Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/2006, n. 13287
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Sentenza 7 giugno 2006

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In tema di equa riparazione per superamento della durata ragionevole del processo, quando si produca la causa di decadenza per il mancato rispetto del termine semestrale per la proposizione della relativa domanda, di cui all'art. 4 della legge n. 89 del 2001, il giudice è tenuto a rilevarla, anche d'ufficio e in sede di legittimità, ed a dichiarare l'improponibilità dell'azione, in quanto, mentre il diritto all'equa riparazione spettante al privato ricorrente in base alla citata legge è disponibile, non lo è, invece, la posizione del soggetto passivo rispetto a tale diritto, cioè dell'amministrazione pubblica chiamata a corrispondere il richiesto indennizzo, non potendo detta amministrazione, soggetta alle norme sulla contabilità pubblica ed agli specifici vincoli di bilancio richiamati dall'art. 7 della stessa legge, rinunciare alla decadenza, avuto riguardo agli interessi pubblici che presiedono alla erogazione delle spese gravanti sui pubblici bilanci. Pertanto, in tale ipotesi, non opera il limite che non consente di prospettare, con il motivo di ricorso, questioni nuove in sede di legittimità, giacchè tale preclusione non vale allorchè si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo,

In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, per "definitività" della decisione concludente il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, la quale segna il "dies a quo" del termine di decadenza di sei mesi per la proponibilità della domanda, s'intende la insuscettibilità di quella decisione di essere revocata, modificata o riformata dal medesimo giudice che l'ha emessa o da altro giudice chiamato a provvedere in grado successivo. Pertanto, in relazione ai giudizi di cognizione, la domanda di equa riparazione può essere proposta entro il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento della cui ragionale durata si dubiti.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto non ancora passata in giudicato la pronuncia resa dalla Corte dei conti in grado di appello, in quanto ancora ricorribile per cassazione, dinanzi alle Sezioni unite, per motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi dell'art. 362, primo comma, cod. proc. civ. e dell'art. 111, ultimo comma, della Costituzione.)

L'eccezione di incompetenza territoriale della Corte d'appello, alla quale l'interessato abbia proposto la domanda di equa riparazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 89 del 2001, non può essere proposta per la prima volta in cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/2006, n. 13287
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13287
    Data del deposito : 7 giugno 2006

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