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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/03/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1659/2024 R.A.C.L., promossa da
, codice fiscale , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Biella, presso lo studio dell'avv. che con l'avv. Nicola Parte_2
Zampieri, l'avv. Walter Miceli e l'avv. Fabio Ganci la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis Controparte_1
c.p.c., dal dott. dalla dott.ssa dal dott. Paolo Atzori e dal CP_2 Persona_1
dott. Gabriele Angelo Camboni, dipendenti delegati dello stesso , domiciliato in CP_1
Cagliari presso la , Controparte_3 [...]
, Controparte_4
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21 maggio 2024, ha agito Parte_1
davanti al Tribunale di Cagliari esponendo di essere insegnante precaria della scuola e di avere precedentemente prestato servizio in forza di plurimi contratti di supplenze brevi per l'a.s. 2021/2022, senza ricevere il pagamento della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. del comparto Scuola del 15 marzo 2001, della quale qui ha invocato il riconoscimento.
Il ha resistito in giudizio. CP_1
2. A proposito della “Retribuzione professionale docenti”, stabilisce l'art. 7 del
C.C.N.L. relativo al secondo biennio economico 2000/2001 del personale del comparto
Scuola del 15 marzo 2001:
pagina 1 di 7 “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1
e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del
CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
L'art. 25 del C.C.N.I. del 31 agosto 1999, richiamato dall'art. 7 cit., nel regolare l'attribuzione di altra voce retributiva (il compenso individuale accessorio), a sua volta prevede:
“
1. A norma dell'art.42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante
e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
pagina 2 di 7
2. Limitatamente all'anno scolastico 1998-99, nei confronti del personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per quello
ATA con supplenza annuale, il compenso di cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto 1999.
3. Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori amministrativi e dei responsabili amministrativi detto compenso viene corrisposto nell'ambito delle indennità di direzione e di amministrazione e viene pertanto disciplinato all'interno di detti istituti retributivi di cui agli artt.33 e 34.
4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt.23 e 25 del C.C.N.L. Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall'art.49 del C.C.N.L.
7. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed ATA con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto.
9. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro
(DPT).
[...]”.
Le altre disposizioni di contrattazione collettiva richiamate dall'art. 7 cit. riguardano, rispettivamente, il trattamento economico in caso di malattia (art. 49, lettera D, del
C.C.N.L. 26 maggio 1999) e la materia dell'aspettativa per motivi di famiglia e di studio e quella delle ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato (artt. 24
e 25 del C.C.N.L. 4 agosto 1995).
pagina 3 di 7 Il rapporto tra malattia e retribuzione professionale docenti ha formato oggetto di interesse da parte della contrattazione collettiva negli anni a seguire e in particolare, ai sensi dell'art. 17 del C.C.N.L. 2006-2009 del 29 novembre 2007, è stato stabilito che, nel caso di assenza per malattia nel periodo di comporto, è dovuta al lavoratore l'intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti, per i primi nove mesi di assenza;
il 90 percento, per i successivi 3 mesi di assenza;
il 50 percento per gli ulteriori 6 mesi (salvo che non si tratti di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, che comportino giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital o comunque assenze dovute alle conseguenze certificate delle terapie, nel qual caso spetta l'intera retribuzione).
Gli artt. 81 del C.C.N.L. 24 luglio 2003 e 83 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 hanno incluso la retribuzione professionale docenti nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Per quanto qui di interesse, si osserva che il valore mensile (per dodici mensilità, rapportato all'orario pieno di insegnamento) della retribuzione professionale docenti è variato nel tempo, nelle misure di seguito indicate.
Secondo la tabella 4 allegata al C.C.N.L. per il quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007 del 29 novembre 2007
Fasce di anzianità al 1.1.2004 dal 1.1.2006 da 0 a 14 anni euro 154,82 euro 164,00 (euro 5,46 al giorno) da 15 a 27 anni euro 190,65 euro 202,00 (euro 6,73 al giorno) da 28 anni euro 239,17 euro 257,50 (euro 8,58 al giorno)
Secondo la tabella E1.1 Scuola del C.C.N.L. per il triennio 2016/2018 del 6 settembre
2018
Fasce di anzianità dal 1.3.2018 da 0 a 14 anni euro 174,50 (euro 5,81 al giorno) da 15 a 27 anni euro 214,80 (euro 7,16 al giorno) da 28 anni euro 273,20 (euro 9,10 al giorno)
Secondo la tabella D1.1 Scuola del C.C.N.L. per il triennio 2019/2021 del 6 dicembre
2022
Fasce di anzianità dal 1.1.2022 da 0 a 14 anni euro 184,50 (euro 6,15 al giorno) da 15 a 27 anni euro 226,80 (euro 7,56 al giorno)
pagina 4 di 7 da 28 anni euro 288,20 (euro 9,60 al giorno)
3. Ha sostenuto il che la retribuzione professionale docenti, nel caso di CP_1
contratti a termine, spetterebbe soltanto per supplenze su organico di diritto e supplenze su organico di fatto, mentre sarebbe da escludere per i supplenti temporanei, la cui attività si differenzierebbe da quella dei docenti a tempo indeterminato o annuali in quanto non parteciperebbero al lavoro di preparazione e programmazione dell'anno scolastico, ai consigli di classe, alle riunioni, agli incontri con i genitori ed in genere a tutte le attività finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa.
4. La Corte di Cassazione ha confutato le ragioni poste a base del diniego dell'Amministrazione, ritenendo che:
- dal combinato disposto di cui agli artt. 7 del C.C.N.L. 15 marzo 2001 e 25 del C.C.N.I. del 31 agosto 1999, “emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo”;
- da ciò consegue che “lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»”;
- per evitare frizioni con la richiamata clausola 4, si deve ritenere che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo”;
- “la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata CP_1
temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»”.
pagina 5 di 7 In sintesi, l'art. 7 del C.C.N.L. 15 marzo 2001 per il personale del comparto Scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la
“Retribuzione Professionale Docenti” a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3, alle
“modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.
I rilievi dell'Amministrazione resistente non offrono elementi per una rimeditazione dell'orientamento qui condiviso e ribadito dalla Suprema Corte anche in pronunce successive a quella del 2018 sopra citata (da ultimo cfr. Cass. civ., Sez. L, 7 maggio 2024,
n. 12309).
5. Nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato e documentato di aver svolto le seguenti supplenze temporanee:
- per l'a.s. 2021/2022 per complessivi 39 giorni fino al 31 dicembre 2021 e per ulteriori
158 giorni nel 2022, sempre con orario pieno (parte ricorrente ha contato 159 giorni nel
2022 fino a giugno, considerandone anche uno di “assenza per sciopero” del mese di maggio, escluso però da retribuzione – cfr. stato matricolare prodotto).
Tenendo conto del valore della retribuzione professionale docenti e del numero dei giorni di supplenza, deve dichiararsi il diritto vantato dalla parte ricorrente in misura di euro 1.198,29 complessivi, così che il convenuto deve essere condannato a CP_1
corrispondere la suddetta somma, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre
1994 n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto fino al saldo.
6. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il CP_1
convenuto deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite (causa di lavoro di valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00).
Nella liquidazione delle spese non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Le spese per le restanti fasi si liquidano ai valori minimi, considerata la limitata attività processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
pagina 6 di 7 In ragione della redazione del ricorso con tecniche informatiche che consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati nonché la navigazione all'interno dell'atto, come previsto dall'art. 4, comma 1 bis, del predetto d.m. (“Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”), si dispone l'aumento dei compensi nella misura del 5 per cento, tenuto conto del limitato numero di produzioni allegate, con scarsa agevolazione rispetto alla consultazione degli atti di causa.
Deve essere disposta la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il a Controparte_1
pagare in favore dalla parte ricorrente la somma di euro 1.198,29, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione del credito fino al saldo;
- condanna il in favore della parte ricorrente alla Controparte_1
rifusione delle spese processuali, che liquida in euro 49,00 per spese di contributo unificato ed in euro 1.081,50 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Parte_2
Cagliari, 21 marzo 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1659/2024 R.A.C.L., promossa da
, codice fiscale , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Biella, presso lo studio dell'avv. che con l'avv. Nicola Parte_2
Zampieri, l'avv. Walter Miceli e l'avv. Fabio Ganci la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis Controparte_1
c.p.c., dal dott. dalla dott.ssa dal dott. Paolo Atzori e dal CP_2 Persona_1
dott. Gabriele Angelo Camboni, dipendenti delegati dello stesso , domiciliato in CP_1
Cagliari presso la , Controparte_3 [...]
, Controparte_4
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21 maggio 2024, ha agito Parte_1
davanti al Tribunale di Cagliari esponendo di essere insegnante precaria della scuola e di avere precedentemente prestato servizio in forza di plurimi contratti di supplenze brevi per l'a.s. 2021/2022, senza ricevere il pagamento della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. del comparto Scuola del 15 marzo 2001, della quale qui ha invocato il riconoscimento.
Il ha resistito in giudizio. CP_1
2. A proposito della “Retribuzione professionale docenti”, stabilisce l'art. 7 del
C.C.N.L. relativo al secondo biennio economico 2000/2001 del personale del comparto
Scuola del 15 marzo 2001:
pagina 1 di 7 “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1
e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del
CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
L'art. 25 del C.C.N.I. del 31 agosto 1999, richiamato dall'art. 7 cit., nel regolare l'attribuzione di altra voce retributiva (il compenso individuale accessorio), a sua volta prevede:
“
1. A norma dell'art.42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante
e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
pagina 2 di 7
2. Limitatamente all'anno scolastico 1998-99, nei confronti del personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per quello
ATA con supplenza annuale, il compenso di cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto 1999.
3. Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori amministrativi e dei responsabili amministrativi detto compenso viene corrisposto nell'ambito delle indennità di direzione e di amministrazione e viene pertanto disciplinato all'interno di detti istituti retributivi di cui agli artt.33 e 34.
4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt.23 e 25 del C.C.N.L. Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall'art.49 del C.C.N.L.
7. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed ATA con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto.
9. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro
(DPT).
[...]”.
Le altre disposizioni di contrattazione collettiva richiamate dall'art. 7 cit. riguardano, rispettivamente, il trattamento economico in caso di malattia (art. 49, lettera D, del
C.C.N.L. 26 maggio 1999) e la materia dell'aspettativa per motivi di famiglia e di studio e quella delle ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato (artt. 24
e 25 del C.C.N.L. 4 agosto 1995).
pagina 3 di 7 Il rapporto tra malattia e retribuzione professionale docenti ha formato oggetto di interesse da parte della contrattazione collettiva negli anni a seguire e in particolare, ai sensi dell'art. 17 del C.C.N.L. 2006-2009 del 29 novembre 2007, è stato stabilito che, nel caso di assenza per malattia nel periodo di comporto, è dovuta al lavoratore l'intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti, per i primi nove mesi di assenza;
il 90 percento, per i successivi 3 mesi di assenza;
il 50 percento per gli ulteriori 6 mesi (salvo che non si tratti di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, che comportino giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital o comunque assenze dovute alle conseguenze certificate delle terapie, nel qual caso spetta l'intera retribuzione).
Gli artt. 81 del C.C.N.L. 24 luglio 2003 e 83 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 hanno incluso la retribuzione professionale docenti nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Per quanto qui di interesse, si osserva che il valore mensile (per dodici mensilità, rapportato all'orario pieno di insegnamento) della retribuzione professionale docenti è variato nel tempo, nelle misure di seguito indicate.
Secondo la tabella 4 allegata al C.C.N.L. per il quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007 del 29 novembre 2007
Fasce di anzianità al 1.1.2004 dal 1.1.2006 da 0 a 14 anni euro 154,82 euro 164,00 (euro 5,46 al giorno) da 15 a 27 anni euro 190,65 euro 202,00 (euro 6,73 al giorno) da 28 anni euro 239,17 euro 257,50 (euro 8,58 al giorno)
Secondo la tabella E1.1 Scuola del C.C.N.L. per il triennio 2016/2018 del 6 settembre
2018
Fasce di anzianità dal 1.3.2018 da 0 a 14 anni euro 174,50 (euro 5,81 al giorno) da 15 a 27 anni euro 214,80 (euro 7,16 al giorno) da 28 anni euro 273,20 (euro 9,10 al giorno)
Secondo la tabella D1.1 Scuola del C.C.N.L. per il triennio 2019/2021 del 6 dicembre
2022
Fasce di anzianità dal 1.1.2022 da 0 a 14 anni euro 184,50 (euro 6,15 al giorno) da 15 a 27 anni euro 226,80 (euro 7,56 al giorno)
pagina 4 di 7 da 28 anni euro 288,20 (euro 9,60 al giorno)
3. Ha sostenuto il che la retribuzione professionale docenti, nel caso di CP_1
contratti a termine, spetterebbe soltanto per supplenze su organico di diritto e supplenze su organico di fatto, mentre sarebbe da escludere per i supplenti temporanei, la cui attività si differenzierebbe da quella dei docenti a tempo indeterminato o annuali in quanto non parteciperebbero al lavoro di preparazione e programmazione dell'anno scolastico, ai consigli di classe, alle riunioni, agli incontri con i genitori ed in genere a tutte le attività finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa.
4. La Corte di Cassazione ha confutato le ragioni poste a base del diniego dell'Amministrazione, ritenendo che:
- dal combinato disposto di cui agli artt. 7 del C.C.N.L. 15 marzo 2001 e 25 del C.C.N.I. del 31 agosto 1999, “emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo”;
- da ciò consegue che “lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»”;
- per evitare frizioni con la richiamata clausola 4, si deve ritenere che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo”;
- “la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata CP_1
temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»”.
pagina 5 di 7 In sintesi, l'art. 7 del C.C.N.L. 15 marzo 2001 per il personale del comparto Scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la
“Retribuzione Professionale Docenti” a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3, alle
“modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.
I rilievi dell'Amministrazione resistente non offrono elementi per una rimeditazione dell'orientamento qui condiviso e ribadito dalla Suprema Corte anche in pronunce successive a quella del 2018 sopra citata (da ultimo cfr. Cass. civ., Sez. L, 7 maggio 2024,
n. 12309).
5. Nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato e documentato di aver svolto le seguenti supplenze temporanee:
- per l'a.s. 2021/2022 per complessivi 39 giorni fino al 31 dicembre 2021 e per ulteriori
158 giorni nel 2022, sempre con orario pieno (parte ricorrente ha contato 159 giorni nel
2022 fino a giugno, considerandone anche uno di “assenza per sciopero” del mese di maggio, escluso però da retribuzione – cfr. stato matricolare prodotto).
Tenendo conto del valore della retribuzione professionale docenti e del numero dei giorni di supplenza, deve dichiararsi il diritto vantato dalla parte ricorrente in misura di euro 1.198,29 complessivi, così che il convenuto deve essere condannato a CP_1
corrispondere la suddetta somma, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre
1994 n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto fino al saldo.
6. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il CP_1
convenuto deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite (causa di lavoro di valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00).
Nella liquidazione delle spese non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Le spese per le restanti fasi si liquidano ai valori minimi, considerata la limitata attività processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
pagina 6 di 7 In ragione della redazione del ricorso con tecniche informatiche che consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati nonché la navigazione all'interno dell'atto, come previsto dall'art. 4, comma 1 bis, del predetto d.m. (“Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”), si dispone l'aumento dei compensi nella misura del 5 per cento, tenuto conto del limitato numero di produzioni allegate, con scarsa agevolazione rispetto alla consultazione degli atti di causa.
Deve essere disposta la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il a Controparte_1
pagare in favore dalla parte ricorrente la somma di euro 1.198,29, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione del credito fino al saldo;
- condanna il in favore della parte ricorrente alla Controparte_1
rifusione delle spese processuali, che liquida in euro 49,00 per spese di contributo unificato ed in euro 1.081,50 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Parte_2
Cagliari, 21 marzo 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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