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Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/03/2024, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Antonio
Angelo Guagnano, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 453/2023, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe De Sario come da mandato in Parte_1
atti
ATTORE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe La Fratta come da Controparte_1
mandato in atti
CONVENUTA
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 18.01.2023, conveniva in giudizio Parte_1
al fine di vederla condannare al risarcimento dei danni subiti dal proprio Controparte_1
garage, a causa di infiltrazioni derivanti dall'immobile di quest'ultima, ammontanti complessivamente ad € 7.366,00, oltre interessi e spese di lite.
Si costituiva che negava ogni addebito, imputando l'evento dannoso a Controparte_1
vetustà dell'impianto idrico della stessa prorpietà attorea, per incuria dei precedenti proprietari. Contestava pertanto an e quantum della avversa domanda, chiedendone
1 l'integrale con rifusione delle spese processuali.
Per entrambi, come da rispettive conclusioni in atti, cui si fa più puntuale riferimento e che si abbiano qui per riportate e trascritte.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., alla udienza del 25.03.2024, le parti dichiaravano di aver transatto la controversia stragiudizialmente e fuori del giudizio. Per cui chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, senza alcuna pronuncia neppure sulle spese.
Sulla base di tali conclusioni, la causa è stata quindi riservata in decisione.
La cessazione della materia del contendere è un istituto giuridico non regolamentato dal codice di procedura civile, ma di elaborazione giurisprudenziale, che porta alla definizione del giudizio, anche se ontologicamente differente rispetto alla rinuncia agli atti o all'azione, nonostante le medesime conseguenze in ordine alla impossibilità nella prosecuzione del processo. Si fonda cioè sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalla medesime parti, per le più svariate ragioni. In sostanza la cessazione della materia del contendere è una forma di definizione del processo conseguente al sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio, di cui le parti si danno reciproco atto, che fa venir meno la ragion d'essere della lite. Detta fattispecie può pertanto verificarsi quando sopravvenga una situazione (quale essa sia, ad esempio ius superveniens o riconoscimento delle ragioni del contraddittore e rinuncia agli atti, intervenuta transazione) che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse delle stesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice - che può agire anche d'ufficio
(Cass. n. 4714/2006, richiamata da Corte d'Appello Palermo, sentenza 22 marzo 2019). La cessazione della materia del contendere è perciò rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo e viene attestata con sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio stesso per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale
2 conclusione di esso.
Nella specie, quindi, sulla esplicita richiesta delle parti, va conseguentemente dichiarata la intervenuta integrale cessazione della materia del contendere, senza alcuna pronuncia, neppure sulle spese.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di ogni diversa Parte_1 Controparte_1
eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Nulla neppure per le spese.
Così deciso in Taranto in data 25.03.2024
Il Giudice
Dott.. Antonio Angelo Guagnano
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