pezzo, Via Ercavallo, e censito in
Catasto al foglio n.20, mappali n.410, sub. n.2, e n.417, sub. nn.1-2, unitamente alla
quota di spettanza sul mappale n.417, sub.n.3, bene comune non censibile ai subb. nn.1-
2 (corte e scala), e con annesso terreno pertinenziale distinto al Catasto Terreni al
foglio n.20, mappali nn.411-413-474-475.
12) In subordine rispetto alle domande precedenti, e per la denegata ipotesi di
accoglimento, anche solo parziale e/o con riferimento solo a talune opere, delle
domande riconvenzionali proposte dai convenuti con riferimento alle presunte opere
asseritamente realizzate dagli attori (piccolo fabbricato con tettoria, tubature di liquidi
e gas, sopralzo, camini, gronde, scarichi pluviale del tetto, alterazione flusso acque
piovane, ampliamento terrazzi, costruzioni a valle), così come delimitate nella narrativa
della comparsa di costituzione e risposta avversaria, accertare e dichiarare il diritto
degli attori di costituire le correlate servitù coattive e conseguentemente, per l'effetto,
costituire le servitù coattive stesse a favore degli immobili di proprietà degli attori
e ubicati in Comune di Ponte Controparte_1 Controparte_2
di EG (Bs), Località Frazione Pezzo, Via Ercavallo e costituiti da un fabbricato,
censito in Catasto Fabbricati al foglio n.20, mappali n.410, sub. n.2, e n.417 sub. nn.1-
2, unitamente alla quota di spettanza sul mappale n.417 sub.n.3, bene comune non
censibile ai subb. nn.1-2 (corte e scala) e da terreno pertinenziale distinto al Catasto
Terreni al foglio n.20, mappali nn. 411-413-474-475), ed a carico dell'intera area
pertinenziale esterna all'immobile di proprietà dei convenuti e Parte_1 [...]
pure ubicato in Comune di Ponte di EG (Bs), Località Frazione Pezzo, Parte_2 Via Ercavallo, e censito in Catasto al foglio n.20, mappale 416, stabilendone le modalità
di esercizio e determinando le correlate indennità dovute dagli attori ai convenuti.
In via istruttoria:
1) Si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie formulate dagli attori e, in
particolare, per l'ammissione delle prove orali su tutti i capitoli dai medesimi formulati
nella propria memoria ex art.183, comma VI, n.2 c.p.c., con tutti testi ivi indicati.
2) Si ribadisce l'opposizione all'ammissione delle prove orali sui capitoli articolati dai
convenuti nella loro memoria ex art.183, comma VI. n.2, c.p.c., nonché la contestazione
avverso tutti documenti depositati dai convenuti stessi, per tutti i motivi già esposti dai
concludenti attori nella propria memoria ex art. 183, comma VI, n.3, c.p.c. e nelle
successive note di trattazione e verbalizzazioni d'udienza, reiterando in subordine
l'istanza di ammissione a prova contraria formulata in tali atti per la denegata ipotesi
di ammissione, anche parziale, dei capitoli avversi.
3) Si ribadisce altresì l'opposizione all'ammissione dei documenti nn.41-42- 43-44
prodotti dai convenuti unitamente alla loro memoria ex art.183, comma VI, n.3, c.p.c.,
per i motivi esposti nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 25.01.2021 e nelle
successive note e verbalizzazioni d'udienza.
4) Si ribadisce altresì, per i motivi esposti negli atti difensivi, nelle note di trattazione e
nelle verbalizzazioni d'udienza, l'opposizione alle istanze avversarie di integrazione di
CTU e/o riconvocazione del CTU, istanze già peraltro rigettate dall'Ill.mo Giudice
adito nelle ordinanze del 15.10.2021 e del 04.03.2022. In subordine e per la denegata
ipotesi di accoglimento dell'istanza avversaria, si chiede che il CTU si esprima su tutti
i quesiti formulati dagli attori nella propria memoria ex art.183, comma VI, n.2 c.p.c., con riserva di ulteriori precisazioni dei quesiti.
IN OGNI CASO: Condannare gli appellanti e alla Parte_1 Parte_2
rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28.12.2017 e Controparte_1
in qualità di comproprietari di un fabbricato ad uso Controparte_2
abitativo (censito nel Catasto Fabbricati al foglio n. 20, mappali n.° 410 sub. n.° 2, e n.
417 sub. n.° 1-2, unitamente alla quota di spettanza sul mappale n. 417 sub. n.° 3, bene comune non censibile ai subb. nn.°1-2) e di un terreno pertinenziale (censito nel Catasto
Terreni al foglio n.° 20, mappali nn.° 411-413-474-475) siti nel Comune di Ponte di
EG (BS), frazione di Pezzo, alla via Ercavallo n. 44, in forza di atti di compravendita stipulati nel 2007, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Brescia, Parte_1
e comproprietari di un fabbricato ad uso abitativo, con
[...] Parte_2
annessi portico e corte esterni (censito al foglio n.° 20, mappale 416), frontistante a quello di loro proprietà.
Assumevano che i convenuti, nell'ambito di un intervento di integrale ristrutturazione eseguito negli anni 1998-2000 sull'immobile di proprietà acquistato nel 1997, avevano edificato plurime opere (segnatamente, balcone al piano terra, vano chiuso in muratura sottostante al balcone, ampliamento del vano in legno e delle due finestre sottostanti il balcone, portafinestra e finestra al piano terra, abbaino finestrato posto sul piano di copertura, prolungamento della gronda lignea di copertura, ampliamento del canale di gronda, canale di scolo delle acque meteoritiche, veduta al piano terra sul fronte sud del fabbricato) in violazione della normativa in materia di distanze legali tra costruzioni e dal confine.
Chiedevano, dunque, che e venissero condannati, Parte_1 Parte_2
in principalità, ad arretrare, o in subordine a demolire, le opere sino al rispetto della distanza minima di 10 m di cui all'art. 9 comma 2 D.M. n.°1444/1968; in subordine,
sino alla distanza minima di 5 m dal confine prescritta dall'art. 19 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Ponte di EG (1973) o,
comunque, alla distanza prescritta dall'art. 873 c.c.; in via di ulteriore subordine, quanto al canale di gronda e al canale di scolo, alla distanza prescritta dall'art. 889 comma 2
c.c. e, quanto alla veduta, a quella prevista dall'art. 905 c.c., oltre al risarcimento dei danni e al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c..
e , nel costituirsi per il rigetto delle domande attoree, Parte_1 Parte_2
deducevano che gli interventi di cui controparte lamentava l'illegittimità erano stati realizzati con il consenso dei danti causa degli attori;
precisavano che non violavano la normativa richiamata in materia di distanze legali ed eccepivano, comunque, di aver usucapito il diritto a mantenere tali strutture a distanze inferiore da quella legale.
In via riconvenzionale chiedevano: 1) la determinazione dell'esatto confine tra le proprietà; 2) l'accertamento dell'inesistenza di qualsiasi servitù di passo a carico della loro proprietà e in favore degli immobili di proprietà attorea;
3) la condanna degli attori all'arretramento/eliminazione di una pluralità di opere (segnatamente: un nuovo fabbricato con sovrastante tettoia edificato in adiacenza alla scale che dividono la proprietà attorea da quella dei convenuti, la caldaia ivi installata, una serie di tubature interne ed esterne per liquidi e gas, i sopralzo e i camini, gronde e scarichi d'acqua pluviale del tetto, alterazione al flusso di acque piovane, ampliamento dei terrazzi verso sud, terrapieno con muri di sostegno posto a sud dell'edificio attoreo) in quanto realizzate in violazione della normativa in materia di distanze legali, 4) la condanna degli attori al risarcimento dei danni.
Gli attori, nel resistere alle domande riconvenzionali di controparte, in via di reconventio
reconventionis chiedevano, a loro volta, per quanto ancora rileva: ia che venisse accertata l'esistenza di una servitù di passaggio pedonale, in forza di titolo convenzionale o per usucapione, a favore degli immobili di loro proprietà e a carico dell'intera area pertinenziale esterna all'immobile di proprietà dei convenuti;
b) che venisse accertato, per ciascuna opera contestata da controparte, il diritto al mantenimento dell'opera a distanza inferiore da quella legale in forza di titolo o per usucapione;
c) in via subordinata, che venissero costituite le servitù coattive in favore degli immobili di loro proprietà e a carico dell'intera area pertinenziale esterna all'immobile di proprietà dei convenuti.
Istruita la causa con prova testimoniale e mediante espletamento di C.T.U. a cura dell'Ing. con sentenza n.° 719/2023 il Tribunale di Brescia, per quanto Persona_1
ancora rileva, così provvedeva:
i) dopo aver premesso che il fabbricato di proprietà dei convenuti, risalendo al decennio compreso tra il 1920 e il 1930, non era assoggettato al rispetto delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Ponte di EG, datato 2011,
bensì, unicamente al rispetto degli artt. 873 c.c. e 9 del D.M. n.°1444/1968 e che gli interventi realizzati dai convenuti costituivano, per gran parte, mere ristrutturazioni, in quanto tali non soggette al rispetto della normativa in materia di distanze legali,
accertava, conformandosi alle risultanze della C.T.U., che l'abbaino in copertura, il balcone al piano terra, la struttura sotto il balcone e i locali in ampliamento al piano interrato su due lati non rispettavano la distanza minima di 10 m imposta dall'art. 9 del
D.M. n.°1444/1968 e, conseguentemente, condannava i convenuti a provvedere all'arretramento di tali strutture così che esse fossero rispettose delle distanze prescritte dagli artt. 873 c.c. e 9 comma 2 D.M. n.°1444/1968, o, laddove l'arretramento non fosse possibile, alla loro demolizione. Rigettava l'eccezione di usucapione, sollevata dai convenuti, del diritto al mantenimento delle opere a distanza inferiore da quella legale,
eccetto che per il prolungamento del canale di gronda del tetto zona sud, nonché,
l'eccezione fondata sull'esistenza di un'autorizzazione da parte dei danti causa degli attori. Riteneva inammissibile la costituzione coattiva del diritto a mantenere il balcone e le strutture sottostanti a distanza inferiore da quella legale;
ii) quanto agli illeciti urbanistici denunciati dai convenuti, in conformità alle risultanze della C.T.U., accertava che il locale adibito a centrale termica, integramente ricostruito dagli attori negli anni 2009-2013 con lievi incrementi in pianta e in larghezza rispetto al locale preesistente e la tettoia/deposito di legna, edificata al di sopra, non rispettavano le distanze prescritte dagli artt. 873 c.c. e 9 comma 2 D.M. n.°1444/1968; parimenti,
rilevava che la struttura di cui al terrapieno posto a sud dell'edificio attoreo violava la distanza di 5 m dal confine e quella di 10 m da altre costruzioni fuori terra, prescritte dal
PRG in vigore al momento dell'edificazione; conseguentemente, condannava gli attori a provvedere all'arretramento delle citate opere al fine di garantire il rispetto delle distanze prescritte dagli artt. 873 c.c. e 9 comma 2 D.M. n.°1444/1968, o in subordine alla loro demolizione. Rigettava l'eccezione di usucapione, sollevata dagli attori, del diritto al mantenimento di tali strutture a distanze inferiore di quella legale e riteneva inammissibile la costituzione di servitù in via coattiva, attesa la genericità delle allegazioni attoree sul punto;
iii) rigettava la domanda avanzata dagli attori ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.,
argomentando che, nel caso di specie, l'applicazione di tale misura di coercizione indiretta appare manifestamente iniqua;
iv) rigettava le domande risarcitorie avanzate da entrambe le parti, ritenendo che le stesse non avevano allegato alcunché, né con riguardo all'effettiva esistenza di un danno, né in relazione alla sua quantificazione;
v) rigettava la domanda, avanzata dagli attori, di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio pedonale in favore degli immobili di loro proprietà ed a carico dell'intera area pertinenziale esterna all'immobile di proprietà dei convenuti rilevando l'inidoneità dei titoli prodotti a costituire la servitù e, quanto all'acquisto per usucapione,
osservava che all'esito delle deposizioni testimoniali, non poteva dirsi raggiunta la prova dell'esercizio ventennale, continuo, pacifico e indisturbato del diritto di passaggio preteso dagli attori.
vi) compensava parzialmente tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 con condanna degli attori a rifondere, in favore dei convenuti, i restanti 2/3, attesa la reciproca soccombenza ma il maggior peso, anche a livello di istruzione probatoria, delle domande attoree rigettate. Poneva le spese di CTU a carico di entrambe le parti, nella misura del
50% ciascuna.
La sentenza veniva gravata, sia da e (appellanti Parte_1 Parte_2
principali), sia da e (appellanti Controparte_1 Controparte_2
incidentali). All'udienza del 19.3.2025 la causa, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale di e Parte_1 Parte_2
Con il primo, il secondo e il terzo motivo e Parte_1 Parte_2
lamentano il vizio di omessa motivazione in relazione al rigetto delle domande, da essi avanzate in via riconvenzionale (lett. D-H), di condanna degli attori alla rimozione di tutte le tubature di liquidi o gas, dei pluviali e delle gronde poste all'interno della loro proprietà e/o a distanza inferiore da quella legale ex art. 889 c.c. (primo motivo); del sopralzo, dei camini e dell'ampliamento dei terrazzi edificati in violazione delle distanze prescritte dai regolamenti edilizi e dal D.M. 1444/68 (secondo motivo); nonché
dell'alterazione del flusso dell'acqua piovana realizzato sulla loro proprietà in violazione dell'art. 908 c.c. (terzo motivo).
In particolare, in relazione al primo motivo, assumono che il C.T.U. aveva rilevato l'esistenza di una serie di tubature di acqua e gas a distanza inferiore rispetto a quella prescritta dall'art. 889 c.c., individuate nella planimetria allegata all'elaborato sub. doc.
101G, oltre alla presenza, sul mappale di loro proprietà, di un pluviale e di un tubo di adduzione del gas GPL a servizio esclusivo del mappale attoreo.
Con il secondo motivo prospettano che il sopralzo del tetto, i camini e l'ampliamento dei terrazzi costituiscono “nuove costruzioni” aggiunte dagli attori e chiedono un eventuale richiamo del CTU per l'accertamento della violazione in materia di distanze legali.
Con il terzo motivo insistono per l'accoglimento della domanda di condanna degli attori ad eliminare l'alterazione del flusso dell'acqua piovana. Lamentano l'esistenza di un nuovo pluviale, individuato nella planimetria allegata alla relazione peritale, che dal tetto del fabbricato attoreo scarica l'acqua sul fondo di loro proprietà in violazione del disposto dell'art. 908 c.c..
Con il quarto motivo reiterano la domanda risarcitoria da violazione delle distanze legali a condizione che la stessa venga riproposta dagli appellati.
Con il quinto, il sesto e il settimo motivo si dolgono della condanna all'arretramento,
o in subordine, alla demolizione, rispettivamente, del balcone al piano terra e della struttura sottostante (quinto motivo), dei locali in ampliamento al piano interrato (sesto
motivo) e dell'abbaino in copertura (settimo motivo).
Per ciascun manufatto, contestano, innanzitutto, la ritenuta violazione della normativa in materia di distanze legali, assumendo l'inapplicabilità dell'art. 9 del D.M. n.°
1444/1968 per non essere stata finestrata la parete del fabbricato antistante di proprietà
attorea all'epoca dell'intervento edilizio da essi realizzato (1998).
Di seguito con il quinto motivo assumono che il C.T.U. aveva riscontrato la violazione delle distanze legali solamente con riguardo alle strutture sotto il balcone e ai locali in ampliamento al piano interrato, escludendo dal rispetto delle distanze legali il balcone/ballatoio.
In subordine, aggiungono che deve ritenersi costituito, in via coattiva, con il versamento di un'indennità in favore di controparte, il diritto di mantenere quantomeno il balcone/ballatoio a distanza inferiore da quella legale, essendo quest'ultimo l'unica via d'accesso all'ingresso del fabbricato.
Con il sesto motivo contestano la condanna di arretramento/demolizione integrale dei locali in ampliamento del piano interrato (ossia di tutta la parte sotto il balcone/ballatoio)
per violazione dell'art. 112 c.p.c., con conseguente vizio di ultrapetizione dell'impugnata sentenza, deducendo che gli attori avevano lamentato la violazione delle distanze unicamente con riguardo alla parte in legno dell'ampliamento e non già della parte in laterizi.
Con il settimo motivo contestano che l'abbaino di copertura sia tenuto al rispetto della distanza prescritta dall'art. 9 comma 2 del D.M. n.° 1444/1968, in quanto esso si trova ad un livello superiore a quello del fabbricato degli attori e risulta di dimensioni ridotte.
Appello incidentale di e . Controparte_1 Controparte_2
Con il primo motivo e Controparte_1 Controparte_2
lamentano il rigetto delle domande, da essi avanzate, di condanna dei convenuti ad arretrare le ulteriori opere realizzate nell'ambito dell'intervento di integrale ristrutturazione eseguito negli anni 1998-2000 (segnatamente: ampliamento del canale di gronda, prolungamento della porzione di tetto sopra il balcone, canale di scolo delle acque meteoritiche, finestra e porta finestra al piano terra, veduta al piano terra sul fronte sud).
In particolare, si dolgono dell'accoglimento dell'eccezione di usucapione relativa al diritto al mantenimento del canale di gronda del tetto zona sud a distanza inferiore rispetto a quella prescritta dall'art. 889 comma 2 c.c. e censurano il vizio di omessa motivazione in relazione agli altri manufatti di cui il C.T.U. aveva accertato la violazione delle distanze legali minime dal fabbricato attoreo.
Con il secondo motivo si dolgono del rigetto della domanda avanzata ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.. Con il terzo motivo censurano l'omesso ordine di trascrizione della sentenza presso la competente Agenzia delle Entrate.
Con il quarto motivo reiterano la domanda risarcitoria da violazione delle distanze legali, dichiarando di essere disponibili a rinunciarvi qualora la controparte faccia altrettanto.
Con il quinto motivo lamentano la condanna ad arretrare il locale adibito a centrale termica e la struttura in legno sovrastante.
Evidenziano che il locale contenente la centrale termica, non deve essere computato ai fini delle distanze legali in quanto non costituisce una “costruzione”, bensì un “volume tecnico” (cfr. Cass. n.° 30708/2018).
In fatto, contestano che tale fabbricato sia stato ampliato, allegando di aver eseguito un'opera di ristrutturazione con fedele ricostruzione della sagoma originaria che,
dunque, permane nelle medesime dimensioni da oltre un ventennio.
Con il sesto motivo si dolgono della condanna ad arretrare il terrapieno posto a sud dell'edificio di loro proprietà.
Assumono che l'opera non è sottoposta al rispetto della normativa in materia di distanze legali in quanto, essendo funzionale esclusivamente alla copertura della bombola di gas che serve il fabbricato, è assimilabile ad un “vano tecnico”.
Inoltre, eccepiscono l'inammissibilità della doglianza relativa alla violazione della distanza dal confine, assumendo che tale opera non confina con il terrapieno di proprietà
dei convenuti.
Con il settimo motivo censurano il rigetto della domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio pedonale a favore degli immobili di loro proprietà ed a carico dell'area pertinenziale esterna di proprietà dei convenuti.
In particolare, censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale, valutando erroneamente le deposizioni testimoniali, ha escluso che fosse stata raggiunta la prova dell'acquisto per usucapione.
Con l'ottavo motivo chiedono la riforma della sentenza in punto spese di lite chiedendone l'integrale compensazione attesa la reciproca soccombenza tra le parti.
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Fabbricato di proprietà Parte_4
In relazione ai primi tre motivi di appello principale afferenti ai manufatti insistenti sull'immobile di proprietà attorea e dei quali gli appellanti principali insistono per l'eliminazione, questo Collegio osserva quanto segue.
Il C.T.U., chiamato a chiarimenti nell'udienza del 15.10.2021, aveva precisato di non aver analizzato i manufatti di cui ai nn.° 4)-9) della comparsa di costituzione e risposta
“coerentemente con la premessa giuridica dell'ordinanza del giudice precedente del
9.2.2019” poiché “essi non sono da considerare quali nuove costruzioni ai fini del
rispetto della normativa sulle distanze….L'interpretazione dell'ordinanza, alla luce
della premessa in diritto, appare nel senso di circoscrivere gli accertamenti ai manufatti
di cui agli artt. 3) e 10)”.
Tuttavia, come rilevato dagli appellanti principali, nell'elaborato peritale il C.T.U.
aveva accertato l'esistenza di “un pluviale ed un tubo di adduzione del gas GPL, che
nonostante siano al servizio del mappale n. 417 ricadono completamente nel mappale
n. 416” (pag. 23) ed, in risposta all'osservazione punto 5/G del C.T.P. dei convenuti
(geom. , aveva confermato la correttezza della planimetria da Controparte_4 quest'ultimo redatta e prodotta sub. allegato D, raffigurante le tubature degli attori che si trovano a distanza illegale, recependola nella “planimetria tubi e reti presenti” di cui all'allegato 101G (pag. 35).
Pertanto, e vanno condannati Controparte_1 Controparte_2
ad arretrare il pluviale, il tubo di adduzione del gas GPL e le tubature identificati nella planimetria allegato 101G sino a garantire il rispetto della distanza prescritta dall'art. 889 comma 2 c.c., o in subordine a rimuovere gli stessi.
Non può dirsi costituita per usucapione la servitù avente ad oggetto la non osservanza della distanza legale, attesa la genericità delle allegazioni attoree sul punto.
Sono infondati il quinto e il sesto motivo di appello incidentale, con i quali
[...]
e si dolgono della condanna Controparte_1 Controparte_2
all'arretramento/demolizione del locale centrale termica e della struttura in legno sovrastante, nonché, del terrapieno posto a sud del loro edificio.
Innanzitutto, per entrambi i manufatti è inconferente il richiamo alla giurisprudenza relativa al “volume tecnico”, “opera edilizia priva di autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale per esigenze tecniche funzionali dell'abitazione e che non possono essere ubicati nella stessa (quali quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore), e non anche l'opera che costituisce parte integrante del fabbricato” (Cass. n.° 7673/2024),
in quanto, gli attori non hanno nemmeno allegato che gli impianti (la caldaia e la bombola di gas), non potevano essere ubicati nella costruzione principale.
Inoltre, quanto al terrapieno posto a sud dell'immobile attoreo, si aggiunga che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, mentre il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale, non può considerarsi
“costruzione” agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 c.c. per la parte che adempie alla sua specifica funzione, devono ritenersi soggetti a tale norma, perché costruzioni nel senso sopra specificato, il terrapieno e il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell'uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente (ex multis: Cass. n.° 27482/2023).
Dalle risultanze dell'elaborato peritale (pagg. 24-25) si evince che il terrapieno, edificato dagli attori tra il 2007 e il 2012, era stato oggetto di una sopraelevazione del piano di calpestio superiore ed aveva determinato un mutamento dell'andamento del terreno;
dunque, tale opera costituisce una “costruzione” tenuta al rispetto della distanza legale dal confine con il mappale di proprietà dei convenuti e da altre costruzioni.
Quanto al locale adibito a centrale termica, si osserva che le risultanze della C.T.U.
(pagg. 19-20, pagg.43-44), sconfessano anche l'ulteriore doglianza in punto di “errore in fatto” commesso dal Tribunale.
Il C.T.U., infatti, aveva rilevato che il locale adibito a centrale termica, benché da sempre esistito, tra il 2009 e il 2013 era stato demolito e ricostruito dagli attori con incrementi in pianta e altezza, specificamente indicati nell'integrazione della relazione
(pag.7), concludendo che “il locale odiernamente utilizzato quale centrale termica è
frutto di una sostituzione edilizia radicale del preesistente fabbricato”.
Fabbricato di proprietà Parte_3
Il quinto, il sesto e il settimo motivo di appello principale sono infondati.
In primis, non è fondata la tesi degli appellanti principali secondo cui l'art. 9 del D.M.
n.° 1444/1968, che prescrive una distanza minima di 10 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, non è applicabile alle opere in questione per non essere stata finestrata la parete antistante del fabbricato attoreo all'epoca della realizzazione dell'intervento edilizio (1998).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, difatti, l'art. 9 del D.M. n.° 1444/1968 è
applicabile anche nel caso in cui una sola delle due pareti fronteggiantesi sia finestrata e indipendentemente dalla circostanza che tale parete sia quella del nuovo edificio o dell'edificio preesistente (Cass. n.° 24471/2019).
È, perciò, del tutto irrilevante la natura dell'apertura insistente sul fabbricato attoreo nel
1998, essendo all'epoca già finestrata la parete antistante dell'immobile dei convenuti.
È infondata la doglianza avverso la condanna all'arretramento/demolizione del balcone al piano terra.
Il Collegio non condivide la conclusione del C.T.U. secondo cui il balcone a piano terra non crea distanza in quanto “non rappresentava una costruzione secondo le normative
in vigore all'epoca della costruzione” per effetto di una deroga prevista delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Ponte di EG
(pagg. 40-41).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di distanze legali tra edifici, mentre le sporgenze esterne del fabbricato che abbiano funzione meramente artistica o ornamentale non sono computabili, le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi sostenuti da solette aggettanti,
anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità e ampiezza, costituiscono corpi di fabbrica e rientrano nel concetto civilistico di “costruzione” (Cass. n.° 25191/2021).
Dall'esame delle fotografie (docc.13-15 fascicolo attoreo, C1 e C2 allegate alla consulenza tecnica d'ufficio), si evince che il balcone sporge dalla parete dell'immobile a copertura dei volumi realizzati al piano interrato;
perciò, comportando un'estensione in superficie del volume edificatorio, è da considerarsi una costruzione soggetta al rispetto delle distanze legali.
Lo stesso C.T.U. aveva precisato che il balcone, laddove, venga visto come copertura dei volumi realizzati al piano interrato, costituisce una struttura abusiva e non rispettante le distanze di cui agli artt. 873 c.c. e 9 D.M. n.°1444/1968 (pag.17).
A nulla rileva la deroga prevista dalle NTA vigenti all'epoca dell'intervento edilizio,
valorizzata dal C.T.U. al fine di escludere il rispetto delle distanze legali, in quanto la disposizione citata è da interpretarsi nel senso di escludere, unicamente, dal computo dell'area coperta, e non già del rispetto delle distanze legali, i balconi, i cornicioni e le gronde se hanno sporgenza non superiore a mt 1.80.
Pertanto, il balcone a piano terra deve essere arretrato sino ad assicurare il rispetto della distanza minima legale dalla costruzione attorea, o in subordine eliminato;
come rilevato dal primo giudice, non può dirsi costituito in via coattiva il diritto al mantenimento del balcone a distanza inferiore da quella legale sul presupposto che esso costituisca l'unico accesso al fabbricato, essendo possibile unicamente un eventuale acquisto per usucapione del menzionato diritto.
È infondato il vizio di ultrapetizione lamentato in relazione ai locali in ampliamento al piano interrato anche “nella parte in laterizi”.
Invero, dalla lettura dell'atto di citazione si evince che gli attori avevano contestato la legittimità in tema di distanze sia del “vano chiuso in muratura sottostante al predetto balcone” (lett. b) sia dell'“ampliamento, con conseguente radicale modifica, del vano in legno e delle due finestre sottostanti il predetto balcone” (lett. c), cioè, di tutti i locali al piano interrato.
Quanto all'abbaino finestrato posizionato sul piano di copertura, non si accoglie l'argomentazione sostenuta genericamente dagli appellanti secondo cui “l'abbaino in questione si trova ad un livello superiore a quello del fabbricato degli attori e di dimensioni ridotte tali da non rientrare a nostro avviso nella “ratio legis” del D.M.
1444/68”.
La distanza prescritta dall'art. 9 del D.M. n.°1444/1968, la cui ratio è da ricondurre nella salvaguardia dell'interesse pubblico-sanitario a mantenere una determinata intercapedine tra gli edifici che si fronteggiano quando uno dei due abbia una parete finestrata, deve osservarsi in modo assoluto e si applica anche nel caso in cui una sola delle due pareti fronteggiantesi sia finestrata e indipendentemente dalla circostanza che tale parete sia quella del nuovo edificio o dell'edificio preesistente, o che si trovi alla medesima altezza o ad altezza diversa rispetto all'altro (Cass. n.° 24471/2019).
In relazione alle ulteriori opere contestate dagli attori, oggetto del primo motivo di appello incidentale, la Corte osserva quanto segue.
In primo luogo, non si concorda con gli appellanti incidentali nella parte in cui hanno rilevato un vizio di omessa motivazione sul punto.
Il primo giudice aveva rigettato le domande attoree relative ai manufatti descritti alle lettere d,e,g,h,i,j dell'atto di citazione, argomentando che “alla luce dei principi di
diritto sopra enunciati, la gran parte degli interventi realizzati dai convenuti censurati
dalla parte attrice costituiscono mere ristrutturazioni, in quanto tali non soggette al
rispetto della normativa in materia di distanze legali”. Il C.T.U. aveva accertato, infatti, che il fabbricato di parte convenuta è un fabbricato storico, esistente già nel decennio 1920-1930, oggetto di un intervento di ristrutturazione nel 1998 (permesso di costruire n. 139/1998) per la gran parte dei locali, ad eccezione della struttura sotto il balcone e dei locali in ampliamento al piano interrato e dell'abbaino in copertura al piano primo (pag. 14).
Quanto al prolungamento del canale di gronda del tetto zona sud sul fronte di contiguità
degli edifici, è infondata la censura avanzata dagli appellanti incidentali avverso l'accoglimento dell'eccezione, sollevata da e di intervenuto acquisto Parte_1 Pt_2
per usucapione del diritto a mantenere lo stesso a distanza inferiore da quella legale.
Non è pertinente il richiamo all'osservazione n.° 5 sollevata dal C.T.P. degli attori
(Arch. , poi accolta dal C.T.U., in quanto essa si riferisce al prolungamento Per_2
della gronda lignea sopra il balcone, cioè, alla lettera f) pag.18 dell'elaborato peritale
(“prolungamento della porzione di tetto sopra il balcone”), e non già al prolungamento del canale di gronda del tetto zona sud (lett. g), rispetto al quale vale la conclusione esposta dal C.T.U. alla pag. 18, secondo cui dalle tavole progettuali e dall'esame delle fotografie storiche non si evince un intervento di prolungamento della falda;
di conseguenza, essendo posizionato il canale di gronda del tetto zona sud nella medesima posizione da oltre un ventennio (da prima del 1997 al 2017) è stato usucapito il diritto a mantenerlo a distanza inferiore ad 1 m dal confine.
In relazione al prolungamento della porzione di tetto sopra il balcone, si osserva che,
secondo la Suprema Corte, la sporgenza di un tetto piovente, di modesta entità, non è
qualificabile come nuova costruzione e conseguentemente non è soggetta alla disciplina normativa relativa al rispetto delle distanze legali (Cass. n.° 25191/2008). Il prolungamento della gronda sopra il balcone è di modesta entità in quanto si risolve in una sporgenza che non supera i mt 1,80, come accertato dal C.T.U. (pag. 42).
È, invece, da accogliersi la domanda di condanna all'eliminazione del pluviale lato sud.
Sul punto, i canali di gronda e i pluviali discendenti dal tetto dello stabile, in quanto equiparati ai tubi d'acqua pura o lurida, sono tenuti al rispetto della distanza prescritta dall'art. 889 comma 2 c.c. (cfr. Cass. n.° 14273/2019).
Il C.T.U., dopo aver rilevato che il pluviale lato sud dista 42 cm dal confine (pag.16),
aveva concordato con l'osservazione n. 6 del C.T.P. di parte attrice rilevando che “il pluviale non rispetta le normative in materia di diritti di terzi, rappresentati nel caso di specie dalla parte attrice” (pag. 42).
Pertanto, e vanno condannati ad eliminare il Parte_1 Parte_2
pluviale lato sud in quanto in violazione della distanza prescritta dall'art. 889 comma 2
c.c..
Servitù di passaggio.
È infondato il settimo motivo di appello incidentale, con il quale e CP_1
insistono per l'accoglimento della domanda di accertamento dell'esistenza CP_2
di una servitù di passaggio in favore degli immobili di loro proprietà e a carico dell'area pertinenziale esterna all'immobile di proprietà dei convenuti, con particolare riguardo alla parte di scalinata confinante con via Ercavallo, al portico e al terreno sottostante a valle.
Alcuna valida censura è stata avanzata avverso la ratio decidendi sottesa al rigetto della domanda basata su titolo convenzionale, in quanto gli appellanti incidentali non hanno contestato l'accertata inidoneità dei titoli prodotti a costituire la servitù, limitandosi ad una mera riproposizione della domanda.
Deve essere rigettata la domanda di accertamento dell'acquisto della menzionata servitù
di passaggio per usucapione.
Ai sensi dell'art. 1061 c.c., ai fini dell'acquisto per usucapione della servitù è necessario il requisito dell'apparenza che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, si configura “come presenza di segni visibili di opere permanenti
obiettivamente destinate al suo esercizio, rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza
del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di
attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile” con la conseguenza che, in tema di servitù di passaggio, “non basta l'esistenza di una strada o
di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di
essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante
attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un quid pluris che dimostri
la specifica destinazione all'esercizio della servitù” (Cass. n.° 11834/2021).
e non hanno allegato, né si sono offerti di provare quel “quid CP_1 CP_2
pluris” atto a dimostrare che il passaggio pedonale insistente sull'area esterna all'immobile di proprietà dei convenuti fosse stato creato al preciso fine di dare accesso,
dalla pubblica via, ai fondi pretesi dominanti di loro proprietà.
Non è sufficiente, al fine dell'usucapibilità della menzionata servitù, la prova di un esercizio continuativo e ultraventennale del passaggio sulle aree in esame, sicché
risultano irrilevanti le deposizioni testimoniali assunte.
In relazione al terzo motivo di appello incidentale, si osserva che non deve disporsi la trascrizione della sentenza poiché non è stato accertato l'acquisto per usucapione di alcuna servitù.
Domanda ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c..
Il secondo motivo di appello incidentale è infondato in quanto il primo giudice ha rigettato l'istanza proposta ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. con una motivazione del tutto condivisibile e tenuto conto delle circostanze di fatto - quali il valore della controversia,
la natura della prestazione, il danno quantificato o prevedibile – di cui all'art. 614-bis comma 2 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis.
È, invece, inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. l'istanza ex art. 614 bis c.p.c.
avanzata dagli appellanti principali in questo grado di giudizio (Cass. n.° 14461/2024).
Domande risarcitorie.
Devono ritenersi reciprocamente rinunciate le domande di risarcimento del danno da violazione delle distanze legali in quanto entrambe le parti hanno dichiarato di rinunciarvi qualora la controparte avesse operato ugualmente.
Spese di lite.
L'ottavo motivo di appello incidentale è fondato.
Non si condivide la decisione del primo giudice, laddove, ha compensato soltanto parzialmente le spese di lite sul presupposto di “un maggior peso, anche a livello di
istruzione probatoria, delle domande attoree rigettate”.
Come correttamente rilevato dagli appellanti incidentali, la C.T.U. è stata richiesta da entrambe le parti e la prova orale è stata assunta in relazione alle domande, di segno contrario, reciprocamente avanzate in materia di servitù.
Pertanto, attesa la reciproca soccombenza, si compensano interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale di e e su quello incidentale Parte_1 Parte_2
di e , proposti avverso la Controparte_1 Controparte_2
sentenza n. 719/2023 del Tribunale di Brescia, in sua parziale riforma, così provvede:
-condanna e ad eliminare il pluviale lato sud posto Parte_1 Parte_2
in violazione dell'art. 889 c.c.;
- condanna e ad arretrare il Controparte_1 Controparte_2
pluviale, il tubo di adduzione del gas GPL e le tubature identificati nella planimetria
“allegato 101G” della consulenza tecnica d'ufficio sino a garantire il rispetto della distanza prescritta dall'art. 889 c.c., o in subordine ad eliminare gli stessi;
- conferma nel resto;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 luglio 2025,
Il Presidente est.
Giuseppe Serao
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente rel. est.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 841/2023 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
19.3.2025 promossa d a
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. GUIDO RAFFAGLIO ed C.F._2
elettivamente domiciliati presso il suo studio in VIA TASSARA N. 2 BRENO (BS).
APPELLANTI
c o n t r o
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._3
(C.F. , rappresentati Controparte_2 C.F._4
e difesi dall'avv. DONATELLA COSTANTINI ed elettivamente domiciliati in VIA BLINGY N. 31 BRESCIA presso lo studio dell'avv. STEFANO TONINI.
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, terza sezione civile, pubblicata in data 30.3.2023 con il n.° 719/2023
CONCLUSIONI
Di e Parte_1 Parte_2
“Premesso che non si accetta il contraddittorio sulle nuove domande avanzate in
Appello dalle controparti, si rinnovano le conclusioni in atto di citazione in Appello e
quindi: in riforma della sentenza n. 719/2023 pubblicata il 30.03.2023
RG.n.20250/2017 Rep. n.2100/2023 del 30.03.2023 accogliersi anche le ulteriori
domande riconvenzionali dei convenuti appellanti per i motivi esposti in narrativa,
condannando gli attori/appellati ai relativi adempimenti e quindi all'eliminazione: delle
tubature, pluviali e gronde degli attori/appellati sulla proprietà dei convenuti/appellanti
od a distanza da questa inferiore a quella prevista dall'art.889 CC, dei sopralzo ed
ampliamenti a distanza dalla proprietà dei convenuti/appellanti inferiore ai mt.10,00 di
cui al DM 1444/68 ed al regolamento edilizio, dell'alterazione del flusso dell'acqua
piovana sulla proprietà dei convenuti/appellanti.
Condannarsi gli attori/appellati a risarcire ai convenuti/appellanti il danno per le
violazioni edilizie commesse da liquidarsi in via equitativa, domanda che viene però
avanzata solo subordinatamente al fatto che la stessa domanda venga avanzata in sede
di appello dagli attori appellati. In ogni caso fissare l'ammontare della somma in
denaro che sarà dovuta dagli attori in primo grado di cui all'art.614 cpc per ogni
eventuale ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti richiesti;
somma per il cui ammontare ci si rimette alla Corte.
Sempre In modifica del dispositivo della sentenza sub.3, per i motivi esposti in narrativa
in via principale per tutte le costruzioni dei convenuti, in subordine, per quelle
esplicitamente richiamate, e quindi il ballatoio, la parte non in legno sottostante e
l'abbaino, sono legittime, in ulteriore subordine dichiararsi che il ballatoio è coattivo
e quindi mantenibile previo versamenti di idonea indennità che si offre.
L'APPELLO INCIDENTALE AVVERSARIO: come già esposto, si chiede il rigetto delle
domande contenute nell'Appello incidentale delle controparti e che vengano dichiarate
ovviamente decadute ex art.364 cpc le richieste di primo grado testualmente riportate
dalle conclusioni di I grado nella comparsa di risposta in Appello ma non ivi
argomentate in alcun modo con precise domande e motivazioni negli appelli incidentali
degli attori/appellati.
Considerato che le controparti hanno appellato anche la parte della sentenza in cui
viene ordinata sia la totale demolizione del “locale caldaia e soprastante tettoia”, sia
del loro fabbricato a valle costituito da un terrapieno con sovrastante terrazza, nella
denegata ipotesi che tali appelli incidentali venissero accolti si ribadiscono le richieste
subordinate che il locale caldaia venga riportato alle misura del precedente locale e
demolita la tettoia e che di tale fabbricato a valle venga in subordine ordinata la
demolizione fino al ripristino della distanza di mt.5 dal confine con gli appellanti come
dal regolamento edilizio, in ulteriore subordine di mt.3 dal fabbricato degli appellanti
ex art. 873 cc ed in ultimo subordine fino al ripristino della distanza sempre di mt. 3 di
cui art. 907 CC dalla veduta costituita dal terrazzo il fabbricato degli appellanti.
Chiede quindi sia fissata udienza di precisazione delle conclusioni, previa, eventualmente, ammissione dell'istruttoria da noi richiesta in atto di Appello. In ogni
caso con vittoria di spese ed onorari”.
e : Controparte_3 Controparte_2
“IN VIA PRELIMINARE: Dichiarare l'inammissibilità dell'avversa domanda di
condanna degli appellati ai sensi dell'art.614 bis c.p.c. ed ogni altra domanda nuova,
proposta e/o proponenda dagli appellanti signori per la prima volta Parte_3
nel presente grado di giudizio.
IN VIA PRINCIPALE: Rigettare l'appello principale e tutte le domande formulate e/o
formulande dagli appellanti e perché Parte_1 Parte_2
manifestamente inammissibili e comunque infondate de iure e de facto.
Conseguentemente, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale Ordinario di
Brescia, Terza Sezione Civile, n.719/2023 - Rep. n.2100/2023, pronunciata in data
28.03.2023 nella causa R.G. n.20250/2017, pubblicata in data 30.03.2023, e non
notificata, nella parte (capo n.3 del dispositivo) in cui, in accoglimento delle domande
proposte e precisate dai signori negli atti del primo grado di Parte_4
giudizio a cui si rinvia integralmente, ha condannato i signori a Parte_3
provvedere all'arretramento dell'abbaino in copertura, del balcone al piano terra, della
struttura sotto il balcone, e dei locali in ampliamento al piano interrato, così che essi
siano rispettosi delle distanze normativamente prescritte dagli artt. 873 c.c. e 9, comma
2, del D.M. 1444/1968, o, ove tale arretramento non sia possibile, a provvedere alla
loro demolizione, come meglio precisato al paragrafo n. 2) della parte motiva della
suddetta sentenza.
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: Accogliere l'appello incidentale proposto dai signori – e conseguentemente, in parziale riforma della sentenza CP_1 CP_2
del Tribunale Ordinario di Brescia, Terza Sezione Civile, n.719/2023 - Rep.
n.2100/2023, pronunciata in data 28.03.2023 nella causa R.G. n.20250/2017,
pubblicata in data 30.03.2023, e non notificata, accogliere le seguenti domande,
rassegnate nel primo grado di giudizio come da foglio di precisazioni a cui si rinvia, e
qui di seguito cautelativamente trascritte:
“In via principale di merito: Condannare i convenuti e Parte_1 Parte_2
ad arretrare sino alla distanza minima di dieci metri prescritta dall'art.9 del D.M.
[...]
01.04.1968 n.1444/1968 o in subordine, qualora si accerti e dichiari che l'arretramento
è oggettivamente impossibile, condannare i convenuti a demolire le due finestre
sottostanti il predetto balcone, la portafinestra e la finestra al piano terra, il
prolungamento della porzione di tetto (c.d. gronda lignea), il canale di gronda, il canale
di scolo delle acque meteoriche, la veduta al piano terra sul fronte sud, del fabbricato
di proprietà dei convenuti sito in Comune di Ponte di EG, Frazione Pezzo, Via
Ercavallo, censito in Catasto al foglio n.20, mappale 416, ed ogni altra porzione,
componente e manufatto dello stesso fabbricato che si accerti e dichiari essere stato
edificato dai convenuti a distanza inferiore a quella minima di dieci metri prescritta dal
citato art.9 del D.M. 02.04.1968 n.1444, rispetto al frontistante fabbricato di proprietà
degli attori e pure sito in Controparte_1 Controparte_2
Comune di Ponte di EG, Frazione Pezzo, Via Ercavallo, e censito in Catasto al foglio
n.20, mappali n.410, sub. n.2, e n.417, sub. nn.1-2, unitamente alla quota di spettanza
sul mappale n.417, sub.n.3, bene comune non censibile ai subb. nn.1-2 (corte e scala),
e con annesso terreno pertinenziale distinto al Catasto Terreni al foglio n.20, mappali nn.411-413-474-475.
In via subordinata di merito, nella denegata ipotesi di rigetto anche solo parziale o con
riferimento a taluna delle opere in contestazione, della domanda formulata in via
principale: Condannare i convenuti e ad arretrare Parte_1 Parte_2
sino alla distanza minima di cinque metri o, in subordine, sino alla distanza minima di
tre metri dal confine con il fondo di proprietà degli attori Controparte_1
e sito in Comune di Ponte di EG, Frazione Pezzo, Via Controparte_2
Ercavallo, e costituito da fabbricato censito in Catasto al foglio n.20, mappali n.410,
sub. n.2, e n.417, sub. nn.1-2, unitamente alla quota di spettanza sul mappale n.417,
sub.n.3, bene comune non censibile ai subb. nn.1-2 (corte e scala), e da annesso terreno
pertinenziale distinto al Catasto Terreni al foglio n.20, mappali nn.411- 413-474-475,
le due finestre sottostanti il predetto balcone, la portafinestra e la finestra al piano terra,
il prolungamento della porzione di tetto (c.d. gronda lignea), il canale di gronda, il
canale di scolo delle acque meteoriche, la veduta al piano terra sul fronte sud, del
fabbricato di proprietà dei convenuti sito in Comune di Ponte di EG, Frazione Pezzo,
Via Ercavallo, censito in Catasto al foglio n.20, mappale 416, ed ogni altra parte e
componente dello stesso fabbricato che si accerti essere stato edificato a distanza
inferiore a quella di cinque metri prescritta dall'art.19 delle Norme Tecniche di
Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente nel Comune di Ponte di EG al
momento della loro edificazione o, in subordine, a distanza inferiore a quella di tre
metri dal confine prescritta dall'art.873 del codice civile;
in ulteriore subordine,
qualora si accerti e dichiari che l'arretramento è oggettivamente impossibile,
condannare i convenuti alla demolizione delle opere di cui sia accertata e dichiarata l'illegittimità.
In via di ulteriore subordine, sempre di merito, e per la denegata ipotesi di rigetto delle
precedenti domande formulate in via principale ed in via subordinata di merito:
1) Accertare e dichiarare che la veduta aperta dai convenuti e Parte_1 [...]
al piano terra sul fronte sud del fabbricato di loro proprietà sito in Comune Parte_2
di Ponte di EG, Frazione Pezzo, Via Ercavallo, censito in Catasto al foglio n.20,
mappale 416, costituisce veduta diretta illegittima sul frontistante edificio di proprietà
degli attori e pure sito in Comune di Controparte_1 Controparte_2
Ponte di EG, Frazione Pezzo, Via Ercavallo e censito in Catasto al foglio n.20,
mappali n.410, sub. n.2, e n.417, sub. nn.1-2, unitamente alla quota di spettanza sul
mappale n.417, sub.n.3, bene comune non censibile ai subb. nn.1-2 (corte e scala), in
quanto aperta a distanza inferiore a quella prescritta dall'art.905 c.c. e
conseguentemente, per l'effetto, ordinare ai convenuti l'arretramento di tale apertura
sino alla distanza prescritta dall'art.905 c.c. o in subordine, qualora si accerti e dichiari
che l'arretramento è oggettivamente impossibile, ordinare ai convenuti la chiusura
della suddetta veduta.
2) Accertare e dichiarare che il canale di gronda ed il canale di scolo delle acque
meteoriche costruiti dai convenuti e nel fabbricato Parte_1 Parte_2
di loro proprietà sito in Comune di Ponte di EG, Frazione Pezzo, Via Ercavallo,
censito in Catasto al foglio n.20, mappale 416, sono illegittimi in quanto edificati a
distanza inferiore a quella prescritta dall'art.889 del codice civile e conseguentemente,
per l'effetto, ordinare ai convenuti l'arretramento di tali canali sino alla distanza
prescritta dall'art.889 c.c. o in subordine, qualora si accerti e dichiari che l'arretramento è oggettivamente impossibile, ordinare ai convenuti la loro demolizione.
In ogni caso, sempre nel merito:
1) Condannare i convenuti e al risarcimento, in Parte_1 Parte_2
favore degli attori e di tutti i Controparte_1 Controparte_2
danni, patrimoniali e non patrimoniali, ai medesimi causati con le accertate illecite
violazioni delle distanze legali tra costruzioni, delle distanze legali tra costruzioni e
confini, delle distanze legali per tubi, gronde e canali e delle distanze legali per
l'apertura di vedute e con la conseguente abusiva imposizione delle relative servitù a
carico degli immobili di proprietà degli attori, nella misura di €.45.000,00 o in quella,
maggiore o minore, che sarà quantificata in corso di causa, eventualmente mediante
determinazione equitativa da parte dell'Ill.mo Giudice adito.
2) Fissare l'ammontare della somma di denaro che sarà dovuta dai convenuti in favore
degli attori, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 614 bis c.p.c., per ogni eventuale
violazione e/o inosservanza e/o ritardo nell'esecuzione del provvedimento richiesto ed
ottenendo, tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione
richiesta e del danno quantificabile o prevedibile cagionando agli attori nonché di ogni
altra circostanza utile.
3) Condannare i convenuti all'integrale rifusione delle spese di giudizio in favore degli
attori, ivi compresi i compensi di avvocato oltre al contributo integrativo previdenziale
ed all'i.v.a. di legge, ed ivi comprese altresì le eventuali spese e competenze di C.T.U. e
C.T.P.
4) Ordinare la trascrizione della sentenza presso la competente Agenzia delle Entrate
– Ufficio Provinciale di Brescia - Territorio. In via riconvenzionale:
1) Rigettare tutte le eccezioni e tutte le domande proposte, anche in via riconvenzionale,
dai convenuti e in quanto completamente destituite Parte_1 Parte_2
di fondamento sia de iure che de facto.
2) Dichiarare l'inammissibilità e comunque rigettare, per carenza di legittimazione dei
convenuti e tutte le domande dai medesimi proposte Pt_1 Parte_1 Parte_2
con riferimento al terreno di proprietà della “ ” Parte_5
ubicato in Comune di Ponte di EG (Bs), Località Frazione Pezzo, Via Ercavallo, e
distinto al Catasto Terreni del Comune al foglio 28, mappale n.414, nonché a qualsiasi
altro immobile di proprietà della stessa o di altri soggetti che sono parte Parte_5
in causa.
3) Previa eventuale determinazione dei confini tra gli immobili di proprietà degli attori
e ubicati in Comune di Ponte Controparte_1 Controparte_2
di EG (Bs), Località Frazione Pezzo, Via Ercavallo e costituiti da un fabbricato
censito in Catasto Fabbricati al foglio n.20, mappali n.410, sub. n.2, e n.417 sub. nn.1-
2, unitamente alla quota di spettanza sul mappale n.417 sub.n.3, bene comune non
censibile ai subb. nn.1-2 (corte e scala), e da terreno pertinenziale distinto al Catasto
Terreni al foglio n.20, mappali nn. 411-413-474-475, e gli immobili di proprietà dei
convenuti e pure ubicati in Comune di Ponte Parte_1 Parte_2
diEG, Località Frazione Pezzo, Via Ercavallo, e consistenti in un fabbricato con
annessi portico e corte esterni, censito in Catasto al foglio n.20, mappale n.416,
ordinare che l'eventuale recinzione tra le proprietà delle parti sia realizzata con
modalità tali da consentire agli attori l'esercizio della servitù di passaggio sulla proprietà dei convenuti che verrà accertata in causa.
4) Accertare e dichiarare l'esistenza di una servitù di passaggio pedonale, in forza di
titolo convenzionale o per usucapione, a favore degli immobili di proprietà degli attori
e ubicati in Comune di Ponte Controparte_1 Controparte_2
di EG (Bs), Località Frazione Pezzo, Via Ercavallo e costituiti da un fabbricato,
censito in Catasto Fabbricati al foglio n.20, mappali n.410, sub. n.2, e n.417 sub. nn.1-
2, unitamente alla quota di spettanza sul mappale n.417 sub.n.3, bene comune non
censibile ai subb. nn.1-2 (corte e scala) e da terreno pertinenziale distinto al Catasto
Terreni al foglio n.20, mappali nn. 411-sub.n.3, bene comune non censibile ai subb.
nn.1-2 (corte e scala), e da terreno pertinenziale distinto al Catasto Terreni al foglio
n.20, mappali nn. 411-413-474-475, a distanza inferiore a quella fissata dalle norme di
legge, del codice civile e/o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici locali rispetto
all'immobile di proprietà dei convenuti e pure Parte_1 Parte_2
ubicato in Comune di Ponte di EG, Località Frazione Pezzo, Via Ercavallo, e censito
in Catasto al foglio n.20, mappale n.416.
5) Accertare e dichiarare l'esistenza, per usucapione o per titolo convenzionale, della
servitù avente ad oggetto il mantenimento del piccolo fabbricato esterno con
sovrastante tettoia, nonché della caldaia ivi contenuta, così come descritti nella
comparsa di costituzione dei convenuti e di cui sia eventualmente accertata la presenza
negli immobili di proprietà degli attori e Controparte_1 Controparte_2
ubicati in Comune di Ponte di EG (Bs), Località Frazione Pezzo, Via
[...]
Ercavallo e costituiti da un fabbricato censito in Catasto Fabbricati al foglio n.20,
mappali n.410, sub. n.2, e n.417 sub. nn.1-2, unitamente alla quota di spettanza sul mappale n.417 sub.n.3, bene comune non censibile ai subb. nn.1-2 (corte e scala), e da
terreno pertinenziale distinto al Catasto Terreni al foglio n.20, mappali nn. 411-413-
474-475, a distanza inferiore a quella fissata dalle norme di legge, del codice civile e/o
dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici locali rispetto all'immobile di proprietà
dei convenuti e pure ubicato in Comune di Ponte di Parte_1 Parte_2
EG, Località Frazione Pezzo, Via Ercavallo, e censito in Catasto al foglio n.20,
mappale n.416. Conseguentemente, e per l'effetto, accertare la legittimità di tali
manufatti.
6) Accertare e dichiarare l'esistenza, per usucapione o per titolo convenzionale, della
servitù avente ad oggetto il mantenimento di tutte le tubature di liquidi o gas, così come
descritte nella comparsa di costituzione dei convenuti e di cui sia eventualmente
accertata la presenza negli immobili di proprietà degli attori Controparte_1
e ubicati in Comune di Ponte di EG (Bs),
[...] Controparte_2
Località Frazione Pezzo, Via Ercavallo e costituiti da un fabbricato censito in Catasto
Fabbricati al foglio n.20, mappali n.410, sub. n.2, e n.417 sub. nn.1-2, unitamente alla
quota di spettanza sul mappale n.417 sub.n.3, bene comune non censibile ai subb. nn.1-
2 (corte e scala), e da terreno pertinenziale distinto al Catasto Terreni al foglio n.20,
mappali nn. 411-413- 474-475, a distanza inferiore a quella fissata dalle norme di
legge, del codice civile e/o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici locali rispetto
all'immobile di proprietà dei convenuti e pure Parte_1 Parte_2
ubicato in Comune di Ponte di EG, Località Frazione Pezzo, Via Ercavallo, e censito
in Catasto al foglio n.20, mappale n.416. Conseguentemente, e per l'effetto, accertare
la legittimità delle suddette tubature. 7) Accertare e dichiarare l'esistenza, per usucapione o per titolo convenzionale, della
servitù avente ad oggetto il mantenimento del tetto e dei camini, così come descritti
nella comparsa di costituzione dei convenuti e di cui sia eventualmente accertata la
presenza nell'immobile di proprietà degli attori e Controparte_1 [...]
ubicato in Comune di Ponte di EG (Bs), Località Frazione Controparte_2
Pezzo, Via Ercavallo e censito in Catasto Fabbricati al foglio n.20, mappali n.410, sub.
n.2, e n.417 sub. nn.1-2, unitamente alla quota di spettanza sul mappale n.417 sub.n.3,
bene comune non censibile ai subb. nn.1-2 (corte e scala), con annesso terreno
pertinenziale distinto al Catasto Terreni al foglio n.20, mappali nn. 411-413-474-475,
a distanza inferiore a quella fissata dalle norme di legge, del codice civile e/o dai
regolamenti e dagli strumenti urbanistici locali, rispetto all'immobile di proprietà dei
convenuti e pure ubicato in Comune di Ponte di Parte_1 Parte_2
EG, Località Frazione Pezzo, Via Ercavallo, e censito in Catasto al foglio n.20,
mappale n.416. Conseguentemente, e per l'effetto, accertare la legittimità di tali
manufatti.
8) Accertare e dichiarare l'esistenza, per usucapione o per titolo convenzionale, della
servitù avente ad oggetto il mantenimento delle gronde, degli scarichi d'acqua del
pluviale dal tetto e delle presunte opere di alterazione di deflusso delle acque piovane,
così come descritti nella comparsa di costituzione dei convenuti e di cui sia
eventualmente accertata la presenza negli immobili di proprietà degli attori
[...]
e ubicati in Comune di Ponte di EG Controparte_1 Controparte_2
(Bs), Località Frazione Pezzo, Via Ercavallo e costituiti da un fabbricato censito in
Catasto Fabbricati al foglio n.20, mappali n.410, sub. n.2, e n.417 sub. nn.1-2, unitamente alla quota di spettanza sul mappale n.417 sub.n.3, bene comune non
censibile ai subb. nn.1-2 (corte e scala), e da terreno pertinenziale distinto al Catasto
Terreni al foglio n.20, mappali nn. 411-413-474-475, a distanza inferiore a quella
fissata dalle norme di legge, del codice civile e/o dai regolamenti e dagli strumenti
urbanistici locali rispetto all'immobile di proprietà dei convenuti e Parte_1
pure ubicato in Comune di Ponte di EG, Località Frazione Pezzo, Parte_2
Via Ercavallo, e censito in Catasto al foglio n.20, mappale n.416. Conseguentemente, e
per l'effetto, accertare la legittimità dei suddetti manufatti.
9) Accertare e dichiarare l'esistenza, per usucapione o per titolo convenzionale, della
servitù avente ad oggetto il mantenimento dei terrazzi, così come descritti nella
comparsa di costituzione dei convenuti e di cui sia eventualmente accertata la presenza
nella facciata sud dell'immobile di proprietà degli attori degli attori Controparte_1
e ubicato in Comune di Ponte di EG (Bs),
[...] Controparte_2
Località Frazione Pezzo, Via Ercavallo, e costituito da un fabbricato censito in Catasto
Fabbricati al foglio n.20, mappali n.410, sub. n.2, e n.417 sub. nn.1-2, unitamente alla
quota di spettanza sul mappale n.417 sub.n.3, bene comune non censibile ai subb. nn.1-
2 (corte e scala), con terreno pertinenziale distinto al Catasto Terreni al foglio n.20,
mappali nn. 411-413-474-475, a distanza inferiore a quella fissata dalle norme di legge,
del codice civile e/o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici locali rispetto
all'immobile di proprietà dei convenuti e pure Parte_1 Parte_2
ubicato in Comune di Ponte di EG, Località Frazione Pezzo, Via Ercavallo, e censito
in Catasto al foglio n.20, mappale n.416. Conseguentemente, e per l'effetto, accertare
la legittimità dei suddetti manufatti e delle vedute che dai medesimi si esercitano sulla proprietà dei convenuti.
10)Accertare e dichiarare l'esistenza, per usucapione o per titolo convenzionale, della
servitù avente ad oggetto il mantenimento delle costruzioni, così come descritte nella
comparsa di costituzione dei convenuti e di cui sia eventualmente accertata l'esistenza
a valle degli immobili di proprietà degli attori degli attori Controparte_1
e ubicati in Comune di Ponte di EG (Bs), Località Controparte_2
Frazione Pezzo, Via Ercavallo e costituiti da un fabbricato censito in Catasto
Fabbricati al foglio n.20, mappali n.410, sub. n.2, e n.417 sub. nn.1-2, unitamente alla
quota di spettanza sul mappale n.417 sub.n.3, bene comune non censibile ai subb. nn.1-
2 (corte e scala), e da terreno pertinenziale distinto al Catasto Terreni al foglio n.20,
mappali nn. 411-413-474-475, a distanza inferiore a quella fissata dalle norme di legge,
del codice civile e/o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici locali rispetto
all'immobile di proprietà dei convenuti e pure Parte_1 Parte_2
ubicato in Comune di Ponte di EG, Località Frazione Pezzo, Via Ercavallo, e censito
in Catasto al foglio n.20, mappale n.416. Conseguentemente, e per l'effetto, accertare
la legittimità dei suddetti manufatti e delle vedute che dai medesimi si esercitano sulla
proprietà dei convenuti.
11) Condannare i convenuti e a demolire la Parte_1 Parte_2
costruzione esterna a valle del fabbricato di loro proprietà sito in Comune di Ponte di
EG, Frazione Pezzo, Via Ercavallo, censito in Catasto al foglio n.20, mappale 416,
o comunque arretrarla sino al rispetto sia delle distanze tra costruzioni e confini
prescritte da legge e dai regolamenti e strumenti urbanistici locali sia delle distanze per
le vedute prescritte dagli articoli 905- 906-907 del codice civile rispetto all'immobile di proprietà degli attori e Controparte_1 Controparte_2
pure sito in Comune di Ponte di EG, Frazione Pezzo, Via Ercavallo, e censito in
Catasto al foglio n.20, mappali n.410, sub. n.2, e n.417, sub. nn.1-2, unitamente alla
quota di spettanza sul mappale n.417, sub.n.3, bene comune non censibile ai subb. nn.1-
2 (corte e scala), e con annesso terreno pertinenziale distinto al Catasto Terreni al
foglio n.20, mappali nn.411-413-474-475.
12) In subordine rispetto alle domande precedenti, e per la denegata ipotesi di
accoglimento, anche solo parziale e/o con riferimento solo a talune opere, delle
domande riconvenzionali proposte dai convenuti con riferimento alle presunte opere
asseritamente realizzate dagli attori (piccolo fabbricato con tettoria, tubature di liquidi
e gas, sopralzo, camini, gronde, scarichi pluviale del tetto, alterazione flusso acque
piovane, ampliamento terrazzi, costruzioni a valle), così come delimitate nella narrativa
della comparsa di costituzione e risposta avversaria, accertare e dichiarare il diritto
degli attori di costituire le correlate servitù coattive e conseguentemente, per l'effetto,
costituire le servitù coattive stesse a favore degli immobili di proprietà degli attori
e ubicati in Comune di Ponte Controparte_1 Controparte_2
di EG (Bs), Località Frazione Pezzo, Via Ercavallo e costituiti da un fabbricato,
censito in Catasto Fabbricati al foglio n.20, mappali n.410, sub. n.2, e n.417 sub. nn.1-
2, unitamente alla quota di spettanza sul mappale n.417 sub.n.3, bene comune non
censibile ai subb. nn.1-2 (corte e scala) e da terreno pertinenziale distinto al Catasto
Terreni al foglio n.20, mappali nn. 411-413-474-475), ed a carico dell'intera area
pertinenziale esterna all'immobile di proprietà dei convenuti e Parte_1 [...]
pure ubicato in Comune di Ponte di EG (Bs), Località Frazione Pezzo, Parte_2 Via Ercavallo, e censito in Catasto al foglio n.20, mappale 416, stabilendone le modalità
di esercizio e determinando le correlate indennità dovute dagli attori ai convenuti.
In via istruttoria:
1) Si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie formulate dagli attori e, in
particolare, per l'ammissione delle prove orali su tutti i capitoli dai medesimi formulati
nella propria memoria ex art.183, comma VI, n.2 c.p.c., con tutti testi ivi indicati.
2) Si ribadisce l'opposizione all'ammissione delle prove orali sui capitoli articolati dai
convenuti nella loro memoria ex art.183, comma VI. n.2, c.p.c., nonché la contestazione
avverso tutti documenti depositati dai convenuti stessi, per tutti i motivi già esposti dai
concludenti attori nella propria memoria ex art. 183, comma VI, n.3, c.p.c. e nelle
successive note di trattazione e verbalizzazioni d'udienza, reiterando in subordine
l'istanza di ammissione a prova contraria formulata in tali atti per la denegata ipotesi
di ammissione, anche parziale, dei capitoli avversi.
3) Si ribadisce altresì l'opposizione all'ammissione dei documenti nn.41-42- 43-44
prodotti dai convenuti unitamente alla loro memoria ex art.183, comma VI, n.3, c.p.c.,
per i motivi esposti nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 25.01.2021 e nelle
successive note e verbalizzazioni d'udienza.
4) Si ribadisce altresì, per i motivi esposti negli atti difensivi, nelle note di trattazione e
nelle verbalizzazioni d'udienza, l'opposizione alle istanze avversarie di integrazione di
CTU e/o riconvocazione del CTU, istanze già peraltro rigettate dall'Ill.mo Giudice
adito nelle ordinanze del 15.10.2021 e del 04.03.2022. In subordine e per la denegata
ipotesi di accoglimento dell'istanza avversaria, si chiede che il CTU si esprima su tutti
i quesiti formulati dagli attori nella propria memoria ex art.183, comma VI, n.2 c.p.c., con riserva di ulteriori precisazioni dei quesiti.
IN OGNI CASO: Condannare gli appellanti e alla Parte_1 Parte_2
rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28.12.2017 e Controparte_1
in qualità di comproprietari di un fabbricato ad uso Controparte_2
abitativo (censito nel Catasto Fabbricati al foglio n. 20, mappali n.° 410 sub. n.° 2, e n.
417 sub. n.° 1-2, unitamente alla quota di spettanza sul mappale n. 417 sub. n.° 3, bene comune non censibile ai subb. nn.°1-2) e di un terreno pertinenziale (censito nel Catasto
Terreni al foglio n.° 20, mappali nn.° 411-413-474-475) siti nel Comune di Ponte di
EG (BS), frazione di Pezzo, alla via Ercavallo n. 44, in forza di atti di compravendita stipulati nel 2007, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Brescia, Parte_1
e comproprietari di un fabbricato ad uso abitativo, con
[...] Parte_2
annessi portico e corte esterni (censito al foglio n.° 20, mappale 416), frontistante a quello di loro proprietà.
Assumevano che i convenuti, nell'ambito di un intervento di integrale ristrutturazione eseguito negli anni 1998-2000 sull'immobile di proprietà acquistato nel 1997, avevano edificato plurime opere (segnatamente, balcone al piano terra, vano chiuso in muratura sottostante al balcone, ampliamento del vano in legno e delle due finestre sottostanti il balcone, portafinestra e finestra al piano terra, abbaino finestrato posto sul piano di copertura, prolungamento della gronda lignea di copertura, ampliamento del canale di gronda, canale di scolo delle acque meteoritiche, veduta al piano terra sul fronte sud del fabbricato) in violazione della normativa in materia di distanze legali tra costruzioni e dal confine.
Chiedevano, dunque, che e venissero condannati, Parte_1 Parte_2
in principalità, ad arretrare, o in subordine a demolire, le opere sino al rispetto della distanza minima di 10 m di cui all'art. 9 comma 2 D.M. n.°1444/1968; in subordine,
sino alla distanza minima di 5 m dal confine prescritta dall'art. 19 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Ponte di EG (1973) o,
comunque, alla distanza prescritta dall'art. 873 c.c.; in via di ulteriore subordine, quanto al canale di gronda e al canale di scolo, alla distanza prescritta dall'art. 889 comma 2
c.c. e, quanto alla veduta, a quella prevista dall'art. 905 c.c., oltre al risarcimento dei danni e al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c..
e , nel costituirsi per il rigetto delle domande attoree, Parte_1 Parte_2
deducevano che gli interventi di cui controparte lamentava l'illegittimità erano stati realizzati con il consenso dei danti causa degli attori;
precisavano che non violavano la normativa richiamata in materia di distanze legali ed eccepivano, comunque, di aver usucapito il diritto a mantenere tali strutture a distanze inferiore da quella legale.
In via riconvenzionale chiedevano: 1) la determinazione dell'esatto confine tra le proprietà; 2) l'accertamento dell'inesistenza di qualsiasi servitù di passo a carico della loro proprietà e in favore degli immobili di proprietà attorea;
3) la condanna degli attori all'arretramento/eliminazione di una pluralità di opere (segnatamente: un nuovo fabbricato con sovrastante tettoia edificato in adiacenza alla scale che dividono la proprietà attorea da quella dei convenuti, la caldaia ivi installata, una serie di tubature interne ed esterne per liquidi e gas, i sopralzo e i camini, gronde e scarichi d'acqua pluviale del tetto, alterazione al flusso di acque piovane, ampliamento dei terrazzi verso sud, terrapieno con muri di sostegno posto a sud dell'edificio attoreo) in quanto realizzate in violazione della normativa in materia di distanze legali, 4) la condanna degli attori al risarcimento dei danni.
Gli attori, nel resistere alle domande riconvenzionali di controparte, in via di reconventio
reconventionis chiedevano, a loro volta, per quanto ancora rileva: ia che venisse accertata l'esistenza di una servitù di passaggio pedonale, in forza di titolo convenzionale o per usucapione, a favore degli immobili di loro proprietà e a carico dell'intera area pertinenziale esterna all'immobile di proprietà dei convenuti;
b) che venisse accertato, per ciascuna opera contestata da controparte, il diritto al mantenimento dell'opera a distanza inferiore da quella legale in forza di titolo o per usucapione;
c) in via subordinata, che venissero costituite le servitù coattive in favore degli immobili di loro proprietà e a carico dell'intera area pertinenziale esterna all'immobile di proprietà dei convenuti.
Istruita la causa con prova testimoniale e mediante espletamento di C.T.U. a cura dell'Ing. con sentenza n.° 719/2023 il Tribunale di Brescia, per quanto Persona_1
ancora rileva, così provvedeva:
i) dopo aver premesso che il fabbricato di proprietà dei convenuti, risalendo al decennio compreso tra il 1920 e il 1930, non era assoggettato al rispetto delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Ponte di EG, datato 2011,
bensì, unicamente al rispetto degli artt. 873 c.c. e 9 del D.M. n.°1444/1968 e che gli interventi realizzati dai convenuti costituivano, per gran parte, mere ristrutturazioni, in quanto tali non soggette al rispetto della normativa in materia di distanze legali,
accertava, conformandosi alle risultanze della C.T.U., che l'abbaino in copertura, il balcone al piano terra, la struttura sotto il balcone e i locali in ampliamento al piano interrato su due lati non rispettavano la distanza minima di 10 m imposta dall'art. 9 del
D.M. n.°1444/1968 e, conseguentemente, condannava i convenuti a provvedere all'arretramento di tali strutture così che esse fossero rispettose delle distanze prescritte dagli artt. 873 c.c. e 9 comma 2 D.M. n.°1444/1968, o, laddove l'arretramento non fosse possibile, alla loro demolizione. Rigettava l'eccezione di usucapione, sollevata dai convenuti, del diritto al mantenimento delle opere a distanza inferiore da quella legale,
eccetto che per il prolungamento del canale di gronda del tetto zona sud, nonché,
l'eccezione fondata sull'esistenza di un'autorizzazione da parte dei danti causa degli attori. Riteneva inammissibile la costituzione coattiva del diritto a mantenere il balcone e le strutture sottostanti a distanza inferiore da quella legale;
ii) quanto agli illeciti urbanistici denunciati dai convenuti, in conformità alle risultanze della C.T.U., accertava che il locale adibito a centrale termica, integramente ricostruito dagli attori negli anni 2009-2013 con lievi incrementi in pianta e in larghezza rispetto al locale preesistente e la tettoia/deposito di legna, edificata al di sopra, non rispettavano le distanze prescritte dagli artt. 873 c.c. e 9 comma 2 D.M. n.°1444/1968; parimenti,
rilevava che la struttura di cui al terrapieno posto a sud dell'edificio attoreo violava la distanza di 5 m dal confine e quella di 10 m da altre costruzioni fuori terra, prescritte dal
PRG in vigore al momento dell'edificazione; conseguentemente, condannava gli attori a provvedere all'arretramento delle citate opere al fine di garantire il rispetto delle distanze prescritte dagli artt. 873 c.c. e 9 comma 2 D.M. n.°1444/1968, o in subordine alla loro demolizione. Rigettava l'eccezione di usucapione, sollevata dagli attori, del diritto al mantenimento di tali strutture a distanze inferiore di quella legale e riteneva inammissibile la costituzione di servitù in via coattiva, attesa la genericità delle allegazioni attoree sul punto;
iii) rigettava la domanda avanzata dagli attori ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.,
argomentando che, nel caso di specie, l'applicazione di tale misura di coercizione indiretta appare manifestamente iniqua;
iv) rigettava le domande risarcitorie avanzate da entrambe le parti, ritenendo che le stesse non avevano allegato alcunché, né con riguardo all'effettiva esistenza di un danno, né in relazione alla sua quantificazione;
v) rigettava la domanda, avanzata dagli attori, di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio pedonale in favore degli immobili di loro proprietà ed a carico dell'intera area pertinenziale esterna all'immobile di proprietà dei convenuti rilevando l'inidoneità dei titoli prodotti a costituire la servitù e, quanto all'acquisto per usucapione,
osservava che all'esito delle deposizioni testimoniali, non poteva dirsi raggiunta la prova dell'esercizio ventennale, continuo, pacifico e indisturbato del diritto di passaggio preteso dagli attori.
vi) compensava parzialmente tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 con condanna degli attori a rifondere, in favore dei convenuti, i restanti 2/3, attesa la reciproca soccombenza ma il maggior peso, anche a livello di istruzione probatoria, delle domande attoree rigettate. Poneva le spese di CTU a carico di entrambe le parti, nella misura del
50% ciascuna.
La sentenza veniva gravata, sia da e (appellanti Parte_1 Parte_2
principali), sia da e (appellanti Controparte_1 Controparte_2
incidentali). All'udienza del 19.3.2025 la causa, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale di e Parte_1 Parte_2
Con il primo, il secondo e il terzo motivo e Parte_1 Parte_2
lamentano il vizio di omessa motivazione in relazione al rigetto delle domande, da essi avanzate in via riconvenzionale (lett. D-H), di condanna degli attori alla rimozione di tutte le tubature di liquidi o gas, dei pluviali e delle gronde poste all'interno della loro proprietà e/o a distanza inferiore da quella legale ex art. 889 c.c. (primo motivo); del sopralzo, dei camini e dell'ampliamento dei terrazzi edificati in violazione delle distanze prescritte dai regolamenti edilizi e dal D.M. 1444/68 (secondo motivo); nonché
dell'alterazione del flusso dell'acqua piovana realizzato sulla loro proprietà in violazione dell'art. 908 c.c. (terzo motivo).
In particolare, in relazione al primo motivo, assumono che il C.T.U. aveva rilevato l'esistenza di una serie di tubature di acqua e gas a distanza inferiore rispetto a quella prescritta dall'art. 889 c.c., individuate nella planimetria allegata all'elaborato sub. doc.
101G, oltre alla presenza, sul mappale di loro proprietà, di un pluviale e di un tubo di adduzione del gas GPL a servizio esclusivo del mappale attoreo.
Con il secondo motivo prospettano che il sopralzo del tetto, i camini e l'ampliamento dei terrazzi costituiscono “nuove costruzioni” aggiunte dagli attori e chiedono un eventuale richiamo del CTU per l'accertamento della violazione in materia di distanze legali.
Con il terzo motivo insistono per l'accoglimento della domanda di condanna degli attori ad eliminare l'alterazione del flusso dell'acqua piovana. Lamentano l'esistenza di un nuovo pluviale, individuato nella planimetria allegata alla relazione peritale, che dal tetto del fabbricato attoreo scarica l'acqua sul fondo di loro proprietà in violazione del disposto dell'art. 908 c.c..
Con il quarto motivo reiterano la domanda risarcitoria da violazione delle distanze legali a condizione che la stessa venga riproposta dagli appellati.
Con il quinto, il sesto e il settimo motivo si dolgono della condanna all'arretramento,
o in subordine, alla demolizione, rispettivamente, del balcone al piano terra e della struttura sottostante (quinto motivo), dei locali in ampliamento al piano interrato (sesto
motivo) e dell'abbaino in copertura (settimo motivo).
Per ciascun manufatto, contestano, innanzitutto, la ritenuta violazione della normativa in materia di distanze legali, assumendo l'inapplicabilità dell'art. 9 del D.M. n.°
1444/1968 per non essere stata finestrata la parete del fabbricato antistante di proprietà
attorea all'epoca dell'intervento edilizio da essi realizzato (1998).
Di seguito con il quinto motivo assumono che il C.T.U. aveva riscontrato la violazione delle distanze legali solamente con riguardo alle strutture sotto il balcone e ai locali in ampliamento al piano interrato, escludendo dal rispetto delle distanze legali il balcone/ballatoio.
In subordine, aggiungono che deve ritenersi costituito, in via coattiva, con il versamento di un'indennità in favore di controparte, il diritto di mantenere quantomeno il balcone/ballatoio a distanza inferiore da quella legale, essendo quest'ultimo l'unica via d'accesso all'ingresso del fabbricato.
Con il sesto motivo contestano la condanna di arretramento/demolizione integrale dei locali in ampliamento del piano interrato (ossia di tutta la parte sotto il balcone/ballatoio)
per violazione dell'art. 112 c.p.c., con conseguente vizio di ultrapetizione dell'impugnata sentenza, deducendo che gli attori avevano lamentato la violazione delle distanze unicamente con riguardo alla parte in legno dell'ampliamento e non già della parte in laterizi.
Con il settimo motivo contestano che l'abbaino di copertura sia tenuto al rispetto della distanza prescritta dall'art. 9 comma 2 del D.M. n.° 1444/1968, in quanto esso si trova ad un livello superiore a quello del fabbricato degli attori e risulta di dimensioni ridotte.
Appello incidentale di e . Controparte_1 Controparte_2
Con il primo motivo e Controparte_1 Controparte_2
lamentano il rigetto delle domande, da essi avanzate, di condanna dei convenuti ad arretrare le ulteriori opere realizzate nell'ambito dell'intervento di integrale ristrutturazione eseguito negli anni 1998-2000 (segnatamente: ampliamento del canale di gronda, prolungamento della porzione di tetto sopra il balcone, canale di scolo delle acque meteoritiche, finestra e porta finestra al piano terra, veduta al piano terra sul fronte sud).
In particolare, si dolgono dell'accoglimento dell'eccezione di usucapione relativa al diritto al mantenimento del canale di gronda del tetto zona sud a distanza inferiore rispetto a quella prescritta dall'art. 889 comma 2 c.c. e censurano il vizio di omessa motivazione in relazione agli altri manufatti di cui il C.T.U. aveva accertato la violazione delle distanze legali minime dal fabbricato attoreo.
Con il secondo motivo si dolgono del rigetto della domanda avanzata ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.. Con il terzo motivo censurano l'omesso ordine di trascrizione della sentenza presso la competente Agenzia delle Entrate.
Con il quarto motivo reiterano la domanda risarcitoria da violazione delle distanze legali, dichiarando di essere disponibili a rinunciarvi qualora la controparte faccia altrettanto.
Con il quinto motivo lamentano la condanna ad arretrare il locale adibito a centrale termica e la struttura in legno sovrastante.
Evidenziano che il locale contenente la centrale termica, non deve essere computato ai fini delle distanze legali in quanto non costituisce una “costruzione”, bensì un “volume tecnico” (cfr. Cass. n.° 30708/2018).
In fatto, contestano che tale fabbricato sia stato ampliato, allegando di aver eseguito un'opera di ristrutturazione con fedele ricostruzione della sagoma originaria che,
dunque, permane nelle medesime dimensioni da oltre un ventennio.
Con il sesto motivo si dolgono della condanna ad arretrare il terrapieno posto a sud dell'edificio di loro proprietà.
Assumono che l'opera non è sottoposta al rispetto della normativa in materia di distanze legali in quanto, essendo funzionale esclusivamente alla copertura della bombola di gas che serve il fabbricato, è assimilabile ad un “vano tecnico”.
Inoltre, eccepiscono l'inammissibilità della doglianza relativa alla violazione della distanza dal confine, assumendo che tale opera non confina con il terrapieno di proprietà
dei convenuti.
Con il settimo motivo censurano il rigetto della domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio pedonale a favore degli immobili di loro proprietà ed a carico dell'area pertinenziale esterna di proprietà dei convenuti.
In particolare, censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale, valutando erroneamente le deposizioni testimoniali, ha escluso che fosse stata raggiunta la prova dell'acquisto per usucapione.
Con l'ottavo motivo chiedono la riforma della sentenza in punto spese di lite chiedendone l'integrale compensazione attesa la reciproca soccombenza tra le parti.
----------
Fabbricato di proprietà Parte_4
In relazione ai primi tre motivi di appello principale afferenti ai manufatti insistenti sull'immobile di proprietà attorea e dei quali gli appellanti principali insistono per l'eliminazione, questo Collegio osserva quanto segue.
Il C.T.U., chiamato a chiarimenti nell'udienza del 15.10.2021, aveva precisato di non aver analizzato i manufatti di cui ai nn.° 4)-9) della comparsa di costituzione e risposta
“coerentemente con la premessa giuridica dell'ordinanza del giudice precedente del
9.2.2019” poiché “essi non sono da considerare quali nuove costruzioni ai fini del
rispetto della normativa sulle distanze….L'interpretazione dell'ordinanza, alla luce
della premessa in diritto, appare nel senso di circoscrivere gli accertamenti ai manufatti
di cui agli artt. 3) e 10)”.
Tuttavia, come rilevato dagli appellanti principali, nell'elaborato peritale il C.T.U.
aveva accertato l'esistenza di “un pluviale ed un tubo di adduzione del gas GPL, che
nonostante siano al servizio del mappale n. 417 ricadono completamente nel mappale
n. 416” (pag. 23) ed, in risposta all'osservazione punto 5/G del C.T.P. dei convenuti
(geom. , aveva confermato la correttezza della planimetria da Controparte_4 quest'ultimo redatta e prodotta sub. allegato D, raffigurante le tubature degli attori che si trovano a distanza illegale, recependola nella “planimetria tubi e reti presenti” di cui all'allegato 101G (pag. 35).
Pertanto, e vanno condannati Controparte_1 Controparte_2
ad arretrare il pluviale, il tubo di adduzione del gas GPL e le tubature identificati nella planimetria allegato 101G sino a garantire il rispetto della distanza prescritta dall'art. 889 comma 2 c.c., o in subordine a rimuovere gli stessi.
Non può dirsi costituita per usucapione la servitù avente ad oggetto la non osservanza della distanza legale, attesa la genericità delle allegazioni attoree sul punto.
Sono infondati il quinto e il sesto motivo di appello incidentale, con i quali
[...]
e si dolgono della condanna Controparte_1 Controparte_2
all'arretramento/demolizione del locale centrale termica e della struttura in legno sovrastante, nonché, del terrapieno posto a sud del loro edificio.
Innanzitutto, per entrambi i manufatti è inconferente il richiamo alla giurisprudenza relativa al “volume tecnico”, “opera edilizia priva di autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale per esigenze tecniche funzionali dell'abitazione e che non possono essere ubicati nella stessa (quali quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore), e non anche l'opera che costituisce parte integrante del fabbricato” (Cass. n.° 7673/2024),
in quanto, gli attori non hanno nemmeno allegato che gli impianti (la caldaia e la bombola di gas), non potevano essere ubicati nella costruzione principale.
Inoltre, quanto al terrapieno posto a sud dell'immobile attoreo, si aggiunga che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, mentre il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale, non può considerarsi
“costruzione” agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 c.c. per la parte che adempie alla sua specifica funzione, devono ritenersi soggetti a tale norma, perché costruzioni nel senso sopra specificato, il terrapieno e il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell'uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente (ex multis: Cass. n.° 27482/2023).
Dalle risultanze dell'elaborato peritale (pagg. 24-25) si evince che il terrapieno, edificato dagli attori tra il 2007 e il 2012, era stato oggetto di una sopraelevazione del piano di calpestio superiore ed aveva determinato un mutamento dell'andamento del terreno;
dunque, tale opera costituisce una “costruzione” tenuta al rispetto della distanza legale dal confine con il mappale di proprietà dei convenuti e da altre costruzioni.
Quanto al locale adibito a centrale termica, si osserva che le risultanze della C.T.U.
(pagg. 19-20, pagg.43-44), sconfessano anche l'ulteriore doglianza in punto di “errore in fatto” commesso dal Tribunale.
Il C.T.U., infatti, aveva rilevato che il locale adibito a centrale termica, benché da sempre esistito, tra il 2009 e il 2013 era stato demolito e ricostruito dagli attori con incrementi in pianta e altezza, specificamente indicati nell'integrazione della relazione
(pag.7), concludendo che “il locale odiernamente utilizzato quale centrale termica è
frutto di una sostituzione edilizia radicale del preesistente fabbricato”.
Fabbricato di proprietà Parte_3
Il quinto, il sesto e il settimo motivo di appello principale sono infondati.
In primis, non è fondata la tesi degli appellanti principali secondo cui l'art. 9 del D.M.
n.° 1444/1968, che prescrive una distanza minima di 10 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, non è applicabile alle opere in questione per non essere stata finestrata la parete antistante del fabbricato attoreo all'epoca della realizzazione dell'intervento edilizio (1998).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, difatti, l'art. 9 del D.M. n.° 1444/1968 è
applicabile anche nel caso in cui una sola delle due pareti fronteggiantesi sia finestrata e indipendentemente dalla circostanza che tale parete sia quella del nuovo edificio o dell'edificio preesistente (Cass. n.° 24471/2019).
È, perciò, del tutto irrilevante la natura dell'apertura insistente sul fabbricato attoreo nel
1998, essendo all'epoca già finestrata la parete antistante dell'immobile dei convenuti.
È infondata la doglianza avverso la condanna all'arretramento/demolizione del balcone al piano terra.
Il Collegio non condivide la conclusione del C.T.U. secondo cui il balcone a piano terra non crea distanza in quanto “non rappresentava una costruzione secondo le normative
in vigore all'epoca della costruzione” per effetto di una deroga prevista delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Ponte di EG
(pagg. 40-41).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di distanze legali tra edifici, mentre le sporgenze esterne del fabbricato che abbiano funzione meramente artistica o ornamentale non sono computabili, le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi sostenuti da solette aggettanti,
anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità e ampiezza, costituiscono corpi di fabbrica e rientrano nel concetto civilistico di “costruzione” (Cass. n.° 25191/2021).
Dall'esame delle fotografie (docc.13-15 fascicolo attoreo, C1 e C2 allegate alla consulenza tecnica d'ufficio), si evince che il balcone sporge dalla parete dell'immobile a copertura dei volumi realizzati al piano interrato;
perciò, comportando un'estensione in superficie del volume edificatorio, è da considerarsi una costruzione soggetta al rispetto delle distanze legali.
Lo stesso C.T.U. aveva precisato che il balcone, laddove, venga visto come copertura dei volumi realizzati al piano interrato, costituisce una struttura abusiva e non rispettante le distanze di cui agli artt. 873 c.c. e 9 D.M. n.°1444/1968 (pag.17).
A nulla rileva la deroga prevista dalle NTA vigenti all'epoca dell'intervento edilizio,
valorizzata dal C.T.U. al fine di escludere il rispetto delle distanze legali, in quanto la disposizione citata è da interpretarsi nel senso di escludere, unicamente, dal computo dell'area coperta, e non già del rispetto delle distanze legali, i balconi, i cornicioni e le gronde se hanno sporgenza non superiore a mt 1.80.
Pertanto, il balcone a piano terra deve essere arretrato sino ad assicurare il rispetto della distanza minima legale dalla costruzione attorea, o in subordine eliminato;
come rilevato dal primo giudice, non può dirsi costituito in via coattiva il diritto al mantenimento del balcone a distanza inferiore da quella legale sul presupposto che esso costituisca l'unico accesso al fabbricato, essendo possibile unicamente un eventuale acquisto per usucapione del menzionato diritto.
È infondato il vizio di ultrapetizione lamentato in relazione ai locali in ampliamento al piano interrato anche “nella parte in laterizi”.
Invero, dalla lettura dell'atto di citazione si evince che gli attori avevano contestato la legittimità in tema di distanze sia del “vano chiuso in muratura sottostante al predetto balcone” (lett. b) sia dell'“ampliamento, con conseguente radicale modifica, del vano in legno e delle due finestre sottostanti il predetto balcone” (lett. c), cioè, di tutti i locali al piano interrato.
Quanto all'abbaino finestrato posizionato sul piano di copertura, non si accoglie l'argomentazione sostenuta genericamente dagli appellanti secondo cui “l'abbaino in questione si trova ad un livello superiore a quello del fabbricato degli attori e di dimensioni ridotte tali da non rientrare a nostro avviso nella “ratio legis” del D.M.
1444/68”.
La distanza prescritta dall'art. 9 del D.M. n.°1444/1968, la cui ratio è da ricondurre nella salvaguardia dell'interesse pubblico-sanitario a mantenere una determinata intercapedine tra gli edifici che si fronteggiano quando uno dei due abbia una parete finestrata, deve osservarsi in modo assoluto e si applica anche nel caso in cui una sola delle due pareti fronteggiantesi sia finestrata e indipendentemente dalla circostanza che tale parete sia quella del nuovo edificio o dell'edificio preesistente, o che si trovi alla medesima altezza o ad altezza diversa rispetto all'altro (Cass. n.° 24471/2019).
In relazione alle ulteriori opere contestate dagli attori, oggetto del primo motivo di appello incidentale, la Corte osserva quanto segue.
In primo luogo, non si concorda con gli appellanti incidentali nella parte in cui hanno rilevato un vizio di omessa motivazione sul punto.
Il primo giudice aveva rigettato le domande attoree relative ai manufatti descritti alle lettere d,e,g,h,i,j dell'atto di citazione, argomentando che “alla luce dei principi di
diritto sopra enunciati, la gran parte degli interventi realizzati dai convenuti censurati
dalla parte attrice costituiscono mere ristrutturazioni, in quanto tali non soggette al
rispetto della normativa in materia di distanze legali”. Il C.T.U. aveva accertato, infatti, che il fabbricato di parte convenuta è un fabbricato storico, esistente già nel decennio 1920-1930, oggetto di un intervento di ristrutturazione nel 1998 (permesso di costruire n. 139/1998) per la gran parte dei locali, ad eccezione della struttura sotto il balcone e dei locali in ampliamento al piano interrato e dell'abbaino in copertura al piano primo (pag. 14).
Quanto al prolungamento del canale di gronda del tetto zona sud sul fronte di contiguità
degli edifici, è infondata la censura avanzata dagli appellanti incidentali avverso l'accoglimento dell'eccezione, sollevata da e di intervenuto acquisto Parte_1 Pt_2
per usucapione del diritto a mantenere lo stesso a distanza inferiore da quella legale.
Non è pertinente il richiamo all'osservazione n.° 5 sollevata dal C.T.P. degli attori
(Arch. , poi accolta dal C.T.U., in quanto essa si riferisce al prolungamento Per_2
della gronda lignea sopra il balcone, cioè, alla lettera f) pag.18 dell'elaborato peritale
(“prolungamento della porzione di tetto sopra il balcone”), e non già al prolungamento del canale di gronda del tetto zona sud (lett. g), rispetto al quale vale la conclusione esposta dal C.T.U. alla pag. 18, secondo cui dalle tavole progettuali e dall'esame delle fotografie storiche non si evince un intervento di prolungamento della falda;
di conseguenza, essendo posizionato il canale di gronda del tetto zona sud nella medesima posizione da oltre un ventennio (da prima del 1997 al 2017) è stato usucapito il diritto a mantenerlo a distanza inferiore ad 1 m dal confine.
In relazione al prolungamento della porzione di tetto sopra il balcone, si osserva che,
secondo la Suprema Corte, la sporgenza di un tetto piovente, di modesta entità, non è
qualificabile come nuova costruzione e conseguentemente non è soggetta alla disciplina normativa relativa al rispetto delle distanze legali (Cass. n.° 25191/2008). Il prolungamento della gronda sopra il balcone è di modesta entità in quanto si risolve in una sporgenza che non supera i mt 1,80, come accertato dal C.T.U. (pag. 42).
È, invece, da accogliersi la domanda di condanna all'eliminazione del pluviale lato sud.
Sul punto, i canali di gronda e i pluviali discendenti dal tetto dello stabile, in quanto equiparati ai tubi d'acqua pura o lurida, sono tenuti al rispetto della distanza prescritta dall'art. 889 comma 2 c.c. (cfr. Cass. n.° 14273/2019).
Il C.T.U., dopo aver rilevato che il pluviale lato sud dista 42 cm dal confine (pag.16),
aveva concordato con l'osservazione n. 6 del C.T.P. di parte attrice rilevando che “il pluviale non rispetta le normative in materia di diritti di terzi, rappresentati nel caso di specie dalla parte attrice” (pag. 42).
Pertanto, e vanno condannati ad eliminare il Parte_1 Parte_2
pluviale lato sud in quanto in violazione della distanza prescritta dall'art. 889 comma 2
c.c..
Servitù di passaggio.
È infondato il settimo motivo di appello incidentale, con il quale e CP_1
insistono per l'accoglimento della domanda di accertamento dell'esistenza CP_2
di una servitù di passaggio in favore degli immobili di loro proprietà e a carico dell'area pertinenziale esterna all'immobile di proprietà dei convenuti, con particolare riguardo alla parte di scalinata confinante con via Ercavallo, al portico e al terreno sottostante a valle.
Alcuna valida censura è stata avanzata avverso la ratio decidendi sottesa al rigetto della domanda basata su titolo convenzionale, in quanto gli appellanti incidentali non hanno contestato l'accertata inidoneità dei titoli prodotti a costituire la servitù, limitandosi ad una mera riproposizione della domanda.
Deve essere rigettata la domanda di accertamento dell'acquisto della menzionata servitù
di passaggio per usucapione.
Ai sensi dell'art. 1061 c.c., ai fini dell'acquisto per usucapione della servitù è necessario il requisito dell'apparenza che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, si configura “come presenza di segni visibili di opere permanenti
obiettivamente destinate al suo esercizio, rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza
del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di
attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile” con la conseguenza che, in tema di servitù di passaggio, “non basta l'esistenza di una strada o
di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di
essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante
attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un quid pluris che dimostri
la specifica destinazione all'esercizio della servitù” (Cass. n.° 11834/2021).
e non hanno allegato, né si sono offerti di provare quel “quid CP_1 CP_2
pluris” atto a dimostrare che il passaggio pedonale insistente sull'area esterna all'immobile di proprietà dei convenuti fosse stato creato al preciso fine di dare accesso,
dalla pubblica via, ai fondi pretesi dominanti di loro proprietà.
Non è sufficiente, al fine dell'usucapibilità della menzionata servitù, la prova di un esercizio continuativo e ultraventennale del passaggio sulle aree in esame, sicché
risultano irrilevanti le deposizioni testimoniali assunte.
In relazione al terzo motivo di appello incidentale, si osserva che non deve disporsi la trascrizione della sentenza poiché non è stato accertato l'acquisto per usucapione di alcuna servitù.
Domanda ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c..
Il secondo motivo di appello incidentale è infondato in quanto il primo giudice ha rigettato l'istanza proposta ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. con una motivazione del tutto condivisibile e tenuto conto delle circostanze di fatto - quali il valore della controversia,
la natura della prestazione, il danno quantificato o prevedibile – di cui all'art. 614-bis comma 2 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis.
È, invece, inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. l'istanza ex art. 614 bis c.p.c.
avanzata dagli appellanti principali in questo grado di giudizio (Cass. n.° 14461/2024).
Domande risarcitorie.
Devono ritenersi reciprocamente rinunciate le domande di risarcimento del danno da violazione delle distanze legali in quanto entrambe le parti hanno dichiarato di rinunciarvi qualora la controparte avesse operato ugualmente.
Spese di lite.
L'ottavo motivo di appello incidentale è fondato.
Non si condivide la decisione del primo giudice, laddove, ha compensato soltanto parzialmente le spese di lite sul presupposto di “un maggior peso, anche a livello di
istruzione probatoria, delle domande attoree rigettate”.
Come correttamente rilevato dagli appellanti incidentali, la C.T.U. è stata richiesta da entrambe le parti e la prova orale è stata assunta in relazione alle domande, di segno contrario, reciprocamente avanzate in materia di servitù.
Pertanto, attesa la reciproca soccombenza, si compensano interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale di e e su quello incidentale Parte_1 Parte_2
di e , proposti avverso la Controparte_1 Controparte_2
sentenza n. 719/2023 del Tribunale di Brescia, in sua parziale riforma, così provvede:
-condanna e ad eliminare il pluviale lato sud posto Parte_1 Parte_2
in violazione dell'art. 889 c.c.;
- condanna e ad arretrare il Controparte_1 Controparte_2
pluviale, il tubo di adduzione del gas GPL e le tubature identificati nella planimetria
“allegato 101G” della consulenza tecnica d'ufficio sino a garantire il rispetto della distanza prescritta dall'art. 889 c.c., o in subordine ad eliminare gli stessi;
- conferma nel resto;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 luglio 2025,
Il Presidente est.
Giuseppe Serao