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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/01/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
ha pronunziato all'udienza del 30.1.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 1682 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Marasco Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via Amos Zanibelli
n. 15;
- RICORRENTE -
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Saverio Ivella, Maria Astuto
e Francesco Maria Capitanio coi quali è elettivamente domiciliata in Battipaglia
alla via Rosa Jemma n. 2 presso lo studio di quest'ultimo avvocato;
- RESISTENTE - OGGETTO: risarcimento danni per omessa rotazione in CIGS.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.3.2023 - barista presso il Parte_1
bar dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno gestito in forza di contratto di appalto dalla di cui era Controparte_1
dipendente sin dall'1.10.2005 - rappresentava di essere stato collocato in CIGS
unitamente a tutti gli altri colleghi assegnati al predetto ospedale a marzo 2020
ma - a differenza di tutti gli altri richiamati in servizio da settembre 2020 o comunque alternantisi nel riprendere servizio da settembre 2020 - di essere stato richiamato in servizio da settembre 2020 fino alla data di deposito del ricorso soltanto per tre mesi (settembre, ottobre e novembre 2021) e senza conoscere - in quanto mai resi noti dal datore di lavoro che lo lasciava così in uno stato di limbo nonostante i suoi solleciti - i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione. Lamentando
l'arbitrarietà d'una tale condotta datoriale e paventando tutta una serie di danni
(vuoi di ordine patrimoniale che non patrimoniale), chiedeva che la
[...]
fosse condannata al loro risarcimento. Controparte_1
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva tardivamente in giudizio la sostenendo l'infondatezza in fatto e CP_1 Controparte_1
in diritto della domanda attorea e chiedendone il rigetto.
In via istruttoria venivano escussi testi. All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è soltanto in parte fondato e va, pertanto, accolto nei limiti che si vengono a tracciare.
Giova anzitutto ribadire - e tanto per spiegare anche le ragioni per le quali non si è tenuto conto dei documenti allegati da parte resistente alla sua memoria difensiva né è stato escusso alcun teste dalla stessa indicato - la tardività della costituzione in giudizio di questa e l'impossibilità della sua, pur chiesta,
rimessione in termini.
Fissata l'udienza di discussione per il 22.9.2023, parte resistente - come attestato dall'interpellato di Napoli - già l'11.9.2023 alle ore 19:07 aveva Per_1
depositato memoria difensiva ma al e non al Controparte_2 CP_3
e la cancelleria del Contenzioso aveva rifiutato il depositato il giorno successivo alle ore 9:39 con la motivazione “deposito su fascicolo appartenente ad altro registro” e tale rifiuto era stato altresì comunicato all'indirizzo pec del procuratore costituito Francesco Saverio Ivella alla medesima data e alla medesima ora.
L'istituto della rimessione, di cui all'art. 153 c.p.c., trova sì applicazione anche nel processo del lavoro ma a condizione che la decadenza dipenda da causa non imputabile alla parte ma cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà e che la parte si sia attivata senza ritardo, non appena acquisita la consapevolezza di aver violato il termine stabilito.
Per contro, nel caso di specie difettano entrambe le circostanze.
Da un lato, è stata parte resistente a errare nell'individuazione del registro sul quale depositare la memoria difensiva ed è stata tempestivamente CP_2
avvisata dell'errore peraltro quando ancora era in termini per rinnovare nei termini (fino alle ore 24:00 del 12.9.2023) con un semplice click il deposito della memoria difensiva. Dall'altro - e tanto da solo troncherebbe ogni questione -
parte resistente ha avanzato istanza di rimessione in termini soltanto dopo cinque mesi, il 9.2.2024. Non sussistono, pertanto, ragioni impeditive a una tempestiva costituzione in giudizio avvenuta soltanto il 9.2.2024 dopo mesi che era stato comunicato l'errore nel deposito della memoria difensiva, il suo rifiuto e le ragioni di tale rifiuto.
Tanto sottolineato ancora una volta in limine litis, scendendo nel merito,
emerge con particolare evidenza la violazione delle regole procedimentali che impongono l'individuazione dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e le modalità di rotazione.
Segnatamente viene in rilievo anzitutto il disposto dell'art. 1, comma 7, della l.
n. 223/1991 che prevede che nel corso delle procedure di richiesta di intervento della CIGS “I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le
modalità della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto della comunicazione e dell'esame congiunto previsti dall'art. 5 della legge 20 maggio
1975, n. 164".
L'efficacia delle garanzie procedurali e la cogenza dell'obbligo di indicare i criteri di scelta nella comunicazione di avvio della procedura non possono ritenersi abrogate dall'art. 2 del D.P.R. n. 218/2000 in quanto secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 28464/2008)
detto D.P.R. "non ha alcuna efficacia abrogativa della L. n. 223 del 1991 e,
quindi, anche degli oneri di comunicazione di cui all'art. 1 di quest'ultima legge.
Più specificamente il suddetto d.p.r. n. 218 non incide in alcun modo sulle
disposizioni di cui al combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5, e della
L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, - riguardante l'obbligo datoriale di
comunicare in avvio della procedura per l'integrazione salariale alle
organizzazioni sindacali i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere
nonché le modalità di rotazione poste da tali disposizioni in capo
dell'imprenditore - non potendosi dubitare che la disciplina in esame attiene
unicamente alla fase propriamente amministrativa del procedimento
concessorio della integrazione salariale" (sul punto anche Cass. 26587/2011).
Ferma dunque la piena vigenza ed applicabilità della disposizione sopra richiamata alla procedura in esame, nell'interpretazione risultante dal consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 7459/2012
ma anche Cass. n. 10484/2019), in considerazione delle finalità perseguite dal legislatore, i criteri oggetto della comunicazione e dell'esame congiunto devono essere tali da consentire di operare una selezione tra i lavoratori e nel contempo una verifica del rispetto degli stessi e della corrispondenza tra la scelta e i criteri stessi (Cass. 23 aprile 2004, n. 7720).
Infatti, la Corte di Cassazione ha chiarito che la verifica dell'adeguatezza della comunicazione della l. n. 223 del 1991, ex art. 1, comma 7 - sotto il profilo della specificità dei criteri di individuazione dei lavoratori da spostare e delle modalità della rotazione - deve essere condotta con valutazione in astratto ed
ex ante, e non in concreto ed ex post, poiché deve assolvere alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizione di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore la previa individuazione di tali criteri e la verificabilità dell'esercizio del potere del datore di lavoro (così
Cass. 15.10.2018 n. 25737).
Di conseguenza, qualora il datore di lavoro ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, ovvero di concordare con le stesse, criteri idonei nel senso sopra specificato, eventualmente diversi dalla rotazione - e tanto per sua stessa ammissione ha fatto parte resistente - il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa deve ritenersi illegittimo
(Cass. 28 novembre 2008, n. 28464).
Tale illegittimità può essere fatta valere dai singoli lavoratori in quanto le previsioni normative che impongono tali vincoli procedimentali sono poste a tutela non solo degli interessi pubblici e collettivi ma anche e soprattutto di quelli dei singoli lavoratori (Cass. 19 agosto 2003, n. 12137; Cass. 18 maggio
2006, n. 11660).
Va poi richiamato quanto previsto dal successivo comma 8 dell'art. 1 della l. n.
223/1991 in ordine alla necessità per l'imprenditore di adottare il sistema della rotazione per i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni, al fine di tutelare i singoli lavoratori da scelte arbitrarie e potenzialmente inique del datore di lavoro.
L'interpretazione di tale disposizione, nonché l'estensione degli obblighi del datore di lavoro e degli spazi a questo concessi, anche in attuazione dei principi enunciati dalla Corte Cost. nella sentenza 694/88, per derogare al meccanismo della rotazione, sono stati chiariti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.
Un. 11.5.2000 n. 302), nel senso che una deroga alla rotazione è ammissibile solo eccezionalmente, per ragioni tecnico organizzative da condividere con le
Organizzazioni Sindacali, che devono dunque essere esplicitate nel programma allegato alla comunicazione di avvio della CIGS proprio al fine di mettere le stesse organizzazioni sindacali in condizione di partecipare in modo consapevole e informato alla procedura. Di conseguenza, in assenza di tale indicazione, - com'è anche qui per ammissione di stessa parte resistente nel caso di specie - si produce una violazione procedurale che direttamente incide sulla legittimità del procedimento e del successivo provvedimento amministrativo di concessione del beneficio, con l'ulteriore conseguenza che il giudice, adito dal lavoratore che contesta la sospensione, può bene rilevare la suddetta illegittimità e disapplicare il provvedimento di sospensione.
Non avendo parte resistente assolto all'obbligo di comunicazione e di esame congiunto incombente sul datore di lavoro, non è possibile capire in base a quale criterio il ricorrente, in relazione alle sue specifiche mansioni o se per eventuali esigenze produttive non specificamente dettagliate dalla resistente,
sia rimasto sospeso in CIGS, per lunghi periodi e con sporadici richiami in servizio.
L'assoluta mancata esternazione del criterio di scelta dei lavoratori da sospendere o da riammettere in servizio, con particolare riferimento alle modalità applicative rimesse alla discrezionalità - se non all'arbitrio - del datore di lavoro non configura una mera violazione del principio di rotazione ma una radicale violazione delle norme procedimentali sopra citate, con l'effetto di invalidare per intero - e non soltanto limitatamente ai periodi di eventuale erronea applicazione della rotazione - la collocazione in CIGS della parte ricorrente con conseguente illegittimità tanto del decreto di concessione dell'integrazione salariale quanto del provvedimento di collocazione in CIGS
del lavoratore (v. Cass. Sez. Un. 302/2000; Cass. 12137/2003).
Ne consegue che per il periodo dal settembre 2020 a febbraio 2023, in applicazione dei principi giurisprudenziali esposti in premessa, non essendo stato assolutamente chiarito il criterio in base al quale parte ricorrente sia rimasta sospesa per l'intero periodo, l'obbligo datoriale non può considerarsi assolto.
In conclusione, in virtù della disapplicazione dei decreti di ammissione al beneficio del trattamento di CIGS, e dei singoli provvedimenti di sospensione,
il ricorrente ha dunque diritto a ottenere la condanna al pagamento della differenza tra quanto percepito a titolo di integrazione salariale e quanto dovuto a titolo di retribuzione ordinaria per tutti i giorni di sospensione in CIGS (non dell'intera retribuzione pur chiesta in via principale in quanto questa,
aggiungendosi per intero a quanto percepito in CIGS, esorbiterebbe dall'effettivo pregiudizio patrimoniale subito dando luogo a un'ingiusta locupletazione).
Per la quantificazione della predetta differenza sovvengono i conteggi elaborati nel corpo del ricorso in quanto in sé non sono stati contestati da parte resistente e vanno dunque recepiti ex art. 115, primo comma, c.p.c. E invero,
per giurisprudenza costante, la mancata specifica contestazione dei conteggi consente al giudicante di ritenere incontroverso e pertanto provato l'ammontare del credito così come richiesto. Tale principio trova applicazione anche nel processo del lavoro ove “l'onere di contestare specificamente i
conteggi relativi al quantum - la cui inosservanza costituisce elemento
valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera
anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché
la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione della erroneità della quantificazione, mentre la contestazione
dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata,
in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un
sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente
la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato” (ex plurimis Cass. n. 563
del 17.1.2012; Cass. n. 6332 del 19.3.2014; Cass. n. 5949 del 12.3.2018).
Parte resistente va condannata, allora, al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 25.388,97.
Va rigettata, invece, la pretesa risarcitoria a oggetto il danno non patrimoniale.
Segnatamente due sono i danni non patrimoniali lamentati da parte ricorrente e di cui chiede il ristoro, quello professionale e quello biologico.
Sennonchè, quanto a quello professionale, questo Giudicante è ben consapevole delle recenti pronunce della Suprema Corte che riconoscono un tale danno anche nell'ipotesi di inattività forzosa derivante da un periodo di cassa integrazione illegittima (da ultimo Cassazione civile sez. lav.,
16/04/2024, n. 10267).
Tuttavia, se è vero che l'inattività forzosa derivante da un periodo di cassa integrazione illegittima ben può essere foriera di danni al bene immateriale della dignità professionale del lavoratore, è del pari vero che - per costante giurisprudenza sempre della Suprema Corte - essi non sono in re ipsa e devono pur sempre essere dimostrati (seppure, eventualmente, a mezzo presunzioni e/o massime di esperienza) da chi si assume danneggiato (cfr., ex
aliis, Cass., Sez. U, 24 marzo 2006, n. 6572).
Il principio è stato ulteriormente precisato in successive decisioni in particolare evidenziandosi che il risarcimento del danno professionale, non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, non può
prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio,
sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo (così Cass. 14
novembre 2016, n. 23146; Cass. 17 novembre 2016, n. 23432) e che, se la relativa prova può essere acquisita in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo precipuo rilievo quella per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche,
durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) potendosi, attraverso un prudente apprezzamento,
coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno (Cass. 19
dicembre 2008 n. 29832 e negli stessi termini Cass. 18 settembre 2015, n.
18431), tuttavia il ricorso alle presunzioni è consentito a condizione che sia stata allegata la natura del pregiudizio e che il ricorrente abbia dedotto e provato circostanze diverse ed ulteriori rispetto al mero inadempimento, che possano essere valorizzate per risalire dal fatto noto a quello ignoto (v. Cass. In tema di prova del danno da dequalificazione professionale ex art. 2729 c.c.,
non è allora sufficiente a fondare una corretta inferenza presuntiva il semplice richiamo di categorie generali (come la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la gravità del demansionamento, la sua durata e altre simili), dovendo il giudice di merito procedere, pur nell'ambito di tali categorie, ad una precisa individuazione dei fatti che assume idonei e rilevanti ai fini della dimostrazione del fatto ignoto,
alla stregua di canoni di probabilità e regole di comune esperienza.
Orbene, nel caso di specie, non può non rilevarsi la mancata specificazione,
da parte del lavoratore, del bagaglio professionale e dei corsi di aggiornamento rifiutati che gli avrebbero consentito di accrescere le competenze. Parte
ricorrente non ha allora neppure dedotto in cosa sarebbe consistito il lamentato danno, omettendo di fornire al giudicante i parametri necessari per giungere ad una valutazione seppure presuntiva.
Più puntuale è l'allegazione di parte ricorrente in ordine al parimenti lamentato danno biologico. Assume, infatti, in modo specifico e concreto di aver contratto a cagione della illegittima forzata inattività una sindrome depressiva di grado medio-grave in attuale terapia farmacologica e allega certificazione medica riportante tale diagnosi.
Sennonchè anzitutto dalla prova testimoniale raccolta non sono emersi riscontri effettivi di tale patologia mentale. I testi escussi riferiscono di altre patologie (di tipo fisico) del ricorrente ma non di sintomi riconducibili alla depressione. Scarne, vaghe e generiche sono le affermazioni della teste
[...]
che nonostante sia tra le persone più vicine al ricorrente essendone da Tes_1
anni amica e fidanzata dal 2022 si limita a riferire una sua percezione soggettiva “Parte ricorrente si è chiuso molto in se stesso e lo vedo sempre molto giù di morale” e senza una precisa collocazione temporale e ulteriori dettagli che permettano un obiettivo raffronto afferma “Prima era solito uscire con amici e avere una vita sociale molto attiva, adesso si è completamente isolato”. Non ha saputo confermare neppure l'assunzione di farmaci per la depressione “Credo che la mattina assuma farmaci, non so dire quali siano.
Non conviviamo insieme”. Appare altresì improbabile che un soggetto nel pieno della depressione grave (tanto è secondo le date dei certificati agli atti il
2022) intraprenda una relazione amorosa. Le persone depresse in maniera grave tendono, infatti, a ritirarsi emotivamente e fisicamente, riducendo il contatto affettivo e il desiderio di comunicare, condividere momenti intimi,
partecipare alla vita di coppia.
In ogni caso - ed è bene sottolineare tale punto - anche a voler ritenere il ricorrente effettivamente depresso grave, difetta prova del nesso di causalità
con l'inadempimento del datore di lavoro, del collegamento causale tra la forzata inattività e lo stato depressivo in cui è caduto. Dalla prova testimoniale non emerge alcun elemento che possa ricondurre la depressione alla situazione lavorativa. Anzi le confermate (tutti i testi le hanno riferite) e ben più
invalidanti malattie di tipo fisico che da anni affliggono il ricorrente rendono più plausibile che la depressione - a volerla ritenere, si ripete ancora una volta,
effettiva - sia originata piuttosto da una tale condizione fisica sostanzialmente connaturata al ricorrente ed estranea all'inattività durante la CIGS tra il 2020 e il 2023. Sul punto sovviene il costante insegnamento del giudice di legittimità
secondo cui, con riferimento all'eziologia di determinate patologie riconducibili a diversi fattori (come nel caso di specie), la dimostrazione di tale nesso può
essere sì data anche in termini di probabilità, sulla base della particolarità della fattispecie, purchè si tratti di una "probabilità qualificata" da verificarsi attraverso ulteriori elementi, specie in relazione alla mancanza di prova della preesistenza, concomitanza o sopravvenienza di altri fattori determinanti (v.
per tutte Cass. 21 gennaio 2000 n. 632, 29 settembre 2000 n. 12909, 11
novembre 2005 n. 12909, 18 aprile 2007 n. 9226). Né a diverse conclusioni può giungersi analizzando la documentazione medica allegata al ricorso. In
particolare il certificato del 30.6.2022 indica solo in via ipotetica l'esistenza di un rapporto tra la depressione e la situazione di disagio lavorativo.
Più a monte non è dato comprendere come un soggetto che prima si lamenta dell'ambiento di lavoro in quanto fonte di continuo stress e incidente negativamente sulle sue condizioni psico-fisiche possa poi sentire la mancanza di quell'ambiente di lavoro al punto da ammalarsi e cadere in depressione grave.
La soccombenza reciproca determinata dall'accoglimento soltanto in parte del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1682 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 promosso da Parte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
[...]
1) accoglie soltanto in parte il ricorso e, per l'effetto, accertata e dichiarata,
previa disapplicazione del provvedimento di ammissione al beneficio della
CIGS, l'illegittimità delle sospensioni in CIGS del , condanna la Pt_1
al pagamento in favore del della Controparte_1 Pt_1
somma complessiva di € 25.388,97 a titolo di differenza tra la retribuzione piena e l'integrazione salariale percepita per i periodi di CIGS, oltre accessori come per legge;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 30.1.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
19 agosto, n. 17214).