Ordinanza cautelare 11 marzo 2024
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 16/06/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 01321/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00201/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 201 del 2024, proposto dall’impresa Alessi S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliana Ardito e Girolamo Calandra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio in Palermo, piazza V.E. Orlando, n. 33;
contro
- il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
- A.A.P.I. – Associazione Aziende Pubblicitarie Italiane, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso il suo studio in Palermo, viale Libertà n. 171;
per l'annullamento
1) del provvedimento del Comune di Palermo – Ufficio SUAP, avente ad oggetto: “POSTA CERTIFICATA – 2023 – 09 – 11 Alessi vs. Comune di Palermo – Variazione modalità di esposizione”, trasmesso alla Alessi S.p.a. a mezzo pec in data 17 novembre 2023, con il quale, in relazione a comunicazione proveniente dalla società ricorrente (datata 11 settembre 2023) tendente a segnalare la variazione di illuminazione, da tradizionale a led, di impianti pubblicitari, è stato rappresentato che: “...la comunicazione pervenuta non risulta sufficiente ai fini autorizzativi ...”;
2) del provvedimento del Comune di Palermo – Ufficio SUAP, avente ad oggetto: “integrazione CUP 2023 per variazione esposizione mezzi pubblicitari”, trasmesso alla Alessi S.p.a. a mezzo pec in data 17 novembre 2023, con il quale, in risposta a sollecito proveniente dalla società ricorrente (al riscontro della precedente pec dell'11 settembre 2023), è stato comunicato che non si rinvengono “..agli atti d'ufficio provvedimenti autorizzativi alle variazioni degli impianti di cui alla citata pec….”, e confermato che la sola comunicazione proveniente dalla società ricorrente tendente a segnalare la variazione di tipologia di esposizione non avrebbe portata autorizzativa;
3) del provvedimento del Comune di Palermo – Ufficio SUAP, avente ad oggetto: “POSTA CERTIFICATA – 2023 – 10 – 19 Alessi vs. Comune di Palermo – Variazione modalità di esposizione”, trasmesso a mezzo pec in data 17 novembre 2023, con il quale, in relazione a comunicazione del 19 ottobre 2023 proveniente dalla società ricorrente tendente a segnalare la variazione di illuminazione, da tradizionale a led, di impianti pubblicitari, è stato rappresentato che: “...la comunicazione pervenuta non risulta sufficiente ai fini autorizzativi ...”;
4) del provvedimento del Comune di Palermo – Ufficio SUAP, avente ad oggetto: “POSTA CERTIFICATA – 2023 – 11 – 24 Alessi vs. Comune di Palermo – CUP per variazione modalità di esposizione”, trasmesso a mezzo pec in data 5 dicembre 2023, con il quale in relazione a comunicazione del 24 novembre 2023 proveniente dalla società ricorrente, tendente a segnalare la variazione di illuminazione, da tradizionale a led, di impianti pubblicitari, è stato rappresentato che: “...la comunicazione pervenuta non risulta sufficiente ai fini autorizzativi ...”;
5) del provvedimento del Comune di Palermo – Ufficio SUAP, avente ad oggetto: “POSTA CERTIFICATA – 2023 – 11 – 22 Alessi vs. Comune di Palermo – Variazione modalità di esposizione”, trasmesso a mezzo pec in data 5 dicembre 2023, con il quale in relazione a comunicazione del 22 novembre 2023 proveniente dalla società ricorrente, tendente a segnalare la variazione di illuminazione, da tradizionale a led, di impianti pubblicitari, è stato rappresentato che: “...la comunicazione pervenuta non risulta sufficiente ai fini autorizzativi ...”;
6) del provvedimento del Comune di Palermo – Ufficio SUAP, avente ad oggetto: “POSTA CERTIFICATA – 2023 – 11 – 22 Alessi vs. Comune – Integrazione CUP 2023 per variazione esposizione mezzi pubblicitari”, trasmesso a mezzo pec in data 5 dicembre 2023, con il quale, in risposta a sollecito proveniente dalla società ricorrente (al riscontro di precedente pec del 20 ottobre 2023), è stato comunicato che “la comunicazione pervenuta non risulta sufficiente ai fini autorizzativi ...”;
7) dell'art. 6 del Regolamento per la Pubblicità e le Pubbliche Affissioni approvato con Deliberazione del C.C. n. 93 dell'8 ottobre 2015, e successive modifiche ed integrazioni approvate con Deliberazione di C.C. n. 35/2020, Deliberazione di C.C. n. 244/2021 e Deliberazione C.C. n. 97/2023, ove dovesse interpretarsi nel senso che la variazione dell'illuminazione di impianto pubblicitario ne determina una “modificazione…” che necessita del rilascio di una nuova autorizzazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza collegiale cautelare n. 118 del giorno 11 marzo 2024;
Vista la memoria di costituzione in giudizio, con i relativi allegati, del Comune di Palermo;
Visto l’atto di intervento dell’A.A.P.I. – Associazione Aziende Pubblicitarie Italiane;
Vista la memoria di replica di parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna Pignataro;
Uditi, nella pubblica udienza del giorno 26 marzo 2025, i difensori delle parti, presenti così come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
A) Con atto notificato il 16 gennaio 2024 e depositato il giorno 9 febbraio seguente, l’impresa Alessi S.p.a. ha impugnato, al fine dell’annullamento, i sei provvedimenti, conosciuti il 17 novembre e il 5 dicembre 2023, con i quali il Comune di Palermo ha rappresentato che la comunicazione della variazione delle modalità di illuminazione, da tradizionale a led, degli impianti pubblicitari già installati, “ non risulta sufficiente ai fini autorizzativi ” con invito a presentare la richiesta di autorizzazione tramite l’apposita piattaforma informatica e la relativa modulistica; nella motivazione è altresì spiegato che l’art. 6, commi 5, 7 e 8 del Regolamento per la Pubblicità e le Pubbliche Affissioni, va interpretato nel senso che la modificazione dell’illuminazione di impianto pubblicitario determina una “variazione” che necessita del rilascio di una nuova autorizzazione.
E’ dedotta l’illegittimità degli atti impugnati per i motivi di “ Violazione e falsa applicazione della disposizione di cui all’art. 6 del Regolamento per la Pubblicità e le Pubbliche Affissioni approvato con Deliberazione del C.C. n. 93 dell’8 ottobre 2015, e successive modifiche ed integrazioni approvate con Deliberazione di C.C. n. 35/2020, Deliberazione di C.C. n. 244/2021, Deliberazione C.C. n. 97/2023 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà – Illogicità manifesta”.
L’Amministrazione resistente in passato aveva acconsentito alla modifica dell’illuminazione degli impianti pubblicitari mediante una semplice comunicazione e il conseguente pagamento del canone maggiorato; adesso, con i provvedimenti impugnati, avrebbe cambiato erroneamente l’interpretazione dell’art. 6 del Regolamento per la Pubblicità e le Pubbliche Affissioni, il cui tenore letterale sarebbe invece chiaro nel definire come “variazione” soltanto la modifica del mezzo pubblicitario e della sua ubicazione e non la modifica del tipo di illuminazione.
In ogni caso, è impugnato il predetto art. 6 del Regolamento per la Pubblicità e le Pubbliche Affissioni, approvato con Deliberazione del C.C. n. 93 dell'8 ottobre 2015, e successive modifiche ed integrazioni approvate con Deliberazione di C.C. n. 35/2020, Deliberazione di C.C. n. 244/2021 e Deliberazione C.C. n. 97/2023, se interpretato nel senso che la modificazione dell'illuminazione dell’impianto pubblicitario determina una “variazione” che necessita del rilascio di una nuova autorizzazione.
Il 13 febbraio 2024, a seguito dell’emissione da parte del Comune di Palermo, in data 30 gennaio 2024, di tredici verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo, con i quali la società ricorrente è stata diffidata al ripristino degli impianti per i quali è lite entro cinque giorni dalla data di notificazione, con applicazione della sanzione pecuniaria, è stata proposta la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti già impugnati “ a prescindere dalla contestazione dei suddetti verbali presso l’autorità competente ”.
Con ordinanza collegiale n. 118 del giorno 11 marzo 2024, la domanda cautelare è stata respinta per mancanza di fumus boni iuris e di periculum in mora.
Con ordinanza collegiale n. 189 del 10 giugno 2024, in accoglimento dell’appello cautelare proposto dall’impresa ricorrente, la domanda cautelare è stata accolta dal CGA e quindi sospesa l’efficacia dei provvedimenti impugnati.
L’amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio con memoria del 13 giugno 2024 chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.
Con atto notificato e depositato il 20 febbraio 2025, l’Associazione AAPI è intervenuta volontariamente in giudizio, chiedendo preliminarmente la riunione e/o la trattazione congiunta del presente giudizio con i ricorsi nrg. 1529/2024 e 1435/2024 e, nel merito, il suo accoglimento.
Con memoria di replica del 5 marzo 2025, l’impresa ricorrente ha insistito nelle difese e nelle domande proposte.
All’udienza pubblica del 26 marzo 2025, su conforme richiesta delle parti presenti, la causa è stata posta in decisione.
B) Preliminarmente si ritiene che:
- l’intervento ad DI dell’A.A.P.I., quale asseritamente rappresentante, a livello nazionale, delle principali società operanti nel settore della pubblicità mediante affissioni e quindi portatrice di un interesse di mero fatto desumibile dallo Statuto prodotto in giudizio in data 20 febbraio 2025, sia ammissibile ai sensi degli artt. 28, comma 2 e 50, c.p.a. (“ Intervento volontario in causa ”) nei limiti in cui detta Associazione aderisce alle censure proposte dalla società ricorrente principale, senza proporne di nuove (“ Intervento adesivo dipendente ”);
- non sia opportuna la trattazione congiunta con i ricorsi nrg.1529/2024 e 1435/2024, atteso che diversa è parte ricorrente (società Damir s.r.l.) e le questioni poste sono solo parzialmente analoghe.
C) Il ricorso è infondato.
Innanzitutto, va ribadito quanto già rilevato in sede cautelare, a proposito dell’assenza dei dedotti profili di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà e di illogicità manifesta, posto che con le note pec impugnate la società ricorrente è stata soltanto sollecitata a presentare la comunicazione dell’avvenuta modificazione con l’apposita modulistica e tramite la piattaforma informatica dedicata “Impresa in un giorno”, non potendo a ciò ostare le diverse prassi comunicative intervenute in passato tra le parti in casi asseritamente definiti analoghi, e non apparendo in alcun modo gravoso l’onere di seguire un determinato iter amministrativo attraverso sistemi informatici al fine di ottenere l’autorizzazione in variazione.
Non è poi secondario rilevare che nelle vicende risalenti ai primi anni 2000 invocate da parte ricorrente a sostegno dell’asserito (ingiustificato) mutamento di prassi amministrativa si era proceduto da parte della società (in quel caso, sì) ad una semplice trasformazione degli impianti da privi di illuminazione ad impianti luminosi. Circostanza ben diversa da quella che – come si vedrà infra – sussiste nel caso di specie.
Ciò posto, va scrutinata la questione della contestata sussumibilità della modificazione dell’esposizione pubblicitaria da “tradizionale” “ad esposizione a LED” nella fattispecie della variazione di impianto pubblicitario di cui all’art. 6 del Regolamento comunale per la Pubblicità e le Pubbliche Affissioni, necessitante del rilascio di una nuova autorizzazione, così come sostenuto dall’Amministrazione comunale resistente.
Il predetto art. 6 del “ Regolamento per la pubblicità e le pubbliche affissioni voltura dell’autorizzazione, variazione del mezzo pubblicitario ” rubricato “ Voltura dell’autorizzazione, variazione del mezzo pubblicitario ” dispone, al comma 7, che: “ la variazione della pubblicità che determini la modificazione del mezzo pubblicitario o della sua ubicazione, è subordinata all’ autorizzazione del Comune da richiedere preventivamente, con le stesse modalità previste per il rilascio dell’autorizzazione iniziale. Se le modifiche determinano la sostituzione del messaggio pubblicitario, con eccezione della fattispecie delle affissioni dirette di manifesti, il relativo bozzetto deve essere preventivamente esaminato dall’Amministrazione per valutarne e dichiararne la conformità alla vigente regolamentazione” .
Tale disposizione va letta, interpretata e applicata congiuntamente con il seguente art. 7 (“ Pubblicità abusiva e difforme ”) alla stregua del quale, per quanto qui di interesse, “1. Sono considerate abusive tutte le forme di pubblicità poste in opera e/o effettuate senza la prescritta autorizzazione.
2. Sono considerate difformi tutte le forme di pubblicità poste in opera e/o effettuate in modo non corrispondente alle condizioni e caratteristiche dettate nell’autorizzazione, ed, in modo particolare, per quanto riguarda la forma, il contenuto, le dimensioni, l’illuminazione, i colori, la sistemazione e l’ubicazione del mezzo pubblicitario.
3. Entrambe le tipologie di pubblicità sono sanzionate ai sensi del presente Regolamento .
(…)”.
Orbene, nel caso di specie, gli impianti di cui è contestata la difformità, rispetto ai precedenti istallati nella medesima posizione, differiscono sicuramente quanto alla tipologia di “illuminazione” – circostanza affermata dalla stessa ricorrente - che è già sufficiente ai fini del configurarsi della contestata “variazione” dell’impianto pubblicitario di cui al comma 2 dell’art. 7, del Regolamento citato, comportando l’applicazione della procedura di autorizzazione prevista dal precedente, art. 6, comma 7, sopra richiamato.
Sul piano fattuale meritano di essere sottolineate, al riguardo, le seguenti circostanze:
- la segnalazione inoltrata dalla società ricorrente agli uffici comunali chiarisce in modo evidente che quella realizzata non è una “ variazione delle modalità di illuminazione ” (come sostenuto in ricorso) - ossia, la sostituzione di tradizionali lampade con sistema illuminante a luci led - ma una variazione “ della tipologia di esposizione da tradizionale ad esposizione a led ”;
- le fotografie prodotte dalla ricorrente in data 11.02.25 confermano la natura radicale e sostanziale della modifica degli impianti, in quanto i tabelloni pubblicitari ivi ritratti mostrano con chiarezza messaggi video variabili, e non immagini fisse sulle quali si sarebbe operata la mera sostituzione della fonte luminosa;
- la natura certamente modificativa della variazione realizzata dalla ricorrente risulta confermata anche dall’atto di intervento ad DI , laddove - a pag. 4 – l’Associazione lamenta che la avversata determinazione del Comune si risolverebbe in una ingiustificabile preferenza per “ gli obsoleti manifesti cartacei, fissati con l’utilizzo di colle che inquinano ed imbrattano il territorio, illuminati con sistemi ad alto consumo energetico e meno remunerativi per l’amministrazione ”. Dal che si evince chiaramente che l’innovazione realizzata si è tradotta in un evidente abbandono del messaggio cartaceo, a beneficio di quello dinamico effettuato tramite video a led.
Il Collegio non può esimersi dall’osservare che la sostituzione di un impianto pubblicitario cd. “tradizionale” con quello a “led display” comporta una radicale modifica dell’impianto sotto il profilo strutturale e funzionale che va ben oltre la sola variazione della tipologia di “illuminazione”, coinvolgendo di fatto anche “la forma, il contenuto, le dimensioni, … i colori” dell’impianto e del messaggio dallo stesso veicolato.
È un fatto notorio e di comune esperienza, infatti, che con i display a led, le agenzie pubblicitarie possono creare contenuti dinamici, includendo video ad alta definizione, animazioni accattivanti e testi mutevoli al fine di adattare rapidamente la pubblicità rispetto al pubblico di destinazione.
Tra le caratteristiche peculiari di tali nuovi impianti vi è l’eccezionale - e quindi maggiore - visibilità rispetto ai cartelloni pubblicitari tradizionali: i display a LED, infatti, sono luminosissimi e caratterizzati da colori vividi che garantiscono al messaggio pubblicitario di raggiungere il pubblico in modo chiaro e senza ostacoli, anche in condizioni di luce intensa.
Altra caratteristica dello schermo pubblicitario a led risiede nella possibilità di aggiornamenti istantanei da remoto, a differenza della pubblicità tradizionale che richiede, invece, la sostituzione fisica dei banner o dei cartelloni pubblicitari per apportare modifiche.
Grazie dell’estrema visibilità e al conseguente maggiore tasso di coinvolgimento visivo ed emotivo dei destinatari, i cartelloni digitali a led diffondono il messaggio pubblicitario in modo più efficiente rispetto alla pubblicità tradizionale e perciò offrono maggiori opportunità di guadagno alle agenzie pubblicitarie che li utilizzano, dato che logicamente gli inserzionisti sono disposti a investire di più per pubblicizzare efficacemente i loro beni, servizi e marchi.
In sintesi, si tratta di un radicale mutamento tecnologico dell’impiantistica pubblicitaria rispetto a quella tradizionale che giustifica, se non addirittura impone, anche nel caso di specie, l’avvio di un nuovo procedimento autorizzatorio, così come previsto dal regolamento impugnato di cui il Comune resistente ha fatto dunque corretta applicazione.
Le considerazioni esposte consentono di far salvo anche il Regolamento comunale (anch’esso impugnato in parte qua ), apparendo del tutto ragionevole e logico che siffatta radicale modifica della tipologia di impianto possa essere qualificata come “variazione” tale da richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione.
Il ricorso, pertanto, va rigettato, con salvezza degli atti impugnati.
D) Le spese di lite seguono, come di norma, la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, con salvezza degli atti impugnati.
Condanna la ricorrente Alessi S.p.a. e l’interveniente A.A.P.I. – Associazione Aziende Pubblicitarie Italiane al pagamento, a favore del Comune di Palermo, delle spese di lite, nella misura rispettivamente di € 2.000,00 (euro duemila/00) e di € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere, Estensore
Annalisa Stefanelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Pignataro | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO