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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 25/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 12219/2024
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Tribunale Di Padova
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 12219/2024 promossa con ricorso congiunto depositato il
22.10.2024 da
nato a [...] il [...] con l'avv. Veronica Parte_1
Bedeschi
e
nata a [...] il [...] con l'avv. Patrizia Giustino Parte_2 con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto conclusioni delle parti: “omologarsi la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI:
1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove ritengano, e serbandosi reciproco rispetto.
2) le parti danno atto di aver rispettivamente prelevato i propri effetti personali dalle abitazioni di rispettiva residenza.
3) le parti dichiarano che nulla è più dovuto a qualsiasi titolo o ragione rispettivamente l'uno dall'altra e viceversa;
pertanto, danno atto di aver regolato con il presente procedimento ogni loro rapporto economico patrimoniale.
4) le spese del presente procedimento si intendono interamente compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso per separazione personale consensuale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e iscritto in data Parte_1 Parte_2
22.10.2024; vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
viste le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 03.12.2024 e contenenti le dichiarazioni e le condizioni di separazione consensuale;
la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili di illegittimità e poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, le stesse vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Quanto al punto 2) delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti al Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Ritenuto quindi che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473.bis.51 c.p.c., così decide:
a. dichiara la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...]; Parte_2
b. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Toscolano - Maderno di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Toscolano-Maderno al n. 12, parte II, serie A dell'anno 2022;
c. omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi Parte_1
e alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note scritte per
[...] Parte_2
l'udienza;
d. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 21.1.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Tribunale Di Padova
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 12219/2024 promossa con ricorso congiunto depositato il
22.10.2024 da
nato a [...] il [...] con l'avv. Veronica Parte_1
Bedeschi
e
nata a [...] il [...] con l'avv. Patrizia Giustino Parte_2 con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto conclusioni delle parti: “omologarsi la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI:
1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove ritengano, e serbandosi reciproco rispetto.
2) le parti danno atto di aver rispettivamente prelevato i propri effetti personali dalle abitazioni di rispettiva residenza.
3) le parti dichiarano che nulla è più dovuto a qualsiasi titolo o ragione rispettivamente l'uno dall'altra e viceversa;
pertanto, danno atto di aver regolato con il presente procedimento ogni loro rapporto economico patrimoniale.
4) le spese del presente procedimento si intendono interamente compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso per separazione personale consensuale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e iscritto in data Parte_1 Parte_2
22.10.2024; vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
viste le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 03.12.2024 e contenenti le dichiarazioni e le condizioni di separazione consensuale;
la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili di illegittimità e poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, le stesse vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Quanto al punto 2) delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti al Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Ritenuto quindi che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473.bis.51 c.p.c., così decide:
a. dichiara la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...]; Parte_2
b. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Toscolano - Maderno di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Toscolano-Maderno al n. 12, parte II, serie A dell'anno 2022;
c. omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi Parte_1
e alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note scritte per
[...] Parte_2
l'udienza;
d. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 21.1.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari