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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/06/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 191/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 191/2025 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRACCHI KHETY, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in LARGO CASTELLO 28 FERRARA presso il difensore avv. BRACCHI KHETY
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSINI ANNA e CP_1 C.F._2 dell'avv. BUCCI RICCARDO ( ) C/O AVV. ANNA ROSSINI VIA C.F._3 VOLTAPALETTO N. 15 FERRARA;
elettivamente domiciliato in VIA VOLTAPALETTO 15 44121 FERRARA presso il difensore avv. ROSSINI ANNA
APPELLATA
pagina 1 di 6 IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 5/2025 del Tribunale di Ferrara pubblicata in data 3.01.2025, nel procedimento di scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_1
come da atto di appello;
Per CP_1
come da comparsa di costituzione in appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Su ricorso proposto da il Tribunale di Ferrara ha pronunciato lo scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto dal ricorrente con in CE (VR) in data 5/09/2015, CP_1 ponendo a carico del primo l'obbligo di versare a favore della resistente un assegno divorzile di €. 600, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, e condannandolo al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale ha ritenuto comprovata, all'esito dell'istruttoria, la sussistenza di una consistente sperequazione fra la situazione patrimoniale dei coniugi, evidenziando la insufficienza della redditualità reale della resistente per una vita dignitosa. Ha dunque concluso per la spettanza dell'assegno in funzione assistenziale, anche in considerazione della durata del legame tra le parti, sorto molti anni prima della celebrazione del matrimonio.
2 – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato in data Parte_1
6.02.2025 censurandola per i seguenti motivi:
A) Errata interpretazione e valutazione dei fatti di causa e delle prove documentali nella parte in cui il
Tribunale di Ferrara ritiene la “sussistenza di una consistente sperequazione fra la situazione patrimoniale dei coniugi”. errata valutazione della situazione patrimoniale – reddituale del sig. Pt_1
B) Illogicità della motivazione ed erronea valutazione dei fatti nonché delle risultanze istruttorie in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della sig.ra in relazione alla condizione economica e patrimoniale della stessa – violazione onere CP_1 della prova;
C) Insussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico del sig.
Pt_1
L'appellante ha quindi chiesto a questa Corte, in riforma dell'impugnata sentenza di: “rigettare la pagina 2 di 6 domanda di condanna del ricorrente- appellante al pagamento dell'assegno divorzile in favore della convenuta-appellata in quanto infondata in fatto e in diritto;
in denegato subordine nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, ridurre l'importo richiesto a titolo di assegno divorzile a quanto risulterà di giustizia e/o di equità e comunque in misura non superiore ad euro 100,00= mensili, con decorrenza dalla data della domanda.
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi”.
2.1 - Si è costituita , contestando l'appello e chiedendone il rigetto, con condanna CP_1 dell'appellante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, co. 1bis, D.M. 55/2014, oltre accessori di legge.
2.2 – All'udienza del 12.06.2025 il procuratore di parte appellante ha insistito nell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, nel merito, nell'accoglimento dell'appello. Il procuratore dell'appellata si è riportato ai propri atti.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 – Preliminarmente si rileva che non occorre pronunciarsi sulla istanza di sospensiva formulata dall'appellante, avendo questa Corte sufficienti elementi per definire il giudizio.
4- Venendo all'esame dei motivi di appello, lamenta anzitutto il l'erronea valutazione, da parte Pt_1 del Tribunale, delle proprie condizioni economiche, che ha condotto il Collegio a ritenere sussistente una consistente sperequazione tra la situazione patrimoniale dei coniugi.
La doglianza è infondata;
invero, la sentenza impugnata ricostruisce esattamente la situazione economica di entrambe le parti, evidenziando che: “ La sig.ra ha una pensione di circa 900 euro CP_1 mensili ed è comproprietaria col marito di una villetta sita in Lido delle Nazioni ed è nuda proprietaria del 50% di un immobile sito in Desio ed è gravata da una rata di 1 81 euro derivante da un finanziamento acceso nel luglio 2022.
Più complessa è la ricostruzione della capacità patrimoniale del ricorrente, beneficiario di una pensione di circa 2.100,00 euro mensili e comproprietario degli immobili appena ricordati.
Nel corso del giudizio di separazione, conclusosi nel giugno 2021, era emerso che il ricorrente aveva polizze e titoli per un controvalore di circa 500.00,00 euro. Ancora, è pacifico che il ha ceduto Pt_1 un'abitazione ricavandone 190.00,00 euro.
…
Ancora, e sempre con riferimento al 2023, vi è stata la vendita, a favore della predetta collaboratrice
(Sig.ra , n.d.r.), di una vettura del valore di lusso (pagata €. 50.800 nel 2019, n.d.r.) al Parte_2
pagina 3 di 6 prezzo di 180 euro, giustificata dall'opportunità “di consentirle di attendere in autonomia le incombenze quotidiane, senza impegnare il ricorrente in attività di poco interesse (come il trasporto con autista!)”
Da ultimo, va ricordato che il è ancora proprietario di una vettura d'epoca LI ER , Pt_1 di una vettura Dacia ER e di una motocicletta Triumph ED.
In un precedente passaggio della sentenza si dà altresì atto che il con atto notarile del Pt_1
21.11.2023, ha venduto alla collaboratrice domestica un'area urbana della superficie di Parte_2 mq 1130, per il prezzo di € 30.000,00, riservandosene il diritto di usufrutto vitalizio.
Ebbene, l'appellante non contesta tale ricostruzione, sostenendo tuttavia l'insindacabilità della propria decisione di cedere, dopo la separazione, tutti gli strumenti finanziari di cui era titolare, per un ammontare di circa 500.000 €., nonché l'immobile di via Comacchio e l'area urbana sita anch'essa a
Cona, per il prezzo complessivo di 220.000 €.
E' evidente tuttavia che, in assenza di prova in ordine alla sorte di tali cospicui ricavi, deve presumersi che essi siano stati reinvestiti o comunque accantonati, di talchè sotto tale profilo non è ravvisabile alcun reale impoverimento del ricorrente rispetto all'epoca della separazione.
Né può ritenersi che integrino prova del dedotto impoverimento i finanziamenti dallo stesso richiesti quando ancora era titolare dei citati strumenti finanziari (dunque in maniera del tutto strumentale), o le ritenute effettuate dall'INPS a favore della moglie, che costituiscono mera conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo di pagare l'assegno di mantenimento statuito nella sentenza di separazione.
Deve altresì condividersi quanto rilevato dal Tribunale di Ferrara laddove evidenzia in capo al Pt_1
“L'esistenza di una disponibilità ben superiore a quella descritta in ricorso”, che emerge in particolare dall'esame degli estratti conto di uno dei conti correnti (BCC Emilbanca n. 447526) nel periodo febbraio/dicembre 2023 (cioè quando il era stato, a suo dire, costretto a ridurre a soli 100 euro Pt_1 mensili l'assegno separativo di 400 euro mensili), che registra ingentissime movimentazioni con notevole sproporzione tra i versamenti effettuati (nell'ordine dei 116.000 €) e i prelievi (circa 72.000
€.), come dettagliatamente evidenziato dalla appellata nella comparsa di costituzione in appello (pagg.
11-14).
E d'altro canto la condotta del ricorrente, volta a celare le proprie condizioni economiche fornendo sul punto informazioni assolutamente incomplete e non documentate, rileva anche con riguardo all'art. 116, comma II, c.p.c., quale argomento di prova a sostegno del rilevato squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
Ne consegue l'assoluta infondatezza del primo motivo di appello. pagina 4 di 6 Venendo al secondo motivo, contesta l'appellante che la abbia il diritto di percepire l'assegno CP_1 divorzile in funzione assistenziale, risiedendo la predetta nell'immobile in comproprietà sito in Lido delle Nazioni senza corrispondere al marito alcuna indennità, e non sostenendo dunque spese abitative.
L'assunto non ha pregio;
invero, è evidente che l'attuale detenzione da parte dell'appellata di tale immobile non possa considerarsi un beneficio economico in capo alla medesima, tenuto conto che il ha già agito giudizialmente per la divisione del bene o, in subordine, per la vendita giudiziale Pt_1 dello stesso, oltreché per il riconoscimento di un'ingente indennità in suo favore in ragione della attuale occupazione esclusiva da parte della moglie (cfr. doc. b fascicolo primo grado - doc. 22 – ricorso CP_1 per procedimento semplificato ex art. 281-undecies c.p.c.); ne consegue che la disponibilità del Pt_1 bene in capo alla è assolutamente precaria e comunque temporanea, e dunque inidonea a CP_1 garantirle, unitamente alla esigua pensione mensile percepita, già decurtata della rata del finanziamento contratto (di 181 €), un'esistenza dignitosa.
L'importo dell'assegno statuito dal Tribunale di Ferrara deve ritenersi congruo, a fronte delle necessità quotidiane della ex moglie, oggi settantacinquenne.
La richiesta di un assegno divorzile in funzione esclusivamente assistenziale, infine, esclude che il
Tribunale dovesse valutare i presupposti per il relativo riconoscimento sotto i profili perequativo e compensativo, irrilevanti nel caso di specie;
d'altro canto, non è sostenibile (come deduce l'appellante) che la breve durata del matrimonio escluda di per sé l'applicazione del principio della solidarietà post- coniugale, tenuto anche conto del periodo non irrilevante di convivenza pre-matrimoniale (sulla cui rilevanza si sono espresse anche le Sezioni Unite, Sentenza n. 35385 del 18/12/2023).
Anche il secondo motivo di appello è dunque da rigettare.
All'infondatezza dei primi due motivi di appello segue quella del terzo, inerente la condanna dell'odierno appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, nel quale è risultato soccombente.
L'appello va dunque integralmente rigettato, con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite di questo grado di giudizio. I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile, complessità bassa), e ai parametri di cui al DM 147/2022, e dunque, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata dal difensore, e dell'aumento del 15 % per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis), €. 4.000, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e agli accessori di legge.
La condotta dell'appellante, che in ordine alle proprie condizioni economiche ha reso informazioni e depositato documentazione incompleta, comporta la sua condanna ex art. 96, III comma, c.p.c., nella pagina 5 di 6 misura equitativamente determinata pari al 50% di quanto liquidato a titolo di spese processuali.
Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.
P.Q.M.
I – respinge l'appello proposto da e conferma per l'effetto la sentenza impugnata;
Parte_1
II – condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite del Parte_1 CP_1 presente grado di giudizio che liquida in 4.000, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge, e dell'ulteriore importo di €.
2.000 ex art. 96, III comma, c.p.c.;
III -dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di reclamo, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 12 giugno 2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Antonella Allegra
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 191/2025 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRACCHI KHETY, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in LARGO CASTELLO 28 FERRARA presso il difensore avv. BRACCHI KHETY
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSINI ANNA e CP_1 C.F._2 dell'avv. BUCCI RICCARDO ( ) C/O AVV. ANNA ROSSINI VIA C.F._3 VOLTAPALETTO N. 15 FERRARA;
elettivamente domiciliato in VIA VOLTAPALETTO 15 44121 FERRARA presso il difensore avv. ROSSINI ANNA
APPELLATA
pagina 1 di 6 IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 5/2025 del Tribunale di Ferrara pubblicata in data 3.01.2025, nel procedimento di scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_1
come da atto di appello;
Per CP_1
come da comparsa di costituzione in appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Su ricorso proposto da il Tribunale di Ferrara ha pronunciato lo scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto dal ricorrente con in CE (VR) in data 5/09/2015, CP_1 ponendo a carico del primo l'obbligo di versare a favore della resistente un assegno divorzile di €. 600, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, e condannandolo al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale ha ritenuto comprovata, all'esito dell'istruttoria, la sussistenza di una consistente sperequazione fra la situazione patrimoniale dei coniugi, evidenziando la insufficienza della redditualità reale della resistente per una vita dignitosa. Ha dunque concluso per la spettanza dell'assegno in funzione assistenziale, anche in considerazione della durata del legame tra le parti, sorto molti anni prima della celebrazione del matrimonio.
2 – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato in data Parte_1
6.02.2025 censurandola per i seguenti motivi:
A) Errata interpretazione e valutazione dei fatti di causa e delle prove documentali nella parte in cui il
Tribunale di Ferrara ritiene la “sussistenza di una consistente sperequazione fra la situazione patrimoniale dei coniugi”. errata valutazione della situazione patrimoniale – reddituale del sig. Pt_1
B) Illogicità della motivazione ed erronea valutazione dei fatti nonché delle risultanze istruttorie in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della sig.ra in relazione alla condizione economica e patrimoniale della stessa – violazione onere CP_1 della prova;
C) Insussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico del sig.
Pt_1
L'appellante ha quindi chiesto a questa Corte, in riforma dell'impugnata sentenza di: “rigettare la pagina 2 di 6 domanda di condanna del ricorrente- appellante al pagamento dell'assegno divorzile in favore della convenuta-appellata in quanto infondata in fatto e in diritto;
in denegato subordine nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, ridurre l'importo richiesto a titolo di assegno divorzile a quanto risulterà di giustizia e/o di equità e comunque in misura non superiore ad euro 100,00= mensili, con decorrenza dalla data della domanda.
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi”.
2.1 - Si è costituita , contestando l'appello e chiedendone il rigetto, con condanna CP_1 dell'appellante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, co. 1bis, D.M. 55/2014, oltre accessori di legge.
2.2 – All'udienza del 12.06.2025 il procuratore di parte appellante ha insistito nell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, nel merito, nell'accoglimento dell'appello. Il procuratore dell'appellata si è riportato ai propri atti.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 – Preliminarmente si rileva che non occorre pronunciarsi sulla istanza di sospensiva formulata dall'appellante, avendo questa Corte sufficienti elementi per definire il giudizio.
4- Venendo all'esame dei motivi di appello, lamenta anzitutto il l'erronea valutazione, da parte Pt_1 del Tribunale, delle proprie condizioni economiche, che ha condotto il Collegio a ritenere sussistente una consistente sperequazione tra la situazione patrimoniale dei coniugi.
La doglianza è infondata;
invero, la sentenza impugnata ricostruisce esattamente la situazione economica di entrambe le parti, evidenziando che: “ La sig.ra ha una pensione di circa 900 euro CP_1 mensili ed è comproprietaria col marito di una villetta sita in Lido delle Nazioni ed è nuda proprietaria del 50% di un immobile sito in Desio ed è gravata da una rata di 1 81 euro derivante da un finanziamento acceso nel luglio 2022.
Più complessa è la ricostruzione della capacità patrimoniale del ricorrente, beneficiario di una pensione di circa 2.100,00 euro mensili e comproprietario degli immobili appena ricordati.
Nel corso del giudizio di separazione, conclusosi nel giugno 2021, era emerso che il ricorrente aveva polizze e titoli per un controvalore di circa 500.00,00 euro. Ancora, è pacifico che il ha ceduto Pt_1 un'abitazione ricavandone 190.00,00 euro.
…
Ancora, e sempre con riferimento al 2023, vi è stata la vendita, a favore della predetta collaboratrice
(Sig.ra , n.d.r.), di una vettura del valore di lusso (pagata €. 50.800 nel 2019, n.d.r.) al Parte_2
pagina 3 di 6 prezzo di 180 euro, giustificata dall'opportunità “di consentirle di attendere in autonomia le incombenze quotidiane, senza impegnare il ricorrente in attività di poco interesse (come il trasporto con autista!)”
Da ultimo, va ricordato che il è ancora proprietario di una vettura d'epoca LI ER , Pt_1 di una vettura Dacia ER e di una motocicletta Triumph ED.
In un precedente passaggio della sentenza si dà altresì atto che il con atto notarile del Pt_1
21.11.2023, ha venduto alla collaboratrice domestica un'area urbana della superficie di Parte_2 mq 1130, per il prezzo di € 30.000,00, riservandosene il diritto di usufrutto vitalizio.
Ebbene, l'appellante non contesta tale ricostruzione, sostenendo tuttavia l'insindacabilità della propria decisione di cedere, dopo la separazione, tutti gli strumenti finanziari di cui era titolare, per un ammontare di circa 500.000 €., nonché l'immobile di via Comacchio e l'area urbana sita anch'essa a
Cona, per il prezzo complessivo di 220.000 €.
E' evidente tuttavia che, in assenza di prova in ordine alla sorte di tali cospicui ricavi, deve presumersi che essi siano stati reinvestiti o comunque accantonati, di talchè sotto tale profilo non è ravvisabile alcun reale impoverimento del ricorrente rispetto all'epoca della separazione.
Né può ritenersi che integrino prova del dedotto impoverimento i finanziamenti dallo stesso richiesti quando ancora era titolare dei citati strumenti finanziari (dunque in maniera del tutto strumentale), o le ritenute effettuate dall'INPS a favore della moglie, che costituiscono mera conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo di pagare l'assegno di mantenimento statuito nella sentenza di separazione.
Deve altresì condividersi quanto rilevato dal Tribunale di Ferrara laddove evidenzia in capo al Pt_1
“L'esistenza di una disponibilità ben superiore a quella descritta in ricorso”, che emerge in particolare dall'esame degli estratti conto di uno dei conti correnti (BCC Emilbanca n. 447526) nel periodo febbraio/dicembre 2023 (cioè quando il era stato, a suo dire, costretto a ridurre a soli 100 euro Pt_1 mensili l'assegno separativo di 400 euro mensili), che registra ingentissime movimentazioni con notevole sproporzione tra i versamenti effettuati (nell'ordine dei 116.000 €) e i prelievi (circa 72.000
€.), come dettagliatamente evidenziato dalla appellata nella comparsa di costituzione in appello (pagg.
11-14).
E d'altro canto la condotta del ricorrente, volta a celare le proprie condizioni economiche fornendo sul punto informazioni assolutamente incomplete e non documentate, rileva anche con riguardo all'art. 116, comma II, c.p.c., quale argomento di prova a sostegno del rilevato squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
Ne consegue l'assoluta infondatezza del primo motivo di appello. pagina 4 di 6 Venendo al secondo motivo, contesta l'appellante che la abbia il diritto di percepire l'assegno CP_1 divorzile in funzione assistenziale, risiedendo la predetta nell'immobile in comproprietà sito in Lido delle Nazioni senza corrispondere al marito alcuna indennità, e non sostenendo dunque spese abitative.
L'assunto non ha pregio;
invero, è evidente che l'attuale detenzione da parte dell'appellata di tale immobile non possa considerarsi un beneficio economico in capo alla medesima, tenuto conto che il ha già agito giudizialmente per la divisione del bene o, in subordine, per la vendita giudiziale Pt_1 dello stesso, oltreché per il riconoscimento di un'ingente indennità in suo favore in ragione della attuale occupazione esclusiva da parte della moglie (cfr. doc. b fascicolo primo grado - doc. 22 – ricorso CP_1 per procedimento semplificato ex art. 281-undecies c.p.c.); ne consegue che la disponibilità del Pt_1 bene in capo alla è assolutamente precaria e comunque temporanea, e dunque inidonea a CP_1 garantirle, unitamente alla esigua pensione mensile percepita, già decurtata della rata del finanziamento contratto (di 181 €), un'esistenza dignitosa.
L'importo dell'assegno statuito dal Tribunale di Ferrara deve ritenersi congruo, a fronte delle necessità quotidiane della ex moglie, oggi settantacinquenne.
La richiesta di un assegno divorzile in funzione esclusivamente assistenziale, infine, esclude che il
Tribunale dovesse valutare i presupposti per il relativo riconoscimento sotto i profili perequativo e compensativo, irrilevanti nel caso di specie;
d'altro canto, non è sostenibile (come deduce l'appellante) che la breve durata del matrimonio escluda di per sé l'applicazione del principio della solidarietà post- coniugale, tenuto anche conto del periodo non irrilevante di convivenza pre-matrimoniale (sulla cui rilevanza si sono espresse anche le Sezioni Unite, Sentenza n. 35385 del 18/12/2023).
Anche il secondo motivo di appello è dunque da rigettare.
All'infondatezza dei primi due motivi di appello segue quella del terzo, inerente la condanna dell'odierno appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, nel quale è risultato soccombente.
L'appello va dunque integralmente rigettato, con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite di questo grado di giudizio. I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile, complessità bassa), e ai parametri di cui al DM 147/2022, e dunque, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata dal difensore, e dell'aumento del 15 % per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis), €. 4.000, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e agli accessori di legge.
La condotta dell'appellante, che in ordine alle proprie condizioni economiche ha reso informazioni e depositato documentazione incompleta, comporta la sua condanna ex art. 96, III comma, c.p.c., nella pagina 5 di 6 misura equitativamente determinata pari al 50% di quanto liquidato a titolo di spese processuali.
Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.
P.Q.M.
I – respinge l'appello proposto da e conferma per l'effetto la sentenza impugnata;
Parte_1
II – condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite del Parte_1 CP_1 presente grado di giudizio che liquida in 4.000, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge, e dell'ulteriore importo di €.
2.000 ex art. 96, III comma, c.p.c.;
III -dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di reclamo, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 12 giugno 2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Antonella Allegra
pagina 6 di 6