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Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/07/2024, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 4202/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Cessione dei crediti ” e vertente TRA
con sede legale in Via San Prospero, 4, Milano, C.F. e P. IVA Parte_1
, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante p.t. Dott. P.IVA_1 Pt_2
, nato il [...] a [...], C.F. , rappresentata e
[...] C.F._1 difesa dalla e per essa dall'Avv. ti Mario Milo (C.F. Controparte_1
) e Francesca Prisco (C.F. ), giusta procura C.F._2 C.F._3 allegata all'atto di citazione; successivamente con sede in Roma, via Parte_3
Piemonte n. 38, con capitale sociale di Euro 210.000,00 (duecentodiecimila), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma con il codice fiscale e numero di iscrizione: , partita I.V.A.15430061000, ed iscritta al R.E.A. con il numero RM - P.IVA_2
1612099, appartenente al Gruppo IVA con partita IVA di Gruppo , autorizzata a P.IVA_3 svolgere l'attività di agenzia di recupero crediti per conto terzi, munita della licenza rilasciata dalla Questura di Roma il 30 giugno 2021 ai sensi dell'articolo 115 del Regio Decreto 18 giugno
1931, n. 773, soggetta a direzione e coordinamento della società in persona della Parte_3 dott.ssa , nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_2 CodiceFiscale_4 giusta procura del 4.08.2021 per atto del Notaio Rep. 16394/Racc. 7984, Persona_1 non in proprio, ma quale mandataria di iscritta al n. 35437.3 Parte_1 nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 7.6.2017, con sede in Milano, via San Prospero n. 4, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Monza-Brianza-Lodi con il codice fiscale e numero di iscrizione: , ed iscritta al R.E.A. con il numero MI - 2128979, giusta P.IVA_1 procura del Notaio Rep. 14.004/Racc.
9.208 del 7.10.2021, rappresentata e Persona_2 difesa dall'Avv. Filippo Pingue, (C.F. ), e dall'Avv. Massimino Lo C.F._5
Conte (C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Vittorio C.F._6
Veneto, 7, giusta procura generale alle liti del 4.11.2021 per atto del Notaio Persona_1
Rep. 16928/Racc.8243, allegata in atti;
- Attore
E
, P.IVA: , in persona del Direttore Generale, legale Controparte_3 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, dott. , con sede in , alla via Controparte_4 CP_3
Degli Imbimbo, n.ri 10/12, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procure allegate in atti giusta delibera del D.G. n. 2139 del 15 novembre 2022 dagli Avv.ti Mariarosaria Di Trolio (C.F. ) e dall'avv. Domenica Coppola CodiceFiscale_7
( ) e dall'Avv. Marco Mariano (C.F. ), C.F._8 CodiceFiscale_9 elettivamente domiciliata, in uno ai suoi difensori, presso la propria sede in , alla Via CP_3 degli Imbimbo, n.ri 10/12;
- Convenuto Conclusioni: Per parte attrice riportandosi ai propri precedenti scritti difensivi, Parte_1 nonché ai verbali di causa, che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti, impugna e contesta tutto quanto ex adverso eccepito e dedotto (anche l'ultimo atto ex adverso depositato), e richiama le domande e conclusioni già rassegnate in citazione le quali devono intendersi per integralmente trascritte e ripetute, così come precisate anche nella memoria ex art. 183 n.2 c.p.c. rispetto alle quali chiede l'integrale accoglimento. Si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”. Per parte convenuta “1) Rigetti le avverse domande, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e diritto 2) Condanni parte attrice, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. c., per aver agito in mala fede o, quantomeno, con colpa grave, oltre al pagamento di spese e compensi di lite, maggiorati di spese generali e oneri riflessi in luogo di IVA e CPA.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la ha adito questo Parte_1
Tribunale, premettendo, in sintesi: che l'
[...]
, struttura accreditata con Controparte_5 il , ex D.G.R.C. n. 377/98 (FKT) ed ex artt. 26 e 44 L. Controparte_6
n. 833/1978, vantava diversi centri di assistenza, con sedi operative in alla Via Morelli CP_3
e Silvati n. 13/A, in Calitri alla C.da Palude di Pittoli ed in Nusco alla Via Claudio Ogier n. 20, tutti afferenti all'ambito territoriale dell' , i quali erogavano prestazioni sanitarie CP_3 dirette alla riabilitazione fisica, psichica e sensoriale, essa aveva stipulato con CP_3 appositi contratti relativi alle suddette strutture tesi a disciplinare l'erogazione delle prestazioni in favore di assistiti del , per il biennio 2016/2017, in ottemperanza a quanto stabilito dai CP_6 contratti, a fronte della puntuale erogazione delle prestazioni, l' aveva emesso regolari CP_5 fatture per l'ottenimento degli importi ad essa dovuti, ma, immotivatamente, l'
[...]
non aveva corrisposto quanto fatturato;
con contratto di cessione Controparte_7 crediti, disciplinato dalla Legge n. 130/99 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritto in data 20.02.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 23.02.2019 e comunicato all' a mezzo pec il 01.03.2019, cedeva i Controparte_7 CP_5 crediti all'epoca già maturati ad essa tra cui le suddette fatture;
essa Parte_1
pertanto, era creditrice della dell'importo di euro Parte_1 CP_3
€139.374,01 oltre interessi da ritardato pagamento nelle transazioni commerciali, ex D. Lgs n. 231/2002,, come modificato dal D.Lgs n. 192/12 dalle scadenze delle singole fatture all'effettivo soddisfo.
In diritto, parte attrice deduceva “I. RELATIVAMENTE ALLA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DI , precisando che, in forza di tutto esposto e Parte_1 documentato, discendeva l'obbligo della convenuta di pagare in proprio favore i crediti, oltre accessori, posto che gli stessi derivavano da prestazioni sanitarie regolarmente erogate da in forza di valido titolo contrattuale e non pagate dalla ed essa era unica CP_5 Parte_4 titolare dei Crediti, alla luce dei contratti di cessione, opponibili ai terzi.; “II.
RELATIVAMENTE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO” rilevando che la presente causa fosse disciplinata dall'art. 33 del D.Lgs n.80/98, nel testo novellato dall'art. 7 della L. 205/00, come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n.204/2004; “; “III.
RELATIVAMENTE ALLE PRESTAZIONI EROGATE CONTRATTUALMENTE
PREVISTE.”, evidenziando che quale società titolare del relativo contratto stipulato con CP_5 l' , secondo le previsioni di cui al D.lgs. n. 502 del 30.12.1992, art. 8 quinquies e CP_3 s.m.i., per l'anno 2017 aveva erogato regolarmente le prestazioni nell'ambito di propria competenza, secondo quanto indicato dalla medesima pattuizione e le fatture erano poi state correttamente inviate;
“IV. IN SUBORDINE, SULL'INDEBITO OGGETTIVO EX ART.
2033 COD.CIV. PRESUPPOSTI.”, nella denegata ipotesi in cui le domande formulate non fossero state accolte, essa aveva il diritto ad ottenere la ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 cod.civ.; “V. IN SUBORDINE, SULLA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE
EX ART. 1218 C.C. ED EXTRACONTRATTUALE EX ART. 2043 COD.CIV.
PRESUPPOSTI.”, in via ulteriormente subordinata, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento delle somme in oggetto a titolo di responsabilità precontrattuale e/o contrattuale ex art. 1218 e ss., ovvero extra-contrattuale ai sensi dell'art. 2043 cod.civ., essendo i presupposti incontrovertibili;
“VI. IN SUBORDINE: AZIONE DI INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO EX ART 2041 C.C.”; “VII. SULL'APPLICABILITÀ DEGLI
INTERESSI MORATORI EX D. LGS. 231/2002, OVVERO, IN SUBORDINE NELLA MISURA LEGALE.”; “VIII. DEGLI INTERESSI ANATOCISTICI EX ART. 1283 CODICE
CIVILE”. Tanto premesso, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “1) in via principale, accertare e dichiarare il diritto di quale cessionaria dei crediti Parte_1 ceduti dalla ad ottenere il pagamento a titolo contrattuale del saldo Controparte_5 relativo alla fattura di cui al superiore prospetto riepilogativo, per un importo complessivo di €
139.374,01, a titolo di pagamento per le prestazioni rese nel 2017, ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, e, per l'effetto, condannare l'
[...]
, in persona di chi legalmente le rappresenta, al pagamento in favore di CP_3 [...] dell'importo di € 139.374,01, ovvero della diversa somma maggiore o minore Parte_1 che dovesse essere accertata in corso di causa per i titoli esposti in narrativa, il tutto oltre interessi ex artt. 4 e 5, D.Lgs. 231/2002; 2) in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di quale cessionaria dei crediti ceduti dalla Parte_1 CP_5
ad ottenere il pagamento da parte dell' odierna convenuta del saldo relativo alle fatture
[...] di cui al superiore prospetto, per un importo complessivo di € 139.374,01, per le prestazioni rese nel 2017, ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, e, per l'effetto, condannare l' , in persona di chi legalmente la rappresenta, CP_3 al pagamento in favore di dell'importo di € 139.374,01, ai sensi Parte_1 dell'art. 2033 cod.civ., ovvero in subordine ai sensi degli art. 1218, e/o 2043 cod.civ., per tutti i motivi sopra esposti, ovvero dell'importo che risulterà all'esito della istruttoria, anche a seguito di disponenda CTU, oltre interessi legali con le decorrenze previste dalla legge. 3) in via ulteriormente subordinata accertare l'arricchimento senza giusta causa ex art 2041 c.c. conseguita dalla convenuta, in danno dell'attore e, per l'effetto, condannarla al pagamento a titolo di indennizzo in favore di , quale cessionaria dei crediti ceduti Parte_1 dalla dell'importo di € 139.374,01, ovvero di quella diversa somma che dovesse essere CP_5 ritenuta di giustizia, per tutti i motivi sopra esposti, ovvero dell'importo che risulterà all'esito della istruttoria anche a seguito di disponenda CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e maggior danno;
4) condannare l' in virtù dei Controparte_7 titoli e delle causali esposti in narrativa, anche al pagamento degli interessi anatocistici sugli interessi maturati ex art. 1283 c.c., al tasso ex D. Lgs. 231/2002 dalla proposizione della domanda al saldo effettivo, a mente dell'art. 1284 co. IV codice civile. 5) in ogni caso con vittoria di spese e compensi di procedura da attribuirsi alla scrivente Controparte_1
e per essa ai sottoscritti difensori antistatari.”.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio, in data 9/3/2021, l'
[...]
, eccependo, in sintesi: 1) insussistenza del credito da parte di Parte_4 Controparte_5
poiché per l'annualità 2016 il aveva liquidato l'intero
[...] Controparte_8 fatturato alla struttura, come da determina dirigenziale n. 3284 del 15/05/2017, per l'anno 2017 il Distretto aveva liquidato, con determina dirigenziale di saldo n. 3570 del 24/05/2018, il fatturato prodotto dalla struttura al netto delle note di credito emesse dalla stessa per CP_5 superamento tetto e precisamente nota credito n. 27/PA del 23/05/2018 di € 40.073,60 e per decurtazioni, a seguito di controlli sanitari (nota credito n. 26/PA del 23/05/2018 di € 756,72 e nota credito n. 25/PA del 23/05/2018 di € 1.137,92), precisando che il tetto assegnato in sede di programmazione costituisse un limite invalicabile;
“2) Correttezza del procedimento amministrativo volto alla liquidazione dei saldi per gli anni 2016 e 2017.”, rilevando che dalla declaratoria di cui alla determinazione del Direttore del Distratto n. 3284 R del 15/05/2016 di liquidazione del fatturato relativo all'anno 2016 fosse agevolmente desumibile l'iter procedimentale che aveva portato al pagamento del saldo dovuto ad per le CP_5 prestazioni relative all'anno 2016, nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
“3) Infondatezza della domanda di indebito arricchimento”, rilevando il sistema normativo in punto di regolazione dei rapporti tra gli enti pubblici sanitari ed i soggetti accreditati fosse un sistema chiuso, che non dava spazio all'azione residuale dell'ingiustificato arricchimento perché la fissazione del tetto di spesa implicava che le prestazioni rese oltre il limite assegnato al singolo centro restassero a carico di quest'ultimo; “4) Mancata accettazione delle fatture da parte dell' ” le fatture non erano mai state accettate, né avrebbe potuto essere Parte_4 diversamente, atteso che trattavasi di fatture relative ad eccedenza tetto: “5) Emissione di note di credito” eccependo che la controparte avesse emesso note di credito relative alla somme azionate in questa sede, all'esito della corretta conclusione del procedimento amministrativo volto alla verifica dell'eventuale sforamento dei tetti di spesa per le strutture afferenti alla Macroarea Assistenza Riabilitativa;
“6) Non debenza degli interessi così come richiesti in citazione”, le somme richieste non erano dovute, e di conseguenza infondata era la domanda relativa agli interessi;
“7) Mancata accettazione della cessione di credito” , si eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, l'invocata cessione non era mai stata accettata;
“8) Mancata Cont certificazione del credito”, le fatture di cui alla citazione non erano state certificate da essa né richiesta in tal senso era stata avanzata dall' di attraverso la procedura CP_5 CP_3 prescritta dalla legge, non ricorrevano pertanto le condizioni richieste dalla norma invocata e pertanto la cessione, se effettivamente avvenuta, non era efficace nei confronti dell'odierna opponente.
La parte convenuta concludeva: “Voglia l'adito Tribunale, in accoglimento dei motivi su esposti, rigettare integralmente le domande proposte da controparte con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese e competenze di lite.”. All'esito del deposito delle memorie istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Infine, essa veniva assegnata alla scrivente, che la rimetteva in decisione, con la concessione dei termini di cui dall'art. 190 c.p.c.
Così succintamente compendiati gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue.
Anzitutto, va delineato brevemente il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento relativamente alla questione nodale, che qui precipuamente interessa, dei c.d. “tetti di spesa”.
Con riguardo a tale profilo, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 della legge n. 449 del
1997, le Regioni individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi sanitari ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario ed i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di piani annuali preventivi che definiscano le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie erogabili nelle strutture pubbliche e in quelle private. Ne consegue che alla Regione spetta il compito di emanare un atto autoritativo di programmazione e, quindi, di fissare, anche unilateralmente, il tetto massimo annuale della spesa sanitaria sostenibile, con determinazione vincolante, laddove Cont la successiva fase di contrattazione tra l' e gli operatori interessati ha ad oggetto i piani annuali preventivi che assolvono un ruolo sostanzialmente attuativo ed esecutivo di scelte già compiute al superiore livello organizzatorio (v. Cons. Stato, 2001, n. 2459, Tar Campania
Salerno 2001, n. 1023). L'articolo 6 della legge finanziaria del 1995 (L. 724/1994) disponeva l'imposizione in via generale dei tetti di spesa sanitaria e l'art. 2 della successiva legge finanziaria del 1996 (l. 549/1995), in particolare, dettava i limiti di spesa per l'assistenza specialistica. Il valore autoritativo e vincolante delle determinazioni in tema di tetti di spesa è stato, a più riprese, affermato dalla giurisprudenza amministrativa (v. es. Tar Roma, (Lazio) sez. III, 11/11/2014, n.11317 “Le deliberazioni con le quali vengono fissati i tetti di spesa per le prestazioni dei soggetti accreditati con il S.s.n. sono assunte in attuazione di precisi vincoli che discendono dalla necessità di rispettare la disciplina speciale sul rientro dai disavanzi delle regioni;
l'osservanza di detto tetto di spesa rappresenta pertanto per esse un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il S.s.n. può erogare e può, quindi, permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato. Il valore autoritativo e vincolante delle determinazioni in tema di limiti delle spese sanitarie esprime, infatti, la necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nella cornice di una pianificazione finanziaria;
segue da ciò che tale funzione programmatoria, volta a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, rappresenta un dato inabdicabile nella misura in cui la fissazione dei limiti di spesa si atteggia ad adempimento di un obbligo che influisce in modo pregnante sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate.”). Alle Regioni è consentito di esercitare i propri poteri decisori tanto in modo puntuale ed analitico, con riferimento a ciascuna istituzione sanitaria pubblica o privata, sia con determinazione più ampia e generale, per gruppi di istituzioni sanitarie, essendosi in tale senso espressa anche il giudice delle leggi (v. Corte Cost., 27/07/2011, n.248 “Non è fondata - in riferimento agli art. 3, 97 e 113 cost. - la q.l.c. dell'art. 8 quinquies, comma 2, lett. b, d.lg.
30 dicembre 1992 n. 502 (introdotto dall'art. 79, comma 1- quinquies d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv., con mod., in l. 6 agosto 2008 n. 133), che consente alle regioni di " individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati ": tale disposizione, infatti, deve essere interpretata nel senso che alla regione sia attribuito un potere autorizzatorio (non meramente discrezionale, bensì) condizionato dal contenuto degli " accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero-universitarie " e dei " contratti con quelle private e con i professionisti accreditati ", finalizzati al raggiungimento degli scopi stabiliti dalla legge medesima (e in particolare, l'individuazione degli " obiettivi di salute " e dei " programmi di integrazione dei servizi ", nonché la determinazione del " volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza ").”). Tali linee di tendenza hanno trovato sbocco nel d.lgs. n. 229/1999, recante numerose e importanti modifiche al d.lgs. n. 502/1992, tra le quali è da segnalare in primo luogo l'art.
8-quater (introdotto dal citato d.lgs. n. 229). Tale norma sancisce il principio che "la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti dei servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, ai di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 5-quinquies". In tema la giurisprudenza ha chiarito che “In definitiva, nell'evoluzione della legislazione sanitaria si è progressivamente imposto il principio della programmazione, allo scopo di realizzare un contenimento della spesa pubblica ed una razionalizzazione del sistema sanitario. In questo modo si è temperato il regime concorrenziale attraverso i poteri di programmazione propri delle regioni e la stipula di appositi "accordi contrattuali" tra le AA.SS.LL. competenti e le strutture interessate per la definizione di obiettivi, volume massimo e corrispettivo delle prestazioni erogabili (Corte Cost., 26 maggio 2005, n. 200). Le citate disposizioni si configurano, dunque, essenzialmente come norme di principio della legislazione statale dirette
a garantire ad ogni persona il diritto alla salute come "un diritto costituzionale condizionato dall'attuazione che il legislatore ordinario ne dà attraverso il bilanciamento dell'interesse tutelato da quei diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti", tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra nella sua opera di attuazione in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento (Corte Cost., 20 novembre 2000, n. 509).
Il sistema di regressione progressiva del rimborso tariffario delle prestazioni sanitarie che eccedono il tetto massimo prefissato, pur non essendo esplicitamente contemplato dalle norme di legge che regolano i poteri regionali in materia, è espressione del potere autoritativo di fissazione dei tetti di spesa e di controllo della spesa sanitaria in funzione di tutela della finanza pubblica, affidato alle stesse regioni, e trova giustificazione concorrente nella possibilità che le imprese fruiscano di economie di scala nonché effettuino opportune programmazioni della rispettiva attività (cfr. TAR Campania-Napoli sent. n. 4514 del 28.9.2011; Cons. Stato, Sez. IV,
15 febbraio 2002, n. 939).” (v. C. App. Napoli sez. I, 18/01/2021, (ud. 05/01/2021, dep.
18/01/2021), n.145). L'attività di contenimento della spesa sanitaria rappresenta, quindi, un preciso obbligo dell'amministrazione regionale e si esplica successivamente secondo le modalità delineate dall'art.1 commi 171 e ss. L. 311/2004 e dall'ulteriore normativa nazionale e regionale di riferimento.
Venendo al caso di specie, risulta documentalmente dimostrato (v. alleg. 3, prod. parte attrice) che fossero stati sottoscritti tra e Controparte_5 Parte_4
Contratti per gli anni 2016/2017, per “regolare i volumi di prestazioni ed economici e le tipologie di prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione ex art. 26 L.833/78”, riguardanti quindi proprio il limite di spesa e conseguentemente il fatturato Cont a carico dell' per tali prestazioni (v. art. 4 Contratti cit.). I contratti venivano debitamente sottoscritti dall' e, pertanto, può affermarsi che con tali sottoscrizioni essa si fosse CP_5 impegnata al rispetto di tali limiti, non avendone contestato in tale sede la validità.
Parimenti è stato documentalmente dimostrato che il avesse Controparte_8 liquidato, per l'annualità 2016, l'intero fatturato alla struttura, come da determina dirigenziale n. 3284 del 15/05/2017, rilevando espressamente che il budget di struttura contrattualizzato, ai sensi del DCA n. 85 del 8/08/2016, per l'anno 2016 ammontasse ad € 1.703.445,46 e che il fatturato pari ad € 1.554.550,40 risultasse inferiore a detto limite di spesa, veniva quindi corrisposto l'intero saldo (v. prod. convenuta); per l'anno 2017, il aveva liquidato, con CP_8 determina dirigenziale di saldo n. 3570 del 24/05/2018, il fatturato prodotto dalla struttura al netto delle note di credito, emesse dalla stessa per superamento tetto, e precisamente CP_5 nota credito n. 27/PA del 23/05/2018 di € 40.073,60 e per decurtazioni, a seguito di controlli sanitari (nota credito n. 26/PA del 23/05/2018 di € 756,72 e nota credito n. 25/PA del 23/05/2018 di € 1.137,92 – v. prod. parte convenuta). Ora, non sfugge certamente che l'onere della prova del superamento del tetto di spesa spetti alla parte debitrice, che deve allegare elementi idonei a dimostrarlo (v., in ultimo, in questi termini, Cass. civile sez. I, 14/02/2024, n.4115; v. anche Cass. civile sez. VI, 16/04/2021,
n.10182 per cui “In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di Con accreditamento, grava sulla a dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore ma impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del tetto di spesa, nel qual caso non è possibile configurare alcun diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite.”), cionondimeno, nella fattispecie concreta, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa attrice, emerge documentalmente e chiaramente tale prova, atteso che la domanda proposta dall'attrice nella odierna sede è proprio di pagamento di prestazioni extra budget, come risultante letteralmente ed incontestabilmente da tutte le fatture poste a base della domanda, ove si legge esattamente di prestazioni erogate “oltre il tetto di spesa” (v. fatture del Parte_5
15/02/2019, del 15/02/2019, del 15/02/2019, 15/02/2019, Parte_6 Parte_7 Parte_8 per importo complessivo di €139.374,01, pag. 2 dell'Atto di citazione e doc. 4, 5, 6 e 7, prod. parte attrice).
Tanto appurato, la domanda di pagamento di prestazioni erogate oltre i tetti di spesa non può essere accolta, come eccepito dalla difesa convenuta, sulla scorta della già evidenziata indefettibilità del meccanismo di contenimento della spesa, che si fonda sulla fissazione dei cd. tetti di spesa, ed in applicazione della cristallina giurisprudenza di legittimità a mente della quale “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata dalla Cont società accreditata nei confronti dell e della Regione, atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa è giustificata dalla necessità di dover rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento e dalla circostanza che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate e gode comunque di una posizione di rilievo connessa alla affidabilità sul mercato derivante dall'avvenuto accreditamento.” (v. Cass. civile sez. III, 29/09/2021, n.26334). In via subordinata parte attrice ha proposto domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 cod.civ.. Trattasi di istanza che rinviene in via generale il proprio presupposto nel pagamento non dovuto ovverosia privo di causa, evenienza evidentemente non ricorrente nel caso di specie e pertanto la domanda non può essere accolta.
Ancora, in via subordinata, parte attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento delle somme in oggetto a titolo di responsabilità precontrattuale e/o contrattuale, ex art. 1218 e ss., ovvero extra-contrattuale, ai sensi dell'art. 2043 cod.civ. Anche sotto tali profili le istanze attoree sono infondate, alla luce del contenuto del contratto e degli obblighi di legge, Cont non potendosi rilevare la sussistenza di colpa dell' non essendo applicabile l'articolo 2043 c.c., attinente alla responsabilità extra contrattuale (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27608 del
29/10/2019 (Rv. 655496 - 01) “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata - a titolo di inadempimento contrattuale o di illecito extracontrattuale
- dalla società accreditata nei confronti dell atteso che la mancata Parte_9 previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni c.d. "extra budget" è giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa ed il vincolo delle risorse pubbliche disponibili e che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate.”).
Infine, parte attrice, in via ulteriormente subordinata, ha proposto azione di ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c., chiedendo accertare la debenza di un indennizzo,
a titolo di arricchimento senza giusta causa. Sul punto va, anzitutto, rammentato che l'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario, invocabile in assenza di ulteriori strumenti attivabili, come ribadito dalla Cassazione, la quale ha affermato che “L'azione di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., ha carattere sussidiario e, quindi, non è proponibile quando il danneggiato può esercitare azioni tipiche per farsi indennizzare del pregiudizio subito;
la valutazione dell'esistenza delle altre azioni va effettuata in astratto, prescindendo dall'esito concreto delle stesse.” (cfr. Cass. n. 20747/2007). In seconda battuta, e per altra via, l'azione di arricchimento senza causa non ha comunque fondamento, considerato, per un verso, che l'arricchimento sarebbe indiretto, essendo gli “arricchiti” i soggetti che hanno immediatamente beneficiato delle prestazioni erogate, ovvero gli assistiti, e, per altro verso, rientrando tale arricchimento nel concetto di
“arricchimento imposto”. A tale espresso riguardo, appare sufficiente richiamare i consolidati indirizzi della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Sul punto, infatti, va data continuità al principio di recente affermato da questa Corte, ma già in almeno due occasioni da essa ribadito. Si è, infatti, ritenuto (Cass. Sez. 3, ord. 24 aprile 2019, n. 11209, Rv. 653710-01; ma nello stesso senso, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 27608 del 2019, cit.; Cass. Sez. 3, sent.
n. 27997 del 2019, cit.) che, nel deliberare "il tetto di spesa, la pubblica amministrazione" adempia "ai suoi obblighi di legge di sana gestione delle finanze pubbliche" (giacché, come si
è visto, "anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema"; Cass. Sez. 3, sent. n. 27608 del 2019, cit.), sicché l'azienda sanitaria, "comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa determinato" per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, le viene, "implicitamente ma inequivocamente", a manifestare "il suo diniego di una spesa superiore, ovvero la sua volontà contraria a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel limite di spesa"; ciò che conferisce all'arricchimento che pure, obiettivamente, l'Amministrazione consegue dalla loro esecuzione - quel carattere "imposto", ancora rilevante (secondo l'insegnamento di
Cass. Sez. Un. sent. 26 maggio 2015, n. 10798, Rv. 635369-01) ai fini dell'impossibilità di esperire l'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. Del resto, diversamente opinando, e dunque consentendo la remunerazione di una prestazione "non voluta", si perverrebbe al risultato di ritenere che - nella materia della "tutela della salute", nella quale la giurisprudenza costituzionale ha elevato il "contenimento della spesa pubblica sanitaria", in quanto
"espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica", al rango di
"principio fondamentale", rilevante ai fini e agli effetti di cui all'art. 117 Cost., comma 3, (cfr.
Corte Cost., sent. 23 aprile 2010, n. 141). - "l'entità delle spese pubbliche" sia "rimessa alle scelte di strutture private, anche se accreditate: il che è chiaramente insostenibile" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 11209 del 2019, cit.).” (cfr. Cass. civile sez. III, 06/07/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13884).
Pertanto, anche l'azione di ingiustificato arricchimento va rigettata.
Al rigetto integrale delle domande principali segue il rigetto della domanda di corresponsione dei relativi interessi sulle somme richieste. Ogni altra questione ed eccezione resta assorbita, in virtù del principio della “ragione più liquida”. Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte attrice ed esse si liquidano d'ufficio come in dispositivo, in base ai parametri forensi vigenti, tenuto conto del valore della controversia (€139.374,01), dell'oggetto, della non particolare complessità delle questioni trattate in fatto ed in diritto e delle attività processuali effettivamente svolte.
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1. Rigetta integralmente tutte le domande proposte da parte attrice.
2. Condanna parte attrice in persona del legale rappr.te Parte_1
p.t., al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese di giudizio, che si liquidano in €7.052,00 per compensi professionali forensi, oltre oneri riflessi, se dovuti nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Così deciso in data 18 luglio 2024.
Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 4202/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Cessione dei crediti ” e vertente TRA
con sede legale in Via San Prospero, 4, Milano, C.F. e P. IVA Parte_1
, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante p.t. Dott. P.IVA_1 Pt_2
, nato il [...] a [...], C.F. , rappresentata e
[...] C.F._1 difesa dalla e per essa dall'Avv. ti Mario Milo (C.F. Controparte_1
) e Francesca Prisco (C.F. ), giusta procura C.F._2 C.F._3 allegata all'atto di citazione; successivamente con sede in Roma, via Parte_3
Piemonte n. 38, con capitale sociale di Euro 210.000,00 (duecentodiecimila), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma con il codice fiscale e numero di iscrizione: , partita I.V.A.15430061000, ed iscritta al R.E.A. con il numero RM - P.IVA_2
1612099, appartenente al Gruppo IVA con partita IVA di Gruppo , autorizzata a P.IVA_3 svolgere l'attività di agenzia di recupero crediti per conto terzi, munita della licenza rilasciata dalla Questura di Roma il 30 giugno 2021 ai sensi dell'articolo 115 del Regio Decreto 18 giugno
1931, n. 773, soggetta a direzione e coordinamento della società in persona della Parte_3 dott.ssa , nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_2 CodiceFiscale_4 giusta procura del 4.08.2021 per atto del Notaio Rep. 16394/Racc. 7984, Persona_1 non in proprio, ma quale mandataria di iscritta al n. 35437.3 Parte_1 nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 7.6.2017, con sede in Milano, via San Prospero n. 4, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Monza-Brianza-Lodi con il codice fiscale e numero di iscrizione: , ed iscritta al R.E.A. con il numero MI - 2128979, giusta P.IVA_1 procura del Notaio Rep. 14.004/Racc.
9.208 del 7.10.2021, rappresentata e Persona_2 difesa dall'Avv. Filippo Pingue, (C.F. ), e dall'Avv. Massimino Lo C.F._5
Conte (C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Vittorio C.F._6
Veneto, 7, giusta procura generale alle liti del 4.11.2021 per atto del Notaio Persona_1
Rep. 16928/Racc.8243, allegata in atti;
- Attore
E
, P.IVA: , in persona del Direttore Generale, legale Controparte_3 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, dott. , con sede in , alla via Controparte_4 CP_3
Degli Imbimbo, n.ri 10/12, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procure allegate in atti giusta delibera del D.G. n. 2139 del 15 novembre 2022 dagli Avv.ti Mariarosaria Di Trolio (C.F. ) e dall'avv. Domenica Coppola CodiceFiscale_7
( ) e dall'Avv. Marco Mariano (C.F. ), C.F._8 CodiceFiscale_9 elettivamente domiciliata, in uno ai suoi difensori, presso la propria sede in , alla Via CP_3 degli Imbimbo, n.ri 10/12;
- Convenuto Conclusioni: Per parte attrice riportandosi ai propri precedenti scritti difensivi, Parte_1 nonché ai verbali di causa, che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti, impugna e contesta tutto quanto ex adverso eccepito e dedotto (anche l'ultimo atto ex adverso depositato), e richiama le domande e conclusioni già rassegnate in citazione le quali devono intendersi per integralmente trascritte e ripetute, così come precisate anche nella memoria ex art. 183 n.2 c.p.c. rispetto alle quali chiede l'integrale accoglimento. Si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”. Per parte convenuta “1) Rigetti le avverse domande, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e diritto 2) Condanni parte attrice, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. c., per aver agito in mala fede o, quantomeno, con colpa grave, oltre al pagamento di spese e compensi di lite, maggiorati di spese generali e oneri riflessi in luogo di IVA e CPA.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la ha adito questo Parte_1
Tribunale, premettendo, in sintesi: che l'
[...]
, struttura accreditata con Controparte_5 il , ex D.G.R.C. n. 377/98 (FKT) ed ex artt. 26 e 44 L. Controparte_6
n. 833/1978, vantava diversi centri di assistenza, con sedi operative in alla Via Morelli CP_3
e Silvati n. 13/A, in Calitri alla C.da Palude di Pittoli ed in Nusco alla Via Claudio Ogier n. 20, tutti afferenti all'ambito territoriale dell' , i quali erogavano prestazioni sanitarie CP_3 dirette alla riabilitazione fisica, psichica e sensoriale, essa aveva stipulato con CP_3 appositi contratti relativi alle suddette strutture tesi a disciplinare l'erogazione delle prestazioni in favore di assistiti del , per il biennio 2016/2017, in ottemperanza a quanto stabilito dai CP_6 contratti, a fronte della puntuale erogazione delle prestazioni, l' aveva emesso regolari CP_5 fatture per l'ottenimento degli importi ad essa dovuti, ma, immotivatamente, l'
[...]
non aveva corrisposto quanto fatturato;
con contratto di cessione Controparte_7 crediti, disciplinato dalla Legge n. 130/99 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritto in data 20.02.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 23.02.2019 e comunicato all' a mezzo pec il 01.03.2019, cedeva i Controparte_7 CP_5 crediti all'epoca già maturati ad essa tra cui le suddette fatture;
essa Parte_1
pertanto, era creditrice della dell'importo di euro Parte_1 CP_3
€139.374,01 oltre interessi da ritardato pagamento nelle transazioni commerciali, ex D. Lgs n. 231/2002,, come modificato dal D.Lgs n. 192/12 dalle scadenze delle singole fatture all'effettivo soddisfo.
In diritto, parte attrice deduceva “I. RELATIVAMENTE ALLA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DI , precisando che, in forza di tutto esposto e Parte_1 documentato, discendeva l'obbligo della convenuta di pagare in proprio favore i crediti, oltre accessori, posto che gli stessi derivavano da prestazioni sanitarie regolarmente erogate da in forza di valido titolo contrattuale e non pagate dalla ed essa era unica CP_5 Parte_4 titolare dei Crediti, alla luce dei contratti di cessione, opponibili ai terzi.; “II.
RELATIVAMENTE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO” rilevando che la presente causa fosse disciplinata dall'art. 33 del D.Lgs n.80/98, nel testo novellato dall'art. 7 della L. 205/00, come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n.204/2004; “; “III.
RELATIVAMENTE ALLE PRESTAZIONI EROGATE CONTRATTUALMENTE
PREVISTE.”, evidenziando che quale società titolare del relativo contratto stipulato con CP_5 l' , secondo le previsioni di cui al D.lgs. n. 502 del 30.12.1992, art. 8 quinquies e CP_3 s.m.i., per l'anno 2017 aveva erogato regolarmente le prestazioni nell'ambito di propria competenza, secondo quanto indicato dalla medesima pattuizione e le fatture erano poi state correttamente inviate;
“IV. IN SUBORDINE, SULL'INDEBITO OGGETTIVO EX ART.
2033 COD.CIV. PRESUPPOSTI.”, nella denegata ipotesi in cui le domande formulate non fossero state accolte, essa aveva il diritto ad ottenere la ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 cod.civ.; “V. IN SUBORDINE, SULLA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE
EX ART. 1218 C.C. ED EXTRACONTRATTUALE EX ART. 2043 COD.CIV.
PRESUPPOSTI.”, in via ulteriormente subordinata, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento delle somme in oggetto a titolo di responsabilità precontrattuale e/o contrattuale ex art. 1218 e ss., ovvero extra-contrattuale ai sensi dell'art. 2043 cod.civ., essendo i presupposti incontrovertibili;
“VI. IN SUBORDINE: AZIONE DI INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO EX ART 2041 C.C.”; “VII. SULL'APPLICABILITÀ DEGLI
INTERESSI MORATORI EX D. LGS. 231/2002, OVVERO, IN SUBORDINE NELLA MISURA LEGALE.”; “VIII. DEGLI INTERESSI ANATOCISTICI EX ART. 1283 CODICE
CIVILE”. Tanto premesso, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “1) in via principale, accertare e dichiarare il diritto di quale cessionaria dei crediti Parte_1 ceduti dalla ad ottenere il pagamento a titolo contrattuale del saldo Controparte_5 relativo alla fattura di cui al superiore prospetto riepilogativo, per un importo complessivo di €
139.374,01, a titolo di pagamento per le prestazioni rese nel 2017, ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, e, per l'effetto, condannare l'
[...]
, in persona di chi legalmente le rappresenta, al pagamento in favore di CP_3 [...] dell'importo di € 139.374,01, ovvero della diversa somma maggiore o minore Parte_1 che dovesse essere accertata in corso di causa per i titoli esposti in narrativa, il tutto oltre interessi ex artt. 4 e 5, D.Lgs. 231/2002; 2) in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di quale cessionaria dei crediti ceduti dalla Parte_1 CP_5
ad ottenere il pagamento da parte dell' odierna convenuta del saldo relativo alle fatture
[...] di cui al superiore prospetto, per un importo complessivo di € 139.374,01, per le prestazioni rese nel 2017, ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, e, per l'effetto, condannare l' , in persona di chi legalmente la rappresenta, CP_3 al pagamento in favore di dell'importo di € 139.374,01, ai sensi Parte_1 dell'art. 2033 cod.civ., ovvero in subordine ai sensi degli art. 1218, e/o 2043 cod.civ., per tutti i motivi sopra esposti, ovvero dell'importo che risulterà all'esito della istruttoria, anche a seguito di disponenda CTU, oltre interessi legali con le decorrenze previste dalla legge. 3) in via ulteriormente subordinata accertare l'arricchimento senza giusta causa ex art 2041 c.c. conseguita dalla convenuta, in danno dell'attore e, per l'effetto, condannarla al pagamento a titolo di indennizzo in favore di , quale cessionaria dei crediti ceduti Parte_1 dalla dell'importo di € 139.374,01, ovvero di quella diversa somma che dovesse essere CP_5 ritenuta di giustizia, per tutti i motivi sopra esposti, ovvero dell'importo che risulterà all'esito della istruttoria anche a seguito di disponenda CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e maggior danno;
4) condannare l' in virtù dei Controparte_7 titoli e delle causali esposti in narrativa, anche al pagamento degli interessi anatocistici sugli interessi maturati ex art. 1283 c.c., al tasso ex D. Lgs. 231/2002 dalla proposizione della domanda al saldo effettivo, a mente dell'art. 1284 co. IV codice civile. 5) in ogni caso con vittoria di spese e compensi di procedura da attribuirsi alla scrivente Controparte_1
e per essa ai sottoscritti difensori antistatari.”.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio, in data 9/3/2021, l'
[...]
, eccependo, in sintesi: 1) insussistenza del credito da parte di Parte_4 Controparte_5
poiché per l'annualità 2016 il aveva liquidato l'intero
[...] Controparte_8 fatturato alla struttura, come da determina dirigenziale n. 3284 del 15/05/2017, per l'anno 2017 il Distretto aveva liquidato, con determina dirigenziale di saldo n. 3570 del 24/05/2018, il fatturato prodotto dalla struttura al netto delle note di credito emesse dalla stessa per CP_5 superamento tetto e precisamente nota credito n. 27/PA del 23/05/2018 di € 40.073,60 e per decurtazioni, a seguito di controlli sanitari (nota credito n. 26/PA del 23/05/2018 di € 756,72 e nota credito n. 25/PA del 23/05/2018 di € 1.137,92), precisando che il tetto assegnato in sede di programmazione costituisse un limite invalicabile;
“2) Correttezza del procedimento amministrativo volto alla liquidazione dei saldi per gli anni 2016 e 2017.”, rilevando che dalla declaratoria di cui alla determinazione del Direttore del Distratto n. 3284 R del 15/05/2016 di liquidazione del fatturato relativo all'anno 2016 fosse agevolmente desumibile l'iter procedimentale che aveva portato al pagamento del saldo dovuto ad per le CP_5 prestazioni relative all'anno 2016, nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
“3) Infondatezza della domanda di indebito arricchimento”, rilevando il sistema normativo in punto di regolazione dei rapporti tra gli enti pubblici sanitari ed i soggetti accreditati fosse un sistema chiuso, che non dava spazio all'azione residuale dell'ingiustificato arricchimento perché la fissazione del tetto di spesa implicava che le prestazioni rese oltre il limite assegnato al singolo centro restassero a carico di quest'ultimo; “4) Mancata accettazione delle fatture da parte dell' ” le fatture non erano mai state accettate, né avrebbe potuto essere Parte_4 diversamente, atteso che trattavasi di fatture relative ad eccedenza tetto: “5) Emissione di note di credito” eccependo che la controparte avesse emesso note di credito relative alla somme azionate in questa sede, all'esito della corretta conclusione del procedimento amministrativo volto alla verifica dell'eventuale sforamento dei tetti di spesa per le strutture afferenti alla Macroarea Assistenza Riabilitativa;
“6) Non debenza degli interessi così come richiesti in citazione”, le somme richieste non erano dovute, e di conseguenza infondata era la domanda relativa agli interessi;
“7) Mancata accettazione della cessione di credito” , si eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, l'invocata cessione non era mai stata accettata;
“8) Mancata Cont certificazione del credito”, le fatture di cui alla citazione non erano state certificate da essa né richiesta in tal senso era stata avanzata dall' di attraverso la procedura CP_5 CP_3 prescritta dalla legge, non ricorrevano pertanto le condizioni richieste dalla norma invocata e pertanto la cessione, se effettivamente avvenuta, non era efficace nei confronti dell'odierna opponente.
La parte convenuta concludeva: “Voglia l'adito Tribunale, in accoglimento dei motivi su esposti, rigettare integralmente le domande proposte da controparte con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese e competenze di lite.”. All'esito del deposito delle memorie istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Infine, essa veniva assegnata alla scrivente, che la rimetteva in decisione, con la concessione dei termini di cui dall'art. 190 c.p.c.
Così succintamente compendiati gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue.
Anzitutto, va delineato brevemente il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento relativamente alla questione nodale, che qui precipuamente interessa, dei c.d. “tetti di spesa”.
Con riguardo a tale profilo, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 della legge n. 449 del
1997, le Regioni individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi sanitari ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario ed i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di piani annuali preventivi che definiscano le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie erogabili nelle strutture pubbliche e in quelle private. Ne consegue che alla Regione spetta il compito di emanare un atto autoritativo di programmazione e, quindi, di fissare, anche unilateralmente, il tetto massimo annuale della spesa sanitaria sostenibile, con determinazione vincolante, laddove Cont la successiva fase di contrattazione tra l' e gli operatori interessati ha ad oggetto i piani annuali preventivi che assolvono un ruolo sostanzialmente attuativo ed esecutivo di scelte già compiute al superiore livello organizzatorio (v. Cons. Stato, 2001, n. 2459, Tar Campania
Salerno 2001, n. 1023). L'articolo 6 della legge finanziaria del 1995 (L. 724/1994) disponeva l'imposizione in via generale dei tetti di spesa sanitaria e l'art. 2 della successiva legge finanziaria del 1996 (l. 549/1995), in particolare, dettava i limiti di spesa per l'assistenza specialistica. Il valore autoritativo e vincolante delle determinazioni in tema di tetti di spesa è stato, a più riprese, affermato dalla giurisprudenza amministrativa (v. es. Tar Roma, (Lazio) sez. III, 11/11/2014, n.11317 “Le deliberazioni con le quali vengono fissati i tetti di spesa per le prestazioni dei soggetti accreditati con il S.s.n. sono assunte in attuazione di precisi vincoli che discendono dalla necessità di rispettare la disciplina speciale sul rientro dai disavanzi delle regioni;
l'osservanza di detto tetto di spesa rappresenta pertanto per esse un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il S.s.n. può erogare e può, quindi, permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato. Il valore autoritativo e vincolante delle determinazioni in tema di limiti delle spese sanitarie esprime, infatti, la necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nella cornice di una pianificazione finanziaria;
segue da ciò che tale funzione programmatoria, volta a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, rappresenta un dato inabdicabile nella misura in cui la fissazione dei limiti di spesa si atteggia ad adempimento di un obbligo che influisce in modo pregnante sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate.”). Alle Regioni è consentito di esercitare i propri poteri decisori tanto in modo puntuale ed analitico, con riferimento a ciascuna istituzione sanitaria pubblica o privata, sia con determinazione più ampia e generale, per gruppi di istituzioni sanitarie, essendosi in tale senso espressa anche il giudice delle leggi (v. Corte Cost., 27/07/2011, n.248 “Non è fondata - in riferimento agli art. 3, 97 e 113 cost. - la q.l.c. dell'art. 8 quinquies, comma 2, lett. b, d.lg.
30 dicembre 1992 n. 502 (introdotto dall'art. 79, comma 1- quinquies d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv., con mod., in l. 6 agosto 2008 n. 133), che consente alle regioni di " individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati ": tale disposizione, infatti, deve essere interpretata nel senso che alla regione sia attribuito un potere autorizzatorio (non meramente discrezionale, bensì) condizionato dal contenuto degli " accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero-universitarie " e dei " contratti con quelle private e con i professionisti accreditati ", finalizzati al raggiungimento degli scopi stabiliti dalla legge medesima (e in particolare, l'individuazione degli " obiettivi di salute " e dei " programmi di integrazione dei servizi ", nonché la determinazione del " volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza ").”). Tali linee di tendenza hanno trovato sbocco nel d.lgs. n. 229/1999, recante numerose e importanti modifiche al d.lgs. n. 502/1992, tra le quali è da segnalare in primo luogo l'art.
8-quater (introdotto dal citato d.lgs. n. 229). Tale norma sancisce il principio che "la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti dei servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, ai di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 5-quinquies". In tema la giurisprudenza ha chiarito che “In definitiva, nell'evoluzione della legislazione sanitaria si è progressivamente imposto il principio della programmazione, allo scopo di realizzare un contenimento della spesa pubblica ed una razionalizzazione del sistema sanitario. In questo modo si è temperato il regime concorrenziale attraverso i poteri di programmazione propri delle regioni e la stipula di appositi "accordi contrattuali" tra le AA.SS.LL. competenti e le strutture interessate per la definizione di obiettivi, volume massimo e corrispettivo delle prestazioni erogabili (Corte Cost., 26 maggio 2005, n. 200). Le citate disposizioni si configurano, dunque, essenzialmente come norme di principio della legislazione statale dirette
a garantire ad ogni persona il diritto alla salute come "un diritto costituzionale condizionato dall'attuazione che il legislatore ordinario ne dà attraverso il bilanciamento dell'interesse tutelato da quei diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti", tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra nella sua opera di attuazione in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento (Corte Cost., 20 novembre 2000, n. 509).
Il sistema di regressione progressiva del rimborso tariffario delle prestazioni sanitarie che eccedono il tetto massimo prefissato, pur non essendo esplicitamente contemplato dalle norme di legge che regolano i poteri regionali in materia, è espressione del potere autoritativo di fissazione dei tetti di spesa e di controllo della spesa sanitaria in funzione di tutela della finanza pubblica, affidato alle stesse regioni, e trova giustificazione concorrente nella possibilità che le imprese fruiscano di economie di scala nonché effettuino opportune programmazioni della rispettiva attività (cfr. TAR Campania-Napoli sent. n. 4514 del 28.9.2011; Cons. Stato, Sez. IV,
15 febbraio 2002, n. 939).” (v. C. App. Napoli sez. I, 18/01/2021, (ud. 05/01/2021, dep.
18/01/2021), n.145). L'attività di contenimento della spesa sanitaria rappresenta, quindi, un preciso obbligo dell'amministrazione regionale e si esplica successivamente secondo le modalità delineate dall'art.1 commi 171 e ss. L. 311/2004 e dall'ulteriore normativa nazionale e regionale di riferimento.
Venendo al caso di specie, risulta documentalmente dimostrato (v. alleg. 3, prod. parte attrice) che fossero stati sottoscritti tra e Controparte_5 Parte_4
Contratti per gli anni 2016/2017, per “regolare i volumi di prestazioni ed economici e le tipologie di prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione ex art. 26 L.833/78”, riguardanti quindi proprio il limite di spesa e conseguentemente il fatturato Cont a carico dell' per tali prestazioni (v. art. 4 Contratti cit.). I contratti venivano debitamente sottoscritti dall' e, pertanto, può affermarsi che con tali sottoscrizioni essa si fosse CP_5 impegnata al rispetto di tali limiti, non avendone contestato in tale sede la validità.
Parimenti è stato documentalmente dimostrato che il avesse Controparte_8 liquidato, per l'annualità 2016, l'intero fatturato alla struttura, come da determina dirigenziale n. 3284 del 15/05/2017, rilevando espressamente che il budget di struttura contrattualizzato, ai sensi del DCA n. 85 del 8/08/2016, per l'anno 2016 ammontasse ad € 1.703.445,46 e che il fatturato pari ad € 1.554.550,40 risultasse inferiore a detto limite di spesa, veniva quindi corrisposto l'intero saldo (v. prod. convenuta); per l'anno 2017, il aveva liquidato, con CP_8 determina dirigenziale di saldo n. 3570 del 24/05/2018, il fatturato prodotto dalla struttura al netto delle note di credito, emesse dalla stessa per superamento tetto, e precisamente CP_5 nota credito n. 27/PA del 23/05/2018 di € 40.073,60 e per decurtazioni, a seguito di controlli sanitari (nota credito n. 26/PA del 23/05/2018 di € 756,72 e nota credito n. 25/PA del 23/05/2018 di € 1.137,92 – v. prod. parte convenuta). Ora, non sfugge certamente che l'onere della prova del superamento del tetto di spesa spetti alla parte debitrice, che deve allegare elementi idonei a dimostrarlo (v., in ultimo, in questi termini, Cass. civile sez. I, 14/02/2024, n.4115; v. anche Cass. civile sez. VI, 16/04/2021,
n.10182 per cui “In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di Con accreditamento, grava sulla a dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore ma impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del tetto di spesa, nel qual caso non è possibile configurare alcun diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite.”), cionondimeno, nella fattispecie concreta, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa attrice, emerge documentalmente e chiaramente tale prova, atteso che la domanda proposta dall'attrice nella odierna sede è proprio di pagamento di prestazioni extra budget, come risultante letteralmente ed incontestabilmente da tutte le fatture poste a base della domanda, ove si legge esattamente di prestazioni erogate “oltre il tetto di spesa” (v. fatture del Parte_5
15/02/2019, del 15/02/2019, del 15/02/2019, 15/02/2019, Parte_6 Parte_7 Parte_8 per importo complessivo di €139.374,01, pag. 2 dell'Atto di citazione e doc. 4, 5, 6 e 7, prod. parte attrice).
Tanto appurato, la domanda di pagamento di prestazioni erogate oltre i tetti di spesa non può essere accolta, come eccepito dalla difesa convenuta, sulla scorta della già evidenziata indefettibilità del meccanismo di contenimento della spesa, che si fonda sulla fissazione dei cd. tetti di spesa, ed in applicazione della cristallina giurisprudenza di legittimità a mente della quale “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata dalla Cont società accreditata nei confronti dell e della Regione, atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa è giustificata dalla necessità di dover rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento e dalla circostanza che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate e gode comunque di una posizione di rilievo connessa alla affidabilità sul mercato derivante dall'avvenuto accreditamento.” (v. Cass. civile sez. III, 29/09/2021, n.26334). In via subordinata parte attrice ha proposto domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 cod.civ.. Trattasi di istanza che rinviene in via generale il proprio presupposto nel pagamento non dovuto ovverosia privo di causa, evenienza evidentemente non ricorrente nel caso di specie e pertanto la domanda non può essere accolta.
Ancora, in via subordinata, parte attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento delle somme in oggetto a titolo di responsabilità precontrattuale e/o contrattuale, ex art. 1218 e ss., ovvero extra-contrattuale, ai sensi dell'art. 2043 cod.civ. Anche sotto tali profili le istanze attoree sono infondate, alla luce del contenuto del contratto e degli obblighi di legge, Cont non potendosi rilevare la sussistenza di colpa dell' non essendo applicabile l'articolo 2043 c.c., attinente alla responsabilità extra contrattuale (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27608 del
29/10/2019 (Rv. 655496 - 01) “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata - a titolo di inadempimento contrattuale o di illecito extracontrattuale
- dalla società accreditata nei confronti dell atteso che la mancata Parte_9 previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni c.d. "extra budget" è giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa ed il vincolo delle risorse pubbliche disponibili e che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate.”).
Infine, parte attrice, in via ulteriormente subordinata, ha proposto azione di ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c., chiedendo accertare la debenza di un indennizzo,
a titolo di arricchimento senza giusta causa. Sul punto va, anzitutto, rammentato che l'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario, invocabile in assenza di ulteriori strumenti attivabili, come ribadito dalla Cassazione, la quale ha affermato che “L'azione di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., ha carattere sussidiario e, quindi, non è proponibile quando il danneggiato può esercitare azioni tipiche per farsi indennizzare del pregiudizio subito;
la valutazione dell'esistenza delle altre azioni va effettuata in astratto, prescindendo dall'esito concreto delle stesse.” (cfr. Cass. n. 20747/2007). In seconda battuta, e per altra via, l'azione di arricchimento senza causa non ha comunque fondamento, considerato, per un verso, che l'arricchimento sarebbe indiretto, essendo gli “arricchiti” i soggetti che hanno immediatamente beneficiato delle prestazioni erogate, ovvero gli assistiti, e, per altro verso, rientrando tale arricchimento nel concetto di
“arricchimento imposto”. A tale espresso riguardo, appare sufficiente richiamare i consolidati indirizzi della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Sul punto, infatti, va data continuità al principio di recente affermato da questa Corte, ma già in almeno due occasioni da essa ribadito. Si è, infatti, ritenuto (Cass. Sez. 3, ord. 24 aprile 2019, n. 11209, Rv. 653710-01; ma nello stesso senso, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 27608 del 2019, cit.; Cass. Sez. 3, sent.
n. 27997 del 2019, cit.) che, nel deliberare "il tetto di spesa, la pubblica amministrazione" adempia "ai suoi obblighi di legge di sana gestione delle finanze pubbliche" (giacché, come si
è visto, "anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema"; Cass. Sez. 3, sent. n. 27608 del 2019, cit.), sicché l'azienda sanitaria, "comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa determinato" per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, le viene, "implicitamente ma inequivocamente", a manifestare "il suo diniego di una spesa superiore, ovvero la sua volontà contraria a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel limite di spesa"; ciò che conferisce all'arricchimento che pure, obiettivamente, l'Amministrazione consegue dalla loro esecuzione - quel carattere "imposto", ancora rilevante (secondo l'insegnamento di
Cass. Sez. Un. sent. 26 maggio 2015, n. 10798, Rv. 635369-01) ai fini dell'impossibilità di esperire l'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. Del resto, diversamente opinando, e dunque consentendo la remunerazione di una prestazione "non voluta", si perverrebbe al risultato di ritenere che - nella materia della "tutela della salute", nella quale la giurisprudenza costituzionale ha elevato il "contenimento della spesa pubblica sanitaria", in quanto
"espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica", al rango di
"principio fondamentale", rilevante ai fini e agli effetti di cui all'art. 117 Cost., comma 3, (cfr.
Corte Cost., sent. 23 aprile 2010, n. 141). - "l'entità delle spese pubbliche" sia "rimessa alle scelte di strutture private, anche se accreditate: il che è chiaramente insostenibile" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 11209 del 2019, cit.).” (cfr. Cass. civile sez. III, 06/07/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13884).
Pertanto, anche l'azione di ingiustificato arricchimento va rigettata.
Al rigetto integrale delle domande principali segue il rigetto della domanda di corresponsione dei relativi interessi sulle somme richieste. Ogni altra questione ed eccezione resta assorbita, in virtù del principio della “ragione più liquida”. Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte attrice ed esse si liquidano d'ufficio come in dispositivo, in base ai parametri forensi vigenti, tenuto conto del valore della controversia (€139.374,01), dell'oggetto, della non particolare complessità delle questioni trattate in fatto ed in diritto e delle attività processuali effettivamente svolte.
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1. Rigetta integralmente tutte le domande proposte da parte attrice.
2. Condanna parte attrice in persona del legale rappr.te Parte_1
p.t., al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese di giudizio, che si liquidano in €7.052,00 per compensi professionali forensi, oltre oneri riflessi, se dovuti nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Così deciso in data 18 luglio 2024.
Il Giudice dott.ssa Federica Rossi