Sentenza breve 13 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 13/11/2023, n. 16857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16857 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/11/2023
N. 16857/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08832/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 31 e 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8832 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Gilardoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento dell'illegittimità
del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana,-OMISSIS- presentata in data 06.05.2021
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
con il ricorso il esame la parte ricorrente agisce in giudizio avverso il silenzio serbato dal Ministero dell’Interno sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 9;
il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio ed ha depositato il DPR con cui è stata concessa la cittadinanza;
Ritenuto che:
l’intervenuta emanazione del provvedimento richiesto ha valenza satisfattiva dell’interesse fatto valere dal ricorrente e che pertanto va dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti tenuto conto della tempistica e delle circostanze prospettate dalla resistente, nonché dal gravoso carico di lavoro incombente sull’Amministrazione, per cui il ritardo nel provvedere non è dipeso da “disfunzioni organizzative”, bensì da un fenomeno di “esplosione della domanda” di cittadinanza, che il Ministero dell’Interno ha provveduto a fronteggiare apprestando misure organizzative ad hoc, concentrando sull’evasione di tali pratiche le limitate risorse umane disponibili, con cui devono essere fronteggiati anche altri compiti a tutela di beni fondamentali (garanzia dell’ordine pubblico e protezione delle persone più deboli dai crescenti episodi di criminalità), come già rilevato in numerosi precedenti analoghi (TAR Lazio, sez. V bis, n. 5802, 6117, 6122 e 6124 del 2022; cfr., Cons. Stato, sez. III, n. 5802/2022 e successive).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di lite; dispone la restituzione del contributo unificato, ove corrisposto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Antonietta Giudice, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO