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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 14/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 795/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice EL Lavoro EL Tribunale di Gela, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 795/2021 R.G., avente ad oggetto “infortunio sul lavoro, art. 2087 c.c., art. 2051 c.c.”,
PROMOSSA DA
, con gli avv.ti Giuseppe Raia e Riccardo Gentile;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, con l'avv. Rocco Guarnaccia;
Controparte_1
in persona EL legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2
l'avv. Amerigo Cetraro;
- Resistente –
E CONTRO in persona EL legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 con l'avv. Diego Ferraro;
- Terzo chiamato -
******************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 13 settembre 2021, ha adito questo Parte_1
Tribunale, chiedendo l'accoglimento ELle seguenti domande: “…2) accertare e dichiarare la responsabilità ELla nella persona EL rappresentante Controparte_2 pro tempore, in ordine al sinistro occorso al sig. ai sensi ELl'art. Parte_1
2051 c.c.; o, in subordine, ai sensi ELl'art. 2043 c.c. per tutte le ragioni esposte;
3) accertare e dichiarare altresì la responsabilità EL sig. , per Controparte_1 violazione ELl'art. 2087 c.c.e D.Lgs 81/2008; 4) per l'effetto, condannare i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni occorsi all'odierno attore quantificati in €
420.313,00 comprensivi EL danno biologico e EL danno morale, oltre il danno da inabilità temporanea totale e parziale, spese mediche, e personalizzazione, ovvero in quella somma maggiore o minore che si riterrà provata e dovuta nel corso EL giudizio anche in esito alla disponenda C.T.U. o ritenuta equa e di giustizia, il tutto oltre interesse legale e rivalutazione monetaria, con riserva di definitiva quantificazione al momento ELle precisazioni ELle conclusioni;
5) in via subordinata, condannare i convenuti, ciascuno per il titolo di responsabilità riconosciuta, al pagamento ELle somme che verranno liquidate in sentenza…”.
A fondamento ELle proprie pretese, il ricorrente ha rappresentato di essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato, a decorre dal 2 marzo 2019, dal convenuto per svolgere le mansioni di “animatore” presso l'Hotel Turin di Controparte_1
NT RI EL CE (CS); che, al momento ELla presa di servizio, il datore di lavoro ha provveduto ad assegnare al dipendente, per tutta la stagione lavorativa, come previsto nel contratto di lavoro (“vitto e l'alloggio sono garantiti dal sig. ”, cfr. punto 9 CP_1 ELl'all. 2), un alloggio presso il Gandhi Apparthotel Residence, sito in prossimità ELl'Hotel Turin, gestito dalla società che in data 21 giugno 2019, alle CP_2
2:10 circa, terminato il proprio turno, ha fatto rientro nel proprio alloggio insieme ad altri colleghi (tra cui CO , e all'atto di togliere la divisa di lavoro, con Persona_1
il braccio destro ha urtato involontariamente il vetro ELla finestra che dava accesso al balcone;
che, a causa ELl'urto, il vetro si è spezzato in “grandi e affilate lastre”, provocandogli “gravi ferite da taglio da cui fuorusciva sangue copiosamente”; che, stante la gravità ELla situazione, i colleghi presenti hanno contattato il 118; che, condotto in pronto soccorso, è stato ricoverato in codice rosso e sottoposto trattamento chirurgico con bypass arteria radiale ed ulnare, e ricostruzione ELle strutture miotendinee e nervose;
che è stato dimesso in data 27 giugno 2019, ma ha dovuto sottoporsi in seguito a numerose ulteriori visite specialistiche e diversi trattamenti sanitari stante la gravissima limitazione funzionale all'arto superiore destro e alla mano, che ha determinato, in base alla valutazione EL proprio CTP, uno “stato di invalidità EL 50%”; che, a fronte ELl'infortunio sul lavoro, non avendo ancora ricevuto
2 comunicazioni da parte ELl'INAIL, ha chiesto a di procedere alla denuncia, CP_1
ma questi non vi ha effettuato alcuna comunicazione;
che, dunque, ha diffidato sia il datore di lavoro sia la società , al fine di ottenere il risarcimento di tutti i CP_2 gravi danni subiti in conseguenza EL sinistro;
che, stante l'assenza di riscontri, ha adito l'autorità giudiziaria.
Ciò posto in punto di fatto, assume la responsabilità EL datore di Parte_1
lavoro per violazione EL disposto di cui all'art. 2087 c.c., in considerazione ELla circostanza che l'aggeggio ove è avvenuto l'infortunio è stato da quest'ultimo scelto e assegnato, sicché, attesa la connessione con l'attività lavorativa, era suo onere adottare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e l'idoneità EL luogo ove risedeva in qualità di lavoratore.
Il ricorrente afferma, inoltre, la responsabilità solidale EL danno cagionato da cose in custodia ELla struttura alberghiera, ex art. 2051 c.c.
Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto EL ricorso. Controparte_1
Si è costituita anche la eccependo, preliminarmente, il Controparte_2
proprio difetto di legittimazione passiva, essendo astrattamente unico responsabile EL sinistro il datore di lavoro;
ad ogni modo, ha dedotto l'infondatezza ELle pretese di e, in via subordinata, il concorso di colpa EL danneggiato. Inoltre, ha chiesto Parte_1
la chiamata in garanzia ELla al fine di essere tenuta indenne Controparte_3
in caso di condanna. La Compagnia assicurativa, a seguito di autorizzazione EL giudice, si è costituita associandosi alla richiesta di rigetto ELle domande e, in subordine, ha eccepito l'inoperatività ELla polizza per prescrizione EL diritto ELl'assicurato, avendo quest'ultimo denunciato l'evento oltre i due anni dalla conoscenza.
La causa è stata istruita attraverso l'assunzione di prove documentali, testimoniali e la disposizione di CTU medico-legale.
L'udienza EL 23 ottobre 2024 è stata sostituita, ai sensi ELl'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito EL loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Ciò posto, nel merito il ricorso è fondato per quanto di ragione.
2.1 Responsabilità EL datore di lavoro.
3 Innanzitutto, deve ritenersi dimostrata la dinamica EL sinistro, secondo le modalità dedotte in ricorso.
A tale conclusione si giunge sulle base ELla lettura ELle dichiarazioni rilasciate dal teste escussa all'udienza EL 14 febbraio 2024, la quale, Testimone_1
premettendo di essere stata collega di ha confermato di essere stata presente Parte_1 al momento in cui il ricorrente, presso l'alloggio assegnatogli dal datore di lavoro, nell'atto di togliersi la divisa lavorativa, ha urtato con il braccio destro il vetro di un'anta ELla finestra che dava accesso al balcone, determinando la rottura in grandi lastre che gli hanno provocato tagli alla mano e al braccio destro, con conseguente fuoriuscita di sangue. La stessa ha poi precisato che “nel momento ELl'incidente eravamo uno di fronte all'altro. Si stava sfilando al divisa. Dal movimento mi è parso che avesse perso l'equilibrio e quindi scivolato” e che “se non ricordo male l'infisso era in legno e il vetro era molto sottile”.
Quanto riferito dalla testimone conferma anche la non conformità EL vetro, che, all'evidenza, non era idoneo a contenere il semplice impatto di un arto umano e quindi a svolgere la propria funzione di contenimento, atteso anche lo scarso spessore (“era molto sottile”).
Ciò posto, ritiene il Tribunale la sussistenza ELla responsabilità in capo al datore di lavoro.
In linea sistematica, giova rammentare che, secondo quanto previsto dall'art. 2087 c.c., il datore di lavoro, nell'esercizio ELl'impresa, deve adottare tutte le cautele necessarie per tutelare l'integrità fisica e la personalità dei lavoratori. A tal fine, egli deve tenere conto sia ELla particolarità EL lavoro che ELl'esperienza e ELla tecnica. La norma in questione si pone come principio generale, che trova una migliore esplicazione nella normativa speciale in materia di prevenzione e assicurazione degli infortuni sul lavoro, ma i cui confini sono tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
essa ha valore integrativo rispetto a tale legislazione e costituisce una norma di chiusura EL sistema antinfortunistico.
L'art. 2087 c.c., impone all'imprenditore, in ragione ELla sua posizione di garante ELl'incolumità fisica EL lavoratore, di adottare tutte le misure atte a salvaguardare chi presta la propria attività lavorativa alle sue dipendenze.
4 Come noto, le misure da adottare vanno distinte tra: 1) quelle tassativamente imposte dalla legge;
2) quelle generiche dettate dalla comune prudenza;
3) quelle ulteriori che in concreto si rendano necessarie.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., fra le più recenti, Cass.
n. 26495 EL 19/10/2018) la norma in esame non contempla un'ipotesi di responsabilità oggettiva a carico EL datore di lavoro, con la conseguenza di ritenerlo responsabile ogni volta che il lavoratore abbia subito un danno nell'esecuzione ELla prestazione lavorativa, occorrendo sempre che l'evento sia riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento, concretamente individuati, imposti da norme di legge e di regolamento o contrattuali ovvero suggeriti dalla tecnica e dall'esperienza (ex plurimis,
Cass. n. 3785 EL 2009; Cass. n. 6018 EL 2000, Cass. n. 1579 EL 2000).
D'altro canto, ai fini ELl'accertamento ELla responsabilità datoriale, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa ELl'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività ELl'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi EL danno medesimo (ex plurimis, Cass.
n. 24742 EL 2018; Cass. n. 14865 EL 2017; Cass. n. 2038 EL 2013; Cass. n. 3788 EL
2009; Cass. n. 12467 EL 2003; di recente, in motivazione, Cass. n. 12808 EL 2018).
Va osservato, poi, che il datore di lavoro è responsabile ELl'infortunio occorso al lavoratore, sia se ometta di adottare le idonee misure protettive, sia se non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte EL dipendente (Cass.
n. 5695 EL 2015; Cass. n. 27127 EL 2013; Cass. n. 9661 EL 2012; Cass. n. 5493 EL
2006).
E' altresì principio consolidato in giurisprudenza l'obbligo di sicurezza che fa capo alla parte datoriale implica, infatti, la necessità per questa di farsi carico ELla valutazione EL rischio connesso a specifiche modalità di esecuzione ELla prestazione pretese in relazione dal datore di lavoro (cfr. Cass. n. 25689/2019).
In armonia ai principi sinora espressi, deve ritenersi che la circostanza che il lavoratore al momento ELl'infortunio non stesse svolgendo attività lavorativa non rileva ai fini ELla natura EL sinistro.
5 Infatti, l'obbligo EL datore di lavoro di tutelare l'integrità psicofisica dei propri dipendenti (consacrato nell'art. 2087 c.c.) si estende anche oltre l'esecuzione ELla prestazione lavorativa strettamente intesa: l'alloggio assegnato dal datore di lavoro al proprio dipendente, infatti, può considerarsi alla pari EL luogo di lavoro, con la conseguenza che le relative condizioni devono essere tali da non mettere a repentaglio la salute dei lavoratori (cfr. Tribunale Bologna sent. n. 2/2022 su caso analogo a quello in oggetto).
Nella specie, è incontestato che la scelta ELl'alloggio e la sua assegnazione al ricorrente siano state scelte effettuate dal datore di lavoro, sicché quest'ultimo è tenuto a tenere indenne dalle conseguenze dannose riportate dal dipendente per non avere adeguatamente tutelato l'integrità psicofisica EL proprio dipendente, che, peraltro, ha subito l'infortunio mentre era intento a togliere la divisa di lavoro.
2.2 Responsabilità EL custode.
Deve essere dichiarata la responsabilità solidale ELla Controparte_2
La responsabilità di cui all'art. 2051 cod.civ., ha natura oggettiva e non presunta,
“essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte ELl'attore EL nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere ELla prova liberatoria EL caso fortuito, senza alcuna rilevanza ELla diligenza o meno EL custode” (così Cass. n. 20943/2022). Per evocare la responsabilità EL custode è necessario che il danneggiato dimostri che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode ELl'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto ELl'art. 2051 cod.civ., provando il caso fortuito).
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione ELla responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche ELla prima. La capacità di vigilare la cosa, di mantenerne il controllo, di neutralizzarne le potenzialità dannose non
è elemento costitutivo ELla fattispecie di responsabilità; si tratta di un elemento
6 estrinseco di cui va tenuto conto alla stregua di canone interpretativo ELla ratio legis, cioè come strumenti di spiegazione di “un effetto giuridico che sta a prescindere da essi”; l'intento di responsabilizzare il custode e di controbilanciare la signoria di fatto concessagli dall'ordinamento affinché ne tragga o possa trarne beneficio sulla cosa con l'obbligazione risarcitoria (cfr. Cass. n. 2480/2018), possono essere criteri di spiegazione EL criterio scelto per allocare il danno, ma non sono elementi costitutivi ELla regola di fattispecie né elementi di cui tener conto per escludere l'obbligazione risarcitoria in capo al custode.
E', altresì, principio consolidato quello secondo cui il danno si considera cagionato dalla cosa, anche se essa non sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per suo intrinseco potere. Anche relativamente alle cose prive di dinamismo è configurabile una relazione di custodia, perciò che la cosa sia pericolosa ovvero che non lo sia, che sia seagente (ovvero dotata di intrinseco dinamismo) oppure no non rileva, anche le cose innocue possono cagionare un danno, atteso che, essendo sottoposte quantomeno alla forza gravitazionale, sono potenzialmente suscettibili in determinate condizioni di creare pregiudizio;
e la fattispecie può allora comprendere, sempre dando luogo alla responsabilità ai sensi ELl'art. 2051 cod. civ., una gamma potenzialmente indefinita di situazioni (Cass. 01/02/2018, n. 2480, par. 18).
Nondimeno, la natura ELla cosa può rilevare sul piano ELla prova ELla ricorrenza EL caso fortuito: “Il giudizio sull'autonoma idoneità causale EL fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura ELla cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione ELle normali cautele da parte ELlo stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale EL comportamento imprudente EL medesimo
(costituente fattore esterno) nel dinamismo causale EL danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità EL custode ai sensi ELl'art. 2051 cod. civ.” (Cass. 1/02/2018, n. 2477; Cass. 19/03/2018, n. 6703).
Nel caso che ci occupa, come osservato, l'infortunio EL ricorrente è stato determinato dalla rottura EL vetro ELl'infisso che, non idoneo a contenere l'urto, si è spezzato e, diviso in lastre taglianti, ha provocato le lesioni lamentate. Mentre, non può ritenersi che la condotta EL danneggiato, nell'occasione scivolato (come riferito dalla
7 teste) prima ELl'impatto con il vetro, costituisca un'ipotesi di causo fortuito, atteso che non possiede quei caratteri di abnormità, eccezionalità e imprevedibilità tali da spezzare il nesso causale (cfr. Cass. ord. n. 14228/2023).
Ne discende che la società gestrice ELla struttura alberghiera, CP_2
deve rispondere solidalmente con il datore di lavoro dei danni subiti dal ricorrente, configurandosi un'ipotesi di corresponsabilità, seppur per titoli diversi (in modo eguale efficienti causalmente e con diversa imputabilità), ai sensi ELl'art. 2055.
2.3 Concorso di colpa EL danneggiato.
Oltre ad escludersi che la condotta EL ricorrente possegga gli estremi EL caso fortuito, ritiene questo giudice che non possa essere lui ascritto nemmeno un concorso di colpa nella causazione EL danno.
In proposito occorre ricordare che, non solo in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., opera l'art. 1227 c.c., comma 1, (a norma EL quale, se il fatto colposo EL creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità ELla colpa e l'entità ELle conseguente che ne sono derivate), ma anche in tema di responsabilità EL datore di lavoro. Ciò in quanto nessuna previsione normativa consente di derogarvi, ma anche perché la legge impone anche al lavoratore l'obbligo di osservare i doveri di diligenza a tutela ELla propria o ELl'altrui incolumità
(cfr. Cass. 2020, n. 8988). tanto stabiliscono sia l'art. 2104 c.c., sia il D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81, art. 20 (Sez. -, Sentenza n. 30679 EL 25/11/2019, Rv. 655882 - 01; Sez. L,
Sentenza n. 9817 EL 14/04/2008, Rv. 602900 - 01).
Ai sensi ELl'art. 1227 comma primo c.c., per la ricostruzione ELl'incidenza causale nella determinazione EL danno occorre tener conto EL comportamento concreto EL danneggiato - al cui esame è tenuto il giudice di merito d'ufficio - il quale è tenuto, al momento ELl'evento, all'adozione ELle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale EL comportamento imprudente EL medesimo nel dinamismo causale EL danno (cfr. ex multis Cass. Civ. ord. n. 8306/2024).
Orbene, nella specie il ricorrente è caduto mentre si toglieva di dosso gli abiti da lavoro, ma, in assenza di altri elementi qualificanti, il fatto di essere caduto non integra di per sé alcuna ipotesi di imprudenza. Invero, non si ravvede quale rimprovero possa
8 muoversi al lavoratore nell'occasione, potendo ritenersi rientrante nell'id quod plerumque accidit una semplice caduta.
2.4 Quantum risarcitorio: danno non patrimoniale.
Ciò acclarato, nel caso in esame, ha chiesto, in maniera specifica, il Parte_1
risarcimento EL danno biologico subìto, nonché EL danno morale ed esistenziale.
Al fine di accertare la consistenza EL danno non patrimoniale, è stato conferito apposito incarico peritale, con la formulazione EL seguente quesito: “Valuti il CTU le condizioni di salute EL ricorrente e, in particolare, la sussistenza o meno ELle lesioni indicate in citazione, la riconducibilità eziologica o meno ELle stesse al sinistro ivi descritto (anche alla luce ELla testimonianza acquisita), i periodi di inabilità temporanea, totale e/o parziale, determinati dal sinistro, il grado di riduzione permanente ELl'integrità psico-fisica EL ricorrente verificatosi in conseguenza EL sinistro”.
Ebbene, il CTU nominato ha concluso che, a causa ELl'evento dannoso descritto, le lesioni all'avambraccio hanno comportato un danno biologico residuato nella misura EL 32%; nonché, un'inabilità totale al 100% di giorni 6, temporanea parziale al 75% di giorni 30, al 50% di giorni 120, al 25% per altri 30 giorni.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, alle quali peraltro le parti non hanno presentato osservazioni, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante ELla motivazione EL presente provvedimento), tenuto conto ELla documentazione sanitaria e ELla visita obiettiva posta in essere.
Pertanto, il ricorrente ha diritto al risarcimento EL danno biologico, consistente nella menomazione ELl'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante), la quale è sempre presente in caso di accertata invalidità e prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito.
Alla luce ELle precedenti considerazioni, si ritiene di poter utilizzare gli importi previsti, per il risarcimento EL danno biologico, dalle c.d. tabelle di Milano, siccome ad oggi aggiornate.
Sulla base ELle suddette tabelle, il danno biologico conseguente all'invalidità temporanea, utilizzando gli importi ivi previsti, va quantificato in € 690,00 per
9 l'inabilità temporanea totale, € 2.587,50 per l'inabilità parziale al 75%, € 6.900,00 per l'inabilità parziale al 50%, ed € 862,50 per l'inabilità parziale al 25%, per un complessivo importo di € 11.040,00. Quanto al danno biologico da invalidità permanente, stante la valutazione EL 32%, lo stesso va quantificato nella misura di €
146.904,00 (considerata l'età di 26 anni al momento EL sinistro).
Tutte le predette somme, costituenti debito di valore, non vanno rivalutate, perché determinate all'attuale, ma sulle stesse, devono essere corrisposti gli interessi compensativi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate secondo i noti indici ISTAT, a decorrere dalla stessa data EL 21 giugno 2019 sino a oggi.
La valutazione EL danno non patrimoniale elaborata è comprensiva EL danno biologico, EL danno morale e EL danno dinamico relazionale, atteso il carattere tendenzialmente omnicomprensivo ELle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, a garanzia ELl'adozione di criteri uniformi nella liquidazione EL danno non patrimoniale derivante da lesione ELl'integrità psico-fisica (art. 1226 c.c.). Il danno non patrimoniale derivante da lesione ELl'integrità psicofisica, infatti, deve liquidarsi unitariamente ed
è comprensivo di ogni pregiudizio che vada a incidere sulla vita quotidiana EL soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali. Le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, così come applicate, tengono conto EL danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente ELl'integrità psicofisica ELla persona non solo nei suoi risvolti, anatomo- funzionali, ma anche in quelli relazionali e in termini di sofferenza soggettiva. Laddove, poi, il danneggiato ritenga che il suo caso concreto presenti, sotto uno di tali profili, ELle peculiarità che richiedono una personalizzazione EL risarcimento, sarà suo onere allegare e provare tali peculiarità, anche in via presuntiva, al fine di ottenere una maggiorazione percentuale ELla somma liquidata. Nel caso di specie, avente a oggetto la liquidazione dei danni non patrimoniali subiti a seguito ELl'infortunio, il danneggiato, prima ancora che sul piano probatorio, già su quello allegatorio, non ha indicato alcune elemento giustificativo ELla personalizzazione in parola, non trovando spazio dunque l'aumento percentuale di liquidazione richiesto.
3. Sulla chiamata in garanzia ELla compagnia assicurativa.
Infondata è l'eccezione di prescrizione EL diritto ELla a essere CP_2
tenuta indenne dalla Controparte_3
10 L'art. 2952 co. 2, 3 e c.c. stabiliscono che “Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione EL contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell'assicurazione ELla responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore ELla richiesta EL terzo danneggiato o ELl'azione da questo proposta sospende il corso ELla prescrizione finché il credito EL danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto EL terzo danneggiato non sia prescritto.”.
E' stato affermato che “Premesso che la prescrizione EL diritto ELl'assicurato all'indennità decorre dalla data in cui il diritto medesimo può essere esercitato, sicché - con specifico riferimento all'assicurazione ELla responsabilità civile - il termine iniziale ELla decorrenza ELla prescrizione va individuato nella data in cui il danneggiato, per la prima volta, ha proposto - in via giudiziale o stragiudiziale - la sua richiesta, deve ritenersi idonea ai fini ELla decorrenza ELla prescrizione la richiesta di risarcimento anche in forma specifica e non solo per equivalente monetario” (così
Cassazione civile sez. III, 13/03/2013, n.6296).
Nella specie, il primo atto di diffida da parte EL danneggiato nei confronti ELla società è datato 30 aprile 2021, mentre la denuncia alla compagnia è stata trasmessa il
18 luglio 2021 e il giudizio è stato introdotto con ricorso EL 19 settembre 2021, pertanto il termine di prescrizione biennale non è decorso.
Inconsistente, poi, è la tesi ELl'inoperatività ELla assicurazione conseguente all'assunta inosservanza da parte ELl'assicurata di quanto statuito dall'art. 23 ELle condizioni generali di polizza. Invero, tale previsione negoziale prevede che
“L'Assicurato deve riportare nella denuncia di sinistro alla Società la narrazione EL fatto, l'indicazione ELle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause EL sinistro. Deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento ELle proprie responsabilità”. Tali oneri risultano pienamente soddisfatti attraverso la denuncia EL 18 luglio 2021 allegata dalla danneggiante.
11 Peraltro, non risulta contrattualmente prevista una decadenza dal benefico in conseguenza ELla violazione di tale onere.
Parimenti, non trova ostacolo il massimale di polizza di € 750.000, essendo stato determinato il risarcimento in misura inferiore.
Ciò posto va considerato che nella fattispecie in esame non opera il meccanismo ELla compensatio lucri cum damno, che postula l'avvenuto pagamento ELl'indennizzo o EL risarcimento dovuto al danneggiato (cfr. Cass., S.U. 12565/2018), con la conseguenza che la e la compagnia chiamata in causa vanno condannati CP_2
in solido al versamento ELle somme dovute a parte ricorrente.
4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, tenuto conto ELle quattro fasi di giudizio espletate (introduttiva, studio, istruttoria e decisionale), EL valore ELla causa, ELla difficoltà ELle questioni di diritto affrontate e ELla complessa e articolata istruttoria svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice EL Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: condanna , la e la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
al pagamento, in favore di per le causali di cui in
[...] Parte_1 motivazione, ELla complessiva somma di € 157.944,00 oltre agli interessi compensativi al tasso legale, come in motivazione specificato;
condanna , la e la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
al pagamento ELle spese processuali, in favore di parte ricorrente, che si
[...] liquidano in complessivi € 6.700,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e
IVA, come per legge, oltre al rimborso di € 607,00 a titolo di rimborso EL CU;
pone interamente a carico di , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
le somme liquidate al C.T.U., con separato decreto. Controparte_3
Gela, 13 gennaio 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Vincenzo Accardo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice EL Lavoro EL Tribunale di Gela, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 795/2021 R.G., avente ad oggetto “infortunio sul lavoro, art. 2087 c.c., art. 2051 c.c.”,
PROMOSSA DA
, con gli avv.ti Giuseppe Raia e Riccardo Gentile;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, con l'avv. Rocco Guarnaccia;
Controparte_1
in persona EL legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2
l'avv. Amerigo Cetraro;
- Resistente –
E CONTRO in persona EL legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 con l'avv. Diego Ferraro;
- Terzo chiamato -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 13 settembre 2021, ha adito questo Parte_1
Tribunale, chiedendo l'accoglimento ELle seguenti domande: “…2) accertare e dichiarare la responsabilità ELla nella persona EL rappresentante Controparte_2 pro tempore, in ordine al sinistro occorso al sig. ai sensi ELl'art. Parte_1
2051 c.c.; o, in subordine, ai sensi ELl'art. 2043 c.c. per tutte le ragioni esposte;
3) accertare e dichiarare altresì la responsabilità EL sig. , per Controparte_1 violazione ELl'art. 2087 c.c.e D.Lgs 81/2008; 4) per l'effetto, condannare i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni occorsi all'odierno attore quantificati in €
420.313,00 comprensivi EL danno biologico e EL danno morale, oltre il danno da inabilità temporanea totale e parziale, spese mediche, e personalizzazione, ovvero in quella somma maggiore o minore che si riterrà provata e dovuta nel corso EL giudizio anche in esito alla disponenda C.T.U. o ritenuta equa e di giustizia, il tutto oltre interesse legale e rivalutazione monetaria, con riserva di definitiva quantificazione al momento ELle precisazioni ELle conclusioni;
5) in via subordinata, condannare i convenuti, ciascuno per il titolo di responsabilità riconosciuta, al pagamento ELle somme che verranno liquidate in sentenza…”.
A fondamento ELle proprie pretese, il ricorrente ha rappresentato di essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato, a decorre dal 2 marzo 2019, dal convenuto per svolgere le mansioni di “animatore” presso l'Hotel Turin di Controparte_1
NT RI EL CE (CS); che, al momento ELla presa di servizio, il datore di lavoro ha provveduto ad assegnare al dipendente, per tutta la stagione lavorativa, come previsto nel contratto di lavoro (“vitto e l'alloggio sono garantiti dal sig. ”, cfr. punto 9 CP_1 ELl'all. 2), un alloggio presso il Gandhi Apparthotel Residence, sito in prossimità ELl'Hotel Turin, gestito dalla società che in data 21 giugno 2019, alle CP_2
2:10 circa, terminato il proprio turno, ha fatto rientro nel proprio alloggio insieme ad altri colleghi (tra cui CO , e all'atto di togliere la divisa di lavoro, con Persona_1
il braccio destro ha urtato involontariamente il vetro ELla finestra che dava accesso al balcone;
che, a causa ELl'urto, il vetro si è spezzato in “grandi e affilate lastre”, provocandogli “gravi ferite da taglio da cui fuorusciva sangue copiosamente”; che, stante la gravità ELla situazione, i colleghi presenti hanno contattato il 118; che, condotto in pronto soccorso, è stato ricoverato in codice rosso e sottoposto trattamento chirurgico con bypass arteria radiale ed ulnare, e ricostruzione ELle strutture miotendinee e nervose;
che è stato dimesso in data 27 giugno 2019, ma ha dovuto sottoporsi in seguito a numerose ulteriori visite specialistiche e diversi trattamenti sanitari stante la gravissima limitazione funzionale all'arto superiore destro e alla mano, che ha determinato, in base alla valutazione EL proprio CTP, uno “stato di invalidità EL 50%”; che, a fronte ELl'infortunio sul lavoro, non avendo ancora ricevuto
2 comunicazioni da parte ELl'INAIL, ha chiesto a di procedere alla denuncia, CP_1
ma questi non vi ha effettuato alcuna comunicazione;
che, dunque, ha diffidato sia il datore di lavoro sia la società , al fine di ottenere il risarcimento di tutti i CP_2 gravi danni subiti in conseguenza EL sinistro;
che, stante l'assenza di riscontri, ha adito l'autorità giudiziaria.
Ciò posto in punto di fatto, assume la responsabilità EL datore di Parte_1
lavoro per violazione EL disposto di cui all'art. 2087 c.c., in considerazione ELla circostanza che l'aggeggio ove è avvenuto l'infortunio è stato da quest'ultimo scelto e assegnato, sicché, attesa la connessione con l'attività lavorativa, era suo onere adottare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e l'idoneità EL luogo ove risedeva in qualità di lavoratore.
Il ricorrente afferma, inoltre, la responsabilità solidale EL danno cagionato da cose in custodia ELla struttura alberghiera, ex art. 2051 c.c.
Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto EL ricorso. Controparte_1
Si è costituita anche la eccependo, preliminarmente, il Controparte_2
proprio difetto di legittimazione passiva, essendo astrattamente unico responsabile EL sinistro il datore di lavoro;
ad ogni modo, ha dedotto l'infondatezza ELle pretese di e, in via subordinata, il concorso di colpa EL danneggiato. Inoltre, ha chiesto Parte_1
la chiamata in garanzia ELla al fine di essere tenuta indenne Controparte_3
in caso di condanna. La Compagnia assicurativa, a seguito di autorizzazione EL giudice, si è costituita associandosi alla richiesta di rigetto ELle domande e, in subordine, ha eccepito l'inoperatività ELla polizza per prescrizione EL diritto ELl'assicurato, avendo quest'ultimo denunciato l'evento oltre i due anni dalla conoscenza.
La causa è stata istruita attraverso l'assunzione di prove documentali, testimoniali e la disposizione di CTU medico-legale.
L'udienza EL 23 ottobre 2024 è stata sostituita, ai sensi ELl'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito EL loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Ciò posto, nel merito il ricorso è fondato per quanto di ragione.
2.1 Responsabilità EL datore di lavoro.
3 Innanzitutto, deve ritenersi dimostrata la dinamica EL sinistro, secondo le modalità dedotte in ricorso.
A tale conclusione si giunge sulle base ELla lettura ELle dichiarazioni rilasciate dal teste escussa all'udienza EL 14 febbraio 2024, la quale, Testimone_1
premettendo di essere stata collega di ha confermato di essere stata presente Parte_1 al momento in cui il ricorrente, presso l'alloggio assegnatogli dal datore di lavoro, nell'atto di togliersi la divisa lavorativa, ha urtato con il braccio destro il vetro di un'anta ELla finestra che dava accesso al balcone, determinando la rottura in grandi lastre che gli hanno provocato tagli alla mano e al braccio destro, con conseguente fuoriuscita di sangue. La stessa ha poi precisato che “nel momento ELl'incidente eravamo uno di fronte all'altro. Si stava sfilando al divisa. Dal movimento mi è parso che avesse perso l'equilibrio e quindi scivolato” e che “se non ricordo male l'infisso era in legno e il vetro era molto sottile”.
Quanto riferito dalla testimone conferma anche la non conformità EL vetro, che, all'evidenza, non era idoneo a contenere il semplice impatto di un arto umano e quindi a svolgere la propria funzione di contenimento, atteso anche lo scarso spessore (“era molto sottile”).
Ciò posto, ritiene il Tribunale la sussistenza ELla responsabilità in capo al datore di lavoro.
In linea sistematica, giova rammentare che, secondo quanto previsto dall'art. 2087 c.c., il datore di lavoro, nell'esercizio ELl'impresa, deve adottare tutte le cautele necessarie per tutelare l'integrità fisica e la personalità dei lavoratori. A tal fine, egli deve tenere conto sia ELla particolarità EL lavoro che ELl'esperienza e ELla tecnica. La norma in questione si pone come principio generale, che trova una migliore esplicazione nella normativa speciale in materia di prevenzione e assicurazione degli infortuni sul lavoro, ma i cui confini sono tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
essa ha valore integrativo rispetto a tale legislazione e costituisce una norma di chiusura EL sistema antinfortunistico.
L'art. 2087 c.c., impone all'imprenditore, in ragione ELla sua posizione di garante ELl'incolumità fisica EL lavoratore, di adottare tutte le misure atte a salvaguardare chi presta la propria attività lavorativa alle sue dipendenze.
4 Come noto, le misure da adottare vanno distinte tra: 1) quelle tassativamente imposte dalla legge;
2) quelle generiche dettate dalla comune prudenza;
3) quelle ulteriori che in concreto si rendano necessarie.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., fra le più recenti, Cass.
n. 26495 EL 19/10/2018) la norma in esame non contempla un'ipotesi di responsabilità oggettiva a carico EL datore di lavoro, con la conseguenza di ritenerlo responsabile ogni volta che il lavoratore abbia subito un danno nell'esecuzione ELla prestazione lavorativa, occorrendo sempre che l'evento sia riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento, concretamente individuati, imposti da norme di legge e di regolamento o contrattuali ovvero suggeriti dalla tecnica e dall'esperienza (ex plurimis,
Cass. n. 3785 EL 2009; Cass. n. 6018 EL 2000, Cass. n. 1579 EL 2000).
D'altro canto, ai fini ELl'accertamento ELla responsabilità datoriale, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa ELl'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività ELl'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi EL danno medesimo (ex plurimis, Cass.
n. 24742 EL 2018; Cass. n. 14865 EL 2017; Cass. n. 2038 EL 2013; Cass. n. 3788 EL
2009; Cass. n. 12467 EL 2003; di recente, in motivazione, Cass. n. 12808 EL 2018).
Va osservato, poi, che il datore di lavoro è responsabile ELl'infortunio occorso al lavoratore, sia se ometta di adottare le idonee misure protettive, sia se non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte EL dipendente (Cass.
n. 5695 EL 2015; Cass. n. 27127 EL 2013; Cass. n. 9661 EL 2012; Cass. n. 5493 EL
2006).
E' altresì principio consolidato in giurisprudenza l'obbligo di sicurezza che fa capo alla parte datoriale implica, infatti, la necessità per questa di farsi carico ELla valutazione EL rischio connesso a specifiche modalità di esecuzione ELla prestazione pretese in relazione dal datore di lavoro (cfr. Cass. n. 25689/2019).
In armonia ai principi sinora espressi, deve ritenersi che la circostanza che il lavoratore al momento ELl'infortunio non stesse svolgendo attività lavorativa non rileva ai fini ELla natura EL sinistro.
5 Infatti, l'obbligo EL datore di lavoro di tutelare l'integrità psicofisica dei propri dipendenti (consacrato nell'art. 2087 c.c.) si estende anche oltre l'esecuzione ELla prestazione lavorativa strettamente intesa: l'alloggio assegnato dal datore di lavoro al proprio dipendente, infatti, può considerarsi alla pari EL luogo di lavoro, con la conseguenza che le relative condizioni devono essere tali da non mettere a repentaglio la salute dei lavoratori (cfr. Tribunale Bologna sent. n. 2/2022 su caso analogo a quello in oggetto).
Nella specie, è incontestato che la scelta ELl'alloggio e la sua assegnazione al ricorrente siano state scelte effettuate dal datore di lavoro, sicché quest'ultimo è tenuto a tenere indenne dalle conseguenze dannose riportate dal dipendente per non avere adeguatamente tutelato l'integrità psicofisica EL proprio dipendente, che, peraltro, ha subito l'infortunio mentre era intento a togliere la divisa di lavoro.
2.2 Responsabilità EL custode.
Deve essere dichiarata la responsabilità solidale ELla Controparte_2
La responsabilità di cui all'art. 2051 cod.civ., ha natura oggettiva e non presunta,
“essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte ELl'attore EL nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere ELla prova liberatoria EL caso fortuito, senza alcuna rilevanza ELla diligenza o meno EL custode” (così Cass. n. 20943/2022). Per evocare la responsabilità EL custode è necessario che il danneggiato dimostri che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode ELl'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto ELl'art. 2051 cod.civ., provando il caso fortuito).
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione ELla responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche ELla prima. La capacità di vigilare la cosa, di mantenerne il controllo, di neutralizzarne le potenzialità dannose non
è elemento costitutivo ELla fattispecie di responsabilità; si tratta di un elemento
6 estrinseco di cui va tenuto conto alla stregua di canone interpretativo ELla ratio legis, cioè come strumenti di spiegazione di “un effetto giuridico che sta a prescindere da essi”; l'intento di responsabilizzare il custode e di controbilanciare la signoria di fatto concessagli dall'ordinamento affinché ne tragga o possa trarne beneficio sulla cosa con l'obbligazione risarcitoria (cfr. Cass. n. 2480/2018), possono essere criteri di spiegazione EL criterio scelto per allocare il danno, ma non sono elementi costitutivi ELla regola di fattispecie né elementi di cui tener conto per escludere l'obbligazione risarcitoria in capo al custode.
E', altresì, principio consolidato quello secondo cui il danno si considera cagionato dalla cosa, anche se essa non sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per suo intrinseco potere. Anche relativamente alle cose prive di dinamismo è configurabile una relazione di custodia, perciò che la cosa sia pericolosa ovvero che non lo sia, che sia seagente (ovvero dotata di intrinseco dinamismo) oppure no non rileva, anche le cose innocue possono cagionare un danno, atteso che, essendo sottoposte quantomeno alla forza gravitazionale, sono potenzialmente suscettibili in determinate condizioni di creare pregiudizio;
e la fattispecie può allora comprendere, sempre dando luogo alla responsabilità ai sensi ELl'art. 2051 cod. civ., una gamma potenzialmente indefinita di situazioni (Cass. 01/02/2018, n. 2480, par. 18).
Nondimeno, la natura ELla cosa può rilevare sul piano ELla prova ELla ricorrenza EL caso fortuito: “Il giudizio sull'autonoma idoneità causale EL fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura ELla cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione ELle normali cautele da parte ELlo stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale EL comportamento imprudente EL medesimo
(costituente fattore esterno) nel dinamismo causale EL danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità EL custode ai sensi ELl'art. 2051 cod. civ.” (Cass. 1/02/2018, n. 2477; Cass. 19/03/2018, n. 6703).
Nel caso che ci occupa, come osservato, l'infortunio EL ricorrente è stato determinato dalla rottura EL vetro ELl'infisso che, non idoneo a contenere l'urto, si è spezzato e, diviso in lastre taglianti, ha provocato le lesioni lamentate. Mentre, non può ritenersi che la condotta EL danneggiato, nell'occasione scivolato (come riferito dalla
7 teste) prima ELl'impatto con il vetro, costituisca un'ipotesi di causo fortuito, atteso che non possiede quei caratteri di abnormità, eccezionalità e imprevedibilità tali da spezzare il nesso causale (cfr. Cass. ord. n. 14228/2023).
Ne discende che la società gestrice ELla struttura alberghiera, CP_2
deve rispondere solidalmente con il datore di lavoro dei danni subiti dal ricorrente, configurandosi un'ipotesi di corresponsabilità, seppur per titoli diversi (in modo eguale efficienti causalmente e con diversa imputabilità), ai sensi ELl'art. 2055.
2.3 Concorso di colpa EL danneggiato.
Oltre ad escludersi che la condotta EL ricorrente possegga gli estremi EL caso fortuito, ritiene questo giudice che non possa essere lui ascritto nemmeno un concorso di colpa nella causazione EL danno.
In proposito occorre ricordare che, non solo in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., opera l'art. 1227 c.c., comma 1, (a norma EL quale, se il fatto colposo EL creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità ELla colpa e l'entità ELle conseguente che ne sono derivate), ma anche in tema di responsabilità EL datore di lavoro. Ciò in quanto nessuna previsione normativa consente di derogarvi, ma anche perché la legge impone anche al lavoratore l'obbligo di osservare i doveri di diligenza a tutela ELla propria o ELl'altrui incolumità
(cfr. Cass. 2020, n. 8988). tanto stabiliscono sia l'art. 2104 c.c., sia il D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81, art. 20 (Sez. -, Sentenza n. 30679 EL 25/11/2019, Rv. 655882 - 01; Sez. L,
Sentenza n. 9817 EL 14/04/2008, Rv. 602900 - 01).
Ai sensi ELl'art. 1227 comma primo c.c., per la ricostruzione ELl'incidenza causale nella determinazione EL danno occorre tener conto EL comportamento concreto EL danneggiato - al cui esame è tenuto il giudice di merito d'ufficio - il quale è tenuto, al momento ELl'evento, all'adozione ELle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale EL comportamento imprudente EL medesimo nel dinamismo causale EL danno (cfr. ex multis Cass. Civ. ord. n. 8306/2024).
Orbene, nella specie il ricorrente è caduto mentre si toglieva di dosso gli abiti da lavoro, ma, in assenza di altri elementi qualificanti, il fatto di essere caduto non integra di per sé alcuna ipotesi di imprudenza. Invero, non si ravvede quale rimprovero possa
8 muoversi al lavoratore nell'occasione, potendo ritenersi rientrante nell'id quod plerumque accidit una semplice caduta.
2.4 Quantum risarcitorio: danno non patrimoniale.
Ciò acclarato, nel caso in esame, ha chiesto, in maniera specifica, il Parte_1
risarcimento EL danno biologico subìto, nonché EL danno morale ed esistenziale.
Al fine di accertare la consistenza EL danno non patrimoniale, è stato conferito apposito incarico peritale, con la formulazione EL seguente quesito: “Valuti il CTU le condizioni di salute EL ricorrente e, in particolare, la sussistenza o meno ELle lesioni indicate in citazione, la riconducibilità eziologica o meno ELle stesse al sinistro ivi descritto (anche alla luce ELla testimonianza acquisita), i periodi di inabilità temporanea, totale e/o parziale, determinati dal sinistro, il grado di riduzione permanente ELl'integrità psico-fisica EL ricorrente verificatosi in conseguenza EL sinistro”.
Ebbene, il CTU nominato ha concluso che, a causa ELl'evento dannoso descritto, le lesioni all'avambraccio hanno comportato un danno biologico residuato nella misura EL 32%; nonché, un'inabilità totale al 100% di giorni 6, temporanea parziale al 75% di giorni 30, al 50% di giorni 120, al 25% per altri 30 giorni.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, alle quali peraltro le parti non hanno presentato osservazioni, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante ELla motivazione EL presente provvedimento), tenuto conto ELla documentazione sanitaria e ELla visita obiettiva posta in essere.
Pertanto, il ricorrente ha diritto al risarcimento EL danno biologico, consistente nella menomazione ELl'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante), la quale è sempre presente in caso di accertata invalidità e prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito.
Alla luce ELle precedenti considerazioni, si ritiene di poter utilizzare gli importi previsti, per il risarcimento EL danno biologico, dalle c.d. tabelle di Milano, siccome ad oggi aggiornate.
Sulla base ELle suddette tabelle, il danno biologico conseguente all'invalidità temporanea, utilizzando gli importi ivi previsti, va quantificato in € 690,00 per
9 l'inabilità temporanea totale, € 2.587,50 per l'inabilità parziale al 75%, € 6.900,00 per l'inabilità parziale al 50%, ed € 862,50 per l'inabilità parziale al 25%, per un complessivo importo di € 11.040,00. Quanto al danno biologico da invalidità permanente, stante la valutazione EL 32%, lo stesso va quantificato nella misura di €
146.904,00 (considerata l'età di 26 anni al momento EL sinistro).
Tutte le predette somme, costituenti debito di valore, non vanno rivalutate, perché determinate all'attuale, ma sulle stesse, devono essere corrisposti gli interessi compensativi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate secondo i noti indici ISTAT, a decorrere dalla stessa data EL 21 giugno 2019 sino a oggi.
La valutazione EL danno non patrimoniale elaborata è comprensiva EL danno biologico, EL danno morale e EL danno dinamico relazionale, atteso il carattere tendenzialmente omnicomprensivo ELle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, a garanzia ELl'adozione di criteri uniformi nella liquidazione EL danno non patrimoniale derivante da lesione ELl'integrità psico-fisica (art. 1226 c.c.). Il danno non patrimoniale derivante da lesione ELl'integrità psicofisica, infatti, deve liquidarsi unitariamente ed
è comprensivo di ogni pregiudizio che vada a incidere sulla vita quotidiana EL soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali. Le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, così come applicate, tengono conto EL danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente ELl'integrità psicofisica ELla persona non solo nei suoi risvolti, anatomo- funzionali, ma anche in quelli relazionali e in termini di sofferenza soggettiva. Laddove, poi, il danneggiato ritenga che il suo caso concreto presenti, sotto uno di tali profili, ELle peculiarità che richiedono una personalizzazione EL risarcimento, sarà suo onere allegare e provare tali peculiarità, anche in via presuntiva, al fine di ottenere una maggiorazione percentuale ELla somma liquidata. Nel caso di specie, avente a oggetto la liquidazione dei danni non patrimoniali subiti a seguito ELl'infortunio, il danneggiato, prima ancora che sul piano probatorio, già su quello allegatorio, non ha indicato alcune elemento giustificativo ELla personalizzazione in parola, non trovando spazio dunque l'aumento percentuale di liquidazione richiesto.
3. Sulla chiamata in garanzia ELla compagnia assicurativa.
Infondata è l'eccezione di prescrizione EL diritto ELla a essere CP_2
tenuta indenne dalla Controparte_3
10 L'art. 2952 co. 2, 3 e c.c. stabiliscono che “Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione EL contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell'assicurazione ELla responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore ELla richiesta EL terzo danneggiato o ELl'azione da questo proposta sospende il corso ELla prescrizione finché il credito EL danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto EL terzo danneggiato non sia prescritto.”.
E' stato affermato che “Premesso che la prescrizione EL diritto ELl'assicurato all'indennità decorre dalla data in cui il diritto medesimo può essere esercitato, sicché - con specifico riferimento all'assicurazione ELla responsabilità civile - il termine iniziale ELla decorrenza ELla prescrizione va individuato nella data in cui il danneggiato, per la prima volta, ha proposto - in via giudiziale o stragiudiziale - la sua richiesta, deve ritenersi idonea ai fini ELla decorrenza ELla prescrizione la richiesta di risarcimento anche in forma specifica e non solo per equivalente monetario” (così
Cassazione civile sez. III, 13/03/2013, n.6296).
Nella specie, il primo atto di diffida da parte EL danneggiato nei confronti ELla società è datato 30 aprile 2021, mentre la denuncia alla compagnia è stata trasmessa il
18 luglio 2021 e il giudizio è stato introdotto con ricorso EL 19 settembre 2021, pertanto il termine di prescrizione biennale non è decorso.
Inconsistente, poi, è la tesi ELl'inoperatività ELla assicurazione conseguente all'assunta inosservanza da parte ELl'assicurata di quanto statuito dall'art. 23 ELle condizioni generali di polizza. Invero, tale previsione negoziale prevede che
“L'Assicurato deve riportare nella denuncia di sinistro alla Società la narrazione EL fatto, l'indicazione ELle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause EL sinistro. Deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento ELle proprie responsabilità”. Tali oneri risultano pienamente soddisfatti attraverso la denuncia EL 18 luglio 2021 allegata dalla danneggiante.
11 Peraltro, non risulta contrattualmente prevista una decadenza dal benefico in conseguenza ELla violazione di tale onere.
Parimenti, non trova ostacolo il massimale di polizza di € 750.000, essendo stato determinato il risarcimento in misura inferiore.
Ciò posto va considerato che nella fattispecie in esame non opera il meccanismo ELla compensatio lucri cum damno, che postula l'avvenuto pagamento ELl'indennizzo o EL risarcimento dovuto al danneggiato (cfr. Cass., S.U. 12565/2018), con la conseguenza che la e la compagnia chiamata in causa vanno condannati CP_2
in solido al versamento ELle somme dovute a parte ricorrente.
4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, tenuto conto ELle quattro fasi di giudizio espletate (introduttiva, studio, istruttoria e decisionale), EL valore ELla causa, ELla difficoltà ELle questioni di diritto affrontate e ELla complessa e articolata istruttoria svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice EL Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: condanna , la e la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
al pagamento, in favore di per le causali di cui in
[...] Parte_1 motivazione, ELla complessiva somma di € 157.944,00 oltre agli interessi compensativi al tasso legale, come in motivazione specificato;
condanna , la e la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
al pagamento ELle spese processuali, in favore di parte ricorrente, che si
[...] liquidano in complessivi € 6.700,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e
IVA, come per legge, oltre al rimborso di € 607,00 a titolo di rimborso EL CU;
pone interamente a carico di , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
le somme liquidate al C.T.U., con separato decreto. Controparte_3
Gela, 13 gennaio 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Vincenzo Accardo
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