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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/06/2025, n. 2491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2491 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Onorario avv. Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 10780/2014 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo N. 3036/2014 emesso dal Tribunale di Salerno in data 23.09.2014 e notificato in data 23.10. 2014
TRA
quale titolare dell'omonima ditta in rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Arturo Vassallo domiciliato come in atti
OPPONENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante rappresentato e difeso, come da procura in atti dall'avv.
Massimiliano Cesare e dall'avv. Alfonso Pisanzio con il quale elegge domicilio in Salerno alla via G.A. Papio presso l'avv. Viviana De Bello
OPPOSTO
All'udienza del 14.06. 2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti e da note conclusionali depositate
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 3036/14, emesso il 23.09.2014 e notificato il
23.10.2014, il Tribunale di Salerno ingiungeva al Sig. in Parte_1 persona dell'omonimo titolare, il pagamento, entro il termine di 40 gg. dalla notifica del decreto, di € 14.459,00, oltre interessi legali e le spese del procedimento monitorio nella misura di €. 130,00 per spese, €750,00 per onorari di difesa, oltre CNAP ed Iva come per legge.
Con atto di citazione notificato in data 18.11.2014 il sig. Parte_1
proponeva opposizione avverso il suddetto D.I. Si costituiva in giudizio la
P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., la quale, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso rilevato, eccepito, dedotto e prodotto, rilevava l'inammissibilità l'infondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto.
Veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale.-
Terminata la fase istruttoria la causa veniva rinviata per la discussione e trattenuta in decisione senza i termini del 190 cpc all'udienza del 14.06.2024
-------------
Nel merito va evidenziato che con il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo viene devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, atteso che il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità
o meno del decreto opposto, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso introduttivo, tanto che non avrebbe senso un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del provvedimento monitorio.
A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe al creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Tanto premesso, va rilevato che l'opponente sulla quale incombeva l'onere probatorio di fornire fatti o atti estintivi della pretesa creditoria azionata, ha effettuato una serie di generiche contestazione, che sono rimaste mere affermazioni, senza alcun supporto documentale. Il credito è fondato e legittimo. L'opponente ha riconosciuto il rapporto commerciale intercorso tra le parti ed in particolare il rapporto di fornitura oggetto del D.I. opposto, ed ha eccepito l'avvenuto pagamento delle fatture indicate nel D.I. mediante il pagamento di €. 20.502,55 nell'anno 2013 a mezzo dei seguenti titoli: 1) AB n. 0005770895, tratto su CRA – BCC di Battipaglia e
Montecorvino Rovella, per €. 8.917,70, emesso in data 30.08.2013; 2) AB n.
0005770900, tratto su CRA – BCC di Battipaglia e Montecorvino Rovella, per
€. 8.584,85, emesso in data 05.10.2013; 3) AC emesso il 13.06.2013 per €.
3.000,00.
Tuttavia è dimostrato che il titolo indicato al n. 2) di €. 8.584,85 è tornato insoluto e protestato e, quindi, il relativo importo non è stato introitato dalla a deconto della debitoria.- Gli altri due titoli (nn. 1) e 3) per un CP_1
totale di €. 11.917,70 sono stati introitati ed imputati ad altre fatture rimaste impagate e, precisamente: l'assegno di €. 3000,00 del 13.06.2013 è stato imputato alle fatture n. 3549 del 20.11.2012 e n. 3491 del 14.11.2012; l'assegno di €. 8.917,70 imputato alle fatture nn. 3770 del 07.12.2012, n. 179 del
08.02.2013 e n. 513 del 26.03.2013 in atti.-
Alcuna imputazione di pagamento risulta effettuata dal debitore al momento del pagamento, né la circostanza che i titoli siano stati rilasciati successivamente all'emissione delle fatture di cui al D.I. può costituire detta imputazione.
Dalla documentazione allegata agli atti emerge chiaramente la sussistenza di debiti pregressi e che il creditore ha provveduto ad imputare le somme di cui agli assegni indicati a fatture relative a debiti più risalenti.
Alcuna prova ha fornito l'opponente in merito alla presunta estinzione del debito nei confronti della “Costituisce orientamento risalente e CP_1
pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il principio secondo cui quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest'ultimo l'esistenza, nonchè la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, non può trovare applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione dell'assegno, atteso che, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l'onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni” (cfr. Cass. n.
3437/2007; Cass. n. 20134/2005; Cass. n. 6155/1978).
I pagamenti, a mezzo assegni, eccepiti dall'opponente non possono essere imputati al rapporto dedotto in giudizio.-
Nel caso che occupa il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto ammonta ad €. 14.459,00 mentre l'importo portato dagli assegni emessi in pagamento ammonta ad €. 20.465,85, quindi superiore rispetto al debito scaduto oggetto del giudizio. Il credito azionato con il decreto ingiuntivo si basa su fatture il cui pagamento doveva avvenire a 90 gg. dalla consegna della merce.- In base al criterio di collegamento temporale tra la scadenza del debito e la data del pagamento assunto come estintivo, può essere messo in serio dubbio la effettiva riconducibilità di tale pagamento al debito in questione essendo inverosimile che il debito sia stato estinto in data anteriore alla scadenza (si consideri che l'assegno circolare di €.3.000,00 è stato emesso in data 13.06.2013 prima della scadenza del pagamento delle fatture.
Tali circostanze, in linea con l'orientamento della S.C., giustificano una deroga al principio in precedenza affermato e, per l'effetto, determinano una riallocazione dell'onere probatorio a carico del debitore.
Va sottolineato, altresì, che sussiste un ulteriore elemento dal quale emerge con chiarezza come quello del debitore sia uno strenuo tentativo di sottrarsi ai propri obblighi. Tale elemento è costituito dall'art. 1193, 1° co., c.c.
L'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice onorario avv. Barbara Iorio, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 3036/2014emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno in data 23.09 .2014 e notificato in data 23.10.2014 ogni altra eccezione ed istanza disattesa, così provvede: 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
3036/2014 emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno in data 23.09.2014 che dichiara esecutivo;
2) Condanna l'opponente al pagamento, in favore della società opposta in persona del legale rappresentante della somma di € 14.459,90 oltre interessi e spese della procedura monitoria;
3) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00 oltre iva , cpa e rimborso spese generali come per legge con attribuzione per dichiarazione di averne fatto anticipo all' avv.
Massimiliano Cesare e all'avv. Pisanzio Alfonso.-
Così deciso in Salerno, 5.06.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Barbara Iorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Onorario avv. Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 10780/2014 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo N. 3036/2014 emesso dal Tribunale di Salerno in data 23.09.2014 e notificato in data 23.10. 2014
TRA
quale titolare dell'omonima ditta in rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Arturo Vassallo domiciliato come in atti
OPPONENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante rappresentato e difeso, come da procura in atti dall'avv.
Massimiliano Cesare e dall'avv. Alfonso Pisanzio con il quale elegge domicilio in Salerno alla via G.A. Papio presso l'avv. Viviana De Bello
OPPOSTO
All'udienza del 14.06. 2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti e da note conclusionali depositate
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 3036/14, emesso il 23.09.2014 e notificato il
23.10.2014, il Tribunale di Salerno ingiungeva al Sig. in Parte_1 persona dell'omonimo titolare, il pagamento, entro il termine di 40 gg. dalla notifica del decreto, di € 14.459,00, oltre interessi legali e le spese del procedimento monitorio nella misura di €. 130,00 per spese, €750,00 per onorari di difesa, oltre CNAP ed Iva come per legge.
Con atto di citazione notificato in data 18.11.2014 il sig. Parte_1
proponeva opposizione avverso il suddetto D.I. Si costituiva in giudizio la
P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., la quale, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso rilevato, eccepito, dedotto e prodotto, rilevava l'inammissibilità l'infondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto.
Veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale.-
Terminata la fase istruttoria la causa veniva rinviata per la discussione e trattenuta in decisione senza i termini del 190 cpc all'udienza del 14.06.2024
-------------
Nel merito va evidenziato che con il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo viene devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, atteso che il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità
o meno del decreto opposto, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso introduttivo, tanto che non avrebbe senso un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del provvedimento monitorio.
A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe al creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Tanto premesso, va rilevato che l'opponente sulla quale incombeva l'onere probatorio di fornire fatti o atti estintivi della pretesa creditoria azionata, ha effettuato una serie di generiche contestazione, che sono rimaste mere affermazioni, senza alcun supporto documentale. Il credito è fondato e legittimo. L'opponente ha riconosciuto il rapporto commerciale intercorso tra le parti ed in particolare il rapporto di fornitura oggetto del D.I. opposto, ed ha eccepito l'avvenuto pagamento delle fatture indicate nel D.I. mediante il pagamento di €. 20.502,55 nell'anno 2013 a mezzo dei seguenti titoli: 1) AB n. 0005770895, tratto su CRA – BCC di Battipaglia e
Montecorvino Rovella, per €. 8.917,70, emesso in data 30.08.2013; 2) AB n.
0005770900, tratto su CRA – BCC di Battipaglia e Montecorvino Rovella, per
€. 8.584,85, emesso in data 05.10.2013; 3) AC emesso il 13.06.2013 per €.
3.000,00.
Tuttavia è dimostrato che il titolo indicato al n. 2) di €. 8.584,85 è tornato insoluto e protestato e, quindi, il relativo importo non è stato introitato dalla a deconto della debitoria.- Gli altri due titoli (nn. 1) e 3) per un CP_1
totale di €. 11.917,70 sono stati introitati ed imputati ad altre fatture rimaste impagate e, precisamente: l'assegno di €. 3000,00 del 13.06.2013 è stato imputato alle fatture n. 3549 del 20.11.2012 e n. 3491 del 14.11.2012; l'assegno di €. 8.917,70 imputato alle fatture nn. 3770 del 07.12.2012, n. 179 del
08.02.2013 e n. 513 del 26.03.2013 in atti.-
Alcuna imputazione di pagamento risulta effettuata dal debitore al momento del pagamento, né la circostanza che i titoli siano stati rilasciati successivamente all'emissione delle fatture di cui al D.I. può costituire detta imputazione.
Dalla documentazione allegata agli atti emerge chiaramente la sussistenza di debiti pregressi e che il creditore ha provveduto ad imputare le somme di cui agli assegni indicati a fatture relative a debiti più risalenti.
Alcuna prova ha fornito l'opponente in merito alla presunta estinzione del debito nei confronti della “Costituisce orientamento risalente e CP_1
pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il principio secondo cui quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest'ultimo l'esistenza, nonchè la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, non può trovare applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione dell'assegno, atteso che, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l'onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni” (cfr. Cass. n.
3437/2007; Cass. n. 20134/2005; Cass. n. 6155/1978).
I pagamenti, a mezzo assegni, eccepiti dall'opponente non possono essere imputati al rapporto dedotto in giudizio.-
Nel caso che occupa il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto ammonta ad €. 14.459,00 mentre l'importo portato dagli assegni emessi in pagamento ammonta ad €. 20.465,85, quindi superiore rispetto al debito scaduto oggetto del giudizio. Il credito azionato con il decreto ingiuntivo si basa su fatture il cui pagamento doveva avvenire a 90 gg. dalla consegna della merce.- In base al criterio di collegamento temporale tra la scadenza del debito e la data del pagamento assunto come estintivo, può essere messo in serio dubbio la effettiva riconducibilità di tale pagamento al debito in questione essendo inverosimile che il debito sia stato estinto in data anteriore alla scadenza (si consideri che l'assegno circolare di €.3.000,00 è stato emesso in data 13.06.2013 prima della scadenza del pagamento delle fatture.
Tali circostanze, in linea con l'orientamento della S.C., giustificano una deroga al principio in precedenza affermato e, per l'effetto, determinano una riallocazione dell'onere probatorio a carico del debitore.
Va sottolineato, altresì, che sussiste un ulteriore elemento dal quale emerge con chiarezza come quello del debitore sia uno strenuo tentativo di sottrarsi ai propri obblighi. Tale elemento è costituito dall'art. 1193, 1° co., c.c.
L'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice onorario avv. Barbara Iorio, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 3036/2014emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno in data 23.09 .2014 e notificato in data 23.10.2014 ogni altra eccezione ed istanza disattesa, così provvede: 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
3036/2014 emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno in data 23.09.2014 che dichiara esecutivo;
2) Condanna l'opponente al pagamento, in favore della società opposta in persona del legale rappresentante della somma di € 14.459,90 oltre interessi e spese della procedura monitoria;
3) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00 oltre iva , cpa e rimborso spese generali come per legge con attribuzione per dichiarazione di averne fatto anticipo all' avv.
Massimiliano Cesare e all'avv. Pisanzio Alfonso.-
Così deciso in Salerno, 5.06.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Barbara Iorio