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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/05/2025, n. 2544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2544 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 6757/2022 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice rel. dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
(c.f. ), con l'avv. MAINARDI RAFFAELA Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. CALENDA NATALIE CP_1 C.F._2
resistente
e con l'intervento del pubblico Ministero
Conclusioni ricorrente: come da foglio depositato in data 6.2.2025.
Conclusioni resistente: come da foglio depositato in data 3.2.2025.
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto, ha esposto che, dopo aver in data Parte_1
26/03/2002 contratto matrimonio con è tra loro intervenuta separazione CP_1
personale protrattasi ininterrottamente per oltre dodici mesi a far tempo dall'avvenuta pagina 1 di 9 comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
La ricorrente ha concluso chiedendo che il Tribunale: “Pronunci lo scioglimento del matrimonio contratto in Venezia, data 26.03.2002, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Venezia, al n. 3, parte 1 dell'anno 2002, in regime di comunione legale dei beni, ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile di procedere alle conseguenti trascrizioni ed annotazioni, il tutto alle seguenti Per Per_ CONDIZIONI -1) disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e
con collocazione prevalente e residenza presso la madre. 2) disporre che il IG. possa
[...] CP_1
Per Per vedere e tenere con sé e quando vorrà, rivolgendosi direttamente alla ricorrente con un preavviso di almeno tre giorni ed accordandosi con la stessa, nel rispetto degli impegni delle parti e dei figli, ovvero secondo le diverse modalità e tempistiche che l'intestato Tribunale riterrà. 3) Porre a carico del IG. CP_1
Per Per
fintanto che e non saranno economicamente autosufficienti, l'obbligo di corrispondere entro
[...]
il giorno 10 di ogni mese in favore della IG.ra quale contributo al mantenimento dei figli, l'importo Pt_1
di €. 600,00 (€. 300,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre all'80% delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dall'art. 16 del Protocollo del Tribunale di
Venezia del 24.09.2019, che si allega e a cui si rinvia (doc.12). 4) porsi a carico della IG.ra Pt_1
quale contributo al mantenimento del figlio maggiorenne fintanto che vivrà col padre e
[...] Per_3
finché non sarà economicamente autosufficiente, un assegno mensile compatibile con le ridotte capacità della stessa, che si chiede venga per tale ragione contenuto in € 100,00 o comunque nella minima somma applicabile. In caso di mancata adesione alle suindicate condizioni da parte del resistente e conseguente prosecuzione della causa divorzile per l'accertamento delle applicande condizioni, la IG.ra Parte_1
chiede in via preliminare e sin d'ora l'emissione di Sentenza non definitiva sullo stato. In ogni caso: spese di lite rifuse in caso di opposizione del resistente”.
Si è costituito il resistente, il quale ha concluso chiedendo: “Nel merito -dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai SInori e in data 26.03.2002 a Venezia con CP_1 Parte_1
ordine di annotazione al competente Ufficiale dello Stato civile;
disporre l'affidamento condiviso dei figli Per Per minori e , con collocazione prevalente presso la madre;
disporre che il padre possa vedere e tenere presso di sé i figli minori, quando lo vorrà, previo accordo e comunque a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
-disporre a carico del SI. la corresponsione di Euro 150,00 per ciascun CP_1
pagina 2 di 9 figlio (450,00 complessivi) a titolo di mantenimento ordinario, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
ISTAT, da corrispondersi in favore della SI.ra entro il giorno. 10 di ogni mese mediante Parte_1
bonifico bancario alle coordinate note;
-disporre che il SI. sia tenuto al pagamento del 50% delle spese CP_1
straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Venezia a cui ci si richiama;
spese di lite rifuse”.
All'udienza del 6.4.2023 il tentativo di conciliazione non dava esito positivo ed il Presidente delegato, con Ordinanza del 18.7.2023, ha assunto i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “A modifica della Sentenza n. 1738/2020, di questo Tribunale, Dispone che la frequentazione Per Per tra il padre ed i figli minori e possa essere liberamente determinata tra di loro, previo preavviso e accordo con la madre di almeno due giorni e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli;
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma complessiva di €900,00 (€300,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese cd. straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019; Revoca il contributo dovuto da per il mantenimento di Conferma nel resto le ulteriori statuizioni della CP_1 Parte_1
Sentenza n. 1738/2020, di questo Tribunale;
Nomina sé medesimo giudice istruttore della causa in sede contenziosa e fissa l'udienza di comparizione e trattazione del 14 dicembre 2023 ad ore 10 e 45”.
All'udienza del 14.12.2023 le parti hanno chiesto la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., per cui il G.I. ha rinviato per gli adempimenti di cui all'art. 184 c.p.c. all'udienza del 14.6.2024; a tale udienza, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, parte ricorrente ha chiesto che fosse pronunciata sentenza parziale sullo status.
Con sentenza n. 2680/2024 del 2.7.2024, è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in data 26/3/2002 tra e trascritto nel registro atti di Parte_1 CP_1
matrimonio del Comune di Venezia, al n. 3, parte I dell'anno 2002 e con Ordinanza di pari data, il Tribunale ha rimesso la causa in istruttoria, ordinando ai sensi dell'art. 210 c.p.c. alle parti l'esibizione di documentazione economico – reddituale aggiornata e disponendo Per l'ascolto dei minori e Per_2
All'udienza del 22.10.2024 si è svolto l'ascolto dei minori e, all'esito, è stata fissata l'udienza pagina 3 di 9 del 6.2.2025 per precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, e con Decreto del successivo 7.2.2025, il G.I. ha concesso alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione e si è riservato di riferire al Collegio previa acquisizione delle conclusioni del P.M. sulle conclusioni sotto riportate.
Parte ricorrente: Per Per
“1) Disporre, secondo quello che Verrà ritenuto nel maggiore interesse dei figli minori e dall'Intestato Tribunale, l'affidamento esclusivo alla madre degli stessi ovvero condiviso ad entrambi i genitori, in ogni caso con collocazione prevalente e residenza presso la madre. 2) Disporre che il IG. CP_1
Per Per possa vedere e tenere con sé e , se i figli lo vorranno, previa richiesta alla ricorrente con un
[...]
preavviso di almeno tre giorni ed accordandosi con la stessa, nel rispetto della volontà e degli impegni dei figli, ovvero secondo le diverse modalità e tempistiche che l'intestato Tribunale riterrà. 3) Porre a carico del Per Per IG. fintanto che , e non saranno economicamente autosufficienti, CP_1 Persona_4
l'obbligo di corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese in favore della IG.ra quale contributo al Pt_1
mantenimento dei figli, un importo non inferiore ad €. 900,00 (€300,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre all'80% delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dall'art. 16 del Protocollo del Tribunale di Venezia del 24.09.2019. In ogni caso: spese di lite rifuse in caso di opposizione del resistente”.
Parte resistente:
“Il patrocinio del SI. conclude per la statuizione in merito al mantenimento dei figli come da CP_1
comparsa di costituzione nella fase di merito del 1.12.2023 depositata il 4.12.2023. Per quanto riguarda la frequentazione del padre con i figli, ritenuto quanto emerso all'udienza del 22.10.2024 in occasione della loro audizione, si ritiene opportuno che gli stessi frequentino il padre quando lo riterranno. Ciò a parziale modifica di quanto concluso nella suddetta comparsa di costituzione”.
*******
Dopo la sentenza sullo status, devono esser decise le questioni relative all'affidamento, Per Per_ collocazione prevalente e modalità di frequentazione dei minori e , oltre al loro mantenimento in uno a quello dell'altro figlio maggiorenne ma ancora Per_3
pagina 4 di 9 economicamente non autosufficiente. Per Per_ Con riferimento all'affidamento di e , la loro collocazione e frequentazione con il padre, si deve rilevare che la Sentenza n. 1738/2020, di questo Tribunale aveva disposto l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza prevalente presso la madre, stabilendo che il padre li tenesse con sé a week-end alternati, nonché, a settimane alterne, uno o due pomeriggi infrasettimanali, oltre che per sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, tre durante quelle pasquali e due settimane durante le vacanze estive.
Con la successiva ordinanza presidenziale del 18.7.2023, si è dato atto che la frequentazione tra il padre ed i figli nella prassi era stata temporalmente più limitata rispetto a quanto previsto nella sentenza di separazione, tanto che il SI. ha confermato all'udienza CP_1
Per Per presidenziale che con non si vedeva da mesi, mentre con riferimento ad in comparsa ha genericamente allegato che il minore: “si reca spontaneamente a casa del padre quando vuole e gli incontri sono molto più frequenti”.
Durante il procedimento sono emersi, dunque, elementi che hanno portato alla luce una grande difficoltà di rapporti tra il padre ed i figli, per cui la loro relazione è stata Per Per_ approfondita con l'ascolto di e avvenuto all'udienza del 22.10.2024, nella quale essi, non solo hanno riferito della sostanziale insussistenza di rapporti con il padre, ma anche di aver assistito agli agiti violenti da lui posti in essere nei confronti delle compagne e della madre e, seppur più genericamente, di aver subito loro stessi delle condotte violente da parte del padre.
In particolare, ha riferito: “Con PÀ Lo vedi? Non lo vedo quasi mai. L'ultima volta Per_2
era a giugno e oggi qui fuori. A Natale lo avevo visto dopo un anno che non lo vedevo. Poi non l'ho più visto. Ma poi ho scelto di non vederlo più perché per esempio adesso lui ha una compagna che ha una ragazzina che è venuta qui e lui la trattava come se fosse sua figlia, ma io che non sono stata mai considerata da lui mi sentivo esclusa […] Lui ha avuto numerose le donne. Metteva le mani addosso alle donne davanti a noi. Parecchi anni fa eravamo a casa sua e lui era fuori in terrazza con la sua compagna e noi in salotto e a un certo punto sentiamo urlare e ha cominciato a metterle le mani addosso e allora mia zia
pagina 5 di 9 e mio zio hanno cercato di fermarlo. Mio fratello anche dopo anni si ricorda questa scena di mio PÀ che si mette un coltello al collo per tagliarsi […] Mi mette ansia sapere che mette le mani addosso alle donne come ha fatto anche con mia mamma. Io ho paura anche di uscire con dei ragazzi perché penso che possano farmi del male anche se so che i ragazzi non sono tutti così. Mi fa male sapere che mio PÀ è come quelli che si sentono in quelle storie che accadono alla tv. La donna ha fatto vedere le foto dei lividi a mio fratello […]
Da allora non l'ho più visto e non ne sento il bisogno. Io vorrei non fosse mio padre. Io vedo i PÀ delle mie amiche e vedo che sono felici. Io vorrei avere un altro padre […] AP trattava male la mamma. Io ho pochi ricordi perché forse li ho cancellati ma mi ricordo che la umiliava, le rideva dietro e le diceva che era una madre di merda. Lei non rispondeva […] Vederlo non mi farebbe bene e io voglio stare bene. Adesso avresti paura di stare con lui? Si. mi sento in soggezione. Io da lui non mi sentivo a casa mia, io non ero tranquilla. Se devo vivere così”. ha, in particolare, dichiarato: “Ci sono stati dei periodi brutti. Molto. L'ultimo brutto Per_5
momento è stato a giugno. Cosa è successo? Era un sabato. Lui aveva ripreso da poco a chiamarmi tutte le mattine. Prima invece non l'aveva mai fatto se non ogni tanto. È altalenante. Sembrava interessato e mi faceva piacere, essendo mio PÀ. Il giorno dopo dovevamo andare in spiaggia e PÀ mi aveva proposto di andare a dormire da lui. Era anni che non andavamo. La sera dovevo uscire con amici lì vicino. Sono uscito ma mia sorella, mi ha scritto di tornare perché PÀ è impazzito. Ho trovato mia sorella e la ragazzina della compagna di mio PÀ che piangevano. Ho trovato mio PÀ che urlava alla compagna.
Lui mi ha detto le solite cose contro di lei. Lui ha sempre alzato le mani anche con la mamma e anche a me. Poi è arrivato mio fratello con la macchina e la compagna ha fatto a vedere a mio fratello le foto dei lividi […] Sicuramente spesso penso a quello che è accaduto. Per esempio, al mio compleanno lui ha preso la sua compagna in camera per gelosia dell'ex compagno di questa donna. Io sono andato a fermare mio PÀ perché non volevo che le facesse male. Ero piccolo, avevo dieci anni. L'ho visto mettersi un coltello alla gola. Mi ha scosso e a questo penso spesso. Quel giorno di giugno mi sentivo dentro che sarebbe successo qualcosa anche se ho sempre sperato di no. E l'idea di dargli un'altra chance? No. Gliene ho date troppe.
Sai che tuo PÀ ha dei problemi? Si”.
Gli elementi raccolti fanno ritenere che non sia possibile una condivisione della genitorialità.
pagina 6 di 9 Infatti, nel corso del procedimento il SI. ha manifestato un sostanziale disinteresse CP_1
verso i figli e ha dimostrato l'incapacità di relazionarsi con gli stessi con modalità adeguate al ruolo genitoriale, nonché le narrate condotte violente dal medesimo agite alla loro presenza, che hanno lasciato in loro un'evidente sofferenza esplicitata durante l'ascolto, non rendono possibile qualunque condivisione della responsabilità genitoriale.
Va dunque disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con collocamento e residenza anagrafica presso quest'ultima e attribuendo alla madre l'esclusivo esercizio della responsabilità genitoriale, anche con riferimento alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei figli. Per La frequentazione del padre con i figli – considerata anche la loro età, dato che ha 17 Per_ anni e ha 15 anni e che attualmente essi non hanno rapporti con il padre – non può essere loro imposta, per cui si ritiene opportuno che i figli possano eventualmente decidere se e quando frequentare il padre.
Quanto agli aspetti economici, si deve ricordare che il dovere di mantenere, educare ed istruire i figli obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di eSIenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale e che ai fini della determinazione del contributo da porre a carico del convenuto devono essere considerate le eSIenze del minore, rapportate all'età e alla situazione sociale, le condizioni economiche delle parti quali emergenti dalla documentazione in atti e l'incidenza del contributo fornito con la cura e l'assistenza del figlio, nella specie interamente a totale carico della ricorrente.
Dalla Certificazione Unica 2023 dimessa, risulta che nel 2022 ha percepito da CP_1
un reddito netto di circa €25.800,00 (circa €2.150,00 mensili) e Parte_2
nel 2023 di €24.773,00 (circa €2.020,00 mensili); oggi è dipendente di Bozzato Trasporti
Lagunari S.r.l. e le buste paga depositate si attestano su di un reddito mensile inferire a quello degli anni precedenti, ma il dato non tiene conto delle mensilità differite;
attualmente percepisce circa €300,00 quale Assegno Unico Universale;
tra maggio e dicembre 2024 numerosi sono stati i versamenti in contanti da lui effettuati sul suo conto corrente;
egli è
pagina 7 di 9 gravato dal pagamento del canone di locazione dell'immobile ove abita con la compagna, SI.ra , con la quale si deve presumere condivida gli oneri locatizi Parte_3
ed è altresì gravato dai ratei di alcuni finanziamenti.
La IG.ra nel 2023 ha avuto un reddito netto di €10.388,00 (€865,00 mensili) e Pt_1
recentemente è riuscita a reperire un'occupazione stabile ed è dipendente di Stemilù S.r.l., con uno stipendio mensile è di circa €700; vive con i figli nella casa di sua proprietà per la quale sopporta integralmente il relativo rateo di mutuo.
Alla luce di questi elementi e della circostanza che l'incremento della permanenza dei figli presso la madre ha determinato un maggior aggravio per lei per il loro mantenimento diretto ed inoltre le eSIenze di vita dei figli si sono accresciute dal tempo della separazione, appare congruo confermare il contributo per il loro mantenimento indiretto a carico del padre nella somma di €300,00 ciascuno (€900,00 complessivi), oltre al 50% delle spese c.d. straordinarie come da Protocollo in uso a questo Tribunale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri vigenti di cui al D.M. n. 55/2014, considerata l'attività effettivamente svolta, per cui si attestano su valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, Per 1) Dispone l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre, attribuendo alla Per_2
stessa l'esclusivo esercizio della responsabilità genitoriale anche con riferimento alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei figli, con collocazione e residenza presso la madre ed eventuale frequentazione con il padre secondo quanto indicato in premessa.
2) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno 5 CP_1 Parte_1
di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma complessiva di
€900,00 (€300,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese cd. straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di
Venezia del 20.9.2019.
pagina 8 di 9 3) Condanna a rimborsare a le spese di lite che si liquidano in CP_1 Parte_1
€6.164,00 per compensi (€1.701,00 fase di studio, €1.204,00 fase introduttiva, €1.806,00 fase istruttoria ed €1.453,00 fase decisionale), €98,00 per spese, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di ConSIlio del 15.5.2025
Il Giudice estensore dott. Alessandro Cabianca
La Presidente dott.ssa Lisa Micochero
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